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Lezione 6: Impugnazioni Incidentali - Confluenza di Impugnazioni in Un Unico Giudizio, Appunti di Diritto Processuale Civile

Nella lezione 6 del corso, si riprende il tema delle impugnazioni e, in particolare, si parla di 'impugnazioni incidentali'. Questo istituto giuridico serve a far confluire in un unico processo di impugnazione tutte le impugnazioni contro lo stesso provvedimento, evitando la necessità di avere due giudizi separati e contrastanti. Per comprendere le impugnazioni incidentali, è necessario partire dal principio del divieto di reformatio in peius e dal fatto che ogni soggetto interessato e legittimato ha diritto a fare una propria impugnazione per ottenere un risultato favorevole. in dettaglio le caratteristiche e le condizioni per la applicazione di questa tecnica processuale.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 02/03/2020

alessandra951
alessandra951 🇮🇹

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Lezione 6, 17/10/2019
Le impugnazioni incidentali
Riprendiamo oggi il discorso delle impugnazioni e delle impugnazioni in generale parlando di
questo istituto : le impugnazioni incidentali. È un istituto per il quale, come vedremo, ci tornerà
utile parlare di qualsiasi forma di impugnazione, perché l’impugnazione incidentale è una tecnica
processuale che serve per far confluire in un unico processo tutte le impugnazioni avverso la
stessa sentenza.
Ci spieghiamo: per comprendere la ratio delle impugnazioni incidentali dobbiamo partire da un
principio, il principio del divieto di reformatio in peius. Che cosa significa?
Innanzitutto partiamo chiaramente da un’interpretazione letterale, che cosa vuol dire? Che
l’impugnazione non può determinare una riforma peggiorativa, non può determinare un esito
peggiore, deteriore rispetto a quello della sentenza impugnata. E soprattutto significa che
l’impugnazione giova soltanto la parte che l’ha proposta, cioè io impugno la sentenza per ottenere
un risultato a me favorevole, impugno la sentenza per chiedere la riforma di una decisione,
naturalmente auspicando un effetto migliorativo, auspicando un ribaltamento della decisione a
mio favore. Questo significa che l’impugnazione che faccio io, certamente, non potrà giovare ad un
altro soggetto perché ovviamente ognuno impugna per ottenere un risultato a sé favorevole.
Quindi ogni soggetto interessato e legittimato all’impugnazione dovrebbe fare un’impugnazione a
sé per ottenere un risultato favorevole.
Quindi il principio di partenza è questo divieto di reformatio in peius, per cui l’impugnazione non
può determinare un effetto sfavorevole per la parte che impugna : io impugno per ottenere un
effetto a me favorevole. Questo significa che altre parti non potranno giovarsi della mia
impugnazione, un altro soggetto dovrà impugnare a sua volta autonomamente, non potrà giovarsi
e utilizzare la mia impugnazione per ottenere un risultato favorevole a sé stesso.
Questo che significa? Che sono possibili più impugnazioni avverso la stessa sentenza, chiunque
voglia ottenere una riforma della decisione deve ovviamente impugnare autonomamente.
Ma se ci fossero più impugnazioni relative alla stessa sentenza, ovviamente avremo due problemi.
Quali problemi ? Ci arriviamo intuitivamente :
-a valle, il problema finale è che potremmo avere delle decisioni contrastanti ;
-a monte c’è anche un problema di economia processuale perché se ognuno impugnasse la
stessa sentenza per ottenere un risultato a sé favorevole chiaramente avremmo più
processi di impugnazioni contro lo stesso provvedimento.
Questo chiaramente non è ragionevole perché appunto avremmo una ramificazione del giudizio :
la stessa sentenza impugnata in più sedi, immaginate una sentenza di primo grado con più giudizi
di appello, quindi la parte che è costretta a difendersi in più sedi, oltre a un dispendio di attività
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Lezione 6, 17/10/

