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scioglimento e liquidazione SPA, Appunti di Diritto Commerciale

appunti su scioglimento e liquidazione SPA con riferimento ai testi di campobasso

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 08/08/2018

Jennifer67
Jennifer67 🇮🇹

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8 documenti

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LO SCIOGLIMENTO E LA
LIQUIDAZIONE
LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO
L’estinzione della SPA si realizza tramite una fattispecie a formazione progressiva che si articola in 3
momenti:
1. lo scioglimento
2. il procedimento di liquidazione
3. la cancellazione dell’ente dal registro delle imprese
Il prodursi di una causa di scioglimento non determina automaticamente l’estinzione dell’ente, con la perdita
di personalità giuridica. Quello che si verifica è un sostanziale cambiamento dello scopo sociale: alla finalità
di svolgere un’attività economica, si sostituisce quella di ripartire tra i soci i guadagni realizzati, insieme al
rimborso dei conferimenti effettuati. A differenza che nelle società di persone, nelle società di capitali il
procedimento di liquidazione è inderogabile, anche se mancano debiti o attività da liquidare. Anche se non vi
sono debiti, non è possibile procedere direttamente all’assegnazione dei beni sociali ai soci.
Le FASI dello SCIOGLIMENTO e della LIQUIDAZIONE di tutte le società di capitali sono regolate ora da
un’unica disciplina. Lo SCIOGLIMENTO si verifica per:
Decorso del termine
Conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo
Impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea
Riduzione del CS al di sotto del minimo legale
Incapacità patrimoniale della società di procedere alla liquidazione della quota al socio recedente
Deliberazione dell’assemblea
Altre cause previste dall’atto costitutivo
Tutte le cause di scioglimento operano di diritto non occorre un accertamento a carattere costitutivo-
negoziale.
La principale novità rispetto al sistema precedente consiste nella separazione tra il momento in cui si verifica
una causa di scioglimento ed il momento in cui tale causa ha effetto: esso è identificato nel momento di
iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa o della
deliberazione dell’assemblea che dispone lo scioglimento.
Spetta all’organo amministrativo il compito di effettuare l’accertamento del verificarsi di una causa di
scioglimento e procedere agli adempimenti conseguenti.
La pubblicità nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva: lo scioglimento non si determina finché non
è iscritto nel registro delle imprese. In caso di ritardo od omissione, gli amministratori saranno
personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai
terzi.
Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento del verificarsi degli adempimenti pubblicitari
relativi alla carica di liquidatore, spetta agli amministratori il potere di gestire la società. La loro operatività
è però limitata ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del PS e sono personalmente e
solidalmente responsabili dei danni arrecati ai soci, ai creditori sociali e ai terzi per atti ed omissioni
compiuti violando tale limite.
LO STATO DI LIQUIDAZIONE ED IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
Dopo che si è prodotta una causa di scioglimento, la società entra, automaticamente, in stato di liquidazione:
il suo scopo si trasforma da quello lucrativo a quello di pagare il passivo e ripartire tra i soci il residuo attivo.
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LO SCIOGLIMENTO E LA

LIQUIDAZIONE

LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO

L’estinzione della SPA si realizza tramite una fattispecie a formazione progressiva che si articola in 3 momenti:

  1. lo scioglimento
  2. il procedimento di liquidazione
  3. la cancellazione dell’ente dal registro delle imprese Il prodursi di una causa di scioglimento non determina automaticamente l’estinzione dell’ente, con la perdita di personalità giuridica. Quello che si verifica è un sostanziale cambiamento dello scopo sociale: alla finalità di svolgere un’attività economica, si sostituisce quella di ripartire tra i soci i guadagni realizzati, insieme al rimborso dei conferimenti effettuati. A differenza che nelle società di persone, nelle società di capitali il procedimento di liquidazione è inderogabile, anche se mancano debiti o attività da liquidare. Anche se non vi sono debiti, non è possibile procedere direttamente all’assegnazione dei beni sociali ai soci. Le FASI dello SCIOGLIMENTO e della LIQUIDAZIONE di tutte le società di capitali sono regolate ora da un’unica disciplina. Lo SCIOGLIMENTO si verifica per:
    • Decorso del termine
    • Conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo
    • Impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea
    • (^) Riduzione del CS al di sotto del minimo legale
    • Incapacità patrimoniale della società di procedere alla liquidazione della quota al socio recedente
    • Deliberazione dell’assemblea
    • Altre cause previste dall’atto costitutivo

