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Riforma Diritto Societario, Dispense di Diritto

Riforma Diritto Societario scuola superiore

Tipologia: Dispense

2025/2026

In vendita dal 11/02/2026

Ubaldo12
Ubaldo12 🇮🇹

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LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
PROFILI ESSENZIALI
DELLE INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL D. LGS. N. 6/2003
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LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

PROFILI ESSENZIALI

DELLE INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL D. LGS. N. 6/

Piano di lavoro della giornata

  • Società di persone: costituzione, amministrazione e rappresentanza, responsabilità dei soci
  • Società di capitali: costituzione, struttura finanziaria, amministrazione e rappresentanza, responsabilità (e solidità patrimoniale)
  • Scioglimento delle società di capitali - Operazioni straordinarie – gruppi di società (cenni con riferimento alla posizione dei creditori)

Contratto di società – art.2247 c.c. Due o più soggetti conferiscono beni o servizi esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili

Società di persone: caratteristiche generali

  • autonomia patrimoniale imperfetta I soci sono, in via sussidiaria (il beneficio d'escussione opera diversamente, a seconda del tipo sociale), illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni della società, salvo alcune eccezioni stabilite: - dalla legge: socio accomandante di una società in accomandita semplice; - dai soci stessi (possibilità prevista unicamente nella disciplina delle società semplici), per mezzo di un patto portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, ex art.2267 c.c.;
  • soggettività giuridica (non personalità giuridica) le società di persone costituiscono un soggetto distinto dai soci, titolare di propri rapporti giuridici e di un proprio patrimonio ma senza personalità giuridica.

Società semplice - Costituzione

Come premesso, questa tipologia societaria non può, ai sensi del comma 2

art.2249 avere ad oggetto attività commerciali;

le attività ipotizzabili quali suo oggetto sono:

  • Attività agricola: attività d’elezione della s.s., anche se il concreto ambito

d’utilizzazione è molto limitato (ma la relativa disciplina rileva perché è

applicabile alle società irregolari aventi oggetto commerciale e rappresenta la

disciplina base delle società di persone)

  • Altre attività in presenza di specifiche disposizioni di legge (es. soc. revisione).

COSTITUZIONE

è improntata alla massima semplicità formale: il contratto sociale non è

soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti

Pubblicità: iscrizione in una sezione speciale del R.I. (in concreto il contratto

assumerà la forma necessaria per procedere a tale iscrizione)

Società semplice - Amministrazione

Amministrazione e gestione

sono previsti due tipi diversi d’amministrazione:

–Amministrazione congiuntiva (art. 2258) l’amministrazione spetta

congiuntamente a tutti i soci; le operazioni devono ricevere il consenso

unanime (o maggioritario se così prevede il contratto sociale).

–Amministrazione disgiuntiva (art. 2257) è il sistema prescelto dal

legislatore. Il sistema s’instaura: sia in assenza di pattuizioni scritte con le

quali si adotta un’amministrazione congiuntiva, sia nelle società di fatto

dove non esistono riscontri documentali sui quali inserire le deroghe.

Ciascun socio è legittimato ad intraprendere da solo le operazioni

utili all’interesse delle società, senza informare preventivamente gli altri

soci, e di portarle a termine, a meno che il compimento dell’operazione

non venga paralizzato dal preventivo esercizio del diritto d’opposizione.

La decisione sull’opposizione è presa dalla maggioranza dei soci,

determinata in base alla partecipazione agli utili (perché la decisione

influisce sulla misura degli utili; anche per non sacrificare la posizione

del socio d’opera)

Società semplice – Responsabilità soci

In base all’art. 2267:

i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio

sociale (che costituisce garanzia per i creditori sociali e subisce solo

limitatamente le azioni dei creditori particolari del socio);

per le obbligazioni sociali rispondono solidalmente ed

illimitatamente i soci che hanno agito in nome e per conto della

società e salvo patto contrario gli altri soci (a condizione di averne

reso edotti i terzi con mezzi idonei).

i creditori possono agire anche sul patrimonio dei singoli soci,

senza la preventiva escussione del patrimonio sociale;

il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare

la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando al creditore

beni societari sui quali soddisfarsi agevolmente (art. 2268)

Società semplice – Responsabilità soci Responsabilità dei soci nei confronti dei creditori particolari Dall’art. 2270, che tutela il creditore particolare del socio nei confronti del suo debitore, e l’art. 2271, che vieta la compensazione del debito che il terzo ha verso la società con il credito che egli ha verso il socio, si evince l’autonomia del patrimonio sociale, vincolato all’esercizio dell’impresa sociale e sensibile solo alle pretese dei creditori sociali. L’art. 2270 concede tre possibilità ai creditori particolari:

  1. far valere i propri diritti sugli utili spettanti al debitore (atti conservativi sequestro, ed esecutivi esproprio)
  2. compiere atti conservativi sulla quota di liquidazione spettante al socio
  3. ottenere la liquidazione della quota se gli altri beni del socio sono insufficienti a soddisfare i crediti a queste condizioni:
  4. il creditore deve provare che gli altri beni sono insufficienti
  5. non potrà pretendere beni sociali o agire contro di essi, potrà solo ottenere una somma in denaro.