Le impugnazioni incidentali

Riprendiamo oggi il discorso delle impugnazioni e delle impugnazioni in generale parlando di questo istituto : le impugnazioni incidentali. È un istituto per il quale, come vedremo, ci tornerà utile parlare di qualsiasi forma di impugnazione, perché l’impugnazione incidentale è una tecnica processuale che serve per far confluire in un unico processo tutte le impugnazioni avverso la stessa sentenza. Ci spieghiamo: per comprendere la ratio delle impugnazioni incidentali dobbiamo partire da un principio, il principio del divieto di reformatio in peius. Che cosa significa? Innanzitutto partiamo chiaramente da un’interpretazione letterale, che cosa vuol dire? Che l’impugnazione non può determinare una riforma peggiorativa, non può determinare un esito peggiore, deteriore rispetto a quello della sentenza impugnata. E soprattutto significa che l’impugnazione giova soltanto la parte che l’ha proposta, cioè io impugno la sentenza per ottenere un risultato a me favorevole, impugno la sentenza per chiedere la riforma di una decisione, naturalmente auspicando un effetto migliorativo, auspicando un ribaltamento della decisione a mio favore. Questo significa che l’impugnazione che faccio io, certamente, non potrà giovare ad un altro soggetto perché ovviamente ognuno impugna per ottenere un risultato a sé favorevole. Quindi ogni soggetto interessato e legittimato all’impugnazione dovrebbe fare un’impugnazione a sé per ottenere un risultato favorevole. Quindi il principio di partenza è questo divieto di reformatio in peius, per cui l’impugnazione non può determinare un effetto sfavorevole per la parte che impugna : io impugno per ottenere un effetto a me favorevole. Questo significa che altre parti non potranno giovarsi della mia impugnazione, un altro soggetto dovrà impugnare a sua volta autonomamente, non potrà giovarsi e utilizzare la mia impugnazione per ottenere un risultato favorevole a sé stesso. Questo che significa? Che sono possibili più impugnazioni avverso la stessa sentenza, chiunque voglia ottenere una riforma della decisione deve ovviamente impugnare autonomamente. Ma se ci fossero più impugnazioni relative alla stessa sentenza, ovviamente avremo due problemi. Quali problemi? Ci arriviamo intuitivamente :

- a valle, il problema finale è che potremmo avere delle decisioni contrastanti ; - a monte c’è anche un problema di economia processuale perché se ognuno impugnasse la stessa sentenza per ottenere un risultato a sé favorevole chiaramente avremmo più processi di impugnazioni contro lo stesso provvedimento. Questo chiaramente non è ragionevole perché appunto avremmo una ramificazione del giudizio : la stessa sentenza impugnata in più sedi, immaginate una sentenza di primo grado con più giudizi di appello, quindi la parte che è costretta a difendersi in più sedi, oltre a un dispendio di attività

processuale, ma poi a valle, anche ammesso che questo possa avvenire, avremmo il rischio di giudicati contrastanti. Quindi qual è il rimedio che il legislatore ha pensato affinchè lo stesso provvedimento venga impugnato nella stessa sede, cioè sia celebrato un solo giudizio? L’impugnazione incidentale che serve a far confluire in un unico processo tutte le impugnazioni contro la stessa sentenza. L’impugnazione incidentale, quindi, non è un istituto a sé ma è una tecnica processuale che consente a più impugnazioni contro lo stesso provvedimento di confluire nello stesso processo. In generale significa proprio questo : significa che una seconda impugnazione, una terza impugnazione si inserisce incidentalmente in un giudizio di impugnazione già iniziato. Questo può avvenire per qualsiasi forma di impugnazione. Quindi una tecnica processuale che assicura l’unicità dei processi in fase di impugnazione. Proprio per questo l’impugnazione incidentale è un istituto di carattere generale , cioè di qualsiasi impugnazione noi parliamo si può avere l’impugnazione principale cioè l’impugnazione fatta dal soggetto che agisce per primo e poi tutte le altre impugnazioni, poiché per i motivi che abbiamo appena detto non possono svolgersi in giudizi autonomi e separati, andranno a confluire nell’impugnazione principale attraverso, appunto, lo strumento dell’impugnazione incidentale. Dunque a livello teorico : impugnazione incidentale come tecnica processuale che serve a far confluire incidentalmente in un giudizio di impugnazione, cosiddetto principale, tutte le impugnazioni avverso lo stesso provvedimento. Questo perchè chiaramente ci possono essere più soggetti interessati, legittimati ad impugnare la stessa sentenza e perché abbiamo detto che queste altre successive impugnazioni non possono avvenire in sedi separate perché avremmo un dispendio di attività processuale e soprattutto il rischio di un contrasto di giudicati. E allora parliamo di un istituto di carattere trasversale , cioè che riguarda tutte le forme di impugnazioni. Ma chi può fare l’impugnazione incidentale? Quali sono i soggetti legittimati? In qualche modo l’abbiamo già detto :

