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Risposte aperte diritto processuale civile, Panieri di Diritto Processuale Civile

Domande espletate con relative risposte diritto processuale civile anno 2022 professor. Caporusso Simona

Tipologia: Panieri

2021/2022

In vendita dal 10/05/2022

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Mr_panieri 🇮🇹

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(202)

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1. L'azione di accertamento
Mira esclusivamente a fare certezza circa l’esistenza ed il modo di essere di un determinato
rapporto giuridico oppure circa l’inesistenza di un diritto da altri vantato.
L’azione di accertamento deve vertere su un diritto o su uno status, mai su norme giuridiche ne su
meri fatti.
Fanno eccezione alcune fattispecie previste, ad esempio la verificazione di una scrittura privata, la
querela di falso.
2. L'azione di condanna
Nell’azione di condanna l’attore chiede al giudice di verificare la lesione di un diritto e di
condannare il convenuto ad un’azione di fare o non fare per soddisfare il proprio interesse.
Tale pronuncia costituisce poi il presupposto per la futura attuazione coattiva del diritto.
L’azione di condanna è titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del debitore.
3. Le azioni costitutive
L’art 2908 c.c. prevede che il giudice nei casi previsti dalla legge possa costituire modificare o
estinguere rapporti giuridici con effetto tra le parti i loro eredi e aventi causa.
L’azione costitutiva è quella che conduce alla nascita di un diritto o di uno status oppure alla
modificazione o estinzione di rapporti giuridici preesistenti.
Questa azione è tipica cioè prevista nei soli casi stabiliti dalla legge.
Un esempio classico è la pronuncia di una sentenza che produce gli effetti del contratto non
concluso.
4. Gli elementi identificativi della domanda giudiziale
Gli elementi identificativi della domanda giudiziale sono:
Personae cioè i soggetti
Petitum cioè l’oggetto della domanda che si divide in petitum mediato cioè il bene giuridico
perseguito e petitum immediato cioè il provvedimento richiesto
Causa petendi ossia, il titolo della domanda, lo status o il diritto in forza del quale viene
rivendicato il petitum.
5. Le differenze tra petitum mediato e petitum immediato
Entrambi sono elementi identificativi della domanda giudiziale e si differenziano nel fatto che il
petitum immediato è il provvedimento richiesto al giudice mentre il petitum mediato è il bene
della vita effettivamente perseguito dall’attore.
6. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale
Gli effetti processuali della domanda giudiziale sono quelli di determinare l’oggetto del processo
in prospettiva del futuro giudicato, attraverso il principio di corrispondenza tra il chiesto e il
giudicato, gli effetti sostanziali invece sono quelli dell’accoglimento della domanda se fondata
oppure del rigetto della stessa.
Determinare l’oggetto della domanda (chiesto e giudicato) determinare l’accoglimento o il rigetto
7. Le differenze tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato
Le eccezioni in senso stretto riguardano i fatti impeditivi modificativi o estintivi che sono riservati
alle parti, le eccezioni in senso lato invece hanno ad oggetto fatti il cui effetto i.m.e., dev’essere
rilevato dal giudice d’ufficio al fine di pervenire al rigetto della domanda.
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  1. L'azione di accertamento Mira esclusivamente a fare certezza circa l’esistenza ed il modo di essere di un determinato rapporto giuridico oppure circa l’inesistenza di un diritto da altri vantato. L’azione di accertamento deve vertere su un diritto o su uno status, mai su norme giuridiche ne su meri fatti. Fanno eccezione alcune fattispecie previste, ad esempio la verificazione di una scrittura privata, la querela di falso.
  2. L'azione di condanna Nell’azione di condanna l’attore chiede al giudice di verificare la lesione di un diritto e di condannare il convenuto ad un’azione di fare o non fare per soddisfare il proprio interesse. Tale pronuncia costituisce poi il presupposto per la futura attuazione coattiva del diritto. L’azione di condanna è titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del debitore.
  3. Le azioni costitutive L’art 2908 c.c. prevede che il giudice nei casi previsti dalla legge possa costituire modificare o estinguere rapporti giuridici con effetto tra le parti i loro eredi e aventi causa. L’azione costitutiva è quella che conduce alla nascita di un diritto o di uno status oppure alla modificazione o estinzione di rapporti giuridici preesistenti. Questa azione è tipica cioè prevista nei soli casi stabiliti dalla legge. Un esempio classico è la pronuncia di una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso.
  4. Gli elementi identificativi della domanda giudiziale Gli elementi identificativi della domanda giudiziale sono: Personae cioè i soggetti Petitum cioè l’oggetto della domanda che si divide in petitum mediato cioè il bene giuridico perseguito e petitum immediato cioè il provvedimento richiesto Causa petendi ossia, il titolo della domanda, lo status o il diritto in forza del quale viene rivendicato il petitum.
  5. Le differenze tra petitum mediato e petitum immediato Entrambi sono elementi identificativi della domanda giudiziale e si differenziano nel fatto che il petitum immediato è il provvedimento richiesto al giudice mentre il petitum mediato è il bene della vita effettivamente perseguito dall’attore.
  6. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale Gli effetti processuali della domanda giudiziale sono quelli di determinare l’oggetto del processo in prospettiva del futuro giudicato, attraverso il principio di corrispondenza tra il chiesto e il giudicato, gli effetti sostanziali invece sono quelli dell’accoglimento della domanda se fondata oppure del rigetto della stessa. Determinare l’oggetto della domanda (chiesto e giudicato) determinare l’accoglimento o il rigetto
  7. Le differenze tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato Le eccezioni in senso stretto riguardano i fatti impeditivi modificativi o estintivi che sono riservati alle parti, le eccezioni in senso lato invece hanno ad oggetto fatti il cui effetto i.m.e., dev’essere rilevato dal giudice d’ufficio al fine di pervenire al rigetto della domanda.

