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SINTESI di DIRITTO PENALE e PROCESSUALE PENALE, Sintesi del corso di Diritto Penale

Sintesi sotto forma di schema a colonne per una stampa fluida e concisa, della documentazione inerente al DIRITTO PENALE e DIRITTO PROCESSUALE PENALE richiesto nei concorsi pubblici, specialmente per agenti di polizia locale e municipale. Il materiale è tratto dai manuali / compendi del Simone editore e Maggioli editore.

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

In vendita dal 30/10/2020

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Diana_Dawn 🇮🇹

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DIRITTO PENALE
Il diritto penale è un ramo dell’ordinamento giuridico dello
Stato, caratterizzato dalla pena’, cioè la conseguenza giuridica
derivante dalla violazione delle leggi. Il comportamento umano
che contrasta con le leggi penali è il reato’. La normativa di
riferimento è il Codice Rocco R.D. 1398 del 1930, il Codice
Penale.
La norma penale ha 3 caratteristiche:
> imperatività (dato che la regola è imposta dallo Stato, è da
seguire obbligatoriamente);
> funzione valutativa (valuta i comportamenti pro e contro lo
Stato);
> carattere statuale (la legge proviene solo dallo Stato).
Le norme penali hanno 2 elementi costitutivi: il precetto e la
sanzione.
Il precetto è il comando di tenere una determinata condotta
(non fare una certa cosa);
La sanzione è fissata dalla disposizione ed è la conseguenza
giuridica dell’infrazione al precetto.
IL REATO
Il reato è la violazione della legge penale e si distingue in:
delitto (reato per cui ci sono le pene dell’ergastolo, della
reclusione e della multa);
contravvenzione (reato punito con arresto e ammenda).
Il reato presuppone sempre un agente, un soggetto che può essere
attivo (l’uomo, il reo) o passivo (la vittima, la persona offesa dal
reato). Importante per la distinzione è il concetto di “imputabilità
(art.85 c.p.) che dice « nessuno può essere punito per un fatto
previsto dalla legge come reato se al momento in cui viene
commesso non era imputabile » e « è imputabile chi ha capacità
di intendere e di volere », dove la ca capacità di intendere è la
capacità di rendersi conto delle proprie azioni, mentre la capacità
di volere è l’attitudine della persona a determinarsi
autonomamente, resistendo agli impulsi.
Le cause di esclusione o diminuzione dell imputabilità possono
essere categorizzate in base alla natura psicologica dell’età del
soggetto, le condizioni patologiche derivate da infermità di mente
o anomalie congenite e condizioni di natura tossica (abuso di alcol
o droga).
Le cause sono 5:
minore età
Se il soggetto ha dai 0 ai 14 anni, c’è presunzione assoluta di
mancanza di capacità di intendere e di volere, se il soggetto va dai
14 ai 18 anni, manca la presunzione e sarà il giudice ogni volta ad
accertare se il soggetto è imputabile. Il minore non imputabile non
è soggetto a pena ma si applicano le misure di sicurezza
(riformatorio / libertà vigilata) in caso sia socialmente pericoloso; il
minore imputabile viene sottoposto a pena ma diminuita.
infermità di mente
L’infermità è data da uno stato psicologico – morboso – che turba
l’equilibrio dell’organismo. L’anomalia deve essere presente al
momento in cui il soggetto commette il fatto e occorre a nche un
nesso causale. Ecco che si configurano i gradi di infermità:
- totale (non c’è capacità di intendere e di volere e in questo caso,
l’imputato è prosciolto, affidato alla misura di sicurezza del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario);
- parziale (la capacità di intendere e di volere è minore e la semi
infermità è scemata e in questo caso, la pena è diminuita e si
affida la misura di sicu rezza dell’assegnazione in casa di cura e
custodia).
sordomutismo
Se la capacità di intendere e di volere è piena nella commissione
del fatto, il sordomuto viene trattato come una persona normale,
se la capacità è scemata e minore, il sordomuto viene punito con
pena diminuita, mentre se la capacità non esiste, il sordomuto è
parificato a un soggetto con vizio totale di mente (manicomio
giudiziario).
ubriachezza
Se l’ubriachezza è accidentale o colpevole, quindi derivata da caso
fortuito o forza maggiore, il soggetto non è imputabile o si predilige
una diminuzione di pena; se l’ubriachezza è volontaria
l’imputabilità è piena; se l’ubriachezza è preordinata, la pena
viene aumentata come anche in caso di ubriachezza abituale. Se il
soggetto ha un’intossicazione cronica da alcol, è un malato di
mente e si applicano le disposizion i per il vizio parziale e totale di
mente.
azione di stupefacenti
Stesso discorso dell’ubriachezza.
