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risposte aperte diritto romano, Panieri di Diritto Romano

tutte le risposte aperte del paniere di diritto romano

Tipologia: Panieri

2024/2025

Caricato il 15/09/2025

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valentina-zamprioli 🇮🇹

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Risposte aperte diritto romano
1. La giurisprudenza romana
La giurisprudenza romana attraversa tappe cruciali che segnano l’evoluzione del diritto
nell’Impero, dalla nascita al declino. Nel periodo arcaico e repubblicano, fino al I secolo
a.C., si consolidano le basi: l’origine della giurisprudenza è legata all’uso
consuetudinario, alle XII Tavole e all’emergere dei plebisciti, integrati dalle opinioni dei
giuristi. In questa fase, i pontifices giocano un ruolo chiave nel definire norme rituali e
morali che influenzano indirettamente l’ordinamento giuridico, mentre i praetor
assumono un ruolo centrale nel diritto pretorio: con loro si sviluppa una giurisprudenza
interpretativa dinamica, e la magistratura, assieme alle loro edicta, guida l’applicazione
pratica della legge. I diritti e i doveri sono strettamente legati alla cittadinanza, e la
procedura al foro regola contratti, proprietà e contese penali e civili.
Con l’espansione dell’impero, nell’età imperiale I–III secolo d.C., si assiste a una
maggiore integrazione tra i sistemi giuridici provinciali e una ricerca di coerenza tra
ordinamenti greci e romani. Si prepara una codificazione di fatto: editti,
senatusconsulta, editti dei magistrati e diritto pretorio offrono strumenti interpretativi
che si avvicinano a una giurisprudenza più organica. I giuristi diventano figure
professionali autorevoli, come Gangeo o Papiniano, che producono opere di
interpretazione e sistematizzazione. Le principali fonti si sviluppano oltre alle leggi vere
e proprie: senatusconsulta, editti e la nascente iurisprudentia, con l’equità (aequitas) e
l’interpretazione teleologica che guidano l’applicazione.
Nel tardo impero, IV–V secolo, la riforma governa sempre di più con l’imperatore al
centro: prefetti e ufficiali imperiali gestiscono l’amministrazione giuridica, e la
cristianizzazione esercita un’influenza determinante sul diritto. Le norme religiose
influenzano il diritto di famiglia, il matrimonio e la libertà religiosa, con una spinta a una
coerenza tra diritto romano e norme cristiane. In questa fase si tenta una maggiore
armonizzazione tra pubblico e privato, ridefinendo limiti di età, cittadinanza e status per
adattarsi a un nuovo ordine. Tuttavia, con le pressioni delle invasioni e la perdita di
coesione istituzionale, molte strutture giuridiche decadono o si frammentano,
soprattutto nell’Impero d’Occidente.
Risalti, invece, l’età giustiniana: qui la giurisprudenza perde parte della sua importanza
creativa nel senso di produrre nuove intuizioni normative, ma le opere giurisprudenziali
non scompaiono: esse non scompaiono come fonti e vengono chiamate iura, cioè norme
o diritti. In questa fase, l’opera interpretativa e la sistematizzazione continuano a
esistere, ma con una funzione meno innovativa rispetto alle fasi precedenti, spostandosi
verso una codificazione e conservazione delle norme.
Le differenze chiave tra i periodi riguardano la fonte normativa: dall’uso consuetudinario
e dalle XII Tavole, a una giurisprudenza più teorica e professionale dei giuristi, fino a una
centralizzazione imperiale e alla cristianizzazione. Il ruolo del cittadino muta nel tempo:
inizialmente molto vincolato alla cittadinanza romana, nell’impero tardo si osserva una
trasformazione e un’espansione dei diritti e degli status. Infine, la funzione della legge
passa da regola pratica e procedurale a strumento di amministrazione pubblica,
interpretato da esperti e orientato sempre più verso una coerenza con le norme
religiose.
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Risposte aperte diritto romano

