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Fonti del Diritto Privato: Codice Civile, Costituzione e Legislazione Speciale, Sintesi del corso di Diritto Privato

sintesi corso diritto privato anno 2020/2021

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 16/07/2023

federica-colasurdo
federica-colasurdo 🇮🇹

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DIRITTO INTRODUZIONE
Diritto privato si occupa di aspetti e fenomeni della vita economico-sociale (organizzazioni, beni, debiti e crediti,
contratti, danni, attività economiche organizzate, famiglia, successioni per causa di morte).
L’interesse è la tensione dell’uomo verso qualcosa che serve a soddisfare i suoi bisogni. Può risultare incompatibile con
l’interesse di qualcun altro. In questo caso nasce un CONFLITTO e la funzione de diritto è risolvere tali conflitti e se
possibile prevenirli.
FUNZIONE: indirizzare i comportamenti degli uomini in un senso socialmente desiderabile o far corrispondere ai
comportamenti umani conseguenze socialmente appropriate.
Diritto in senso oggettivo: insieme, o sistema di norme giuridiche per risolvere/prevenire conflitti.
Diritto in senso soggettivo: potere di azione o pretesa che uno ha verso un altro.
Il diritto oggettivo stabilisce quali sono, a chi spettano e in che cosa consistono i diritti soggettivi
Per realizzare sue funzioni il diritto fa uso di norme giuridiche (generali – a moltitudine indeterminata di destinatari –
astratte – a numero indeterminato di situazioni concrete), che funzionano attraverso la combinazione di due elementi:
- REGOLA: regola di condotta indirizzata agli uomini per orientarne il comportamento nel senso desiderato
- SANZIONE: la conseguenza che la norma fa derivare dalla violazione della regola
Ruolo della sanzione:
- satisfattivo soddisfa l’interesse leso
- compensativo non ripristina l’interesse leso ma lo sostituisce con un surrogato di valore economico uguale
- punitivo colpisce un comportamento riprovevole
- deterrente/preventivo
SISTEMA/ORDINAMENTO GIURIDICO: insieme delle norme giuridiche che organizzano la vita di una determinata
società.
ISTITUTO GIURIDICO: insieme delle norme giuridiche che regolano un fenomeno della vita sociale.
Fattispecie è l’immagine del fatto.
Fattispecie astratta: indica l'astratta previsione della legge relativa ad una eventualità, individuando gli effetti
giuridici da essa prodotti. Si tratta quindi di una5ipotesi normativa.
Fattispecie concreta: ciò che accade nel singolo caso, spesso capita che il singolo caso sia compreso nelle
fattispecie della norma ma alle volte può capitare che esso configuri una nuova fattispecie ed è qui che il
giudice dovrà interpretare la legge per venirne a capo.
Qualificazione della fattispecie: l’operazione logica con cui si verifica che una fattispecie concreta corrisponde a una
fattispecie astratta.
Per applicare una norma bisogna prima interpretarla, poiché le parole possono essere ambigue.
Interpretazione: attività finalizzata a identificare il giusto significato delle parole e dei loro collegamenti sintattici, che la
norma usa per descrivere la fattispecie astratta.
Interpretazione restrittiva: significato più limitato rispetto ad altri possibili
Interpretazione estensiva: significato più ampio rispetto ad altri possibili
Norma come testo: insieme delle formule linguistiche con cui la norma è espressa dalla sua fonte
Norma come precetto: preciso significato da attribuire al testo
Vari tipi di interpretazione:
Interpretazione autentica: quella fatta da un’altra norma (norma interpretativa) di grado pari o superiore a
quello della norma interpretata. Ha efficacia retroattiva: la norma ha avuto fin dall’origine il significato
attribuito dalla norma interpretativa.
Interpretazione giudiziale: quella fatta dai giudici. Le interpretazioni dei giudici costituiscono la
giurisprudenza.
Interpretazione amministrativa: quella fatta dagli organi dell’amministrazione.
Interpretazione dottrinale: quella fatta dagli studiosi del diritto.
Solo l’interpretazione autentica vincola le altre, mentre le altre non sono vincolanti.
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DIRITTO INTRODUZIONE

Diritto privato si occupa di aspetti e fenomeni della vita economico-sociale (organizzazioni, beni, debiti e crediti, contratti, danni, attività economiche organizzate, famiglia, successioni per causa di morte).

L’interesse è la tensione dell’uomo verso qualcosa che serve a soddisfare i suoi bisogni. Può risultare incompatibile con l’interesse di qualcun altro. In questo caso nasce un CONFLITTO e la funzione de diritto è risolvere tali conflitti e se possibile prevenirli. FUNZIONE: indirizzare i comportamenti degli uomini in un senso socialmente desiderabile o far corrispondere ai comportamenti umani conseguenze socialmente appropriate.

Diritto in senso oggettivo: insieme, o sistema di norme giuridiche per risolvere/prevenire conflitti. Diritto in senso soggettivo: potere di azione o pretesa che uno ha verso un altro. Il diritto oggettivo stabilisce quali sono, a chi spettano e in che cosa consistono i diritti soggettivi Per realizzare sue funzioni il diritto fa uso di astratte – a numero indeterminato di situazioni concrete), che funzionano attraverso la combinazione di due elementi: norme giuridiche (generali – a moltitudine indeterminata di destinatari –

  • REGOLA: regola di condotta indirizzata agli uomini per orientarne il comportamento nel senso desiderato - SANZIONE: la conseguenza che la norma fa derivare dalla violazione della regola

Ruolo della sanzione:

  • satisfattivo  soddisfa l’interesse leso
    • compensativopunitivo  colpisce un comportamento riprovevole  non ripristina l’interesse leso ma lo sostituisce con un surrogato di valore economico uguale
  • deterrente/preventivo SISTEMA/ORDINAMENTO GIURIDICO: insieme delle norme giuridiche che organizzano la vita di una determinata società. ISTITUTO GIURIDICO: insieme delle norme giuridiche che regolano un fenomeno della vita sociale.

