Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


sentenza AETS, Appunti di Relazioni Internazionali

sentenza AETS

Tipologia: Appunti

2013/2014

Caricato il 23/09/2014

jusca87
jusca87 🇮🇹

4

(1)

3 documenti

1 / 1

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
AETS Sentenza Corte di Giustizia 31 marzo 1971, causa C22/70
Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee relativa al caso dell’Accordo europeo sul trasporto stradale
(AETS). La Corte, nella sentenza in esame, ha affermato la competenza esclusiva della Comunità a concludere accordi
internazionali (competenza esterna) nelle materie per le quali il trattato la prevede, precludendo in tal modo agli Stati
membri il potere di concludere accordi nella stessa materia con gli Stati terzi.
La questione era stata sollevata dalla Commissione a seguito dell’iniziativa presa dal Consiglio di avviare negoziati con
gli Stati membri in materia di trasporti, che rientra tra le politiche comuni e quindi di competenza esclusiva della
Commissione.
La Corte ha, in proposito, affermato che “tutte le volte che (per la realizzazione di una politica comune prevista dal
trattato) la Comunità ha adottato delle disposizioni contenenti, sotto qualsiasi forma, norme comuni, gli Stati membri non
hanno il potere, nè individualmente nè collettivamente, di contrarre con gli Stati terzi obbligazioni che incidano su dette
norme”.
Il principio di proporzionalità.
Previsto dall'art. 5.3: ' L'azione della Comunità non va al di di quanto necessario
per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato'.
Anche questo principio attiene alle modalità d'esercizio delle competenze
comunitarie. In tutti i tipi di competenza, l'intervento della Comunità, una volta che
sia stato deciso, deve infatti essere limitato a quanto necessario per il raggiungimento
degli obiettivi del presente trattato. Il principio ha pertanto la funzione di tutelare gli
Stati membri da interventi comunitari di portata ingiustificatamente ampia

Anteprima parziale del testo

Scarica sentenza AETS e più Appunti in PDF di Relazioni Internazionali solo su Docsity!

AETS Sentenza Corte di Giustizia 31 marzo 1971, causa C22/

Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee relativa al caso dell’Accordo europeo sul trasporto stradale (AETS). La Corte, nella sentenza in esame, ha affermato la competenza esclusiva della Comunità a concludere accordi internazionali (competenza esterna) nelle materie per le quali il trattato la prevede, precludendo in tal modo agli Stati membri il potere di concludere accordi nella stessa materia con gli Stati terzi. La questione era stata sollevata dalla Commissione a seguito dell’iniziativa presa dal Consiglio di avviare negoziati con gli Stati membri in materia di trasporti, che rientra tra le politiche comuni e quindi di competenza esclusiva della Commissione. La Corte ha, in proposito, affermato che “tutte le volte che (per la realizzazione di una politica comune prevista dal trattato) la Comunità ha adottato delle disposizioni contenenti, sotto qualsiasi forma, norme comuni, gli Stati membri non hanno il potere, nè individualmente nè collettivamente, di contrarre con gli Stati terzi obbligazioni che incidano su dette norme”.

Il principio di proporzionalità.

Previsto dall'art. 5.3: ' L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato'.

Anche questo principio attiene alle modalità d'esercizio delle competenze comunitarie. In tutti i tipi di competenza, l'intervento della Comunità, una volta che sia stato deciso, deve infatti essere limitato a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato. Il principio ha pertanto la funzione di tutelare gli Stati membri da interventi comunitari di portata ingiustificatamente ampia