  1. La giurisprudenza romana La giurisprudenza romana attraversa tappe cruciali che segnano l’evoluzione del diritto nell’Impero, dalla nascita al declino. Nel periodo arcaico e repubblicano, fino al I secolo a.C., si consolidano le basi: l’origine della giurisprudenza è legata all’uso consuetudinario, alle XII Tavole e all’emergere dei plebisciti, integrati dalle opinioni dei giuristi. In questa fase, i pontifices giocano un ruolo chiave nel definire norme rituali e morali che influenzano indirettamente l’ordinamento giuridico, mentre i praetor assumono un ruolo centrale nel diritto pretorio: con loro si sviluppa una giurisprudenza interpretativa dinamica, e la magistratura, assieme alle loro edicta, guida l’applicazione pratica della legge. I diritti e i doveri sono strettamente legati alla cittadinanza, e la procedura al foro regola contratti, proprietà e contese penali e civili. Con l’espansione dell’impero, nell’età imperiale I–III secolo d.C., si assiste a una maggiore integrazione tra i sistemi giuridici provinciali e una ricerca di coerenza tra ordinamenti greci e romani. Si prepara una codificazione di fatto: editti, senatusconsulta, editti dei magistrati e diritto pretorio offrono strumenti interpretativi che si avvicinano a una giurisprudenza più organica. I giuristi diventano figure professionali autorevoli, come Gangeo o Papiniano, che producono opere di interpretazione e sistematizzazione. Le principali fonti si sviluppano oltre alle leggi vere e proprie: senatusconsulta, editti e la nascente iurisprudentia, con l’equità (aequitas) e l’interpretazione teleologica che guidano l’applicazione. Nel tardo impero, IV–V secolo, la riforma governa sempre di più con l’imperatore al centro: prefetti e ufficiali imperiali gestiscono l’amministrazione giuridica, e la cristianizzazione esercita un’influenza determinante sul diritto. Le norme religiose influenzano il diritto di famiglia, il matrimonio e la libertà religiosa, con una spinta a una coerenza tra diritto romano e norme cristiane. In questa fase si tenta una maggiore armonizzazione tra pubblico e privato, ridefinendo limiti di età, cittadinanza e status per adattarsi a un nuovo ordine. Tuttavia, con le pressioni delle invasioni e la perdita di coesione istituzionale, molte strutture giuridiche decadono o si frammentano, soprattutto nell’Impero d’Occidente. Risalti, invece, l’età giustiniana: qui la giurisprudenza perde parte della sua importanza creativa nel senso di produrre nuove intuizioni normative, ma le opere giurisprudenziali non scompaiono: esse non scompaiono come fonti e vengono chiamate iura, cioè norme o diritti. In questa fase, l’opera interpretativa e la sistematizzazione continuano a esistere, ma con una funzione meno innovativa rispetto alle fasi precedenti, spostandosi verso una codificazione e conservazione delle norme. Le differenze chiave tra i periodi riguardano la fonte normativa: dall’uso consuetudinario e dalle XII Tavole, a una giurisprudenza più teorica e professionale dei giuristi, fino a una centralizzazione imperiale e alla cristianizzazione. Il ruolo del cittadino muta nel tempo: inizialmente molto vincolato alla cittadinanza romana, nell’impero tardo si osserva una trasformazione e un’espansione dei diritti e degli status. Infine, la funzione della legge passa da regola pratica e procedurale a strumento di amministrazione pubblica, interpretato da esperti e orientato sempre più verso una coerenza con le norme religiose.
  1. Ius civile/ ius honorarium/ ius gentium Il ius civile, o diritto civile della cittadinanza romana, era destinato ai cittadini romani e si basava principalmente sulle leggi romane, sugli editti e sui senatusconsulta applicati alle persone di cittadinanza romana. Esso regolava, in modo piuttosto organico, sia gli aspetti materiali che quelli procedurali della vita quotidiana: contratti, proprietà, famiglia e anche i reati tra cittadini. Una delle sue caratteristiche principali era la rigidità formale: dava peso alle forme e alle tradizioni romane e veniva interpretato soprattutto dai magistrati di rango tribuno o praetor e dai giuristi del foro. Il ius honorarium nasce invece dallo sviluppo pratico introdotto dai magistrati onorari, in particolare dai praetori, e dai loro editti pretorî. Aveva una funzione adiuvante, correttiva e integrativa rispetto al ius civile. Anche se destinato inizialmente ai cittadini romani, poteva applicarsi in certe circostanze agli stranieri, offrendo una maggiore flessibilità rispetto al ius civile. Il contenuto del ius honorarium è soprattutto interpretativo: funzioni come l’equità (aequitas) e la gestione delle lacune normative. In pratica, serve a risolvere casi concreti introducendo principi utili e procedure utili per l’amministrazione della giustizia. Per questo motivo ha un carattere dinamico e pragmatista: si adatta alle esigenze della società e colma i vuoti del ius civile tramite editti e giurisprudenza pretorile. Infine c’è il ius gentium, il diritto dei popoli. Questo freno normativo nasce dall’esistenza di norme comuni ai diversi popoli con cui Roma entrava in contatto, e si sviluppa con l’espansione dell’Impero. Il ius gentium comprende regole di diritto naturale e principi che regolano i rapporti tra popoli e tra persone non cittadine, includendo contratti commerciali e obblighi derivanti da usi e consuetudini tra diverse culture. La sua caratteristica principale è l’universalità relativa: non è un diritto romano nel senso stretto, ma una normativa che facilita i rapporti tra cittadini e stranieri, contribuendo al commercio e alle relazioni tra diverse civiltà. Il ius honorarium colmava le lacune del ius civile; ius gentium estendeva o modulava norme tra popoli e stranieri, facilitando i rapporti e il commercio.
  2. Il Digesto di Giustiniano Il Digesto di Giustiniano, noto anche come Digesto o Pandectae, è una raccolta sistematica di frammenti e norme del diritto romano compilata tra il 529 e il 534 d.C. dall’imperatore Giustiniano I e da una commissione di giuristi. Il testo fa parte del corpus di legge chiamato Corpus Iuris Civilis, che comprende inoltre il Codice e la Novellae. il Digesto è organizzato in 50 libri (in origine) che trattano temi fondamentali del diritto privato e pubblico. riunisce ed esamina citazioni di antichi autori (juristi) e corrispondenze dottrinali, organizzando le fonti per argomenti invece che per autore o data. non è un unico testo legislativo, ma una compilazione di estratti da opere di giuristi romani (Gneo Flavio, Paconius, Ulpiano, Papiniano, Modestino ecc.), legate da un ragionamento sistematico. mostra come venivano affrontate problemi giuridici concreti mediante l’analisi delle norme e dei commentari dell’epoca classica.
  3. Il Codex giustinianeo Il Codex è formato da dodici libri e venne pubblicato nel 534 d.C. Racchiude le costituzioni emanate dalle cancellerie imperiali dall’ età di Adriano fino a quella di Giustiniano. Ognuno dei dodici libri diviso in titoli e ogni titolo reca una rubrica, che indica l’argomento. All’interno dei titoli le costituzioni sono collocate in ordine cronologico.

sponsio e successivamente venne impiegata nei giudizi divisori. La legis actio per condictionem venne introdotta nel III secolo a.C. per risolvere le controversie che avevano ad oggetto l’accertamento di crediti.

  1. La litis contestatio e i suoi effetti Nel processo formulare, una volta completata la formula e accettata da entrambe le parti, si poteva ritenere istruito il contradditorio e questo momento segnava il passaggio dalla fase in iure alla fase in iudicio che i romani chiamavano litis contestatio. Questa aveva 3 principali effetti: Devolutivo (in quanto la fase passava da davanti al magistrato a davanti al giudice); Esclusorio ( in quanto l’azione non avrebbe potuto essere ripetuta); Conservativo ( n quanto la situazione tra le parti veniva bloccata e il giudice doveva decidere in base ad essa, nessun evento successivo poteva pregiudicare la pretesa dell’attore).
  2. Azioni in rem/ azioni in personam Nel diritto romano, le azioni si distinguevano in in rem e in personam , a seconda del tipo di diritto che miravano a tutelare. Le azioni in rem servivano a far valere diritti

assoluti, cioè opponibili erga omnes. L’esempio tipico era la rivendicazione della

proprietà ( rei vindicatio), con cui il proprietario chiedeva la restituzione della cosa a

chiunque la detenesse. In queste azioni non era rilevante il rapporto con una persona specifica, ma il diritto sulla cosa in sé. Le azioni in personam , invece, servivano a far valere diritti relativi, derivanti da un rapporto obbligatorio. L’attore agiva contro un determinato soggetto, chiedendo l’adempimento di una prestazione, tipicamente il pagamento di una somma di denaro o l’esecuzione di un facere. Ad esempio, il creditore che aveva prestato denaro poteva esperire un’azione in personam contro il debitore per ottenere la restituzione. 10.Le azioni pretorie Le azioni pretorie , dette anche actiones honorariae , sono quelle azioni introdotte dal pretore mediante il suo editto. Esse nascono dall’esigenza di integrare e

correggere lo ius civile , troppo rigido e formale, adattandolo alle nuove necessità

della prassi. Il pretore non poteva modificare direttamente le norme del diritto civile, ma poteva concedere o negare la tutela processuale. In questo modo, egli svolgeva una funzione di correttivo e di sviluppo del sistema giuridico: negava un’azione civile quando la sua applicazione risultava ingiusta, oppure ne creava di nuove per casi non previsti. Le principali tipologie di azioni pretorie erano: actiones in factum , fondate non su una legge civile ma su un fatto concreto, che il pretore riteneva meritevole di tutela; actiones utiles , concesse in via di analogia, cioè estendendo la disciplina di un’azione civile a un caso nuovo. 11.L’azione di giudicato Nel processo romano la lite si fissava con la litis contestatio , che consumava l’azione originaria e trasformava il diritto dell’attore in un diritto nuovo, quello a ottenere una sentenza. Una volta pronunciata, la sentenza produceva un’obbligazione autonoma, detta obligatio iudicati , che sostituiva il rapporto originario. L’azione di giudicato serviva dunque a far valere questa nuova obbligazione derivante dalla cosa giudicata: il debitore non era più tenuto in base al rapporto iniziale, ma in virtù della sentenza stessa. 12.La cognitio extra ordinem