Fattispecie è l’immagine del fatto.  Fattispecie astratta: indica l'astratta previsione della legge relativa ad una eventualità, individuando gli effetti giuridici da essa prodotti. Si tratta quindi di una ipotesi normativa.  Fattispecie concreta: ciò che accade nel singolo caso, spesso capita che il singolo caso sia compreso nelle fattispecie della norma ma alle volte può capitare che esso configuri una nuova fattispecie ed è qui che il

Qualificazione della fattispecie^ giudice dovrà interpretare la legge per venirne a capo.: l’operazione logica con cui si verifica che una fattispecie concreta corrisponde a una fattispecie astratta. Per applicare una norma bisogna prima interpretarla, poiché le parole possono essere ambigue. Interpretazione norma usa per descrivere la fattispecie astratta.: attività finalizzata a identificare il giusto significato delle parole e dei loro collegamenti sintattici, che la

Interpretazione restrittiva: significato più limitato rispetto ad altri possibili Interpretazione estensiva: significato più ampio rispetto ad altri possibili Norma come testo: insieme delle formule linguistiche con cui la norma è espressa dalla sua fonte Norma come precetto: preciso significato da attribuire al testo Vari tipi di interpretazione:  Interpretazione autentica: quella fatta da un’altra norma (norma interpretativa) di grado pari o superiore a quello della norma interpretata. Ha efficacia retroattiva: la norma ha avuto fin dall’origine il significato attribuito dalla norma interpretativa.  Interpretazione giurisprudenza. giudiziale: quella fatta dai giudici. Le interpretazioni dei giudici costituiscono la   Interpretazione amministrativa: quellaInterpretazione dottrinale: quella fatta dagli studiosi del diritto fatta dagli organi dell’amministrazione..

Solo l’interpretazione autentica vincola le altre, mentre le altre non sono vincolanti.

In alcuni sistemi giuridici (ex delle norme date da giudici di grado superiore vincolano i giudici di grado inferiore. common low, usa e uk) vale il principio del precedente vincolante : le interpretazione

In altri (ex diritto, ogni tribunale interpreta in modo diverso le norme. civil low, ita e altri continentali) non vale questo principio : le decisioni giudiziarie non sono fonti del

Differenza tra diritto privato e pubblico: DIRITTO PRIVATO: si ispira ai principi dell’autonomia delle persone e della loro parità. DIRITTO PUBBLICO: si ispira ai principi opposti, soggezione e subordinazione di qualcuno su qualcun altro.  ESPROPRIAZIONE: È l'atto di sovranità esercitato dallo Stato, mediante il quale un soggetto viene privato del (ex comune vuole un terreno che appartiene ad A, lo prende anche se A è contrario, contro una somma in denaro)^ diritto di proprietà che ha sopra una cosa, per un^ fine di pubblico e generale vantaggio. Diritto pubblico: complesso delle norme che attribuiscono a una pubblica autorità il potere di incidere sulle posizioni delle persone, anche senza o contro la volontà di queste.  CONTRATTO di compravendita: il comune invece che espropriare, compra ad A se è disposto a vendere. Il comune non può imporre sua volontà su A.

Diritto privato: si basa sull’autonomia delle persone, che sono libere di scegliere e agire nel proprio interesse senza costringerle a subire imposizioni esterne. Il diritto privato è anche apparati pubblici che agiscono per fini pubblici. diritto comune: perché può applicarsi sia a persone private che agiscono per fini privati, sia ad

  • art. 1184 Cost.: Principio di sussidiarietà : “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
  • Art. 3^1 Cost.: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Uguaglianza formale (in contrapposizione ai regimi del passato)> divieto di discriminazioni > ragionevolezza delle
  • differenze.Art. 3^2 Cost.: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Uguaglianza sostanziale>limitazione dell’autonomia nel disporre dei propri diritti> azioni positive>ragionevolezza della differenza di trattamento.

FONTI DEL DIRITTO ordinamento vale il principio della pluralità delle fonti (non esiste un solo tipo di fonte ma diversi):: sono i fattori capaci di creare norme giuridiche in un dato ordinamento giuridico. Nel nostro

    • Fonti CostituzionaliFonti Primarie  legge ordinaria + altri atti con forza di legge (  costituzione + leggi costituzionali e di revisione costituzionale decreto legge e decreto legislativo ) + leggi
  • regionali + regolamenti UEFonti Secondarie  regolamenti del Governo o altre autorità amministrative
  • Fonti non scritte che si uniformano a leggi già esistenti). Si fonda su elementi:  consuetudini (fonti di norme prodotte direttamente dal corpo sociale con gli atteggiamenti o Oggettivo: ripetizione costante di un comportamento ad opera della gran parte dei consociati o Soggettivo: convinzione dei consociati di essere giuridicamente obbligati a tenere quel comportamento Non sono ammesse esistenti) sono ammesse solo se richiamate da tali fonti scritte. consuetudini contra legem. Le consuetudini secundum legem Consuetudini praeter legem (che integrano leggi (non richiamate dalle leggi) sono ammesse solo se riguardano materie non disciplinate da tali fonti scritte. FONTI DEL DIRITTO PRIVATO: codice civile, costituzione, legislazione speciale. CODICE CIVILE: testo nominativo ampio e complesso che raccoglie organicamente l’insieme delle norme relative a una determinata materia. Unità del diritto: il diritto è tutto dello Stato, e solo dello Stato, tutti i cittadini dello Stato sono soggetti a unico diritto uguale per tutti, appunto il diritto dello Stato.

Può essere limitata in nome di interessi di carattere generale determinati da fattori come età, condizioni psichiche, difetto di onorabilità, difetto di riconosciuta competenza professionale. CAPACITÀ DI AGIRE: capacità di determinare con la propria volontà le proprie situazioni giuridiche, cioè compiere atti giuridici. Si acquista con la maggiore età. Ex bambino 15 anni deve compiere un atto, operano per lui i suoi RAPPRESENTANTI LEGALI (genitori o tutore) i quali operano sotto il controllo del giudice tutelare, e in caso di atti più rilevanti devono chiedere l’autorizzazione del tribunale.

Incapacità di agire se l’atto può essere compiuto al posto dell’incapace da un altro soggetto. LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI AGIRE: scopo di proteggere il soggetto con ridotte attitudini psicofisiche per evitare che si danneggi con le sue stesse mani compiendo atti di cui non è in grado di capire la portata.