Riguardano entrambi fatti i.m.e. in senso stretto riservate alle parti in senso lato rilevabili d’ufficio al fine di prevenire il rigetto della domanda.

  1. Le eccezioni di merito Consistono nell’allegazione di un fatto i.m.e. esplicitamente o implicitamente diretto a conseguire il rigetto della domanda attraverso l’accertamento negativo del diritto posto a fondamento di questa.
  2. La differenza tra eccezioni di rito ed eccezioni di merito Le eccezioni di merito mirano attraverso l’allegazione di un fatto i.m.e. al rigetto della domanda attraverso l’accertamento negativo del diritto posto alla base della stessa mentre le eccezioni di rito mirano al rigetto della domanda basato su un difetto di un presupposto processuale.
  3. Le eccezioni di rito mentre le eccezioni di rito mirano al rigetto della domanda basato su un difetto di un presupposto processuale o ad una condizione dell’azione o invalidità di uno o più atti processuali.
  4. Le mere difese Sono argomentazioni puramente giuridiche dirette a confutare le conclusioni dell’avversario oppure a contestazione dei fatti a fondamento della domanda
  5. Il regime del difetto di giurisdizione Il difetto di giurisdizione riguarda i rapporti tra un giudice ordinario e un giudice speciale o pubblica amministrazione. E’ rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
  6. La translatio iudicii Nel caso in cui venga adito un giudice difettoso di giurisdizione laddove ne dichiari il difetto indica il giudice munito di giurisdizione, a questo punto la domanda è riproposta davanti al nuovo giudice entro 3 mesi dal passato in giudicato della sentenza declinatoria, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio ferme restando le preclusioni e decadenze intervenute.
  7. Il principio della perpetuatio iurisdictionis L'art. 5 c.p.c. stabilisce che "giurisdizione e competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge e dello stato di fatto medesimo".
  8. Il regolamento di giurisdizione E’ disciplinato dall’art 41 cpc, è un mezzo processuale che consente a ciascuna delle parti entro la sentenza che decide la causa nel merito di primo grado, di investire della questione di giurisdizione la corte di cassazione. L’ambito di applicazione deve ritenersi per i processi a cognizione piena tra cui anche il procedimento sommario di cognizione, con esclusione dei procedimenti di esecuzione forzata a cognizione sommaria o cautelari. E’ ammesso in riferimento ai rapporti tra giudice ordinario e speciale, giudice ordinario e PA.

In tale fattispecie il giudice successivamente adito in qualunque stato e grado del processo può con ordinanza dichiarare la litispendenza e cancellare la causa dal ruolo, competente diverrà il primo giudice adito, nel caso in cui il giudice non sia competente può declinare la causa al giudice successivamente adito.