La cognitio extra ordinem è la forma processuale che si afferma in età imperiale, accanto e poi in sostituzione del processo formulare (la costituzione del 342 dei figli di Costantino abolisce il processo formulare perché ritenuto un’insidia causata dalla rete delle parole). A differenza del sistema classico bifasico (in iure davanti al pretore e apud iudicem davanti al giudice privato), la cognitio era monofasica : tutto il giudizio si svolgeva davanti a un funzionario imperiale, l’intervento pubblico caratterizza l’intero procedimento. L’intero processo si svolge in forma scritta e questo determinò il venire meno del carattere dell’immediatezza in quanto il giudice doveva esaminare gli atti redatti e poi mettere una sentenza, anche essa in forma scritta. Venne previsto un grado di appello, si presenta dunque un doppio grado di giudizio. L’appello veniva esaminato da un giudice ad quem, questo creò un sistema piramidale al cui vertice c’era il tribunale dell’imperatore, la cui sentenza era poi definitiva. Le sentenze non erano più solo di carattere pecuniario perché erano ammesse sentenze in forma specifica. 13.La formula nel processo formulare Sulla nascita del processo formulare incide la nascita del pretore peregrino, chiamato a dirimere le controversie tra stranieri o tra cittadini romani e stranieri. Al contrario dell’antico processo per legis actiones , il processo formulare dava la possibilità di predisporre di nuovi strumenti processuali, sicuramente più idonei ai cambiamenti socio economici intervenuti alla fine del III secolo a.C. Con la legge Ebuzia cadde la barriera che impediva ai cittadini di usare nelle liti tra loro il processo formulare, da quel momento gli editti del pretore si uniformarono. La formula era il documento scritto, concordato dalle parti, che riassume i termini della lite. Conteneva la scelta del giudice. La pretesa dell’attore e l’incarico al giudice di condannare o assolvere il convenuto. Le formule potevano essere considerate tipiche in quanto il pretore inseriva, nell’editto, le formule scritte delle azioni, però erano di un numero indeterminato perché il pretore poteva creare nuove formule in base ai nascenti rapporti commerciali. Le parti principali delle formule erano: Intentio ( conteneva la pretesa dell’attore e poteva essere certa o incerta); Demonstratio ( conteneva le circostanze di fatto e di diritto sulle quali si fondava la pretesa dell’attore); Condemnatio ( con essa il pretore conferiva il potere al giudice di emettere la sentenza di condanna o assoluzione); Adiudicatio; Exceptio (era lo strumento di difesa del convenuto). 14.Fatti a e atti giuridici Nel diritto romano, si distinguevano i fatti giuridici dagli atti giuridici. I fatti giuridici sono tutti quegli eventi che producono effetti giuridici, indipendentemente dalla volontà dell’uomo. Possono essere naturali , come la nascita o la morte, che determinano l’acquisto o la perdita della capacità giuridica, oppure umani non volontari , come un illecito commesso senza intenzione, che comunque genera conseguenze sul piano giuridico. Gli atti giuridici sono invece i comportamenti dell’uomo posti in essere con la volontà di produrre effetti giuridici. All’interno di essi, i Romani distinguevano tra atti leciti , come i negozi giuridici, e atti illeciti , cioè i delitti, che generano obbligazioni da illecito. Questa distinzione è fondamentale perché evidenzia come, nel sistema romano, non solo le azioni volontarie ma anche i fatti indipendenti dalla volontà potevano incidere sulla sfera giuridica dei soggetti. 15.Il concetto di negozio giuridico

19.Gli elementi accidentali nel negozio giuridico Accanto agli elementi essenziali, i Romani ammettevano elementi accidentali , inseriti per volontà delle parti al fine di modificare gli effetti tipici del negozio. Non sono necessari per la validità dell’atto, ma, se inseriti, ne condizionano l’efficacia. I principali elementi accidentali erano la condizione , il termine e il modus. La condizione consiste nella previsione di un evento futuro e incerto, al cui verificarsi è subordinata l’entrata in vigore o la risoluzione del regolamento di interesse contenuto nel negozio. Il termine è un avvenimento futuro ma certo, dal quale si fa dipendere l’inizio o la fine degli effetti del negozio. Il modus è un peso o onere imposto al beneficiario di un negozio a titolo gratuito. È tipico delle liberalità (come la donazione o il legato), dove il beneficiario deve adempiere a un obbligo accessorio senza che ciò muti la natura gratuita dell’atto. 20.La condizione nel negozio giuridico La condizione(condicio) è la previsione di un evento futuro e incerto, al cui verificarsi, è subordinata l’entrata in vigore o la risoluzione del regolamento di interessi contenuto nel negozio. Nonostante l’evento dovesse essere futuro e incerto, doveva mantenere comunque un margine di possibilità. Altrimenti il negozio sarebbe stato nullo. La condizione può essere : Sospensiva quando gli effetti del negozio si producono solo alla realizzazione dell’evento futuro e incerto; Risolutiva quando, al verificarsi dell’evento futuro e incerto, vi è la cessazione degli effetti giuridici. I romani teorizzarono solo la condizione sospensiva; Positiva o negativa a seconda che l’efficacia del negozio dipendesse dal verificarsi o meno dell’evento; postestativa se il verificarsi dell’evento dipende dalla volontà dell’interessato; causale se il verificarsi dell’evento dipende dalla volontà di terzi; mista se si verificava una combinazione della condizione potestativa e causale. Il negozio giuridico sottoposto a condizione vive due fasi: condicio pendet, quella in attesa che l’evento si verifichi; condico extat quando si verificava l’evento; condicio deficit se era certo che l’evento non si sarebbe più verificato. Al verificarsi dell’evento il negozio produceva gli effetti come se fosse puro. 21.Il termine nel negozio giuridico Il termine è uno degli elenti accidentali del negozio giuridico, insieme alla condicio e al modus. In latino è chiamato dies e consiste in una data , ovvero in un evento futuro e certo, dalla quale si fanno decorrere o cessare gli effetti del negozio. Poteva consistere in un termine iniziale chiamato Dies quo dal quale si faevano decorrere gli effetti del negozio, oppure in un Dies ad quem a partire dal quale si facevano cessare gli effetti del negozio. Non a tutti i negozi era possibile apporre un termine, con la conseguenza che se questo fosse stato apposto, il negozio sarebbe risultato nullo. 22.Il modo nel negozio giuridico Il modo (modus in latino) è uno degli elementi accidentali del negozio giuridico, insieme alla condicio e al dies (termine). Consisteva in un peso, un onere, che il disponente pone a carico del benefixiario, con il quale impone a questi di di destinare tutto o partee del lascito a uno scopo particolare ma senza elevare l’adempimento a condizione sospensiva dell’acquisto. È tipico delle liberalità (come la donazione o il legato), dove il beneficiario deve adempiere a un obbligo accessorio senza che ciò muti la natura gratuita dell’atto. Ad esempio, si può lasciare un’eredità con il modus di mantenere un certo soggetto o di compiere un’opera di pubblica utilità. 23.Negozi causali e astratti nel diritto romano

