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ricerca scienze umane, Appunti di Scienze Umane

ricerca dettagliata scienze umane

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 29/04/2025

elisa-minello
elisa-minello 🇮🇹

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L’attività lavorativa consiste nell'utilizzare le proprie energie, fisiclo tellettuali, per produrre beni e servizi a favore proprio o di
altri soggete. su può esplicarsi sia nel lavoro autonomo sia nel lavoro subordinato
Il lavoro autonomo si instaura quando una persona si obbliga a compiere un'opera o un servizio in cambio di un corrispettivo,
con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente
Il lavoro subordinato si ha invece nell'ipotesi in cui un soggetto si obblighi mediante retribuzione a collaborare nell'impresa,
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore
L'elemento che distingue maggiormente i due rapporti di lavoro: za, solo nel secondo, del vincolo di subordinazione rispetto a
un in
Sono però riconoscibili altre differenze:
-la rigidita dell’orario di lavoro, che caratterizza il lavoro subordinato;
-la proprietà dei mezzi di lavoro, che appartengono in un caso al datore di lavoro, nell'altro allo stesso lavoratore autonomo:
-il luogo di lavoro, che per i dipendenti corrisponde solitamente alla sede dell'impresa, mentre per i lavoratori autonomi coincide
spesso con il proprio domicilio:
-L’organizzazione produttiva, attuata dall'imprenditore nel lavoro subor-fiato, dallo stesso lavoratore in quello autonomo,
-le modalità retributive, che rispettano scansioni fisse nel lavoro dipen dente, corrispondono all'esecuzione dell'opera o del
servizio, nell'altro
caso.
Ilavoratori subordinati sono titolari di specifici diritti, ma sono anche te puti a osservare alcuni obblighi che derivano dal
contratto di lavoro.
I principali doveri dei lavoratori dipendenti sono:
-diligenza;
-attenersi alle direttive del datore di lavoro;
-fedeltà.
• osservare l'orario di lavoro: l'orario è infatti un elemento essenzia dell'organizzazione lavorativa stabilita dall'imprenditore;
• rispetto e cura per gli strumenti di lavoro.
•i diritti dei lavoratori subordi
I principali diritti
Tra i diritti costituzionali nentrano:
il diritto alla retribuzione, che stabilisce che la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro
svolto e che, in ogni caso, deve consentire al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa
•la tutela del lavoro femminile, che garantisce alle donne lavoratrici gli stessi diritti degli uomini e tutela la gravidanza e la
maternità:
•il diritto all'assistenza e alla previdenza; il lavoratore ha il diritto di ricevere, da parte delle istituzioni pubbliche, l'assistenza in
caso di malattia e infortunio, la previdenza per disoccupazione involontaria e invalidità, un trattamento pensionistico al termine
dell'attività lavorativa;
• La libertà sindacale, che riconosce ai sindacati il potere di stipulare contratti collettivi:
•il diritto di sciopero a tutti i lavoratori dipendenti, l'esercizio di questo diritto non comporta alcuna sanzione, se non la
consapevole rinuncia, da parte dello scioperante, alla retribuzione economica per le ore di astensione dal lavoro