  1. La connessione di cause Si parla di connessione quando due o più domande hanno in comune uno o più elementi identificativi senza essere identiche. In presenza di questo il legislatore consente il cumulo e la trattazione congiunta delle diverse cause in un unico giudizio, per il principio di economia processuale e per evitare decisioni tra loro contrastanti. La connessione può essere per:
    • Accessorietà
    • Compensazione
    • Garanzia
  2. La connessione per accessorietà ex art. 31 c.p.c. La domanda accessoria può cumularsi con quella principale dinanzi al giudice territorialmente competente. Accessoria è la domanda che dal punto di vista del risultato perseguito dall’attore, ha un rilievo secondario rispetto alla domanda principale ed il cui accoglimento è subordinato all’accoglimento di quest’ultima.
  3. Gli accertamenti incidentali ex art. 34 c.p.c. L’accertamento incidentale presuppone una questione di merito riguardante un diritto o fatto che condiziona l’esistenza o l’inesistenza di quello principale. Può accadere che il giudice adito a decidere sul rapporto pregiudiziale si accorga che esorbita dalla sua competenza, in questo caso deve rimettere tutta la causa al giudice superiore.
  4. La connessione per garanzia ex art. 32 c.p.c. Fa riferimento all’ipotesi in cui un soggetto è obbligato a tenere indenne un altro soggetto dalla conseguenze economiche negative che possono derivare dall’eventuale soccombenza. Possiamo prendere per esempio l’obbligo di garanzia.
  5. La connessione per compensazione ex art. 35 c.p.c. E’ il caso in cui sorga una particolare questione pregiudiziale avente ad oggetto l’esistenza di un controcredito opposto in compensazione. Se il controcredito contestato eccede la competenza per valore del giudice adito nega a quest’ultimo di verificarne l’esistenza, riservando il relativo diritto al giudice superiore competente.
  6. La domanda riconvenzionale E’ la prima connessione qualificata contemplata dal codice, in sostanza è una contro domanda posta dal convenuto in risposta alla domanda dell’attore, il convenuto non si limita a richiedere il rigetto della domanda dell’attore ma ne formula a sua volta una propria coincidente con la domanda posta dall’attore.
  1. L'eccezione riconvenzionale A differenza della domanda riconvenzionale questa è finalizzata esclusivamente al rigetto della domanda dell’attore attraverso l’opposizione del diritto fatto valere con altro diritto idoneo a paralizzarlo.
  2. Il cancelliere e le sue attribuzioni Il cancelliere è un ausiliare del giudice rappresenta il collegamento fra i litiganti e l’organo giurisdizionale, dato dal fatto che tutte le istanze che le parti rivolgono al giudice devono essere depositate in cancelleria. In secondo luogo il cancelliere ha funzioni di documentazione e assistenza agli atti del giudice. Tra i compiti del cancelliere abbiamo:
    • L’iscrizione al ruolo della causa
    • Il rilascio di copie ed estratti
    • La conservazione del fascicolo d’ufficio della causa e dei fascicoli delle parti e documenti
    • Le esecuzioni delle comunicazioni
    • La ricezione dei depositi giudiziari
  3. L'ufficiale giudiziario e le sue mansioni L’ufficiale giudiziario è un ausiliare del giudice con compiti di assistenza dello stesso in udienza , l’elevazione dei protesti ed in genere l’esecuzione degli ordini del giudice. Importanti le funzioni autonome coercitive nell’esecuzione forzata, e amministrative nelle notificazioni. Egli può svolgere i propri atti e funzioni nel proprio ministero nell’ambito del mandamento dove ha sede l’ufficio al quale è addetto.
  4. Il consulente tecnico e le sue funzioni E’ una persona di particolare competenza di cui il giudice si può avvalere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, scegliendola in appositi albi istituiti presso ciascun tribunale.
  5. La responsabilità civile del giudice La legge 117/1988 ha esteso la responsabilità civile dei magistrati nei casi di colpa grave e le ha tipizzate in modo restrittivo ed ha escluso la possibilità che un’azione risarcitoria possa essere proposta nei confronti diretti del magistrato cui fa da scudo invece lo stato. Le fattispecie che possono dar luogo al risarcimento danni sono:
    • Un comportamento, un atto o un provvedimento posto in essere con dolo
    • Con colpa grave
    • L’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento
    • La negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento
    • Il diniego di giustizia
  6. La ricusazione del giudice Quando ricorre una fattispecie di astensione obbligatoria ed il magistrato non adempie ciascuna delle parti può proporre istanza di ricusazione del giudice.

stesso processo, in caso questo non avvenga il giudice sospende il processo e ordina l’integrazione del contraddittorio, ove questo non avvenga si ha l’estinzione del processo

