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Trascrizione delle lezioni del professore, suddiviso per argomenti e arricchito di esempi e note aggiuntive.
Tipologia: Sbobinature
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Forma di Stato : descrive il rapporto intercorrente tra i pubblici poteri e la società civile. L’Italia raggiunge la forma di stato sociale con l’entrata in vigore della Costituzione del 1948. Uguaglianza formale : tratto caratteristico della forma di stato liberale, sancisce l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge Uguaglianza sostanziale : tratto caratteristico della forma di stato sociale, garantisce i diritti sociali (diritto al lavoro e alla provvidenza sociale; diritto all’istruzione…) Art. 3 comma 2: “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale [nel garantire i diritti sociali]”. Art. 114 comma 1: “la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato”. Il grado di autonomia riconosciuto agli enti territoriali è maggiore nella forma di stato federale (USA, Germania), minore in quella regionale (Italia), nullo nella forma di stato unitario. Il grado di autonomia finanziaria nei paesi a matrice federale è maggiore rispetto a quello riconosciuto alle nostre regioni italiane. Nel modello italiano non c’è una seconda camera rappresentativa degli enti territoriali. Si è tentato con un referendum nel 2016 di trasformare il Senato in una camera con tale funzione, ma è stato respinto. L’Italia è uno stato regionale perché non soddisfa una delle tante condizioni affinché si possa essere ricondotti al modello federale, cioè la presenza della seconda camera degli enti territoriali. Nei paesi a matrice federale, i i singoli stati legiferano su tutto, e lo stato federato su poche cose, nello stato regionale la competenza legislativa è attribuita allo Stato mentre alle regioni è attribuita una competenza legislativa enumerata. Art. 117 comma 1: “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. Tuttavia analizzando solo la distribuzione delle funzioni legislative, l’Italia sembra avvicinarsi più a uno stato federale visto che le regioni possono legiferare, pur mantenendo la forma di stato regionale. Manca l’autonomia finanziaria e la presenza di una seconda camera rappresentativa degli enti territoriali. Forma di governo parlamentare : il ruolo del Pdr è di garante della Costituzione (ha un ruolo super partes ) e c’è un rapporto di fiducia tra governo e Parlamento. Il Presidente è eletto dal Parlamento, tramite elezione indiretta del Parlamento in seduta comune. L’elezione indiretta non consente al Presidente di farsi portatore di indirizzo politico differentemente da USA e Francia dove i Presidenti sono eletti direttamente dal popolo e ciò gli dà legittimazione politica. Forma di governo presidenziale : elezione diretta del Presidente della Repubblica e mancanza di rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento. Forma di governo semipresidenziale : attinge dalla forma presidenziale l’elezione diretta del Presidente e attinge dalla forma di governo parlamentare il rapporto fiduciario intercorrente tra governo e parlamento. Sul piano formale l’elezione del Presidente USA è un’elezione diretta, anche se i cittadini votano i grandi elettori che funzionano da intermediari. Sul piano sostanziale è un’ipotesi molto remota, dato che non c’è alcun obbligo giuridico che impone a quel grande elettore di esprimere poi la sua preferenza nei confronti del candidato di cui si era fatto seguace. Forma di governo presidenziale ruota sul rapporto tra Presidente USA e il Congresso. Il Congresso è l’equivalente del Parlamento italiano, formato da
Art. 83: “(1) Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. (2) All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. (3) L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.” Scrutinio a voto segreto : il voto è segreto sul piano formale, perché sul piano sostanziale i componenti del collegio possono parlare fra loro e rivelare i propri voti. I voti vengono espressi in un ambiente il cui accesso
Leggi di revisione costituzionali : incidono sul testo stesso della costituzione integrandola, modificandola. Leggi costituzionali : sono leggi che si affiancano alla Costituzione, hanno cioè la sua stessa forza. La Costituzione Italiana è:
sia sentito effettivamente anche dal paese. Se poi le persone vanno a votare NO in massa vorrà dire che la legge costituzionale o la legge di revisione costituzionale sono da intendersi respinte. Infatti non c’è quorum di partecipazione. Referendum abrogativo : L’oggetto del referendum abrogativo sono invece le fonti primarie. Il costituente, dunque, immagina lo strumento del referendum abrogativo non come il referendum costituzionale, perché si rende conto della possibilità di far intervenire i cittadini per prendere delle decisioni laddove vogliano cambiare la volontà del Parlamento. È infatti previsto un quorum di partecipazione. Il referendum è valido e produttivo di effetti giuridici solo se si presenta alle urne la maggioranza assoluta degli aventi diritti al voto. Il referendum è infatti in riferimento ad una legge già entrata in vigore. La natura di questo referendum è dunque di natura propositiva nel senso di modificare un qualcosa che c’è già. Non ha quindi senz’altro la natura oppositiva del referendum costituzionale. Il referendum costituzionale non ha quorum di partecipazione, perché trattandosi di uno strumento di natura oppositiva, si elimina la possibilità che la maggioranza parlamentare renda difficile alle persone di presentarsi alle urne. Non tutta la Costituzione è sottoponibile a procedimento di revisione costituzionale. L’Art. 139 Cost recita infatti: “ La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”.