  • gli atti compiuti dall’incapace non sono validi - incapace viene affiancato da un soggetto capace che compie per lui o con lui gli atti che egli non può compiere da solo.  (^) 1)Limitazioni finalizzate a proteggere l’incapace: MINORE ETÀ  i minorenni tranne eccezione del minore EMANCIPATO: può essere assunta prima dei 18 Anni amministrazione.  requisiti: età > 16 anni + vi è la nomina di un curatore, può compiere atti di ordinaria
  1. INTERDIZIONE GIUDIZIALE Sono sottoposti ad un apposito procedimento giudiziale al termine del quale c’è una sentenza che li dichiara  per i Soggetti in abituale infermità mentale. “interdetti”. La Vi è la nomina di un sentenza viene annotata al margine dell’atto di nascita (tutti possono esserne a conoscenza). tutore che lo rappresenta e che opera sotto controllo di un giudice. (totalmente privo di
  2. capacità di agire).INABILITAZIONE  soggetti con infermità mentale meno grave , chi fa abuso abituale di alcool o stupefacenti, prodigalità, chi è sordomuto o cieco dalla nascita. Sentenza annotata al margine dell’atto di nascita. Vi è la nomina di un curatore , può compiere atti di ordinaria amministrazione. Amministrazione di sostegno: quando la persone è incapace di provvedere ai propri interessi anche parzialmente o temporaneamente a causa di menomazioni fisiche o psichiche. Va chiesta al giudice tutelare (e l’iniziativa del chiedere può essere presa dallo stesso interessato o dai suoi stretti familiari), il quale emette il dell’atto di nascita. decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, annotato al margine Si valorizza la personalità del beneficiario:
  • amministrazione richiesta solo per gli atti indicati nel decreto di nomina. - beneficiario conserva la facoltà di compiere gli atti della vita quotidiana.
  • amministratore deve informare beneficiario e tenere conto delle sue aspirazioni. In caso di contrasto interviene il giudice tutelare.

 (^) 1)Limitazioni finalizzate a sanzionare l’incapace: INTERDIZIONE LEGALE  discende automaticamente da una previsione di legge: vale per il condannato a più di 5 anni di reclusione. Incapacità riguarda solo gli atti patrimoniali (non familiari e personali).  Limitazioni finalizzate a proteggere terzi: - il fallito perde l’amministrazione e la disponibilità dei suoi beni. Incapacità riguarda solo atti patrimoniali.

CESSAZIONE DELL’INCAPACITÀ DI AGIRE:

  1. Minori  raggiungimento della maggiore età
    1. Interdetti giudizialiInterdetto legale  cessazione della pena guarigione accertata con apposito procedimento e dichiarata sentenza di revoca

INCAPACITÀ LEGALE VS INCAPACITÀ NATURALE: Questi elencati erano casi incapacità legale. 1) Incapacità legale: caratteristica risulta in modo ufficiale, chiunque può sapere se il soggetto ho capacità legale o no. Tutti gli atti compiuti da incapaci legali sono ANNULLABILI.

L’atto è comunque annullabile anche se l’incapacità non è in alcun modo evidente dal punto di vista della controparte dell’incapace limitazioni.  infatti prima di compiere l’atto la controparte può verificare le eventuali

  1. Incapacità naturale: condizione di incapacità di intendere e di volere in cui si trova il soggetto che non è un incapace legale. Mai ufficialmente documentata e quindi difficile da accertare. Può essere:
  • permanente: soggetto schizzofrenico ma non interdetto - transitoria: soggetto che ha assunto alcool o stupefacenti. Gli atti personali compiuti dall’incapace sono SEMPRE ANNULLABILI. Gli atti unilaterali sono ANNULLABILI se hanno recato grave pregiudizio all’incapace naturale I contratti sono ANNULLABILI se hanno recato grave pregiudizio all’incapace naturale e vi era la mala fede della controparte (che era a conoscenza dell’incapacità naturale).

La legge tutela l’incapace naturale e il terzo che ha agito in buona fede e aveva confidato ragionevolmente nella validità dell’atto.

RESIDENZA  luogo dove una persona ha dimora abituale. Viene comunicato all’ufficio dell’anagrafe della popolazione residente del proprio Comune. DOMICILIO  luogo dove una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi (domicilio generale). Può essere anche legale: fissato dalla legge alla persona e non scelto da questa e speciale: in relazione a determinati atti o affari. DIMORA  luogo in cui una persona si trova in un dato periodo (purché non brevissimo).

ORGANIZZAZIONI (ENTI)

Nascono per decisione e interesse delle persone fisiche, di cui sono strumento. Hanno MA non hanno capacità giuridica capacità di agire come le persone fisiche, quindi sono titolari di diritti e obblighi. in quanto non hanno propria intelligenza e volontà, possono operare solo attraverso

persone fisiche che pensano, decidono e agiscono per l’organizzazione. Gli atti che queste compiono per conto dell’org sono considerati atti delle stesse organizzazioni e producono effetti giuridici sull’organizzazione.

L’organizzazione ha denominazione (come nome), nazionalità (come cittadinanza persone), sede (come residenza). L’organizzazione si forma con: ATTO COSTITUITIVO: atto formato dalle persone che intendono creare l’organizzazione. STATUTO: dell’organizzazione, contiene le regole di funzionamento dell’organizzazione stessa. Le persone fisiche che operano sono dette organi. Possono essere: ORGANI INDIVIDUALI: una sola persona che agisce singolarmente ORGANI COLLEGIALI: pluralità di persone che agiscono congiuntamente. La volontà dell’organizzazione in questo caso si stabilisce secondo il relativa, assoluta o qualificata e può essere calcolata sugli aventi diritto al voto o sui votanti). principio di maggioranza (che può essere VOTO: atto con cui ciascun componente dell’organo esprime la propria volontà (può essere pesato o contato). DELIBERAZIONE: decisione che esprime la volontà della maggioranza dell’organo collegiale e quindi la volontà dell’org. Tipi di organizzazione: 1) PRIVATE

  1. PUBBLICHE determinato settore di attività di interesse pubblico.  enti pubblici territoriali e enti pubblici istituzionali che hanno funzioni limitate ad un
  • Sono disciplinate da norme speciali che ne riconoscono condizione di favore. - Hanno capacità giuridica di diritto privato. Solo gli enti pubblici dotati di poteri di imperio hanno capacità giuridica di diritto pubblico. - Un ente pubblico può costituire o controllare organizzazioni di diritto privato.

B) Enti non lucrativi (associazioni e fondazioni) : la ottengono attraverso iscrizione nel registro delle persone giuridiche + atto costitutivo e statuto redatti per atto pubblico + che l’org abbia scopo possibile e lecito e patrimonio adeguato allo scopo riconoscimento dell’autorità amministrativa

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

Sono organizzazioni formate da una pluralità di persone che perseguono uno scopo comune, diverso dal profitto. Le associazioni ottengono personalità giuridica attraverso il riconoscimento dell’attività amministrativa  infatti nascono per atto costitutivo e statuto pubblico + devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche (pubblicità). Organi delle associazioni: A) ASSEMBLEA = delibera sugli atti principali dell’associazione: nomina e sostituisce gli amministratori,

B) delibera sul bilancio annuale, modifica dell’atto costitutivo e statuto, può sciogliere associazioneAMMINISTRATORI = compiono atti necessari al funzionamento dell’associazione Patrimonio associazione = sono i contributi degli associati e altri proventi che ne costituiscono anche i mezzi economici. Essendo l’associazione riconosciuta dotata di personalità giuridica, i creditori possono aggredire solo il suo patrimonio: non quello di associati ed amministratori L’associato che cessa di far parte dell’associazione non può ottenere la restituzione dei contributi versati.