La distinzione verte sul ruolo della causa rispetto alla struttura del negozio. Sono detti negozi causali quelli «nei quali la causa emerge dalla struttura medesima del negozio ed è sempre la stessa per i negozi di quel tipo»; per contro, sono astratti i negozi «in cui la causa non si rileva attraverso la struttura del negozio» e che, proprio per questo, possono essere impiegati per cause diverse : in tali casi «è sufficiente l’esistenza della forma perché si producano gli effetti». Tra gli esempi di negozi causali rientrano compravendita (scambio cosa/prezzo), mutuo (prestito di denaro o cose fungibili), istituzione di erede , nomina del tutore , legato ; tra i negozi astratti si richiamano mancipatio , in iure cessio e stipulatio (dove l’obbligazione nasce dallo scambio di verba solemnia, senza enunciare la causa). Non bisogna confondere questa distinzione con quella tra negozi formali e non formali : «normalmente i negozi astratti sono anche negozi formali», ma non è vero il contrario. Si ricordano infatti negozi formali ma causali (ad es. istituzione di erede , manomissione , nomina del tutore , accettazione solenne d’eredità ). Sul piano storico , si spiega che, in origine, i negozi erano causali (si pensi al negozio librale per aes et libram , nel quale la nuncupatio variava in funzione dello scopo), e solo successivamente , mediante un processo di stralcio/stilizzazione della causa , alcuni negozi divennero astratti. Esemplare la mancipatio : nata come «vendita effettiva» a effetti reali, è divenuta astratta quando il prezzo è stato ridotto a cerimonia simbolica incorporata nella forma; sviluppo favorito dalla giurisprudenza pontificale , che ampliò le possibilità applicative del diritto civile. Resta fermo che anche nei negozi astratti la causa esiste (è elemento costitutivo del negozio), ma ha rilevanza indiretta : non occorre dimostrarla per la produzione degli effetti, pur potendo la parte interessata rimuovere quelli già prodotti se la causa manca. 24.Negozi inter vivos e mortis causa nel diritto romano La classificazione «dal punto di vista del contenuto » oppone i negozi mortis causa a quelli inter vivos. Sono mortis causa i negozi «in cui l’attuazione del regolamento di interessi è subordinata alla morte del loro autore», sicché gli effetti (almeno quelli definitivi e irrevocabili ) si producono dopo la morte ; la morte non è un evento esterno, ma un elemento costitutivo del negozio. Esempi: testamento e i negozi in esso contenuti ( istituzione d’erede , legato , fidecommesso , manomissione testamentaria , nomina del tutore ), nonché la donatio mortis causa. Sono invece inter vivos i negozi in cui l’attuazione del regolamento di interessi non è subordinata alla morte dell’autore: l’evento morte è indifferente visto che la loro funzione economico-sociale è quella di rispondere alle esigenze pratiche della vita. Esempi: mancipatio , in iure cessio , traditio , adozione , emancipazione , manumissio vindicta e, in generale, tutti i contratti. 25.Negozi unilaterali e bilaterali nel diritto romano La distinzione si colloca «dal punto di vista della manifestazione di volontà ». Sono unilaterali i negozi «che si esauriscono nella manifestazione di volontà (comportamento o dichiarazione) di una sola parte »: tra gli esempi figurano testamento , istituzione di erede , legato , occupazione , derelizione. Importante la precisazione didattica: il negozio resta unilaterale anche quando per la sua efficacia (non per la sua formazione ) sia necessaria l’ accettazione del destinatario; quest’ultimo è estraneo alla formazione del negozio e la sua accettazione è elemento successivo che non fa parte della fattispecie (così, il testamento è unilaterale pur richiedendo l’accettazione dell’erede ai fini dell’efficacia). Sono bilaterali i negozi «costituiti dalle manifestazioni di volontà di due parti , contrapposte e convergenti , in modo da formare un accordo »: occorrono congruenza e fusione organica delle due

essenziale, deve quindi cadere su un elemento talmente importante da far venire meno ogni corrispondenza trra determinazione e manifestazione del volere. I casi di errore essenziale sono: Error in personam (es- Tizio contratta con Caio credendo che sia Sempronio); Error in corpore (es. volendo lasciare in legato un vestito, si indica un vassoio); Errore in negotio (es. si appone la firma su un documento credendo che abbia un contenuto diverso da quello effettivo). Quando l’errore ricade nella determinazione del volere si ha invece un’anomalia che colpisce il processo di formazione del volere del soggetto. In questo caso l’errore può essere spontaneo o provocato. È spontaneo e consiste in un erroneo apprezzamento dovuto a ignoranza o falsa conoscenza e si distingue in: Error in substantia ( l’errore ricade su una qualità essenziale che determina la funzione economico-sociale della cosa oggetto del negozio); errore di fatto (l’errore che ricade sull’esistenza di un fatto); errore di diritto (l’errore che ricade sull’esistenza o il contenuto di una norma); 29.Dolo e violenza nel negozio giuridico nel diritto romano Nel diritto romano, errore , dolo e violenza sono vizi della volontà che possono rendere annullabile un negozio giuridico. Il dolo consiste nei raggiri volti ad indurre altri in errore. Esistevano due forme principali di dolo nel diritto romano: il dolus malus, cioè un inganno consapevole e malizioso; Dolus bonus cioè un inganno innocente, ma comunque in grado di influenzare la decisione della parte ingannata. Il negozio rimaneva valido iure civili mail pretore lom ritenne un atto illecito sul terreno onorario e previse una serie di rimedi: actio doli (azione penale e infamante contro l’autore del dolo esperibile dalla vittima e volta a far ottenere alla vittima una riparazione pecuniaria); exceptio doli (veniva concessa alla vittima convenuta in giudizio dall’autore per ottenere l’esecuzione del negozio). La violenza consiste nelle minacce volte ad indurre il timore (metus). LA violenza non toglie la volontarietà dell’atto ma ne deforma la libertà di determinazione. Il pretore preese in considerazione la vis compulsiva solo quando si presentavano i seguenti presupposti: il male era illecito; la violenza era adoperata a torto; la minaccia era effettiva e seria; il male minacciato fosse più grave di quello consistente nella conclusione del negozio. In presenza di uno di questi presupposti aveva predisposto 3 rimedi: actio metus ; exceptio metus; restitutio in integrum. Dolo e violenza non sono vizi del volere ma cause esterne che agiscono sulla determinazione del volere e generano un motivo perturbatore, costituiscono proprio la causa del vizio. 30.La sostituzione negoziale nel diritto romano Si ha sostituzione negoziale quando il titolare dell’interesse tutelato non ha la capacità o l’opportunità di concludere un negozio. Il sostituto manifesta una propria volontà e gli effetti si ripercuotono su un altro soggetto. LA regolamentazione degli effetti del negozio segue tre schemi: nel primo gli effetti del negozio si ripercuotono sul suo autore, che poi li trasferirà all’interessato attraverso un ulteriore negozio (questo è il caso dell’interposizione gestoria attuata dal procurator omnium o omnium bonorum, il quale è spesso un liberto che gestisce in modo permanente un patrimonio); nel secondo, gli effetti del negozio, si ripercuoto sia sull’autore che sull’interessato (questo è il caso della responsabilità addietizia che si verifica nel terreno del diritto pretorio e veniva apposta per le obbligazioni assunte dalle persone sottoposte alla sua potestà); nel terzo schema, gli effetti del negozio, si ripercuotono solamente sull’interessato (questo è il caso della rappresentanza, dove gli effetti giuridici del negozio concluso dal sostituto ricadono direttamente dul titolare degli interessi). Il presupposto per la rappresentanza e l’interposizione gestoria è il potere di concludere affari per conto di altri, può essere indipendente dalla volontà dell’interessato , questo è infatti il caso del tutore e del curatore. Altro presupposto è che il rappresentante si faccia riconoscere come tale.