Solitamente il sistema maggioritario è associato a collegi uninominali, come nel Regno Unito. Elettorato attivo : capacità giuridica e la legittimazione ad esprimere la preferenza per un candidato nell’elezione a cariche in genere pubbliche. Coincide in genere con il possesso del diritto di voto ed è la base per la formazione delle liste elettorali. Elettorato passivo : capacità di un cittadino italiano, avente pieni diritti, a ricoprire cariche elettive. Elezioni amministrative :
Leggi Mattarella : il sistema proporzionale diviene un sistema elettorale a tendenze maggioritarie. In parte l’attribuzione dei seggi può avvenire con il sistema proporzionale, e in parte col sistema maggioritario (sistemi elettorali misti). Legge Calderoni: tre riforme
Il procedimento di formazione del governo può essere determinato da due circostanze in modo del tutto identico: a seguito delle elezioni politiche o a seguito di una cristi di Governo. Dentro la categoria delle crisi di governo dobbiamo distinguere tra:
**1. Crisi di governo parlamentari
momento in cui il presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di una crisi parlamentare, si presenta al Quirinale per dare le dimissioni, richiede un coinvolgimento del Parlamento. In questo caso il Parlamento dovrà certificare che effettivamente vi sia questa crisi. crisi. Quindi parlamentarizzare la crisi significa che, una volta ottenuta dal presidente della repubblica la suddetta indicazione, il presidente del consiglio il giorno dopo si presenta alle aule, ed espone le modalità con le quali vuole portare avanti il programma di governo, e a quel punto vi è una certificazione della mancata interruzione del rapporto fiduciario. Questo può avvenire anche con una semplice mozione, con la quale esprime quali sono i suoi intendimenti per il futuro rispetto all'attuazione del programma di governo. Questa mozione diventa poi oggetto di voto dei parlamentari, a quel punto si certifica il venir meno del rapporto fiduciario. Preso atto del venir meno del rapporto fiduciario, il presidente del Consiglio dei ministri torna al Quirinale e chiede al presidente della repubblica, a seguito della formalizzazione di accettare le dimissioni. Il ruolo del Presidente del Consiglio non va equivocato con il ruolo dei Presidenti di regione. Il presidente di regione può nominare e revocare gli assessori, mentre il Presidente del Consiglio non può revocare i ministri, in quanto i ministri hanno ottenuto la fiducia dal Parlamento. Inoltre, il Presidente del Consiglio non nomina i ministri, ricopre una posizione di primus inter pares (primo tra i pari). Il presidente del Consiglio dei ministri è in qualche modo depotenziato perché a lui è attribuito il compito di coordinare i ministri, ma come è noto coordinare qualcuno non significa essere a lui sovraordinato. Il coordinamento non implica infatti necessariamente la subordinazione del soggetto coordinato.
Art. 55: “(1) Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. (2) Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione” Art. 56: “(1) La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. (2) Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. (3) Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età [ELETTORATO PASSIVO]. Art. 57: “(1) Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. (2) Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. (3) La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.” Art. 58: “(1) I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto. (2) Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno [ELETTORATO PASSIVO]. ” Art. 60: “(1) La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. (2) La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra” Il funzionamento interno è disciplinato dal regolamento della Camera dei Deputati e da quello del Senato. I regolamenti parlamentari sono riconducibili alle fonti primarie. Art. 64: “(1) Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. (2) Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. (3) Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. (4) I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.”