Tutte le cause di scioglimento operano di diritto non occorre un accertamento a carattere costitutivo- negoziale. La principale novità rispetto al sistema precedente consiste nella separazione tra il momento in cui si verifica una causa di scioglimento ed il momento in cui tale causa ha effetto: esso è identificato nel momento di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa o della deliberazione dell’assemblea che dispone lo scioglimento. Spetta all’organo amministrativo il compito di effettuare l’accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti conseguenti. La pubblicità nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva: lo scioglimento non si determina finché non è iscritto nel registro delle imprese. In caso di ritardo od omissione, gli amministratori saranno personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento del verificarsi degli adempimenti pubblicitari relativi alla carica di liquidatore, spetta agli amministratori il potere di gestire la società. La loro operatività è però limitata ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del PS e sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati ai soci, ai creditori sociali e ai terzi per atti ed omissioni compiuti violando tale limite.

LO STATO DI LIQUIDAZIONE ED IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE Dopo che si è prodotta una causa di scioglimento, la società entra, automaticamente, in stato di liquidazione: il suo scopo si trasforma da quello lucrativo a quello di pagare il passivo e ripartire tra i soci il residuo attivo.

La legge riconosce la possibilità di una continuazione temporanea, anche ai singoli rami d’azienda, purché finalizzata al migliore realizzo dell’attivo. L’impresa può continuare fin quando l’azienda sarà ceduta a terzi nella sua interezza o per singoli rami. Il PROCEDIMENTO di LIQUIDAZIONE:

  • Inizia con la deliberazione assembleare di nomina di 1 o più liquidatori + si fissano i criteri di svolgimento della liquidazione, i poteri dei liquidatori, gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa. La nomina dei liquidatori quindi spetta all’assemblea convocata appositamente dagli amministratori ed essa delibera solitamente con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria. Anche la revoca dei liquidatori spetta all’assemblea straordinaria, mentre nell’ipotesi in cui sussista giusta causa può essere disposta dal Tribunale su istanza di uno o più soci, dei sindaci o del PM. Dal 2012 la competenza spetta alle sezioni specializzate in materia di imprese. L’iscrizione nel registro delle imprese della delibera di nomina dei liquidatori, segna la successione tra amministratori e liquidatori. La cessazione della carica di amministratori si ha con l’iscrizione nel registro delle imprese della nomina dei liquidatori.
  • Obbligo di aggiungere alla denominazione sociale “società in liquidazione” Gli amministratori uscenti consegnano una situazione dei conti al momento in cui ha effetto lo scioglimento ed un rendiconto di gestione relativo all’ultima porzione di esercizio sociale. Tale documentazione sarà allegata al primo bilancio in fase di liquidazione. Funzione dei liquidatori è quella di chiudere i rapporti della società con i terzi, per consentire la ripartizione del patrimonio residuo tra i soci. È riconosciuta ai soci una libertà disciplinare: possono fissare i meccanismi e i criteri per la nomina dei liquidatori e lo svolgimento della fase di liquidazione, ma possono anche fissare i poteri dei liquidatori medesimi. ART 2489 attribuisce ai liquidatori il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. Il limite al loro potere è individuato nell’UTILITA’. Per quanto riguarda la responsabilità dei liquidatori per i danni derivanti dall’inosservanza dei loro doveri, trovano applicazione le disposizioni in tema di responsabilità degli amministratori (ART 2393). Inoltre i liquidatori:
  • Possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti se i fondi disponibili per la liquidazione sono insufficienti al pagamento dei debiti sociali
  • Non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale soddisfazione dei creditori sociali
  • Possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie
  • Sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni sopra esposte Il procedimento di liquidazione non ha lo scopo di tutelare la par condicio creditorum: i debiti vanno pagati alle scadenze nei limiti delle disponibilità patrimoniali e i liquidatori rispondono solo se il mancato pagamento dipende da loro dolo o colpa grave. ART 2490 obbligo di REDIGERE e PUBBLICARE i BILANCI in fase di LIQUIDAZIONE. Per assicurare una completa informazione, la nota integrativa deve indicare:
  • i criteri di valutazione utilizzati
  • (^) le ragioni che giustificano quella scelta tecnica La relazione sulla gestione deve:
  • illustrare l’andamento della liquidazione, le prospettive e la prevedibile durata del procedimento, nonché le strategie e gli obiettivi perseguiti.

La riforma ha introdotto la possibilità di REVOCA dello STATO di LIQUIDAZIONE, riconoscendo all’assemblea in sede straordinaria il potere di deliberare la neutralizzazione della causa di scioglimento.