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Risposte aperte del paniere di DIRITTO PRIVATO DI ANDREOTTI GIULIO - SERVIZI GIURIDICI
Tipologia: Prove d'esame
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1. La capacità giuridica e la capacità di agire. Le situazioni giuridiche soggettive sono sempre “imputate” ai relativi titolari. I titolari delle situazioni giuridiche soggettive si definiscono, comunemente, “soggetti” L’idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive, e dunque l’idoneità ad essere soggetti di diritto, si definisce come “capacità giuridica” Nel nostro ordinamento, hanno capacità giuridica: le persone fisiche e gli enti. Tra gli enti, bisogna però distinguere enti con e senza personalità giuridica. Dovendosi peraltro da subito precisare che alcuni enti hanno la personalità giuridica, e dunque sono persone giuridiche (p. es., fondazioni), e che altri enti non hanno invece la personalità giuridiche, e dunque non sono persone giuridiche (ad es., associazioni non riconosciute). La capacità giuridica, ai sensi dell’art. 1, cod. civ., si acquista al momento della nascita. Essa è, quindi, riconosciuta a tutti gli esseri umani, per il solo fatto di essere venuti al mondo. La capacità giuridica di diritto privato spetta non solo ai cittadini italiani, ma anche alle persone straniere. La nascita, da cui dipende l’acquisto della capacità giuridica, coincide, per l’ordinamento, con la piena indipendenza dal corpo materno: la quale, in assenza di specifiche indicazioni normative, si realizza con l’inizio della respirazione polmonare. La nascita è condizione necessaria, ma anche sufficiente, per l’acquisto della capacità giuridica. Tanto significa: da un lato, che per l’acquisto della capacità giuridica non è necessaria la vitalità, ossia l’idoneità fisica alla sopravvivenza; dall’altro lato, che il neonato, il quale muoia subito dopo la nascita, risulta comunque aver acquisito la capacità giuridica. Gli enti, siccome non sono persone fisiche, e dunque non sono individui che “nascono”, acquistano la capacità giuridica al momento stesso della costituzione. La capacità giuridica si perde invece con la morte. La morte, per l’ordinamento (art. 1, legge 578/1993), consiste nella irreversibile cessazione di tutte le funzioni dell’encefalo. Tale previsione normativa, non dettata dal codice civile, si è resa necessaria al fine di porre una regola legislativa dinanzi alle discussioni pubbliche che riguardano il confine tra vita e morte. Proseguendo nella disamina della capacità giuridica, è infine da aggiungere che la capacità giuridica viene riconosciuta, in particolare casi, anche al concepito. Dunque, ad un soggetto che ancora non è nato. Nozione diversa da quella di capacità giuridica è quella di “capacità di agire”. Non sempre, infatti, la persona fisica, dotata di capacità giuridica dalla nascita, è in grado, autonomamente e personalmente, di provvedere alle proprie necessità e di amministrare i propri interessi. La legge, dunque, richiede che, oltre la generale capacità giuridica, il soggetto possegga pure la “capacità di agire”. Con essa, si intende la idoneità a porre in essere in proprio e autonomamente atti negoziali che produrranno effetti nella propria sfera giuridica. In altre e più semplici parole, la capacità di curare autonomamente i propri interessi La capacità di agire si acquista, ai sensi dell’art. 2, cod. civ., al compimento del diciottesimo anno di età. Non sono dunque dotati della capacità di agire i soggetti minorenni. Tuttavia, non sempre, al raggiungimento della maggiore età, il soggetto è in grado di provvedere autonomamente al proprio stato. È facile immaginare casi in cui alcuni soggetti, se pure maggiorenni, non siano autonomi e indipendenti, per le ragioni più varie (deficit psichici, infermità fisica, abuso di sostanze stupefacenti, ecc.) A protezione dei soggetti incapaci di agire, la legge predispone una serie di tutele, che consistono in altrettanti istituti giuridici. Essi sono: a) la minore età; b) l’interdizione giudiziale; c) l’inabilitazione; d) l’emancipazione; e) l’amministrazione di sostegno; f) l’incapacità di intendere e di volere (incapacità naturale).
