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Schemi su: storia del diritto romano e fonti, contratti, delicta, crimina ed estinzione delle obbligazioni
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Il momento della dazione fa nascere il contratto, prima della dazione, o consegna, non c’è contratto MUTUO DEPOSITO contratto reale, unilaterale e gratuito per cui una parte detta mutuante consegna all’altra detta mutuatario una somma di denaro o altre cose fungibili con l’impegno del mutuatario di restituire al mutuante altrettanto dello stesso genere, il c.d. il tantundem (contemporanei della sponsio) ➔ tantundem= non deve restituire le stesse cose ma l’equivalente perché il mutuo è un prestito di consumo
cose dello stesso genere es. denaro, cereali, quando era nato il mutuo a Roma non c’era ancora il denaro quindi si parla di olio, frumento e sementi REALE → il contratto nasce dalla dazione GRATUITO → Non essendo nato per prestito di denare non vi era interesse INTERESSI banchieri → prestano denaro ad interesse → iniziano ad usare la stipulatio usurarum (contratto apposito), con cui il mutuatario prometteva al mutuante di pagargli interessi sulla somma ricevuta, le c.d. usurae, che erano totalmente lecite foenus nauticum (mutuo x naviganti) → il rischio della navigazione era a carico del mutuante ma questo aveva diritto ad interessi + alti UNILATERALE → Le obbligazioni sorgono solo a carico di una delle due parti, in questo caso il mutuatario (ma è negozio bilaterale perché serve la volontà di entrambi CAUSALE → non è astratto, la causa è la dazione e si vede dalla struttura del contratto il mutuatario diventava proprietario di quanto gli veniva dato TUTELA GIURIDICA LEGIS ACTIONES ● legis actio sacramento in persona ● legis actio per condictionem PROCESSO FORMULARE **condictio
il debitore pignoratizio consegna al creditore pignoratizio una res a garanzia del proprio debito, se il debitore non adempie al proprio debito il creditore si soddisfa sulla res in pegno CARATTERISTICHE REALE → il contratto nasce dalla dazione IMPERFETTAMENTE BILATERALE ● obbligazione principale: del creditore pignoratizio di restituire la res se il debitore pignoratizio adempie ● obbligazione eventuale: del debitore di rimborsare spese di gestione della res in pegno TUTELA GIURIDICA ● actio pigneraticia directa : del debitore pignoratizio contro il creditore pignoratizio che non restituisce la a. res in pegno dopo l’adempimento del debito ● actio pigneraticia contraria: del creditore pignoratizio contro il debitore pignoratizio che non rimborsa le eventuali spese di gestione il fiduciante trasferisce a fiduciario la proprietà di una res con mancipatio o in iure cessio a patto che verificatesi certe condizioni la proprietà sarebbe tornata a fiduciante con remancipatio. Il patto in questione si chiamava pactum fiduciae. ➔ nasce al tempo delle legis actiones come negozio giuridico e con il processo formulare diventa poi un contratto fonte di obbligazioni. ➔ NON era un contratto ma un negozio giuridico arcaico, quindi: ◆ il fiduciario non aveva un'obbligazione nei confronti del fiduciante ma tutto era basato sulla fiducia ◆ il fiduciante non aveva un’azione per agire in giudizio contro un fiduciario che non restituisce la res fino all’età formulare Quando non esistevano ancora deposito, comodato e pegno (ma esistevano mutuo e sponsio), si aveva comunque l’esigenza di depositare le cose e prestarsi le cose infungibili. C’erano 2 tipi di fiducia: ● CUM AMICO= la res era trasferita dal fiduciante al fiduciario x custodia o x un prestito d’uso, quindi è l’antenato del deposito e del comodato ● CUM CREDITORE= la res era trasferita dal fiduciante al fiduciario a scopo di pegno. TUTELA GIURIDICA Verso la fine dell’età repubblicana, con l’introduzione del processo formulare compare l’ actio fiduciae. Essere condannati per non aver rispettato il patto di fiducia comportava l’essere dichiarati infami. MUTUO prestito di consumo COMODATO prestito d’ uso DEPOSITO il depositario deve restituire quella stessa res ma non può usarla COMODATO il comodatario deve restituire quella stessa res e può usarla CONTRATTI CONSENSUALI erano contratti che si perfezionavano con il consenso, quindi un semplice accordo informale è sufficiente per far sorgere delle obbligazioni. I contratti consensuali si caratterizzano per uno schema tipico e sono un numero chiuso. Tutti i contratti consensuali nascono nel III sec AC sul versante del ius gentium e sono entrati nel diritto romano attraverso lo ius honorarium. Solo nel II sec DC questi contratti entrano nel ius civile. 2 di questi sono bilaterali o sinallagmatici. EMPTIO VENDITIO LOCATIO CONDUCTIO (compravendita)= accordo in forza del quale il venditore si obbliga a trasferire il pacifico godimento ( possesso ) di una res al compratore e questo si obbliga a versargli come corrispettivo del denaro → oggi 1470 c.c. prima dell’empio venditio consensuale la compravendita avveniva con ● mancipatio ● traditio ● in iure cessio che non erano contratti e non erano fonte di obbligazione perché c’era lo scambio immediato contestuale tra cosa e prezzo CARATTERISTICHE contratto con cui il locatore si obbliga a trasferire al conduttore una cosa per un certo periodo di tempo ≠ contratto reale → non si inizia con la consegna ma c’è in ballo un’obbligazione CARATTERISTICHE BILATERALE O SINALLAGMATICO → entrambe le persone si obbligano TIPI DI LOCAZIONE:
al conduttore una res per un certo periodo di tempo in cambio
actio pro socio → infamante la società si scioglieva in caso di ● recessio unilaterale da parte di uno dei soci ● morte di uno dei soci → non si eredità la società ma solo le obbligazioni ● capitis deminutio di uno dei soci ● bonorum venditio di uno dei soci (fallimento) CONTRATTI LETTERALI Contratti che si perfezionavano con la scrittura e in latino si chiamavano nomina trans scripticia Questo nome faceva riferimento all’operazione del pater familia nel libro della contabilità domestica chiamato codex accepti et expensi. Su questo libro il pater scriveva tutti i debiti ed i crediti della famiglia TRANSSCRIPTIO A RE IN PERSONAM TRANSSCRIPTIO A PERSONA IN PERSONAM un pater già creditore di una somma di denaro da contratto consensuale, in accordo con il debitore, registrava nel codex accepti quando dovuto dal debitore come già incassato, poi in codex expensi la stessa somma come l’avesse data al debitore in mutuo ad esempio: CAIO vende a TIZIO un bene per 100, ma non ha ancora ricevuto i 100, quindi scrive in codex expensum “100 a TIZIO per emptio venditio”. Poi, in accordo con TIZIO, scriveva in accepti: “100 da TIZIO” e in expensi “100 a TIZIO per mutuo” della novazione già abbiamo parlato quando parlammo della litis contestatio il pater familias avendone avuto delega da un debitore segnava nel codex accepti la somma che quello gli doveva, come se l’avesse incassata e la annotava a carico di un altro debitore. Ciò serviva a trasferire l’obbligazione da un debitore all’altro, secondo un fenomeno, detto delegazione. Novazione soggettiva: cambia il debitore Delegazione passiva: Tizio delegante