Scarica Autonomia Finanziaria e Controllo Bilanci in Italia: Spese Obbligatorie e Facoltative e più Appunti in PDF di Finanza Pubblica solo su Docsity! FINANZA PUBBLICA II: Definizioni di Finanza (realtà tipica di ogni soggetto: ogni individuo/famiglia ha il proprio bilancio e persegue propri fini) e soprattutto Finanza Pubblica. I mezzi sono diversi: patrimonio (ricchezza statica), reddito (flusso di entrate stabili), credito: sono elementi diversi. Al pari sul versante spesa ci sono spese correnti (flussi di uscita) e spese per beni che resteranno fissi (investimenti). DEFINIZIONI DI FINANZA PUBBLICA: Il complesso dei fatti o atti con cui un soggetto economico (persona, famiglia, imprenditore, società, banche ecc.), ma anche lo Stato e gli enti pubblici, si procurano i mezzi per la realizzazione dei loro fini. • A. Finanza (in generale): i mezzi (patrimonio, reddito, credito) (beni in natura, servizi personali e soprattutto denaro) di cui si dispone per raggiungere i propri fini • B. Finanza pubblica: i mezzi (del tutto analoghi) di cui dispongono lo Stato e gli altri enti pubblici per la realizzazione dei propri fini. PUBBLICA soprattutto in quanto destinata alla produzione di beni e alla erogazione di servizi a favore della collettività, nella prospettiva funzionale della formazione e distribuzione della ricchezza nazionale (finanza pubblica allargata: non solo rivolta al bilancio dello Stato, ma anche a quello degli enti). Focus su Stato, UE, enti pubblici. EVOLUZIONE: - Statuto albertino: primi principi liberali e sostanzialmente perseguimento del pareggio di bilancio senza interventi dello Stato nell’economia e nella redistribuzione della ricchezza. - Solo con primo dopoguerra e crisi del 29’ si passa gradualmente ad una “finanza sociale”: con fine redistributivo e di propulsore dell’economia nazionale (con focus su reddito e occupazione). - Con la Costituzione del 1948: principi misti ed equilibrio tra principi liberali (economia di mercato, libertà d’impresa) con principi di sussidiarietà e valori sociali. CONFINI TRA STATO E MERCATO: La sfera pubblica tende ad allargarsi al di fuori di ciò ce tradizionalmente è concepito come pubblico (sicurezza, giustizia, tutela libertà economica…). Alcuni modelli classici di finanza pubblica: - “Laissez faire” e la mano invisibile di Adam Smith (finanza neutrale). Stato funzionale al solo mantenimento del contesto. - Modello parzialmente interventista (Mills: laissez faire, ma con individuazione di alcuni possibili compiti pubblici di redistribuzione ricchezza) (Caffè: standard minimi sociali garantiti es: sanità, istruzione… come mezzi per una maggiore efficienza) (Rawls: Stato come garante delle pari opportunità di accesso). - Modello interventista: le fondamentali teorie Keynesiane e l’intervento statale come sostegno nei momenti di fluttuazione economica. - (Esistono anche teorie moderne contrarie all’intervento pubblico che sottolineano la “governement failure”: il fallimento dello Stato è un costo ulteriore rispetto al fallimento del mercato. Una fase fondamentale è lo sviluppo del Welfare: lo Stato è impegnato in lotta alla povertà, stabilizzazione redditi individuali anche rispetto a rischi (malattia, disoccupazione) o oscillazioni durante la vita (pensione). Gli strumenti di cui gode per queste finalità redistributive: sussidi di prezzo (contenimento prezzi su beni di prima necessità), regolamentazione di quantità (sicurezza sociale), qualità (standard su beni di consumo) e prezzo (salari minimi), produzione pubblica diretta (scuola, sanità…). I recenti problemi al bilancio pubblico mettono in difficoltà il modello di Welfare State. ENTRATE: Mezzi finanziari a disposizione derivano da: entrate tributarie (tributi generali e speciali), proventi del patrimonio dello Stato, tariffe e tasse derivanti da erogazione di servizi di mercato (depositi bancari, tabacchi…) Il focus è l’interesse pubblico: al crescere dell’interesse pubblico acquistano sempre maggior rilievo i prelievi coattivi (imposte). Le entrate dello Stato dunque assumono forme diverse a seconda che si operi attraverso: 1) prezzo privato (opera come un imprenditore) 2) prezzo quasi-privato (massimizza i profitti, ma l’offerta regolata) 3) prezzo pubblico o tariffa (non ha fini di profitto, ma soltanto di allargare il consumo di un bene/servizio: lo Stato può discriminare i prezzi). - TASSA: prelievo coattivo, ma con corrispondenza diretta con la prestazione (prezzo < costo medio): disavanzo coperto da altri tributi. - CONTRIBUTO SPECIALE: non c’è corrispondenza diretta perché i vantaggi del servizio non sono divisibili. - IMPOSTA: prelievo coattivo senza corrispondenza con prestazioni, ma legato all’interesse generale e volto a finanziare tutte le attività pubbliche non coperte da altre entrate. SPESE: Spese per erogazione di servizi gratuiti o semigratuiti, pagamenti per interessi, pagamenti per riacquisto di titoli relativi al debito pubblico. 1 La spesa pubblica è volta a coprire bisogni collettivi di Stato ed enti pubblici ed è l’insieme di risorse finanziarie utilizzate nella produzione di beni e servizi (ognuno impiega risorse nel suo ambito di competenza). La somma totale di tutte le spese pubbliche è il fabbisogno finanziario. Obiettivi principali: - Produzione e gestione servizi pubblici essenziali - Stabilizzazione e sviluppo redditi - Redistribuzione più equa Coesistono presupposti economici per giustificare la spesa, ma anche giuridici (spesa necessariamente giustificata da interesse pubblico – corrispondere ad una finalità: derivante da atto amministrativo). Alcune suddivisioni: Per tempo e destinazione economica: 1) Spese ordinarie/correnti (cadenzate) 2) Spese straordinarie/conto capitale (periodicità irregolare: una tantum) (Principio fondamentale della finanza stabilisce che: a bisogni ordinari corrispondono mezzi ordinari, mentre a bisogni straordinari mezzi straordinari) Giuridicamente: 1) Spese obbligatorie (imposte da leggi/regolamenti) 2) Spese facoltative (discrezionali e basate su giudizi economici-politici) La redistribuzione della spesa si articola tramite: 1) vincoli di mercato (es: salari minimi) 2) movimenti finanziari: (es: prelievi (imposte progressive) imposizioni su categorie da ridimensionare) 3) spese (aumento reddito reale di alcune categorie es: sussidi, sgravi fiscali…) Doppia ripartizione del Reddito Nazionale: a) Territoriale b) Settoriale La spesa può essere finanziata anche attraverso il DEFICIT DI BILANCIO (fonte di carattere straordinario, ma molto utilizzata) che genera un aumento del DEBITO PUBBLICO (deficit accumulato: patrimonio negativo): la nozione completa comprende tutte le passività lorde di Amministrazioni Centrali, Enti territoriali e Istituti pubblici (quella ristretta si limita all’ammontare dei titoli di Stato emessi). FINANZA PUBBLICA INTERNAZIONALE: 1) Conferenza monetaria e finanziaria di Bretton-Woods: prevede costituzione di Fondo Monetario Internazionale e la c.d. “Banca mondiale” e viene istituito un nuovo sistema monetario internazionale: “cambi fissi” e centralità del dollaro. 