2. L'amministrazione di sostegno. L’amministrazione di sostegno rappresenta una figura di incapacità di agire, applicabili ai maggiorenni, che non era originariamente disciplinata dal codice civile. Il legislatore, all’inizio, non aveva cioè disciplinato nel codice civile tale istituto. L’amministrazione di sostegno è stata così introdotta nel codice civile tramite la l. 6/04. All’amministrazione di sostegno risultano dedicati gli artt. 404-413, cod. civ.. Le ragioni, che hanno portato il legislatore a disciplinare l’amministrazione di sostegno, si legano alla possibilità di adattare le misure da applicare all’incapace ai singoli casi concreti. Affinché possa concedersi la nomina dell’amministratore di sostegno, il soggetto deve trovarsi nelle seguenti condizioni: a) essere infermo o menomato fisicamente o psichicamente; b) essere, a causa di tale infermità o menomazione, impossibilitato a provvedere ai propri interessi Il procedimento di nomina dell’amministratore può essere avviato dallo stesso interessato, dal coniuge, dal convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o dal curatore, ma anche da medici e personale sanitario che abbiano in cura la persona. Fase centrale del procedimento è l’audizione dell’interessato da parte del giudice. Tale audizione può avvenire anche presso il domicilio dello stesso interessato. Durante il corso della procedura, il giudice può da subito adottare eventuali provvedi-menti d’urgenza, che si rendano necessari per l’amministrazione del patrimonio dell’interessato. Al termine della procedura, se il giudice reputa che ne ricorrano i requisiti, emette un decreto, con il quale nomina l’amministratore di sostegno. L’amministrazione di sostegno è dunque disposta attraverso un decreto, non attraverso sentenza. Gli effetti decorrono dal momento in cui il decreto è depositato dal giudice. Il decreto viene annotato nello speciale registro delle amministrazioni di sostegno, per poi dover essere comunicato agli uffici dello stato civile. La persona dell’amministratore può anche essere indicata dallo stesso interessato. Se manca una indicazione, normalmente il giudice nomina uno stretto congiunto dell’interessato, o comunque una persona a lui vicina. All’atto della nomina, come visto, il giudice decide inoltre: gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto dell’interessato (tali atti, dunque, non possono essere compiuti direttamente dall’interessato). gli atti che l’interessato può compiere personalmente, ma per i quali è comunque necessario il consenso dell’amministratore di sostegno (tali atti, dunque, devono essere compiuti dall’interessato congiuntamente all’amministratore). Relativamente a tutti gli altri atti, diversi da quelli sopra indicati, l’interessato conserva la capacità di agire. Egli potrà quindi compiere, in piena autonomia e senza necessità di assistenza alcuna, tutti gli atti di ordinaria amministrazione, necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. In ogni caso, nel decidere il regime degli atti compiuti dall’interessato, il giudice deve ispirarsi al principio della “massima salvaguardia dell’autodeterminazione del soggetto interessato”. Ne deriva che il giudice deve, nei limiti del possibile, ridurre al minimo le aree di intervento dell’amministratore di sostegno. Il decreto di nomina dell’amministratore può essere modificato in corso di amministrazione, qualora mutino le originarie condizioni alle quali fu concesso. Inoltre, il decreto può anche essere revocato, su istanza dei soggetti legittimati a chiederne l’emissione. 3. La comunione dei beni tra coniugi. L'art. 148, cod. civ. stabilisce che entrambi i coniugi hanno egualmente l'obbligo di contribuire, in proporzione delle rispettive sostanze e delle relative capacità di lavoro professionale o casalingo, alle esigenze della famiglia. Fermo questo obbligo generale, al regime patrimoniale della famiglia sono più in particolare dedicati gli artt. 159 e ss. cod. civ. La legge qui subito prevede che, in mancanza di diverso patto tra i coniugi, il regime patrimoniale della famiglia sia la comunione dei beni. Ove dunque i coniugi nulla convengano quanto al regime patrimoniale della famiglia, ad essere applicabile loro applicabile è la disciplina della comunione dei beni. Iniziamo dunque ad esaminare il regime ordinario, ovvero quello della comunione legale (artt. 177 e ss. cod. civ.) La comunione ha per oggetto i beni acquisiti in costanza