- nelle ipotesi in cui ci siano più soccombenti , più soggetti che hanno la legittimazione ma anche interesse ad agire. È chiaro che questi altri soccombenti, differenti da quello che ha iniziato l’impugnazione per primo, non potrebbero agire in altre sedi ma devono fare in modo che la loro impugnazione contro la stessa sentenza avvenga nello stesso processo. Quindi a fronte di un’impugnazione principale faranno un’impugnazione incidentale. Vi chiedo : secondo voi, se nel processo in primo grado ci sono state solo due parti si può avere l’impugnazione incidentale? Sì. In quale circostanza? L’impugnazione incidentale si può avere non solo nelle ipotesi di più soccombenti, perché appunto ci sono più soggetti che hanno perso la causa e quindi soccombenti

- Più soggetti soccombenti. Quindi quando il processo si è già celebrato in primo grado tra più parti, quindi ci sono più soccombenti, più soggetti che hanno legittimazione ed interesse ad agire; - oppure anche quando essendoci due sole parti comunque c’è una situazione di soccombenza, perché non possiamo mai prescindere da quelle condizioni dell’impugnazione : la soccombenza e l’interesse. Questa è dunque una soccombenza parziale e reciproca, quindi uno farà l’impugnazione principale e l’altro farà l’impugnazione incidentale. - e ancora le ipotesi in cui si tratta di integrare il contraddittorio, quindi dovendo inserire un’altra impugnazione in un giudizio di impugnazione già in corso, si farà l’impugnazione incidentale. Da quello che ci siamo detti, è già abbastanza chiaro ciò che distingue l’impugnazione incidentale da quella principale è soltanto la forma. Che cosa voglio dire? Che si tratta di un’impugnazione a tutti gli effetti solo che, essendo stata preceduta da un’altra impugnazione, cioè l’impugnazione principale, l’impugnazione fatta dal soggetto che impugna per primo, chiaramente avrà una forma diversa perché si tratta appunto di inserirsi in un giudizio già iniziato. Quindi ciò che caratterizza l’impugnazione incidentale è la forma perché, lo vedremo subito, deve essere fatta in forme ben precise a seconda del giudizio di impugnazione del quale ci occupiamo. Per il resto l’impugnazione incidentale non cambia, non ha nessuna particolarità, non ha nessuna caratteristica sostanziale diversa da un’impugnazione principale. Quindi i presupposti sono sempre gli stessi : - la legittimazione ad impugnare, che nasce dal fatto di aver partecipato al giudizio di primo grado dal quale è scaturita quella sentenza impugnata; - e poi naturalmente l’interesse ad impugnare, che nasce proprio da quella particolare situazione che si chiama soccombenza cioè, in termini pratici, il fatto di aver visto la propria domanda respinta. Quindi questi presupposti, che sono presupposti generali e sempre validi, li troviamo sia nell’impugnazione principale sia nell’impugnazione incidentale. Non sono diversi neppure gli effetti dell’impugnazione incidentale nel senso che un soggetto agisce per primo e fa l’impugnazione principale, chi fa l’impugnazione per secondo deve fare l’impugnazione incidentale. Ma comunque aldilà della forma, che abbiamo detto essere ciò che caratterizza questa impugnazione, è un’impugnazione a tutti gli effetti quindi seguirà una propria vita autonoma : il giudice sarà chiamato a valutare sia l’impugnazione principale sia l’impugnazione incidentale e a decidere sia sull’una che sull’altra.