2) Negli anni 60’ l’inflazione a livelli diversi e la spesa pubblica in deficit americana (grande uscita di flussi di capitale) portano alla sfiducia nei confronti del dollaro, tanto che le banche iniziano aa convertire in oro i loro dollari. Crolla definitivamente il sistema a cambi fissi. Da allora è nato un sistema di cambi fluttuanti. 3) Gli ultimi 50 anni vedono: crescita economica, del Welfare State e della costruzione europea (da CEE ai Trattati). 4) Anni 90’: ampliamento di autorità indipendenti e riduzione del ruolo statale nell’economia. In contemporanea ci si avvia verso mercato unico e Unione monetaria europea. 5) Terzo millennio: globalizzazione dei mercati e profonde crisi, competizioni tra “Economie” inasprite e UE di fronte a diverse criticità politiche e funzionali. - Crisi internazionale dell’economia e della finanza (culmine nel 2007). Evidenzia le patologie di una finanza deregolamentata e caratterizzata da sistemi di controllo inadeguati. Questo evento determina diversi assetti attuali della finanza e dei bilanci UE. FINANZA DELL’UE: Obiettivo: convergenza politiche economiche e di bilancio degli Stati membri. TFUE: TITOLO VII (politica economica e monetaria) CAPO I: Politica economica: - ART.120 e 121: stabiliscono alcune linee di principio: politica economica tesa a realizzare obiettivi UE, rispetto dei principi di economia di mercato aperta, libera concorrenza… Politiche economiche come interesse comune e quindi coordinamento a livello centrale. - ART.126: 1) Stati devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. 2) Commissione sorveglia situazione di bilancio ed evoluzione del debito pubblico. Verifica la conformità del bilancio rispetto a 2 criteri: o Rapporto tra disavanzo pubblico previsto (o effettivo) e PIL non deve superare un valore di riferimento (eccezioni solo temporanee) o Rapporto tra debito pubblico e PIL non deve superare un valore di riferimento (eccetto casi in cui questo si sta riducendo sensibilmente). CAPO II: Politica monetaria: - ART.127: il sistema europeo di banche centrali (SEBC) ha come obiettivo il mantenimento della stabilità dei prezzi (favorisce efficace allocazione di risorse). - ART.128: la BCE ha diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in Euro che può avvenire tramite BCE o altre banche centrali nazionali. 2 rispetto di equilibrio di bilanci e osservanza vincoli economici UE). Godono sia di risorse autonome: stabiliscono tributi ed entrate proprie, sia di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali riferibile al territorio. Istituito inoltre un fondo perequativo senza vincoli per territori con minore capacità fiscale e la possibilità per lo Stato di destinare risorse aggiuntive per interventi speciali a favore di qualche ente. Possibilità per gli enti di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare spese di investimento (a condizione che sia rispettato l’equilibrio di bilancio a livello regionale e che sia definito un piano di ammortamento). È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti contratti dagli enti. Con sentenza S.88/2014 della Corte Costituzionale: (sul significato del novellato art.119) si sottolinea la nuova competenza esclusiva dello Stato (post riforma finanza pubblica): l’armonizzazione dei bilanci pubblici. Ad esso si affida la garanzia di uniformità della disciplina: non è più ammissibile che ogni ente faccia scelte proprie rispetto ai vincoli posti in materia di equilibrio di bilancio e indebitamento. L’indebitamento infatti non va riferito al singolo ente, ma sempre considerato come riferito al complesso delle pubbliche amministrazioni: seppur il primo destinatario è lo Stato, i nuovi vincoli devono coinvolgere tutti i soggetti istituzionali (tutte le autonomie, comprese quelle speciali). Viene quindi costituzionalizzata la “golden rule”: sostanziale pareggio di bilancio per gli enti minori. A questo si aggiunge la necessità, garantita dal Fondo (concorso Regione e Stato) perequativo, di garantire, seppur nel rigore finanziario, il livello essenziale di alcune prestazioni e funzioni fondamentali per i diritti civili e sociali. Si può concludere che la riforma degli articoli 81, 97 e 119 Cost ha essenzialmente lo scopo di “equilibrare dinamicamente” il bilancio dello Stato, facendo in modo che per raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica solo lo Stato possa affidarsi all’indebitamento in funzione anticiclica o per eventi eccezionali (Covid). Dunque le regole dell’equilibrio di bilancio vengono aggiunte accanto ai principi di buon andamento e imparzialità. I principi di equilibrio inoltre non sono rivolti ai soli “pubblici uffici”, ma espressamente riferiti alle “pubbliche amministrazioni” e si richiamano ad una fonte sovranazionale (art.126 TFUE). LA CORTE DEI CONTI NELLA COSTITUZIONE: - Art.100: Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa nei casi e forme stabiliti dalla legge al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce (riferisce i risultati direttamente alle Camere). - Art.103: Corte dei Conti come organo giurisdizionale in materia di contabilità pubblica e nelle altre materie specificate dalla legge (a tutti i livelli istituzionali): duplice funzione di organo di controllo esterno e di giudice. AMBITI PRIMARI DEL CONTROLLO: atti, gestione finanziaria, bilanci. AMBITI PRIMARI DELLA GIURISDIZIONE: responsabilità