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Ruolo dell'imprenditore, Appunti di Diritto Commerciale

Riassunto dal libro di diritto commerciale

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 16/07/2018

arianna1905
arianna1905 🇮🇹

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L’IMPRENDITORE
Il sistema legislativo.
Il codice civile distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri:
- oggetto dell’impresa, che determina a distinzione tra imprenditore agricolo e commerciale.
- dimensione dell’impresa, in base alla quale è individuato il piccolo imprenditore e l’imprenditore medio – grande.
- natura del soggetto che esercita l’impresa, che determina la ripartizione tra impresa individuale, società e impresa pubblica.
Tutti gli imprenditori sono assoggettati ad una disciplina comune: lo statuto generale dell’imprenditore che comprende la disciplina dell’azienda e
dei segni distintivi, oltre che la disciplina della concorrenza e dei consorzi.
Rientrano nello statuto tipico dell’imprenditore commerciale:
iscrizione nel registro di imprese.
rappresentanza commerciale.
scritture contabili.
fallimento e altre procedure concorsuali.
Poche e scarsamente significative sono le disposizioni del codice civile applicabili esclusivamente all’imprenditore agricolo e al piccolo imprenditore:
quest’ultimo non è soggetto al fallimento anche se esercita attività commerciale. L’iscrizione nel registro delle imprese è stata estesa, con rilievo
diverso, anche per questi due soggetti.
La nozione generale di imprenditore.
Secondo l’art.2082 «è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni
o di servizi». Tale articolo fissa quindi i requisiti minimi che devono ricorrere perché un soggetto sia esposto all’applicazione delle norme del codice
civile dettate per impresa e imprenditore.
Da tale articolo si ricava anche che l’impresa è un’attività (serie coordinata di atti) caratterizzata sia da uno scopo (produzione o scambio di beni o
servizi) sia da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità, professionalità).
L’attività produttiva.
L’impresa è attività (serie di atti) finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. È attività produttiva di nuova ricchezza. Non è di certo
impresa l’attività di mero godimento che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi: classico è l’esempio del proprietario di immobili che ne
gode i frutti concedendoli in locazione.
Un’attività può però costituire godimento di beni preesistenti e produzioni di nuovi beni o servizi, come l’attività del proprietario di un immobile che
adibisca lo stesso ad albergo, pensione o residence.
Sono poi certamente considerate attività di produzione l’impiego di proprio denaro nella compravendita di strumenti finanziari con scopo di
investimento o speculazione. Così sono imprese commerciali le società finanziarie che erogano credito con mezzi propri.
È inoltre riconosciuta qualità di imprenditore anche quando l’attività produttiva svolta è illecita, cioè contraria a norme imperative, all’ordine pubblico
o al buon costume. Chi svolge questo tipo di attività non può di certo avvalersi delle norme a tutela dell’imprenditore nei confronti di terzi: da
comportamenti illeciti non possono infatti mai derivare effetti favorevoli per il suo autore.
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L’IMPRENDITORE

Il sistema legislativo.

Il codice civile distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri:

  • oggetto dell’impresa , che determina a distinzione tra imprenditore agricolo e commerciale.
  • dimensione dell’impresa , in base alla quale è individuato il piccolo imprenditore e l’imprenditore medio – grande.
  • natura del soggetto che esercita l’impresa, che determina la ripartizione tra impresa individuale, società e impresa pubblica. Tutti gli imprenditori sono assoggettati ad una disciplina comune: lo statuto generale dell’imprenditore che comprende la disciplina dell’azienda e dei segni distintivi, oltre che la disciplina della concorrenza e dei consorzi. Rientrano nello statuto tipico dell’imprenditore commerciale:  iscrizione nel registro di imprese.  rappresentanza commerciale.  scritture contabili.  fallimento e altre procedure concorsuali. Poche e scarsamente significative sono le disposizioni del codice civile applicabili esclusivamente all’imprenditore agricolo e al piccolo imprenditore: quest’ultimo non è soggetto al fallimento anche se esercita attività commerciale. L’iscrizione nel registro delle imprese è stata estesa, con rilievo diverso, anche per questi due soggetti.

La nozione generale di imprenditore.

Secondo l’art.2082 «è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi ». Tale articolo fissa quindi i requisiti minimi che devono ricorrere perché un soggetto sia esposto all’applicazione delle norme del codice civile dettate per impresa e imprenditore. Da tale articolo si ricava anche che l’impresa è un’ attività (serie coordinata di atti) caratterizzata sia da uno scopo ( produzione o scambio di beni o servizi ) sia da specifiche modalità di svolgimento ( organizzazione, economicità, professionalità ).

L’attività produttiva.