ESTINZIONE  si determina per:

  • deliberazione dell’assemblea, presa con la maggioranza qualificata dei ¾ degli associati. - verificarsi di una delle cause di estinzione previste dallo statuto
  • quando scopo viene raggiunto o è diventato impossibile - quando vengono a mancare tutti gli associati

LIQUIDAZIONE - da quel momento gli amministratori non possono compiere nuove operazioni (attività si limita a liquidazione  a seguito di uno di questi eventi l’associazione è posta in liquidazione: patrimonio per pagare debiti esistenti). - se pagati questi rimangono beni residui questi vengono devoluti secondo le previsioni dell’atto costitutivo/statuto/disposizioni assemblea La costituzione vede nelle associazioni un fenomeno socialmente positivo, per questo le tutela garantendo la libertà di associazione.

Il principio di libertà delle associazioni individua il limite fino al quale l’autorità pubblica può controllare gli atti dell’associazione. Al giudice è affidato un controllo di legittimità sugli atti, in base a cui può annullare le deliberazioni dell’assemblea che trova contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto. Non gli è invece affidato un inopportuno o ingiustificato. controllo di merito , cioè il potere di annullare un atto solo perché sostanzialmente

ASSOCIAZIONI ILLECITE:

  • criminali  perseguono finalità vietate dalle legge
  • politico-militari - segrete  perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare

Persegue scopi e interessi propri dei singoli associati che

l’hanno creata. È quindi uno strumento al loro servizio e gli

associati ne hanno il dominio.

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

Quando non ha il riconoscimento dell’autorità amministrativa, perché non lo ha chiesto o perché le è stato negato. Non ha personalità giuridica, la loro autonomia infatti è imperfetta. Iscrizione nel registro delle persone giuridiche (non sono sottoposte a pubblicità).

Poiché non chiedono il riconoscimento l’atto costitutivo e lo statuto non richiedono forma particolare. S applicano le stesso nome che regolano il funzionamento delle associazioni riconosciute. DIFFERENZE: A) Mancanza di riconoscimento significa  libertà dai controlli pubblici. È per questo che grandi partiti politici e sindacati rimangono associazioni non riconosciute TUTELA PER L’ASSOCIATO:

  • Annullabilità delle deliberazioni assembleari contrarie alla legge, all’atto costitutivo e allo statuto. Controllo di legittimità, non di merito
    • Recesso libero dell’associato (fermo restando che non può ottenere il rimborso dei contributi).La deliberazione di esclusione deve essere giustificata da gravi motivi. Ma si ritiene che anche in questo caso il giudice non possa effettuare un controllo di merito: si limiterà a verificare la verità dei fatti addebitati a fondamento dell’esclusione e il rispetto delle procedure previste dallo statuto

Ai debiti contratti dall’associazione risponde non solo il patrimonio di quest’ultima, ma anche quello di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (in genere, gli amministratori). I creditori, dunque, possono aggredire oltre al patrimonio dell’associazione quello degli amministratori.

FONDAZIONI

Sono organizzazioni create da uno o più soggetti che destinano un patrimonio e le sue rendite a un determinato scopo che riguarda interessi socialmente rilevanti. Ottiene personalità giuridica tramite riconoscimento amministrativo (stesse modalità previste per associazioni) + comunque iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Può essere creata con: A) B) atto fra viviatto a causa di morte : compiuto da una o più persone nella forma dell’atto pubblico – nasce con effetto immediato: cioè per testamento – comincia a operare dopo la morte del testatore.

Chi crea fondazione ha rispetto di questa, meno poteri di azione e di decisione: ex fondatore non può revocare atto di fondazione  una volta creata e riconosciuta la fondazione è autonoma dal fondatore L’autorità amministrativa ha potere di: - nominare e sostituire amministratori

  • annullare le deliberazioni
  • sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario - coordinare l’attività di più fondazioni e unificarne l’amministrazione
  • può trasformare la fondazione in modo da permetterne la sopravvivenza, sia pure con uno scopo diverso o ridotto ESTINZIONE - scopo raggiunto o impossibile  avviene per:

LIQUIDAZIONE^ - si verificano cause previste da atto costitutivo o statuto  quando si estingue segue la liquidazione con le stesse modalità delle associazoni.

Persegue finalità esterne che non si identificano con gli

scopi delle persone che l’hanno costituita ma toccano

interessi generali. Quindi non è strumento al servizio del

fondatore.

  PatrimonialiNon patrimoniali  procurano utilità di natura economica  procurano utilità morale o ideale o attinente alla sfera personale (non economica)

  AssolutiRelativi  possono essere fatti valere solo nei confronti di qualche soggetto determinato,possono essere fatti valere nei confronti di tutti i consociati, che hanno il dovere obbligati di rispettarli. verso il titolare.  Disponibili il titolare li può trasferire, autolimitare, cancellare con gli atti giuridici che producano tali effetti  Indisponibili perché gli è vietato compiere atti che producano tali effetti.  il titolare non li può liberamente trasferire, autolimitare o cancellare. Egli subisce una restrizione SITUAZIONI corrispondente situazione attiva PASSIVE: quelle del soggetto il cui interesse viene sacrificato all’interesse del titolare di una  Dovere  vieta di tenere comportamenti capaci di ledere il diritto soggettivo altrui  Obbligo ed esclusivamente verso di lui.  vincolo imposto all’azione del titolare, nell’interesse di chi ha un diritto soggettivo rivolto direttamente  Soggezione situazione giuridica senza poterlo impedire.  grava su chi si trova esposto al diritto potestativo altrui e quindi a subire modifiche di qualche  ONERE qualche sua situazione attiva. Partecipa delle situazioni attive perché l’obiettivo finale è realizzare l’interesse del  situazione di chi deve tenere un determinato comportamento se vuole avere la possibilità di utilizzare soggetto; partecipa delle situazioni passive perché consiste in un vincolo posto alla sua azione.