-Tra i diritti previsti dal Codice civile ricordiamo
•il diritto al riposo che ha lo scopo di tutelare la salute, fisica e mentale mediante diversi periodi di pausa.
• il diritto di vedere compensate in modo più elevato le ore di lavoro straordinario e notturno; queste tipologie di lavoro sono
peraltro sottoposte dalla legge a limiti massimi, nell'interesse della salute del la-voratore;
• il diritto al Trattamento di Fine Rapporto (il TFR, corrispondente alla cosiddetta "liquidazione" o "buonuscita").
-In base allo Statuto dei lavoratori viene riconosciuto il diritto di vedere rispettate sul posto di lavoro le proprie libertà e dignità.
In particolare i lavoratori possono esprimere liberamente il proprio pensiero senza pericolo di discriminazioni; non possono
essere soggetti a indagini relative alle loro opinioni politiche, religiose o sindacali; non si possono loro imporre accertamenti
sanitari se non tramite gli istituti previdenziali competenti.
-Lo Statuto dei lavoratori tutela inoltre la libertà sindacale nei luoghi di lavoro, riconoscendo la costituzione di rappresentanze
sindacali aziendali e il diritto dei lavoratori di riunirsi in assemblea, oltre che fuori dall'orario la-
vorativo, durante l'orario stesso per un massimo di dieci ore annue.
—Le riforme del lavoro Nel nostro Paese.
Tra le riforme più recenti ricordiamo:
• la riforma Biagi, che ha introdotto nuove tipologie di contratti di lavoro, prevalentemente a tempo determinato, con l'intento di
aumentare la flessibilità nel mercato del lavoro;
• la riforma Fornero, che ha stabilito alcune limitazioni alle possibilità di proroga dei contratti a tempo determinato;
• il Jobs Act che ha introdotto nuove regole per contrastare la precarietà dei contratti di lavoro e ha disposto nuovi strumenti per
sostenere il reddito dei lavoratori che, involontariamente, perdono il lavoro.
Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti Allo scopo di ridurre la precarietà lavorativa il Jobs Act, ha introdotto, a
favore dei neoassun-ti, il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti; le sue caratteristiche principali sono la
durata a tempo indeterminato e la garanzia di tutele economiche che, in caso di licenziamento, crescono in relazione
all'anzianità di servizio del dipendente.
Tipologie lavorative Nell'ottica della semplificazione delle tipologie lavorative il Jobs Act ha soppresso alcuni contratti a tempo
determinato, tra cui i contratti di collaborazione a progetto e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa che
prevedevano la realizzazione di determinati progetti lavorativi consentendo al lavoratore, senza vincoli di subordinazione, ampi
spazi di autonomia.
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L’attività lavorativa consiste nell'utilizzare le proprie energie, fisiclo tellettuali, per produrre beni e servizi a favore proprio o di altri soggete. su può esplicarsi sia nel lavoro autonomo sia nel lavoro subordinato Il lavoro autonomo si instaura quando una persona si obbliga a compiere un'opera o un servizio in cambio di un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente Il lavoro subordinato si ha invece nell'ipotesi in cui un soggetto si obblighi mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore

L'elemento che distingue maggiormente i due rapporti di lavoro: za, solo nel secondo, del vincolo di subordinazione rispetto a un in Sono però riconoscibili altre differenze: -la rigidita dell’orario di lavoro, che caratterizza il lavoro subordinato; -la proprietà dei mezzi di lavoro, che appartengono in un caso al datore di lavoro, nell'altro allo stesso lavoratore autonomo: -il luogo di lavoro, che per i dipendenti corrisponde solitamente alla sede dell'impresa, mentre per i lavoratori autonomi coincide spesso con il proprio domicilio: -L’organizzazione produttiva, attuata dall'imprenditore nel lavoro subor-fiato, dallo stesso lavoratore in quello autonomo, -le modalità retributive, che rispettano scansioni fisse nel lavoro dipen dente, corrispondono all'esecuzione dell'opera o del servizio, nell'altro caso. Ilavoratori subordinati sono titolari di specifici diritti, ma sono anche te puti a osservare alcuni obblighi che derivano dal contratto di lavoro. I principali doveri dei lavoratori dipendenti sono: -diligenza; -attenersi alle direttive del datore di lavoro; -fedeltà.

  • osservare l'orario di lavoro: l'orario è infatti un elemento essenzia dell'organizzazione lavorativa stabilita dall'imprenditore;
  • rispetto e cura per gli strumenti di lavoro. •i diritti dei lavoratori subordi I principali diritti Tra i diritti costituzionali nentrano: il diritto alla retribuzione, che stabilisce che la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e che, in ogni caso, deve consentire al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa •la tutela del lavoro femminile, che garantisce alle donne lavoratrici gli stessi diritti degli uomini e tutela la gravidanza e la maternità: •il diritto all'assistenza e alla previdenza; il lavoratore ha il diritto di ricevere, da parte delle istituzioni pubbliche, l'assistenza in caso di malattia e infortunio, la previdenza per disoccupazione involontaria e invalidità, un trattamento pensionistico al termine dell'attività lavorativa;
  • La libertà sindacale, che riconosce ai sindacati il potere di stipulare contratti collettivi: •il diritto di sciopero a tutti i lavoratori dipendenti, l'esercizio di questo diritto non comporta alcuna sanzione, se non la consapevole rinuncia, da parte dello scioperante, alla retribuzione economica per le ore di astensione dal lavoro -Tra i diritti previsti dal Codice civile ricordiamo •il diritto al riposo che ha lo scopo di tutelare la salute, fisica e mentale mediante diversi periodi di pausa.
  • il diritto di vedere compensate in modo più elevato le ore di lavoro straordinario e notturno; queste tipologie di lavoro sono peraltro sottoposte dalla legge a limiti massimi, nell'interesse della salute del la-voratore;
  • il diritto al Trattamento di Fine Rapporto (il TFR, corrispondente alla cosiddetta "liquidazione" o "buonuscita"). -In base allo Statuto dei lavoratori viene riconosciuto il diritto di vedere rispettate sul posto di lavoro le proprie libertà e dignità. In particolare i lavoratori possono esprimere liberamente il proprio pensiero senza pericolo di discriminazioni; non possono essere soggetti a indagini relative alle loro opinioni politiche, religiose o sindacali; non si possono loro imporre accertamenti sanitari se non tramite gli istituti previdenziali competenti. -Lo Statuto dei lavoratori tutela inoltre la libertà sindacale nei luoghi di lavoro, riconoscendo la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali e il diritto dei lavoratori di riunirsi in assemblea, oltre che fuori dall'orario la- vorativo, durante l'orario stesso per un massimo di dieci ore annue. —Le riforme del lavoro Nel nostro Paese. Tra le riforme più recenti ricordiamo:
  • la riforma Biagi, che ha introdotto nuove tipologie di contratti di lavoro, prevalentemente a tempo determinato, con l'intento di aumentare la flessibilità nel mercato del lavoro;
  • la riforma Fornero, che ha stabilito alcune limitazioni alle possibilità di proroga dei contratti a tempo determinato;
  • il Jobs Act che ha introdotto nuove regole per contrastare la precarietà dei contratti di lavoro e ha disposto nuovi strumenti per sostenere il reddito dei lavoratori che, involontariamente, perdono il lavoro. Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti Allo scopo di ridurre la precarietà lavorativa il Jobs Act, ha introdotto, a favore dei neoassun-ti, il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti; le sue caratteristiche principali sono la durata a tempo indeterminato e la garanzia di tutele economiche che, in caso di licenziamento, crescono in relazione all'anzianità di servizio del dipendente. Tipologie lavorative Nell'ottica della semplificazione delle tipologie lavorative il Jobs Act ha soppresso alcuni contratti a tempo determinato, tra cui i contratti di collaborazione a progetto e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa che prevedevano la realizzazione di determinati progetti lavorativi consentendo al lavoratore, senza vincoli di subordinazione, ampi spazi di autonomia.

In materia di apprendistato è stata introdotta la possibilità di stipulare contratti di questo tipo con gli studenti iscritti al quarto e al quinto anno degli istituti tecnici e professionali. Gli ammortizzatori © sociali Per i lavoratori che, involontariamente, perdono l'occupazione il Jobs Act prevede un'importante misura di sostegno al reddito: la NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), applicabile a chi abbia raggiunto almeno trenta giorni effettivi di lavoro nel corso dell'ultimo anno e abbia maturato almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Per quanto riguarda la CIG (Cassa Integrazione Guadagni) vengono previsti nuovi limiti di durata, pari a due anni per la Cassa integrazione ordinaria e a quattro per quella straordinaria. -L'attenzione alle esigenze personali e familiari Nell'ottica di favorire la conciliazione tra i tempi lavorativi e quelli di vita delle persone, il Jobs Act ha introdotto alcune novità. •congedo parentale di cui i possono usufruire i genitori, anche adottivi, per la cura dei figli. •Sono previste agevolazioni per le imprese che consentono ai propri dipendenti l'utilizzo del telelavoro, utile a chi ha necessità familiari che richiedano la loro presenza a casa.