L’impresa è attività (serie di atti) finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. È attività produttiva di nuova ricchezza. Non è di certo impresa l’attività di mero godimento che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi: classico è l’esempio del proprietario di immobili che ne gode i frutti concedendoli in locazione. Un’attività può però costituire godimento di beni preesistenti e produzioni di nuovi beni o servizi , come l’attività del proprietario di un immobile che adibisca lo stesso ad albergo, pensione o residence. Sono poi certamente considerate attività di produzione l’ impiego di proprio denaro nella compravendita di strumenti finanziari con scopo di investimento o speculazione. Così sono imprese commerciali le società finanziarie che erogano credito con mezzi propri. È inoltre riconosciuta qualità di imprenditore anche quando l’attività produttiva svolta è illecita , cioè contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Chi svolge questo tipo di attività non può di certo avvalersi delle norme a tutela dell’imprenditore nei confronti di terzi: da comportamenti illeciti non possono infatti mai derivare effetti favorevoli per il suo autore.

L’organizzazione. Impresa e lavoro autonomo.

Non è concepibile un’attività di impresa senza l’impiego coordinato di fattori produttivi (capitale e lavoro). L’ organizzazione è quindi il coordinamento dei fattori produttivi. È imprenditore anche chi opera senza utilizzare altrui prestazioni lavorative autonome o subordinate. Ciò impone che l’organizzazione imprenditoriale può essere anche organizzazione di soli capitali e del proprio lavoro intellettuale o manuale. Non è inoltre necessario che l’attività organizzativa dell’imprenditore si concretizzi nella creazione di un apparato aziendale composto di beni mobili ed immobili (locali, macchinari, mobili). È sicuramente vero che non può esservi impresa senza impiego ed organizzazione di mezzi materiali, ma questi possono ridursi al solo impiego di mezzi finanziari propri o altrui. La qualità di imprenditore non può quindi esser negata sia quando l’attività è esercitata senza l’ausilio di collaboratori ( autonomi o subordinati ), sia quando il coordinamento degli altri fattori produttivi ( capitale e lavoro proprio ) non si concretizza nella creazione di un complesso aziendale materialmente percepibile. Effettivamente però la semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale. A differenza infatti la piccola impresa è quella organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari: l’organizzazione del lavoro di questi è pur sempre organizzazione del lavoro altrui. Il requisito dell’organizzazione è infatti richiesto per l’imprenditore e il piccolo imprenditore, ma non per il lavoratore autonomo. Per avere un’impresa è quindi richiesto un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale ( eterorganizzazione ), in mancanza della quale si avrà semplice lavoro autonomo non imprenditoriale ( prestatori d’opera manuale, mediatori e agenti di commercio ).

Economicità dell’attività e scopo di lucro.

L’impresa è un’ attività economica. Per avere un’impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico , secondo modalità che consento quantomeno la copertura dei costi con i ricavi; altrimenti si ha consumo e non produzione di ricchezza. Non è imprenditore chi produce beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o a prezzo politico, da far oggettivamente escludere la possibilità di coprire i costi con i ricavi. Non è quindi imprenditore l’ente pubblico o l’associazione privata che gestisce gratuitamente un ospedale o un istituto di istruzione. È invece imprenditore chi gestisce i medesimi servizi con metodo economico (copertura costi con i ricavi). Poiché l’attività possa definirsi economica non è però necessario che essa sia caratterizzata anche dall’intento dell’imprenditore di conseguire un guadagno o profitto personale ( scopo di lucro ), che non è quindi requisito essenziale dell’attività di impresa. L’impresa pubblica, cooperativa e sociale dimostrano che requisito minimo essenziale dell’attività di impresa è l’economicità della gestione e non lo scopo di lucro.

La professionalità.

L’ultimo dei requisiti espressamente richiesti dall’art.2082 è il carattere della professionalità. Professionalità significa esercizio abituale, e non occasionale, di un’attività produttiva. Non è imprenditore chi compie un’isolata operazione di acquisto e di rivendita, come non lo è chi organizza un singolo servizio di trasporto o spettacolo. La professionalità non richiede però che l’attività imprenditoriale sia svolta in modo continuato e senza interruzioni: per le attività stagionali (alberghi, stabilimenti balneari, rifugi alpini) è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa. La professionalità non richiede nemmeno che quella di impresa sia l’attività unica o principale: è quindi possibile anche il contemporaneo esercizio di più attività di impresa da parte dello stesso soggetto. Impresa si può anche avere quando si opera per il compimento di un unico affare, se questo ha una notevole rilevanza economica e se comporta il compimento di operazioni molteplici e l’utilizzo di un apparato produttivo complesso. Se è vero che le imprese operano per il mercato, destinando cioè allo scambio beni o servizi prodotti, non si può comunque escludere che imprenditore può anche essere chi produce beni o servizi destinati ad uso o consumo personale ( impresa per conto proprio ).

LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI

IMPRENDITORE AGRICOLO E IMPRENDITORE COMMERCIALE

Il ruolo della distinzione.

