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SBOBINATURE PROCEDURE PENALE, Appunti di Diritto Processuale Penale

ELEMENTI DI PROCEDURA PENALE ZACCHE SBOBINATURE 20192020

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 13/06/2020

veronica-comi
veronica-comi 🇮🇹

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Fonti del diritto processuale penale
1. Costituzione
2. C.e.d.u.
3. Legge e fonti equiparate
4. Fonti eurounitarie
5. Regolamenti
6. Circolari
7. Consuetudine
8. Protocolli e linee guida
9. Giurisprudenza delle Corti superiori
LE FONTI DEL DIRITTO PROCESSUALE PENALE
Fonti del diritto sono gli atti o i fatti di produzione normativa, idonei a fornire gli elementi per la costruzione
dell’ordinamento giuridico statale.
Sono fonti del diritto processuale penale:
a) le norme costituzionali che tutelano diritti e libertà fondamentali: ad esempio, l’art. 13 che sancisce
l’inviolabilità della libertà personale, l’art. 15 che la giurisdizione penale e il processo penale 11 tutela la
libertà e segretezza della corrispondenza, l’art. 25 che garantisce il giudice naturale precostituito per legge;
b) la legge in senso formale;
c) i decreti legislativi (cioè le leggi delegate) ed i decreti legge (cioè i decreti di urgenza): vedi gli artt. 76 e 77
Costituzione;
d) i regolamenti;
e) i bandi militari in tempo di guerra;
f) atti e convenzioni internazionali: nei limiti richiamati dall’art. 696 per i rapporti con le Autorità straniere
in caso di rogatorie, estradizioni, condanne
pronunciate all’estero ed altri rapporti con le Autorità straniere;
g) la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a
Roma il 4-11-1950 e ratificata con L. 4-8-1955, n. 848.
Non sono invece vere fonti:
a) la consuetudine: essa non ha valore di fonte di diritto processuale penale, a meno che non venga
espressamente richiamata dalla legge. Nel codice abrogato vi era un caso di richiamo espresso (art. 656) in
quanto, accanto alle convenzioni internazionali, venivano riconosciuti anche gli «usi». Il nuovo legislatore,
in una ricerca di perfezione terminologica, nella norma corrispondente a quella abrogata non ha ripetuto il
riferimento (art. 696), richiamandosi alle «norme di diritto internazionale generale»: queste ultime,
secondo la specificazione contenuta nella relazione ministeriale, includono anche le consuetudini;
b) la prassi giudiziaria, che viene eseguita normalmente nella esplicazione di determinate attività
processuali e dalla quale, però, si può liberamente deviare.
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Fonti del diritto processuale penale

  1. Costituzione
  2. C.e.d.u.
  3. Legge e fonti equiparate
  4. Fonti eurounitarie
  5. Regolamenti
  6. Circolari
  7. Consuetudine
  8. Protocolli e linee guida
  9. Giurisprudenza delle Corti superiori LE FONTI DEL DIRITTO PROCESSUALE PENALE Fonti del diritto sono gli atti o i fatti di produzione normativa, idonei a fornire gli elementi per la costruzione dell’ordinamento giuridico statale. Sono fonti del diritto processuale penale: a) le norme costituzionali che tutelano diritti e libertà fondamentali: ad esempio, l’art. 13 che sancisce l’inviolabilità della libertà personale, l’art. 15 che la giurisdizione penale e il processo penale 11 tutela la libertà e segretezza della corrispondenza, l’art. 25 che garantisce il giudice naturale precostituito per legge; b) la legge in senso formale; c) i decreti legislativi (cioè le leggi delegate) ed i decreti legge (cioè i decreti di urgenza): vedi gli artt. 76 e 77 Costituzione; d) i regolamenti; e) i bandi militari in tempo di guerra; f) atti e convenzioni internazionali: nei limiti richiamati dall’art. 696 per i rapporti con le Autorità straniere in caso di rogatorie, estradizioni, condanne pronunciate all’estero ed altri rapporti con le Autorità straniere; g) la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4-11-1950 e ratificata con L. 4-8-1955, n. 848. Non sono invece vere fonti: a) la consuetudine: essa non ha valore di fonte di diritto processuale penale, a meno che non venga espressamente richiamata dalla legge. Nel codice abrogato vi era un caso di richiamo espresso (art. 656) in quanto, accanto alle convenzioni internazionali, venivano riconosciuti anche gli «usi». Il nuovo legislatore, in una ricerca di perfezione terminologica, nella norma corrispondente a quella abrogata non ha ripetuto il riferimento (art. 696), richiamandosi alle «norme di diritto internazionale generale»: queste ultime, secondo la specificazione contenuta nella relazione ministeriale, includono anche le consuetudini; b) la prassi giudiziaria, che viene eseguita normalmente nella esplicazione di determinate attività processuali e dalla quale, però, si può liberamente deviare.

I principi al processo penale non promanano da precise

norme, ma sono il risultato dell’elaborazione dottrinaria in ordine ai principi contenuti nella Costituzione nonché alle regole di procedura presenti nei codici.

IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (FORMALE E SOSTANZIALE)

È il principio fondamentale dell’ordinamento italiano e, come tale, condiziona necessariamente tutti i settori del diritto. È sancito dall’art. 3 della Costituzione, secondo il quale «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» (comma 1). Il principio di eguaglianza formale resterebbe mera enunciazione teorica se l’art. 3 Cost. non contemplasse un concreto impegno dello Stato finalizzato a realizzare effettive condizioni di eguaglianza sostanziale tra i cittadini. In questa prospettiva, afferma l’art. 3, comma 2, Cost. che «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

PRINCIPI RELATIVI ALLA GIURISDIZIONE PENALE

A) Il diritto alla tutela giurisdizionale (artt. 24-113 Cost.) L’art. 24 comma 1 Cost. afferma che «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed Interessi legittimi». In base all’art. 113 Cost. «contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre Ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi». B) Il principio del doppio grado di giurisdizione Il nostro ordinamento prevede tre gradi ordinari di giudizio (primo grado, appello, ricorso in Cassazione), tuttavia, solo il doppio grado di giudizio è assistito da garanzia costituzionale ed è soddisfatto dalla ossibilità, indefettibile, del ricorso in Cassazione (art. 111 Cost.). Ciò giustifica la mancanza del grado di appello per alcuni tipi di sentenza (art. 593, comma 3, c.p.p.). C) L’amministrazione della giustizia in nome del popolo (art. 101 Cost.) Tale principio sta ad indicare che l’amministrazione della giustizia è funzione esercitata in nome dello Stato- comunità. Talvolta, poi, il popolo è chiamato direttamente ad esercitare la funzione giurisdizionale nella veste di giudice popolare (nei giudizi di competenza della Corte d’Assise) o di giudice onorario nei casi previsti dalla legge. D) Il giusto processo ex art. 111 Cost. In Italia, l’elaborazione dottrinale del «giusto processo» si è tradotta, sul piano costituzionale, con la legge cost. 23-11-1999, n. 2, in vigore dal 7-1-2000, nella integrazione dell’art. 111 Cost. con cinque nuovi commi, diretti a rafforzare l’opzione per il modello accusatorio operata dal vigente codice di rito. Secondo il nuovo dettato costituzionale, è giusto il processo che si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale e che abbia una durata ragionevole. I principi enucleabili dal nuovo art. 111 sono: riserva assoluta di legge per la materia processuale («giusto processo regolato dalla legge»); terzietà ed imparzialità del giudice; formazione della prova nel Contraddittorio delle parti; ammissibilità di deroghe al rito ordinario e, quindi, di riti speciali; parità tra il P.M. e la difesa dell’imputato; ragionevole durata del procedimento; diritto dell’inquisito ad una informativa sulla natura e sui motivi dell’accusa; concreta possibilità di difesa per l’inquisito; diritto

a) una garanzia personale di indipendenza, concernente l’obiettività e l’imparzialità del giudice (cd. indipendenza personale); b) una garanzia di indipendenza organica dei giudici, cioè di indipendenza all’interno degli stessi uffici giudiziari (es. indipendenza fra le diverse sezioni di un Tribunale); perciò ciascuna sezione giudicante (monocratica o collegiale) è indipendente da influenze di altre sezioni o uffici analoghi; c) una riserva di giurisdizione: infatti, gli atti posti in essere da altri poteri dello Stato non possono in nessun modo vincolare il giudice nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. Mentre l’art. 101 Cost. ha la funzione di garantire tutta l’attività giurisdizionale da qualsiasi ingerenza «funzionale» da parte di altri organi e poteri dello Stato, altre norme costituzionali provvedono a stabilire specificamente la posizione di indipendenza soggettiva degli organi giudiziari da influenze di (1) Tranne che per gli uffici del Giudice di Pace (la pianta organica dei relativi uffici è determinata con D.P.R. su proposta del Ministro della Giustizia) e per le sezioni di Corte d’Assise (istituite con D.P.R. su proposta del Ministro della Giustizia). altri poteri od organi. In particolare: l’art. 104, comma 1, della Costituzione sancisce che «la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere»; l’effettiva indipendenza della magistratura è, poi, garantita dalla istituzione di un apposito organo, il Consiglio Superiore della Magistratura, che sovraintende alla carriera dei magistrati, con competenze in ordine alle assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni, nonché alla irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei magistrati (art. 105 Cost.). Il libero esercizio della funzione giurisdizionale, non condizionato dal timore di possibili trasferimenti, è tutelato dal principio di inamovibilità dei giudici (art. 107 Cost.): questi ultimi possono veder mutate le loro funzioni o la loro sede soltanto su delibera del C.S.M. con il loro consenso o per i motivi e con le garanzie di difesa previsti dall’ordinamento giudiziario.

  1. PRINCIPI RELATIVI ALL’IMPUTATO A) Diritto di difesa (art. 24 Cost.) L’art. 24, comma 2, della Costituzione afferma che «la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». Tale diritto si sostanzia: nel diritto all’assistenza tecnico-professionale nel corso del giudizio (garantita anche ai «non abbienti» mediante l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato); nella necessità del contraddittorio. B) Presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.) Afferma l’art. 27, comma 2, della Costituzione che «l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva». Il principio di presunzione di non colpevolezza importa dunque che si ha responsabilità penale solo quando un giusto processo abbia riconosciuto con sentenza definitiva un soggetto colpevole della commissione di un reato. Osserva PISAPIA che la presunzione di non colpevolezza può essere considerata sotto due diversi profili: — come regola di giudizio, collegata anche al principio dell’onere della prova; — come criterio generale relativo allo status dell’imputato ed al suo trattamento durante il processo. C) Diritto alla libertà personale (art. 13 Cost.)

La libertà personale costituisce il presupposto logico e giuridico di tutte le libertà riconosciute all’individuo dalla Costituzione. La norma fondamentale è l’art. 13, che afferma: «La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Principi fondamentali del processo penale italiano In casi eccezionali di necessità e di urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva». Dall’art. 13 discendono perciò i seguenti principi: a) la riserva assoluta di legge: le restrizioni della libertà personale sono ammesse solo nei casi previsti dalla legge (non da regolamento etc.); b) la riserva all’autorità giudiziaria: di regola, solo il giudice può porre limitazioni al diritto di libertà personale, sempre nei modi e con le garanzie previste dalla legge; c) l’obbligo della motivazione: tutti i provvedimenti restrittivi della libertà personale devono essere motivati, per consentire un immediato e penetrante controllo; d) l’eccezionalità dei casi in cui l’autorità di polizia può adottare provvedimenti restrittivi: poiché l’esigenza di repressione dei reati talora non consente di attendere l’intervento del giudice, l’autorità di polizia può, nei casi tassativamente previsti dalla legge, adottare provvedimenti coercitivi provvisori (arresto in flagranza, fermo di indiziati di reati), da comunicare entro 48 ore al giudice che deve provvedere alla loro convalida; e) la previsione di termini massimi consentiti per la custodia cautelare.