•Esistono tipologie di lavoro che si caratterizzano per il fatto di corrispondere a un modello intermedio tra il lavoro dipendente e quello autonomo, senza avere i caratteri dell'orario pieno e della stabilità del rapporto. Tali tipologie corrispondono ai lavori atipici. —Lavori atipici comprendono i contratti lavorativi che presentano caratteristiche diverse rispetto ai normali contratti di lavoro a tempo indeterminato e che si prestano a una maggiore flessibilità delle presta-zioni. Tra i contratti atipici possiamo individuare il contratto a tempo determi-nato, il part-time, il lavoro occasionale, il lavoro intermittente e il lavoro ripartito —I contratti a termine,vengono generalmente previsti per la sostituzione di dipendenti temporaneamente assenti. —part-time Il part-time li è un rapporto di lavoro in cui il lavoratore ope con orario e retribuzione ridotti, La sua organizzazione può essere di tipo orizzontale (1 lavoro è giornaliero, ma a orario ridotto), pertioale (pieno, ma solo per alcuni giorni della settimana), cidico (limitato ad alcuni periodi del mese o dell anno),misto (insieme delle altre tipologie). —Il lavoro occasionale: possono essere impiegate per le prestazioni occasionali e accessorie. I lavoratori casionali vengono remunerati con buoni, convertibili poi in moneta, ch datori di lavoro sono tenuti a procurarsi presso le sedi dell'INPS (Istitu Nazionale della Previdenza Sociale). —Il lavoro intermittente:prevede l'obbligo per il lavoratore di mettersi a disposizione di un datore di lavoro, che lo può chiamare per svolgere prestazioni di natura discontinua. —Il lavoro ripartito Il lavoro ripartito è un contratto già diffuso in molti Paesi industrializzati per consentire a due o più persone di garantire insieme una prestazione di lavoro. Per questa caratteristica di ripartire l'attività lavorativa tra più persone viene anche chiamato job sharing. •Nell'ambito dei contratti di lavoro rivolti al giovani ha molta diffusione l'apprendistato./ L'apprendistato è un rapporto di lavoro destinato alle persone di età compresa tra i 15 e i 29 anni, tradizionalmente utilizzato per la for mazione professionale, -Le tipologie di apprendistato Esistono fondamentalmente tre tipologie di apprendistato:

  • Apprendistato per la qualifica professionale, con la possibilità di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro;
  • l'apprendistato di alta formazione e ricerca, per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post-universitari, e per la formazione di giovani ricercatori per il settore privato;
  • l'apprendistato professionalizzante per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, per consentire il loro rientro nel mondo del lavoro aggiornando e specializzando le competenze già possedute. —Con il contratto di somministrazione del lavoro un in termediario autorizzato, l'impresa somministratrice, offre temporaneamente i propri dipendenti a un'altra impresa, detta utilizzatrice. In questa particolare tipologia di rapporto, il datore di lavoro è l'impresa somministratrice, che provvede dunque alla retribuzione del lavoratore. Il contratto di somministrazione del lavoro può essere:
  • a tempo determinato, per un periodo corrispondente alla durata dell'impiego presso l'impresa utilizzatrice;
  • a tempo indeterminato; in questo caso, più raro, il lavoratore, nei periodi in cui non è impiegato presso alcuna impresa utilizzatrice, resta a disposizione dell'agenzia fornitrice ricevendo un'indennità mensile di disponibilità.