amministrativa e contabile. L’UFFICIO PARLAMENTARE PER IL BILANCIO: Istituito con L.243/2012 a seguito della modifica costituzionale sul principio dell’equilibrio di bilancio. È un’istituzione di bilancio indipendente creata in diversi Paesi OCSE. Svolge analisi e verifiche su: previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e sugli impatti dei provvedimenti legislativi su queste. In particolare valida le previsioni macroeconomiche del Governo presenti su documenti di programmazione, gli andamenti di finanza pubblica e l’osservanza delle regole di bilancio (rischio sovrapposizione con Corte dei Conti). LA BANCA D’ITALIA: La Costituzione definisce il suo ruolo di tutela del risparmio e di coordinamento nell’esercizio del credito. Istituto di diritto pubblico e parte dell’Eurosistema (composto da banche centrali + BCE). Persegue finalità generali in campo monetario e finanziario: mantenimento stabilità dei prezzi ed efficienza del sistema finanziario. In Europa la BDI è l’autorità nazionale competente per il Meccanismo di vigilanza unico e il Meccanismo di risoluzione unico. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO DELLO STATO Programmazione nella finanza pubblica: disegno ordinato di condotte future (movimenti, manovre…). Centrale per la stabilità del sistema economico e il soddisfacimento del fabbisogno finanziario del bilancio centrale. Evoluzione programmazione FP: 1) primi documenti della Repubblica accompagnati al bilancio 2) Istituzione legge finanziaria (anni ’70) 3) Varo del Documento di Programmazione Economico-Finanziaria DPEF (anni 80’). 4) Documenti “europei”: programma di stabilità, Piano Nazionale delle Riforme. 5) Dalla riforma del bilancio (avviata nel 2009) e dal “Semestre europeo” (2011) si arriva al DEF (Documento di Economia e Finanza) e la NaDEF (allegato). LA LEGGE 196/2009 SULLA CONTABILITÀ PUBBLICA (modificata da LC.1/2012 e L.243/2012): - Art.1 : Amministrazioni Pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di FP nazionali in coerenza coi criteri UE e ne condividono le responsabilità. (Concorso al perseguimento basato sui principi di: armonizzazione bilanci pubblici e coordinamento FP). 5 - Art.8 : Coordinamento FP Enti territoriali: Regioni e enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con obiettivi del DEF. Nel NaDEF (Nota aggiornamento) viene definito il quadro normativo di riferimento basato su: stabilità, coerenza, conformità rispetto ai parametri UE e nel rispetto dell’autonomia gestionale degli enti. - Art.7 : Strumenti principali di programmazione: o DEF (Documento di economia e finanza) : presentare in Aprile (contiene Piano di stabilità e Piano Riforme per UE). o NaDEF (Nota Aggiornamento) : presentare entro Settembre. o Disegno di legge del bilancio dello Stato : presentare entro Ottobre. o (DL. di assestamento, eventuali DL collegati alla manovra di FP, specifici strumenti di programmazione di PA diverse dallo Stato). - Legge 39/2011 aggiorna la L.196/2009: Prevede la revisione dei contenuti della RGE (relazione generale sulla situazione economica del Paese) e rafforza gli strumenti di coordinamento e valutazione delle politiche economiche e di bilancio (avviato dall’UE con Six Pack e poi Two Pack). Viene quindi introdotto un nuovo processo di valutazione dei progetti di bilancio attraverso il DPB (Documento Programmatico di Bilancio) che aggiorna le stime precedentemente indicate nel Programma di Stabilità (PdS) contenuto nel DEF. Questo passaggio tiene conto dei dati consuntivi e motiva eventuali differenze rispetto al DEF e illustra i provvedimenti di FP porposti dal Governo per conseguire gli obiettivi programmatici. La Commissione Europea adotta e presenta all’Eurogruppo un parere sui DPB (conformità e congruità dei programmi di bilancio). - IL DEF (Documento di economia e finanza): (Art.10) Il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio nell’ambito del coordinamento delle politiche economiche degli Stati UE. Include: o Programma di Stabilità (PdS): indica gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche. Confluisce nel DEF con l’istituzione del Semestre europeo di coordinamento delle politiche di bilancio. DEF composto da 3 sezioni: 1) Prima sezione: schema del programma di stabilità: contiene gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti UE sull’attuazione del patto di stabilità con riferimento agli obiettivi da conseguire per ridurre il debito pubblico. a. Obiettivi di politica economica : con il quadro di previsioni economiche e di FP per almeno il triennio successivo, articolato per sotto-settori (amministrazioni centrali, locali…) b. Aggiornamento delle previsioni per l’anno in corso . c. Indicazione dell’evoluzione economico-finanziaria internazionale : con attenzione verso i contributi alla crescita di diversi fattori: prezzi, mercato del lavoro, andamento conti con l’estero. d. Previsioni per i principali aggregati del conto economico delle PA . e. Obiettivi programmatici : (per ciascun anno) definiti in coerenza con le previsioni dell’ordinamento UE. f. Previsioni di FP di lungo periodo e interventi per garantirne la sostenibilità. 2) Seconda sezione: a. Analisi conto economico e conto di cassa delle PA nell’anno precedente (eventuali scostamenti rispetto al DEF e NaDEF). b. Previsioni tendenziali e legislazione vigente per il triennio successivo. 3) Terza sezione: reca lo schema del Programma Nazionale di Riforma (PNR) (Art.9): a. Stato di avanzamento delle riforme avviate (indicazione eventuali scostamenti) b. Squilibri macroeconomici nazionali e fattori che incidono sulla competitività. c. Priorità del Paese e principali riforme da attuare (tempi previsti e compatibilità con obiettivi DEF prima sezione). d. Prevedibili effetti delle riforme proposte sulla crescita economica. - LA NaDEF (Nota di aggiornamento): (Art.10-bis) Contiene essenzialmente l’eventuale aggiornamento degli obiettivi programmati (anche su raccomandazioni del Consiglio dell’UE) e delle previsioni macroeconomiche. o Contestualmente al DEF viene presentato anche un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva (Il Governo indica anche la nuove strategie di contrasto all’evasione). 