LA PERICOLOSITA SOCIALE (art. 203 c.p.)
Si prevede il sistema del d oppio binario , cioè le pene vengono
date ai soggetti imputabili o semi-imputabili, mentre le misure di
sicurezza, che hanno funzione preventiva, ve ngono applicate ai
soggetti ‘socialmente pericolosi’. Il concetto di capacità
criminale è introdotto nell’art. 133 c.p. e dice « il giudice deve
tener conto anche della capacità a delinquere del colpevole ».
La pericolosità sociale di un soggetto è la probabilità che egli
possa essere di nuovo autore di un reato. È socialmente pericoloso
il soggetto – anche se non imputabile – che ha commesso un reato
o un quasi reato. Dalla Legge Gozzini L. 663/1986 viene
stabilito che la pericolosità deve essere accertata ogni volta dal
giudice.
Ci sono 4 forme di pericolosità:
> recidiva (art. 99 c.p. + modifica L. 251/2005) : può
comportare una pena aumentata, è la condizione di chi, dopo
esser stato condannato per un delitto non colposo, ne commette
un’altro.
> abitualità criminosa (art. 102-104 c.p.) : è la condizione
di chi dimostra una attitudine persistente nel commettere reati.
> professionalità nel reato (art. 105 c.p.) : i reati sono
commessi a scopo di lucro e la reiterazione del reato deve fornire
al reo una fonte stabile di guadagno (es. ricettatore).
> tendenza a delinquere ( art. 108 c.p.) : è l’inclinazione al
delitto di un soggetto colpevole malvagio. I due presupposti sono
che il reo abbia commesso un delitto doloso o preterintenzionale e
che non si tratti di un delitto qualunque, ma di uno che offende la
vita.
ANALISI DEL REATO
Si distinguono gli elementi essenziali – che costituiscono l’essenza
del reato – e quelli accidentali – la cui presenza o assenza non
influisce sull’esistenza del reato ma sulla sua gravità. Per stabile la
struttura del reato ci sono 2 teorie:
teoria bipartita : considera il reato come “un fatto umano
commesso con volontà colpevole” ed è composta da 2 elementi,
uno oggettivo (il fatto materiale) e uno soggettivo (la colpevolezza
– dolo, colpa, preterintenzione).
teoria tripartita: considera il reato come “un fatto umano,
antigiuridico e colpevole” ed è composta da 3 elementi, il fatto
tipico (condotta, evento, nesso di causalità), la colpevolezza,
l’antigiuridicità.
I reati si distinguono in:
di azione o commissivi;
di omissione;
di condotta mista (si verifica una commissione e una
omissione, es. insolvenza fraudolenta);
di mera condotta (si verifica una commissione o una
omissione, es. evasione / incesto..);
di evento o materiali (si verificano con la condotta e l’evento,
distinto dall’azione o omissione, es. morte nel reato di omicidio);
di danno (es. omicidio);
di pericolo (es. attentato),
permanente (es. sequestro di persona);
istantaneo.
L’elemento oggettivo del reato è la condotta: è il comportamento
umano che si manifesta esterio rmente e può essere ‘un fare
qualcosa..’ o un ‘non fare qualcosa..’. L’omissione sta nel non aver
agito in un determinato modo, e possiamo avere i reati omissivi
propri (es. reato di omissione di atti d’ufficio, omissione di referto..)
e impropri (es. capostazione che si dimentica di azionare uno
scambio, causa un incidente).
Il nesso di causalità è importante e per averlo occorrono
l’elemento positivo – l’uomo che ha messo in atto la condizione
dell’evento e quello negativo risultato dell’evento. La causa
dell’evento è l’insieme di tutti gli elementi antecedenti senza cui
l’evento non si sarebbe verificato (teoria condizionalistica o della
“condicio sine qua non”).
Ci sono delle cause di esclusione del reato, divise in:
cause di giustificazione: situazioni in cui un
comportamento-reato viene considerato lecito, perché la legge lo
prevede o autorizza:
- consenso dell avente a diritto (art. 50 c.p.): occorre che
il consenso abbia per oggetto un diritto disponibile, che sia lecito
all’ordine pubblico, che sia attuale ed espresso in maniera libera,
che abbia significato.