BENI

Chi ha un diritto ce l’ha su qualche bene, strumentale al suo interesse particolare. Beni  le cose che possono formare oggetto di diritti  può solo ciò su cui è immaginabile un conflitto di interessi. Non sono beni le entità inesauribili e accessibili a tutti perché in sovrabbondanza (aria, acqua) o quelle inaccessibili (minerali al centro terra); le energie naturali solo se hanno valore economico. COSA  definizione legislativa di bene = porzioni di materia percepibile attraverso i sensi. In questo modo però si identifica l’idea di bene materiale che esclude quella di bene immateriale (brevetto, marchio, creazione artistica), quindi: BENE regolati dal diritto.  qualunque entità utile all’uomo, materiale o immateriale, suscettibile di determinare conflitti di interessi

BENI MATERIALI A) BENI IMMOBILI: detti anche fondi  per natura: tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo (suolo, sorgenti e corsi d’acqua,  alberi, edifici e costruzioni).per destinazione: tutto ciò che è assicurato alla riva e sono destinato ad esserlo permanentemente per il loro B) BENI MOBILI: si individuano in via residuale, sono tutti gli altri beni^ utilizzo (mulini, bagni e altri edifici galleggianti)

Differenze di trattamento giuridico: A) BENI IMMOBLI:  l’uso da parte di provati è soggetto a limiti più stretti di quelli che valgono per i mobili.  Esiste un’organizzazione pubblica per l’accertamento e la documentazione della loro esistenza = catasto.  La circolazione richiede formalità più rigorose di quelle per i mobili ed è soggetto a regime di pubblicità (iscrizione nei pubblici registri immobiliari).

 Non possono non avere un proprietario. Se non risultato di proprietà di nessuno (immobili vacanti) sono automaticamente dello Stato. B) BENI MOBILI:   Può essere res nullius (cosa di nessuno).Alcuni sono di grandi dimensioni, numero grande ma limitato, circolazione controllabile (navi, aerei, auto)  per questo vi è l’iscrizioni in pubblici registri = beni mobili registrati. Altre distinzioni:  BENI DIVISIBILI: possono essere suddivisi fisicamente in più porzioni., ciascuna delle quali mantiene la funzione economica del bene originario  BENI INDIVISIBILI: suddivisione materialmente o economicamente impossibile   CONSUMABILI: si esauriscono immediatamente con l’usoINCONSUMABILI: uso continuativo o ripetuto

 FUNGIBILI: sono identici, per qualità, ad altri beni dello stesso genere (ex denaro, petrolio, auto di concessionaria)  INFUNGIBILI: non sostituibili indifferentemente con altri beni, anche se appartenenti al medesimo genere, per la presenza di particolarità qualitative (opera d’arte, auto usata)

 PERTINENZE: cose accessorie destinate in modo durevole al servizio o ornamento di un’altra cosa principale. Vincolo pertinenziale : rapporto fra pertinenza e cosa principale. Può essere fra due cose mobili, due immobili, o uno e uno. Nasce per iniziativa del proprietario della cosa principale, il quale può trasferire la pertinenza con la cosa principale o l’una senza l’altra.  FRUTTI: beni prodotti da altri beni, sono detti beni fruttiferi.  Frutti naturali: provengono direttamente dalla cosa (prodotti agricoli, legna, parti di animali). Spettano al

 proprietario della cosa fruttifera.Frutti civili: si traggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia (canoni locazione di  BENI PUBBLICI: requisito soggettivo che appartiene allo Stato a un altro ente pubblico o un requisito oggettivo^ un appartamento, interessi nel mutuo). che consiste nell’essere destinati a soddisfare interessi della collettività.  BENI PRIVATI: tutti gli altri.

CIRCOLAZIONE GIURIDICA Le vicende (movimenti e cambiamenti dei diritti) sono effetti giuridici dei diritti (traffico giuridico). Possono essere:

  • nascita, trasferimento, estinzione dal punto di vista del diritto. - acquisto e perdita dal punto di vista del titolare. ACQUISTO: la persona diventa titolare di un diritto che prima non aveva. Si possono acquistare in modi diversi:
    1. Acquisto Originario trasmissione dal precedente al nuovo, ex pescatore): non avviene sulla base di un rapporto fra il precedente titolare e il nuovo titolare (no

2) Acquisto Derivativo  Chi acquista è detto AVENTE CAUSA o acquirente: l’acquirente riceve il diritto dal (e sulla base del rapporto col) precedente titolare.  successione.

 Chi trasferisce è detto DANTE CAUSA o alienante  alienazione. (alienare un diritto significa farlo

diventare un altro, non tutti i diritti sono alienabili

^ Gli acquisti a titolo derivativo si distinguono al loro interno in: Traslativi  avente causa succede nello stesso diritto che faceva capo al precedente titolare

 Costitutivi il dante causa rimane titolare del diritto, il diritto risulta modificato  avente causa diventa titolare di un nuovo diritto, che scaturisce dal diritto del dante causa,

L’acquisto può essere:  Gratuito  l’avente causa non sopporta sacrifico economico in cambio dell’acquisto (donazione o eredità).

Anche senza trascrizione il contratto avvenuto tra A (dante causa) e B (primo acquirente) è comunque valido e efficace nei rapporti interni tra A e B. MA senza trascrizione il contratto non è efficace verso il terzo C (secondo acquirente) che abbia trascritto il contratto precedentemente. Quindi la trascrizione è necessaria perché il contratto sia opponibile ai terzi che hanno acquistato un diritto sul bene (la trascrizione rientra nella pubblicità dichiarativa). B per tutelarsi può fare un’azione contro A richiedendo il risarcimento del danno, basandosi sul contratto (efficace) che esiste tra A e B. Sono soggetti a trascrizione anche i provvedimenti giurisdizionali e le domande giudiziali: A vende a B, ma B non paga il prezzo, quindi A propone una domanda di risoluzione contro B. Nel frattempo B vende a C, il quale trascrive l’acquisto prima che il processo si concluda con la sentenza di risoluzione, quindi l’immobile è di proprietà di C. Per evitare questo la legge prevede la TRASCRIZIONE DELLE DOMANDE GIUDIZIALI: così A trascrive nei registri immobiliari la domanda di risoluzione e la sentenza che accoglie la domanda pregiudica l’acquisto compiuto nel frattempo da C e trascritto nei registri dopo la trascrizione della domanda di A.

BENI MOBILI REGISTRATI Il meccanismo della trascrizione opera anche per alcuni beni mobili (navi, aerei, auto). Gli atti assoggettati a trascrizione sono gli stessi di quelli per cui è prevista trascrizione nei registri immobiliari e gli effetti della trascrizione sono gli stesi. I registri però sono organizzati su base reale.