Imprenditore agricolo ed imprenditore commerciale sono le due categorie di imprenditori che il codice distingue in base all’ oggetto di attività. L’ imprenditore agricolo è sottoposto solo alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale, ma è esonerato dall’applicazione della disciplina dell’imprenditore commerciale in merito a:

  • tenuta scritture contabili.
  • assoggettamento al fallimento ed altre procedure concorsuali. L’imprenditore agricolo gode quindi di un trattamento di favore rispetto all’imprenditore commerciale.

L’imprenditore agricolo. Le attività agricole essenziali.

È imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento di animali e ad attività connesse. Si reputano attività connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell’agricoltura. Per coltivazione del fondo , selvicoltura e allevamento del bestiame si intendono le attività diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Le attività agricole possono essere suddivise in due grandi categorie:

1. attività agricole essenziali, ossia la produzione di specie vegetali ed animali, anche se realizzata con metodi che prescindono dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti. 2. attività agricole per connessione. Con l’accrescere del progresso tecnologico, ad oggi l’attività agricola ha subito significativi cambiamenti: oggi anche l’attività agricola può dar luogo ad ingenti investimenti di capitale. L’imprenditore agricolo rimane comunque esonerato dalla disciplina dell’imprenditore ed è sottratto al fallimento.  Si possono fare rientrare nel concetto di coltivazione del fondo l’orticoltura, le coltivazioni in serra o in vivai e la floricoltura. Danno inoltre vita ad impresa agricola anche le coltivazioni fuori terra.  La selvicoltura viene intesa come cura del bosco per ricavarne i relativi prodotti.  Per allevamento di animali si intende invece non solo l’allevamento diretto ad ottenere prodotti agricoli, ma anche l’allevamento di cavali da corsa o di animali da pelliccia, non che l’attività cinotecnica, volta alla selezione, allevamento ed addestramento di razze canine, oltre che l’allevamento di gatti. L’ imprenditore ittico , equiparato all’imprenditore agricolo è chi esercita l’attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci, nonché attività a queste connesse.

Le attività agricole per connessione.

Si intendono attività agricole connesse :

  • le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale.
  • le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.

È considerato industriale e non agricoltore chi produce formaggi o olio o chi ha un negozio di frutta e verdura: è vero però che queste attività vengono considerate agricole quando sono esercitate in connessione con una delle tre attività agricole essenziali. Due sono le condizioni necessarie per classificare un’attività commerciale come agricola per connessione :

1. connessione soggettiva : è necessario che il soggetto che la esercita sia imprenditore agricolo, in quanto svolge in forma di impresa una delle tre attività agricole essenziali. È quindi imprenditore commerciale chi trasforma o commercializza prodotti agricoli altrui. La qualità di imprenditori agricoli è però estesa alle cooperative di imprenditori agricoli ed ai loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci, fornendo beni o servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico. 2. La connessione soggettiva non è però sufficiente. È necessario che ricorra anche la connessione oggettiva : non si richiede più che l’attività di trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli rientrino nell’esercizio normale dell’agricoltura, né che le attività connesse abbiano carattere accessorio. Necessario e sufficiente è solo che si tratti di attività aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola essenziale, ovvero di beni e servizi forniti mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda agricola. È necessario quindi che le attività connesse non prevalgano sull’attività agricola essenziale.

L’imprenditore commerciale.

È imprenditore commerciale l’imprenditore che esercita una o più delle seguenti categorie di attività:

  • attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi.
  • attività intermediaria nella circolazione dei beni.
  • attività di trasporto.
  • attività bancaria o assicurativa.
  • attività ausiliarie alle precedenti ( imprese di agenzia, di mediazione, di deposito, di pubblicità ). La distinzione tra imprese agricole e commerciali avviene in base all’oggetto di attività: dovrà quindi essere considerata commerciale ogni impresa che non sia qualificabile come agricola. Di conseguenza sono da considerare imprese commerciali anche mediatori in affari agricoli , agenzie matrimoniali , investigative , imprese di pubblici spettacoli.

PICCOLO IMPRENDITORE. IMPRESA FAMILIARE.

Il criterio dimensionale. La piccola impresa

Il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore, ma è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili e dall’assoggettamento al fallimento ed altre procedure concorsuali. L’iscrizione nel registro delle imprese non ha inoltre funzione di pubblicità legale.

Il piccolo imprenditore nel codice civile.

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente ( rispetto al lavoro dei dipendenti e rispetto al capitale impiegato ) con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. La prevalenza del lavoro proprio e familiare costituisce il carattere distintivo di tutti i piccoli imprenditori. Per avere piccola impresa è perciò necessario che:  l’imprenditore presti il proprio lavoro nell’impresa.  Il suo lavoro e quello di eventuali familiari che collaborano nell’impresa deve prevalere rispetto al lavoro altrui e al capitale proprio o altrui investito nell’impresa.  è necessario che l’apporto personale dell’imprenditore e dei suoi familiari caratterizzino i beni o servizi prodotti.  n on è piccolo imprenditore chi impiega un numero rilevante di dipendenti o un rilevante capitale.