4. L'ipotesi di successione dello Stato. Caratteristiche e obiettivi. Nella successione legittima, sono presi in considerazione: il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti, lo Stato. Tutti questi soggetti sono posti in un ordine stabilito dalla legge stessa. Ordine, che si ispira alla prossimità familiare al defunto. I familiari, che sono più prossimi al defunto, sono cioè posti – anche in concorso tra di loro – in posizione di precedenza. Si passa così, in ordine di grado, ai familiari che hanno via via vincoli parentali meno stretti, per arrivare infine, in ultimo grado, allo Stato. Ultimo chiamato è dunque lo Stato, da soggetto che non ha vincoli parentali con il de cuius e che risulta dunque chiamato a succedere nel caso i familiari del defunto non abbiano accettato od ancora il defunto sia morte senza avere alcun familiare. Se mancano altri successibili (se, cioè, non si dia alcun parente entro il sesto grado), l'eredità è devoluta allo Stato. La successione dello Stato ha caratteristiche particolari. In primo luogo, si compie automaticamente, senza bisogno di accettazione. Inoltre, lo Stato non risponde mai dei debiti ereditari oltre il valore dei beni acquistati. L'effetto è automatico, senza bisogno, come invece avverrebbe per ogni altro erede, che lo Stato accetti con beneficio d'inventario. La successione dello Stato ha come obiettivo di evitare conflittualità e problemi, che deriverebbero dall'assenza di titolarità nei rapporti giuridici di cui prima era titolare il defunto. Attraverso la successione dello Stato, quindi, quei rapporti proseguono e si acquisisce anche certezza in merito alla loro titolarità. Il che è particolarmente rilevante quando l'eredità sia composta anche da beni immobili. 5. Le azioni petitorie. Il codice civile, per tutelare il diritto di proprietà, disciplina una serie di azioni giudiziarie. Tali azioni giudiziarie, appunto in quanto sono esperibili a difesa della proprietà, sono chiamate “azioni petitorie”. Le azioni petitorie hanno natura reale, perché sono dirette a far valere un diritto reale, e dunque sono suscettibili di tutela erga omnes. Si distinguono in: azione di rivendicazione azione di mero accertamento della proprietà azione negatoria; azione di regolamento di confini; azione per apposizione di termini. L’azione di rivendicazione è disciplinata dall’art. 948 cod. civ. L’azione (reivindicatio) è concessa a chi si afferma proprietario del bene, ma non ne ha il possesso. L’azione è così diretta ad ottenere l’accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso e la condanna di chi lo detiene o lo possiede alla sua restituzione. L’azione di rivendicazione è imprescrittibile. La seconda azione petitoria è l’azione di accertamento. L’azione, che non trova specifica disciplina nel codice civile ma la cui esperibilità pare pacifica, è concessa a chi ha interesse ad accertare il suo diritto di proprietà sul bene. L’azione non è dunque diretta, come l’azione di rivendicazione, a recuperare la cosa, bensì, più semplicemente, a chiarire l’incertezza venutasi a creare in ordine alla proprietà della stessa. L’attore deve sempre provare il diritto di proprietà, valendo considerazioni analoghe rispetto a quelle già svolte a proposito dell’azione di rivendicazione. La terza azione petitoria è l’azione negatoria. L’azione ha la sua disciplina nell’art. 949 cod. civ. L’azione è concessa al proprietario di un bene al fine di ottenere l’accertamento dell’inesistenza di diritti reali vantati da terzi sul bene stesso (ad es., un terzo che assuma di essere titolare di una servitù o di un usufrutto sul bene). L’azione negatoria è imprescrittibile. La quarta azione petitoria è l’azione di regolamento di confini. L’azione è disciplinata dall’art. 950 cod. civ. Presupposto dell’azione è l’incertezza del confine tra due fondi. In tal caso, non ricorre dunque un conflitto sulla titolarità dei beni, bensì un conflitto avente ad oggetto quale sia l’estensione del confine di fondi appartenenti a diversi soggetti. L’incertezza sul confine dei fondi può essere sia oggettiva sia soggettiva. Anche tale azione è imprescrittibile. L’ultima azione petitoria è l’azione per apposizione di termini. La disciplina di riferimento è nell’art. 951 cod. civ. L’azione per apposizione di termini, a differenza della precedente, presuppone la certezza del confine tra due fondi. L’azione è dunque diretta a far apporre o ristabilire i termini del confine tra i fondi stessi, che manchino o siano divenuti irriconoscibili. I termini del confine sono da apporre o ristabilire a spese comuni.