  1. PRINCIPI RELATIVI AL PROCESSO PENALE A) Divieto per il giudice di procedere d’ufficio Nel nostro ordinamento, l’iniziativa dell’azione penale tocca al solo pubblico ministero, il quale ha l’obbligo, sancito dalla Costituzione (art. 112), del suo esercizio (art. 50 c.p.p.). Il giudice non può iniziare d’ufficio un’indagine (sarebbero atti del tutto inesistenti e, comunque, colpiti da nullità), né può adottare provvedimenti senza una richiesta del P.M. L’art. 231 disp. att. c.p.p. ha sancito il principio per il quale «sono abrogate le disposizioni di legge o decreti che prevedono l’esercizio dell’azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero» (es. l’art. 81 del D.L.Lgt. 7-1-1946, n. 1, il quale disponeva che «qualunque elettore può promuovere l’azione penale costituendosi parte civile» per taluni reati elettorali). In conseguenza di tale principio: — il giudice non può procedere per fatti diversi da quelli per i quali è stata

faccio una precisazione ricostruzione del fatto sto semplificando il discorso, perché in realtà si verifica l'affermazione che un fatto si è verificato, il fatto è o non è quello che si va a verificare nel corso del processo che si fa ricostruire il corso il procedimento penale è l'affermazione che una determinata cosa è successa, si racconta una storia delle persone nei tempi testimoni raccontano quello che hanno visto, quindi non si ricostruisce nel processo, nel dibattimento, un fatto che ricostruisce la veridicità delle affermazioni di un fatto attraverso le dichiarazioni che provengono da testimoni che a loro volta le raccontano che cosa hanno visto sentito vissuto e così via. in questa cornice quella secondo cui il processo ha una dimensione cognitiva e ha una funzione cognitiva occorre dire che la procedura penale è di fondamentale importanza, Nel senso che essa rappresenta un Argine contro il potere dello Stato contro la potestà punitiva dello Stato. che cosa voglio dire lo spiega bene la affermazione successiva: il codice di procedura penale è il codice dei gentiluomini mentre il codice di diritto sostanziale e il codice dei delinquenti. Qual è il punto di vista che voglio esprimere voglio dire che il processo serve a proteggere il cittadino la persona che è accusato di un illecito penale dai poteri intrusivi e coercitivi dello Stato. codice di procedura penale detta tutta una serie di regole che servono a proteggerci quando lo stato ci vuole arrestare ci vuole tenere in carcere durante la pendenza del procedimento vuole interrogarci vuole andare a vedere che cosa c'è nel mio computer, che cosa c'è scritto, in una mia agenda quali documenti io tengo in cassaforte o nella mia biblioteca, mio ufficio, quali persone che frequento. In questo senso in uno stato democratico tutti questi poteri intrusivi e coercitivi dello Stato devono incontrare un limite se io detengo della droga e la polizia vuole venire in casa mia a verificare se la droga La nascondo nella mia camera da letto invento lo deve fare sulla base di presupposti che sono fissati dalla legge altrimenti Viola determinate regole stabilite determinati principi stabiliti a garanzia della persona e dei suoi diritti inviolabili. questa idea del processo che serve come strumento conoscitivo per ricostruire Che cos'è accaduto nel passato e che questa ricostruzione deve avvenire nel rispetto dei diritti fondamentale, nel rispetto di criteri di natura conoscitiva quelli che ho chiamato criteri epistemologici Tuttavia subisce oggigiorno uno slittamento. lo slittamento il seguente Procedura Penale da strumento cognitivo diviene uno strumento di contrasto all'emergenza criminalità. Che cosa voglio dire con questo è molto molto complesso e spero di farvi un accenno che però possa darvi l'idea di che cosa sta accadendo. I reati sono molti a volte sono anche terribili pensate alla violenza di genere, violenza domestica la violenza nei confronti dei bambini e poi accertare per ricostruire Che cosa è accaduto attraverso un procedimento spesso rispetto al fatto di reato passano tantissimi anni tantissimi anni e quindi tra la data di commissione di un reato ed eventuale applicazione della sanzione penale passa un tempo che è irragionevole. questo determinano uno scollamento tra la ragione del reato e a la sua commissione che genera un effetto paradossale, che consiste nel fatto che per dare una risposta alla sua punizione genera fondamento che genera un effetto paradossale Il paradosso consiste nel fatto che per dare una risposta all'emergenza criminalità violenza domestica si scaricano sul processo e sugli istituti processuali ciò che dovrebbe fare il diritto penale e quindi il processo Paradossalmente da strumento per la ricostruzione di un fatto di reato diventa esso stesso semplificando però il concetto è questo diventa una pena il processo come pena e quindi utilizzo tutti gli molti diversi istituti processuali per punire nel sanzionare lo dico in senso atecnico la persona sottoposta Al procedimento stesso l'accusato inquisito imputato.