  1. L'intervento volontario c.d. adesivo dipendente del terzo Si ha quando il terzo non fa valere nel processo un proprio diritto, ne propone, una sua domanda ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti avendovi un proprio interesse.
  2. L'intervento volontario c.d. adesivo autonomo del terzo In questo istituto il terzo vanta un diritto che non è subordinato rispetto a quello controverso tra le parti, propone una domanda nei confronti di una soltanto delle parti assumendo una posizione compatibile con l’altra parte.
  3. L'intervento volontario c.d. principale del terzo Detto anche ad opponendum o ad excludendum si ha quando il terzo con una propria domanda vanta un diritto autonomo rispetto a quello già dedotto in giudizio e con esso incompatibile, prescinde quindi dal piano sostanziale del diritto vantato da ciascuna parte, è quindi incompatibile con esso. Solitamente si tratta di connessione per identità ed oggetto. Es il terzo che rivendila la porpiretà di un bene oggetti di una causa tra due parti che allo stesso tempo ne rivendicano la proprietà.
  4. L'intervento del terzo su istanza di parte Nell’intervento del terzo su istanza di parte, è la parte stessa che chiama il terzo ad intervenire in un processo nella circostanza in cui la causa sia a lui comune. Ad esempio nell’ipotesi di rapporto intersoggettivo, oppure quando il terzo è titolare di un rapporto giuridico dipendente da quello oggetto del processo.
  5. L'intervento del terzo su ordine del giudice L’intervento del terzo in forma coattiva ad opera del giudice dipende da una valutazione di opportunità rimessa al giudice. Nella prassi è molto raro che tale potere del giudice venga esercitato.
  6. La successione nel processo a titolo universale La successione nel processo a titolo universale riguarda il caso in cui una delle parti originarie sia deceduta in corso di processo, quindi il processo continuerà dal successore a titolo universale o in suo confronto. I preupposti sono l’estinzione della parte in corso di processo e una successione universale. La successione universale vale anche per l’estinzione degli enti,dove i creditori possono far valere i loro diritti nei confronti dei soci.
  7. La successione a titolo particolare nel diritto controverso La successione a titolo particolare riguarda il caso in cui avvenga un trasferimento del diritto controverso in corso di causa, in questo caso il processo prosegue tra le parti originarie, se invece il trasferimento è avvenuto, mortis causa il processo prosegue tra il successore universale e la parte originaria.
  1. La rimessione in termini La rimessione in termini è un istituto che consente di annullare gli effetti preclusivi del mancato rispetto di un termine perentorio dovuto a cause non imputabili alla volontà della parte preclusa, consentendo di compiere l’atto processuale al difuori dei termini perentori scaduti.

  2. Le diverse forme di notificazione previste dal codice di rito L’ordinamento prevede diverse tipologie di notificazione, quella preferita dal legislatore è quella effettuata nelle mani del destinatario. Questo però non è sempre possibile, altre forme sono:

    • Presso il domiciliatario se ha eletto domicilio presso altre persone o ufficio
    • Presso la casa del comune in cui ha la residenza o l’ufficio
    • Nel comune di dimora
    • Nel comune di domicilio Nel caso in cui non sia possibile tali metodi di notificazione è prevista la notifica presso la casa comunale; affissione di un avviso di tale deposito alla porta dell’abitazione ufficio o azienda; spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento al fine di informarlo di tale deposito.
  3. Le differenze tra comunicazione e notificazione La differenza tra comunicazione e notificazione sta da una parte nel soggetto a cui compete tale atto che è il cancelliere per la comunicazione e l’ufficiale giudiziario per la notificazione, mentre per il contenuto, la comunicazione oltre a contenere un atto del processo può anche contenere un fatto del processo.

  4. Le spese processuali Il processo porta con se delle spese processuali, a cominciare dal difensore fino alle spese per il compimento di atti, rilascio copie ecc… I principi su cui si basa la materia delle spese processuali sono due:

    • L’onere di anticipazione
    • Condanna della parte soccombente al rimborso delle spese sostenute dalla parte vincitrice. Per il primo principio, ciascuna parte deve provvedere alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede. Il secondo principio invece, la soccombenza, viene utilizzato per la ripartizione finale e definitiva delle spese, il giudice ogni qual volta pronunci una sentenza con la quale chiude il processo davanti a se condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore della parte vincitrice.
  5. Le fasi nelle quali si articola il giudizio ordinario di cognizione Il giudizio di cognizione si articola nella fase:

    • Introduttiva: La fase iniziale del processo nella quale hanno luogo gli atti introduttivi delle parti del processo
    • Trattazione: Deputata alla raccolta degli elementi necessari per permettere al giudice di rendere la decisione
    • Decisoria: La fase in cui il giudice decide la causa sulla base delle risultanze della trattazione e dell’istruttoria compiuta.
  6. La nullità dell'atto di citazione

  7. La sanatoria della nullità dell'atto di citazione

  8. La comparsa di risposta La comparsa di risposta invece ha la funzione di costituzione del convenuto nel processo, che non è un obbligo ma un onere. Se il convenuto non si costituisce è dichiarato contumace.

  9. La costituzione in giudizio delle parti nel processo ordinario di cognizione

  10. Le differenze tra prove libere e prove legali La differenza è che le prove libere sono liberamente interpretabili dal giudice ad esempio la testimonianza è una prova libera, l’attendibilità sarà valutata dal giudice caso per caso, mentre le prove legali sono previste dalla legge e costituiscono prova piena, quindi è precluso al giudice qualsiasi valutazione, tra le prove legali possiamo citare la confessione e il giuramento.