Si possono individuare diverse figure di sostituzione negoziale, la più semplice è quella del nuncius, il messaggero. In questo caso si ha sostituzione soltanto nella manifestazione di volontà in quanto il nuncius non prescrive il regolamento di interessi e rimane fuori dalla conclusione del negozio. 31.La responsabilità addietizia nel diritto romano la responsabilità adiettizia è un rimedio edittale introdotto dal pretore a partire dal II sec. a.C. che pone a carico dell’avente potestà una responsabilità accessoria rispetto a negozi obbligatori validamente conclusi da persone sottoposte alla sua autorità (es. filii familias, schiavi) o compiuti nell’interesse del dominus. La ratio era evitare che il titolare della potestas rimanesse indenne rispetto a negozi compiuti nell’ambito della sfera patrimoniale da persone a lui soggette. Le azioni adiettizie non creavano una nuova obbligazione autonoma: esse adattavano l’azione tipica che normalmente sanzionava l’obbligo (ex contrato) e la personalizzavano indicando nell’ intentio il soggetto che aveva concluso il negozio e nella condemnatio il soggetto munito della potestas (cioè l’avente potestà). In pratica si trasferiva il prisma della domanda sul titolare della potestà, ma lasciando in vita il rapporto originario tra il creditore e il soggetto in potestate; la responsabilità dell’avente potestà operava nei limiti del peculium o in virtù di una specifica autorizzazione o del fatto che il negozio era stato compiuto nell’interesse del dominus. Le principali azioni addietizie erano: actio de peculio et de in rem verso – esperibile contro l’avente potestà per obbligazioni contratte dal soggetto in potestà, sulla base dell’esistenza del peculium che aveva arricchito l’avente potestà; actio tributoria – collegata all’uso del peculium in attività imprenditoriali, per garantire proporzionalmente i creditori che avevano subito pregiudizio; actio quod iussu – esperibile quando il negozio era stato concluso con l’autorizzazione (iussum) dell’avente potestà; l’autorizzazione imponeva assunzione di responsabilità in capo al titolare della potestà; actio exercitoria – volta a sanzionare la responsabilità del dominus/exercitor per negozi compiuti dal magister (capitano)della nave nell’esercizio della sua funzione. Queste azioni mostrano come il pretore abbia creato rimedi differenziati in funzione delle diverse cause che giustificavano il coinvolgimento patrimoniale del dominus. Il sistema era calibrato per non tradurre automaticamente ogni negozio concluso dal figlio o dallo schiavo in obbligazione del pater: la responsabilità dell’avente potestà era limitata da criteri come l’esistenza e l’impiego del peculium , la prova dell’autorizzazione, l’esercizio dell’attività nell’interesse del dominus. L’obiettivo pratico era consentire ai terzi di soddisfarsi su un patrimonio effettivamente percepito come originato dall’attività del soggetto in potestà ma, contemporaneamente, evitare una responsabilità illimitata del pater per atti compiuti da chi era sotto la sua autorità. Nei casi pratici i giuristi e il pretore ampliarono progressivamente la portata delle azioni adiettizie fino a ricomprendere anche rapporti similari (p.es. responsabilità del dominus negotii), mostrando come lo strumento fosse flessibile e funzionale a bilanciare interessi dei terzi- creditori e tutela dei titolari della potestà.

  1. L’atto illecito nel diritto romano L’atto illecito è, secondo la trattazione del tuo file, l’atto «riprovato dal diritto perché viola un precetto giuridico posto a tutela di un interesse altrui»: non basta dunque la semplice inosservanza di un onere (atto “illegale”), ma occorre che il comportamento violi un dovere giuridico e determini una sanzione a carico dell’autore. La lesione o, in

mostra concretamente la differenza tra capacità di agire e capacità giuridica. Per fare validamente testamento erano richieste sia la capacità giuridica sia la capacità di agire (la prima doveva sussistere al momento della perfezione e durare fino alla morte; la seconda doveva sussistere al solo momento della perfezione). Questo caso illustra la distinzione pratica e l’importanza temporale della capacità di agire. 35.La capacità giuridica nel diritto romano La capacità giuridica è l’attitudine ad essere soggetto di diritto attivo o passivi di rapporti giuridici. La romanistica è solita ricostruire il concetto di capacità giuridica avvalendosi dell’idea di status: status libertatis, che descrive un soggetto in relazione in relazione alle due grandi categorie di uomini, i liberi e gli schiavi; status civitatis che distingue i cittadini romani dagli altri, status familiae che distingue il paterfamilias daglia altrri membri della famiglia. Per essere pienamente capace, occorreva essere sui iuris e, per essere tale, bisognava essere soggetto libero, cittadino romano e non sottoposto ad alcuna potestà. La capacità giuridica non era immutabile: poteva subire mutamenti anche drastici attraverso la capitis deminutio, ossia la perdita di uno degli status, e con ciò la riduzione o la cancellazione della capacità giuridica stessa. Con l’editto di Caracalla, che estese la cittadinanza a tutti gli abitanti liberi dell’impero, lo status civitatis perse parte della sua rilevanza come fattore di limitazione della capacità giuridica. Rimase però decisivo lo status libertatis, poiché la condizione di schiavitù continuava a escludere radicalmente la soggettività giuridica. 36.Agnazione e cognazione Nel diritto romano la parentela poteva assumere due forme principali: l’agnazione e la cognazione. L’agnazione era la parentela “civile”, fondata non sul vincolo di sangue, ma sulla patria potestas. Essa legava tra loro tutti coloro che erano soggetti alla medesima potestas o che lo sarebbero stati se il pater fosse vissuto più a lungo. L’agnazione aveva quindi un carattere artificiale e giuridico: ad esempio, un figlio adottivo era agnato, mentre un figlio emancipato perdeva ogni rapporto agnatizio con la famiglia d’origine. Questa parentela era fondamentale soprattutto nel sistema successorio arcaico e

classico: i successori ab intestato erano infatti determinati in base all’agnazione. La

