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SICUREZZA NELLE SCUOLE CONCORSO ORDINARIO STRAORDINARIO STEM D.Lgs. 81\2008, Appunti di Impianti Industriali e Sicurezza sul lavoro

Ottima sintesi delle figure per la sicurezza nelle scuole, ideale per la prova orale del concorso a Scuola.

Tipologia: Appunti

2023/2024

In vendita dal 05/07/2022

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Scarica SICUREZZA NELLE SCUOLE CONCORSO ORDINARIO STRAORDINARIO STEM D.Lgs. 81\2008 e più Appunti in PDF di Impianti Industriali e Sicurezza sul lavoro solo su Docsity! Scheda 1. Il Datore di lavoro Per quanto riguarda la scuola, già il DM Pubblica Istruzione 292/96 chiarisce che il datore di lavoro è il dirigente scolastico. Il D.Lgs. 81/08 (art.2, comma 1, lettera b) precisa che per tutta la Pubblica Amministrazione datore di lavoro è il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario, pur senza qualifica dirigenziale, quando sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale. Per esso valgono quindi tutti gli obblighi previsti dalla normativa in capo al datore di lavoro e, in particolare, quelli indicati nell’art. 18 del D.Lgs. 81/08. Tuttavia va detto che anche nella scuola, come in altre Pubbliche Amministrazioni, l’individuazione del datore di lavoro conserva tuttora profili di criticità. Da un lato infatti la definizione contenuta nella norma di legge esige il requisito dell’autonomia gestionale del dirigente designato datore di lavoro e, soprattutto, gli autonomi poteri di spesa capaci di impegnare l’Amministrazione verso l’esterno, dall’altro l’organizzazione ministeriale, pur individuando formalmente il dirigente scolastico come datore di lavoro, non gli garantisce né il potere di gestione né autonomi poteri di spesa. D’altra parte, lo stesso art. 2, lett. b del D.Lgs. 81/08 stabilisce che, nel caso di omessa nomina o di individuazione non corretta, il datore di lavoro si identifica con l’organo di vertice della Pubblica Amministrazione, che, in questo caso, va individuato nell’Organo ministeriale che, di fatto, ha conservato il potere di gestione. Il risultato pratico che caratterizza la vita scolastica è un sistema asfittico, nel quale i compiti e l’attuazione delle norme di sicurezza nelle scuole sono etero diretti da indicazioni ministeriali che guidano e vincolano la condotta del dirigente scolastico. Occorre peraltro riconoscere che in questo sistema ibrido il Ministero, compatibilmente con le risorse disponibili, si è fatto sempre carico degli oneri economici relativi alla sicurezza. Il dirigente scolastico rappresenta nella scuola un datore di lavoro atipico anche in relazione al ruolo degli organi collegiali (Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto/di Circolo in particolare), che intervengono nella gestione tecnica, finanziaria e amministrativa (compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo), condizione prevista dall’art. 4 secondo comma del D.Lgs. 165/01 per identificare i dirigenti nel settore della Pubblica Amministrazione che possono essere individuati come datori di lavoro. Se nell’art. 18 del D.Lgs. 81/08 si trovano elencati puntualmente gli obblighi del datore di lavoro, altre prescrizioni cogenti in capo al dirigente scolastico sono contenute nel titolo I del decreto (Principi comuni). Schematicamente possono essere indicati come segue: ● costituire il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e nominarne il Responsabile (RSPP) ● nominare, ove necessario, almeno un Addetto SPP ● nominare, ove previsto, il Medico competente (MC) ed assicurare l’effettuazione della sorveglianza sanitaria ● designare gli addetti alla gestione delle emergenze ● valutare tutti i rischi, individuando le misure di prevenzione e protezione idonee a eliminarli o ridurli, le procedure da mettere in atto per realizzare tali misure e i ruoli o le persone che devono provvedere a realizzare queste procedure ● contribuire alla valutazione dei rischi dovuti all’interferenza delle attività scolastiche con quelle delle ditte esterne chiamate a svolgere un lavoro in appalto all’interno della scuola ● organizzare e gestire le situazioni d’emergenza ● effettuare almeno una riunione annuale di prevenzione e protezione (riunione periodica) ● informare, formare ed addestrare tutti i lavoratori, gli allievi equiparati, i preposti e i dirigenti rispetto alle problematiche della salute e della sicurezza all’interno dell’istituto scolastico ● assicurare la formazione e l’aggiornamento delle figure interne preposte alla sicurezza e all’emergenza (RSPP, ASPP e figure sensibili), nonché del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). La valutazione dei rischi (con la conseguente predisposizione del relativo Documento), la nomina del Responsabile SPP, del Medico competente (ove necessario) e degli addetti alle emergenze sono obblighi propri del dirigente scolastico e non possono essere delegati (cioè trasferiti) ad alcun altro soggetto interno o esterno alla scuola. Rispetto alla questione dei rapporti tra dirigente scolastico ed Ente proprietario dell’edificio in cui ha sede la scuola, il comma 3 dell’art. 18 precisa che le attività relative agli interventi strutturali e di manutenzione delle scuole pubbliche (sia statali che paritarie) competono all’Ente proprietario e gli obblighi del dirigente scolastico rispetto a questi interventi si intendono assolti con la richiesta del loro adempimento all’Ente locale . Tuttavia, anche effettuata questa comunicazione, al dirigente spettano comunque tutti gli altri compiti definiti dalla normativa. Appare evidente infatti che il dirigente, dopo aver segnalato le problematiche di competenza dell’Ente locale, in presenza di rischi importanti, deve in ogni caso intervenire anche sul piano organizzativo-procedurale, definendo nuove (auspicabilmente provvisorie) regole, introducendo specifici divieti, interdicendo l’utilizzo di particolari, e circoscritte, zone a rischio, ecc. Di seguito si riassumono le competenze rispettivamente dell’Ente locale e del dirigente scolastico. Interessante è l’integrazione all’art. 18 introdotta dal D.Lgs. 106/09 con il comma 3-bis, che impone ai datori di lavoro e ai dirigenti di vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi che fanno capo a tutte le figure previste dall’organigramma della sicurezza, ma anche ai soggetti esterni (installatori, fornitori e, nella fattispecie, Ente locale). Il comma può essere collegato anche a quanto enunciato dalla Circolare MPI 119/99, laddove essa ricorda che il dirigente scolastico, che pure ha segnalato le problematiche di competenza all’Ente locale, deve in ogni caso vigilare e, se necessario, intervenire con misure organizzative. Per la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli allievi presenti a scuola (nonché degli eventuali ospiti), il dirigente scolastico si avvale dell’opera del Servizio di Prevenzione e Protezione. E’ importante sottolineare tuttavia che il dirigente si assume comunque la piena responsabilità penale della valutazione effettuata e del relativo Documento, che ne è sintesi esaustiva. Sotto il profilo sanzionatorio, il Decreto 81/08 applica la pena più grave dell’arresto nel caso in cui il datore di lavoro ometta totalmente l’obbligo della redazione del Documento di valutazione dei rischi o la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Scheda 3. Dirigente Nella normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, le figure del “preposto” e del “dirigente” sono presenti fin dagli anni ’50 (DPR 547/55, DPR 303/56). Con la pubblicazione dei DD.Lgs. 81/08 e 106/09, il loro ruolo assume un’importanza strategica in una prospettiva di gestione della sicurezza, e nei loro confronti sono previsti specifici ed obbligatori interventi di formazione e di aggiornamento. Da quest’obbligo di formazione, in capo al datore di lavoro ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e in base a quanto previsto dall’Accordo Stato- Regioni del 21.12.11, nasce, procedendo a ritroso, l’indispensabile necessità di individuare i preposti e i dirigenti, soprattutto laddove, come nel caso della scuola, l’organizzazione del lavoro non li contempla in modo esplicito. La problematica riferita ai dirigenti è sostanzialmente analoga a quella appena esposta e nasce con la pubblicazione del D.Lgs. 106/09, che sancisce l’obbligo di formazione specifica anche per quei lavoratori che, in seno all’organizzazione aziendale, svolgono il ruolo di dirigente. Sempre l’art. 2 del D.Lgs. 81/08 definisce “dirigente” persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Anche in questo caso gli elementi essenziali della definizione, che permettono di comprendere il ruolo dei dirigenti, sono tre: il fatto di espletare poteri gerarchici e funzionali, il fatto di attuare le direttive del datore di lavoro e quello di organizzare l’attività lavorativa. La seguente tabella raccoglie le situazioni in cui il dirigente scolastico più facilmente potrà individuare figure di dirigenti in seno alla propria organizzazione scolastica. Per quanto riguarda il documento di individuazione degli eventuali dirigenti, prodotto dal dirigente scolastico, valgono le stesse considerazioni fatte a proposito dei preposti. Si tenga conto inoltre che anche in questo caso vale l’art. 299 del D.Lgs. 81/08 sulla posizione di garanzia e, infine, che la normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08, art. 18) non distingue gli obblighi del datore di lavoro da quelli del dirigente, figure che in tutto il dettato normativo vengono investite delle stesse prerogative ed attribuzioni. Mentre il ruolo del preposto, anche in ambito scolastico, è abbastanza ben definito e non dovrebbe suscitare contestazioni di sorta, specie nel caso degli insegnanti di laboratorio, meno chiaro appare, proprio nelle realtà scolastiche, quello delle eventuali figure di dirigente. Per meglio precisare il loro ruolo consideriamo la situazione forse più tipica, che è quella del responsabile di plesso o di succursale. Nelle istituzioni scolastiche distribuite su diversi plessi (in genere appartenenti al 1° ciclo d’istruzione) o che hanno una succursale, magari lontana dalla sede principale, il dirigente scolastico nomina un proprio collaboratore a rappresentarlo in ogni sede periferica. Rispetto alla salute e sicurezza sul lavoro, che, naturalmente, è solo uno degli ambiti di cui deve occuparsi, il direttore di plesso o di succursale, nella sua veste di dirigente, potrebbe: ● essere il primo e più importante riferimento per il SPP e per il RLS rispetto a tutte le problematiche di salute e sicurezza della sede (in prospettiva, il dirigente scolastico valuterà se non sia più conveniente e funzionale nominarlo come Addetto SPP) ● essere l’interlocutore ufficiale per gli allievi, i genitori, gli eventuali ospiti e i fornitori rispetto agli stessi temi ● vigilare sull’applicazione delle misure di prevenzione e protezione definite dal dirigente scolastico (su indicazione del SPP) rispetto ai rischi presenti nella sede ● realizzare i previsti interventi di informazione rispetto al personale della sede e agli allievi (quando equiparati), utilizzando materiali predisposti dal SPP ● individuare i nominativi degli addetti alle emergenze per la sede, proponendoli al dirigente scolastico (il quale poi è l’unico soggetto formalmente abilitato ad effettuare la loro nomina) ● realizzare le periodiche prove d’evacuazione, attenendosi alle indicazioni e alle regole definite nel piano predisposto dal SPP ● prendere tempestive decisioni in merito ad eventuali infortuni che dovessero accadere nella sede, coerentemente con il piano di Primo Soccorso predisposto dal SPP ● vigilare sulle attività poste in essere da ditte esterne chiamate a svolgere un lavoro in appalto nella sede, sulla base del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) predisposto dal dirigente scolastico (eventualmente di concerto con l’Ente locale). Scheda 4. Preposto Nella normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, le figure del “preposto” e del “dirigente” sono presenti fin dagli anni ’50 (DPR 547/55, DPR 303/56). Con la pubblicazione dei DD.Lgs. 81/08 e 106/09, il loro ruolo assume un’importanza strategica in una prospettiva di gestione della sicurezza, e nei loro confronti sono previsti specifici ed obbligatori interventi di formazione e di aggiornamento. Da quest’obbligo di formazione, in capo al datore di lavoro ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e in base a quanto previsto dall’Accordo Stato- Regioni del 21.12.11, nasce, procedendo a ritroso, l’indispensabile necessità di individuare i preposti e i dirigenti, soprattutto laddove, come nel caso della scuola, l’organizzazione del lavoro non li contempla in modo esplicito. L’art. 2 del D.Lgs. 81/08 definisce il “preposto” come quella persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Gli elementi essenziali della definizione, che permettono di comprendere il ruolo dei preposti, sono essenzialmente tre: il fatto di espletare poteri gerarchici e funzionali, il fatto di sovrintendere alle attività e quello di controllare l’esecuzione del lavoro. Per aiutare i dirigenti scolastici ad applicare questa definizione alla propria realtà, individuando al suo interno la presenza di eventuali figure di preposto, si sono raccolte nella seguente tabella le situazioni più certe e conclamate. Sempre a proposito dell’individuazione dei preposti, i dirigenti scolastici possono tener conto anche delle seguenti considerazioni: ● l’art. 299 del D.Lgs. 81/08 afferma che le posizioni di garanzia relative a datore di lavoro, dirigente e preposto gravano anche su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i rispettivi poteri giuridici. Quindi sarebbe comunque sanzionabile (per non aver ottemperato all’obbligo di formazione del preposto) quel dirigente scolastico che omettesse di individuare un preposto in una persona che, all’interno dell’organizzazione scolastica, svolgesse, “de facto”, il ruolo di preposto ● non è necessario alcun atto formale di nomina da parte del dirigente scolastico, essendo il preposto individuabile già sulla base dei compiti che svolge concretamente ● è opportuno altresì redigere una lista delle persone individuate come preposti, indicando, per ognuno di questi e in modo preciso, i soggetti nei confronti dei quali si intende esercitato tale ruolo; l’elenco, da aggiornare annualmente e riportare nel DVR, costituisce parte integrante dell’organigramma scolastico della sicurezza ● è doveroso tener presente che la definizione contenuta nell’art. 2 attribuisce esplicitamente al preposto il compito di controllare l’esecuzione del lavoro dei suoi sottoposti; ciò viene generalmente interpretato con la necessità che il preposto sia fisicamente presente laddove si svolge il lavoro e possa ragionevolmente controllarne a vista il procedere quotidiano ● appare destituita di ogni fondamento la scelta di individuare d’ufficio tutti gli insegnanti come preposti nei confronti dei propri allievi; nello spirito della normativa sulla sicurezza, il ruolo del preposto va oltre quello, sancito dal contratto, dalla deontologia professionale e anche dal Codice penale, di qualsiasi insegnante cui venga affidata la custodia di un gruppo di ragazzi, specie se minori, e da questo ruolo, diremo elettivo, si diversifica per la peculiarità della situazione in cui si esplica (quando gli allievi sono equiparati a lavoratori) ● negli istituti superiori ad indirizzo tecnico e professionale l’assistente tecnico di laboratorio, salvo casi particolari, non si configura come preposto rispetto agli allievi ● nella logica dell’art. 299 sopra citato, non è corretto ritenere che la persona individuata come preposto possa rifiutare tale ruolo, dovendo essere vista la sua individuazione più come un’azione di indispensabile trasparenza rispetto ad una funzione che comunque esplica nei confronti degli allievi o di altri lavoratori, piuttosto che una coercizione esercitata dal dirigente scolastico. Di seguito si descrive il contenuto dell’art. 19 del D.Lgs. 81/08, che esplicita gli obblighi in capo ai preposti, con il lessico scolastico: a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori/ allievi dei loro obblighi di legge nonché delle disposizioni dell’istituto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso di mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell’inosservanza, informarne il dirigente scolastico b) verificare affinché soltanto i lavoratori/allievi che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare le istruzioni affinché i lavoratori/ allievi, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il laboratorio o la zona pericolosa d) informare il più presto possibile i lavoratori/allievi esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori/allievi di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave ed immediato f) segnalare tempestivamente al dirigente scolastico sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante l’attività di laboratorio o il lavoro, della quale venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta g) frequentare appositi corsi di formazione e aggiornamento secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.11. Pur essendo tutti obblighi cogenti in capo al preposto, forse sono i punti b ed f quelli più pregni di significato, specie se ci si riferisce alla classica situazione degli insegnanti teorici e tecnico-pratici, entrambi contemporaneamente preposti rispetto ai propri studenti impegnati in esercitazioni di laboratorio. Scheda 6.Medico competente All’interno del D.Lgs. 81/08, tutto ciò che riguarda la sorveglianza sanitaria e le funzioni del Medico competente (MC) è contenuto nel titolo I, capo III, sezione V (Sorveglianza sanitaria). Anche in ambito scolastico vi sono alcune situazioni per le quali è necessario provvedere alla sorveglianza sanitaria del personale esposto. Il D.Lgs. 81/08 (art. 38) stabilisce che per svolgere le funzioni di MC è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: ● specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica ● docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ● autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. 277/91 (seppur abrogato) ● specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. L’elenco dei MC è generalmente reperibile presso l’Ordine dei medici, i Servizi di prevenzione e vigilanza nei luoghi di lavoro delle ASL e le Associazioni dei datori di lavoro. Va specificato che i Servizi di prevenzione delle ASL, esplicando attività di vigilanza, non possono svolgere compiti di consulenza per le scuole, inclusa la sorveglianza sanitaria. A suo tempo, il Decreto Interministeriale 382/98 indicava alle scuole interessate di ricorrere prioritariamente ad un medico delle ASL o di una struttura pubblica (come ad es. l’INAIL), con le quali stipulare un’apposita convenzione. Un’alternativa suggerita sempre dallo stesso Decreto era quella di rivolgersi al MC dell’Ente locale (Comune o Provincia), qualora vi fossero rapporti consolidati di collaborazione nella gestione della sicurezza. A tutt’oggi, la soluzione che appare più favorevole rimane quella di una convenzione stipulata tra un MC (anche libero professionista) e un gruppo di scuole, che si associano tra loro per questo scopo. D’altro canto questa soluzione conviene anche al MC, che si trova a relazionarsi con un gruppo omogeneo di “aziende”, in possibile espansione nel tempo, e che può operare con procedure e modalità analoghe all’interno di ogni istituzione scolastica associata. Nel caso in cui le scuole di una zona o di una provincia siano associate in una Rete sui temi della sicurezza, va da sé che la soluzione ottimale è la stipula diretta di una convenzione tra il MC e la Rete stessa. Occorre comunque salvaguardare il principio secondo cui ogni datore di lavoro effettua la nomina del MC, anche se più datori individuano lo stesso medico. Si ricordano di seguito i principali compiti del MC (artt. 39 – 42 del D.Lgs. 81/08): ● collabora all’elaborazione del DVR per quanto attiene alle situazioni che comportano rischi per la salute ● sulla base dell’esito della valutazione dei rischi e delle informazioni ricevute dal dirigente scolastico, definisce la tipologia e la periodicità delle visite mediche da effettuare (protocollo di sorveglianza sanitaria) ● effettua le prime visite e le visite periodiche, quindi formula i giudizi di idoneità (o idoneità condizionata o inidoneità) alla mansione svolta; trasmette i giudizi nominativi al dirigente scolastico, che è tenuto a esibirli in occasione di visita ispettiva (avverso il giudizio del MC il lavoratore può fare ricorso presso il Servizio di prevenzione dell’ASL competente per territorio) ● oltre alle visite programmate, effettua visite anche su specifica richiesta del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, se giustificata ● per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, compila una cartella sanitaria e di rischio, la cui modalità di custodia deve essere concordata con il dirigente scolastico, salvaguardando il segreto professionale ● rispetto a situazioni particolari, può richiedere accertamenti integrativi prima di emettere il giudizio di idoneità alla mansione (il costo di tali accertamenti è a carico dell’istituto) ● garantisce l’informazione individuale dei lavoratori visitati circa i risultati e il significato degli accertamenti effettuati ● effettua il sopralluogo presso l’istituto, con particolare riferimento alle postazioni di lavoro occupate dai lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria (con frequenza annuale o con cadenza diversa, stabilita dal MC stesso e riportata nel DVR) ● partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione ● collabora alla predisposizione del servizio scolastico di primo soccorso. Scheda 7. Addetti alle emergenze La sezione VI del titolo I, capo III, del D.Lgs. 81/08 contiene i riferimenti normativi generali per organizzare la gestione delle emergenze che possono accadere durante il lavoro. L’argomento, delicato e particolarmente importante in ambito scolastico, specie per il numero spesso ragguardevole di persone presenti nello stesso edificio e per la giovane età della maggior parte di queste. Qui si vogliono tracciare solo le linee essenziali, che, in sostanza, fanno capo all’art. 43. I suoi contenuti, riscritti con il lessico scolastico, possono essere così riassunti: il dirigente scolastico ● organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza ● designa preventivamente i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dell’edificio scolastico in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, e provvede al loro addestramento e formazione ● informa tutti i lavoratori, gli allievi e gli ospiti, che possono essere esposti ad un pericolo grave e immediato, circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare ● programma gli interventi, prende provvedimenti e impartisce istruzioni affinché i lavoratori, gli allievi e gli ospiti, in caso di pericolo grave e immediato non evitabile, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente l’edificio scolastico. In questi pochi punti è sintetizzata l’intera struttura organizzativa che il dirigente scolastico è chiamato a progettare e a rendere operativa, individuando le risorse umane e materiali che la costituiscono (uomini e mezzi), formalizzandone le regole e le procedure operative attraverso la stesura di appositi piani (primo soccorso, antincendio, evacuazione) e dandole la necessaria visibilità interna ed esterna (informazione). Per definire gli addetti alle emergenze, la Circolare MIUR 119/99 ha coniato il termine figure sensibili, che indica appunto l’insieme delle persone incaricate, all’interno di ogni istituzione scolastica, di attivare gli interventi di primo soccorso in caso di necessità, di occuparsi della prevenzione incendi e della lotta antincendio e, più in generale, di intervenire direttamente e tempestivamente in caso si verifichino situazioni di emergenza. Innanzitutto è necessario non confondere l’addetto alle emergenze con l’Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP); naturalmente le due figure non sono affatto incompatibili, ma il loro ruolo cambia completamente. Per completezza d’informazione si ricorda poi che la designazione come addetto alle emergenze è compatibile anche con il ruolo di preposto, dirigente, RLS. Il termine figure sensibili chiarisce verosimilmente il ruolo che il Ministero prefigura per queste persone: non si tratta solo di un ruolo tecnico, seppure importante, ma di una propensione, di un’attenzione, di una sensibilità, appunto, alle problematiche della salute e sicurezza e alla loro dimensione anche culturale e promozionale. Di questo si deve tener conto, sia nell’individuazione delle persone più adatte, sia soprattutto in occasione della loro formazione e di un eventuale loro coinvolgimento in attività didattiche rivolte agli allievi. Scheda 8. Lavoratore Il D.Lgs. 81/08 (art. 2) definisce come lavoratore qualsiasi persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Nella scuola sono classificabili come lavoratori il personale docente e non docente, a prescindere da eventuali altri inquadramenti funzionali all’organizzazione scolastica (coordinatori di C.d.C. o team, funzioni strumentali, responsabili di laboratorio, collaboratori del dirigente scolastico, DSGA, ecc.), e gli allievi, nelle situazioni che verranno chiarite successivamente scheda 4. Come in qualsiasi azienda, anche nella scuola i lavoratori sono portatori di doveri e, contemporaneamente, di diritti, tutti desumibili dalla normativa. Tra i doveri di ogni lavoratore, riscritti con il lessico scolastico, si trovano (D.Lgs. 81/08, art. 20): ● prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti a scuola su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi ricevuti dal dirigente scolastico ● contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza ● osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal dirigente scolastico ● utilizzare correttamente macchine, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza e protezione ● segnalare immediatamente al dirigente scolastico o ad un superiore le deficienze di macchine, impianti o dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui venga a conoscenza adoperandosi direttamente in caso di urgenza per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS ● non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, ecc. ● non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza ● partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal dirigente scolastico ● sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Decreto o comunque disposti dal MC. A completamento di questa panoramica degli obblighi in capo ai lavoratori, è bene ricordare che ad essi sono collegate precise responsabilità penali, contenute nell’art. 59 del Decreto. I diritti dei lavoratori, seppur non raccolti in modo organico in un preciso articolo del Decreto, sono desumibili da una sua attenta lettura e considerando lo spirito e le finalità dell’intero corpo legislativo sui temi della salute e sicurezza sul lavoro. I più importanti tra questi diritti possono essere così riassunti: ● lavorare in un contesto ambientale favorevole, esente da rischi importanti per la salute e la sicurezza ● operare in un contesto organizzativo e gestionale attento al benessere fisico e psicologico dei singoli e dei gruppi ● essere informati, formati ed addestrati adeguatamente sui temi della salute e sicurezza sul lavoro, in preciso riferimento alle peculiarità e caratteristiche proprie dell’istituzione scolastica d’appartenenza ● operare in un contesto organizzato per affrontare adeguatamente tutte le più probabili situazioni d’emergenza e per evitare gli infortuni e l’insorgenza di malattie professionali, anche attraverso l’uso di appositi dispositivi di protezione individuale e l’effettuazione della sorveglianza sanitaria sul personale esposto a rischi specifici ● poter contribuire al miglioramento del Sistema di gestione della sicurezza nell’istituto, anche attraverso il proprio rappresentante (RLS). Va comunque osservato che gran parte degli stessi obblighi in capo ai lavoratori visti in precedenza può essere riletta in termini di diritti.