  11. Le differenze tra prove costituite e prove costituende Le prove costituite sono prove che già esistono prima del processo come ad esempio un documento, mentre le prove costituende sono prove che si formano all’interno del processo ad esempio la testimonianza.

  12. La confessione stragiudiziale La confessione stragiudiziale è una confessione che avviene al di fuori del processo

  13. L'interrogatorio c.d. formale L’interrogatorio formale è un interrogatorio che nella sua forma è stabilito dalla legge, infatti deve essere tenuto per articoli separati e specifici, ciò vuol dire che non potranno essere fatte domande su fatti diversi da quelli formulati negli articoli, costituisce un mezzo di prova a tutti gli effetti ed è sottratto alla disponibilità delle parti e la sua funzione è quella di provocare la confessione. La parte sottoposta ad interrogatorio formale ha il dovere di comparire all’udienza e di rispondere alle domande, in caso contrario il giudice valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio.

  14. La confessione giudiziale La confessione giudiziale è quella confessione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all’altra parte in sede di interrogatorio formale formatasi nel corso del giudizio.

  15. L'interrogatorio c.d. libero L’interrogatorio libero è utilizzato discrezionalmente dal giudice in qualsiasi stato grado del processo, non ha funzione probatoria ma è uno strumento di chiarificazione delle posizioni delle parti.

  16. Il giuramento decisorio è quel mezzo di prova che una parte deferisce all’altra per farne dipendere totalmente o parzialmente l’esito della causa, deve vertere su fatti decisivi e costituisce una prova legale.

  1. Il giuramento suppletorio E’ un giuramento che viene deferito dal giudice d’ufficio a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova. Serve al fine di superare lo stato di incertezza in ordine alla veridicità di taluni fatti affermati e provati solo in parte. Il giuramento suppletorio costituisce prova legale.
  2. Il giuramento estimatorio E’ una sottospecie di giuramento suppletorio al fine di stabilire il valoro della cosa domandata se non si può accertarlo altrimenti. E’ necessario che sia stata raggiunta la prova in ordine all’esistenza del diritto di credito che resti, perciò da determinare soltanto il valore della cosa domandata.
  3. La querela di falso La querela di falso è un apposito procedimento che serve a privare l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata della pubblica fede e quindi a privare tali documenti dell’efficacia probatoria massima. La falsità deve riguardare la genuinità del documento non può essere oggetto di querela di falso la falsità ideologica cioè la veridicità delle dichiarazioni. Può essere proposta in via principale o incidentale e la sentenza è pronunciata dal tribunale in composizione collegiale.
  4. Il procedimento di verificazione della scrittura privata Quando una parte abbia disconosciuto la scrittura privata e l’altra vuole servirsene deve avviare un procedimento di verificazione disciplinato dagli art 217 ss cpc il procedimento piò avvenire in via incidentale o principale. Il giudice dispone la custodia della scrittura e stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture per la comparazione e nomina un consulente tecnico.
  5. Il riconoscimento della scrittura privata Il riconoscimento della scrittura privata può essere espresso o tacito, è espresso quando la parte dichiara espressamente di riconoscere la propria sottoscrizione mentre è tacito per l’operare del meccanismo di cui art 215 cpc. Cioè se contumace o se non disconosce la scrittura nella prima udienza di trattazione dopo la presentazione della scrittura.
  6. L'atto pubblico L’atto pubblico è un atto formato da un pubblico ufficiale abilitato dalla legge ad attribuirgli pubblica fede. L’atto pubblico costituisce prova legale dell’estrinseco cioè che ciò che è stato redatto nell’atto è stato dichiarato davanti al pubblico ufficiale, non è detto però che le dichiarazioni rilasciate al pubblico ufficiale siano il vero, quindi non costituisce prova dell’intrinseco.
  7. La scrittura privata La scrittura privata è un qualunque documento scritto da uno o più soggetti contenente dichiarazioni di scienza o volontà e non è un atto pubblico, la scrittura privata non autenticata non costituisce titolo esecutivo.
  1. L'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione ex art. 186-quater c.p.c. L’ordinanza dispone che esaurita l’istruzione, su istanza di parte che ha proposto la condanna al pagamento di somme ovvero rilascio beni o consegna può disporre con ordinanza di pagamento ovvero la consegna o il rilascio nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova, l’ordinanza è titolo esecutivo ed è revocabile con sentenza che definisce il giudizio, se dopo la pronuncia di ordinanza il processo si estingue, essa acquisisce l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza.
  2. L'istanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186-ter c.p.c. L’art 186 ter cpc dispone che fino al momento delle precisazioni delle conclusioni quando ricorrano i presupposti ex art 633 cpc e 634 cpc la parte può chiedere al giudice istruttore in ogni stato e grado del processo di pronunciare con ordinanza di ingiunzione di pagamento o di consegna. Se il processo si estingue l’ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale
  3. L'ordinanza di condanna al pagamento delle somma non contestate ex art. 186-bis c.p.c. L’art 186 bis cpc dispone che su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalla parti costituite., l’ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo, l’ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili.
  4. La differenza tra giudicato formale e giudicato sostanziale Il giudicato formale è una nozione che serve a stabilire quando una sentenza si intende passata in giudicato e quindi indica il momento temporale a partire dal quale la decisione giudiziale acquista un grado di intrinseca stabilità, mentre per giudicato sostanziale è un effetto giuridico della sentenza che rende il suo contenuto incontrovertibile e vincolante.
  5. Le differenze tra mezzi di impugnazione ordinari e straordinari Sono mezzi di impugnazione ordinari l’appello, il ricorso in cassazione e la revocazione ordinaria, la differenza con mezzi straordinari è questi ultimi possono essere proposti anche contro sentenze passate in giudicato.
  6. I termini per impugnare Le impugnazioni sono soggetti a termini perentori di impugnazione, in quanto se così non fosse non ci sarebbe mai una stabilità della sentenza. I termini si dividono in termine breve e lungo. I termini brevi sono di 3 mesi e decorrono per i mezzi:
    • Ordinati dalla notificazione della sentenza
    • Per quelli straordinari decorrono dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza del vizio. Il termine lungo è di sei mesi e riguarda i soli mezzi di impugnazione ordinari che decorre dalla pubblicazione della sentenza. Per il contumace involontario cui sia nulla la citazione o la notificazione, che sia nulla la notificazione degli atti e che queste nullità abbiano impedito al contumace di avere