cognazione, invece, rappresentava la parentela naturale, basata sul vincolo di sangue. Essa teneva conto dei rapporti sia in linea retta (padre-figlio, nonno-nipote) sia in linea collaterale (fratelli, cugini), calcolati in base al numero di generazioni. La cognazione inizialmente ebbe scarso rilievo giuridico, ma progressivamente, grazie anche all’azione del pretore, acquistò sempre più importanza, fino a soppiantare l’agnazione nel diritto successorio di età imperiale e giustinianea. Il matrimonio, pur creando un legame tra i coniugi, non dava luogo a un rapporto di parentela in senso stretto, ma ad un vincolo di affinità con i parenti dell’altro coniuge. Ciò dimostra come l’agnazione e la cognazione fossero i due pilastri attraverso i quali il diritto romano regolava la famiglia, le successioni e taluni impedimenti matrimoniali. Con l’evoluzione storica, il diritto romano passò da un sistema familiare fondato sull’agnazione ad un sistema in cui la cognazione, cioè il legame naturale di sangue, divenne il criterio principale di riferimento. 37.Le manomissioni informali Le manomissioni informali, chiamate anche manomissioni pretorie o onorarie — sono quelle forme di liberazione dello schiavo che, soprattutto fra II e I secolo a.C., si diffusero perché più rapide e semplici rispetto alle forme antiche. Tipici esempi sono le dichiarazioni “inter amicos”, la liberazione per epistulam (mediante lettera) e la

manomissio per mensam (in occasione di un banchetto): si tratta di modalità che non rispettavano le antiche formalità rituali ma che venivano di fatto protette dall’autorità del pretore. Il pretore, infatti, con il suo editto negava all’ex padrone l’esperimento di azioni volte a far ricadere il liberato nello stato servile, garantendo così una libertà di fatto al manomesso anche quando mancavano le solennità formali. Questa protezione pretoria rese possibile una larga diffusione delle manomissioni “informali”, pur senza riconoscerne sempre automaticamente la piena cittadinanza nei casi più problematici. La crescita delle manomissioni informali incontrò poi reazioni normative: la legge Fufia Canina limitò il numero massimo di chiavi che si potevano manomettere per testamento, proporzionandolo a quelli posseduti; la lex Aelia Sentia vietava le manomissioni in frode ai creditori e regolava quelle in favore di schiavi colpiti da pene infamanti; lex Norbana riconosceva lo status di latini luniani e non di cittadini, agli schiavi manomessi in forme non solenni. 38.Le manomissioni civili Per manomissioni civili si intendono le forme antiche e solenni che, in età arcaica e poi classica, consentivano l’affrancamento con pieni effetti giuridici (libertà e cittadinanza). Le tre forme più antiche e tipiche sono la manumissio vindicta (la liberazione “con la bacchetta”), la manumissio testamento (la disposizione liberatoria inserita nel testamento del padrone) e la manumissio censu (l’iscrizione dello schiavo nelle liste del censo da parte del padrone). Nella vindicta, originariamente, con procedimento fittizio

fondato sulla legis actio sacramenti in rem, il padrone o un soggetto sui iuris toccava lo

schiavo con la bacchetta (vindicta) e, con formule solenne, ne dichiarava la libertà: quello era un rito pubblico che attribuiva anche la cittadinanza. Nel testamento la libertà poteva essere concessa con formule del tipo “iubeo” o “volo” e poteva essere pura o

subordinata a condizione (il cosiddetto statulibero). Con la manomissio censu, invece, la

semplice iscrizione nelle liste centesimali produceva la liberazione e la cittadinanza. Queste manomissioni civili conservavano una forte valenza pubblica e garantivano l’acquisizione dello status libero e, in linea di principio, della cittadinanza romana; solo in epoche successive sono intervenute norme che hanno modulato gli effetti civili in funzione dell’età del padrone o dello schiavo, del comportamento del padrone, o del tipo di manomissione. 39.I liberti Il liberto è come colui che ha ottenuto la libertà da uno stato di schiavitù tramite manomissione conforme al diritto; i “ingenui” sono invece coloro che sono nati liberi. Tra il liberto e il suo ex padrone (il patrono) si instaura un rapporto personale di tipo vincolante, il patronato, che comporta obblighi reciproci e aspettative. Il liberto

mantiene infatti verso il patrono alcune obbligationes (ad esempio le operae: prestazioni

di lavoro domestico o artigianale), nonché obblighi di rispetto e riverenza ( obsequium,

reverentia); d’altra parte il patrono aveva, secondo le fonti antiche e le XII Tavole, talune

aspettative anche sul piano successorio e di tutela. Si distinguono diverse categorie di liberti emerse nella prassi e nella legislazione successive: liberti che venivano a essere considerati cives (cittadini romani) quando la manomissione era pienamente conforme alle forme solenni; liberti collocati nello status di Latini (con vari sottogeneri: ad es. Latini Aeliani o Latini Iuniani a seconda delle norme che regolavano la manomissione); e infine liberti che, per l’uso di modalità difformi o per motivi di legge, finivano collocati tra gli stranieri dediticii. A questi profili si aggiunge l’ampio effetto della costituzione antoniniana (editto di Caracalla, 212 d.C.), che in larga misura uniformò lo status civitatis nell’Impero e attenuò molte distinzioni pratiche fra liberti e altri liberi.

la coëmptio è chiaramente qualificata nel materiale d’esame come compravendita fittizia, distinta da una vendita reale e, ovviamente, non coincidente con il semplice decorso di un anno dalle nozze. 43.La dote

La dote è definita come il complesso di beni trasferiti dalla donna sui iuris o dal suo pater

familias al marito, “ad onera matrimonii sustinenda”. La proprietà dei beni dotali passa

al marito, ma con una funzione finalizzata, ovvero egli ne è titolare finché dura il vincolo coniugale, e il patrimonio dotale opera anche come garanzia per la moglie allo scioglimento del matrimonio. Proprio per questa funzione, l’ordinamento introduce limiti all’amministrazione del marito: il più rilevante è la lex Iulia de fundo dotali (18 a.C.), che gli vieta di alienare un fondo dotale senza il consenso della moglie. Gli atti costitutivi

della dote erano tre: dotis datio (trasferimento della proprietà mediante mancipatio per

res mancipi o traditio), dotis dictio (un contratto verbale con parole vincolate, seguito dal

trasferimento dei beni al marito) e dotis promissio (promessa di dote tramite

adattamento della stipulatio). Una distinzione impprtante riguarda il soggetto che

costituiva la dote e, in base a tale criterio, si distinguono: dos adventicia (costituita dalla

donna sui iuris o da terzi, diversi dal padre) e dos profecticia (costituita dal padre quando

la figlia è in potestate). Questa distinzione incide sulla restituzione allo scioglimento: se

la moglie muore e la dote è avventizia, essa si consolida nel patrimonio del marito, salvo

promessa di restituzione a chi l’ha costituita; se è profettizia ed è in vita il pater della

defunta, questi può pretenderne la restituzione. In caso di morte del marito o di divorzio, la vedova o la divorziata può chiedere la restituzione ai suoi eredi o all’ex marito; se la

dote è profettizia e la donna è ancora in potestate, l’azione è proposta congiuntamente

da padre e figlia ( litisconsorzio necessario). Lo strumento processuale indicato è l’actio

rei uxoriae (o actio de dote) per ottenere la restituzione del patrimonio della moglie. 44.Il peculio

