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Sbobina Diritto Pubblico, Sbobinature di Diritto Pubblico

Sbobina diritto pubblico per corso di laurea in scienze motorie.

Tipologia: Sbobinature

2021/2022

Caricato il 09/03/2026

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SBOBINA DI DIRITTO
PUBBLICO
Corso di laurea triennale in Scienze Motorie
Anno accademico 2016/2017
Prof. Francesco Deana
Responsabile della sbobina: Marsico Daniele
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SBOBINA DI DIRITTO

PUBBLICO

Corso di laurea triennale in Scienze Motorie

Anno accademico 2016/

Prof. Francesco Deana

Responsabile della sbobina: Marsico Daniele

INDICE

  • LE NORME..........................................................................................................................................
  • L'ORDINAMENTO STATALE............................................................................................................
  • L'ORDINAMENTO SPORTIVO – I SOGGETTI.............................................................................
  • L'ORDINAMENTO SPORTIVO – LE FONTI NORMATIVE.........................................................
  • L'ORDINAMENTO SPORTIVO – LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE.....................................
  • RESPONSABILITÀ PENALE.........................................................................................................
  • DOPING.............................................................................................................................................
  • IL RAPPORTO TRA LA GIUSTIZIA ORDINARIA E LO SPORT.................................................

legge 401/1989, prevede interventi nel settore del gioco e scommesse clandestine e tutela della correttezza dello svolgimento di manifestazioni sportive, legge 376/2000, disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, legge 280/2003, disciplina l'organizzazione e la funzione svolta dagli organi di giustizia sportiva). La presenza di queste norme è giustificata dal fatto che lo stato ritiene che lo svolgimento delle attività sportive possa in certi casi incidere sulle finalità dello stato stesso e sugli interessi che esso tutela. Esistono varie regole per molti campi come ad esempio regole giuridiche, regole sportive, regole religiose, ecc... ma tutte queste hanno in comune due caratteristiche:

  • generali , cioè non sono rivolte a uno specifico soggetto, ma a chiunque si trovi nella situazione prevista dalla norma
  • astratte in quanto valgono e varranno tutte le volte in cui una persona si troverà nella situazione prevista dalla norma. Le norme giuridiche però hanno qualcosa in più rispetto alle altre, cioè la coattività e la provenienza (provengono unicamente dallo stato). Parallelamente alle norme giuridiche prescrittive (primarie), che impongono un comportamento, troviamo le norme sanzionatorie (secondarie), che puniscono un comportamento. Queste norme, siano esse giuridiche, sportive o altro, nascono dallo stesso gruppo sociale al quale poi si applicano, infatti la società si automunisce di regole. Per quanto riguarda quelle giuridiche, esse non vengono fatte direttamente dai cittadini, ma indirettamente attraverso i loro rappresentanti in parlamento. Notiamo come vi sia una differenza tra le varie norme, non solo nella loro forma, ma nel come vengono poste in essere, cioè da chi e come vengono plasmate. Abbiamo una fonte normativa ogni volta che siamo di fonte a un particolare modello di regola.

L'ORDINAMENTO STATALE

L'insieme delle regole, dei soggetti a cui vengono applicate e delle istituzioni, danno origine all' ordinamento , ciò accade ogni volta che una collettività di soggetti si organizza in istituzioni e si munisce di regole per disciplinare i propri comportamenti e relazioni. La froma principale di ordinamento è lo stato perchè raccoglie cittadini, istituzioni e norme giuridiche; la caratteristica dello stato come ordinamento generale è il perseguimento di interessi generali per la collettività: tutela l'uguaglianza, la salute, l'attività economica, il sostentamento, fornisce servizi, ecc... Vi sono poi degli ordinamenti più piccoli con caratteristica autonomia (auto-organizzazione e auto- normazione), che perseguono interessi più specifici e vengono detti perciò ordinamenti settoriali (detti anche derivati). Possiamo individuare altresì un ordinamento settoriale sportivo, che si compone dei tre elementi già noti: soggetti che nutrono interessi nello svolgimento di un'attività sportiva, istituzioni che esercitano poteri verso tutto quello che riguarda lo sport e infine norme istituzionali e tecniche. La possibilità che esistano ordinamenti settoriali all'interno dello stato, dipende dalla Costituzione, essa contiene infatti delle norme che ne legittimano l'esistenza; in particolare citiamo:

  • art.2 : " La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale "
  • art.18 : " I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare "
  • art. 39 : " L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce "
  • art. 49 : " Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale " L'ordinamento sportivo pur non essendo menzionato direttamente in Costituzione, a parte il caso di un singolo articolo che vedremo più avanti, rappresenta la forma più evoluta di ordinamento settoriale, sia per il numero di regole sia per l'articolazione istituzionale di cui è dotato. La ripartizione delle funzioni è analoga all'ordinamento statale perseguendo ovviamente finalità diverse tra loro, inoltre ha le proprie fonti normative e i propri soggetti che devono rispettare queste norme. Può accadere che un ordinamento prescriva come legittimo un comportamento considerato illegittimo per un altro ordinamento, si parla di relatività dei valori giuridici , ad esempio in relazione allo sport della boxe nel quale è contemplato e autorizzato l'uso della violenza fisica. L'ordinamento statale è l'ordinamento generale per eccellenza e in quanto tale verrà costruito su una collettività, su delle norme e su delle istituzioni, un quarto elemento che vi si aggiunge è quello territoriale, in quanto è evidente che uno stato finisce lìddove ne inizia un altro. La comunità di persone viene indicata con il termine popolo, che è l'insieme di individui che appartengono ad un determinato stato in quanto godono della sua cittadinanza, ciò significa esser titolari di diritti e di doveri. Diverso è il concetto di popolazione che comprende tutti i soggetti che

parlamento italiano perchè era una situazione che impediva l'integrazione sociale e culturale degli stranieri, è perciò stata introdotta la legge 12 del 2016 che dice: "I minori di anni 18 che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano, almeno dal compimento del decimo anno di età, possono essere tesserati con le stesse proccedure previste per il tesseramento di cittadini italiani". Da specificare che questa stessa legge dice espressamente che il tesseramento dello straniero minorenne resta valido anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età fino al completamento della procedura per l'acquisizione della cittadinanza italiana. Essa altresì tratta esclusivamente il tesseramento, ma lascia scoperto il campo dell'utilizzo di determinati sportivi, in quanto ci sono ancora regole sportive relative all'utilizzo di atleti stranieri (extracomunitari soltanto) durante le competizioni, nate per tutelare i vivai delle società e la competitività della squadra nazionale, agevolando quindi l'impiego di atleti italiani. Lo stato italiano ha funzione:

  • legislativa → creare e modificare le norme giuridiche destinate a regolare i comportamenti dei soggetti che operano nello stato, siano essi persone fisiche o giuridiche, nonchè i comportamenti posti in essere dallo stato stesso, attraverso quelli che vengono definiti organi statali. Oggetto di queste norme sono i diritti e i doveri, ossia le situazioni giuridiche soggettive. Quando parliamo di diritti ci riferiamo alla facoltà accordata da una norma a un individuo di esigere un determinato comportamento da parte di un altro soggetto, mentre il dovere riguarda il tenere un comportamento nei confronti degli altri. Le norme sono create attraverso degli organi legittimati dalla Costituzione, essi sono: - Parlamento , strutturato in due assemblee, ovvero la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, che hanno gli stessi identici poteri e funzioni, identificando quindi una forma di bicameralismo perfetto o paritario. I parlamentari restano in carica 5 anni, la cosìddetta legislatura in quanto sta ad indicare l'esecizio dell'attività di legislazione. Ci possono essere però delle circostanze che ne portino ad una fine anticipata. Nello stato italiano un solo soggetto può decidere lo scioglimento anticipato delle camere, questa figura è il Presidente della Repubblica. Successivamente si avrà quindi l'indizione di una nuova elezione, per eleggere i nuovi membri delle camere. Il Parlamento, oltre alla funzione legislativa, ha il compito di eleggere il Presidente della Repubblica e controllare l'operato del Governo, può decidere infatti di togliere la fiducia al Governo, che dovrà dimettersi. Al seguito di ciò non seguiranno automaticamente nuove elezioni, perchè potrebbe essere che quello stesso Parlamento si possa rendere disponibile a sostenere un Governo diverso. Qua entra in gioco il Presidente della Repubblica che verifica se quel Parlamento, così composto, ha i numeri necessari per sostenere un nuovo Governo (sia esso politico o tecnico). In caso affermativo, questo si presenterà davanti al Parlamento per ottenere la fiducia, se invece non ci sono i numeri, allora il Presidente della Repubblica scioglie le camere e indice nuove elezioni - Governo , tramite decreti legge e decreti legislativi - regioni , con effetti limitati territorialmente all'ambito di ciascuna di esse e solamente per alcune materie
  • esecutiva → consiste nel mettere in essere l'attuazione di scelte di politica generale:
    • il Governo è l'istituzione che esercita questa funzione, oggi giorno però il Governo partecipa anche alle scelte di indirizzo politico dello stato. Assume perciò delle attività di carattere direttivo, con o senza la partecipazione del Parlamento; questo si è manifestato nell'aumento degli atti normativi che vengono adottati dal Governo. Si costituisce di un Presidente del Consiglio e da diversi Ministri che si occupano ognuno di uno specifico settore. Il Governo non è eletto dal popolo, in quanto noi eleggiamo unicamente il Parlamento, ma rimane altresì un collegamento indiretto tra

cittadino e Governo, in quanto vi è appunto l'organo legislativo che vi funge da tramite. Il Governo viene nominato dal Presidente della Repubblica, ma prima di ciò i vari componenti si presentano davanti al Parlamento per ottenere la fiducia parlamentare (con votazione del 50% + 1 degli aventi diritto). All'interno della funzione esecutiva viene fatta rientrare anche la funzione amministrativa, che è quella svolta dalla Pubblica Amministrazione , una diramazione del Governo che fa capo ad esso. Questa funzione serve a provvedere con atti estremamente specifici alla cura di determinati interessi pubblici, tra questi troviamo le autorizzazioni, le concessioni, gli ordini e gli atti ablatori