Attività commerciale delle associazioni e delle fondazioni.

Le associazioni , le fondazioni e tutti gli enti privati con fini ideali o altruistici possono svolgere attività commerciale qualificabile come attività di impresa: infatti essenziale per aversi impresa è che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico. L’esercizio di attività commerciale da parte di tali enti può costituirne anche l’oggetto esclusivo o principale. Si pensi ad esempio ad una fondazione costituita per lo svolgimento di attività editoriale che ha come oggetto l’organizzazione di spettacoli sportivi a pagamento allo scopo di divulgare la pratica di uno sport. L’ente acquista quindi qualità di imprenditore commerciale e resta esporto a tutte le eventuali conseguenze, come il fallimento.

L’impresa sociale

Posso acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le « organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale ». Tali servizi riguardano:

  • assistenza sociale e sanitaria.
  • educazione.
  • istruzione e formazione.
  • tutela dell’ambiente.
  • servizi culturali. Ulteriore elemento caratterizzante l’impresa sociale è l’ assenza dello scopo di lucro : utili e avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell’attività o all’incremento del patrimonio dell’ente. Sul patrimonio grava inoltre un vincolo di indisponibilità, in quanto né durante l’esercizio né allo scioglimento è possibile distribuire fondi o riserve a coloro che fanno parte dell’organizzazione ( amministratori, partecipanti, lavoratori, collaboratori ). In caso di cessazione, il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici. Tali organizzazioni godono di privilegi:  sul piano civilistico: possono organizzarsi in qualsiasi forma di organizzazione privata. Non possono invece essere imprese sociali:
  • amministrazioni pubbliche.
  • organizzazioni che erogano beni e servizi esclusivamente a favore dei propri soci, associati o partecipi.  possibilità di limitare la responsabilità patrimoniale dei partecipanti. Più precisamente se l’impresa sociale è dotata di un patrimonio di almeno 20.000€, dal momento dell’iscrizione al registro delle imprese risponde delle obbligazioni assunte solo l’organizzazione con il suo patrimonio. Qualora però il patrimonio diminuisca in conseguenza di perdite di oltre un terzo al di sotto di 20.000€, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che agiscono in nome e per contro dell’impresa. Le imprese sociali sono poi soggette a regole speciali riguardo l’applicazioni degli statuti tipi dell’imprenditore commerciale. Indipendentemente dalla loro natura agricola o commerciali, devono infatti:  iscriversi in un’apposita sezione nel registro delle imprese.  redigere scritture contabili.  in caso di insolvenza, sono assoggettate a liquidazione coatta amministrativa , invece che a fallimento. Devono inoltre costituirsi per atto pubblico , che deve:
  • determinare l’ oggetto sociale.
  • enunciare l’ assenza dello scopo di lucro.
  • indicare la denominazione dell’ente.
  • fissare i requisiti di onorabilità , professionalità e indipendenza.
  • determinare le modalità di ammissione ed esclusione dei soci.
  • prevedere forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell’attività di impresa.
  • prevedere un sistema di controllo contabile affidato ad uno o più revisori contabili iscritti nel registro dei revisori.
  • prevedere un sistema di controllo di legalità della gestione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, riservato ad uno o più sindaci, ai quali è riconosciuto in ogni momento il potere di procedere ad atti di ispezione e controllo. Sono comunque esenti dalla nomina di sindaci o revisori organizzazioni che non superano i limiti dimensionali fissati dalla legge. Le imprese sociali sono soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro , che può prevedere la perdita della qualifica se: a) rileva assenza di condizioni per il riconoscimento (natura dell’ente, assenza scopo di lucro, indipendenza da enti pubblici). b) riscontra violazioni nella disciplina e l’impresa non vi ottempera entro un congruo termine. Ne consegue la cancellazione dal registro e l’obbligo di devolvere il patrimonio ad enti non lucrativi.

dall’attività di impresa della società di capitali dominata. In questo modo il socio risponderà come titolare di tale attività autonoma per le obbligazioni da lui contratte nello svolgimento dell’ attività fiancheggiatrice della società di capitali. Tale tecnica tutela in modo pieno e diretto solo i creditori della società di capitali che hanno titolo per agire contro il socio. Effettivamente è però anche a tutela di altri creditori. Infatti nel caso di insolvenza, la società di capitali potrà chiedere all’impresa fiancheggiatrice di fornirle le somme necessarie per far fronte alle sue obbligazioni. In mancanza, potrà provocarne il fallimento.

INIZIO E FINE DELL’IMPRESA

L’inizio dell’impresa.