6 - Controllo e monitoraggio dei conti pubblici (Art.14): In relazione alle esigenze di controllo e monitoraggio degli andamenti della FP, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede a: o Consolidare le operazioni della PA o Valutare coerenza dell’evoluzione della FP con gli obiettivi del DEF verificando a consuntivo il loro conseguimento. o Monitorare gli effetti finanziari delle misure e dei provvedimenti adottati. o Verificare (tramite servizi ispettivi) la regolarità nella gestione amministrativo-contabile delle PA (tranne per Trento e Bolzano). (Per gli enti territoriali ci sono anche altre forme di monitoraggio) (ART.81 Costituzione: le Camere approvano annualmente i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo (esclusiva)) - Breve cenno su copertura finanziaria delle leggi: per ciascuna legge che comporta nuovi o maggiori oneri si indica un limite massimo di spesa per ogni anno con relativa copertura finanziaria. Nel caso si verifichino spese maggiori delle previsioni si può compensare esclusivamente attraverso: o Accantonamenti iscritti nei fondi speciali (esclusi accantonamenti del conto capitale) o Modifica/soppressione dei parametri che regolano la spesa prevista determinando così dei risparmi di spesa o Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa o Modificazioni legislative che comportino nuove/maggiori entrate - STRUTTURA E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO: Strumenti, criteri, principi e attività che consentono di acquisire materialmente le entrate e di realizzare le spese/trasferimenti che consentono la gestione dei servizi della PA nel suo complesso (a tutti i livelli istituzionali). Inizialmente il bilancio viene suddiviso in funzioni-obiettivo e in unità previsionali di base, ma (anche grazie ad integrazioni a livello europeo) l’attuale classificazione si basa su 3 livelli: 1) DIVISIONI: fini primari perseguiti dalle Amministrazioni 2) GRUPPI: specifiche aree di intervento 3) CLASSI: comparti di attività in cui si articolano i gruppi Queste vengono tradotte in contabilità pubblica IL BILANCIO DI PREVISIONE (Art.21): è il documento contabile che espone in maniera sistematica il reperimento e l’impiego delle risorse pubbliche, come definiti dalle norme vigenti, rappresentando perciò il principale riferimento per l’allocazione, la gestione e il monitoraggio di entrate e spese dello Stato (prima del triennio 2017-2019, venivano presentati due disegni: il disegno di legge del bilancio (DLB) disegno di legge di stabilità (DLS): il primo rappresentava il bilancio e la legislazione, il secondo le innovazioni normative, nonché i rifinanziamenti, definanziamenti e le riprogrammazioni di norme esistenti, ovvero l’insieme degli interventi introdotti per modificare sostanzialmente l’andamento della legislazione vigente contenuta nel Dlb. Ora il disegno di legge del bilancio di previsione (copre un periodo triennale) e si compone di 2 sezioni: o La Sezione I, dedicata alle innovazioni legislative 7 c2: in relazione all’adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate è assunto il pagamento delle somme correlate agli impegni di spesa assunti nel rispetto di leggi vigenti e nei imiti dei pertinenti stanziamenti… L’assunzione degli impegni (di liquidazione e pagamento) è possibile solo in presenza delle necessarie disponibilità finanziarie in termini di competenze e di cassa e dei seguenti elementi costitutivi: - ragione del debito – certezza dell’importo/i da pagare – corrispondenza con l’esercizio finanziario delle previste scadenze di pagamento – soggetto creditore univocamente individutato 2) Liquidazione: consiste nella determinazione del preciso ammontare del debito e l’esatta individuazione del creditore, appoggiata da elementi comprovanti il debito. Si basa su titoli e documenti comprovanti il diritto dei creditori dello Stato. 3) Ordinazione e pagamento: l’autorità amministrativa dispone il pagamento di una somma tramite l’emissione di un titolo di spesa. Il pagamento delle spese inscritte nel bilancio e liquidate vengono ordinate: a) con assegni a favore dei creditori b) con aperture di credito a favore dei funzionari delegati i quali provvedono mediante assegni o mediante prelevazione di fondi dai crediti c) con ruoli per le spese fisse (stipendi, pensioni…) d) con ordinativi diretti sulle tesorerie dello Stato 4) Formazione dei residui passivi: Art.34: 1. Salvo che non sia diversamente previsto dalle legge, gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell’esercizio costituiscono economie di bilancio. 2. I residui non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui era stato assunto l’impegno e quelli non pagati entro il terzo anno relativamente a spese destinate a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, costituiscono economie di bilancio (tranne nei casi in cui l’amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione, entro il termine previsto, la permanenza di ragioni della sussistenza del debito. 3. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell’esercizio possono essere mantenute in bilancio quali residui nn oltre l’esercizio successivo (salvo legge). ACCERTAMENTO RESIDUI: le entrate accertate e non riscosse e le spese impegnate, liquidate e non pagate costituiscono residui attivi e passivi dell’esercizio. L’accertamento delle somme da iscrivere come residuo nel conto consuntivo è fatto dalla ragionerie centrali (compilano apposite dimostrazioni). Per ogni unità di bilancio è determinata la somma da conservarsi in conto residui e, in apposito allegato, eventuali spese pluriennale in conto capitale da eliminare dal conto residui e iscrivere nella competenza degli esercizi successivi. - IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO: “Riassunto” in chiusura del ciclo di bilancio. Sono riassunti secondo schemi e criteri i risultati della gestione dell’esercizio finanziario, cioè del bilancio. Art.35: Il Ministero dell’economia e delle finanze presenta entro Giugno il rendiconto generale dell’esercizio scaduto il 31 dicembre precedente articolato in missioni e programmi. Al rendiconto è allegata per ogni amministrazione un nota integrativa. Per le entrate questa espone le risultanze della gestione, mentre, per la spesa è articolata in missioni e programmi coerentemente a quanto indicato nella note integrativa del bilancio di previsione. Art.36: Il rendiconto generale è composto da 2 parti: a) Il conto di bilancio: comprende 1- Le entrate di competenza dell'anno, accertate, versate e rimaste da versare; 2- Le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; 3- La gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori; 4- Le somme versate in tesoreria (ENTRATE) e quelle pagate (SPESE) per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui; 5- Il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo. b) Il conto generale del patrimonio: comprende 1- Attività/passività finanziarie e patrimoniali con variazioni legate alla gestione del bilancio o per altra causa. 