6. L'azione di manutenzione. La lesione di situazioni possessorie obbliga il suo autore a risarcire il danno, che ne sia derivato al possessore o al detentore. Le azioni possessorie sono: l’azione di rivendicazione o spoglio (art. 1168 - 1169), l’azione di manutenzione (art. 1170). L’azione di manutenzione (art. 1170), dunque, è volta a reintegrare nel possesso del bene chi sia stato vittima di uno spoglio non violento, né clandestino, oppure a far cessare le molestie e le turbative, di cui sia stato vittima il possessore. Per molestia o turbativa si intende qualunque attività che arrechi al possessore un apprezzabile disturbo, sia che consista in atti materiali (molestia di fatto), sia che consista in atti giuridici (molestia di diritto). L’azione di manutenzione è esperibile in presenza dell’animus turbandi. 7. Il pegno Il pegno è un diritto reale di garanzia su beni mobili non registrati del debitore o di un terzo, che il creditore acquista stipulando un apposito accordo con il proprietario a garanzia del proprio credito. Il pegno può dunque essere costituito, in favore del creditore, sia dallo stesso debitore sia da un terzo. Possono essere concessi in pegno, oltre ai beni mobili, pure crediti, universalità di mobili e altri diritti mobiliari (ad es. usufrutto). Restano tuttavia esclusi i beni per i quali non è consentita l’espropriazione (ad es., i beni demaniali), nonché ancora i beni che sono per legge incedibili (ad es., i crediti alimentari. La giurisprudenza reputa legittimo il pegno rotativo, con il quale le parti, nel tempo, possono sostituire i beni originariamente costituiti in garanzia con altri. E’ vietato il suppegno, ovvero il pegno che ha per oggetto un altro diritto di pegno. Il pegno può essere concesso a garanzia di qualunque credito, anche condizionale o futuro, purché sia determinato o determinabile. Ai fini della costituzione, il pegno, come sopra accennato, si costituisce mediante un accordo contrattuale che intercorre: tra il creditore, da un lato, e tra il debitore o il terzo datore di pegno, dall’altro lato. La convenzione costitutiva del pegno si perfeziona con la consegna del bene (come da art. 2786). Si tratta dunque di un contratto reale. 8. Le obbligazioni solidali. Il codice civile distingue, dal punto di vista dei soggetti, tra obbligazioni solidali e parziarie. La plurisogettività ricorre, in particolare, sia nel caso di obbligazione solidale, che può essere passiva o attiva, sia nel caso di obbligazione parziaria, che può anch’essa essere passiva o attiva. Si ha obbligazione solidale passiva quando si è in presenza di più debitori, tutti obbligati insieme nei confronti di un unico creditore e il creditore ha diritto di chiedere l’intera prestazione ad uno qualunque dei debitori, il quale sarà obbligato a pagare l’intero, salvo poi rivalersi nei confronti degli altri condebitori (art. 1292). Nel caso di obbligazione solidale passiva, pertanto, vi sono più debitori. Essi sono tenuti a rispondere dell’intera obbligazione verso il creditore, che può pretendere da essi l’intera prestazione. Al debitore, che ha adempiuto, spetta poi agire in regresso nei confronti degli altri condebitori. Ad esempio, si ha responsabilità solidale passiva ai sensi dell’art. 2055 cod. civ.: ove più soggetti siano responsabili di un fatto illecito, esse sono responsabili in solido verso il danneggiato per il danno che gli hanno cagionato. Si ha obbligazione solidale attiva, invece, quando si è in presenza di più creditori, tutti aventi diritto nei confronti dell’unico debitore, e qualunque dei creditori può pretendere dal debitore l’intera prestazione, salvo poi ripartirla con gli altri concreditori. Nel caso di obbligazione solidale attiva, dunque, la pluralità ricorre dal lato dei creditori. Ciascuno dei concreditori può dunque chiedere al debitore l’adempimento dell’intera prestazione, fermo restando poi, successivamente, la ripartizione interna con gli altri concreditori. Un esempio di obbligazione solidale attiva discende dall’art. 1854 cod. civ.: se più soggetti sono cointestatari di un conto corrente ed hanno facoltà di compiere operazioni separatamente, allora ognuno di essi può prelevare dalla banca l’intero saldo del conto corrente.
