Scarica Schema sulla Riforma Cartabia nel processo penale e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! RIFORMA CARTABIA punti essenziali 1. DIGITALIZZAZIONE E PROCESSO TELEMATICO Al fine di rendere più efficiente e spedita la giustizia penale, si interviene sulla disciplina: • della forma degli atti ® individuando la forma standard nel documento informatico; • del deposito di atti, documenti, richieste e memorie ® deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche; • accesso e conservazione fascicoli informatici ® formati, conservati e trasmessi secondo modalità che ne assicurino l’integrità, l’autenticità, accessibilità e consulenza telematica; • notificazioni ® regola generale diviene la notificazione telematica presso il domicilio digitale; • partecipazione a distanza ad un atto o udienza ® attivazione di un collegamento audiovisivo. 2. INDAGINI PRELIMINARI Si rimodulano i termini di durata massima delle indagini rispetto alla gravità del reato, prorogabili solo una volta per un periodo non superiore a 6 mesi: • 6 mesi ® contravvenzioni; • 1 anno e 6 mesi ® alcuni delitti di particolare gravità ex art- 407 C.2 cpp; • 1 anno ® tutti gli alltri delitti. L’azione penale dovrà essere esercitata solo quando gli elementi raccolti dal PM consentano una ragionevole previsione di condanna dell’imputato. 3. UDIENZA PRELIMINARE ED ESTENSIONE DEI CASI DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO • Si estendono i casi di citazione diretta a giudizio (550 C.2 cpp) ad una serie di fattispecie (la cui pena è compresa tra i 4 e i 6 anni), che non presentano rilevanti difficoltà di accertamento; • Diminuiscono i reati per cui è necessaria l’udienza preliminare. Il giudice dovrà pronunciare SNAP quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna. 4. INTRODUZIONE DELL’UDIENZA FILTRO Per le citazioni dirette davanti al Tribunale in composizione monocratica si introduce una udienza predibattimentale (“udienza filtro”), da svolgersi in Camera di Consiglio, con un giudice diverso rispetto a quello con il quale si dovrà poi fare il dibattimento. All’esito di tale udienza, il giudice può pronunciare SNAP se “gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna”. Si definisce udienza filtro perché il giudice dovrà “filtrare” le citazioni dirette che ha formulato il PM per stabilire se celebrare o meno il dibattimento. N.B. lo scopo è quello di evitare di tenere in piedi un processo lungo, costoso, che poi termina con l’assoluzione. 5. PROCEDIBILITÀ A QUERELA Si estende la procedibilità a querela a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore nel minimo a 2 anni, salva la procedibilità d’ufficio se la vittima è incapace per età o infermità. Viene espressamente prevista la remissione tacita di querela in caso di ingiustificata assenza del querelante all’udienza in cui lo stesso sia citato come testimone. 6. ASSENZA Si può procedere in assenza dell’imputato solo quando si ha la certezza che la mancata partecipazione al processo è volontaria. Quando non si ha certezza il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere e si dà corso alle ricerche dell’imputato. Se viene rintracciato, la SNAP è revocata e il giudice fissa una nuova udienza per la prosecuzione del processo. 7. PROCEDIMENTI SPECIALI La riforma incide anche sui procedimenti speciali ® scopo: alleggerire la quantità di processi. a. Giudizio abbreviato ® integrazione probatoria cui l’imputato può subordinare la richiesta di ammissione al rito, oltre che necessaria ai fini del decidere, deve anche realizzare una riduzione dei tempi della procedura rispetto al corrispondente giudizio ordinario. La pena inflitta si riduce di 1/6 se l’imputato non proroga impugnazione alla sentenza di condanna. b. Patteggiamento ® se la pena detentiva da applicare supera 2 anni (patteggiamento allargato), l’accordo tra imputato e PM può estendersi alle pene accessorie e alla loro