La qualità di imprenditore si acquista con l’ effettivo inizio dell’esercizio dell’attività di impresa e non con la semplice manifestazione di volontà o di richiesta di eventuali autorizzazioni. La stessa iscrizione al registro delle imprese non è condizione né necessaria né sufficiente per l’attribuzione della qualità di imprenditore commerciale. Invece, gli atti di organizzazione preliminare (affitto di locali, acquisto di macchinari, attrezzature e assunzione di lavoratori) faranno acquistare la qualità di imprenditore quando – per numero e significatività – manifestano in modo non equivoco l’orientamento dell’attività verso un determinato fine produttivo ( professionalità ). Perciò, un singolo atto o più potrebbero non bastare, se inespressivi e non coordinati funzionalmente. Nel caso invece di una società, anche un singolo atto di organizzazione è sufficiente per determinare l’inizio dell’attività di impresa.

La fine dell’impresa.

La fine dell’impresa è di regola preceduta da una fase di liquidazione più o meno lunga, durante la quale l’imprenditore completa i cicli produttivi iniziati, vende le giacenze e gli impianti, licenzia i dipendenti. La fase di liquidazione può ritenersi chiusa solo con la definita disgregazione del complesso aziendale che rende definitiva la cessazione. A differenza del passato « gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo ». In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi vi è la « facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione di attività ». La cancellazione dal registro delle imprese è quindi condizione necessaria affinché l’ imprenditore individuale o collettivo benefici del termine annuale per la dichiarazione di fallimento. Per gli imprenditori persone fisiche e per le società cancellate d’ufficio la cancellazione del registro delle imprese non è sufficiente: si deve accompagnare anche all’effettiva cessazione dell’attività di impresa, mediante la disgregazione del complesso aziendale. CAPACITÀ E IMPRESA

Incapacità e incompatibilità.

La capacità all’esercizio di attività di impresa si acquista con la piena capacità di agire e quindi al compimento del 18esimo anno di età. Si perde in seguito ad interdizione o inabilitazione. Il minore o l‘incapace che esercita attività di impresa non acquista la qualità di imprenditore: se il minore ha occultato con raggiri la sua minore età non diventa imprenditore, anche se i contratti conclusi non sono annullabili. Costituiscono incompatibilità, e non limitazioni della capacità di agire, i divieti di esercizio di impresa commerciale posti a carico di coloro che esercitano determinati uffici o professioni (impiegati dello Stato, avvocati, notai). La violazione di tali divieti non impedisce l’acquisto di qualità di imprenditore commerciale , ma espone a sanzioni amministrative e ad aggravamento di sanzioni penali per bancarotta in caso di fallimento.

L’impresa commerciale degli incapaci.

È possibile l’esercizio di attività di impresa per conto di un incapace ( minore o interdetto ) da parte dei rispettivi rappresentanti legali (genitori, tutori), o di soggetti limitatamente capaci di agire ( minore emancipato, inabilitato ). Non vengono in questo caso previste regole particolari per l’attività agricola; al contrario per l’attività commerciale, di per se rischiosa, sono stabilite. In caso di attività commerciale la legislazione, infatti, prevede che non è in nessun caso consentito l’inizio di una nuova impresa commerciale in nome e nell’interesse del minore, dell’interdetto o dell’inabilitato. Per il minore emancipato è consentita solo la continuazione dell’esercizio di un’impresa preesistente, quando questo è ritenuto utile per l’incapace e purché la continuazione sia autorizzata dal tribunale.  l’esercizio di impresa richiede scioltezza e rapidità di decisioni: motivo per cui l’autorizzazione del tribunale della continuazione dell’impresa comporta un sensibile ampliamento dei poteri del rappresentante legale dell’incapace o del limitatamente capace. Dopo tale autorizzazione, infatti, chi ha la rappresentanza legale può compiere tutti gli atti che rientrano nell’esercizio dell’impresa , sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.  l’inabilitato dopo l’autorizzazione alla continuazione può esercitare personalmente l‘impresa , con l’assistenza del curatore e con il consenso di questo per gli atti dell’impresa. A differenza degli altri incapaci, il minore emancipato può essere autorizzato ad iniziare una nuova impresa commerciale: il minore emancipato acquista così piena capacità di agire, che gli permette di esercitare l’impresa senza assistenza del curatore solo per gli atti di ordinaria amministrazione anche se estranei all’esercizio di impresa. I provvedimenti autorizzativi e di revoca del tribunale vengono iscritti obbligatoriamente nel registro delle imprese. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva, invece capacità di agire per tutti quegli atti che non richiedono la rappresentanza o l’assistenza dell’amministratore di sostegno: potrà quindi iniziare o proseguire un’attività di impresa senza assistenza , salvo che sia disposto diversamente.