conoscenza del processo il termine dei sei mesi decorre dal giorno in cui abbia avuto effettiva conoscenza della sentenza.

  1. L'inammissibilità dell'impugnazione Riguarda un vizio insanabile che riguarda la fase introduttiva del giudizio di impugnazione. Il giudice dichiara d’ufficio l’inammissibilità dell’impugnazione proposta, non essendo prevista sanatoria la sentenza passa in giudicato. Le ipotesi tassative sono:
    • Assenza di legittimazione ad impugnare
    • Assenza di interesse a impugnare
    • Scadenza dei termini
    • Vizio di forma dell’atto introduttivo
  2. Le condizioni dell'impugnazione La condizione per poter proporre impugnazione è la soccombenza, una parte deve aver visto rigettare totalmente o parzialmente la domanda posta oppure visto accogliere totalmente o parzialmente la domanda posta dall’atra parte, a cui sono collegate due condizioni
    • La legittimazione ad impugnare: Deve essere una parte ad impugnare ad eccezione dell’opposizione di terzo ordinario o revocatoria e la revocatoria proponibile dal pm
    • L’interessa a impugnare; Deve sussistere un interesse ad ottenere la riforma o l’annullamento del provvedimento
  3. L'improcedibilità dell'impugnazione Si ricollega a vizi che riguardano il mancato compimento di attività di parte ritenute necessarie dal legislatore, non vi è sanatoria, quindi la sentenza passa in giudicato, le ipotesi di improcedibilità sono tassative:
    • Mancata costituzione in termini dell’appellante
    • Mancata comparizione dell’appellante a due udienze successive
    • Mancato deposito del ricorso per cassazione nei termini
    • Mancato deposito dei documenti necessari
    • Mancato deposito della citazione nel giudizio di revocazione nei termini previsti
  4. L'acquiescenza Consiste in una manifestazione di volontà della parte soccombente di accettare la sentenza. Il soccombente rinuncia al proprio diritto di impugnare. L’acquiescenza può essere
    • Espressa: dichiarazione unilaterale
    • Tacita; risultante da atti incompatibili con la volontà di impugnare
    • qualificata : Impugnazione parziale
  5. Termini e modalità dell'appello incidentale La forma per l’impugnazione incidentale è la comparsa di risposta in sede di appello ed il controricorso in sede di cassazione, i termini sono di 20 giorni prima dell’udienza di comparizione in appello e 40 giorni dalla notificazione del ricorso principale in cassazione.
  • Giurisdizione
  • Competenza
  • Violazione o falsa applicazione di norme di diritto
  • Nullità della sentenza o del procedimento
  • Omesso esame circa un fatto decisivo
  1. La funzione di nomofilachia della Corte di cassazione La funzione primaria della cassazione è quella della normofilachia, cioè di custodia delle norme volta ad assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, solo assicurando questo si può avere un’evoluzione omogenea della giurisprudenza.
  2. La fase introduttiva del giudizio di cassazione La fase introduttiva inizia con ricorso sottoscritto dal difensore iscritto nellì’albo dei difensori patrocinanti in cassazione munito di procura speciale. Il ricorso deve essere prima notificato alla controparte e poi depositato nei venti giorni successivi nella cancelleria della corte di cassazione.
  3. La decisione in camera di consiglio del ricorso per cassazione L’art 375 cpc prevede una serie di ipotesi dove la corte decide in camera di consiglio con un provvedimento più snello rispetto alla sentenza. Una volta che la causa abbia passato l’iter del filtro viene assegnata ad una delle sezioni semplici per definire il giudizio; Ad oggi l’iter ordinario è rappresentato dalla decisione con ordinanza in camera di consiglio.
  • L’avviso della fissazione della camera di consiglio dev’essere comunicato almeno 40 gg prima della relativa data agli avvocati delle parti e pm