Nel regime di patria potestas il filius familias non dispone, di regola, di un patrimonio

proprio: tutto ciò che acquista ricade nel patrimonio del pater e, in base ad un precetto

del ius civile, il filus sottoposta a potestas poteva solo aumentare il patrimonio del pater e mai diminuirlo. In epoca Augistea i figli maschi acquisiscono una prima capacità di agire, grazie all’introduzione del peculio castrense. Questo era costituito dai beni che i filii acquistavano durante il servizio militare che normalmente durava 20 anni. Su questi beni, i filii, potevano disporre per testamento. Diverso era il discorso riguardante il peculio profettizio, considerando che era una porzione del patrimonio paterno che il pater concede in gestione al figlio in potestate. In questo caso i beni rimanevano di proprietà del pater e i filii potevano compiere solo atti di amministrazione tra vivi. Le trasformazioni dell’età imperiale portano poi a riconoscere anche il peculio quasi castrense, connesso ai proventi di uffici imperiali. Sul piano processuale, alla gestione

del peculio si collega l’actio de peculio, che consente ai terzi di rivolgersi contro il pater

familias entro i limiti del peculio del figlio; l’azione rientra nel più ampio gruppo delle

actiones adiecticiae qualitatis, introdotte dal pretore per “aggiungere” una

responsabilità del pater/dominus rispetto agli atti compiuti dal soggetto a lui

subordinato. 45.Le azioni addietizie Le azioni addietizie sono azioni edittali introdotte dal pretore nel II secolo a.C. finalizzate a sancire una responsabilità dell’avente potestà, che si aggiunge all’obbligo in cui incorre un soggetto sottoposto a potestà per il negozio obbligatorio da lui contratto. Nascono dall’esigenza di sanare uno squilibrio prodotto dal precetto di ius civile che

produsse l’effetto di bloccare le attività commerciali, considerando che nessuno voleva concludere negozio con un filius familias rischiando di scarificare il proprio credito. Le azioni addietizie erano: actio de peculio et de rem verso (era esperibile nei confronti dell’avente potestà per qualsiasi negozio concluso dal soggetto in potestà); actio tributoria (era esperibile verso l’avente potestà, quando il soggetto in potestà aveva concluso un negozio con il suo consenso); actio quod issu; actio exercitoria; actio insitoria; actio quasi insitoria. 46.I filii familias

Nel diritto romano i filii familias sono i discendenti sottoposti alla patria potestas del

pater familias (figli e figlie nati da iustae nuptiae e, in linea maschile, i nipoti), cioè

persone alieni iuris : non hanno autonomia giuridico-patrimoniale propria, perché

l’unico soggetto titolare di posizioni giuridiche nella famiglia è il pater. La patria potestas

comprende poteri personali e patrimoniali; tra i primi, in età antica, anche il ius vitae ac

necis (poi drasticamente attenuato) e il ius vendendi , una vendita reale del figlio che

realizzava una cessione temporanea della forza lavoro. Sotto il profilo patrimoniale , il figlio in potestà, pur potendo essere capace d’agire se pubere (14 anni i maschi, 12 le femmine), non ha un patrimonio proprio: tutti gli acquisti confluiscono nel patrimonio del padre e non si trasmettono i debiti , secondo l’antico precetto per cui il figlio

poteva migliorare ma non peggiorare la situazione del pater. Questo assetto, però,

ostacolava gli scambi con i figli di famiglia, inducendo il pretore, nel II sec. a.C., a introdurre le actiones adiecticiae qualitatis che proiettano processualmente sul

patrimonio del pater gli effetti (positivi e negativi) dei negozi conclusi dal figlio,

configurandolo come un “rappresentante organico”. Tra la fine del I e gli inizi del II secolo

d.C. i filii familias possono essere convenuti direttamente per i loro delicta (illeciti

privati). Parallelamente, il pater poteva emancipare volontariamente i figli, facendo

cessare la patria potestà; lo scioglimento non derivava automaticamente dall’accesso a cariche pubbliche, salvo eccezioni (Vestali; Flamine di Giove), dove la liberazione

dipendeva anche dalla volontà del pater.

47.La tutela dell’impubere / Le azioni tutelari a difesa del pupillo/ Le diverse forme di tutela dell'impubere La pubertà segnava l’acquisizione della capacità di intendere e di volere, presupposto per la capacità di agire. I minori incapaci, detti impuberi o pupilli, necessitano dell’ausilio di un tutore. La tutela era destinata agli impuberi sui iuris, cioè quelli non assoggettati ad una patria potestà. I romani distinguevano tra 3 forme di tutela: la tutela testamentaria (che si aveva quando il pater familias indicava nel proprio testamento un tutore per i figliimpuberi); la tutela legittima ( questa interveniva in mancanza di indicazioni testamentarie del pater familias e la nomina di tutore solitamente ricadeva sul adgnatus proximus); la tutela dativa (quando non esistevano né tutori testamentari né legittimi il pretore urbano, sentiti i tribuni della plebe, provvedeva a nominare un tutore, di solito tra i membri della cerchia familiare). Il tutore esercita funzioni personali (cura, mantenimento, educazione) e funzioni patrimoniali (amministrazione dei beni del pupillo). Il contenuto di queste ultime varia a seconda della categoria d’età: per gli infantes (i più piccoli, nel periodo imperiale, definiti sotto i sette anni) il tutore si sostituisce pienamente nell’amministrazione patrimoniale, arrivando persino a utilizzare schiavi del pupillo per la gestione; per gli infantia maiores (gli impuberi più grandi, che non rientrano nella categoria degli infanti) il ruolo è di supporto/ausilio quindi il pupillo compie atti, ma per gli atti dispositivi rilevanti è richiesta la auctoritas del tutore, ossia la sua autorizzazione preventiva. L’auctoritas è dunque necessaria per atti potenzialmente pregiudizievoli (alienazioni di res mancipi, assunzione di obbligazioni, accettazione di

50.Le res divini iuris le res divini iuris sono una categoria di beni posti fuori dal commercio e sottratti alla disponibilità privata. Sono dei beni che, in seguito a un rito di consacrazione o dedicazione (consacratio / dedicatio), diventano oggetti riservati al culto o alla divinità e non potevano essere liberamente alienati o trattati come le normali cose del patrimonio privato. La qualifica di «diritto divino» non è puramente terminologica: essa implica conseguenze pratiche immediate, prima fra tutte l’esclusione dalla commerciabilità e dalla piena disponibilità privata e giustifica, sul piano giuridico, una diversa collocazione di questi beni rispetto alle «res singulorum» o alle «res publicae». Questa esclusione dalla commerciabilità si colloca accanto ad altre grandi categorie giuridiche antiche (res communes, res publicae, res universitatis, res nullius, res singulorum) e comporta che il trattamento di tali beni sia disciplinato da regole particolari, volte a preservarne la destinazione religiosa o pubblica più che a regolarne lo scambio economico. In concreto, dunque, l’effetto immediato della consacrazione è la conversione di un bene in qualcosa di «diverso» rispetto alle cose ordinariamente disponibili nel patrimonio dei singoli. 51.Res mancipi e res nec mancipi La distinzione tra res máncipi e res nec máncipi è una delle più antiche e tipiche del

diritto romano classico. Le res máncipi costituivano un catalogo chiuso di beni ritenuti