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DIRITTO PENALE

Il “diritto penale ” è un ramo dell’ordinamento giuridico dello Stato, caratterizzato dalla ‘ pena ’, cioè la conseguenza giuridica derivante dalla violazione delle leggi. Il comportamento umano che contrasta con le leggi penali è il ‘ reato ’. La normativa di riferimento è il “Codice Rocco ” – R.D. 1398 del 1930, il Codice Penale. La norma penale ha 3 caratteristiche :

imperatività (dato che la regola è imposta dallo Stato, è da seguire obbligatoriamente); funzione valutativa (valuta i comportamenti pro e contro lo Stato); carattere statuale (la legge proviene solo dallo Stato). Le norme penali hanno 2 elementi costitutivi: il precetto e la sanzione.  Il precetto è il comando di tenere una determinata condotta (non fare una certa cosa);  La sanzione è fissata dalla disposizione ed è la conseguenza giuridica dell’infrazione al precetto. IL REATO Il reato è la violazione della legge penale e si distingue in:  delitto (reato per cui ci sono le pene dell’ergastolo, della reclusione e della multa);  contravvenzione (reato punito con arresto e ammenda). Il reato presuppone sempre un agente , un soggetto che può essere attivo (l’uomo, il reo) o passivo (la vittima, la persona offesa dal reato). Importante per la distinzione è il concetto di “ imputabilità ” (art.85 c.p.) che dice « nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se al momento in cui viene commesso non era imputabile » e « è imputabile chi ha capacità di intendere e di volere », dove la ca capacità di intendere è la capacità di rendersi conto delle proprie azioni, mentre la capacità di volere è l’attitudine della persona a determinarsi autonomamente, resistendo agli impulsi. Le cause di esclusione o diminuzione dell imputabilità’ possono essere categorizzate in base alla natura psicologica dell’età del soggetto, le condizioni patologiche derivate da infermità di mente o anomalie congenite e condizioni di natura tossica (abuso di alcol o droga). Le cause sono 5 :  minore età Se il soggetto ha dai 0 ai 14 anni, c’è presunzione assoluta di mancanza di capacità di intendere e di volere, se il soggetto va dai 14 ai 18 anni, manca la presunzione e sarà il giudice ogni volta ad accertare se il soggetto è imputabile. Il minore non imputabile non è soggetto a pena ma si applicano le misure di sicurezza (riformatorio / libertà vigilata) in caso sia socialmente pericoloso; il minore imputabile viene sottoposto a pena ma diminuita.  infermità di mente L’infermità è data da uno stato psicologico – morboso – che turba l’equilibrio dell’organismo. L’anomalia deve essere presente al momento in cui il soggetto commette il fatto e occorre anche un nesso causale. Ecco che si configurano i gradi di infermità:

  • totale (non c’è capacità di intendere e di volere e in questo caso, l’imputato è prosciolto, affidato alla misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario);
  • parziale (la capacità di intendere e di volere è minore e la semi infermità è scemata e in questo caso, la pena è diminuita e si affida la misura di sicurezza dell’assegnazione in casa di cura e custodia).  sordomutismo Se la capacità di intendere e di volere è piena nella commissione del fatto, il sordomuto viene trattato come una persona normale, se la capacità è scemata e minore, il sordomuto viene punito con pena diminuita, mentre se la capacità non esiste, il sordomuto è parificato a un soggetto con vizio totale di mente (manicomio giudiziario).  ubriachezza Se l’ubriachezza è accidentale o colpevole, quindi derivata da caso fortuito o forza maggiore, il soggetto non è imputabile o si predilige una diminuzione di pena; se l’ubriachezza è volontaria l’imputabilità è piena; se l’ubriachezza è preordinata, la pena viene aumentata come anche in caso di ubriachezza abituale. Se il soggetto ha un’intossicazione cronica da alcol, è un malato di mente e si applicano le disposizioni per il vizio parziale e totale di mente.  azione di stupefacenti Stesso discorso dell’ubriachezza. LA PERICOLOSITA SOCIALE (art. 203 c.p.)’ Si prevede il sistema del “doppio binario ” , cioè le pene vengono date ai soggetti imputabili o semi-imputabili, mentre le misure di sicurezza, che hanno funzione preventiva, vengono applicate ai soggetti ‘socialmente pericolosi’. Il concetto di “capacità criminale” è introdotto nell’art. 133 c.p. e dice « il giudice deve tener conto anche della capacità a delinquere del colpevole ».  La pericolosità sociale di un soggetto è la probabilità che egli possa essere di nuovo autore di un reato. È socialmente pericoloso il soggetto – anche se non imputabile – che ha commesso un reato o un quasi reato. Dalla “Legge Gozzini ” – L. 663/1986 – viene stabilito che la pericolosità deve essere accertata ogni volta dal giudice. Ci sono 4 forme di pericolosità :