  • Il Pm può depositare in cancelleria le proprie conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio
  • Le parti invece possono depositare le proprie memorie non oltre 10 gg prima della stessa.
  1. L'oggetto del giudizio di cassazione La corte di cassazione può essere investita delle sole questioni sulle quali il giudice a quo ha effettivamente pronunciato o avrebbe dovuto pronunciare. Devono escludersi la deduzione di questioni gia decise dal giudice di primo grado e non riproposte all’esame del giudice d’appello.
  2. Il giudizio di rinvio Quando la sentenza impugnata sia stata cassata con rinvio, ciascuna delle parti può riassumere la causa davanti al giudice del rinvio entro 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza della corte di cassazione. La riassunzione avviene con citazione notificata personalmente. Nel caso in cui il termine non venga rispettato il processo si estingue, ma la sentenza conserva effetto vincolante. Laddove la causa venga riassunta si osservano le norme che regolano il processo dinanzi al giudice al quale la corte ha rinviato.
  1. La revocazione E’ un mezzo di impugnazione in senso stretto e proponibile:
- Per i motivi tipici tassativi prevista dalla legge - È mezzo di impugnazione ordinaria per alcuni motivi e straordinaria per altri - Ha carattere tendenzialmente rescindente Può essere utilizzata quando: - La sentenza risulti essere affetta da un vizio che non potrebbe trovare rimedio nell’impugnazione ordinaria - Non può essere impugnata in via ordinaria perché è già passata in giudicato ma successivamente vengono scoperti fatti nuovi, oppure elementi probatori nuovi che rendono palese l’ingiustizia. 
  1. La revocazione proponibile dal Pubblico Ministero E’ una impugnazione straordinaria e presuppone che la revocazione da parte del pm possa essere richiesta solo per le cause nelle quali l’intervento del pm è obbligatorio nelle ipotesi:
- Quando il pm non è stato sentito - Quando la sentenza è frutto di collusione posta in essere dalle parti al fine di frodare la legge Il termine di proposizione decorre dal giorno in cui questi ha avuto conoscenza della sentenza 
  1. L'opposizione di terzo c.d. ordinaria E’ disciplinata dall’art 404 cpc consiste nella possibilità che un terzo possa fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti, il diritto del terzo presenta rispetto al diritto deciso i caratteri della:
- Autonomia - Prevalenza - Incompatibilità Le due fatti specie di opposizione di terzo potrebbero essere - Colui che poteva intervenire nella causa con un intervento di terzo principale oppure il litsconsorte necessario pretermesso. 
  1. L'opposizione di terzo c.d. revocatoria Disciplinata dal comma 2 dell’art 404 cpc prevede che gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza quando è l’effetto di dolo o collusione a loro danno.
  2. Il regolamento di competenza ad istanza di parte c.d. facoltativo Riguarda le decisioni rese in tema di competenza, è rimesso alla scelta facoltativa della parte di impugnare il capo relativo alla competenza oppure alla competenza ed al merito, tecnicamente è il medesimo istituto processuale del regolamento necessario, la differenza è nel fatto che nel facoltativo non è l’unico mezzo di impugnazione.
  3. Il regolamento di competenza ad istanza di parte c.d. necessario Il regolamento necessario di competenza costituisce l’unico mezzo esperibile verso i provvedimenti che abbiano ad oggetto soltanto la questione di competenza, ad esempio le ordinanza con le queli il giudice adito declina o afferma la propria competenza ai sensi dell’art 279 cpc.

E’ possibile pignorare beni del debitore in possesso di terzi, il pignoramento si attua con la materiale apprensione del bene mobile.