Società in nome collettivo - I rapporti della società con i terzi La rappresentanza della società (art. 2298):

  • Limite al potere degli amministratori è costituito dall’oggetto sociale
  • È possibile determinare pattiziamente il contenuto dei poteri di rappresentanza. Vi possono essere limitazioni risultanti da atto costitutivo o da procura; le limitazioni iscritte sono opponibili ai terzi. La responsabilità per le obbligazioni sociali maggiore grado d’autonomia patrimoniale rispetto alla società semplice:
  • art. 2304 i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale (la procedibilità dell’azione contro il patrimonio dei singoli soci presuppone la dimostrazione dell’incapienza del patrimonio sociale).
  • art. 2305 il creditore particolare del socio non può chiedere la liquidazione della quota del socio suo debitore, se gli altri beni non sono sufficienti,finchè dura la società.

Società in nome collettivo irregolare

  • È irregolare la società in nome collettivo non iscritta nel R.I. La mancanza dell’adempimento può dipendere:
    • dalla mancanza dell’atto scritto
    • pur esistendo l’atto scritto gli amministratori (o, in caso di atto pubblico, il notaio) non hanno provveduto a deposito ed iscrizione dello stesso presso il R.I. L’art. 2297 prescrive:
    • la disciplina dei rapporti interni è la stessa della società collettiva regolare
    • per i rapporti esterni si applica la disciplina della società semplice che prescinde da un sistema di pubblicità legale (inapplicabili gli artt. 2304 e 2305).
    • Eccezioni: resta ferma la responsabilità illimitata e solidale dei soci nei confronti dei terzi (art. 2297) (non consentita la limitazione pattizia della responsabilità - art. 2267 c1); la rappresentanza sociale spetta a tutti i soci che agiscono per la società (limitazioni o esclusioni della rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se si prova che ne erano a conoscenza – applicazione della regola generale di cui al 2193).

Società in accomandita semplice - accomandanti

  • A carico degli accomandanti la legge impone due divieti:
    • amministrare comporta la perdita della responsabilità limitata per tutte le obbligazioni sociali (con conseguente fallibilità) e la possibilità d’esclusione dalla società. Gli atti compiuti dall’accomandante ingeritosi nel potere d’amm.ne comporteranno la sola responsabilità di questo verso i terzi e, salvo ratifica, non vincoleranno la società.
      • far comparire il proprio nome nella ragione sociale: la violazione comporta la perdita della responsabilità limitata verso i terzi (responsabilità solidale e illimitata con gli amministratori).
  • I poteri dell’accomandante traggono origine da legge e patti sociali:
    • poteri legali
      • art. 2320 consente agli accomandanti: di concludere affari in forza di procura speciale di prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori (quindi con vincolo di subordinazione)
      • art. 2323 potere di nominare un amministratore provvisorio (accomandante o terzo estraneo) per gli atti di ordinaria amministrazione quando vengono a mancare tutti gli accomandatari.
    • poteri pattizi dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni (possibile influenza sui rapporti con i terzi; problemi di validità della estensione del relativo potere) compiere ispezioni e atti di sorveglianza. Società in accomandita semplice - accomandanti

19 La S.p.a. – Tipologie TIPOLOGIE DI S.P.A. S.P.A. “APERTE” S.P.A. “CHIUSE” (modello base) S.P.A. CHE FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO Società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (parametri fissati da reg.to Consob):

  1. 200 azionisti non di controllo con almeno il 5% c.s.
  2. assente possibilità di redigere bil. abbr.
  3. azioni oggetto di sollecitazione, o collocamento, o negoziate su sistemi di scambi organizzati, o emesse da banche e acquistate presso loro sedi Società con azioni quotate in mercati regolamentati

La S.p.a. – Costituzione La costituzione si articola in due fasi:

  • la stipulazione dell’atto costitutivo per atto pubblico (la forma è sanzionata a pena di nullità in base all’art.2328 2°comma c.c.)
  • la successiva iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. La denominazione sociale deve contenere l’indicazione della forma giuridica prescelta (e non può essere identica a quella di altra società esercitante la stessa attività economica - ex art. 2567 è applicabile art. 2564). L’atto costitutivo deve contenere, oltre alla denominazione sociale e all’indicazione della sede, le generalità dei soci fondatori, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, l’oggetto sociale, il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura, le norme secondo le quali devono essere distribuiti gli utili e la durata sociale.