Quindi è un’impugnazione a tutti gli effetti, autonoma, che andrà decisa indipendentemente dalle sorti dell’impugnazione principale perché, ripeto, sono due impugnazioni che confluiscono nello stesso giudizio ma che comunque devono essere trattate e decise ciascuna ex se. Per ora dobbiamo sapere che l’impugnazione incidentale è un’impugnazione autonoma , che segue il proprio decorso, la propria procedura a meno che non è un’impugnazione incidentale condizionata. Potrebbe anche essere l’impugnante incidentale a dire “solo dopo aver deciso l’impugnazione principale, decidi l’impugnazione incidentale”. Quindi c’è anche la possibilità, la facoltà che il legislatore dà di manifestare che la sua impugnazione incidentale sia subordinata all’accoglimento o rigetto dell’impugnazione principale. Ripeto : l’impugnazione incidentale è una seconda impugnazione che si innesta in quella principale ma è un’impugnazione autonoma a tutti gli effetti a meno che non sia l’impugnante incidentale, cioè questo soggetto che agisce per secondo, a manifestare apertamente la volontà che la sua impugnazione incidentale sia condizionata agli esiti dell’impugnazione principale. Quindi la parte potrebbe dire al giudice “solo se accogli l’impugnazione principale, prendi in considerazione anche l’impugnazione incidentale. Questa è una condizione che resta nella facoltà dell’impugnante, altrimenti le due impugnazioni vengono decise autonomamente e l’una in maniera indipendente dall’altra. Come si propone l’impugnazione incidentale? Abbiamo detto che ciò che caratterizza l’impugnazione incidentale è la forma, una forma diversa da quella principale, e quindi dobbiamo andare a vedere singolarmente e di che tipo di impugnazione parliamo per vedere poi come si farà l’impugnazione incidentale. Partiamo, naturalmente, dall’atto d’ appello. Con l’aiuto del codice andiamo a considerare la forma dell’atto d’appello, il modo e il termine dell’appello incidentale, ovvero gli articoli 342 e 343. 342 è la norma che ci parla della forma dell’atto d’appello. “L’appello si propone ci citazione contenente le indicazioni prescritte nell’articolo 163.” Quindi, come vedete, l’atto d’appello, il giudizio d’appello inizia in maniera non dissimile dal giudizio di primo grado perché inizia con un atto di citazione e per di più il codice ci rimanda a quel 163 che dice come deve essere fatto un atto di citazione. Il giudizio d’appello, dunque, inizia con un atto di citazione così come inizia il giudizio in primo grado, un atto di citazione che per altro contiene gli stessi elementi salvo poi dover integrarlo con l’impugnazione e quindi gli elementi propri dell’impugnazione.

fare l’appello incidentale lo deve fare nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, tempestivamente depositata. E allora vi chiedo, considerando che la disciplina è simile a quella del primo grado, quando si ha la costituzione tempestiva? Quando si può dire che la costituzione del convenuto è tempestiva? Quando la comparsa di risposta è fatta almeno 20 giorni prima dell’udienza fissata. Leggiamo insieme il 343 secondo comma : “se l’interesse a proporre l’appello incidentale sorge dalla impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante principale , tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell’impugnazione stessa”. Cosa vuol dire? Io ho ricevuto l’atto di citazione in appello, anche io sono soccombente e ho legittimazione ed interesse ad impugnare ma avendo ricevuto l’atto di citazione in appello decido di costituirmi senza fare l’appello incidentale. Quindi mi costituisco, faccio la mia comparsa di risposta ma non faccio un appello incidentale. L’interesse a proporre l’appello incidentale sorge dall’impugnazione proposta da un’altra parte che non sia l’appellante incidentale. Allora immaginiamo che in questo processo ci siamo io, Tizio e Caio: io ricevo l’atto di citazione da Tizio, di fronte all’atto di citazione in appello di Tizio decido di non fare appello incidentale ma un’altra parte, Sempronio, fa l’appello incidentale e a quel punto sorge il mio interesse a fare, a mia volta, l’appello incidentale. Però io mi sono già costituita con la comparsa di risposta 20 giorni prima e non ho proposto appello incidentale. Allora il legislatore che cosa mi dice? In questo caso quand’è che posso fare l’appello? Si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell’impugnazione stessa. L’appello come si fa? Abbiamo detto con un atto di citazione in appello. L’appellante incidentale deve fare la comparsa di risposta e quindi la sua impugnazione incidentale deve essere contenuta nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, almeno 20 giorni prima dell’udienza. Il legislatore, però, ci dice un’altra cosa : se l’interesse ad impugnare incidentalmente non sorge subito dopo l’appello principale, dopo l’atto di citazione ma sorge dopo che un’altra parte ha fatto l’impugnazione incidentale, io la mia impugnazione incidentale la posso ancora fare e la farò in un momento successivo, cioè la prima udienza di questo processo d’appello ovviamente la prima udienza successiva all’altra impugnazione incidentale. Perché è chiaro che dobbiamo partire sempre dal presupposto inziale che se una parte è soccombente ha interesse e legittimazione ad impugnare quindi possono esserci una, due, tre parti soccombenti e ognuna può fare l’impugnazione nella forma principale se agisce prima, nella forma incidentale se sono impugnazioni successive. Le impugnazioni incidentali sono solo

impugnazioni che sono avvenute dopo l’impugnazione principale, ma sono impugnazioni a tutti gli effetti. È un diritto della parte impugnante. Il problema del legislatore è quello di far confluire tutte le impugnazioni contro lo stesso provvedimento nella stessa impugnazione e quindi l’impugnazione incidentale come tecnica processuale. L’appello abbiamo detto atto di citazione, comparsa di risposta, eventualmente laddove l’interessa sopraggiunga, nella prima udienza successiva all’impugnazione incidentale. Ricorso per Cassazione. Abbiamo detto che l’impugnazione incidentale è una tecnica processuale cioè si può avere sempre un’impugnazione incidentale laddove c’è una prima impugnazione, ci sono più soccombenti, c’è una soccombenza parziale e reciproca ci può essere sempre un’impugnazione incidentale. Quindi lo dobbiamo immaginare anche le giudizio per Cassazione, dove ci sarà una parte che farà il ricorso. Il giudizio per Cassazione inizia con un ricorso , quindi l’impugnante principale, che fa un giudizio di impugnazione per primo in Cassazione, farà il ricorso. Tutte le altre parti faranno un atto diverso che si chiama controricorso. Quindi l’impugnazione incidentale in Cassazione in quale forma si farà, in quale atto si farà? Si farà sempre nell’atto di risposta quindi nel controricorso. Ce lo andiamo a leggere insieme nell’articolo 370 (controricorso): “la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro 20 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso.” Andiamo a leggere il 371 primo comma (ricorso incidentale) : “la parte di cui all’articolo precedente deve proporre con l’atto contenente il controricorso l’eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza”. Il meccanismo è sempre quello : la parte che impugna per primo fa l’atto, la parte che impugna per secondo deve fare l’impugnazione incidentale e lo fa con l’atto di risposta. Quindi se siamo in appello atto di citazione- comparsa di risposta, se siamo in Cassazione l’atto introduttivo è il ricorso, quindi l’impugnante principale farà il ricorso; l’impugnazione incidentale si farà con l’atto di risposta quindi si farà con il controricorso. Dobbiamo tener presente che non solo le forme sono diverse ma anche i termini sono diversi perché per fare questo controricorso abbiamo 40 giorni dalla notificazione del ricorso. Ancora abbiamo un’altra tipologia di impugnazione : l’appello nel processo del lavoro.

Allora io penso di essere la prima ad agire, allora faccio l’atto di citazione; la controparte a sua volta non ha ancora ricevuto la mia notifica di citazione in appello, pensa di essere la prima ad agire e fa a sua volta un atto di citazione in appello. Quindi dobbiamo distinguere l’ipotesi in cui la parte si sia sbagliata dall’ipotesi in cui la parte non aveva ancora contezza dell’esistenza dell’impugnazione principale. Come disciplina questa situazione il legislatore? Quando le impugnazioni principali sono simultanee oppure la prima impugnazione non è stata ancora notificata, io ancora non sapevo di essere citata in giudizio, siccome abbiamo detto che possiamo portare avanti due giudizi di impugnazione diversi e distinti, il legislatore utilizza questa tecnica della riunione. Lo leggiamo insieme nel 335 ( riunione delle impugnazioni separate): “tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo.” Siccome l’esigenza è sempre quella di fare in modo che tutte le impugnazioni contro la stessa sentenza siano trattate e decise insieme e non siano celebrati processi distinti, se ci sono state più impugnazioni principali, più appelli principali, più atti di citazione in appello perché io ancora non sapevo che c’era un'altra impugnazione, perché ancora non mi è arrivata la notifica o perché sono state simultanee, si procede alla riunione anche d’ufficio. Quindi possono essere le parti ad evidenziare questa circostanza ma può anche essere il giudice che prende contezza del fatto che ci sono due appelli principali, due impugnazioni principali e quindi procede alla loro riunione. Se però ci troviamo nel caso in cui la parte, l’avvocato di parte si è sbagliato cioè avrebbe dovuto fare la comparsa di risposta, avrebbe dovuto fare il controricorso, avrebbe dovuto fare la memoria difensiva, ma si è sbagliato ed ha fatto un’altra impugnazione principale, in quest’ipotesi in teoria che cosa dovrebbe accadere? Che avendo sbagliato la forma, essendo stata proposta l’impugnazione incidentale in una forma sbagliata dovrebbe essere dichiarata inammissibile. Perché dico dovrebbe? Perché la giurisprudenza in più casi, ormai si può dire che è un orientamento consolidato, tende alla conversione. Tende a dire “va bene, ti sei sbagliato sulla forma, dovevi fare la comparsa di risposta e invece hai fatto un atto di citazione, chiudiamo un occhio e facciamo una conversione della seconda impugnazione. Sostanzialmente applichiamo estensivamente l’istituto della riunione e facciamo comunque in modo che più processi iniziati autonomamente vengano riuntiti nello stesso processo. C’è una condizione perché si possa avere questa conversione : purchè l’impugnazione erronea abbia rispettato il termine entro il quale avrebbe dovuto proporsi l’impugnazione incidentale.