I fatti e gli atti da registrare riguardano essenzialmente:  elementi di individuazione di imprenditore e impresa : o dati anagrafici. o ditta. o oggetto. o sede principali e secondarie. o inizio e fine dell’attività.  struttura e organizzazione delle società : o atto costitutivo e modificazioni. o nomina e revoca di amministratori, sindaci, liquidatori.  modificazioni di elementi già scritti. L’ iscrizione avviene su domanda dell’interessato, ma anche di ufficio se l’iscrizione è obbligatoria e l’interessato non vi provvede. Di ufficio può anche essere disposta la cancellazione di un’iscrizione avvenuta senza che sussistano determinate condizioni e la cancellazione di un’impresa che ha cessato l’attività. Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del registro deve controllare che la documentazione è regolare ( regolarità formale ), oltre che l’ esistenza e la veridicità dell’atto o del fatto ( regolarità sostanziale ). L’iscrizione è eseguita mediante inserimento dei dati che vengono messi a disposizione del pubblico. L’inosservanza dell’obbligo di registrazione è punita con sanzioni pecuniarie amministrative.  L’iscrizione nella sezione ordinaria ha funzione di pubblicità legale , per rendere conoscibili i dati pubblicati e ha efficacia dichiarativa, costitutiva o normativa. Di regola l’iscrizione in questa sezione ha efficacia semplicemente dichiarativa. Ciò significa che i fatti e gli atti soggetti ad iscrizione sono opponibili a terzi , dal momento stesso della loro registrazione. Si presume quindi che vengano da essi conosciuti. Nel caso però di società di capitali, l’opponibilità diventa piena solo dopo 15 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese; durante tale periodo i terzi sono ammessi a provare di essere stati nell’impossibilità di venirne a conoscenza. L’omessa iscrizione invece impedisce che il fatto possa essere opposto a terzi ( efficacia negativa ). L’imprenditore che ha omesso la registrazione, può comunque provare che i terzi erano comunque venuti a conoscenza dell’atto o del fatto. L’atto può produrre effetti:  sia tra le parti che per terzi ( efficacia costitutiva totale ): ha efficacia costitutiva totale l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costituto di società di capitali e cooperative: prima della registrazione infatti non esistono giuridicamente né per i soci, né per i terzi.  solo nei confronti di terzi ( efficacia costitutiva parziale ): ha efficacia costitutiva parziale la registrazione della deliberazione di riduzione del capitale sociale di una S.n.c. L’omissione impedisce il decorso del termine di tre mesi, entro il quale i creditori possono opporsi, perché la riduzione di capitale diventi improduttiva di effetti. L’iscrizione, infine, è presupposto per la piena applicazione di un regime giuridico , come nel caso delle S.n.c. e delle S.a.s. , che esistono anche se non registrata; la mancanza registrazione impedisce però l’applicazione del regime di autonomia patrimoniale, con l’applicazione di un regime più gravoso, adottato per la società semplice. In tal caso la società è definita irregolare.  L’iscrizione, invece, nella sezione speciale del registro non produce nessuno degli effetti di cui sopra, in quanto ha solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia. L’atto e il fatto da essa previsti non sono infatti opponibili a terzi. Tale disciplina è stata modificata per gli imprenditori agricoli e per le società semplici esercenti attività agricola: per tali categorie infatti l’iscrizione nella sezione speciale ha anche efficacia di pubblicità legale. Vi è quindi la cancellazione della diversità di disciplina tra imprenditore agricolo e commerciale. È quindi venuta meno la netta distinzione tra sezione ordinaria e speciale.

LE SCRITTURE CONTABILI

L’obbligo di tenuta delle scritture contabili.

Le scritture contabili sono i documenti che contengono la rappresentazione dei singoli atti di impresa, della situazione patrimoniale dell’imprenditore e del risultato economico dell’attività. La tenuta delle scritture contabili è obbligatoria per gli imprenditori che esercitano attività commerciale , ad esclusione dei piccoli imprenditori. Le società commerciali sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili anche se non esercitano attività commerciale.

Le scrittura contabili obbligatorie

Principio generale a) l’imprenditore deve tenere tutte le scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa. b) in ogni caso devono comunque essere tenuti il libro giornale e il libro degli inventari. c) devono essere conservati gli originali della corrispondenza commerciale ( lettere , fatture , telegrammi ). Il libro giornale è un registro cronologico – analitico, nel quale sono indicate giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio di impresa: basta ovviamente che le operazioni siano registrate in ordine cronologico e non necessariamente il giorno stesso in cui vengono effettuate. Il libro degli inventari è un registro periodico – sistematico, redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e ogni anno. L’inventario si chiude con il bilancio , comprensivo di stato patrimoniale e conto economico. Il bilancio è un prospetto contabile riassuntivo dal quale devono risultare in modo corretto e veritiero la situazione complessiva del patrimonio, oltre agli utili conseguiti o le perdite nell’arco di un anno. Tutte le altre scritture da tenere, sono in relazione alla natura e alle dimensioni dell’impresa:  libro mastro : sono registrate singole operazioni in modo sistematico e non cronologico.  libro cassa : contiene entrate e uscite di denaro.  libro magazzino : registra entrate e uscite di merci. L’imprenditore dovrà inoltre tenere i libri e le scritture contabili previsti dalla legislazione tributaria e lavoristica.