“recidiva ” (art. 99 c.p. + modifica L. 251/2005) : può comportare una pena aumentata, è la condizione di chi, dopo esser stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un’altro. “ abitualità criminosa” (art. 102-104 c.p.) : è la condizione di chi dimostra una attitudine persistente nel commettere reati. “professionalità nel reato ” (art. 105 c.p.) : i reati sono commessi a scopo di lucro e la reiterazione del reato deve fornire al reo una fonte stabile di guadagno (es. ricettatore). “ tendenza a delinquere” ( art. 108 c.p.) : è l’inclinazione al delitto di un soggetto colpevole malvagio. I due presupposti sono che il reo abbia commesso un delitto doloso o preterintenzionale e che non si tratti di un delitto qualunque, ma di uno che offende la vita. ANALISI DEL REATO Si distinguono gli elementi essenziali – che costituiscono l’essenza del reato – e quelli accidentali – la cui presenza o assenza non influisce sull’esistenza del reato ma sulla sua gravità. Per stabile la struttura del reato ci sono 2 teorie:teoria bipartita : considera il reato come “un fatto umano commesso con volontà colpevole” ed è composta da 2 elementi, uno oggettivo (il fatto materiale) e uno soggettivo (la colpevolezza

  • dolo, colpa, preterintenzione).  teoria tripartita : considera il reato come “un fatto umano, antigiuridico e colpevole” ed è composta da 3 elementi, il fatto tipico (condotta, evento, nesso di causalità), la colpevolezza, l’antigiuridicità. I reati si distinguono in:  di azione o commissivi;  di omissione;  di condotta mista (si verifica una commissione e una omissione, es. insolvenza fraudolenta);  di mera condotta (si verifica una commissione o una omissione, es. evasione / incesto..);  di evento o materiali (si verificano con la condotta e l’evento, distinto dall’azione o omissione, es. morte nel reato di omicidio);  di danno (es. omicidio);  di pericolo (es. attentato),  permanente (es. sequestro di persona);  istantaneo. L’ elemento oggettivo del reato è la condotta : è il comportamento umano che si manifesta esteriormente e può essere ‘un fare qualcosa..’ o un ‘non fare qualcosa..’. L’ omissione sta nel non aver agito in un determinato modo, e possiamo avere i reati omissivi propri (es. reato di omissione di atti d’ufficio, omissione di referto..) e impropri (es. capostazione che si dimentica di azionare uno scambio, causa un incidente). Il nesso di causalità è importante e per averlo occorrono l’elemento positivo – l’uomo che ha messo in atto la condizione dell’evento – e quello negativo – risultato dell’evento. La causa dell’evento è l’insieme di tutti gli elementi antecedenti senza cui l’evento non si sarebbe verificato (teoria condizionalistica o della “condicio sine qua non”). Ci sono delle cause di esclusione del reato , divise in:  cause di giustificazione : situazioni in cui un comportamento-reato viene considerato lecito, perché la legge lo prevede o autorizza:
  • consenso dell avente a diritto’ (art. 50 c.p.): occorre che il consenso abbia per oggetto un diritto disponibile, che sia lecito all’ordine pubblico, che sia attuale ed espresso in maniera libera, che abbia significato.
  • esercizio di un diritto (art. 51 c.p.): si trova ad es. nel diritto di cronaca, di difesa della proprietà, dei genitori di correggere i figli minori.
  • adempimento di un dovere (art. 51 c.p.): i presupposti sono che sia un dovere imposto da una norma, o imposto da un’autorità, che fra chi dà l’ordine e chi lo riceve vi sia un rapporto di supremazia/subordinazione e che l’ordine sia dato formalmente e sostanzialmente legittimo.
  • legittima difesa (art. 52 c.p. + L. 59/2006): i requisiti dell’aggressione sono che deve trattarsi di una condotta umana, che l’oggetto sia un bene giuridico (vita, proprietà, onore), che si tratti di un’aggressione ingiusta e che l’aggressore provochi un pericolo attuale di lesione del diritto.
  • uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.): i presupposti sono che il soggetto sia un pubblico ufficiale, che egli agisca per adempiere un dovere d’ufficio, che l’uso delle armi sia una extrema ratio, che il ricorso alle armi sia necessario per respingere una violenza.