Non faccio distinte le terminologiche più avanti invece vi dirò che impiego dei termini è importante per capirsi per farci comprendere. Vi faccio un esempio di quello che sto cercando di dirvi. Vieni commesso un delitto efferato nei confronti di un bambino, la persona viene dopo qualche mese scoperta molto spesso quando si verificano situazioni del genere questa persona finisce in carcere e magari sta in custodia cautelare per 1,2,3,4,5 anni a volte quasi andando a scontare quella che sarà la pena. Qual è Il punto è che l'opinione pubblica si aspetta che una persona che accusata o sospettata di aver commesso un delitto nei confronti di un bambino debba stare in carcere, ma sulla base delle regole processuali questo non è detto Non è così scontato anzi Esiste un principio, una regola di cui parleremo ampiamente che la presunzione di innocenza che dovrebbe impedire che le persone stessero in carcere prima della sentenza definitiva di condanna. Quindi sto installando un sotto tema e cioè il fatto che sotto la spinta dei Mass media dei giornali dell'opinione pubblica è una sorta di populismo penale dove si vede nella risposta pronta e celere dello Stato attuata attraverso una strumentalizzazione del processo una risposta efficace alla criminalità tiri volta in volta cambia ora può essere quella mafiosa ora può essere quella fatta dai pirati della strada ora può essere costituita dallo straniero irregolare e così via divergenza in emergenza. è corretto questo slittamento del processo da una funzione cognitiva ad una funzione di difesa sociale è nel sistema No non è nel sistema la risposta la crisi della legalità processuale, il principio del rispetto della legalità processuale, quindi delle regole processuali stabilite nella costituzione fonti sovranazionali stabilite nel codice di rito dovrebbero impedire tali riforme di slittamento del processo da fini istituzionali che non gli appartengono.

FASI DEL processo penale

indice: La notizia di reato Le indagini preliminari L’archiviazione Il rinvio a giudizio L’udienza preliminare I riti alternativi Responsabile civile Il processo penale è caratterizzato da una serie successiva di fasi che principiano dall’iscrizione della notizia di reato, per poi concludersi con la pubblicazione della sentenza. Ma quali sono le caratteristiche principali di ognuna delle fasi in cui si articola il procedimento penale? Prima di esaminarle è bene compiere una piccola premessa. Nelle scorse righe abbiamo usato

i termini di procedimento penale e di processo penale

come se fossero sinonimi. È corretto? La risposta è negativa, almeno in termini “tecnici”. Il procedimento penale è infatti una fase precedente al processo penale vero e proprio, e ha inizio con l’iscrizione della notizia di reato nel registro del pubblico

intuibilmente, potrà accogliere la richiesta e archiviare, oppure non accogliere la richiesta e fissare un’udienza, disponendo ulteriori indagini o richiedendo che entro 10 giorni il pubblico ministero formuli l’imputazione coatta. Il rinvio a giudizio Se invece al termine delle indagini preliminari il pubblico ministero ritiene che vi siano degli elementi sufficienti per poter supportare l’accusa nel processo, fa richiesta di rinvio a giudizio. Il significato del rinvio a giudizio è presto detto: il pubblico ministero domanda al giudice per le indagini preliminari di sottoporre a processo penale l’indagato. Formalmente, la richiesta di rinvio a giudizio verrà effettuata presentando la domanda nella cancelleria del giudice competente. Successivamente, il giudice fisserà la data dell’udienza preliminare. L’udienza preliminare La fase successiva al rinvio a giudizio, come appena rammentato, è quella dell’udienza preliminare. Tale udienza si svolge in camera di consiglio, dinanzi alla sola presenza del pubblico ministero e del difensore dell’imputato, e costituisce un ulteriore “bivio” del procedimento penale. È infatti qui che l’imputato può scegliere di subire un giudizio con rito alternativo (cioè, un rito abbreviato, o ricorrere al patteggiamento), oppure domandare di essere sottoposto a lavori di pubblica utilità. Se l’imputato non sceglie riti alternativi, ogni parte esporre le proprie ragioni e il giudice, al termine della discussione, pronuncerà: sentenza di non luogo a procedere, se ritiene che l’accusa sia infondata; decreto di giudizio, se ritiene che l’ipotesi di accusa sia fondata. È da questa seconda scelta che deriva il processo penale, con l’obiettivo di accertare se effettivamente l’imputato (o altri) hanno commesso un reato. Attenzione, però: non sempre l’udienza preliminare è prevista all’interno del procedimento penale! Nei casi meno gravi (intesi come quelli legati a contravvenzioni o delitti che sono puniti con potenziale reclusione entro i 4 anni), il procedimento è più corto, poiché vi è una citazione diretta a giudizio. In altri termini, il dibattito si instaura non in sede di udienza preliminare, bensì dinanzi a un tribunale ordinario in composizione monocratica. I riti alternativi Nello scorso paragrafo abbiamo introdotto brevemente il concetto di “rito alternativo”, una possibilità che è ammessa all’imputato, in sede di udienza preliminare o di prima udienza dibattimentale. La “specialità” introdotta dal legislatore fa riferimento a 3 distinti gruppi di procedimenti speciali, così riassumibili: riti fondati su un requisito oggettivo, con scelta volontaria di una delle due parti. Si tratta di un giudizio con applicazione della pena su richiesta delle parti, procedimento di oblazione, sospensione del processo con messa alla prova, giudizio immediato richiesto dall’imputato. Questi istituti di giustizia “consensuale” riconoscono alle parti alcune disponibilità su specifiche situazioni processuali, come la formazione della prova e le questioni sulla qualificazione giuridica del fatto, e la quantificazione della pena. Ci si riferisce, in particolare, al patteggiamento e al giudizio abbreviato.