Regolarità delle scritture contabili. Efficacia probatoria.

Per garantire la veridicità delle scritture contabili esistono delle regole formali e sostanziali da osservare. a) il libro giornale e degli inventari devono essere numerati progressivamente pagina per pagina prima di essere messi in uso. b) le scritture contabili devono inoltre essere tenuto secondo le norme di un’ordinata contabilità. c) devono essere conservate per dieci anni. L’imprenditore che non tiene regolarmente le scritture contabili non può utilizzarle come mezzo di prova a suo favore, oltre che essere assoggettato alle sanzioni penali. Le scritture possono inoltre essere utilizzate da terzi come mezzo processuale di prova contro l’imprenditore che le tiene. L’imprenditore può utilizzare le proprie scritture contabili come mezzo processuale di prova contro terzi a condizione che:  siano tenute regolarmente  la controparte sia a sua volta un imprenditore.  la controversia sia relativa a rapporti inerenti l’esercizio d’impresa.

I procuratori

I procuratori ( dirigente del personale, direttore del settore pubblicità ) sono coloro che in base ad un rapporto continuativo hanno il potere di compiere per l’imprenditore atti pertinenti l’esercizio dell’impresa , pur non essendo preposti ad esso. I procuratori sono quindi ausiliari subordinati di grado inferiore all’institore, in quanto a differenza di questo:  non sono posti a capo dell’impresa, di una filiale o di un ramo.  il loro potere decisionale è circoscritto ad un determinato settore operativo dell’impresa. I procuratori sono investiti di un potere di rappresentanza generale dell’imprenditore , rispetto alla specie di operazioni per le quali sono stati investiti di potere decisionale. Il procuratore inoltre:  non ha rappresentanza processuale.  non è soggetto ad obblighi di iscrizione nel registro e di tenuta delle scritture contabili.  l’imprenditore non risponde per gli atti compiuti dal procuratore senza spendita del nome dell’imprenditore stesso.

I commessi

I commessi ( commesso di un negozio, impiegato di banca addetto agli sportelli, cameriere ) sono ausiliari subordinati , a cui sono affidate mansioni esecutive o materiali. Ad essi è riconosciuto potere di rappresentanza dell’imprenditore anche in mancanza di procura: potere ovviamente limitato rispetto a quello dei procuratori e institori. Essi possono infatti compiere atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati. I commessi:  non possono esigere il prezzo di merci per le quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti no in uso  non possono esigere il prezzo fuori dei locali stessi, né all’interno dell’impresa, se preposti alla vendita nei locali di impresa, salvo decisione dell’imprenditore. L’imprenditore può ampliare o limitare i loro poteri: tali limitazioni saranno opponibili a terzi solo se portate a conoscenza degli stessi o se si prova l’effettiva conoscenza da parte dei terzi.

L’AZIENDA

La nozione di azienda. Organizzazione ed avviamento.

L’ azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio di impresa ( apparato strumentale ). Per qualificare un bene come bene aziendale è rilevante la destinazione impressagli dall’imprenditore: non possono quindi essere considerati beni aziendali i beni di proprietà dell’imprenditore che non siano da questi effettivamente destinati allo svolgimento dell’attività di impresa. La qualifica di bene aziendale comprende anche i beni di proprietà di terzi di cui l’imprenditore può disporre in base ad un titolo giuridico, purché impiegati nell’attività di impresa. L’azienda è quindi un insieme di beni eterogenei non necessariamente di proprietà dell’imprenditore, che subisce anche modifiche qualitative o quantitative nel corso dell’attività. È però un complesso caratterizzato da unità funzionale ( nesso di interdipendenza ) per il coordinamento realizzato dall’imprenditore per l’unitaria destinazione ad un fine produttivo. Organizzazione e destinazione ad un fine produttivo attribuiscono rilevanza ai beni aziendali. I beni organizzati consentono infatti la produzione di utilità nuove, diverse e maggiori rispetto all’utilità ricavabile dai singoli beni considerati isolatamente. Nel concetto di azienda si definisce quello di avviamento , ovvero il maggior valore definito da un valore di scambio maggiore del complesso unitario rispetto alla somma dei valori dei singoli beni che costituiscono tale complesso. L’avviamento è quindi rappresentato dalla sua attitudine a consentire la realizzazione di un profitto. Si può distinguere:  avviamento oggettivo , ricollegabile a fattori che permangono anche se muta il titolare dell’azienda in quanto insiti nel coordinamento esistente fra i diversi beni.  avviamento soggettivo , dovuto all’abilità operativa dell’imprenditore sul mercato ed in particolare alla sua abilità nel formarsi, conservare ed accrescere la clientela. Il trasferimento a titolo definitivo (vendita) o temporaneo (usufrutto e affitto) dell’azienda, comporta effetti peculiari (divieto di concorrenza del cedente, successione nei contratti aziendali) ispirati alle finalità di favorire la conservazione dell’unità economica e del valore dell’avviamento.