  • stato di necessità (art. 54 c.p.): i presupposti sono relativi alla situazione di pericolo, ovvero dev’essere attuale, idonea a minacciare un danno grave alla persona e non causata volontariamente dall’agente. Per l’azione lesiva, deve essere necessaria per salvarsi e proporzionata al pericolo.  Ci sono anche cause di giustificazione non codificate , come le informazioni commerciali, il trattamento medico-chirurgico e l’attività sportiva.  Le cause soggettive di esclusione del reato sono:
  • incoscienza indipendente dalla volontà (es. delirio, paralisi, sonnambulismo);
  • forza maggiore (es. persona travolta da una tromba d’aria, viene sbalzato contro un’altra persona e la uccide);
  • costringimento psichico (es. persona che commette reato sotto minaccia di una pistola puntata alla tempia);
  • caso fortuito (es. automobilista che percorre strada a velocità moderata e investe un ciclista che va veloce in strada contromano). Ci sono delle cause di estinzione del reato :  morte del reo prima della condanna (art. 150 c.p.);  “amnistia propria ” (art. 151 c.p.), con cui lo Stato rinuncia ad applicare la pena verso soggetti che hanno commesso fatti – reato in un determinato periodo;  prescrizione : lo Stato rinuncia di far valere il proprio diritto- dovere di punire un soggetto, dopo che è passato un certo periodo di tempo;  oblazione nelle contravvenzioni : il pagamento volontario di una somma di denaro pari a un terzo o alla metà del max. dell’ammenda;  remissione della querela ;  sospensione condizionale della pena (art. 163-168 c.p.): la pena inflitta dal giudice viene sospesa con sentenza di condanna. Essa può essere concessa solo 2 volte.  perdono giudiziale (art. 169 c.p.): lo Stato rinuncia a condannare un minorenne. Può essere concesso solo 1 volta. IL DOLO E LA PREMEDITAZIONE Il dolo è la forma tipica e più grave di colpevolezza: l’art. 43 c.p. dice « il delitto è doloso quando l’evento dannoso o pericoloso è preveduto e voluto dall’agente, come conseguenza della propria azione o omissione ». Per avere il dolo, occorrono 2 elementi : la rappresentazione (visione anticipata del fatto – reato) e la risoluzione (la volontà dell’agente di realizzare il fatto). Il dolo può essere:  diretto o intenzionale ;  generico : la legge richiede solo la rappresentazione e la volizione del fatto (es. omicidio);  specifico : la legge esige che l’agente abbia agito per un fine particolare (es. furto). Occorre anche distinguere il caso dell’agente che accetta o respinge il rischio che si verifichi un evento diverso da quello desiderato. Abbiamo:  dolo eventuale : l’agente accetta il rischio (es. bomba posta sotto un traliccio per danneggiarlo, ma lo scoppio provoca la morte di un passante);  colpa cosciente o con previsione : l’agente respinge il rischio (es. lanciatore di coltelli). Per l’ intensità del dolo , l’art. 133 c.p. stabilisce che la gravità del reato va capita anche dall’intensità del dolo e quindi dipende dal grado di coscienza con cui è stato commesso il delitto. La premeditazione è un’aggravante, perché è il proposito criminoso dell’agente, mantenuto per un periodo di tempo. Richiede 2 elementi, quello cronologico e quello psicologico. LA COLPA L’art. 43 c.p. dice « un delitto è colposo quando l’evento anche se previsto non è voluto dall’agente e si verifica a causa della negligenza, imprudenza o imperizia ». Per avere la colpa , occorre la mancanza di volontà dell’evento e l’inosservanza di regole di condotta. Si distinguono:  colpa cosciente o con previsione : l’agente si rappresenta l’evento dannoso come conseguenza della sua condotta ma respinge il rischio del verificarsi;  colpa incosciente o senza previsione : l’agente non prevede per niente che la sua condotta possa dare origine a un evento dannoso.  colpa propria;  colpa impropria. L’art. 43 c.p. definisce la preterintenzione come « un delitto in cui dall’azione o omissione si dà origine a un evento dannoso o pericoloso più grave di quello desiderato ». La preterintenzione avviene in 2 casi:
  • art. 584 c.p. con l’ omicidio preterintenzionale ;
  • L. 194/1978 con l’ aborto preterintenzionale. Il delitto preterintenzionale è caratterizzato dalla volontà di procurare l’evento minore per cui il soggetto risponde a titolo di dolo, dalla mancanza di volontà di causare l’evento più grave per cui il soggetto risponde come conseguenza della sua condotta, dal nesso di causalità tra condotta dolosa ed evento più grave. La responsabilità oggettiva è prevista dall’art. 42 c.p. i cui principali casi sono il delitto preterintenzionale, l’aberratio delicti, l’abberatio ictus plurilesiva, i delitti aggravati dall’evento, reati commessi a mezzo di stampa. ABERRATIO (REATO ABERRANTE) L’aberratio è un reato aberrante e ci sono 2 ipotesi:  “aberratio ictus ” : quando per errore nei mezzi di esecuzione – proiettile che devia e uccide una persona diversa da quella originaria – o per altra causa – quando l’agente preme il grilletto, la vittima scappa e inciampa e cade, il proiettile colpisce un’altra persona- si procura un danno o offesa ad una persona diversa da quella prescelta.  “aberratio delicti ” : quando per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione o per altra causa, non si procura un danno o offesa ad una persona diversa ma si realizza un reato diverso (es. sparando contro una persona, la si manca e si colpisce accidentamente un deposito di bombole a gas provocando un incendio). FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO Il reato consta di fasi: l’ideazione, l’esecuzione e la consumazione. Il reato consumato si verifica quando gli elementi che compongono l’essenza sono riuniti nel fatto criminoso. Il delitto tentato (art. 56 c.p.) si verifica quando il soggetto agente vuole commettere un reato ma non riesce a realizzarlo per cause indipendenti alla propria volontà. Il reato circostanziato ha non solo gli elementi essenziali ma anche quelli accidentali e accessori che incidono sulla gravità del reato. Per la classificazione delle circostanze , si distinguono:

aggravanti o attenuanti; oggettive o soggettive; antecedenti, concomitanti e susseguenti; intrinseche ed estrinseche; definite o tipiche, indefinite o generiche; comuni o speciali; ad efficacia comune o speciale. L’art. 61 c.p. parla di circostanze aggravanti comuni , cioè l’aver agito per motivi abbietti futili, aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, avere agito nonostante la previsione dell’evento (nei delitti colposi), aver usato sevizie o crudeltà, aver approffitato di tempo e luogo, aver commesso il reato durante il periodo in cui ci si è sottratti all’esecuzione di un mandato o ordine di arresto o cattura, aver procurato danni patrimoniali gravi, aver commesso il fatto con abuso di poteri, o contro un pubblico ufficiale. L’art. 62 c.p. parla di circostanze attenuanti comuni : aver agito per motivi di valore morale o sociale o in stato d’ira, per suggestione della folla, aver provocato un danno patrimoniale non grave, aver concorso a determinare l’evento, aver riparato per intero il danno mediante risarcimento o restituzione.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Il “diritto processuale penale ” è l’applicazione della legge penale partendo da una ‘notitia criminis’, si perviene ad una sentenza di condanna o assoluzione dell’imputato. Il procedimento penale inizia con l’acquisizione della notizia di reato e termina con la richiesta di archiviazione o con l’azione penale (le figure principali sono il P.M. e la P.G.); il processo penale inizia con la formulazione dell’imputazione, con il rinvio a giudizio dell’indagato e prosegue il dibattimento davanti a un giudice imparziale. Il procedimento penale si caratterizza per la strumentalità, la formalità, la giurisdizionalità; i principi del processo penale sono il divieto per il giudice di procedere d’ufficio, principio della contestazione, del contraddittorio, della lealtà processuale, del libero convincimento del giudice, della motivazione, dell’oralità e concentrazione, di pubblicità, di parità fra accusa e difesa, del favor rei. La fonte normativa per il diritto processuale penale è il “Codice Vassalli ” – D.P.R. 447/1988 o codice di procedura penale. La norma processuale penale incontra dei limiti di efficacia , relativi ai soggetti, allo spazio e al tempo. Ci sono delle figure immuni alla legge, come il Papa, i Capi di Stato esteri, i Ministri degli Esteri, gli Agenti diplomatici esteri, il Pres. Della Rep., i Parlamentari, i Giudici della Corte Costituzionale, i Consiglieri regionali, i componenti del CSM. Per il limite temporale, la legge entra in vigore dopo la promulgazione, solitamente 15 gg. dopo la pubblicazione e resta in vigore finché non viene abrogata, finché non sia dichiarata incostituzionale, finché non abbia esaurito la sua efficacia. IL PROCEDIMENTO E IL PROCESSO PENALE Fino al 1989 , in Italia vigeva un processo di tipo inquisitorio. L’accusa e il Giudice erano distinti, ma la fase di dibattimento (orale e pubblico) era preceduta da una fase istruttoria segreta e scritta. Oggi invece c’è un nuovo schema di procedimento penale :  fase delle I.P. (indagini preliminari), con acquisizione della notizia del reato e assunzione delle fonti di prova;  fase di chiusura delle I.P. con richiesta al giudice o di archiviazione, o di rinvio a giudizio (dell’indagato);  in caso di richiesta di rinvio a giudizio , si svolge l’udienza preliminare, che si può concludere o con il proscioglimento dell’imputato o con il suo rinvio a giudizio;  si svolge il dibattimento di 1°grado , dopo di che l’imputato sarà assolto o condannato;  impugnazioni (es. appello, ricorso per cassazione..). Il GIP è il Giudice per le Indagini Preliminari ed esiste in tutti i Tribunali: interviene come garante della legittimità degli atti compiuti dal PM e dalla PG. Egli può convalidare l’arresto e il fermo, prorogare la custodia cautelare, applicare e modificare le misure cautelari personali, applicare le misure di sicurezza, autorizzare l’accompagnamento coatto dell’indagato, autorizzare le intercettazioni telefoniche, autorizzare il PM a svolgere ispezioni, perquisizioni e sequestri. Inoltre, può prorogare il termine per le indagini preliminari, decidere sulla richiesta di archiviazione, riaprire le indagini dopo l’archiviazione, decidere sul rinvio a giudizio. In più, egli può ammettere al gratuito patrocinio nelle fasi di I.P., dichiarare l’incompatibilità del difensore per conflitto d’interesse, decidere sull’incidente probatorio, emettere il decreto penale di condanna, decidere il rito abbreviato, disporre perizie per accertare l’infermità, disporre il ricovero provvisorio dell’indagato. Il GUP è il Giudice per l’Udienza Preliminare. Il Tribunale del riesame è un organo collegiale presso ogni distretto di Corte d’Appello e giudica sulle impugnazioni proposte dall’indagato, avverso all’applicazione di misure cautelari. Il Magistrato di sorveglianza può convertire o rateizzare le pene pecuniarie, applicare misure di sicurezza, decidere sul ricovero in ospedale psichiatrico, applicare pene detentive e sostitutive, dichiarare se un soggetto è un delinquente abituale, professionale o per tendenza, decidere sulla sospensione o differimento dell’esecuzione di pene detentive. Il Tribunale di Sorveglianza , invece, può concedere o revocare la liberazione condizionale e applicare le misure alternative. La rimessione è l’attribuzione di competenza ad un giudice diverso da quello competente territorialmente secondo la regola. I casi di rimessione sono dovuti a ragioni di sicurezza: ad es. un grave delitto di mafia potrebbe comportare pericoli per l’organo giudicante e soggetti ad ipotetici attentati o pressioni, perciò il processo può esser spostato in altra sede. La “Legge Cirami ” – L. 248/2002 – dice che la rimessione del processo può essere richiesta anche quando gravi situazioni locali possono determinare motivi di legittimo sospetto sull’imparzialità dell’organo giudicante. La richiesta può essere avanzata alla corte di cassazione e l’effetto può essere la sospensione del processo. Il ricorso è deciso dalla Corte di Cassazione in camera di consiglio. L’ incompatibilità mira a garantire l’imparzialità del giudice ma non produce lo spostamento di competenza territoriale. L’ astensione mira ad assicurare l’imparzialità del giudice e prevede la sua sostituzione se ci sono gravi situazioni dettate dalla legge. È il giudice a chiedere di essere sostituito con un altro magistrato dell’ufficio. La ricusazione avviene quando non è il giudice a chiedere di essere sostituito, bensì è data facoltà alle parti di ricusarlo. In questo caso, gli atti compiuti possono essere invalidati e il giudice non può più decidere sui fatti finché non sia stata esaminata la richiesta di ricusazione. Il P.M. - Pubblico Ministero – è un organo dello Stato, presso la Corte di Cassazione, Corti di Appello, Tribunali ordinari e per i minorenni, militari. Egli controlla che le leggi siano osservate, che i diritti dello Stato siano tutelati, promuove la repressione dei reati anche con la richiesta delle misure di sicurezza. Gli uffici del P,M. sono organizzati in gerarchia parallela: in 1° grado, ci sono le procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari e per i minorenni; in appello, le procure generali nelle Corti d’Appello e le Procure distrettuali antimafia. Le funzioni del P.M. sono:  f. inquirente nelle I.P. (P.M. svolge personalmente l’attività di indagine, dando le direttive alla P.G.; svolge gli atti investigativi diretti a ricostruire il fatto-reato e scoprirne gli autori);  f. di incriminazione (P.M. deve valutare il materiale raccolto e, se ritenuto sufficiente, chiedere al giudice il provvedimento di rinvio a giudizio, mentre se non è sufficiente, P.M. valuta se richiedere una proroga al GIP o archiviazione);  f. requirente (P.M. rivolge al giudice una serie di istanze che possono riferirsi al rito o al merito). La P.G. - Polizia Giudiziaria – ha titolo di potere investigativo fin quando il P.M. non assume la direzione delle indagini. Può però svolgere comunque atti di propria iniziativa (“indagini parallele”). Le sue funzioni sono di prendere notizia dei reati, impedire che essi vengano portati a ulteriori conseguenze, identificare gli autori, compiere tutto ciò che è necessario per assicurare le fonti di prova. La struttura della P.G. è:  sezioni di P.G. →composte da ufficiali e agenti di P.G. della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza (le sezioni sono istituite presso la Procura della Rep. e dipendono dai magistrati dell’ufficio);  servizi di P.G. →sono istituiti presso