2- Dimostrazione dei vari punti di concordanza tra contabilità del bilancio e quella patrimoniale Questo conto è corredato al conto del dare/avere della Tesoreria statale (con movimenti di cassa e situazione debiti/crediti di tesoreria). Art.37: Parificazione del rendiconto Giudizio di parificazione della Corte dei Conti 1. Al termine dell’anno finanziario ciascun Ministero compila il conto del bilancio e il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione. 2. I conti sono trasmessi al Ministero dell’Economia e Finanze (entro Aprile anno successivo), al dipartimento Ragioneria generale dello Stato, e quest’ultimo trasmette alla Corte dei Conti il rendiconto generale dell’esercizio scaduto. 10 Artt.40-41: La Corte delibera sul rendiconto generale dello Stato a Sezioni riunite e con le formalità della sua giurisdizione contenziosa. Oltre alla deliberazione viene rilasciata una relazione della Corte a Sezioni riunite nella quale vengono esposte: A) le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti/decreti. B) le osservazioni su come le amministrazioni si sono conformate alle disciplina amministrative e finanziarie. C) le variazione o le riforme che ritiene opportune. - COPERTURA DEI NUOVI ONERI RECATI DA LEGGI SUCCESSIVE ALLA LEGGE DI BILANCIO: Art.17: ogni legge recante nuovi oneri per ciascun anno e per ogni intervento indica un limite massimo provvedendo alla copertura finanziaria dei medesimi. Questa è determinata esclusivamente attraverso: 1) Accantonamenti iscritti a fondi speciali. 2) Modifica o soppressione di parametri che regolano l’evoluzione della spesa 3) Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa 4) Norme che comportano nuove o maggiori entrate (escluso utilizzo di entrate in c/capitale per spese correnti) Con alcune sentenze la Corte Costituzionale: - Ha ritenuto l’intervento legislativo inteso “a correggere gli effetti di una normativa che aveva complessivamente determinato un ampliamento della spesa pubblica regionale, in controtendenza rispetto alle generali necessità di contenimento e risparmio in quegli stessi anni perseguite dal legislatore statale, a fronte di una crisi economica di ingente portata (sentenza 108 del 2019). In particolare stabilisce che tutti gli enti facenti parte della finanza pubblica allargata sono chiamati a concorrere all’equilibrio di sistema e alla sostenibilità del debito nazionale a prescindere dal proprio bilancio. - Viene affermata (sentenza 196 del 2018) e poi riconfermata, la legittimazione della Corte dei Conti a sollevare questioni di legittimità costituzionale in riferimento non solo all’art.81 Cost., ma anche 117. - Riafferma che il principio dell’equilibrio di bilancio, già desumibile dalla Costituzione, opera direttamente , a prescindere dall’esistenza di norme interposte (sentenza n. 26 del 2013); a tale obbligo non sfuggono le norme regionali. - Afferma che la disciplina di cui al citato art. 17 non comporta un’innovazione al principio della copertura, bensì una semplice puntualizzazione tecnica […] ispirata – sulla base di quanto afferma la Corte - dalla crescente complessità della finanza pubblica; - Afferma che le leggi istitutive di nuove spese debbono contenere una «esplicita indicazione» del relativo mezzo di copertura che deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale . - Afferma che la copertura di nuove spese deve essere ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza «in adeguato rapporto con la spesa che si intende effettuare». Deve essere sempre valutata ex ante e deve essere credibile e ragionevolmente argomentata secondo le regole dell’esperienza e della pratica contabile. - Afferma che la tecnica di copertura esige una analitica quantificazione a dimostrazione della sua idoneità (desumibile da art.81 Cost. comma 4). - Afferma che non può essere consentita la cd. “copertura ex post ” . La declaratoria di assenza di onere non vale di per sé a rendere dimostrato il rispetto dell’obbligo di copertura, dato che non si può assumere che, mancando nella legge ogni indicazione della cosiddetta “copertura”, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun nuovo o maggiore onere: la mancanza o l’esistenza di effetti finanziari si desume dall’oggetto della legge e dal contenuto di essa. GLI EFFETTI COVID SUL BILANCIO DELLO STATO: Decreto legge 34/2020 “rilancio”: effetti sui saldi di finanza pubblica e conto risorse e impieghi. • Obiettivi: 1. Potenziare il sistema sanitario, di protezione civile, di pubblica sicurezza e delle forze armate. 2. Fornire liquidità e strumenti di protezione sociale alle imprese, ai lavoratori e alle famiglie, anche attraverso agevolazioni fiscali generali o mirate. 3. Garantire e incentivare l'adozione di tutte le misure necessarie a tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro, sia pubblici, sia privati. 4. Sostenere le attività produttive e la domanda interna nella fase di convivenza con l’infezione, in attesa dell’avvio e del completamento del processo di vaccinazione della popolazione. 5. Rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla ripresa dell'economia, anche evitando politiche di bilancio restrittive. Effetti: il decreto legge n.34 del 2020 determina un peggioramento dei tre saldi di finanza pubblica per tutti gli anni del periodo di programmazione. - Maggiori spese (in particolare correnti). - Esercizi successivi al 2020: prevalgono riduzioni di entrate (per evitare effetti fiscali su incremento imposte) - Nuova impostazione della politica di bilancio UE (a questa dovrebbe associarsi una politica fiscale comune: almeno armonizzazione dei sistemi) 11 Nel quadro macroeconomico tendenziale previsto l’Italia al fronte degli impegni assunti davanti all’UE segue 2 raccomandazioni: 1) Utilizzare pienamente le risorse del Recovery Plan per finanziare investimenti aggiuntivi a sostegno della ripresa senza rovesciare i programmi di investimento esistenti (cercando di limitare però la spesa pubblica corrente). 