Il nostro problema è il caso in cui una parte invece di fare l’impugnazione incidentale abbia fatto un’altra impugnazione principale. Se questo è dovuto ad un problema di tempistica nulla quaestio : riunione e si trattano insieme. Se questo è dovuto ad un errore della parte, dovrebbe essere inammissibile la seconda impugnazione ma la giurisprudenza applica estensivamente l’istituto della riunione e comunque consente la conversione di una seconda impugnazione, che è avvenuta nella forma principale ma sarebbe dovuta essere un’impugnazione incidentale, in un’impugnazione incidentale stessa. La condizione che però la giurisprudenza pone perché si abbia questa conversione è che comunque quella impugnazione avvenuta per seconda, che erroneamente è stata fatta nella forma principale, segue i termini dell’impugnazione incidentale. Per esempio nel caso in cui si tratti di un appello entro quale termine andava comunque fatta la seconda impugnazione? 20 giorni. Quindi, se anche io, invece di fare una comparsa di risposta, ho fatto un altro atto di citazione, la giurisprudenza dice “va bene, lo tollero. Applichiamo l’istituto della conversione, facciamo che questa seconda impugnazione fatta con un atto di citazione io la considero come se fosse stata fatta con una comparsa di risposta. Però attenzione : questa conversione si può avere soltanto se comunque hai rispettato i termini propri dell’impugnazione incidentale. Quindi hai sbagliato la forma ma il termine lo devi rispettare sempre e comunque. Sostanzialmente una forma di tolleranza sull’errore di forma purchè sia rispettato il termine.

Impugnazione incidentale tardiva

Partiamo dalla definizione : capiamo intuitivamente che c’è un problema di termini che non sono stati rispettati, “tardiva” perché c’è un mancato rispetto del termine. Quale termine? Il termine generale proprio di tutte le impugnazioni , che noi sappiamo essere un termine breve e un termine lungo. Apro una piccola parentesi a ritroso : sicuramente nelle primissime lezioni sulle impugnazioni avete parlato dei termini sull’impugnazione e avete detto che tutte le impugnazioni, salvo una( ma adesso non ci soffermiamo), soffrono di un termine. Il legislatore non vuole che una decisione sia suscettibile di impugnazione all’infinito, sine die, ma comunque stabilisce un termine per le impugnazioni, un termine entro il quale la decisione può essere soggetta ad impugnazione, dopodichè passa in giudicato ed è incontrovertibile. Avrete anche detto che questo termine per impugnare cambia da impugnazione ad impugnazione ma comunque si distingue in un termine breve e in un termine lungo. Da cosa dipende il fatto che si tenga conto di un termine breve piuttosto che di un termine lungo?