  • giurisdizionale → ossia quella funzione che viene posta in essere dai giudici , deriva da iuris dicere , ossia pronunciare dei provvedimenti che applicano il diritto, questa funzione consiste nel garantire che i rapporti sociali si svolgano secondo le norme giuridiche. I giudici hanno caratteristica di essere terzi ed imparziali, ossia equidistanti rispetto alle parti e senza interessi rispetto a quello di cui si discute. In merito alla giustizia statale, abbiamo diverse tipologie di processo, ossia il procedimento attraverso il quale il giudice effettua la sua funzione: - quando le parti del processo sono private, ovvero su un piano di parità, avremmo un processo civile e avrà come oggetto le norme che rientrano nel diritto privato - avremmo un processo penale quando lo stato, figura astratta rappresentata dal Pubblico Ministero, persegue l'individuo accusato di aver commesso uno o più reati. In ambito sportivo, analogamente alla commissione di reato avremmo l'illecito sportivo - mentre il processo amministrativo ha come oggetto controversie che riguardano la funzione amministrativa, ossia comportamenti tenuti dalla Pubblica Amministrazione. Può vedere contrapporsi un privato contro la PA oppure un ufficio amministrativo contro un altro ufficio amministrativo. Qualunque processo si conclude con un provvedimento che viene comunemente definito sentenza. Il sistema giurisdizionale italiano però si basa sul principio di pluralità di gradi di giudizio , significa che dopo la sentenza di un giudice di primo grado, il soccombente insoddisfatto può impugnare la sentenza chiedendo che venga effettuato un nuovo processo che metta in discussione l'esito del primo, andando perciò in secondo grado, celebrato da un giudice di grado più elevato rispetto al primo (anche qua è prevista una gerarchia di livelli). Il diritto di avere più gradi di processo è un principio della Costituzione, in quanto il giudice essendo un essere umano può cadere in errore. Successivamente anche la sentenza di secondo grado può essere impugnata andando in terzo grado. Una sentenza diventa definitiva e passa in giudicato se sono finiti i gradi di giudizio oppure se il soccombente non fa ricorso. Si precisa che nel processo amministrativo ci sono solo due gradi di giudizio. Fonti normative dell'ordinamento giuridico italiano:
  • Costituzione → contiene le leggi fondamentali su cui si regge l'ordinamento italiano, si compone di 139 articoli di cui i primi (CHE NUMERI) di questi trattano i principi fondamentali , dove vengono espressi quei principi generali che esprimono l'essenza stessa dell'ordinamento (la sovranità appartiene al popolo, la tutela dei diritti inviolabili, l'uguaglianza davanti alla legge, il diritto al lavoro, ecc...). La parte successiva, considerata come parte prima (CHE NUMERI), riguarda i diritti e doveri dei cittadini, all'interno troviamo sancita ad esempio l'inviolabilità della libertà personale, di associazione, di professione religiosa, di pensiero, il diritto di voto, ecc... La parte seconda, art. dal 55 al 139, riguarda l'organizzazione della repubblica come ordinamento giuridico, qui troviamo le norme che struttura, quali funzioni devono esercitare e come farlo. Sempre in questa sezione troviamo quelle che sono dette garanzie costituzionali , sono due e fondamentalmente

gli stati membri hanno delegato una fetta delle loro competenze, disciplinate ora dall'UE. Queste fonti sovrastatali vengono calamitate all'interno del nostro odinamento e si pongono subito sotto alla Costituzione

  • fonti substatali → create non a livello centrale, ma a livello delle articolazioni periferiche, ovvero le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane. Tra questi chi può produrre vere e proprie norme giuridiche sono soltanto le regioni, adibite ad emanare leggi e statuti regionali , esse però hanno un ristretto ambito di applicazione, in quanto hanno effetto solo nel territorio di competenza. Questi si pongono subito al di sotto della legge ordinaria. Le province autonome di Trento e Bolzano più le restanti 19 regioni, si strutturano con una giunta regionale (equivalente del Governo) e il consiglio regionale (equivalente del Parlamento) Le materie per cui una regione è autorizzata a legiferare sono quelle indicate nell'art. della Costituzione (riscritto nel 2001), il quale definisce le cosìddette materie di competenza concorrente , dove stato e regione hanno entrambe competenza di legiferazione, secondo il principio per cui lo stato traccia le linee guida che vengono seguite dalla regione che emana leggi in dettaglio (ad esempio sanità, istruzione, ecc...). Tra queste materie viene nomitato espressamente anche l'ordinamento sportivo, che però è indicato in una maniera un po' fuorviante, in quanto non viene inteso come insieme di istituzioni, soggetti e norme, ma molto più strettamente come sport. La differenza sta nel fatto che le leggi regionali intervenenti in questa materia, riguardano ad esempio l'impiantistica sportiva, l'istruzione professionale degli allenatori, la medicina dello sport, la collaborazione della regione ed enti scolastici per favorire attività sportive o tra le regioni stesse e il CONI, da qua possiamo vedere come essa riguardi aspetti unicamente connessi al mero e concreto espletamento dell'attività sportiva. L'ordine di gerarchia riflette la forza giuridica di ogni fonte, ciò significa che essa ha più o meno resistenza rispetto ad una possibile abrogazione (cancellazione o modifica), questo accade ad esempio quando arriva un'altra norma di egual peso o superiore che espressamente o per evidente contrasto, disciplina la stessa materia in modo diverso. Anche nell'ordinamento sportivo si ha una pluralità di fonti con diverso ordine gerarchico.