2) Adottare una politica di bilancio “prudente” non appena consentito dalle condizioni economiche: assicurare la piena sostenibilità della finanza pubblica nel medio termine. Politiche dell’UE: processo di armonizzazione dei sistemi economici – col Next Generation EU/Recovery Plan viene fatto un balzo federale: prima forma di mutualizzazione del debito: la Commissione può indebitarsi a nome di tutti. – Bilancio settennale raddoppia gli stanziamenti precedenti – 1.800 miliardi che la BCE mette in campo per acquistare obbligazioni pubbliche e private AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO A parlare di autonomia finanziaria delle Regioni è l’art.119 (nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi). - Alle Regioni oggi sono attribuiti: tributi propri, quote di tributi erariali (in relazione ai bisogni per le spese necessarie alle normali funzioni), contributi speciali che lo Stato assegna per le legge a singole Regioni (per scopi determinati o sostenere il Mezzogiorno). Origine delle Regioni: contestuali alla nascita della Repubblica (vero e proprio ente politico: questione meridionale, garanzia democratica). La Regione concorre con lo Stato all’adempimento di interessi nazionali e “statali” sia nell’amministrazione che nella legislazione. Concetto di autonomia finanziaria regionale (2 dottrine diverse): 1) Effettivamente autonomi nei poteri tributari con principi e nei limiti fissati dalla Costituzione e da leggi statali, purché non in contrasto con interesse nazionale o di altre Regioni. 2) Limiti dell’art.128 pone la potestà regionale solo come “integrativa”: solo finalizzazione dei gettiti. Negli anni si tende sempre più verso la seconda tesi e quindi verso una FINANZA DERIVATA prevalente (L.281 del 1970: 4 tributi statali a gettito regionale, compartecipazione e 2 fondi). Con una serie di leggi negli anni 90’ (in particolare L.158 del 1990 e L.421 del 1992) si tenta di garantire maggiore riconoscimento all’autonomia finanziaria regionale (quindi di permettere a Regioni, Province e comuni di provvedere a buona parte dei fabbisogni finanziari attraverso risorse proprie). - L.59 del 1997 “legge Bassanini”: delega funzioni e compiti amministrativi a regioni ed enti locali. Si parla di “federalismo amministrativo”. Per la finanza regionale si prevede la devoluzione di una quota di risorse erariali (trasferimenti) che garantisca la copertura degli oneri conseguenti (FINANZA REGIONALE DERIVATA in senso letterale). - Riforma titolo V Cost.: (art.119): valorizza l’autonomia finanziaria (“hanno risorse proprie”). o Di entrata: tributi ed entrate proprie, compartecipazione a gettito tributi erariali riferiti al territorio. Perequazione e interventi speciali. o Di spesa: finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite, ma con limiti all’indebitamento. - Riforma attuata solo con L.42 del 2009 sul federalismo fiscale (prima nelle materie di legislazione concorrente, le Regioni agivano solo nell’ambito dei principi fondamentali dettati da leggi statali). Novità della riforma: o Principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e sistema tributario. o Istituzione e funzionamento fondo perequativo (per territori con meno capacità). o Risorse aggiuntive per interventi speciali. o Disciplina principi generali per attribuzione di un patrimonio alle Regioni e enti locali. (Dovrebbe segnare il passaggio da una finanza basata sui trasferimenti, ad una basata su: o Tributi propri: per presupposti non assoggettati a imposizione statale. Tributi regionali Tributi di enti locali Variazioni percentuali di aliquote delle addizionali o detrazioni entro limiti stabiliti da legge statale. o Compartecipazioni in base al principio di territorialità o Perequazione: risorse allocate sulla base di un doppio canale: Spese connesse a funzioni fondamentali o corrispondenti a livelli essenziali (integrale copertura fabbisogno) Spese connesse ad altre funzioni (livellamento capacità fiscali) Per le autonomie speciali disciplina dell’art.27. o Art.17: (Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo) principi 12 o Documento tecnico di accompagnamento al bilancio (approvato annualmente dalla Giunta: ripartizione delle unità di voto del bilancio). o Bilancio finanziario gestionale : documento sulla base del quale la Giunta o il segretario generale ripartiscono in categorie e macro aggregati il Documento tecnico di accompagnamento ai fini delle gestione e rendicontazione. o Piano dei conti: divulgato sul sito istituzionale. CICLO DI BILANCIO: 31 Dicembre bilancio previsione, 30 Aprile rendiconto (come progetto di Giunta) per permettere parifica della Corte, 31 Luglio approvazione rendiconto con legge, 31 Luglio assestamento di bilancio, 30 Settembre bilancio consolidato (atto non legislativo). L’ASSESTAMENTO DI BILANCIO: approvata il 31 luglio, anche sulla scorta di residui attivi e passivi, del fondo pluriennale e del fondo crediti di dubbia esigibilità. La legge conferma il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso contrario, assume provvedimenti pe il riequilibrio. Ad essa si allega una nota integrativa che indica: a) destinazione risultato economico esercizio precedente o provvedimenti di assorbimento di eventuali disavanzi. b) destinazione della quota libera del risultato dell’amministrazione. c) modalità di copertura eventuale disavanzo dell’amministrazione. RENDICONTO GENERALE: Dimostra i risultati della gestione annuale della regione. È composto da: CONTO DEL BILANCIO relativo alla gestione finanziaria, dei riepiloghi relativi, dei prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri e dallo STATO PATRIMONIALE. - Contestualmente al rendiconto generale, la Regione approva anche il rendiconto consolidato (si aggiungono risultati