Il professor Balena in qualche scritto ha detto una cosa efficace : è come se in questo caso la parte giocasse di rimessa, come se stesse là ad aspettare. Se l’altra parte non impugna, tutti contenti. Se l’altra parte impugna, lo può fare anche alla fine tanto io giocando di rimessa farò solo un atto di risposta alla sua impugnazione e lo farò anche quando sono già scaduti i termini. L’impugnazione incidentale tardiva, per ricapitolare, è un’impugnazione incidentale quindi una seconda impugnazione che però è tardiva cioè è fatta quando sono già scaduti i termini per impugnare e anche questo è un istituto che riguarda tutte le impugnazioni. Perché il legislatore mi dà la possibilità di agire tardivamente, cioè quando sono già scaduti tutti i termini per impugnare? Per evitare che io anticipi le mosse della controparte, faccia un’impugnazione della sentenza nel timore di restare poi bloccata dalla scadenza dei termini. Quindi il legislatore mi dà la possibilità di agire tardivamente e mi dice “se e quando ci sarà un’impugnazione principale, anche se dovesse essere fatta quando sono già scaduti i termini per impugnare o all’ultimo momento utile, tu comunque potrai agire tardivamente, potrai rispondere a questa impugnazione derogando i termini breve o lungo, a seconda della circostanza, e fare un’impugnazione incidentale tardiva purchè si rispettino i termini propri dell‘atto con il quale si sta procedendo. Quindi il legislatore mi consente di derogare, di agire tardivamente rispetto ai termini breve o lungo ma naturalmente se faccio una comparsa di risposta comunque la dovrò fare almeno 20 giorni prima dell’udienza nella quale sono stata citata. Andiamo a leggere l’articolo 334 primo comma (impugnazioni incidentali tardive) : “le parti contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.” Il codice riprende esattamente quello che ci siamo detti. Da questa definizione scaturisce anche la nota caratterizzante, la peculiarità dell’impugnazione incidentale tardiva. Qual è questa peculiarità? Ce lo dice il secondo comma : “in tal caso, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia.” Il concetto sul quale insistevo prima è che l’impugnazione incidentale tempestiva è un’impugnazione autonoma, qualunque cosa succeda all’impugnazione principale, l’impugnazione incidentale fatta tempestivamente va da sé. L’impugnazione incidentale tardiva, invece, è un’impugnazione che segue le sorti di quella principale, cioè il legislatore ci dice “se quella principale è dichiarata inammissibile perde efficacia anche l’incidentale tardiva”. Perché secondo voi?

Perché il legislatore intanto mi ha dato la possibilità di agire tardivamente in quanto sono stata destinataria di un’impugnazione fatta all’ultimo minuto, però io fino a quel momento non ho impugnato. Dopo essere stata destinataria dell’impugnazione ho fatto un’incidentale tardiva ma io fino a quel momento avevo deciso di non impugnare. Quindi, siccome l’impugnazione incidentale tardiva scaturisce dall’impugnazione principale, è chiaro che segue le sorti, non è più autonoma perché se io avessi voluto agire tardivamente l’avrei fatto nei tempi giusti. Io agisco tardivamente perchè rispondo ad un’impugnazione principale, ma se viene meno l’impugnazione principale perde efficacia anche l’impugnazione incidentale tardiva. Quindi l’impugnazione incidentale tardiva è subordinata a quella principale. Potremmo aggiungere una piccola complicazione : il legislatore, lo abbiamo visto, nel 334 ci parla di inammissibilità. La giurisprudenza per un certo periodo ha cercato di interpretare estensivamente questa disposizione dicendo “non solo nei casi di inammissibilità ma anche in tutte le ipotesi in cui dovesse venir meno la principale, per analogia e considerando la ratio, dovrebbe venire meno anche l’incidentale tardiva”. Però questa soluzione non è stata accolta molto favorevolmente perché questo significa rimettere nelle mani dell’impugnante principale le sorti di tutto un processo. Cioè questo impugnante principale potrebbe ad un certo punto vedere che le cose si mettono male e dichiarare improcedibile la sua impugnazione e far decadere anche l’impugnazione incidentale tardiva. Quindi questa lettura estensiva del 334 secondo comma è stata un po’ ridimensionata. Ci sono dei limiti oggettivi per fare l’impugnazione incidentale tardiva? Oggi non più. In passato la giurisprudenza diceva che l’impugnazione incidentale tardiva è consentita solo se riguarda lo stesso capo di sentenza dell’impugnazione principale o un capo connesso. Quindi tu mi impugni il capo a), io sul capo a) posso fare l’impugnazione incidentale tardiva. Ma come vedete nel 334 non c’è alcun riferimento a questi limiti oggettivi. Ci sono dei limiti soggettivi? Sì. Nella norma leggiamo che le parti che possono fare impugnazione incidentale tardiva sono:

**- quelle contro le quali è stata proposta impugnazione ;

  • quelle chiamate ad integrare il contraddittorio**. Chi quindi non può fare l’impugnazione incidentale tardiva? Quei soggetti che sono destinatari della litis denuntiatio ex articolo 332, cioè quei soggetti, che non chiamati ad integrare il contraddittorio, ma che sono notiziati dell’esistenza di un giudizio di impugnazione che se vogliono possono integrare, inserirsi nell’impugnazione incidentale. Ma questi soggetti se vogliono partecipare al giudizio di impugnazione lo possono fare solo tempestivamente, non possono fare l’impugnazione incidentale tardiva.