L'ORDINAMENTO SPORTIVO – I SOGGETTI

I soggettifacenti parte di questo ordinamento si possono dividere in due macrogruppi: il primo comprende tutte le istituzioni, mentre il secondo, che è reisduale, comprende tutto il resto, in primo luogo gli atleti. Vi sono altresì istituzioni nazionali e istituzioni internazionali , questo perchè l'ordinamento sportivo prevede una strutturazione su un livello interno allo stato e uno esterno. Prendendo in esame l'ordinamento sportivo nazionale, si ha un vertice che disciplina tutti gli sport e sotto di esso le varie federazioni. Il vertice dei vertici è però da ricercarsi nell'ordinamento internazionale, individuabile nel CIO , organo privato costituito a cavallo del 1800 e 1900, non come ente governativo, che si occupa dell'organizzazione di maifestazioni sportive a livello internazionale, in particolar modo delle Olimpiadi. È altresì vero che essendo un ente privato non può emanare delle regole che vincolino gli ordinamenti statali. Il CIO oggi è l'ente che rappresenta il movimento olimpico internazionale e la sua attività si basa su un insieme di regole sportive, che prende il nome di Carta Olimpica , che devono essere rispettate da tutti gli ordinamenti nazionali, infatti la loro violazione porterebbe all'esclusione dalle attività organizzate dal CIO. Analizziamo ora alcune funzioni di questo ente:

  • organizzare delle Olimpiadi
  • vigilare sugli ordinamenti nazionali in merito al rispetto della Carta Olimpica
  • promuovere lo sport praticato a livello dilettantistico, indicato con il terime olimpismo, in quanto incoraggia la partecipazione alle Olimpiadi da parte di tutti gli atleti
  • reperire i fondi per finanziare la promozione sportiva. La strutturazione interna segue le direttive indicate nella Carte Olimpica, in particolare vengono identificati tre organi:
  • sessione , ovvero l'assemblea generale del comitato olimpico, emana le norme
  • presidente del CIO , eletto dalla sessione, dirige e organizza le attività del CIO, possiamo identificarla un po' come una funzione di governo
  • commissione esecutiva , è l'organo amministrativo, tra i cui compiti spicca la redazione del bilancio. Oltre al CIO, a livello internazionale vi sono delle istituzioni che promuovono singole discilpine sportive, ovvero le federazioni sportive internazionali , molto spesso nate prima del CIO, quindi per certi sport esisteva già una federazione a cui far capo; in seguito queste hanno trovato nel CIO un'organizzazione sistematica, garantendo un'uniformità nelle regole tecniche alle singole discipline. C'è da sottolineare che il CIO autorizza la presenza di un'unica federazione internazionale per ogni singolo sport, individuandone perciò circa 60, le quali però non trovano nella loro totalità una rappresentazione alle Olimpiadi, in quanto ve ne possono essere solo 28. Oltre ai vincoli troviamo però anche una forma di autonomia molto estesa, riguardando ad esempio l'organizzazione interna ad ogni federazione, ispirata in un qualche suo aspetto a quella del CIO. I caratteri comuni sono la presenza di un un'assemblea che esercita una funzione normativa, un organo esecutivo che dirige le attività e un apparato amministrativo che svolge le funzioni burocratiche. Inoltre vi è la delega di stabilire i calendari delle manifestazioni sportive a livello internazionale, determinando quali atleti/associazioni sportive vi possono partecipare. Sotto le federazioni internazionali è presente un livello intermedio occupato dalle confederazioni continentali , che fa da tramite tra queste e le federazioni nazionali, esse hanno lo scopo di coordinare l'attività delle federazioni nazionali a livello continentale (ad esempio la UEFA è la riunione delle federazioni nazionali europee del gioco calcio, organizza i campionati europei, la Champions League e l'Europa League).

nazionale per avere una rilevanza internazionale dev'essere espressione di una tradizione sportiva, non deve perseguire fini di lucro e si deve assoggettare alle norme statutarie e regolamentarie del CONI. Andiamo ora ad elencare la composizione dell'organizzazione interna, troveremo analogamente agli altri enti:

  • presidente
  • consiglio federale (funzione esecutiva)
  • assemblea (funzione normativa)
  • collegio di revisori dei conti. Ciascuna federazione nazionale ha inoltre delle articolazioni locali e prendendo in considerazione quelle più consistenti, cioè rappresentative degli sport più praticati, troviamo quelli che vengono definiti comitati regionali e provinciali. La natura giuridica delle federazioni è diversa dalle altre in quanto assumendo la forma di associazioni (soggetti privati) e perciò di persone giuridiche, devono essere riconosciute, oltre che dal CONI, anche dallo stato italiano, rispettando quelli che sono i dettami dati dalle norme in materia di associazioni. Consideriamo inoltre che il termine federazione può essere inclusivo di più definizioni, usandolo genericamente per indicare anche altri enti, simili alle federazioni sportive nazionali, che svolgono funzioni analoghe, come le discipline sportive associate , la cui unica differenza è l'occuparsi di discipline non olimpiche. Anche per questa categoria ci deve essere un riconoscimento ufficiale sia da parte del CONI che dallo stato, anaglogamente inoltre vi dev'essere una sola disciplina sportiva associata per ogni singolo sport. Se uno di questi sport diventa olimpico, la disciplina sportiva associata può chiedere la trasformazione in federazione sportiva nazionale. Oltre a queste vi sono anche gli enti di promozione sportiva che sono delle associazioni operanti in ambito nazionale svolgenti la funzione di promuovere attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative. Anche queste non possono perseguire fini di lucro e devono rispettare, come gli altri soggetti nazionali, statuti e regolamenti del CONI (art.1427 del 2010). Una particolarità è che si può istituire un ente di questo tipo anche se c'è già una federazione o disciplina sportiva associata che include quel singolo sport. I requisiti per il loro riconoscimento variano a seconda che l'ente voglia avere un riconoscimento a livello nazionale o regionale, ad eccezione del tempo di esercizio, che rimane lo stesso, ovvero la società deve avere svolto l'attività sportiva per almeno 4 anni. Prendiamo in considerazione il riconoscimento nazionale:
  • diffuisione sul territorio → si deve esercitare la propria attività in 15 regioni e 70 province
  • numero di associati → è rilevante il numero di iscritti e il numero di associazioni sportive ad essa affiliata, averne un numero non inferiore a 1000, con non meno di 100000 iscritti. Se invece considerassimo la base regionale avremmo:
  • diffuisione sul territorio → l'attività dev'essere effettuata in tutte le province della singola regione
  • numero di associati → il numero di associazioni affiliate si riduce a 3 per ciascuna provincia della regione. Vi è un'eccezione prevista dallo statuto del CONI, riguardante il CUSI (Centro Universitario Sportivo Italiano), che si vede escluso dai requisiti soprastanti, questo per agevolare la promozione sportiva a livello universitario. Alle federazioni si devono affiliare delle società e associazioni sportive, queste sono persone giuridiche/enti il cui scopo è praticare attività sportiva, ma essi divengono soggetti dell'ordinamento sportivo solo quando ottengono il riconoscimento dal consiglio nazionale del CONI (molto spesso questa funzione è delegata alle singole federazioni). Il riconoscimento è la fase culminante del