I regolamenti vengono approvati a maggioranza assoluta perché il costituente riconosce nei regolamenti una certa centralità, dato che dentro i regolamenti è disciplinata l’organizzazione e il funzionamento delle due camere. La disciplina dei gruppi parlamentari è contenuta nell’articolo 14 del regolamento della Camera. I gruppi parlamentari sono coloro che vengono auditi tramite il capogruppo che è espressione del gruppo parlamentare stesso. Art. 14 regolamento della Camera : “(1 )Per costruire un Gruppo Parlamentare occorre un numero minimo di quattordici parlamentari [PRIMA ERANO MINIMO 20, E’ STATO ADATTATO ALLA RIFORMA DEL NUMERO DI PARLAMENTARI] (2) L’Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di quattordici iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi” Chi non aderisce a nessun gruppo parlamentare (Deputati e Senatori) confluisce nel “ gruppo misto ”. Dalla composizione dei gruppi parlamentari possiamo dire che rievocano i partiti politici di riferimento, ma non ne sono necessariamente la totale proiezione. Art. 14 regolamento del Senato : “(2) Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte. (3) I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale gruppo parlamentare intendono aderire. (4) Ciascun gruppo dev’essere composto da almeno 6 Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico [...] che abbia presentato alle ultime elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno. […] Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, essi possono costituire un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici, ovvero uno o più Gruppi autonomi. (5) In deroga al comma 4, è ammessa la costituzione di Gruppi che rappresentino un partito o un movimento politico che nella legislatura abbia presentato alle elezioni politiche o del Parlamento europeo propri candidati conseguendo l’elezione di propri rappresentanti, a condizione che tale Gruppo sia costituito da non meno di nove componenti e che abbia la medesima denominazione ovvero il medesimo contrassegno del partito o movimento politico rappresentato.” Sulla base dei parametri riguardanti numeri minimi si costituiscono questi gruppi. Al vertice dei gruppi c’è un capogruppo. Sono questi i soggetti che vengono auditi dal Pdr in sede di consultazione per la formazione di un nuovo governo. Le commissioni parlamentari sono disciplinate nel capo V del regolamento della Camera. Art. 19 : “(1) Ciascun Gruppo parlamentare, subito dopo la costituzione, designa i propri componenti nelle Commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale in ciascuna Commissione e dandone comunicazione immediata al Segretario generale della Camera.” In ordine: elezione → prima seduta alla Camera e al Senato → chiedono di aderire al gruppo a cui si aderisce (o si confluisce nel gruppo misto) → si costituisce il gruppo parlamentare → si organizzano le commissioni parlamentari. “(2) Il Presidente della Camera, sulla base delle proposte dei Gruppi, distribuisce quindi fra le Commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia rispecchiata la proporzione dei Gruppi stessi, i deputati che non siano rientrati nella ripartizione a norma del precedente comma nonché quelli che appartengono a Gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle Commissioni.”