BENI MOBILI NON REGISTRATI Non esistono apparati pubblicitari che possono documentare le vicende giuridiche, quindi chi acquista non può verificare se il dante causa è titolare del diritto. In questo caso la legge prevede la regola del TITOLO/degli ACQUISTI A NON DOMINO: l’acquirente acquista la proprietà di un bene mobile non registrato anche POSSESSO VALE se l’alienante non ne è titolare a condizione che:  Ottiene possesso del bene mediante consegna   Sia in buona fede o comunque non a conoscenza dell’illegittima provenienza del beneEsiste un titolo idoneo al trasferimento della proprietà  Se sul bene alienato esistono diritti altrui sulla cosa, l’acquirente acquista comunque proprietà piena, purché:   Tali diritti non risultano dal titolo dell’acquistoL’acquirente è in buona fede e quindi ignori l’esistenza di tali diritti  Se il bene viene alienato a più soggetti, prevale quello che per primo ne ha ottenuto in buona fede la consegna (cioè C riceve il bene e ne diventa proprietario perché non sapeva che A lo aveva precedentemente alienato a B).

PRESCRIZIONE E DECADENZA

PERDITA DEI DIRITTI:  Uno acquista un diritto che l’altro perde  Uno acquista un diritto che nessuno perde  Uno perde un diritto senza che nessuno lo acquisti = il diritto si estingue. Questo accade quando la cosa va distrutta, con l’abbandono della cosa (derelizione), quando il creditore rinuncia al suo debito (remissione del debito), con la prescrizione, con la decadenza. PRESCRIZIONE: estinzione del diritto conseguente alla prolungata inerzia del titolare Funzioni: , che quindi lo perde.

  1. Favorire la certezza delle situazioni e dei rapporti giuridici  di fronte alla persistente inazione del titolare del diritto, il contro interessato (parte passiva) si comporta come se quel diritto non esistesse più, inoltre con il decorso del tempo vi è difficoltà a provare attendibilmente il diritto.
  2. Favorire l’uso produttivo delle risorse un diritto non esercitato è una risorsa economica non valorizzata dal titolare, ma l’esistenza del diritto blocca anche le risorse della controparte. DIRITTI IMPRESCRITTIBILI esercita: : tutti i diritti si prescrivono MA alcuni non si estinguono anche se il titolare non li  Diritto di proprietà, che però si può perdere per effetto dell’usucapione (A è proprietario ma è inerte mentre B si comporta come proprietario, B diventa proprietario)   Diritti indisponibili (ex. diritti della personalità, diritti connessi alle relazioni familiari)Singole facoltà non sono autonome ma integrano il contenuto di un diritto

Inizio prescrizione: momento in cui il diritto può essere fatto valere. Termine prescrizione anni) e il termine speciale (più lunghi, come per i diritti reali minori, 20 anni o più brevi, come il risarcimento del danno: periodo di tempo trascorso il quale il diritto si estingue. La legge fissa il termine ordinario ( extracontrattuale, 5 anni). Computo del termine il dies a quem è compreso (giorno finale), se il termine scade in un: non si tiene conto del dies a quo (giorno in cui si verifica l’evento che fa partire la prescrizione), giorno festivo , è prorogato al seguente non festivo.

Sospensione prescrizione: in presenza di particolari circostanze il decorso della prescrizione si arresta, ma riprende quando esse vengono meno. Il tempo trascorso anteriormente alla sospensione si somma a quello successivo. soggettive (minore o interdetto temporaneamente privi di rappresentante legale) che possono ostacolare l’esercizio del^ Cause di interruzione: (1) rapporti esistenti tra le parti (coniugi; datore di lavoro-dipendente) (2) condizioni diritto. Interruzione prescrizione della prescrizione (inerzia e affidamento di controparte). Il termine di prescrizione riprende a decorrere da 0, essendo:quando viene compiuto un atto che smentisce i presupposti su cui si fonda il meccanismo irrilevante il tempo trascorso anteriormente. Cause di interruzione: (1) atti provenienti dal titolare che costituiscono esercizio del diritto (domanda giudiziale del titolare e atto di costituzione in mora della parte passiva) (2) atti provenienti dalla controparte che costituiscono riconoscimento del diritto altrui (ex debitore che paga un acconto). Inderogabilità della prescrizione Prima del decorso del termine :

  • • non è ammessa la modifica dei termini di durata della prescrizione, anche se concordata dalle partinon è ammessa la rinuncia preventiva alla prescrizione dalla parte passiva.

Dopo il decorso del termine (il diritto è estinto) 

  • è ammessa la rinuncia (successiva) alla prescrizione
  • il debitore che (rinunciando implicitamente alla prescrizione) abbia pagato spontaneamente un debito estinto per prescrizione, non può ottenere la restituzione di quanto pagato
  • se la parte passiva vuole avvantaggiarsi della prescrizione compiuta, spetta a lei prendere l’iniziativa e farla valere: la prescrizione non è rilevabile d’ufficio dal giudice (ex creditore pretende pagamento nonostante sia caduto in prescrizione, è debitore che deve farlo presente se non vuole pagare). PRESCRIZIONE PRESUNTIVA: non determina l’estinzione del diritto (prescrizione estintiva) ma crea solo la presunzione di estinzione del diritto. Alcuni crediti vengono soddisfatti all’esecuzione della prestazione corrispettiva. Quindi, trascorso un periodo di tempo abbastanza breve senza che il debitore reclami il pagamento, si presume che tale debito sia stato soddisfatto e corrispondente credito pagato.

Se invece il debito non è stato pagato, il creditore conserva il diritto di credito anche dopo che sia terminata la prescrizione presuntiva MA la legge limita i mezzi di prova a disposizione del creditore, che sono solo due:

  • spontanea confessione giudiziale del debitore
  • deferimento del giuramento decisorio DECADENZA: meccanismo per cui un diritto non esercitato per lungo tempo si estingue – come prescrizione.

godimento spetta a lui come conduttore. In teoria il conflitto dovrebbe risolversi a favore di X, che è terzo rispetto al diritto che nasce nel rapporto di A e B, ma in questo caso il diritto del conduttore è opponibile al terzo e quindi continua a godere della cosa locata.

La distinzione tra diritti reali e di credito permette di capire la distinzione tra i due tipi di azioni a difesa dei diritti sulle cose: la azioni reali e le azioni personali.

 Azioni reali dimostri di avere il diritto  difendono il diritto di proprietà (o un altro diritto reale) sul presupposto che chi la esercita; si possono rivolgere contro chiunque.

