






Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Il concordato preventivo e la liquidazione coatta, due procedure legali per il risanamento di un'impresa in difficoltà. Il concordato permette all'impresa di conservare l'amministrazione dei beni e di continuare l'esercizio dell'attività, mentre la liquidazione coatta ha la finalità di eliminare l'impresa dal mercato. le condizioni per presentare una domanda di concordato, i suoi effetti per il debitore e i creditori, e la procedura per la liquidazione coatta. Inoltre, vengono trattati i piani di risanamento e la loro differenza con il concordato.
Tipologia: Sintesi del corso
Caricato il 02/11/2021
1 / 11
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!







La società in stato di crisi che vuole evitare il fallimento può proporre un progetto di concordato preventivo che consiste in un accordo tra il debitore e i creditori circa le modalità di estinzione di tutte le obbligazioni. Il concordato preventivo è ammissibile solo in presenza di presupposti soggettivi e oggettivi. 1) presupposto soggettivo: l’istante deve essere un imprenditore commerciale, non pubblico, non agricolo e sono esclusi gli imprenditori che non raggiungono determinati limiti dimensionali previsti dall’art. 1, comma 2, della l.fall. (sono escluse le cd imprese minori). 2) presupposto oggettivo: non basta lo stato di insolvenza dell’imprenditore ma è necessario lo stato di crisi economica, che è un concetto più ampio dell’insolvenza e ricorre anche in presenza di una situazione temporanea e reversibile di adempiere ai propri debiti. Se la crisi è temporanea e reversibile , il concordato mira ad un risanamento economico e finanziario, e in questo senso sostituisce l’amministrazione controllata soppressa nel 2006. Se la crisi è definitiva e irreversibile il concordato preventivo può essere proposto prima della dichiarazione di fallimento, in questo si differenzia dal concordato fallimentare ma per il resto presenta affinità di struttura e di effetti con quest’ultimo. Anche il concordato preventivo è un concordato giudiziale e di massa. giudiziale nel senso che la procedura richiede la necessaria la presenza di organi giurisdizionali sia prima che dopo l’approvazione della proposta da parte dei creditori. Di massa perché una volta approvato produce i suoi effetti nei confronti di tutti i creditori anteriori e libera l’imprenditore per la parte eccedente la percentuale concordataria. Con il c.p. l’imprenditore insolvente non subisce lo spossessamento e conserva, sia pure con cautela, l’amministrazione dei beni e la gestione dell’impresa. Ma ciò che è importante, è che il concordato non deve necessariamente condurre alla liquidazione dei beni del debitore per il soddisfacimento dei creditori, ma può essere impiegato per il risanamento dell’impresa, e su questo il legislatore del 2005 è più volte ritornato sulla disciplina. Affinché si abbia il c.p. non è richiesto che l’imprenditore abbia requisiti particolari di meritevolezza. Non è richiesto che l’imprenditore sia in grado di garantire il pagamento di una percentuale ( in passato il 40% ) non esigua ai creditori chirografari. E non è necessario che i creditori privilegiati siano soddisfatti per intero come accadeva in passato, l’importante che saranno soddisfatti in misura non inferiore a quanto gli stessi potrebbero conseguire, in ragione della preferenza, sul ricavato della liquidazione. Per la proposta del concordato preventivo valgono le stesse regole previste per il concordato fallimentare.
2. L’ammissione al concordato La procedura di concordato inizia con la domanda di ammissione del debitore al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento. La domanda viene pubblicata d’ ufficio nel registro delle imprese il giorno successivo. La domanda può essere completa della proposta concordataria
rivolta ai creditori o senza. La domanda completa della proposta deve essere corredata da una serie di documenti in primis una relazione aggiornata della situazione economica e finanziaria dell’impresa, l’elenco nominativo dei creditori o dei titolari di diritti reali o personali su beni del debitori, un piano analitico con modalità e tempi di adempimento della proposta. La proposta e gli allegati devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista scelto dal debitore , avente gli stessi requisiti per l’attestazione dei piani di risanamento. Il professionista deve attestare la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano ed è soggetto a responsabilità civile e penale in caso di falso o omissioni. Dopo la riforma del 2012, il debitore può presentare una domanda di concordato incompleta, in questo caso il giudice fissa un termine per la formulazione della proposta tra un minimo di 60 e un massimo di 120 gg , entro tale termine il debitore può presentare una proposta di concordato o un piano di ristrutturazione dei debiti , ma se non presenta né l’uno né l’altro, può anche essere contestualmente dichiarato il fallimento se viene richiesto dai creditori o dal pubblico ministero e ne sussistono i presupposti. Contestualmente alla fissazione del termine il Tribunale fissa anche gli obblighi informativi periodici a carico del proponente, la cui violazione comporta l’ inammissibilità della domanda. Ricevuta la domanda completa della proposta e degli allegati si apre la fase dell ’istruttoria in cui il Tribunale accerta se ricorrono tutti i presupposti per l’ammissione alla procedura. Il Tribunale deve ordinare la comparizione del debitore in Camera di Consiglio e può, inoltre, assegnare un termine per l’integrazione della proposta e dei documenti.Se l’accertamento ha esito negativo il Tribunale dichiara inammissibile il concordato, al contrario invece, se ritiene ammissibile la proposta, il Tribunale, con decreto non soggetto a gravame, dichiara aperta la procedura di concordato. Con lo stesso provvedimento il Tribunale designa gli organi della procedura: il giudice delegato , che ha la direzione della procedura, il commissario giudiziale con funzioni di vigilanza e di controllo. Nello stesso decreto ordina la convocazione dei creditori entro 30 gg,. Revoca del concordato : il Tribunale può revocare il concordato qualora il commissario giudiziale accerti che il debitore ha rappresentato in maniera infedele la situazione patrimoniale, oppure h commesso atti di frode idonei a trarre in inganno i creditori oppure ancora, durante la procedura il debitore compie atti non autorizzati o diretti a frodare i creditori. Il Tribunale, quando revoca il concordato, può contestualmente pronunciare con sentenza il fallimento se richiesto dai creditori o dal pubblico ministero e ne sussistono i presupposti. Effetti del concordato per il debitore: nel concordato preventivo il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e se la domanda lo prevede può continuare l’esercizio dell’impresa, ma per compiere atti di straordinaria amministrazione ha bisogno dell’autorizzazione, rilasciata dal Tribunale in fase di apertura della procedura o dal giudice delegato dopo il decreto di ammissione del concordato.In caso di concordato preventivo, il Tribunale può autorizzare il debitore che conserva l’esercizio dell’impresa, a pagare crediti per prestazioni di beni o servizi anteriori alla presentazione della domanda, in violazione del principio della par condicio credito rum , pertanto questi pagamenti sono consentiti solo in presenza di una delle seguenti condizioni: a) che l’asseveratore del piano di concordato attesti che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’impresa; b) che i pagamenti siano effettuati con nuove risorse finanziarie apportate al debitore senza l’obbligo di restituzione.L’amministrazione dei beni e la gestione dell’impresa sono soggetti alla vigilanza del commissario giudiziale. Effetti del concordato per i creditori: anche il concordato preventivo, come il fallimento, è caratterizzato dal principio della par condicio creditorum, quindi gli effetti sono in larga parte coincidenti. Infatti, alla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese i creditori anteriori non possono, a pena di nullità, iniziare azioni esecutive e cautelari
obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione sul registro delle imprese della domanda di ammissione. L’imprenditore resta obbligato per intero per i debiti contratti successivamente alla pubblicazione della domanda.
4. Esecuzione. Risoluzione e annullamento del concordato Con il decreto di omologazione del concordato la procedura si chiude, e il concordato viene eseguito sotto la sorveglianza del commissario giudiziale e secondo le modalità stabilite nel decreto. Se il concordato consiste nella cessione dei beni ai creditori, il tribunale nomina uno o più liquidatori e un comitato di 3 o 5 creditori per assistere alla liquidazione Il concordato con cessione non comporta di regola il trasferimento della proprietà dei beni ai creditori ma il conferimento di un mandato irrevocabile a liquidare i beni e ripartire il ricavato tra di loro. Il concordato preventivo può essere risolto per inadempimento, su istanza di ciascun creditore , purché tale adempimento non sia di scarsa importanza. E’ opportuno sottolineare che, in caso di concordato con cessione dei beni ai creditori, le percentuali di soddisfacimento indicate nella proposta sono meramente indicative, e non costituiscono un obbligazione del proponente, pertanto, la risoluzione non può essere chiesta quando il ricavato si riveli in concreto inferiore alle attese. I concordato può essere annullato su ricorso di ciascun creditore o del commissario giudiziale. Benché non sia espressamente previsto dalla legge, in caso di annullamento o risoluzione del concordato, su istanza dei creditori o del pubblico ministero, il Tribunale deve valutare se sussistono i presupposti per la dichiarazione di fallimento. **GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
entrambi hanno l’effetto di esentare da revocatoria in caso di successivo fallimento, gli atti, i pagamenti e le garanzie poste in esecuzione degli stessi. I piani di risanamento non hanno bisogno di un preventivo accordo dei creditori, non sono pubblicati anticipatamente nel registro delle imprese, non sono sottoposti all’omologa del Tribunale, è sufficiente che il piano sia redatto prima di compiere gli atti da sottrarre alla revocatori e che un esperto ne attesti la fattibilità. I piani di risanamento presentano un punto negativo: essi sono esibiti al giudice solo a fallimento aperto, pertanto c’ è il rischio che il giudice si convinca che il piano era sin dall’inizio inidoneo a scongiurare la crisi e non riconosca l’esenzione dalla revocatoria degli atti compiuti in esecuzione del piano.
6. La disciplina Il contenuto degli accordi di ristrutturazione è libero, l’imprenditore può pattuire con i creditori aderenti all’accordo le modalità più opportune di ristrutturazione dei debiti. Ai creditori che non aderiscono agli accordi deve essere però assicurato l’integrale pagamento dei crediti. La legge permette dilazioni di pagamento anche a carico dei creditori non aderenti, fino ad un massimo di 120 gg che cominciano a decorrere dalla data dell’omologazione per i crediti già scaduti e dalla data di scadenza per i crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione. All’accordo di ristrutturazione devono aderire i creditori che rappresentano il 60% dei crediti. All’accordo partecipano solo il debitore e i creditori senza alcun organo giudiziario. Tuttavia, durante la fase delle trattative, l’imprenditore può chiedere al tribunale di essere posto al riparo dalle azioni cautelari o esecutive individuali dei creditori. A tal fine l’imprenditore deve presentare, in Tribunale un’istanza di sospensione che è pubblicata nel registro delle imprese e dal questo momento preclude provvisoriamente l’inizio o la prosecuzione di azioni cautelari o esecutive, fino alla decisione del Tribunale. Il tribunale, in udienza, verifica l’esistenza dei presupposti per pervenire alla ristrutturazione. Se l’esame ha esito positivo, concede all’imprenditore con proprio decreto la protezione dai creditori. Il provvedimento fissa anche un termine non superiore a 60 gg per il deposito dell’accordo raggiunto e della documentazione. Nello stesso termine il debitore può presentare, in alternativa, una richiesta di concordato preventivo. Il debitore dopo la stipulazione dell’accordo deve chiedere l’omologazione in tribunale, corredando il ricorso con la stessa documentazione richiesta per il concordato preventivo, in particolare è necessaria la relazione del professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali. Infine l’accordo va pubblicato nel registro delle imprese, e da questo momento comincia a produrre effetti destinati a venir meno in caso di mancata omologa del tribunale. Dalla pubblicazione dell’accordo di ristrutturazione scatta il divieto dei creditori di intraprendere azioni esecutive individuali per un periodo di 60 gg. Per lo stesso periodo restano sospese le prescrizioni e non si verificano le decadenze.I creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione contro l’omologazione entro 30 gg dalla pubblicazione dell’accordo. Se non ci sono opposizioni e sono decorsi i 30 gg il Tribunale decide sull’omologazione con decreto motivato contro il quale è possibile proporre reclamo in Corte d’Appello. In caso di annullamento o risoluzione dell’accordo, i creditori conservano le garanzie ricevute e non sono tenuti a restituire ciò che hanno percepito in base all’accordo di ristrutturazione.
stato di insolvenza di un’impresa che si trova già in liquidazione coatta può essere chiesto al Tribunale solo dal commissario liquidatore o dal pubblico ministero non invece dai creditori. Per quanto riguarda gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta, sono diversi a seconda che sia stato o meno accertato lo stato di insolvenza, in entrambi i casi si applicano le norme in tema di effetti del fallimento sul patrimonio del debitore ovvero lo spossessamento e se si tratta di società restano sospese le funzioni degli organi sociali. Poi se è stato accertato lo stato di insolvenza, trovano applicazione dalla data del provvedimento di liquidazione le norme della l. fall. Relative agli atti pregiudizievoli per i creditori e le sanzioni penali disposte per il fallimento.Per quanto riguarda le società la liquidazione coatta non si estende ai soci illimitatamente responsabili, nei confronti di questi ultimi trova applicazione la disciplina della revocatoria fallimentare relativamente a gli atti compiuti dagli stessi sul patrimonio personale prima dell’apertura della liquidazione coatta della società.
3. Il procedimento La liquidazione coatta amministrativa si sviluppa attraverso 3 fasi : accertamento dello stato passivo, liquidazione dell’attivo , riparto del ricavato tra i creditori concorrenti. Nella prima fase non è necessaria la domanda di ammissione al passivo da parte dei creditori, in quanto lo stato passivo è formato d’ufficio dal commissario liquidatore sulla base delle scritture contabili, della documentazione dell’impresa e delle eventuali istanze dei creditori, ai quali il commissario liquidatore deve comunicare entro un mese dalla nomina le somme a credito di ognuno dei creditori.Il commissario liquidatore entro 90 gg dalla data del provvedimento di liquidazione, forma lo stato passivo definitivo , lo deposita nella cancelleria del Tribunale e lo trasmette tramite PEC a quei creditori la cui pretesa non sia stata riconosciuta. Con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo. A questo punto si può aprire eventualmente una fase contenziosa davanti all’autorità giudiziaria con la proposizione di opposizioni da parte dei creditori ( disciplina analoga al fallimento). Alla liquidazione dell’attivo provvede il commissario liquidatore, investito per legge di tutti i poteri necessari e può agire in piena libertà, ad eccezione delle vendite di immobili o della vendita in blocco di mobili, in questi 2 casi è necessaria l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza ed il parere del comitato di sorveglianza. Per quanto riguarda l’ultima fase del riparto dell’attivo valgono gli stessi criteri fissati per il fallimento. Prima dell’ultimo riparto, il commissario liquidatore deve sottoporre all’autorità a amministrativa di vigilanza il bilancio finale di liquidazione con il piano di riparto dei creditori accompagnato da una relazione del comitato di vigilanza.L’autorità di vigilanza ne autorizza il deposito in cancelleria e liquida il compenso al commissario. Anche in questo caso si può aprire un’ ulteriore fase di contenzioso con eventuali opposizioni dei creditori entro 20 gg dall’avviso del deposito del riparto in cancelleria. Il mancanza di contestazioni, bilancio finale e piano di riparto si intendono approvati. Il commissario provvede alla ripartizione finale tra i creditori ed eventualmente alla cancellazione della società nel registro delle imprese. La liquidazione si può chiudere anche mediante concordato. La procedura di concordato è molto diversa dal concordato fallimentare e si caratterizza per il fatto che non è richiesta l’approvazione dei creditori. In questo caso la proposta di concordato è approvata direttamente dal Tribunale sentito il parere dell’autorità di vigilanza.
1. Caratteri generali L’amministrazione straordinaria ha finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali. E’ una procedura concorsuale giudiziaria e amministrativa che si articola in 2 fasi: la dichiarazione dello stato di insolvenza da parte dell’autorità giudiziaria e la successiva eventuale apertura della procedura di amministrazione straordinaria vera e propria, subordinata all’accertamento delle concrete prospettive di recupero delle attività imprenditoriali. 2. Presupposti L’amministrazione straordinaria è una procedura riservata alle imprese commerciali, anche individuali, soggette al fallimento. Vale a dire, sono imprese che: a) hanno un numero di dipendenti non inferiore a 200 da almeno 1 anno; b) hanno debiti per un ammontare non inferiore ai 2/3 terzi tanto del totale dell’attivo dello stato patrimoniale che dai ricavi provenienti da vendite e prestazioni dell’ ultimo esercizio.; c) sono in stato di insolvenza; d) presentano concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico. Nella 1° fase il Tribunale si limita ad accertare lo stato di insolvenza, e in presenza dei due requisiti suindicati, deve astenersi dal dichiarare il fallimento e deve emettere una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza. A questo punto si apre un procedimento che può avere un duplice sbocco: o si dichiara il fallimento o si apre l’amministrazione straordinaria. Competente a dichiarare lo stato di insolvenza è il Tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede principale, che vi provvede d’ufficio o su iniziativa dei creditori o del debitore.La sentenza è resa pubblica con le stesse modalità della dichiarazione di fallimento ma in questo caso deve essere comunicata entro 3 gg al Ministero dello sviluppo economico. Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il Tribunale nomina il giudice delegato, nonché 1 o 3 commissari giudiziali in conformità delle indicazioni del Ministero dello svil. economico. Inoltre, dà avvio al procedimento per la formazione dello stato passivo. Effetti della sentenza che accerta lo stato di insolvenza: l’imprenditore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa Il Tribunale se lo ritiene opportuno può affidare la gestione dell’impresa al commissario giudiziale. Nel contempo i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, i crediti sorti per la prosecuzione dell’impresa vanno considerati crediti della massa e soddisfatti in prededuzione. Se è dichiarata insolvente una società con soci a responsabilità illimitata, gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza si estendono ai soci illimitatamente responsabili compresi i soci receduti o esclusi o defunti. 3. Apertura dell’amministrazione straordinaria L’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria è subordinata all’accertamento delle concrete possibilità di recupero dell’impresa e, secondo il dato normativo tale risultato deve realizzarsi attraverso uno dei seguenti indirizzi alternativi: a) cessione dei complessi aziendali sulla base di un programma di prosecuzione dell’azienda non superiore ad 1 anno; b) ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa sulla base di un programma non superiore a 2 anni.Entro 30 gg dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, il commissario giudiziale deve redigere una relazione contenente valutazione motivata circa l’esistenza delle condizioni e depositarla in cancelleria. La relazione viene trasmessa ai creditori ed al Ministero dello sviluppo economico. Entro ulteriori 30 gg dal deposito della relazione il Tribunale, tenuto conto del parere del Ministero e delle osservazioni dell’imprenditore e dei creditori, dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria o se non sussistono le condizioni, dichiara il fallimento.