è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale” Il procedimento delle commissioni si articola in tre passaggi: a. Discussione generale del progetto di legge b. Possibilità di apportare emendamenti c. Approvazione articolo per articolo e voto sul provvedimento complessivo A seconda di come le commissioni si riuniscono, prendono una denominazione differente. La commissione più riunirsi sulla base di tre modalità:
1. In sede referente → viene allegata una o più relazioni di accompagnamento. Queste sono utili perché, una volta trasmesse alla plenaria , perverranno nelle mani di tutti i Parlamentari che potranno capire come hanno votato i compagni di partito. In plenaria accadono gli stessi tre passaggi. Una volta approvato in plenaria, il testo passerà prima nella commissione dell’altra camera per poi arrivare (nel caso venisse approvato) alla plenaria dell’altra camera. 2. In sede redigente → i primi due passaggi avvengono in commissione mentre il terzo avviene direttamente in plenaria. La plenaria è chiamata solo ed esclusivamente al voto definitivo su provvedimento: non è quindi possibile apportare emendamenti. 3. In sede deliberante → il procedimento legislativo si esaurisce in commissione senza passare per la votazione alla plenaria. Questa modalità è limitata dall’articolo 72 della Costituzione: se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione lo richiedono^1 , possono riabilitare la plenaria in due modi: i. Possono affidare alla plenaria il compito di discutere, apportare emendamenti e poi votare per l’approvazione del progetto ii. Possono affidare alla plenaria il solo compito di votare per l’approvazione del progetto discusso in commissione. Il procedimento legislativo abbreviato previsto quando la commissione è riunita in sede deliberante è quindi utile per accelerare i lavori, ma pecca sul piano della trasparenza e della pubblicità. Inoltre, è una decisione assunta da un numero di soggetti esiguo rispetto al numero di componenti delle due plenarie. Allora il costituente ha previsto un meccanismo, attivabile anche dall’opposizione, che consenta di riabilitare il ruolo delle due plenarie. Grazie a questi strumenti l’opposizione può evitare che alcune materie delicate siano disciplinate dalla plenaria e non dalla sola commissione. Lo stesso art.72 oltre a prevedere questo meccanismo, prevede alcune materie che non possono mai essere mai disciplinate nella commissione riunita in sede deliberante. Ciò significa che il costituente ha previsto che alcune materie, per via della loro centralità sul piano politico/istituzionale, non siano poste in esame in sede deliberante.
le leggi ordinarie. La promulgazione avviene sulla base delle sue valutazioni, in quanto ha un potere di controllo a maglie larghe del provvedimento. In sede di promulgazione il compito del Presidente della Repubblica è quello di scremare, attraverso il potere di rinvio, i provvedimenti che sono chiaramente illegittimi (come, ad esempio, un provvedimento che vieta alle donne di entrare nei parchi). Se, una volta usato il potere di rinvio, il provvedimento viene riapprovato in medesimo testo da entrambe le camere il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgare la legge. Questo avviene perché siamo una forma di governo parlamentare. La Corte costituzionale avrà poi il compito di intervenire per espungere dall’ordinamento quel provvedimento illegittimo. Una volta promulgata, la legge deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, che (^1) Le percentuali richieste per questo tipo di intervento fa sì che possa essere richiesto dall’opposizione, sia in commissione che in plenaria.
è una fonte di cognizione. Il cittadino è tenuto al rispetto di un determinato provvedimento nel momento in cui ne viene a conoscenza, ovvero quando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Art. 73 “[…] Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione ( vacatio legis : arco temporale sufficiente per la pubblicità) , salvo che le leggi stabiliscano un termine diverso.” Il Pdr ha trenta giorni per decidere se promulgare o no, ma quando si tratta di provvedimenti rilevanti, rispetto ai quali sarebbe preferibile che entrassero subito in vigore, c’è la possibilità per le Camere di chiedere l’abbreviazione dei termini per la promulgazione^2. Il periodo di vacatio legis può essere anche minore di quindici giorni, con rispetto del principio della ragionevolezza (se il provvedimento prevede un nuovo sussidio, NO per una nuova sanzione penale).
