Scarica riassunto Unione Europea e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! UNIONE EUROPEA → gli ordinamenti sovranazionali si distinguono da quelli internazionali poiché hanno organi legittimati a emanare provvedimenti che entrano direttamente negli ordinamenti giuridici degli stati membri. → UNIONE EUROPEA: entità sovranazionale; ordinamento giuridico sovraordinato rispetto a quello italiano, che si compone di 27 stati membri (attualmente). Strutturalmente e funzionalmente l’unione europea assomiglia molto più ad un ordinamento giuridico statale che ad una organizzazione internazionale; essa infatti possiede tutti e tre gli elementi costitutivi di uno stato: sovranità, popolo e territorio. L’ordinamento UE si basa su un assetto costituzionale formato da più carte costituzionali quali: - TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA (tue)/ trattato di Maastricht; - TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA (tfue); - CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA (carta di nizza), → principi nei trattati dell’unione: ● PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE: L’UE agisce solo nei limiti delle competenze che le sono attribuite nei trattati. ● PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ: la condotta descritta dal legislatore deve essere sufficientemente dettagliata tanto da rendere possibile al destinatario la comprensione della condotta, essa non può essere eccessivamente generale, è assolutamente vietato in materia penale il ricorso all'analogia. ● PRINCIPIO DI AUTOINTEGRAZIONE: l’ue può esercitare i poteri necessari per la realizzazione delle finalità dei trattati. ● PRINCIPIO DEI POTERI IMPLICITI: l’unione europea pone in essere tutte le misure necessarie al fine di un efficace esercizio di una competenza attribuitale. ● PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ: deve esistere una proporzionalità nel raggiungimento dei risultati negli ambiti di competenza dell’ue. ● PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ: l’unione interviene soltanto se gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere raggiunti in maniera sufficiente dagli stati membri. ● PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE: gli stati devono collaborare con l’ue per il raggiungimento dei compiti sanciti nei trattati. PROFILO STORICO DELL’UE → La comunità economica europea (CEE) nasce nel 1957 a Roma con un trattato comunitario firmato da: Italia, Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Olanda. La Cee aveva principalmente finalità di cooperazione economica, ma riconosceva 5 libertà fondamentali: - libertà di circolazione delle persone - libertà di circolazione delle merci - libertà di circolazione dei capitali - libertà di circolazione dei servizi - libertà di circolazione dei lavoratori → Nel 1963 si aggiunsero: Danimarca, UK e Irlanda; mentre nell’81 si aggiunse anche la Grecia (tot.= 10 membri) → 1986 → gli stati da 10 diventano 12 (si aggiungono Spagna e Portogallo); ➢ il trattato fu esteso e articolato quanto alle materie e settori di possibile intervento da parte della Cee, mediante un atto unico europeo (trattato modificativo del primo) ➢ CEE → CE ➢ si prevede per la prima volta: un sistema europeo di banche uniche centrali (SEBUC) e una moneta unica (non ancora l’euro) → 1992 = anno di nascita dell’UNIONE EUROPEA mediante il trattato di Maastricht sull’Unione Europea che aggregò alla materia economica 2 nuovi ambiti di cooperazione ulteriore: ➔ giustizia in affari interni ➔ cooperazione militare → vennero stabiliti i DIRITTI POLITICI del cittadino UE (diritto di presentare progetti di legge, di presentare petizioni, diritto di chiedere un referendum, diritto di voto, diritto di rivolgersi al mediatore UE o difensore civico, diritto di assistenza diplomatica e consolare); nacque il consiglio europeo e il corpo di polizia europeo → 1997= trattato di Amsterdam, modificativo dei 2 trattati precedenti, con il quale vennero ulteriormente estese le materie di cooperazione → 1999= si svolse un vertice dei capi di stato del governo a Colonia, in Germania, durante il quale fu deciso di stipulare una carta di DIRITTI FONDAMENTALI (precedentemente erano state codificate solamente le 5 libertà fondamentali e i diritti politici del cittadino) 2000: CARTA DI NIZZA dei diritti fondamentali dell’Unione Europea E trattato di Nizza (ulteriore modifica dei due precedenti) → 2009 il Trattato di lisbona, modificativo del Trattato di Maastricht, vengono meglio definite le competenze dell'UE e degli Stati membri. STRUTTURA UE → L’UNIONE EUROPEA presenta un sistema rappresentativo bicamerale, abbiamo - una camera ALTA (rappresentativa degli stati), essa si identifica nel CONSIGLIO DEI MINISTRI EUROPEO del quale ogni stato ha un solo rappresentante → 27 ministri; ogni materia ha un consiglio, non ce n’è uno solo (maggioranza qualificata) organi costituzionali andando a svolgere funzioni tendenzialmente consultive, di controllo, talvolta giurisdizionale. Tra questi organi vi sono: il consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); il consiglio di stato e la corte dei conti. Fonti sulla produzione= Costituzione Titolo III, parte 2, sezione 3 → ARTT. 99-100 1. CNEL Art. 99 → Il CNEL, organo a rilevanza costituzionale, ha funzioni prettamente consultive e funge