«preziosi» nell’economia arcaica: vi rientravano essenzialmente (i) i fondi rustici e urbani posti in Italia, (ii) gli schiavi, (iii) gli animali da lavoro e da trasporto (buoi, asini, muli, cavalli), e (iv) alcune antiche servitù prediali rustiche (per esempio servitù di

passaggio o di acquedotto). Tutto il resto cadeva nella categoria residuale delle res nec

máncipi. Dal punto di vista pratico questa distinzione aveva conseguenze concrete sui

modi di trasferimento: le res máncipi richiedevano in antico la mancipatio (rito formale,

con libripens e testimoni) o la in iure cessio per il trasferimento della proprietà, mentre

per le res nec máncipi era sufficiente la traditio (consegna materiale). La mancipatio

rimase per lungo tempo l’atto traslativo tipico per le res mancipi (anche quando la sua funzione di compravendita si era già attenuata), e fu considerata un negozio formale e “astratto” rispetto alla causa. La classificazione rimase centrale fino al III sec. d.C., ma poi andò via via scemando e fu infine abolita formalmente da Giustiniano. 52.La proprietà nel diritto romano nelle fonti romane non esiste una definizione normativa unica e compiuta del diritto di proprietà; tuttavia il contenuto del diritto di proprietà si può ricavare dalla ricostruzione

delle facoltà che spettavano al proprietario. La proprietà (il dominium o dominium ex

iure Quiritium nella formulazione classica) comprendeva essenzialmente due poteri: il

potere di godere e usare la cosa (usufruirne, raccoglierne i frutti) e il potere di disporre di essa (trasferirla inter vivos o mortis causa), potere che includeva anche la facoltà di distruggerla o di abbandonarla, nei limiti stabiliti dall’ordinamento. Accanto a queste facoltà, vi erano limitazioni pratiche della proprietà romana: l’esercizio del dominium poteva essere compresso per ragioni di pubblico interesse o per vincoli di vicinato (per esempio divieti e rimedi relativi ai rapporti tra fondi), e la stessa estensione del diritto

(fino al cielo e agli inferi, usque ad sidera et usque ad inferos) veniva intesa «nella

misura in cui vi fosse utilità per il proprietario». Sul piano dei mezzi difensivi, la rei

vindicatio era l’azione tipica a tutela del proprietario, mentre un ricco apparato di rimedi

pretori (interdetti, operis novi nuntiatio, interdictum quod vi aut clam, ecc.) integrava la

protezione contro molestie e opere illecite in danno del fondo. Relativamente ai modi di

acquisto, il diritto romano prevedeva una serie di tecniche: modi «a titolo derivativo» come la mancipatio, la in iure cessio e la traditio, e modi «a titolo originario» o particolari

come l’usucapione. La proprietà quiritaria (civilistica) - il dominium ex iure Quiritium - è

la forma più antica e paradigmatica, ma non rimase l’unica forma concreta di possesso/diritto reale nel corso della storia romana; il sistema si arricchì di figure parallele (proprietà pretoria, proprietà provinciale) che col tempo si avvicinarono alla proprietà civile in termini di tutela e di contenuto.

53.La proprietà pretoria nel diritto romano

La proprietà pretoria, resa esplicita dal pretore per tutelare possessori che, pur non

essendo titolari della proprietà civile secondo le forme antiche, avevano in buona fede

un titolo e un possesso che meritavano protezione. Il pretore, con l’actio Publiciana, creò una tutela «fittizia» che equiparava, sul piano pratico, la posizione del possessore in buona fede a quella del proprietario: l’azione Publiciana usava la finzione processuale dell’avvenuta usucapione per consentire al possessore titolato di difendersi contro il vero proprietario e di godere di una tutela analoga alla rei vindicatio. In sintesi, la proprietà pretoria è una «possessione titolata in buona fede», espressa dalla locuzione

tecnica in bonis habere o in bonis esse. l’applicazione della proprietà pretoria si dava, ad

esempio, quando la trasmissione era avvenuta con una modalità irregolare (per esempio

una traditio usata per trasferire una res máncipi anziché la mancipatio richiesta dalla

forma civile), oppure quando l’acquirente aveva comprato da chi non era proprietario

( acquisto a non domino) ma in buona fede. La soluzione pretoria non trasformava il

possesso in proprietà civile, ma attribuiva al possessore una tutela effettiva — e spesso equivalente — contro il mondo esterno. La sostanza della proprietà pretoria era molto vicina a quella della proprietà quiritaria: i poteri pratici del titolare «in bonis» erano in larga misura sovrapponibili a quelli del proprietario civile. Nel IV secolo d.C., con

l’integrazione dello ius honorarium nel diritto civile e, infine, con la codificazione

giustinianea. 54.La specificazione nel diritto romano La specificazione (specificatio) è uno dei modi di acquisto della proprietà a titolo

originario. Rappresenta il fenomeno per cui una persona, lo specificatore, utilizzando

una materia altrui crea una species nuova , cioè una cosa nuova e distinta dalla materia

di partenza. Il problema giuridico che la specificazione pone è chi debba diventare proprietario della cosa nuova: il creatore per il suo lavoro o il proprietario della materia per il suo «capitale» originario. I giuristi romani hanno costruito attorno a questo caso un dibattito teorico importante, con due famiglie di soluzioni: i Sabiniani ritenevano che la nuova cosa appartenesse al proprietario della materia (con l’obbligo, a carico di costui, di corrispondere allo specificatore il prezzo della manodopera o il compenso); i Proculiani, invece, erano più sensibili al lavoro creativo e attribuivano la species allo specificatore, prescrivendogli tuttavia di restituire o rimborsare il valore della materia al suo proprietario. Si ottiene un regime definitivo con Giustiniano e, venne previsto che se la cosa nuova può essere ritrasformata nella materia precedente (cioè è reversibile, come un vaso fuso che può tornare a costituire il metallo originario), allora la proprietà viene attribuita al proprietario della materia (soluzione sabiniana); se, invece, la trasformazione è irreversibile (vino ottenuto dall’uva, statua dal marmo), prevale la posizione dello specificatore, che diventa proprietario della species e dovrà però pagare al proprietario della materia il relativo valore. In termini pratici ciò determina anche chi sopporta il costo: nel primo caso paga il proprietario della materia la manodopera; nel secondo la paga lo specificatore che diventa titolare della cosa.