 Azioni personali verso il terzo che abbia pregiudicato il diritto.  il titolare del diritto di credito leso può agire verso la sua controparte (debitore) e non  Anche il titolare di un diritto reale può esercitare un’azione personale nei confronti della sua controparte : con il vantaggio di non dover provare la proprietà, ma solo il titolo (che da luogo al rapporto debitore/creditore) da cui deriva il suo diritto. Solo se è un’azione reale , invece, nei confronti del terzo. Ex: A da una cosa in locazione a B per un determinato tempo, alla scadenza B si rifiuta di restituirla. È difficile per A dare prova della sua proprietà, ma può esercitare l’azione di restituzione: in base al titolo da cui è nata la locazione, questa è scaduta e B ha l’obbligo di restituire la cosa.

3) Diritti reali seguono principio del numero chiuso, mentre i diritti di credito seguono principio di atipicità e sono

quindi in numero aperto. I dritti reali si dicono di numero chiuso perché non si possono costituire diritti reali diversi da quelli previsti e disciplinati dalla legge. Essi obbediscono a un principio di tipicità. I diritti di credito invece possono avere i contenuti più vari, stabiliti dagli interessati anche al di fuori dei tipi previsti dalla legge. Essi obbediscono a un principio di atipicità.

Dunque, se le parti costituiscono un diritto che non si identifica con nessuno dei diritti reali legalmente previsti, esso è certamente un diritto di credito: come tale, non opponibile ai terzi.

Numero chiuso  nasce per ragioni economiche : dividere tra più soggetti i poteri di utilizzazione dei beni potrebbe impedire che si attuino innovazioni economicamente vantaggiose circa il loro impiego. Quindi conviene limitare la creazione di diritti reali (il cui scopo è appunto togliere al proprietario alcuni poteri sulla cosa per darli a qualcun altro). Inoltre sono assoluti proprio perché chi acquista un bene potrebbe scoprire dopo che su esso grava un diritto reale creato in precedenza a favore di qualcun altro.

Queste ragioni sono legate in generale ai beni immobili, seguendo la trad storica legate alle terre, principale forma di ricchezze. Oggi ci sono nuove modalità di utilizzazione dei beni immobili, che richiedono la costituzione di vincoli di natura reale  (^) sugli stessi (cioè, vincoli opponibili ai terzi):Regolamenti condominiali: creano una rete di vincoli sulle proprietà dei singoli appartamenti   Multiproprietà: gravare la proprietà dell’unità abitativa di un vincolo circa il tempo di godimentoCessione di volumetria: un proprietario si vincola a non costruire sul proprio terreno, cedendo al proprietario vicino il volume di edificazione “acquistata”. Questi diritti per realizzarsi pienamente dovrebbero inerire alla cosa, cioè essere opponibili ai terzi, e quindi avere caratteri dei dritti reali MA sono difficilmente riconducibili a dei diritti reali previsti dalla legge, vengono quindi ipotizzati come diritti reali atipici.  si dice che il principio del numero chiuso sia entrato in crisi.

OBBLIGAZIONI REALI: debiti e crediti che nascono in capo a soggetti, in dipendenza dal fatto che essi hanno la proprietà (o un altro diritto reale) su un bene. L’obbligazione segue la l’avente causa assume l’obbligazione. Ex: ciascun comproprietario ha l’obbligo di partecipare alle spese per la titolarità del diritto reale : per effetto dell’alienazione del diritto, il dante causa si libera, e manutenzione della cosa comune (art. 1104); se la quota di comproprietà viene alienata a un terzo, l’acquirente subentra nell’obbligazione.

PROPRIETÀ

“Diritto di godere e disporre delle cosa in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”. Nello stato liberale 1800: proprietà concepita come un potere pieno ed esclusivo del proprietario, che persegue il proprio interesse senza condizionamento del potere pubblico. Il carattere assoluto e inviolabile del diritto aveva una valenza da un lato costituzionale e politica (garanzia contro l’arbitrio dei sovrani e le pretese delle classi non proprietarie); dall’altro economica (in antitesi ai molteplici vincoli che gravavano sulla proprietà nel diritto medievale). Tra la metà del XIX e gli inizi del XX secolo: i processi economici tolgono alla proprietà la posizione centrale e ne modificano il ruolo all’interno del sistema produttivo:  Mobilizzazione della ricchezza mobili rispetto agli immobili (terra). Il processo ha nuovo impulso con l’affermarsi delle attività finanziarie. – con affermarsi di attività industriali e servizi diventano più importanti i beni  Smaterializzazione della ricchezza – grazie a conoscenza e uso tecnologie la nuova ricchezza non consiste in  cose materiali, ex: brevetti, diritti autore, marchi di fabbrica … Separazione tra proprietà e controllo della ricchezza = scissione tra ruoli proprietario e imprenditore. Prima  coincidevano, oggi proprietario mette a disposizione capitali che vengono gestiti dall’imprenditore. Trasformazioni di natura politico-sociale – rivendicazioni dei ceti meno abbienti, organizzati in partiti e sindacati, che promuovono la transizione l’idea di una funzione sociale della proprietà. dallo stato liberale allo stato sociale  con lo stato sociale si afferma

La disciplina costituzionale della proprietà salvaguardia l’interesse privato e tutela l’interesse pubblico, quindi garantisce i poteri dei proprietari e al contempo li limita. La ricerca di equilibrio determina: - “la proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati” = sistema di economia mista

  • “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge…” contro l’eventualità di una sua lesione ad opera di soggetti pubblici o privati. = la Costituzione garantisce la proprietà privata
  • “…che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti” = i limiti devono essere giustificati dalla sua funzione sociale, seguono quindi i principi di solidarietà e uguaglianza sostanziale. Le norme limitative rispondono a esigenze di: - Efficienza economica (ex: non frazionare beni produttivi quando queste non sarebbero economicamente efficienti)
  • Giustizia sociale (ex: comprimere poteri di determinate categorie di proprietari, sacrificando i loro interessi agli interessi di ceti non proprietari, come nelle locazioni).
    • I beni devono essere impiegati in modo produttivo a favore della collettivitàLa f sociale riguarda solo i beni produttivi, necessari per il funzionamento del sistema economico.

ESPROPRIAZIONE E INDENNIZZO

ESPROPRIAZIONE: la proprietà viene tolta al proprietario anche contro la sua volontà, e trasferita a un ente pubblico interessato ad averla. Ci sono però tre garanzie: 1) Può avvenire solo se si fonda su motivi di interesse generale

    1. Può avvenire solo nei casi preveduti dalla legge (esiste una categoria di espropriazione)Al proprietario esposto spetta una contropartita economica in denaro = INDENNIZZO

Se una delle tre garanzie non è rispettata, allora l’espropriazione è illegittima e il proprietario si può opporre. Riguardo l’indennizzo, la Costituzione afferma che deve esserci, ma non precisa il suo ammontare o i criteri per calcolarlo, MA deve comunque essere “ serio, congruo e adeguato ”, non “ simbolico o irrisorio ”.