esterno apre a duplice ipotesi. Nel primo caso, che rappresenta la regola, il debitore originario resta obbligato in solido con il terzo. Per effetto dell’accollo, il terzo, cioè, non si sostituisce al debitore originario, ma si aggiunge ad esso, generandosi un’obbligazione di tipo solidale. Nel secondo caso, invece, resta obbligato solo l'accollante, poiché il debitore originario viene liberato. All’accollo segue cioè la liberazione del debitore originario, di modo che terzo si sostituisce a costui nella titolarità del debito verso il credito. La liberazione stabilisce l’art. 1273, comma 2, si verifica peraltro soltanto se il creditore abbia dichiarato espressamente di liberare il debitore, od ancora se la liberazione stessa sia stato oggetto di espressa condizione dell’accordo di accollo tra accollante e accollato (nel qual caso l’adesione del creditore all’accollo determina automaticamente lo svincolo del debitore).
11. La forma ad substantiam e la forma ad probationem. Differenze. Esempi. La forma del contratto è “libera”. Le parti possono cioè concludere il contratto nella forma che preferiscono, che sia scritta o orale. Solo in alcuni casi specifici (ad es., la compravendita di un bene immobile), la legge impone alle parti di usare una determinata forma. In tali casi, se le parti non usano la forma prescritta dalla legge, il contratto è nullo. Si parla, in tali ultimi casi, di forma scritta ad substantiam, che non va confusa con la forma ad probationem: nel caso di forma scritta ad substantiam, la forma scritta è difatti richiesta per la valida stipulazione del contratto; nel caso di forma scritta ad probationem, la forma scritta è invece necessaria soltanto per la prova in giudizio del contratto (che, dal suo lato, può essere stipulato con la forma liberamente scelta dalle parti). 12. Il contratto a favore del terzo. La figura giuridica che consente alle parti di avvantaggiare, attraverso un proprio accordo, un altro soggetto, è appunto il “contratto a favore del terzo”, disciplinato dagli artt. 1411-1413, cod. civ. L’art. 1411 così dispone: “E’ valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse”. Per poi aggiungere: “Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione”. La figura del contratto a favore di terzi si pone pertanto da strumento mediante cui le parti, stipulando un contratto, attribuiscano la titolarità di un diritto ad un terzo. Il contratto a favore di terzo coinvolge, nel complesso, tre persone: lo stipulante, ovvero quello dei contraenti che dispone l’attribuzione del diritto al terzo; il promittente, ovvero l’altro dei contraenti che si impegna verso lo stipulante a riconoscere il diritto del terzo; il terzo, ovvero il soggetto che, estraneo al contratto stipulato tra stipulante e promittente, si vede nondimeno beneficiario del diritto accordatogli. Il contratto a favore di terzo, in questa sua configurazione, è uno schema generale, il quale si presta ad avere applicazione rispetto alle varie tipologie di contratto. Esistono peraltro delle ipotesi tipiche, che sono previste dal legislatore: ad es., accollo, rendita vitalizia a favore di terzi. Un altro esempio tipico è il contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo. Il contratto è concluso tra l’assicurazione e un soggetto, il quale decide che, alla propria morte, sarà il terzo da lui indicato ad avere diritto alla prestazione da parte dell’assicurazione. Stipulante, così, è l’assicurato, che dà al terzo beneficiario il diritto di ottenere la prestazione dovuta dall’assicuratore. Promittente, invece, è l’assicuratore, che si obbliga a riconoscere al terzo il diritto alla prestazione. Terzo, ancora, è il beneficiario, che, in ragione della decisione dello stipulante, acquista il diritto ad ottenere la prestazione dall’assicuratore. La legge, all’art. 1411, comma 1, pone una condizione, affinché il contratto sia valido: lo stipulante, là dove attribuisce al terzo il vantaggio, deve avere un interesse che giustifichi l’attribuzione. Tale interesse può peraltro essere sia economico sia morale. Dal contratto a favore del terzo, il terzo, come detto, acquista un diritto.