riti fondati su requisiti di carattere oggettivo affermati dal magistrato penale, come avviene in caso di scarsa gravità del reato. All’interno di tale gruppo rileva il giudizio immediato, il giudizio direttissimo, la contestazione suppletiva del reato concorrente o del reato continuativo. riti misti in cui la scelta imperativa iniziale si combina con il consenso delle parti. Ci si riferisce qui al procedimento per decreto, al giudizio direttissimo esperibile con il consenso delle parti, alla contestazione suppletiva del fatto nuovo. Il dibattimento La fase del dibattimento processuale è quella in cui si forma la prova in contraddittorio tra le parti. Ovvero, è qui che il giudice ascolta i testimoni, esamina l’imputato, valuta i documenti prodotti. All’esito del dibattimento si procede alla discussione del pubblico ministero, del difensore della parte civile e, infine, dell’imputato. La sentenza Si arriva infine alla sentenza, ovvero al provvedimento con cui il giudice definisce in tutto o in parte la controversia. In sintesi, il giudice potrà condannare o assolvere l’imputato, al quale rimane pur sempre l’opportunità di impugnare la decisione in appello e in Cassazione: dopo tali passaggi, diverrà irrevocabile. Vista la funzione del processo da anni ormai nelle prime lezioni affronto anche il discorso relativo alla

struttura del procedimento penale.

Sotto questo profilo potremmo dire che il procedimento penale è una sequenza ordinata e progressiva di atti tra di loro concatenati che dalla notizia di reato conducono alla sentenza irrevocabile con cui si chiude il processo penale in primo grado nel giudizio di primo grado Normalmente vi sono esistono tre segmenti di serie concatenate di atti: il primo segmento prende il nome di indagini preliminari; il secondo segmento si chiama udienza preliminare; il terzo segmento che chiude il procedimento di primo grado si chiama dibattimento. Ognuno di questi segmenti svolge una funzione ha dei protagonisti vi vorrei fare un esempio di quello che sto dicendo che non mi dovete Mai dire all'esame si tratta solo di una esemplificazione immaginate che il processo, il procedimento penale sia una corrisponda alla una partita di calcio giocata ai Mondiali o alla finale dei Mondiali di calcio per arrivare quel risultato per rifare giocare quella partita bisogna fare delle cose in precedenza e quindi si fanno degli allenamenti per diversi mesi, Poi magari si fa un girone di qualificazione oppure bisogna iscriversi al campionato o alla fase finale del campionato del mondo avendo determinati raggiunto determinati requisiti infine vi è la propria partita di calcio sto facendo la finale del mondiale lo stesso vale per uno spettacolo teatrale prima si fanno le prove e si allestisce e si studia lo spettacolo da portare sul palcoscenico poi mi sarà una prova generale E infine dirlo spettacolo di fronte al pubblico vedete tutte queste attività sono svolte nel tempo e seguono su una concatenazione di atti prima si imparano ti fa l'allenamento puntando sulla forma fisica poi si fanno i palleggi poi tirano i rigori eccetera eccetera. Che cos'è che voglio dirvi che questo vale anche per il processo penale di una prima fase preliminare che quella delle indagini preliminari che porta ad un determinato risultato, esaurita Quella fase si passa alla fase successiva il segmento più preciso momento successivo che l'udienza preliminare, infine svolte le attività dell’udienza preliminare si passa ad una terza un terzo segmento si passa al terzo segmento che è il

Chi è la persona sottoposta alle indagini quella persona a cui viene attribuito il reato e che finisce sotto i riflettori del pubblico ministero. in questa cornice possono essere anche i difensori tanto della persona offesa dal reato tanto della persona sottoposta alle indagini preliminari qualora appunto che ne fosse la necessità. Quali sono le caratteristiche delle indagini preliminari? Questo è un dato molto importante dovete subito metterlo nella mente le indagini preliminari sono tendenzialmente segrete e sono segrete tanto devi quisque de populo Cioè per noi cittadini che mettiamo coinvolti nell'inchiesta penale quanto per la persona sottoposta alle indagini preliminari, proprio come l'allenamento di calcio spettacolo teatrale sono segrete, perché sono segreti perché la loro efficace dipende dalla stessa segretezza. se io sono sottoposti a procedimento penale e non lo so continuo a delinquere continuo a generare prove che possono risultare utili ai fini dell'indagine e quindi se parlo al telefono, con mia moglie, con un amico ed do dei dati che sono interessanti nell'ottica dell'ipotesi accusatoria, Ecco che segreto di fatto rende la mia come una risorsa preziosa, la mia comunicazione efficace, utile all'indagine, se io so di essere sottoposta alle indagini preliminari ad esempio, perché mi fai una perquisizione in casa e lo so per definizione è chiaro che l'attività criminosa in atto si blocca quindi l'immagine diventa meno efficace. Altro dato molto importante ancora più importante del precedente le indagini preliminari sono normalmente delle attività unilaterali svolte dal pubblico ministero ed o dalla polizia giudiziaria. Che cosa vuol dire unilaterali vuol dire che sono è un'attività che non vede la partecipazione dell'indagato e del suo difensore, se vi è un delitto e vi sono dei potenziali testimoni e anche una persona sospettata la polizia il pubblico ministero sentono nel Segreto dell'inchiesta unilateralmente informazioni dalle persone informate dei fatti, dalle fonti di prova, senza la presenza dell'indagato. questo dato che vi sto dando è di fondamentale importanza e va subito compreso. cos'è che vi voglio dire nelle sedi italiane e sempre il commissario titolare dell'indagine scopre Chi è colpevole e chi non lo è, ma la realtà non è cosi, nel procedimento penale l'indagine non si stabilisce Chi è il colpevole, la polizia, il pubblico ministero ricostruisce un suo fatto una sua tesi e la supporta con delle evidente, ma è sempre una verità verrebbe da dire unilaterale. E’ il risultato dell'inchiesta condotta dal pubblico ministero, non è detto poi che quelle inchiesta regga al vaglio del dibattimento dove comparirà anche piu avanti invece l'accusato con il suo difensore Quindi quando sui giornali siamo più interessati alle indagini preliminari a ciò che avviene nelle fasi iniziali di un procedimento penale, sbagliamo perché più interessante sapere cosa succede all'esito del dibattimento, della terza fase è come se noi fossimo più concentrati sugli allenamenti di una squadra di calcio che sulla partita di calcio che è la finale del mondiale sempre continuando in questa metafora forse penso a questo punto un po' fastidiosa e me ne scuso. passaggio ulteriore finita la fase immagini preliminari vi è un doppio esito il primo esito è abortivo le indagini preliminari si chiudono con un'archiviazione. ipotesi alternativa e invece che il pubblico ministero alla luce dei risultati che ha raggiunto che hanno rafforzato la verosimiglianza della notizia di reato ritenga necessario rinvia a chiedere il rinvio a giudizio dell'imputato la persona sono sottoposte ad indagini diviene imputato in questo momento, si apre qui una udienza che si chiama udienza preliminare la cui funzione è quella di trasformare questa ipotesi di reato da probabile ad altamente probabile.