processo di affiliazione. La gestione della procedura di affiliazione rientra tra quelle attività che, pur essendo svolte da soggetto privato, rivestono comunque una funzione pubblicistica, non alterando la natura del soggetto, infatti gli atti di una federazione sono rivolti unicamente ai suoi tesserati. La procedura di affiliazione segue dei passaggi molto rigidi e le disposizioni ad essi relativi sono contenuti nei regolamenti delle singole federazioni, negli atti appartenenti al regolamento organico (non sempre si mantiene questo nome, nella FIGC ad esempio si chiama NOIF, Norme Organizzative Interne Federali). Queste norme descrivono anche la documentazione che dev'essere presentata assieme alla domanda, tra questi troviamo lo statuto (insieme di regole che disciplina il funzionamento dell'associazione o società) e l' atto costitutivo (documento redatto alla costituzione dell'associazione). La durata dell'affiliazione dura un anno, questo significa che dev'esserci un eventuale rinnovo annuale con la ripresentazione di tutti i documenti. Normalmente l'ottenimento dell'affiliazione è subordinato a dei requisiti, in particolare rispetto al numero di tesserati, a volte viene richiesta la presenza di impianti sportivi e altre volte ancora vengono imposti dei limiti per quanto riguarda la denominazione della società stessa (come per l'affiancamento al nome della società di quello di uno sponsor, non accettato in tutte le federazioni). Una volta ottenuta l'affiliazione, la società entra a far parte dell'ordinamento sportivo italiano, il che vuol dire che si diventa soggetti a diritti e doveri propri dalla federazione. È da ricordare sempre che le società sportive sono però in primis soggette all'ordinamento statale, esse possono assumere varie forme a seconda che siano lucrative o meno, nel primo caso dovranno assumere la forma di società per capitali (S.p.a. o S.r.l.) o di persone, nell'altro è sufficiente che assumano forma di associazione. Questa distinzione incontra un limite per gli enti che pratichino sport a livello professionistico, definito dalla legge 91/81 che impone a tutti questi enti di assumere la forma di società di capitali. Un ulteriore requisito è che eventuali proventi dall'attività non possono essere divisi tra i soci, ma si dovranno impiegare unicamente per scopi inerenti l'esercizio dell'attività. Prendendo in considerazione i diritti acquisiti con l'affiliazione analizziamo quello basilare, ovvero il titolo sportivo , che è il diritto a partecipare alle manifestazioni organizzate da quella federazione e quelle della federazione internazionale alla quale è associata la federazione nazionale di riferimento. Per alcune federazioni è prevista una possibile cessione del titolo sportivo, se vengono rispettate alcune condizioni, ovvero la gratuità della cessione e l'appartenenza di entrambi il cedente e il cessionario alla medesima area geografica, altresì questa dev'essere approvata dagli organi federali. Per le altre, che non prevedono la cessione volontaria, è prevista una forma di cessione imposta definita radiazione , dove la società viene estromessa dal suo titolo e viene sostituita da un'altra subentrante. Vi sono anche dei doveri, due in particolare, ossia rispettare le direttive e i regolamenti del CONI e mettere a disposizione delle rispettive federazioni gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali. L'affiliazione può essere revocata, indicando diverse ipotesi, in senso stretto è la conseguenza della perdita dei requisiti per avere l'affiliazione, in secondo luogo consegue la morosità, ossia l'essere in ritardo con il pagamento di una somma dovuta (quota associativa). Da specificare che la radiazione, pur avendo gli stessi effetti, non è proprio una revoca in senso stretto, determinata da gravi violazioni a norme federali che causano la cessione del rapporto. In questo particolare caso è concessa la possibilità di fare ricorso davanti al CONI, per la revoca della radiazione. Le società possono tra loro associarsi per costituire all'interno della federazione delle leghe (per il calcio Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti), la loro funzione è organizzare le competizioni tra le società facenti parti della stessa, inoltre gestiscono la vendita dei diritti televisivi delle proprie competizioni sportive.

determinata età, vi è altresì da tenere a mente lo svincolo, tramite accordo tra le parti. Analizziamo in ultimo gli altri soggetti facenti parte dell'ordinamento sportivo, in primis gli ausiliari sportivi , ossia persone fisiche che prestano la loro attività in concomitanza ad un evento sportivo, qui vi rientrano:

  • tecnici → allenatori e preparatori, per alcune federazioni anche medici sociali e operatori sanitari, questi hanno il compito di formare l'atleta sia a livello tecnico sia a livello morale mentre sono esclusi gli steward e i delegati per la sicurezza.
  • dirigenti → dobbiamo specificare che esistono due categorie, quella dei dirigenti federali, che diventano soggetti dell'ordinamento sportivo con la loro nomina, e quella dei dirigenti societari, che diventano soggetti dell'ordinamento con il tesseramento
  • ufficiali di gara → sono soggetti la cui funzione è assicurare la regolarità della funzione dell'attività sportiva, secondo principi di indipendenza e imparzialità di giudizio
  • procuratori o agenti sportivi → soggetti che assistono gli atleti nella stipula dei contratti di lavoro con le società.

L'ORDINAMENTO SPORTIVO – LE FONTI NORMATIVE

In ultimo punto, dopo aver analizzato le altre due parti dell'ordinamento sportivo, ovvero istituzioni e soggetti, andiamo a vedere quali sono le norme interne all'ordinamento sportivo, applicando un'iniziale distinzione in fonti nazionali o internazionali. Per individuare correttamente il suo ambito di applicazione (nazionale o internazionale) bisogna considerare unicamente l'ambito della competizione sportiva, considerando la sua valenza nazionale o internazionale, non il luogo in cui quella norma è stata emanata. L'ordinamento sportivo nazionale dev'essere altresì sempre conforme alle norme internazionali, secondo l'ormai assodata gerarchia delle fonti. Un'ulteriore suddivisione riguarda fonti con rilevanza pubblicistica o privatistica , ovvero che si ripercuotono su tutti i soggetti individuati da quella fonte, questa rilevanza viene definita a seconda della natura dell'organismo che emana queste fonti. Prendendo ad esempio il CONI (pubblico) e una singola società sportiva (privata), vediamo subito come i diversi regolamenti emanati da questi due abbiano valenza diversa. Specifichiamo che le fonti internazionali, a differenza di quelle nazionali, sono solo privatistiche in quanto le federazioni internazionali e il CIO sono organi di diritto privato. Le fonti del CONI , considerando in particolare lo statuto e i regolamenti, sono state fortemetne influenzate dai decreti Melandri e Pescante, in quanto lo stato ha indicato i requisiti a cui queste fonti sportive dovevano attenersi. L'attuale statuto è stato approvato dal governo l'11 giungo 2014, esso è formato da 10 parti, ovvero 10 titoli:

  • titolo Ⅰ → disposizioni generali
  • titolo Ⅱ → organizzazione centrale
  • titolo Ⅲ → organizzazione territoriale del CONI
  • titolo Ⅳ → federazioni sportive nazionali
  • titolo Ⅴ → discipline sportive associate
  • titolo Ⅵ → enti di promozione sportiva
  • titolo Ⅶ → società ed associazioni
  • titolo Ⅷ → atleti, tecnici sportivi ed ufficiali di gara
  • titolo Ⅸ → procedimenti elettorali
  • titolo Ⅹ → patrimonio, mezzi finanziari, bilancio In questi vi rientrano numerosi atti, i principali sono:
  • il codice di comprtamento sportivo, disciplina i comportamenti fondamentali che tutti i soggetti rientranti in questo ordinamento devono mantenere, ovvero lealtà, probità e correttezza sportiva, inoltre chi vigila è garante del codice di comportamento sportivo, il quale ha il compito di segnalare eventuali comportamenti illeciti e in certi casi può anche decidere come agirvi in merito. I principi fondamentali dello statuto contengono disposizioni generali a cui le singole federazioni devono conformarsi, riguardanti ad esempio le elezioni a cariche federali, il lucro sportivo e le differenze tra professionisti e dilettanti in base a criteri economici
  • i principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali
  • le norme sportive antidoping
  • il codice di giustizia sportiva. Le fonti privatistiche nazionali, ovvero gli statuti e i regolamenti delle singole federazioni, possono essere organici ossia disciplinanti dell'organizzazione interna della federazione, o tecnici riguardanti regole di competizione sportiva, giustizia e disciplina, che individuano i comportamenti che si devono tenere durante una competizione e quali sono gli illeciti disciplinati. Per le fonti internazionali la distinzione di carattere pubblicistico e privatistico non si applica,

L'ORDINAMENTO SPORTIVO – LA FUNZIONE

GIURISDIZIONALE

Andiamo ora a definire qual è l'ultimo elemento dell'ordinamento sportivo, ovvero la funzione giurisdizionale. Andiamo in primo luogo a vedere come a livello italiano viene gestita la risoluzione delle controversie e degli illeciti, ovvero la giustizia sportiva. Caratteristiche concesse dallo stato all'ordinamento sportivo sono infatti l'autoregolazione e l'autodichia, ovvero il potere di conoscere e risolvere al proprio interno controversie riguardanti il rispetto e l'interpretazione delle regole sportive. La giustizia sportiva nasce per assicurare ai soggetti dell'ordinamento specifici diritti e doveri, che possono non essere rispettati o altresì possono esserci delle controversie o incertezze sulla loro presenza. L'esistenza di questo sistema, si è reso necessario anche per garantire quell'indispensabile continuità d'azione delle manifestazioni sportive, in quanto esse hanno delle scadenze molto rigide e quindi le controversie nate in una manifestazione, per garantirne la continuità, devono essere giudicate in tempi molto brevi, tempi che mal si sposano con la giustizia ordinaria. Tra l'altro le federazioni sportive, essendo molto gelose del loro margine d'autonomia, imposero per risolvere le controversie interne un vincolo di giustizia, regola che obbliga i tesserati e affiliati a risolvere una controversia interna rivolgendosi unicamente alla giustizia sportiva. Vi fu però un problema, in quanto questo vincolo andava in contrasto con gli art.2 e 24 della Costituzione, visto che minava l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e limitava il diritto di agire in giudizio statale per la tutela dei propri diritti e interessi. Si è perciò deciso di attenuare la rigidità del vincolo di giustizia, consentendo ad un soggetto di adire alla giustizia ordinaria prevedendo però delle conseguenti sanzioni disciplinari. C'è da dire inoltre che non in tutte le federazioni ciò è disciplinato in questo modo, infatti in altre è unicamente previsto un onere, a carico del tesserato, di presentarsi in primo luogo davanti alla giustizia sportiva e solo successivamente davanti al giudice ordinario. Uno dei grossi problemi in questo ambito riguarda ciò che è irrilevante per lo stato e cosa invece riguarda sia stato che ordinamento sportivo. Il sistema giurisdizionale serve a tutelare posizioni soggettive che si presumono lese o in relazione alle quali è sorta una controversia ed è necessario che questa venga risolta da un soggetto estraneo alla controversia stessa e imparziale, che conosca le regole e che le sappia applicare in maniera corretta, stiamo parlando ovviamente di un giudice. Ma come si accede a questo sistema? Generalmente ci sono due strade, la prima è rivolgersi direttamente al giudice, ma solo chi è titolare del diritto leso può farlo, oppure su iniziativa di terzi, che hanno il compito di vigilare sul rispetto delle regole sportive, i quali si rivolgono al giudice per chiedere un parere in merito. Abbiamo però sempre una conclusione comune, vale a dire una sentenza , la quale stabilisce la verità dei fatti e individua le conseguenze dei fatti, regolando i rapporti tra le parti del procedimento. Vi fu uno spartiacque che rivoluzionò il sistema giuridico sportivo italiano nel 2014: la riforma del codice di giustizia sportiva , emanata del CONI, nella quale vengono illustrati i principi costitutivi della giustizia sportiva. Prima di questa riforma, l'articolazione di questo sistema si basava su un principio di autonomia federale, sia per quanto concerneva l'organizzazione interna di ogni federazione sia per i rapporti con la giustizia statale. Non si poteva perciò parlare di sistema unitario, visto che era spezzettato in tante parti quante erano le federazioni; vi erano però dei principi condivisi da tutte, in quanto il CONI definì delle linee guida descritte nell'atto dei principi di giustizia sportiva , documento contenente:

  • le disposizioni riguardanti le finalità generali che si bisognava perseguire tramite la giustizia sportiva: rispetto dell'ordinamento sportivo, rispetto del fair play, la lotta e l'opposizione a ogni forma di illecito sportivo, violenza e corruzione
  • i criteri che la figura del giudice doveva rispettare nell'esercizio della funzione: terzietà, imparzialità e professionalità
  • i principi per lo svolgimento dei processi, principi copiati dal diritto processuale statale (art.111 costituzione)
  • l'istituzione di un procuratore federale, equivalente del pubblico ministero per lo stato, il quale indaga e verifica se un reato è stato commesso o meno, chiede al giudice la sua opinione in merito
  • la previsione di provvedimenti di clemenza, ovvero
    • amnistia → provvedimento generale che prevede l'eliminazione della pena
    • indulto → provvedimento generale che prevede l' eliminazione del fatto illecito
    • grazia → provvedimento ad personam di indulto Questi provvedimenti erano imposti alle federazioni, che dovevano introdurli all'interno dei loro regolamenti, ma oltre a questi le federazioni erano libere di organizzarsi come meglio credevano. Più tardi si è sentita la necessità di unificare la giustizia, introducendo una giustizia generalizzata, comune a tutte le federazioni, istituendo due giudici autonomi dalle federazioni che operavano a livello del CONI, ai quali si potevano rivolgere tutti:
  • il tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (TNAS)
  • l'alta corte di giustizia sportiva. Ne rimaneva esterno il sistema punitivo per il doping, in merito al quale era previsto un sistema autonomo e unico di giustizia sportiva, ovvero il tribunale nazionale anti-doping, istituito presso il CONI. Oltre a queste direttive del CONI, erano presenti anche leggi statali che andavano a definire le linee generali:
  • la legge 91/81, dove all'art.4 era prevista la possibilità di inserire nel contratto di lavoro sportivo una clausola compromissoria, la quale però a differenza del vincolo sportivo riguardava unicamente il contratto di lavoro e non qualunque controversia
  • la legge 280/2003, che definisce i confini delle controversie devolute alla conoscenza del giudice statale e quelle devolute alla conoscenza del giudice sportivo
  • la legge 401/1989 introdusse il reato di frode sportiva, questa norma disciplina i rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare sportivo, all'art.2 si definisce di essere in presenza di comportamenti aventi duplice rilevanza giuridica, ovvero di reato e di illecito sportivo, quando l'atleta scommette sulle manifestazioni a cui partecipa od omette di comunicare fatti di frode. Premettendo che l'inizio del procedimento penale non preclude l'inizio di un procedimento parallelo davanti a un organo di giustizia sportiva, arriviamo a specificare che le sentenze non sono tra loro collegate e possono persino differire nei contenuti; si afferma invero che la sentenza penale non influisce in alcun modo nell'omologazione del risultato delle gare verso la quale è stata fatta la frode. La rivoluzione avvenne nel luglio 2014, quando il CONI adottò il codice di giustizia sportiva , aggiornato e sostituito da un altro praticamente identico il 16 dicembre 2015. Ciò comportò la creazione di una generale uniformità all'interno di ciascuna federazione sportiva, sia per quanto concerne le regole processuali sia per quanto riguarda l'individuazione stessa degli organi di giustizia sportiva. Vi fu perciò una sostanziale erosione dell'autonomia di ogni singola federazione. Ciò che però non fu toccato riguardava quelli che vengono definiti come comportamenti rilevanti all'interno della giustizia sportiva di ogni federazione, materia che rimase esclusiva di ogni singola federazione. Questo accadde in quanto si volle preservare la competenza regolamentare e l'autonomia tecnica delle federazioni; margine di autonomia che tuttavia rimane tuttora criticato, in quanto non concede uniformità di trattamento, come nell'ambito della discriminazione territoriale. Inoltre la riforma impose alle federazioni una determinata strutturazione interna, vennero istituiti