13. La risoluzione "di diritto" in caso di inadempimento del contratto. La legge, discostandosi dalla regola generale, prevede però anche particolari ipotesi in cui la risoluzione per inadempimento si verifica “di diritto”. Alla risoluzione giudiziale si accosta dunque la risoluzione “di diritto”. In tali ipotesi, in seguito all'inadempimento di una parte, il contratto si risolve automaticamente, senza bisogno che la risoluzione sia dichiarata dal giudice con una sentenza. Il contratto si risolve così “per legge”, e non invece ope iudicis. I casi di risoluzione di diritto sono tre: la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 cod. civ.; la diffida ad adempiere, di cui all’art. 1454 cod. civ.; il termine essenziale, di cui all’art. 1457 cod. civ. Il primo caso di risoluzione di diritto è la “clausola risolutiva espressa”. Figura, che, come suggerisce il nome, si basa sulla previsione di una certa clausola. Si chiama così la clausola contrattuale, in base alla quale le parti convengono che il contratto dovrà automaticamente considerarsi risolto se una determinata obbligazione contrattuale non sarà adempiuta. Le parti, con tale clausola, dispongono dunque esse stesse che, in caso di inadempimento di una data obbligazione, allora il contratto si risolverà automaticamente. Il legislatore, all’art. 1454, esige che la clausola abbia ad oggetto l’inadempimento di una “determinata obbligazione”. Se ne trae: da un lato, che non è ammessa la pattuizione di una clausola risolutiva indefinita, la quale preveda la risoluzione riferendosi genericamente ad un “inadempimento del contratto”; dall’altro lato, che la clausola risolutiva deve essere convenuta rispetto all’inadempimento di specifiche obbligazioni, siano poi essere in numero di uno o più. 14. Il risarcimento del danno per equivalente. Differenze con quello in forma specifica. Il risarcimento è “per equivalente” quando il danneggiato, a fronte del pregiudizio subito, riceve, in via di equivalenza, una somma di denaro tale da compensarlo del pregiudizio medesimo. Ad es., se la vittima dell’illecito ha subito una lesione permanente alla sua integrità fisica, cui è dunque seguita un’invalidità, allora il danneggiato può ottenere per risarcimento il pagamento di una somma di denaro, che lo compensi dell’invalidità insorta. La scelta tra danneggiamento “per equivalente” e danneggiamento “in forma specifica” è di regola rimessa alla discrezione del danneggiato. Costui può dunque chiedere il risarcimento nell’una o nell’altra forma. Tuttavia, questa facoltà di scelta viene meno in due ipotesi, per le quali il danneggiato non ha altra via che quella del risarcimento “per equivalente” (art. 2058). Anzitutto, non si può così far luogo al risarcimento “in forma specifica” qualora esso risulti (in tutto) impossibile. Si pensi, per esempio, all’illecito che abbia portato alla distruzione di un quadro di Picasso. L’unicità del bene distrutto, il quadro del noto pittore, esclude qui che sia possibile risarcire il danno “in forma specifica”, posto che il bene distrutto non è replicabile (per mano dell’autore). 15. Le promesse unilaterali e la ricognizione di debito. Le promesse unilaterali, da promesse con cui un soggetto unilateralmente promette ad un altro di eseguire una determinata prestazione, sono sottoposte dall’art. 1987 c.c. ad un principio di tipicità. Dispone infatti la norma che “La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge”. Tale prescrizione, di stampo tradizionale, si basa sul presupposto che l’ordinamento, di regola, non reputa sufficiente per il sorgere di un vincolo obbligatorio la semplice promessa unilaterale. La “ricognizione di debito” e la “promessa di pagamento” sono entrambe dichiarazioni di contenuto sfavorevole all’autore e favorevoli al destinatario. Mediante la “ricognizione di debito”, un soggetto dichiara ad altro di essere titolare di un debito in suo confronto (ad es., riconosco di doverti 100 entro la fine dell’anno). La “promessa di pagamento” è così diversa dalla “promessa unilaterale”. Con la promessa unilaterale, un soggetto intende infatti assumere un debito prima inesistente (promessa de futuro). Con la promessa di pagamento, un soggetto, con finalità ricognitiva, intende invece manifestare la consapevolezza di dover adempiere un debito che già esiste (promessa de praeterito). L’art. 1988 attribuisce alla “ricognizione di debito” e alla “promessa di pagamento” effetti di rilevanza processuale,