Fino a che punto la legge ordinaria può limitare l’esercizio del diritto di proprietà? - Secondo una prima tesi, la legge può circoscrivere senza alcun limite l’esercizio del diritto di proprietà, purché

  • questo sia giustificato dall’esigenza di assicurare la funzione sociale del dirittoSecondo un diverso punto di vista, più sensibile alle garanzie del proprietario, la legge ordinaria non potrebbe intaccare il “contenuto minimo essenziale della proprietà” senza prevedere a favore del proprietario un congruo indennizzo.

Quando un’immissione è illecita, chi la subisce ha due rimedi: azione inibitoria per ottenerne la cessazione e il risarcimento del danno già prodotto. Le immissioni come efficace rimedio contro l’inquinamento? Sono un rimedio individuale, posto a tutela del singolo proprietario; laddove un’azione realmente efficace contro l’inquinamento atmosferico richiede un intervento generale e preventivo nell’interesse non del singolo proprietario, ma di tutti i cittadini.

ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ

Proprietà si acquista in vari modi, a seconda del titolo in base al quale avviene l’acquisto:  ACQUISTO avvengono senza unA TITOLOrapporto conORIGINARIO: il precedente  titolareACQUISTO A TITOLO DERIVATIVO: avvengono sulla base di un rapporto fra l’acquirente e il precedente titolare, che trasmette il diritto

Acquisti a titolo originario: OCCUPAZIONE proprietario. Le cose sono volontariamente abbandonate dal precedente titolare oppure non sono mai appartenute a: impossessamento di una cosa mobile (le immobili appartengono allo Stato) che attualmente non ha nessuno (ex fauna ittica). Eccezionalmente si possono acquistare cose che appartengono a qualcuno: ex animali che sono dello Stato, funghi del terreno di Tizio. INVENZIONE: ritrovamento. È un modo di acquisto che riguarda le cose mobili smarrite dal proprietario (anche rubate). Chi trova una cosa smarrita ha l’obbligo di restituirla al proprietario o consegnarla al sindaco. Se dalla consegna al sindaco passa un anno senza che nessuno la recuperi, diventa di proprietà del ritrovatore. Se il proprietario recupera la cosa deve pagare un premio al ritrovatore.  ritrovamento del tesoro: cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario. Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui giace, se viene trovato da un'altra persona spetta metà al ritrovatore e metà al proprietario del fondo. Se il tesoro è di interesse storico o artistico, diventa di proprietà dello Stato.

ACCESSIONE principale acquista anche la proprietà della cosa accessoria. Può essere:: quando una cosa accessoria si incorpora o si unisce a una cosa principale. Il proprietario della cosa

  1. Accessione per fatto dell’uomo con materiali che appartengono a un soggetto diverso dal proprietario del fondo.: quando in un fondo vengono eseguite piantagioni, costruzioni o altre opere
  • Se le opere vengono fatte dal proprietario del fondo, egli paga il valore dei materiali
  • Se le opere vengono fatte dal proprietario dei materiali, il proprietario del fondo può chiedere che
  1. Accessione per fatto naturale^ vengano tolte o farle proprie pagando.: ci sono due ipotesi principali
  • Alluvione: proprietario di un fondo che si trova lungo un corso d’acqua acquista gli incrementi di terreno
  • apportati dalle acque.Avulsione: proprietario dello stesso fondo acquista parte di fondo di Tizio perché l’acqua lo ha staccato e trascinato. Deve al proprietario impoverito un indennizzo. Quindi proprietario del suolo prevale su proprietario materiali, ma ci sono delle eccezioni = ACCESSIONE INVERTITA: chi fa una costruzione sul suolo altrui ne tiene la proprietà e acquista anche la proprietà del terreno su cui la costruzione è fatta. Questo accade se:
  • Tizio in buona fede invade terreno di Caio: Caio può opporsi ma se non lo fa entro tre mesi il giudice può attribuire la costruttore la proprietà.
  • La pubblica amministrazione avvia procedimento di espropriazione del terreno di un privato per costruirci un’opera pubblica e prima che il procedimento sia compiuto occupa il terreno e costruisce: se l’espropriazione non va a buon fine l’occupazione è illegittima. Prima accadeva che il terreno diventava della pubblica amministrazione ( risarcimento pari al valore di mercato dell’opera. Ora invece il proprietario può chiedere la restituzione del terreno o il occupazione acquisitiva ), la quale doveva un risarcimento. UNIONE E COMMISSIONE cosa unica, e non sono separabili. Funzionano come l’accessione.: quando più cose mobili di diversi proprietari vengono unite o mescolate così da formare una USUCAPIONE: REGOLA DEL “POSSESSO VALE UOMO” che riguarda sia cose mobili che immobili: riguarda i beni mobili non registrati: «colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso , purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà».

Acquisti a titolo derivativo: I principali sono il CONTRATTO e la SUCCESSIONE a causa di morte, corrispondono a tecniche di circolazione della ricchezza più evolute e sofisticate e giuridicamente complicate. Il titolo dell’acquisto è presentato da un atto negoziale  il quale può creare problemi per la stabilità dell’acquisto. Principi seguiti:

    • la proprietà non si acquista se il titolo è irregolarel’la proprietà non si acquista regolarmente se chi la trasmette l’aveva acquistata da un titolo irregolare
  • la proprietà non si acquista se chi la trasmette non ce l’ha (o non ce l’ha come proprietà piena). Questo rende rischiosa la circolazione giuridica, quindi ci sono delle azioni previste dalla legge a difesa della proprietà che si dicono

AZIONI PETITORIE : rimedi giudiziari attraverso i quali il proprietario ingiustamente privato della possibilità di utilizzare la sua cosa o disturbato nel godimento di questa, può recuperare il pieno utilizzo/godimento di questa. Richiedono la prova della proprietà, quindi il proprietario tende a dimostrare l’acquisto a titolo originario poiché è molto più complicato dimostrare quello a titolo derivativo. Sono imprescrittibili. Sono quattro:

    1. rivendicazionenegazione
    1. regolamento di confiniapposizione di termini

AZIONE DI RIVENDICAZIONE: il proprietario di una cosa si rivolge contro chiunque possiede o detiene la cosa senza titolo, per ottenerne la riconsegna. Il possessore potrebbe cercare di liberarsi della cosa abbandonandola o rivendendola a terzi dopo l’azione, ma egli è tenuto a recuperarla a proprie spese o a corrisponderne il valore al proprietario. Se recupera la cosa dal terzo, deve restituire al possessore o detentore precedente quanto ricevuto da lui.