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Gli appunti trattano la tematica del rischio biologico
Tipologia: Appunti
Caricato il 08/03/2019
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Il rischio biologico è uno della lunga serie di pericoli evidenti o latenti che siano, ai quali si può andare incontro in un luogo di lavoro. È in particolare una tipologia di rischio che riguarda particolari settori lavoratori, particolari ambienti e per il quali il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro ha riservato un’intera sezione che regola obblighi, accortezze e sanzioni miranti alla prevenzione e alla tutela dei lavoratori.
Le prime leggi specifiche sulla sicurezza dei luoghi di lavoro furono introdotte in Italia negli anni 50. Negli anni 90 dopo l’emanazione di direttive europee in materia è stato promulgato il D.Lgs 626/94 che obbligò le imprese e i datori di lavoro a gestire il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro,ad introdurre la formazione e l’informazione sui rischi. In passato per rischio Biologico s’ intendeva la“possibilità di contrarre un’infezione”, oggigiorno, invece, la sua valutazione è più ampia e ricomprende tutte le patologie correlate ad un’ esposizione a microrganismi e non, che possono provocare una serie di patologie.
La valutazione del rischio, quindi, è un processo di individuazione dei pericoli e, successivamente, di tutte le misure di prevenzione e protezione volte a ridurre al minimo sostenibile le probabilità (quindi il rischio) e il danno conseguente a potenziali infortuni e malattie professionali. Per praticità i luoghi di lavoro si suddividono in due categorie:INDOOR (uffici, laboratori, scuole) e OUTDOOR cioè dell’ambiente esterno che riguarda la prevenzione del mantenimento delle condizioni naturali dell’ambiente circostante,in particolare aria acqua e terra.
I fattori di rischio per la salute dell’uomo sia in ambienti Indoor che outdoor sono definibili in 3 grandi classi: Biologici : contaminazioni ambientali da parte di batteri, virus, parassiti; Chimici per contaminazione ambientale da elementi e/o composti tossico-nocivi; Fisici per azione di fenomeni elettrici, meccanici, nucleari intesi come produzioni di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.
Il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro affronta il rischio biologico nel “Titolo X Esposizione di agenti biologici” , dall’articolo 266 all’articolo 286. Nell’articolo 287 il D.lgs 81/08 dice: “Art. 267. (Definizioni) 1. Ai sensi del presente titolo s’intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; b) microrganismo : qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico; c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
Riguardo l’aspetto biologico, la valutazione del rischio viene valutata in base ai seguenti parametri riguardanti il patogeno: infettività, patogenicità, trasmissibilità e neutralizzabilità. Il patogeno può essere: un virus, batterio, micete o parassita e la sua patogenicità viene classificata secondo quattro gruppi: dal primo gruppo a bassa patogenicità fino ad arrivare al quarto gruppo ad elevato rischio anche collettivo.
Il rischio viene valutato considerando tutta l’attività lavorativa nella ricerca di possibili esposizioni ad agenti patogeni, alla durata dell’esposizione, alla pericolosità del patogeno ed ai sistemi preventivi da adottare. Il rischio, pertanto, è la combinazione delle probabilità di pericolo di patogenesi e della sua gravità.
La valutazione della pericolosità dipende dalla valutazione dell’esposizione, per cui è importante conoscere la dose di esposizione a cui un soggetto deve essere sottoposto perché si inneschi il processo di patogenicità e la frequenza con la quale si manifesta la malattia. Il rischio derivante da esposizione ad agenti biologici ha costituito negli ultimi anni un fenomeno di interesse emergente, a causa della comparsa di nuove modalità di infezione e per il "riemergere" di patologie infettive che si ritenevano sufficientemente controllate con le misure di prevenzione e terapeutiche disponibili.
Il rischio biologico è principalmente dovuto all’esposizione a materiale biologico potenzialmente infetto. All’interno dei luoghi di lavoro ed in particolare nei laboratori di analisi, vi deve essere un sistema molto organizzato e minuzioso di monitoraggio e Programmazione delle misure di PREVENZIONE che permettono di ridurre il più possibile i livelli esposizione individuale e di contaminazione ambientale.
Le maggiori cause che aumentano il rischio di infortuni in laboratorio comprendono: errori umani (inesperienza e/o distrazione) ,procedure inadeguate (carenze organizzative e/o economiche) ,uso improprio delle attrezzature (mancata sanificazione) e carenza di DPI (dispositivi protezione individuale).
Nei laboratori di analisi per abbassare i livelli di rischio biologico si opera principalmente su due aspetti: l’esposizione individuale e la contaminazione ambientale. Tra le metodologie più efficaci atte a minimizzare l’esposizione individuale del rischio biologico si ha la
prevenzione: applicazione di vaccini sul personale ove possibile, uso di agenti chimici e fisici per inattivare i patogeni, corretta igiene del personale ed utilizzo dei DPI.
All’inizio di ogni attività lavorativa a rischio occorre proteggersi in modo adeguato. Il lavoratore deve essere correttamente informato e formato sul corretto utilizzo di tutte le misure di prevenzione e protezione in relazione alla mansione svolta. Ogni dispositivo risulta sicuro ed efficace nell’impedire il contatto tra i microrganismi e l’uomo solo se possiede determinate caratteristiche, definite da norme tecniche e dal marchio CE. Si intendono per Dispositivi di Protezione Individuale , definizione spesso surrogata dall'acronimo DPI , i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l'indossi o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza. Esempi di DPI sono: guanti in nitrile, guanti antitaglio, camici sterili e non sterili, occhiali, maschere, visiere, cuffie, tappi auricolari, tutti a norme di conformità.
E’ il controllo sanitario in funzione dei rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro. E’ necessaria per: tenere sotto controllo la salute del lavoratore,scoprire il più precocemente possibile eventuali effetti di fattori di rischio, prevenire ulteriori danni alla salute. Prevede un complesso di indagini cliniche cui devono essere sottoposti i lavoratori che svolgono attività per le quali è riconosciuta una esposizione a particolari rischi per la salute. Inoltre,Il D.Lgs. 626/94 stabilisce che è obbligo dei lavoratori sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti. Oggi,quindi il datore di lavoro non è solo "debitore della sicurezza nei posti di lavoro" ma deve essere partecipe e responsabile di un processo di miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso una periodica valutazione dei rischi (che viene documentata in un apposito "documento di valutazione dei rischi" in riferimento al D.Lgs. 626/94. La gestione del rischio è quindi un imperativo etico,prima che professionale. Riassumendo quanto detto sopra, a questo scopo,ogni processo deve essere attentamente studiato mediante un percorso definito così strutturato:identificazione del problema-pianificazione dello svolgimento delle attività- isolamento delle cause reali di insuccesso-definizione delle misure preventive da attuare-attuazione delle attività pianificate-verifica del processo e misure correttive-verifica dell’esito e standardizzazione del processo messo in atto. Concludendo si può affermare che, considerata la natura eterogenea dei rischi biologici, che variano in funzione dell’area di attività, sarà imprescindibile l’adozione di misure di prevenzione differenziate per le varie tipologie di rischio, caratteristiche dei diversi contesti lavorativi. Tali misure includono una progettazione delle infrastrutture tale da conferire alle stesse un livello di sicurezza elevato e l’implementazione di adeguate misure tecniche, organizzative e procedurali. L’uso dei dispositivi di protezione individuale deve essere previsto come l’ultima risorsa a disposizione dei lavoratori, nel caso in cui sia impossibile eliminare il rischio o, quantomeno, riportarlo ad un livello accettabile, considerando anche il vantaggio non secondario della riduzione dei costi dovuti alle spese sanitarie del personale.