La circolazione dell’azienda. Oggetto e forma.

L’azienda può essere venduta , conferita in società , donata e sulla stessa possono essere costituiti diritti reali (usufrutto) o personali (affitto) di godimento a favore di terzi. L’imprenditore può anche compiere atti di disposizione che riguardano uno o più beni aziendali. È importante quindi stabilire se tale atto sia da qualificare come trasferimento di azienda, a cui vengono applicate le discipline per la circolazione di un complesso aziendale, o come trasferimento di singoli beni aziendali. La disciplina del trasferimento di azienda è comunque applicabile anche quando l’imprenditore trasferisce un ramo particolare della sua azienda. È infatti necessario che sia trasferito un insieme di beni potenzialmente idoneo ad essere utilizzato per l’esercizio di una determinata attività di impresa. È ovviamente necessario che i beni esclusi dal trasferimento non alterino l’unità economica o funzionale dell’azienda: ciò accade, per esempio, quando si esclude dal trasferimento il brevetto industriale su cui si fonda l’attività di impresa. Sono stabilite dal codice civile le forme da osservare nel trasferimento dell’azienda:  forma necessaria per la validità del trasferimento : in questo caso, per ogni tipo di azienda, i contratti che hanno per oggetto il trasferimento di proprietà o la concessione in godimento dell’azienda sono validi solo se stipulati con l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento di singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto. Così per il trasferimento in proprietà degli immobili di proprietà dell’alienante sarà necessaria la forma scritta a pena di nullità.

Crediti. In questo caso l’acquirente subentra nei crediti dell’azienda dal momento in cui il trasferimento dell’azienda, soggetta a registrazione con effetti di pubblicità legale, viene iscritto nel registro delle imprese , anche in mancanza del consenso del debitore. In qualunque caso il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante. Debiti. Non è ammesso il mutamento del debitore senza il consenso del creditore. Infatti l’alienante non è liberato da tali debiti se non risulta che i creditori vi abbiano acconsentito. Inoltre, nel trasferimento di un’azienda commerciale, risponde dei debiti anche l’acquirente dell’azienda se essi risultano dai libri contabili obbligatori: l’acquirente risponde quindi in solido con l’alienante, nei confronti dei creditori che non abbiano acconsentito alla liberazione di quest’ultimo. La responsabilità dell’acquirente sussiste però solo per i debiti che risultano dai libri contabili obbligatori. Debiti di lavoro. Di questi l’acquirente dell’azienda risponde , in solido con l’alienante, anche se non risultano dalle scritture contabili e anche se l’acquirente non ne ha avuto conoscenza all’atto di trasferimento. La responsabilità grava anche sull’acquirente di un azienda o di un ramo di un’azienda non commerciale.

Usufrutto e affitto dell’azienda.

L’azienda può formare oggetto di un diritto reale o personale di godimento. Può essere:  costituita in usufrutto. L’usufruttuario o deve esercitare l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue. o deve condurre l’azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti. la violazione di tali obblighi determinano la cessazione dell’usufrutto. o può godere dei beni aziendali e del potere di disporne nei limiti segnati dalle esigenze di gestione o può acquistare ed immettere in azienda nuovi beni, che diventano proprietà del nudo proprietario, sui quali l’usufruttuario ha diritto di godimento e di poterne disporre. Al termine dell’usufrutto l’azienda risulta composta anche dai beni diversi da quelli originari. Deve quindi essere redatto un inventario all’inizio e alla fine dell’usufrutto: la differenza tra le due consistenze deve poi essere regolata in denaro, sulla base dei valori correnti al termine.  concessa in affitto : la disciplina stabilita per l’usufrutto si applica anche per l’affitto di azienda. L’ affitto , che ha per oggetto del contratto complesso di beni organizzati, anche comprensivo di immobile, è contratto diverso dalla locazione , che ha invece per oggetto il locale. Si applicano ad entrambi ( affitto ed usufrutto ) il divieto di concorrenza e la disciplina della successione dei contratti aziendali. Il nudo proprietario e il locatore sono tenuti a non iniziare una nuova impresa idonea a sviare la clientela dell’attività ceduta; inoltre usufruttuario e affittuario subentrano automaticamente nei contratti aziendali per la durata dell’usufrutto e dell’affitto. Si applica solo all’usufrutto la disciplina dei crediti aziendali. Non si applica né all’usufrutto, ne all’affitto di azienda la disciplina dettata per i debiti aziendali. Dei debiti aziendali risponderanno infatti solo in nudo proprietario o il locatore, salvo per i debiti di lavoro espressamente accollati ance al titolare del diritto di godimento.