Gli atti aventi forza di legge sono due:
**1. Decreto-legge
necessari. Nel caso in cui venisse violato anche solo uno dei vincoli della legge delega il decreto sarebbe illegittimo^4. I decreti legislativi vengono inoltre disciplinati dall’articolo 14 della legge 400/1988:
L’articolo 117 della Costituzione distribuisce la potestà legislativa tra Stato e Regioni. Il primo comma è quello che disciplina e stabilisce i limiti all’esercizio della potestà legislativa. Poiché questo comma ci dice che legge statale e legge regionale sono sottoposte ai medesimi limiti, è chiaro che il motivo è il fatto che siano collocate sullo stesso gradino gerarchico. Il secondo comma dell’articolo 117 stabilisce quali siano le materie di potestà esclusiva dello Stato. Sono materie che non si prestano ad essere frazionate in venti regioni: politica estera; difesa e forze armate e altre. Il terzo comma dell’articolo 117 disciplina le materie di potestà concorrente. Con il termine concorrente si fa riferimento all’idea di cooperazione tra Stato e Regioni: lo Stato da una parte definisce la cornice e i principi fondamentali di ogni singola materia, mentre le Regioni adeguano questi principi fondamentali alle esigenze del proprio territorio. Infine, il quarto comma disciplina le materie di potestà residuale regionale : tutte le materie non attribuite in via esclusiva allo Stato o in via concorrente tra Stato e Regioni, sono da intendersi in via esclusiva al legislatore regionale. Confrontiamo con la formulazione dell’articolo 117 ante riforma del titolo V della Costituzione. “La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello stato”. Nel passaggio dal vecchio al nuovo titolo V, ciò che è rimasto è la presenza della potestà concorrente, ovvero l’idea che per determinate materie sia preferibile che la disciplina avvenga congiuntamente tra legislatore statale e legislatore regionale. “Le leggi della repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione”. Nel silenzio della Costituzione, la clausola di residualità operava in favore dello Stato. Quindi nel passaggio dal vecchio al nuovo titolo quinto, possiamo affermare che è rimasta la potestà concorrente tra stato e regioni, possiamo poi individuare due differenze: la prima differenza riguarda il fatto (^4) Il giorno 1/01/2023 il Parlamento, tramite il procedimento in sede referente, delega il Governo a disciplinare la materia televisori, e impone al Governo l’adozione del decreto legislativo che disciplina la materia televisori entro il 31/12/2023. In questa situazione il Parlamento può intervenire prima del termine di scadenza, ad esempio l’1/10/2023, e revocare la delega. Questo perché il Parlamento è il perno della nostra forma di governo, ed è il soggetto a cui è attribuita in via prioritaria la funzione legislativa, e quindi nonostante la delega deve sempre avere il potere di poterla revocare, se non lo potesse fare verrebbe meno la sua centralità. Questa pratica prende il nome di “ revoca della delega legislativa ”. La revoca della regola rientra nelle libertà del Parlamento come quella di apporre limiti ulteriori alla discrezionalità del Governo.
che la clausola di residualità operava in favore dello stato, mentre oggi opera in favore delle regioni; il secondo punto di differenza riguarda l’introduzione della potestà esclusiva statale. Le regioni hanno beneficiato della riforma, questo perché prima non avevano potere legislativo, se non nell’ambito della potestà concorrente che già era riconosciuta, mentre oggi, confermata quella potestà concorrente, beneficiano della clausola di residualità. Un ulteriore segnale di cambiamento è dato dall’articolo 114 della Costituzione, che stabilisce che: “(1) “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. (2) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.”. Prima della legge costituzionale n.3/2001, l’articolo 114 stabiliva che “La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni”. Questa vecchia formulazione ci trasmette l’idea di sovrapposizione tra Repubblica e Stato. Nella vecchia formulazione questo utilizzo ci dà l’idea di un rapporto gerarchico, con lo Stato sovraordinato. Mentre con la nuova formulazione (si riparte) ci dà l’idea della Repubblica come un unico soggetto dal quale se ne diramano altri. Con la nuova formulazione non si presuppone una centralità, se non quella della Repubblica. Mettendo insieme le due disposizioni, 114 e 117 pre e post riforma, si emerge un cambio di paradigma nell’evoluzione dei rapporti tra Stato e Regioni.
Al di sotto delle fonti costituzionali troviamo le fonti primarie:
Esistono diverse tipologie di riserva di legge:
Le antinomie tra le fonti , ossia i contrasti che possono determinarsi tra le diverse fonti del diritto. Questi contrasti si possono determinare sia all’interno dello stesso gradino della piramide delle fonti (ad esempio, contrasti tra fonti primarie), sia contrasti tra fonti collocate su gradini gerarchici differenti (ad esempio, contrasti tra fonti secondarie e fonti primarie). Spetta all’interprete risolvere questi potenziali contrasti che si vengono a determinare tra le fonti. L’ordinamento giuridico ci pone a disposizione alcuni strumenti che sono appunto rivolti alla risoluzione di queste antinomie. Questi strumenti prendono il nome di criteri di risoluzione delle antinomie , e sono: