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Diritto Romano: Schemi sui Contratti e le Obbligazioni, Schemi e mappe concettuali di Diritto Romano

Schemi su: storia del diritto romano e fonti, contratti, delicta, crimina ed estinzione delle obbligazioni

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

Caricato il 03/02/2023

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OBBLIGAZIONI
OBBLIGAZIONI: vincolo giuridico, dal quale si è costretti ad eseguire una prestazione secondo il diritto del
nostro Stato Gaio, Istituzioni. Un soggetto detto debitore è tenuto a una certa prestazione, nei confronti di
un altro soggetto detto creditore.
Vincolo potenziale, poiché il debitore non è immediatamente vincolato.
Per sciogliere il vincolo, necessitiamo di mantenere un certo comportamento.
Le parti sono:
Debitore
Creditore.
CREDITO: diritto soggettivo, relativo poiché fatto valere solo nei confronti del debitore, per soddisfarsi
necessita della collaborazione del debitore.
Collaborazione → adempimento
No collaborazione → inadempimento
INADEMPIMENTO:
Imputabile al debitore: il debitore potrebbe pagare ma non lo fa, consegue la Responsabilità.
Non imputabile al debitore: si estingue l’ obbligazione, non vi sono conseguenze al debitore
RESPONSABILITÀ: Il debitore, tramite procedura prevista dall’ ordinamento, verrà assoggettato ad una
qualche forma di esecuzione.
SANZIONE:
Assoggettamento personale del debitore: esecuzione del debitore da parte del creditore
Assoggettamento del patrimonio del debitore: esecuzione patrimoniale
Vincolo da Potenziale a Reale: tramite inadempimento imputabile, responsabilità e sanzione.
Nei diritti reali, si soddisfa nei confronti della res, tutti gli altri non devono impedire il godimento della res.
OBBLIGAZIONI IN ETÀ ARCAICA
All’inizio dell’ età Arcaica, con la nascita dell’ obbligazione (ius civile), l’obbligazione originaria è diversa da
quella appena vista. (Obbligazione da vincolo reale, Obbligazione da vincolo materiale, Obbligazione da
vincolo attuale). Con l’ adempimento (solvere), si scioglieva la catena (vincolo) e il debitore veniva liberato
da esso.
L’obbligazione può sorgere da:
Atto illecito: primo tipo di obbligazione (secondo gagliardi), non per illeciti non configurati come
crimini pubblici regolati dal rex, ma per illeciti regolati da privati
1
Vendetta privata: il soggetto che subiva l’illecito doveva catturare l’autore di esso ed infliggere
la vendetta, o da solo o aiutato dal suo clan;
2
il soggetto autore dell’illecito, catturato dal soggetto leso, può proporre del danaro (o ciò che
c’era al posto di esso) per liberarsi dalla sanzione (pena fisica). L’offeso poteva accettare o
meno;
3
la vendetta viene messa in secondo piano, il soggetto leso inizia ad essere obbligato ad
accettare il danaro (o ciò per esso). Ciò avviene più tardi, con le XII tavole la pena non è
ancora concepita come prestazione dovuta, ma come riscatto che libera l’ autore dell’illecito
dal possesso del soggetto leso.
Sanzioni infliggibili per diversi tipi di illeciti (salvo accettazione del danaro):
Ucciso in caso di furto notturno o se il ladro diurno era armato, se rubava il raccolto
del vicino, se il ladro era schiavo veniva ucciso anche se diurno e non armato;
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OBBLIGAZIONI

OBBLIGAZIONI: vincolo giuridico, dal quale si è costretti ad eseguire una prestazione secondo il diritto del

nostro Stato → Gaio, Istituzioni. Un soggetto detto debitore è tenuto a una certa prestazione, nei confronti di

un altro soggetto detto creditore.

● Vincolo potenziale, poiché il debitore non è immediatamente vincolato.

● Per sciogliere il vincolo, necessitiamo di mantenere un certo comportamento.

● Le parti sono:

○ Debitore

○ Creditore.

CREDITO : diritto soggettivo, relativo poiché fatto valere solo nei confronti del debitore, per soddisfarsi

necessita della collaborazione del debitore.

Collaborazione → adempimento

No collaborazione → inadempimento

INADEMPIMENTO:

● Imputabile al debitore: il debitore potrebbe pagare ma non lo fa, consegue la Responsabilità.

● Non imputabile al debitore: si estingue l’ obbligazione, non vi sono conseguenze al debitore

RESPONSABILITÀ : Il debitore, tramite procedura prevista dall’ ordinamento, verrà assoggettato ad una

qualche forma di esecuzione.

SANZIONE:

● Assoggettamento personale del debitore: esecuzione del debitore da parte del creditore

● Assoggettamento del patrimonio del debitore: esecuzione patrimoniale

Vincolo da Potenziale a Reale : tramite inadempimento imputabile, responsabilità e sanzione.

Nei diritti reali, si soddisfa nei confronti della res, tutti gli altri non devono impedire il godimento della res.

OBBLIGAZIONI IN ETÀ ARCAICA

All’inizio dell’ età Arcaica, con la nascita dell’ obbligazione (ius civile), l’obbligazione originaria è diversa da

quella appena vista. (Obbligazione da vincolo reale, Obbligazione da vincolo materiale, Obbligazione da

vincolo attuale). Con l’ adempimento (solvere), si scioglieva la catena (vincolo) e il debitore veniva liberato

da esso.

L’obbligazione può sorgere da:

● Atto illecito : primo tipo di obbligazione (secondo gagliardi), non per illeciti non configurati come

crimini pubblici regolati dal rex, ma per illeciti regolati da privati

1 Vendetta privata: il soggetto che subiva l’illecito doveva catturare l’autore di esso ed infliggere

la vendetta, o da solo o aiutato dal suo clan;

2 il soggetto autore dell’illecito, catturato dal soggetto leso, può proporre del danaro (o ciò che

c’era al posto di esso) per liberarsi dalla sanzione (pena fisica). L’offeso poteva accettare o

meno;

3 la vendetta viene messa in secondo piano, il soggetto leso inizia ad essere obbligato ad

accettare il danaro (o ciò per esso). Ciò avviene più tardi, con le XII tavole la pena non è

ancora concepita come prestazione dovuta, ma come riscatto che libera l’ autore dell’illecito

dal possesso del soggetto leso.

Sanzioni infliggibili per diversi tipi di illeciti (salvo accettazione del danaro):

● Ucciso in caso di furto notturno o se il ladro diurno era armato, se rubava il raccolto

del vicino, se il ladro era schiavo veniva ucciso anche se diurno e non armato;

● Punito fisicamente: assoggettato fisicamente (addictus) il soggetto rubava di giorno

e veniva catturato in flagranza e diveniva schiavo; costretto a subire danno fisico

se ha inflitto danno fisico (taglione)

● Atto lecito: come per l’atto illecito, da vincolo reale, derivava da un negozio giuridico chiamato:

NEXUM: negozio giuridico, ma non era un contratto in quanto non generava obbligazione potenziale, ma

era fonte da vincolo reale. Negozio in cui un soggetto Pater Familias, chiedeva ad un altro Pater Familias

un prestito di qualcosa (danaro o bronzo). Il soggetto obbligato, veniva immediatamente vincolato, negozio

compiuto per aes et libram (con l’uso del bronzo e della bilancia). Il Nexum era un Gestum (atto) per aes

(bronzo) et libram (bilancia); Da una parte andava il bronzo, dall’altra l’obbligato che si vincolava al

creditore, fin quando qualcuno avesse pagato, restituendo il bronzo prestato.

Momento di restituzione del bronzo Solutio (da solvere)

Lex poetelia papiria (326 a.C.): abolì il Nexum, portando alla fine delle obbligazioni da vincolo reale

Vade s: garanti del convenuto, in caso di rinvio del processo, garantivano che il convenuto si sarebbe

presentato all’ udienza successiva. Si assoggettavano al creditore, se il debitore spariva, garantivano il

pagamento del debito di tasca loro.

Praedes litis et vindiciarum : garanti in Legis action sacramento in remgarantivano che la parte alla quale

il pretore aveva assegnato il possesso interinale della res, l’avesse restituita con i frutti all’altra parte in caso

di soccombenza.

OBBLIGAZIONI IN ETÀ CLASSICA

obbligazioni di vincolo potenziale, le cui fonti sono: Contratto e/o delitto.

Ciò lo scrive Gaio nelle Istituzionisorge un problema: un pagamento per esser valido, deve avere una

causa, se questa manca, non regge il pagamento e colui che ha pagato ha diritto alla ripetizione (riavere

indietro i soldi). Colui che deve restituire i soldi contrae un debito.

In debiti solutio : pagamento indebito (pagamento di un debito, credendo di esser obbligato, commettendo

errore), effusum vel deiectu (versato o lanciato);

Gaio → Res cottidianae o Aurea : compie una tripartizione delle fonti di obbligazione:

● Contratti;

● Delitti e

● Variae Causarum Figurae (cause varie che Gaio non specifica)

CONTRATTI

CONTRATTI: Gaio dice che il contratto è un atto sinallagmatico (2 controprestazioni reciproche delle parti),

qualsiasi atto lecito che l’ ordinamento riconosca come contratto è contratto.Sesto Pedio (contemporaneo di

Gaio) definì il contratto come un atto tra 2 parti, cui alla base ci sia la conventio (accordo) Primo giurista a

stabilire che il contratto ha alla base un accordo. L’opinione di Sesto Pedio non era molto calzante per il

diritto Romano Arcaico, vi erano contratti come la Sponsio, quali si riteneva che i contratti si stabilissero

tramite la forma (pronuncia dei Certa Verba Parole solenni), pur senza consenso.

I contratti erano tipici (numero chiuso), ogni contratto aveva una sua formula nell’editto.

I contratti sono atti leciti (negozi giuridici) che l’ordinamento stabilisce come contratti, in 4 categorie:

● Verbali (parole solenni)

● Reali (consegna di res)

● Letterali (scrittura)

● Consensuali (consenso)

Nell’epoca tardo-Repubblicana i giuristi stabilirono che il consenso era fondamentale per stabilire un

contratto

CONTRATTI REALI

Il momento della dazione fa nascere il contratto, prima della dazione, o consegna, non c’è contratto MUTUO DEPOSITO contratto reale, unilaterale e gratuito per cui una parte detta mutuante consegna all’altra detta mutuatario una somma di denaro o altre cose fungibili con l’impegno del mutuatario di restituire al mutuante altrettanto dello stesso genere, il c.d. il tantundem (contemporanei della sponsio) ➔ tantundem= non deve restituire le stesse cose ma l’equivalente perché il mutuo è un prestito di consumo

➔ cose fungibili= cose che possono essere sostituite da altre

cose dello stesso genere es. denaro, cereali, quando era nato il mutuo a Roma non c’era ancora il denaro quindi si parla di olio, frumento e sementi REALE → il contratto nasce dalla dazione GRATUITO → Non essendo nato per prestito di denare non vi era interesse INTERESSI banchieri → prestano denaro ad interesse → iniziano ad usare la stipulatio usurarum (contratto apposito), con cui il mutuatario prometteva al mutuante di pagargli interessi sulla somma ricevuta, le c.d. usurae, che erano totalmente lecite foenus nauticum (mutuo x naviganti) → il rischio della navigazione era a carico del mutuante ma questo aveva diritto ad interessi + alti UNILATERALE → Le obbligazioni sorgono solo a carico di una delle due parti, in questo caso il mutuatario (ma è negozio bilaterale perché serve la volontà di entrambi CAUSALE → non è astratto, la causa è la dazione e si vede dalla struttura del contratto il mutuatario diventava proprietario di quanto gli veniva dato TUTELA GIURIDICA LEGIS ACTIONES ● legis actio sacramento in persona ● legis actio per condictionem PROCESSO FORMULARE **condictio

  • stipulatio usurarum
  • foenus nauticum** contratto reale con cui il depositante consegnava al depositario una cosa mobile ed infungibile (es. il cavallo) ed il depositario doveva conservarla e restituirla decorso un certo termine o a richiesta (III sec. nasce dopo la sponsio) REALE → il contratto nasce dalla dazione GRATUITO → non c’era un’azione o una formula del depositario per chiedere al depositante un compenso IMPERFETTAMENTE BILATERALE → l’obbligazione che nasce sempre a carico del depositario è quella di restituire, ma ce ne è anche una meramente eventuale del depositante che è quella di rimborsare al depositario le spese che abbia sostenuto ed è eventuale perché dipende dalla res (contratto bilaterale x eccellenza=compravendita) i l depositario non riceveva la proprietà della res ma rispetto alla res si trova in un rapporto di detenzione Il depositario risponde solo se la res perisce per un suo dolo non fattori a lui non imputabile, mentre se usa la res commette furto d’uso TUTELA GIURIDICA LEGIS ACTIONES → non si usavano più PROCESSO FORMULARE → actio depositi directa (depositario) e contraria (depositante) CASI PARTICOLARI DEPOSITO NECESSARIO= x calamità o gravi condizioni del depositario. il depositario paga consegueze maggiori in caso di non restituzione della res - condanna doppia DEPOSITO AD SEQUESTREM= usato nel processo formulare se vi era incertezza della proprietà della res, un terzo conservava la res finché non si fosse chiarita la proprietà. il depositario era proprietario e aveva una tutela maggiore del depositante DEPOSITO IRREGOLARE= riguarda le cose fungibili es. depositare denaro in banca COMODATO il comodante consegna al comodatario una cosa inconsumabile perché la usi e la restituisca nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuta CARATTERISTICHE REALE → il contratto nasce dalla dazione GRATUITO → il comodante non deve nulla al comodatario IMPERFETTAMENTE BILATERALE → l’obbligazione che nasce sempre a carico del comodatario è quella di restituire, ma ce ne è anche una meramente eventuale del comodante che è quella di rimborsare al comodatario solo le spese straordinarie ma non ordinarie (contratto bilaterale x eccellenza=compravendita) il comodatarionon riceveva la proprietà della res ma rispetto alla res si trova in un rapporto di detenzione e quindi è detentore TUTELA GIURIDICA ● actio comodati directa: del comodante contro il comodatario che non restituisce la res in comodato ● actio comodati contraria: del comodatario contro il comodante se non rimborsa spese straordinarie

PEGNO FIDUCIA

il debitore pignoratizio consegna al creditore pignoratizio una res a garanzia del proprio debito, se il debitore non adempie al proprio debito il creditore si soddisfa sulla res in pegno CARATTERISTICHE REALE → il contratto nasce dalla dazione IMPERFETTAMENTE BILATERALE ● obbligazione principale: del creditore pignoratizio di restituire la res se il debitore pignoratizio adempie ● obbligazione eventuale: del debitore di rimborsare spese di gestione della res in pegno TUTELA GIURIDICA ● actio pigneraticia directa : del debitore pignoratizio contro il creditore pignoratizio che non restituisce la a. res in pegno dopo l’adempimento del debito ● actio pigneraticia contraria: del creditore pignoratizio contro il debitore pignoratizio che non rimborsa le eventuali spese di gestione il fiduciante trasferisce a fiduciario la proprietà di una res con mancipatio o in iure cessio a patto che verificatesi certe condizioni la proprietà sarebbe tornata a fiduciante con remancipatio. Il patto in questione si chiamava pactum fiduciae. ➔ nasce al tempo delle legis actiones come negozio giuridico e con il processo formulare diventa poi un contratto fonte di obbligazioni. ➔ NON era un contratto ma un negozio giuridico arcaico, quindi: ◆ il fiduciario non aveva un'obbligazione nei confronti del fiduciante ma tutto era basato sulla fiducia ◆ il fiduciante non aveva un’azione per agire in giudizio contro un fiduciario che non restituisce la res fino all’età formulare Quando non esistevano ancora deposito, comodato e pegno (ma esistevano mutuo e sponsio), si aveva comunque l’esigenza di depositare le cose e prestarsi le cose infungibili. C’erano 2 tipi di fiducia: ● CUM AMICO= la res era trasferita dal fiduciante al fiduciario x custodia o x un prestito d’uso, quindi è l’antenato del deposito e del comodato ● CUM CREDITORE= la res era trasferita dal fiduciante al fiduciario a scopo di pegno. TUTELA GIURIDICA Verso la fine dell’età repubblicana, con l’introduzione del processo formulare compare l’ actio fiduciae. Essere condannati per non aver rispettato il patto di fiducia comportava l’essere dichiarati infami. MUTUO prestito di consumo COMODATO prestito d’ uso DEPOSITO il depositario deve restituire quella stessa res ma non può usarla COMODATO il comodatario deve restituire quella stessa res e può usarla CONTRATTI CONSENSUALI erano contratti che si perfezionavano con il consenso, quindi un semplice accordo informale è sufficiente per far sorgere delle obbligazioni. I contratti consensuali si caratterizzano per uno schema tipico e sono un numero chiuso. Tutti i contratti consensuali nascono nel III sec AC sul versante del ius gentium e sono entrati nel diritto romano attraverso lo ius honorarium. Solo nel II sec DC questi contratti entrano nel ius civile. 2 di questi sono bilaterali o sinallagmatici. EMPTIO VENDITIO LOCATIO CONDUCTIO (compravendita)= accordo in forza del quale il venditore si obbliga a trasferire il pacifico godimento ( possesso ) di una res al compratore e questo si obbliga a versargli come corrispettivo del denaro → oggi 1470 c.c. prima dell’empio venditio consensuale la compravendita avveniva con ● mancipatio ● traditio ● in iure cessio che non erano contratti e non erano fonte di obbligazione perché c’era lo scambio immediato contestuale tra cosa e prezzo CARATTERISTICHE contratto con cui il locatore si obbliga a trasferire al conduttore una cosa per un certo periodo di tempo ≠ contratto reale → non si inizia con la consegna ma c’è in ballo un’obbligazione CARATTERISTICHE BILATERALE O SINALLAGMATICO → entrambe le persone si obbligano TIPI DI LOCAZIONE:

● LOCATIO CONDUCTIO REI= il locatore si obbliga a trasferire

al conduttore una res per un certo periodo di tempo in cambio

actio pro socio → infamante la società si scioglieva in caso di ● recessio unilaterale da parte di uno dei soci ● morte di uno dei soci → non si eredità la società ma solo le obbligazioni ● capitis deminutio di uno dei soci ● bonorum venditio di uno dei soci (fallimento) CONTRATTI LETTERALI Contratti che si perfezionavano con la scrittura e in latino si chiamavano nomina trans scripticia Questo nome faceva riferimento all’operazione del pater familia nel libro della contabilità domestica chiamato codex accepti et expensi. Su questo libro il pater scriveva tutti i debiti ed i crediti della famiglia TRANSSCRIPTIO A RE IN PERSONAM TRANSSCRIPTIO A PERSONA IN PERSONAM un pater già creditore di una somma di denaro da contratto consensuale, in accordo con il debitore, registrava nel codex accepti quando dovuto dal debitore come già incassato, poi in codex expensi la stessa somma come l’avesse data al debitore in mutuo ad esempio: CAIO vende a TIZIO un bene per 100, ma non ha ancora ricevuto i 100, quindi scrive in codex expensum “100 a TIZIO per emptio venditio”. Poi, in accordo con TIZIO, scriveva in accepti: “100 da TIZIO” e in expensi “100 a TIZIO per mutuo” della novazione già abbiamo parlato quando parlammo della litis contestatio il pater familias avendone avuto delega da un debitore segnava nel codex accepti la somma che quello gli doveva, come se l’avesse incassata e la annotava a carico di un altro debitore. Ciò serviva a trasferire l’obbligazione da un debitore all’altro, secondo un fenomeno, detto delegazione. Novazione soggettiva: cambia il debitore Delegazione passiva: Tizio delegante , Caio delegato , Sempronio delegatario ; la delegazione avviene poiché: Caio deve 100 a Tizio, che deve 100 a Sempronio. ● Rapporto di provvista (tra caio e tizio), ● rapporto di valuta (tra tizio e sempronio). Questa operazione può esser compiuta anche per credito Delegazione Attiva: inverso della passiva. Problema probatorio: come provare che Caio si obblighi a pagare al posto di Tizio? Tramite documento firmato o con testimoni o con una scrittura analoga contraria e simmetrica sul codex dei debitori (Ciascuno annotava questa operazione sul proprio codex accepti ed expensi). CHIROGRAPHA E SYNGRAPHE Dichiarazioni scritte, con cui un soggetto riconosceva un proprio debito verso un altro, oppure gli proponeva una prestazione. Erano scritture, usate nelle province orientali dell’impero, che potevano far sorgere obbligazioni. Ciò non poteva avvenire per il diritto Romano, poiché non facevano nascere alcuna obbligazione, non essendo contratti. ● Chirographa: in un unico esemplare ● Syngraphae: in multiplo esemplare. Quando la Stipulatio assunse forma scritta con libertà formale, 472 d.C. con l’Imperatore Leone, non vi è più differenza tra Stipulatio e queste 2 scritture. Actio certae creditae pecuniae o certa rei: azione per credito per una certa res o per una pecunia.

CONVENZIONI SINALLAGMATICHE ATIPICHE

Convenzioni (accordi) sinallagmatiche (bilaterali) atipiche (non rientranti in nessuno dei 4 contratti bilaterali).

Non erano vincolanti, poiché non c’era l’azione, presente solo per contratti tipici Se il venditore non

consegna la merx, non può essere citato in giudizio, così come se il compratore non paga il prezzo. Il

contratto è inefficace, funziona tra le

parti finché son d’accordo. La controparte non può essere obbligata ad adempiere.

Può avere qualche effetto, se una delle parti avesse per prima eseguito la propria prestazione.

I giuristi romani avevano 4 schemi per indicare le convenzioni.

1. DO UT DES do affinché tu dia dò un cavallo affinché tu mi dia un bue

2. DO UT FACIAS do affinché tu faccia dò un cavallo affinché tu mi dia un cavallo

3. FACIO UT DES faccio affinché tu dia costruisco un carro affinché tu mi dia un cavallo

4. FACIO UT FACIAS faccio affinché tu faccia costruisco un carro affinché tu mi costruisca

un’armatura

Se c’è un accordo e nessuno ha adempiuto nulla (nessuno da nulla a nessuno), l’accordo non è un contratto,

non si può agire in giudizio.

Se una delle 2 parti ha adempiuto ad una prestazione (casi 1 e 2), nell’aspettativa che l’altro faccia la

controprestazione, non si può comunque agire in giudizio, in quanto non è un accordo tipico. La parte che ha

adempiuto, lo ha fatto senza causa, perciò ha diritto a ripetere la prestazione (riavere indietro ciò che ha

dato), mediante Conditio (azione in personam).

Nei casi 3 e 4, chi ha “fatto”, per il diritto romano chi ha compiuto la prima prestazione, ha diritto ad agire

sulla controparte con Actio de dolo: azione penale, in simplum, infamante.

condictio: azione per i do ut per la restituzione della res non puoi obbligare a svolgere una

a. prestazione (poiché l’obbligazione è di restituire la res, non di fare qualcosa)

b. actio de dolo: se invece avevi fatto qualcosa avevi diritto ad una forma di risarcimento, ma non poteva

essere come abbiamo visto la pretesa di una controprestazione → dovevi dare un risarcimento in denaro in

simplum, l’actio era anche penale e infamante

nNel II sec. d.C. Aristone (giurista), rivede la Actio de dolo , inventando un’azione per casi in cui viene

compiuta una prima prestazione, chi l’ha compiuta può agire per una controprestazione:

Actio praescriptis verbis: in caso di convenzioni atipiche (1,2,3,4) la parte che aveva adempiuto per prima,

poteva agire per riavere indietro ciò che ha dato con conditio, ma poteva agire per controprestazione.

Nascono nuovi contratti, non consensuali, simili ai reali (nascono con la dazione), il cui nome viene dato nel

VI sec. d.C. dal giurista Stefano di Bisanzio, che li chiama contratti “innominati”.

Art. 1453 c.c.: Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue

obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni

caso, il risarcimento del danno.

Contratti che derivano dai contratti innominati:

PERMUTA ( 1552 c.c.) contratto che ha x oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o altri

diritti da un contraente all’altro → DO UT DES

sabiniani: è una vendita

proculiani: (prevalgono) non ha effetti reali e non è consensuale, serve una prima prestazione

AESTIMATUM (1556 c.c.) con il contratto estimatorio una parte consegna una o + cose mobili all’altra e

questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito

TRANSAZIONE (1965 c.c.) la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni,

pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro

COMODATO PRECARIO (1810 c.c.) se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la

cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante lo richiede

PACTA

MERI ACCORDI

→convenzioni atipiche bilaterali

→non corrispondono a schemi contrattuali tipici

Hanno avuto origine nel campo del diritto penale, dei delicta, in particolare relativamente alle lesioni fisiche.

Bisognava fare un patto economico o veniva applicata la legge del taglione.

nuda pactio obligationem non parit sed parit exceptionem

Il patto non genera obbligazioni (e quindi non è tutelato da azioni) ma eccezioni.