del Consiglio regionale e di eventuali organismi strumentali). Il conto del bilancio comprende: a) Per le entrate le somme accertate (distinte in parte riscossa e parte ancora da riscuotere). b) Per la spesa le somme impegnate (distinte in parte pagata e parte ancora da pagare o imputata ad esercizi successivi: costituisce il fondo pluriennale vincolato). Prima di essere inserirli nel rendiconto della gestione avviene il ri-accertamento dei residui attivi e passivi. - STATO PATRIMONIALE: rappresenta, al termine dell’esercizio, la consistenza del patrimonio regionale composto dal complesso di beni, rapporti giuridici (attivi/passivi) di pertinenza della Regione. (Include anche i beni del demanio e i crediti inesigibili (fino ai termini della prescrizione)). RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE: Viene accertato con il rendiconto ed è pari al fondo cassa al 31/12 + i residui attivi – i residui passivi (non comprende spese impegnate per esercizi successivi). È distinto in fondi liberi (residui degli altri fondi) fondi vincolati (da legge o regolamento per spese specifiche), fondi destinati agli investimenti (entrate in c/capitale non vincolate) e fondi accantonati (crediti dubbia esigibilità, residui perenti, passività potenziali). La quota libera in caso di avanzo accertato può essere utilizzata per (in ordine di priorità): 1) Copertura debiti fuori bilancio 2) Salvaguardia equilibri bilancio (dove non si può provvedere con mezzi ordinari) 3) Finanziamento spese investimento 4) Finanziamento spese correnti a carattere non permanente 5) Estinzione anticipata prestiti GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE RENDICONTO GENERALE REGIONE: Rendiconto viene parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (alla decisione di parifica è allegata relazione della Corte con osservazioni su legittimità e regolarità della gestione ed eventuali misure di correzione per esempio per assicurare equilibrio di bilancio o migliorare efficacia ed efficienza di spesa). - La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse a giunta e consiglio regionale. Possibili esiti diversi: o Parziale rifiuto : per irregolarità in determinati capitoli. o Sospensione : giudizio sospeso e ricorso incidentale alla Corte Costituzionale. In sede di parificazione (oltre all’accertamento sulla veridicità e conformità totale alla disciplina) vengono inclusi i risultati della gestione finanziaria e la valutazione sugli andamenti complessivi nel settore nel rispetto dei parametri comunitari. - La Corte dei Conti agisce in due vesti: come istituzione superiore di controllo e come giudice (pur non essendo un procedimento giurisdizionale, la Corte valuta, in via incidentale, la conformità degli atti). Il giudizio di parificazione (introdotto dal 2012) parifica il rendiconto regionale con le formalità del giudizio contenzioso. AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE (art.97): 15 Regioni assicurano autonomia contabile del consiglio regionale. Quest’ultimo adotta lo stesso sistema contabile e gli schemi di bilancio e rendiconto della Regione. La presidenza del consiglio sottopone poi all’assemblea consiliare il rendiconto del consiglio regionale che lo approva entro giugno dell’anno successivo (risultanze confluiscono nel rendiconto consolidato). INDEBITAMENTO DELLE REGIONI: Ricorso al debito delle Regioni (su previa autorizzazione del rendiconto anno precedente) ammesso solo nel rispetto delle leggi vigenti in materia (in particolare art.81 e 119 Cost.). - Limite all’indebitamento delle Regioni: possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni soltanto qualora l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato non sia superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale (escluse garanzie di Stato). Oltre a ciò: - Necessaria approvazione del consiglio regionale del rendiconto dell’esercizio dei due anni precedenti. - Autorizzazione all’indebitamento concessa con legge di approvazione del bilancio (e decade al termine dell’esercizio a cui il bilancio si riferisce). Infine le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate e imputate agli esercizi di effettivi erogazione, mentre la spesa complessiva è impegnata con imputazione ai vari esercizi secondo piano di ammortamento. - Viene riconosciuta con legge la legittimità di debiti fuori bilancio in casi specifici (sentenze esecutive, ricapitalizzazioni (entro i limiti) di società controllate…) - Con le modifiche apportate dall’art.75: RSO possono ricorrere ad indebitamento solo per finanziare spese di investimento (ammesse per aziende sanitarie locali solo se incrementano patrimonio dell’ente). Viene esclusa la ricapitalizzazione delle società per ripianare i debiti. (Prospettiva dell’art.119) l’equilibrio individuale dei singoli enti come presupposto per una sana gestione finanziaria e un corretto esercizio dell’autonomia. Dunque tutte le disfunzioni devono essere rimosse. La solidarietà statale dovrebbe intervenire in risposta al deficit strutturale di natura socio-economica, non alle patologie organizzative. CONTROLLI INTERNI/ESTERNI: - Le Regioni sono tenute a redigere una relazione di fine legislatura. “Il presidente della Regione trasmette ogni 12 mesi una relazione sul sistema di controlli interni adottati alla Sezione regionale della Corte dei Conti (entro 30gg esprime la sua valutazione)”. Questa contiene la descrizione dettagliata delle attività normative e amministrative principali: sistema ed esiti dei controlli interni, rilievi della CdC, eventuali carenze… In caso di mancato adempimento responsabilità di Presidente, organo vertice amministrazione, responsabile servizio bilancio e finanze (ridotto a metà importo indennità). - Il collegio dei revisori dei conti svolge funzione di vigilanza e controllo su regolarità contabile, finanziaria ed economica della Regione (nelle articolazioni dotate di autonomia): si conforma ai principi di onorabilità, professionalità e indipendenza (ha diritto di accesso agli atti). L.131/2003 Art.7: prevede il controllo e la verifica degli equilibri di bilancio (rispetto a patto di stabilità e vincoli interni e UE). Con DL.174/2012: le sezioni regionali di controllo esaminano bilanci preventivi