  1. I poteri dell'ufficiale giudiziario nell'esecuzione del pignoramento I poteri dell’ufficiale giudiziario sono incisivi , in primo luogo se ritiene non sufficienti i beni pignorati, può invitare il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili. Indicando i luoghi e le generalità dei terzi debitori. I beni mobili in possesso del debitore sono pignorabili per il solo fatto che siano in suo possesso o nei luoghi di sua disponibilità.
  2. Il pignoramento presso terzi Il pignoramento presso terzi può avere oggetto beni mobili di proprietà del debitore e crediti del debitore sul terzo. Il creditore deve notificare al debitore e al terzo un atto contenente l’indicazione del credito, titolo esecutivo e precetto delle cose o somme dovute, la dichiarazione di residenza o domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente, l’indirizzo di posta elettronica del creditore e l’atto di citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente.
  3. Gli effetti del pignoramento Gli effetti del pignoramento sono conservativi, volti a tutelare il diritto del creditore procedente nei confronti di creditori eventualmente intervenuti nell’esecuzione a vedere soddisfatto il proprio credito. La funzione essenziale del pignoramento è quella di vincolare un determinato bene o un determinato credito del debitore per poter soddisfare il creditore procedente e gli altri creditori intervenuti. Gli effetti sono conservativi, vincolano un determinato bene
  4. L'intervento dei creditori nell'espropriazione forzata Il creditore procedente non gode di alcuna preferenza rispetto agli altri creditori che possono intervenire nel processo esecutivo. Il creditore procedente che decide di procedere all’esecuzione forzata deve avvertire gli altri eventuali creditori che abbiano sui beni pignorati un diritto di prelazione risultante da pubblici registri come il pegno e l’ipoteca. Il creditore deve notificare:
  • Generalità del pignorante
  • Ammontare del credito per il quale si procede
  • Titolo esecutivo del credito per il quale si procede
  • Titolo esecutivo che legittima l’azione
  • Beni pignorati La notifica deve essere fatta entro 5 giorni dal pignoramento.
  1. La vendita forzata La vendita forzata ha lo scopo di trasformare i beni pignorati in denaro liquido. In generale avviene per pubblico incanto, disposto soltanto se il giudice ritiene che con tale modalità la vendita raggiunga un prezzo superiore alla metà del valore del bene.

Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti deve cessare quando il prezzo ottenuto ha raggiunto l’importo pari alla somma dovuta al creditore pignorante e ai creditori intervenuti comprensivo di capitale, interessi, spese di esecuzione. La vendita forzata trasferisce il bene a titolo derivato e all’acquirente spettano i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l’esecuzione forzata.

  1. L'assegnazione L’assegnazione consiste nell’attribuzione diretta del bene pignorato al creditore procedente sulla base di un valore determinato. L’assegnazione può essere fatta per un valore non inferiore alle spese esecutive e ai crediti privilegiati anteriori a quelli dell’offerente. Vi sono due tipologie di assegnazione :
  • Satisfattiva quando il creditore ottiene l’acquisto del diritto sul bene del debitore
  • Assegnazione-vendita quando il trasferimento al creditore venga effettuato a fronte di pagamento di un prezzo.
  1. Le controversie in sede di distribuzione del ricavato ex art. 512 c.p.c. In sede di esecuzione possono nascere delle controversie sulla distribuzione del ricavato, in tal caso il giudice provvede con ordinanza a risolvere la controversia, può anche sospendere in tutto o in parte la distribuzione della somma ricavata. L’ordinanza è impugnabile esclusivamente attraverso l’opposizione agli atti esecutivi che si conclude con sentenza inappellabile ma ricorribile per cassazione. La controversia distributiva viene risolta all’interno dell’esecuzione con un provvedimento che ha effetti solo ai fini di quella specifica esecuzione.
  2. La distribuzione del ricavato La distribuzione del ricavato è l’ultima fase del processo esecutivo, la somma ricavata dai beni venduti viene distribuita tra i creditori, l’art 510 cpc disciplina la distribuzione della somma ricavata. Vi sono due ipotesi:
  • Nel caso vi sia un solo creditore pignorante il giudice dispone a suo favore quanto gli è dovuto
  • Nel caso in cui vi siano più creditori, la somma ricavata soddisfi integralmente il credito di tutti i creditori, in tal caso il giudice dell’esecuzione deve distribuire tra loro la somma secondo dei criteri: Le spese per l’esecuzione hanno la priorità assoluta Prima i creditori muniti di cause legittime di prelazione Poi i creditori chirografari Da ultimo i creditori postergati L’eventuale residuo viene assegnato al debitore esecutato. I creditori privi di titolo esecutivo non partecipano alla distribuzione del ricavato, la loro somma viene accantonata per un max di 3 anni.
  1. L'esecuzione per consegna o rilascio E’ una forma di esecuzione in forma specifica in cui il potere di fatto sul bene oggetto di esecuzione viene trasferito da chi lo esercita a chi ha diritto di esercitarlo. L’esecuzione per consegna o rilascio si basa su titoli esecutivi quali sentenze o atti pubblici.