Chi sono i protagonisti di questo udienza? Questa udienza ha una funzione di filtro, il pubblico ministero, il giudice dell'udienza preliminare, l'imputato con il suo difensore. All’udienza possono partecipare altre parti come ad esempio la parte civile che non coincide necessariamente con la persona offesa. queste persone che possono partecipare sono parti private eventuali. Quali sono le caratteristiche della udienza preliminare? Innanzitutto si tratta di udienza in camera di consiglio. Che cosa significa in camera di consiglio significa Che l’udienza si celebra in segreto cioè la cittadinanza non può accedere alla stanza del giudice, non vi è invece una segretezza cosidetta interna In che senso nel senso che l'accusato è un soggetto necessario dell'udienza stessa, quindi a è conoscenza dell’udienza stessa di quello che avviene all'interno della camera di consiglio. Perché è un giudizio cartolare? perché questo giudice dell'udienza preliminare cerco discrivere però cerco di discriverli quanto accade raccoglie tutta la documentazione che è stata formata dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero Nel corso delle indagini preliminari. raccoglie tutte queste carte le legge, le consulta, sente le opinioni del pubblico ministero sempre le opinioni dei difensori dell'imputato può anche sentire L’imputato stesso vi è una forma in sostanza di contraddittorio discussione sugli esiti delle indagini preliminari. Se il giudice si convince che il pubblico ministero ha sbagliato a chiedere il rinvio a giudizio dell'imputato Allora all'esito dell'udienza preliminare, il giudice emette una sentenza di non luogo a procedere, cioè ferma il processo penale. viceversa se si convince che sia necessario verificare l'ipotesi accusatoria, nel corso del dibattimento rinvia a giudizio. Fase questa che in grande sofferenza dal punto di vista pratico quello dell’udienza preliminare, ma molto importante. Perché senza udienza preliminare funzionasse bene dovrebbero arrivare pochi processi al dibattimento e la stessa udienza dovrebbe appunto rendere Generare una sorta di sfollamento dei carichi pendenti. dal punto di vista terminologico con la richiesta di rinvio a giudizio che quella che apre poi la fase successiva successiva dell'udienza preliminare, la persona sottoposta alle indagini cambia nome diventa imputato, cioè colui al quale è attrbuita l'imputazione il reato abbiamo un mutamento questo mutamento tecnologico è il risultato di un problema molto complesso che cercherò di spiegarvi nelle prossime lezioni. la richiesta di rinvio a giudizio segna un'altra cosa trasforma il procedimento penale in processo penale. Quando vuoi sentite parlare di processo significa che è stata quantomeno esercitata l'azione penale è stato chiesto il rinvio a giudizio. quindi attenzione il procedimento penale può essere inteso tutto in senso lato, indagini preliminare e dibattimento. detto questo procedimento penale in senso stretto Che coincide solo con le indagini preliminari e poi dalla fase dell'udienza preliminare fino al dibattimento si parla di processo penale. Ultimo segmento, il dibattimento, dal decreto che dispone il giudizio con la chiusura dell’udienza preliminare anche qui come alla fine delle indagini preliminari abbiamo una doppia ipotesi, l’udienza

La corte d'assise e la corte d'assise d'appello sono, nell'ordinamento giuridico italiano, gli organi giurisdizionali competenti a giudicare i reati più gravi, rispettivamente in primo grado e in appello. Sono attualmente disciplinati dalla legge 10 aprile 1951, n. 287. Tanto la corte d'assise, quanto la corte d'assise d'appello sono giudici collegiali composti da otto membri: due giudici togati (uno è il presidente, l'altro il cosiddetto giudice a latere) e sei giudici laici (denominati giudici popolari). I giudici popolari sono estratti a sorte tra i cittadini italiani iscritti in apposito albo, senza alcuna distinzione di sesso, di età compresa tra i 30 e i 65 anni, in possesso del diploma di licenza media inferiore per la corte d'assise, del diploma di licenza media superiore per la corte d'assise d'appello. Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, in attività di servizio; i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio. Il magistrato che presiede la corte di assise deve avere la qualifica di magistrato d'appello, quello che presiede la corte d'assise d'appello la qualifica di magistrato di cassazione. Il giudice a latere deve avere la qualifica di magistrato di tribunale nella corte d'assise, di magistrato d'appello nella corte d'assise d'appello. Giudici togati e popolari formano un unico collegio e deliberano congiuntamente sia sulle questioni di fatto sia sulle questioni di diritto, partecipando alla formazione della sentenza con parità di voto. L'art. 527 del Codice di procedura penale prescrive che votino per primi i giudici popolari, cominciando dal meno anziano per età (in modo che non siano influenzati dal voto degli altri). Al processo possono essere chiamati ad assistere, oltre ai sei giudici popolari, dei giudici popolari supplenti, i quali possano eventualmente subentrare ai primi qualora, per un qualche impedimento, non siano più in grado di svolgere le loro funzioni. In questo modo si evita l'interruzione del processo che sarebbe altrimenti imposta dal principio, enunciato nell'art. 525, comma 2, del Codice di procedura penale, secondo il quale la sentenza deve essere deliberata dagli stessi giudici che hanno preso parte al dibattimento. Secondo l'art. 5 del codice di procedura penale italiano la corte d'assise, in primo grado, e la corte d'assise d'appello, in secondo grado, sono competenti a giudicare in merito a: delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal Decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (cosiddetto testo unico sugli stupefacenti); delitti consumati previsti dagli articoli 579 (omicidio del consenziente), 580 (istigazione o aiuto al suicidio), 584 (omicidio preterintenzionale) del codice penale; delitti dolosi se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586 (morte o lesioni come conseguenza di un altro delitto), 588 (rissa) e 593 (omissione di soccorso) del codice penale; delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione (ricostituzione del partito fascista), dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 (genocidio) e nel titolo I del libro II del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato), sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni. delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma (associazione per delinquere aggravata), 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto o alienazione di

schiavi) del codice penale, nonché i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni. Sono sottratti alla competenza della corte d'assise i reati compiuti dai minorenni, che rientrano nella competenza del tribunale per i minorenni a prescindere dalla loro gravità. Nel caso che l'imputato scelga di essere giudicato con il rito abbreviato, anche per i reati di competenza della Corte d'Assise, il giudizio viene emesso da un giudice unico, il giudice dell'udienza preliminare. Della struttura della processo penale italiano meglio il procedimento penale italiano volevo dirvi che quello di cui abbiamo parlato è un modello processuale, è un modello processuale che è stato introdotto nel nostro ordinamento a partire dal 1988 quindi a quasi 30 anni ispirandosi in particolare ai sistemi di processi vigenti nei sistemi anglosassoni di Common Law si tratti di un modello processuale che è stato modificato ci pone su un tema più generale che quello relativo ai modelli processuali dove in astratto e sulla carta sono rintracciabili Due tipologie due paradigmi:

il sistema accusatorio e il sistema inquisitorio.

in realtà i due sistemi sono vi è un momento storico in cui sembra che entrambi siano perfezionati che il 1215 quando è nei paesi del common law Giovanni senza terra Magna Charta Libertatum mentre nell'Europa continentale, a Roma viene celebrato il IV concilio del Laterano a chiusura del papato di Innocenzo III. laddove nei paesi di common law vi è un sistema di derivazione romanistica improntato ai sistemi accusatori della storia mentre nell'Europa continentale sia splendore è l'inquisizione pontificia. Il processo inquisitorio o accusatorio (o misto) si definisce tale, a seconda del modello o sistema adottato, desumibile da alcuni caratteri che lo stesso presenta e dal suo ordinamento, e cioè dal suo insieme di regole che ne norma lo svolgimento. E’ bene subito evidenziare come la contrapposizione tra processo inquisitorio o accusatorio sia sostanzialmente ideale, esistendo nella pratica sistemi misti, che combinano elementi dei due differenti modelli. Il modello inquisitorio Il modello inquisitorio si fonda sul principio di autorità, in base al quale vengono concessi pieni poteri a unico soggetto (il soggetto inquirente) cui è affidato il compito di accertamento della verità. In lui si cumuleranno tutte le funzioni di giudice, accusatore e difensore dell’imputato. Correlativamente, le altri parti vengono svuotate di ogni potere. Dal principio di autorità derivano le seguenti caratteristiche tipiche del modello inquisitorio: il processo penale viene iniziato d’ufficio dal giudice; la ricerca delle prove spetta allo stesso giudice, che al riguardo gode di pieni poteri di ricerca e acquisizione; il giudice-inquisitore ricerca la verità senza contraddittorio con le altre parti, in totale segreto; non esiste alcun limite all’ammissibilità delle prove, contando solo il risultato da raggiungere e non il metodo con cui lo si persegue (si pensi alla testimonianza o confessione di un soggetto sotto tortura); non esiste la presunzione di innocenza. In presenza di alcuni indizi (o anche di una mera denuncia anonima) l’imputato è chiamato a discolparsi: è l’imputato a dover dimostrare la sua innocenza e non il giudice a dimostrare la sua c

giudice istruttore. Nella disciplina del codice attuale, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, la figura del giudice istruttore è stata soppressa e il processo ha assunto caratteristiche prevalentemente accusatorie ma, non essendovi una perfetta parità tra accusa e difesa, lo si può ancora considerare in parte un sistema misto. La storia del processo penale è generalmente vi costruita schematicamente come storia dell'alternarsi di questi due modelli: modello accusatorio del modello inquisitorio. Fino alla Rivoluzione francese dove si vanno a intersecare questi due modelli. Quali sono le peculiarità del sistema accusatorio. Vi è una libertà di accusa che viene riconosciuta al offeso dal reato e ai suoi congiunti ovvero a chiunque vi abbia interesse. il lato peculiare è che senza l'intervento del congiunto o di chi vi abbia interesse, il giudice non può intervenire, non può instaurare il procedimento. Secondo dato l'esclusione di ogni libertà del giudice nella raccolta delle prove che devono essere ricercate e portate in giudizio dalla parte accusatrice e dall'imputato, i quali quando si tratta di testimoni di fonti di prova personali procedono al loro esame e al controesame formulando direttamente le domande. Terzo dato molto importante la pubblicità di tutto il processo i cui atti devono essere seguiti devisu dagli spettatori gli atti stessi si estrinsecano attraverso la voce vige il principio di oralità in un tempo che è concentrato in un unico contesto temporale come se fosse un happening attraverso il Rispetto del principio di immediatezza, Cioè chi decide deve vedere negli occhi deve avere un rapporto diretto, con chi apporta gli elementi di prova, il materiale probatorio. terzo dato abbiamo la parità di posizione tra le parti, il giudice in questo mondo nel modello accusatorio puro, è affiancato da una giuria, la giuria sono dei giudici non esperti dei laici, i quali emettono in una sentenza non pronunciano la sentenza, ma emettono un verdetto che è vere dictum che immotivato non contiene alcuna giustificazione espressa della decisione, sarà solo in caso di dichiarazione di colpevolezza Guilty dell'imputato dell'accusato che poi il giudice togato va a decidere la pena da applicare nel caso concreto. terzo principio fondamentale è la libertà dell'accusato durante la pendenza del processo. Cioè fino a quando la sentenza di condanna non diventa irrevocabile, la persona deve stare nella libertà personale. Quanto al primo passaggio libertà di accusa, vi rimango che all'inizio oppure meglio in un modello processuale accusatorio puro, è la parte privata normalmente la vittima che conduce davanti al giudice il supposto autore del reato. nel tempo questa figura privata, La vittima, è stata sostituita una rappresentante dello stato da un ufficio pubblico di accusa meglio cos'ha detto procuratore fiscale, che poi trasforma i processi o qualche cosa che appartiene al diritto pubblico. che cosa vale invece per il sistema inquisitorio? che cosa dobbiamo rimarcare? Allora il sistema inquisitorio è caratterizzato mantenendo la simmetria con il sistema e con i requisiti del sistema accusatorio mantenendo la simmetria delle informazioni delle nostre informazioni vediamo che innanzitutto via un intervento ex ufficio del giudice, cioè il giudice interviene senza che alcuno, che alcuna persona lo richieda. il giudice Instaura di propria iniziativa il processo condesando su di se i potevi di accusa e di Decisione.

non solo potendo essere informato delle notizie di reato attraverso denunce anonime e segrete, quindi senza alcuna trasparenza. il giudice in un sistema inquisitorio ha poi la Libertà totale nella raccolta delle prove, Indipendentemente dalle richieste dell’ accusatore che può appunto mancare e anche dell'accusato. il processo inquisitorio un processo segreto, Dov'è il segreto non è solo esterno cioè gli estranei non sono a conoscenza del suo svolgimento, ma anche interno pure alla accusato è impedito l'accesso alla conoscenza del procedimento al presente il Kafka il processo. Il processo in particolare viene svolto attraverso la raccolta di appunti scritti che normalmente vengono raccolti da un organo istruttorio chiamato anche giudice inquisitore. Il giudice inquisitore che da solo raccoglie l'acquisizione inquisitoria e verbalizza le dichiarazioni raccolte e poi decide in udienza in mancanza di udienza dibattimentale intesa come evento concentrato in cui le parti si confrontano davanti a un giudice terzo e imparziale. altro dato la Palese disparità di potere tra il giudice accusatore e imputato che non ha diritto di promuovere alcuni iniziativa probatoria, ma solo i poteri di sollecitare il giudice affinché acquisisca delle prove a discarico. l'ultimo dato importante in un processo di stampo inquisitorio è la privazione della Libertà personale dell'imputato, fin dai primi atti processuali, la condizione normale in cui si trova l'accusato è quella Della reclusione. questo aiuta la riflessione si dice aiuta l'imputato, magari con l'ausilio della tortura alla confessione, a rendere dichiarazioni confessorie si dice che il l'imputato è una bestia da confessione. ribadisco che sistema inquisitorio e sistema accusatorio sono dei paradigmi, sono dei modelli processuali e sono stati studiati o terrorizzati dalla dottrina dagli studiosi del processo penale, ma nella realtà è si parla di sistemi misti, quantomeno nell'esperienza giuridica contemporanea è difficile a me non risulta che vi siano dei sistemi processuali che oggi seguono uno di questi due modelli nella loro purezza nella loro interezza. allora in questo senso si parla di sistemi misti, ma di sistemi misti se ne può parlare a sua volta in tre diversi sensi:

  • Il primo è quello più facile ed intuibile ogni ordinamento giuridico benche ho orientato ad un sistema processuale ad esempio quello accusatorio conosce e tollera degli istituti processuali che appartengono al modello processuale opposto, un esempio per tutti all'interno dei sistemi adverasy abbiamo detto che la custodia cautelare in carcere durante la pendenza del procedimento non dovrebbe essere ammessa. ora sentiamo negli Stati Uniti d'America il processo adversary con la giuria con un giudice terzo e imparziale che ha sono compiti di dimensione dell'udienza eccetera eccetera, ma qualche volta le persone Comunque subiscono il carcere durante la pendenza del procedimento, anche quando non sono in grado di pagare la cauzione il bail , le percentuali sono significative negli Stati Uniti. Esiste un processo misto che storicamente connotato la qualifica la definizione di misti viene usata per indicare quei sistemi che sulla falsariga della riforma Napoleonica contemplano prevedono una fase investigativa ispirata ai Principi inquisitori cui segue lo stadio dibattimentale, caratterizzato da principi tipicamente accusatori. questa per noi è una prospettiva importante ed è una prospettiva importante per il fatto che il nostro sistema processuale precedente è quello del che va dal 30 al 1988 è proprio orientato al modello di processo Napoleonico in che cosa consiste il moderno processo Napoleonico, che abbiamo una fase, abbiamo una frase questa qua segmento che viene chiamata istruzione sommaria, è condotta da un giudice