come strumento di integrazione tra le istanze politiche politica e gli interessi economico-sociale delle categorie produttive del paese. ● funzioni : - la funzione consultiva= formula pareri non obbligatori e non vincolanti in materia economico-sociale su richiesta di ciascuna Camera o del Governo; - la funzione legislativa= è titolare di iniziativa legislativa e può contribuire nella legislazione in materia economico-sociale mediante l'espressione di pareri o compimento di indagini; - la funzione informativa e conoscitiva= è tenuto a esaminare il documento di economia e finanza (DEF), esprime valutazioni sull'andamento economico in sessioni semestrali, redige una relazione annuale sui livelli e sulla qualità dei servizi della pubblica amministrazione con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale. ● È composto di 64 membri esperti e rappresentanti delle categorie produttive: - 10 esperti esponenti della cultura economica, sociale e giuridica; - 48 rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato; - 6 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. Sono eletti con decreto del presidente della repubblica su proposta del presidente del consiglio dei ministri, previa delibera del consiglio, mentre il presidente è nominato al di fuori dei componenti. 2. Consiglio di Stato (artt. 100, co. 1 e 103, co. 1) → Il consiglio di stato ha funzioni sia consultive sia giurisdizionali, le quali sono da leggere come un unicum, in quanto sono entrambe volte ad assicurare che l'azione amministrativa sia conforme al principio di legalità. Rende pareri spesso obbligatori ma non vincolanti. → Si tratta di un organo che ha origini in epoca pre-unitaria, ma che la costituzione repubblicana ha riconosciuto configurandolo come permanente e di rilevanza costituzionale. → Organo complesso, che svolge funzioni ausiliarie in veste neutrale a garanzia del diritto alla legalità. In quanto organo complesso si ripartisce in sezioni, tre delle quali espletano funzioni consultive e quattro espletano funzioni giurisdizionali. L'attività consultiva giuridico-amministrativa rivolta al Consiglio di Stato si concreta nella pronuncia di pareri a favore principalmente del governo, ma anche su richiesta delle regioni. I pareri possono essere obbligatori (nei casi previsti dalla legge) o facoltativi (su richiesta degli organi) e possono essere vincolanti o non vincolanti (a seconda che l'amministrazione procedente sia tenuta a seguirne le risultanze del parere richiesto). 3. Corte dei Conti Art. 100, co. 2→ La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Art. 103, co. 2: La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. → L'articolo 100 attribuisce alla corte dei conti la qualifica di organo ausiliario e le conferisce: poteri di controllo, funzioni giurisdizionali nelle materie di contabilità e nelle materie indicate dalla legge, e attribuzioni consultive di tipo amministrativo. → È un organo ausiliario con importanti funzioni di controllo: la corte dei conti svolge un controllo successivo sulla gestione del bilancio e un controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo non aventi forza di legge. Il presidente del consiglio dei ministri può inoltre richiedere un controllo preventivo eventuale sugli atti. ● I regolamenti dell'esecutivo oltre ad essere sottoposti al parere del consiglio di stato, sono anche soggetti al controllo di legittimità della corte dei conti per l'apposizione del visto e per la registrazione. La corte dei conti esercita un controllo successivo sulla gestione amministrativa verificandone la legittimità e la regolarità, accertando che questa sia conforme alla legge, valutandola in base ai principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e efficienza. ● La corte dei conti esercita la sua competenza giurisdizionale in materia di contabilità pubblica. Nel caso in cui pervengano dei contrasti con il bilancio, chiede l'intervento del governo per specificare i motivi di incompatibilità del bilancio. ● Nel caso in cui il governo non accetti il parere della Corte dei Conti, il governo può comunque adottare il provvedimento politico ma si assume la totale responsabilità economica, in quanto la corte dei conti non pone la propria approvazione al provvedimento. 4.Consiglio supremo di difesa Organo a cui fa riferimento il comma 9 dell'art. 87, che ha la funzione di esaminare i problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale e determina i criteri e fissa le direttive per l'organizzazione e il coordinamento delle attività che la riguardano. Ne sono componenti, oltre al presidente della repubblica che ne è a capo, il presidente del consiglio e alcuni ministri che si occupano di difesa, affari interni e esterni e di economia e finanze. 5. Avvocatura dello Stato L'avvocatura dello stato svolge attività contenziosa, in quanto rappresentante e assistente in giudizio delle amministrazioni dello stato e delle amministrazioni non statali, ma ha principalmente una funzione consultiva, infatti le sono attribuite dalla legge funzioni di consulenza legale (richiesta di esame dei progetti di legge, dei regolamenti ecc.). L'avvocatura dello stato ha come fine ultimo quello di garantire la legalità dell'azione amministrativa, operando in piena autonomia rispetto ai soggetti pubblici che si avvalgono del suo operato.