e consuntivi di regioni ed enti del servizio sanitario (la Corte verifica anche vincoli indebitamento e assenza irregolarità). - Le sezioni regionali CdC trasmettono una relazione ai consigli regionali sulle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali (a loro volta le Regioni possono chiedere ulteriori forme di collaborazione sulla gestione finanziaria). COPERTURA FINANZIARIA LEGGI REGIONALI Art.81 Cost. stabilisce che ogni legge che comporta nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte (concretizzato da L.196/2009). Dunque deve espressamente prevedere per ogni anno e per ogni intervento previsto la spesa autorizzata, il limite massimo di spesa e la copertura finanziaria. Secondo il Dlgs.118/2011 art.38: - Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l’onere annuale previsto per ciascun esercizio del bilancio di previsione. - Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l’ammontare complessivo della spesa e la quota a carico del bilancio in corso e a carico degli esercizi continuativi (la legge di stabilità, nei limiti dell’autorizzazione complessiva di spesa, può annualmente rimodulare le quote previste. AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE RSS previste dalla Costituzione. Lo Stato concorda con ciascuna le misure e le modalità del contributo agli obiettivi di finanza pubblica, l’attribuzione di nuove funzioni, la variazione delle aliquote dei tributi erariali ed eventuali 16 contributi aggiuntivi per specifiche problematiche (Art.116 Cost. definisce la maggiore autonomia). Concordano sulla base di: - Dimensione delle finanza delle Autonomie rispetto alla finanza complessiva. - Funzioni effettivamente esercitate e relativi oneri (considerando svantaggi strutturali, livello redditi, costi sostenuti rispetto a RSO). Struttura entrate e spesa rimane definito da Statuto e norme di attuazione e si conforma ai vincoli derivanti da UE (equilibri bilancio, sostenibilità debito…), Corte Costituzionale e Corte dei Conti, ma mantiene prerogative sostanziali (“metodo negoziale: bilateralità rapporto Stato-RSS). - In comune con RSS: compartecipazione regionale a quota fissa ai gettiti di tributi statali individuati dallo Statuto (tranne Valle d’Aosta e Sicilia). Gli statuti prevedono poi forme diversi di sostegni all’economia o perequazione rispetto al resto del Paese: - Es: Sicilia somma annuale di solidarietà nazionale per i lavori pubblici e per bilanciare i minori redditi di lavoro. - Es: Sardegna lo Stato con concorso della Regione dispone piano di rinascita economico-sociale (propone inoltre aree franche da dazi doganali). Le RSS (escluse Sicilia e Valle d’Aosta) contengono negli statuti la possibilità di modifica delle norme statutarie relative a finanza regionale e rapporti finanziari Stato-Regione mediante legge ordinaria (previa intesa): è successo a fine anni 60’. I principali elementi di interesse nel percorso evolutivo dell’autonomia delle regioni a statuto speciale e autonomie autonome sono rappresentati dall’innegabile diversità nell’esercizio delle competenze e nella loro devoluzione effettiva, da un punto di vista “quantitativo” e “qualitativo”; Un primo criterio di quantificazione del grado di autonomia può essere individuato nell’entità complessiva delle norme di attuazione prodotte. RUOLO DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO: - Individuare le funzioni in ciascuna materia riservate allo Stato o alla Regione (funzione di “cerniera” di coordinamento). - Disciplinare il trasferimento alla RSS dei rapporti giuridici e delle risorse necessarie alle suddette funzioni. - Delegare/trasferire nuove funzioni dallo Stato alla Regione. IL CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA: Per quanto concerne il contributo richiesto alle autonomie speciali al risanamento dei conti pubblici, attuato principalmente attraverso tre azioni: Accantonamenti effettuati dallo Stato a valere sulle risorse spettanti alla regione come quote di compartecipazioni ai tributi erariali; Assunzioni da parte regionale di oneri in relazione a funzioni trasferite dallo Stato alla regione (ad esempio le province autonome di Trento e di Bolzano hanno assunto – in parte o interamente - gli oneri relativi alle rispettive Università degli studi, al Parco nazionale dello Stelvio, al finanziamento di progetti per i territori confinanti; la regione Valle d'Aosta ha assunto gli oneri per l'esercizio delle funzioni statali relative ai servizi ferroviari di interesse locale); Applicazione, prima, del patto di stabilità interno variamente modulato, e successivamente del pareggio di bilancio, applicato a decorrere dal 2018 a tutte le autonomie. Gli ultimi accordi bilaterali sottoscritti e le norme che ne recepiscono i contenuti disciplinano, inoltre, nel dettaglio, le possibilità e le modalità per lo Stato di modificare unilateralmente il contributo richiesto alla regione. A partire dall'esercizio 2020 sono state disposte riduzioni del concorso alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale e le province autonome al fine di compensare la perdita di entrate tributarie che le stesse hanno subito a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19. IL SISTEMA DELLE ENTRATE Quanto al sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, le quote di compartecipazione ai tributi erariali rappresenta sicuramente il connotato più forte dell'autonomia finanziaria di tali enti. Ogni statuto elenca le imposte erariali delle quali una quota percentuale è attribuita alla regione, le aliquote eventualmente differenziate per ciascun tipo di imposta, la base di computo, le modalità di attribuzione. Talune specificazioni di dettaglio sono rimesse poi alle norme di attuazione. Le compartecipazioni possono essere considerate tributi regionali solo ai fini della destinazione del gettito (in tal senso sono "tributi propri"). ELEMENTI ESSEZIALI DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA: a) CERTEZZA e programmabilità delle fonti di ENTRATA. b) Da questo dipende anche il grado di CERTEZZA e programmabilità della SPESA. c) La relatività dei primi due punti è costituita dai limiti posti dai vincoli giuridici (Trattati, Costituzione, Statuti…) o economici. FINANZA LOCALE RSS: 17