le Questure, i comandi dell’Arma e della Guarda di Finanza;  organi di P.G. →ispettori del lavoro, vigili urbani, ecc. Gli ufficiali di P.G. a competenza generale sono i militari, i civili, i Sindaci; gli agenti di P.G. a competenza generale sono i militari e i civili; gli ufficiali di P.G. a competenza limitata sono i funzionari del Ministero delle Attività produttive, i comandanti del Corpo, Distaccamento o posto delle Forze Armate, ispettori del lavoro, ufficiali dei Vigili del Fuoco, responsabili del servizio e addetti di coordinamento della Polizia Municipale. Gli agenti di P.G. a competenza limitata sono le guardie giurate, gli agenti giurati dello Stato, province e comuni, i guardiapesca e guardiacaccia. ELEMENTI DEL PROCESSO PENALE L’ indagato è la persona fisica verso cui sono indirizzate le indagini preliminari; l’ indiziato è la persona verso cui gravano elementi di prova e indizi di reità; l’ imputato è la persona fisica verso cui il P.M. esercita l’azione penale. L’ informazione di garanzia è un atto che il P.M. invia per posta all’indagato in seguito alle indagini e dalla L. 60/2001, è previsto l’obbligo da parte del P.M. di notificare all’indagato la comunicazione della nomina del difensore d’ufficio. Questo momento consente all’indagato di ricevere informazioni utili. La persona offesa del reato è il titolare dei beni o interessi protetti dalla norma violata con il reato – è la vittima. Ogni reato che procura un danno obbliga il colpevole e le persone che devono rispondere per il fatto da lui commesso al risarcimento. Da ogni illecito penale scaturiscono infatti 2 responsabilità : quella penale e quella civile.

La costituzione di parte civile può avvenire dopo l’udienza preliminare. La difesa è un diritto inviolabile e il difensore può essere di fiducia (nominato dalla parte interessata), d’ufficio (designato dall’Autorità Giudiziaria fra i professionisti in un apposito elenco). La nomina è l’atto mediante cui l’interessato investe il difensore del ruolo di rappresentarlo ed assisterlo. Le funzioni sono di assistenza, di rappresentanza, di investigazione. Per i non abbienti, lo Stato prevede il diritto di assistenza legale gratuita: si chiama “gratuito patrocinio ”. L’art. 111 Cost. tratta il “giusto processo ” , in cui le parti sono in condizione di totale parità davanti al giudice imparziale; la persona accusata di un reato deve essere informata nel più breve tempo possibile dell’accusa, disporre del tempo per preparare la difesa e avere possibilità di interrogare le persone che rendono dichiarazioni, ottenere la convocazione e l’interrogatorio delle persone a sua difesa e avere l’assistenza di un interprete, nominare consulenti tecnici e investigatori privati. Gli atti del giudice :  sentenza (va motivata a pena di nullità) →si compone di motivazione (giudice espone le ragioni della decisione), dispositivo (sintesi della decisione). La sentenza può essere:

  • di merito;
  • di legittimità ;
  • di condanna ;
  • di proscioglimento ;
  • di assoluzione (perché il fatto non sussiste / perché l’imputato non lo ha commesso / perché non è previsto dalla legge come reato / perché le prove raccolte sono insufficienti e-o contraddittorie).  ordinanza (va motivata a pena di nullità) →atto che decide su questioni incidentali sorte durante il procedimento.  decreto (non è motivato in genere) →provvedimento di vario contenuto. Il giudice può chiedere l’intervento della P.G. e se necessario della forza pubblica: l’accompagnamento coattivo dell’imputato è disposto con decreto motivato ( la persona non può essere trattenuta oltre le 24h.). Le patologie degli atti processuali sono le violazioni delle regole formali che può inficiare il singolo atto. Le violazioni procedurali si raggruppano in: > vizio del singolo atto
  • inesistenza (un atto non possiede i requisiti essenziali che lo rendono riconoscibile come atto giudirico);
  • nullità (è determinata dall’inosservanza delle norme procedurali, cioè quando l’atto compiuto è difforme dal suo astratto modello legale). Le nullità possono essere divise in generali (previste in modo astratto dalla legge), speciali (previste dalla legge di volta in volta), assolute (per i vizi di maggior gravità), a regime intermedio (riguardo alla partecipazione del P.M. al procedimento), relative (di lieve entità);
  • irregolarità (è un vizio formale dell’atto non sanzionato dalla legge con nullità e il giudice deve provvedere alla sua eliminazione). > vizio del procedimento
  • preclusione (si verifica quando il comportamento tenuto da una parte non consente di tenere un altro comportamento);
  • decadenza (si verifica con la perdita del diritto di porre in essere un atto del procedimento);
  • inammissibilità (si verifica quando un atto viene fatto anche se è stata maturata una preclusione o decadenza);
  • inutilizzabilità (è l’inidoneità all’uso a fini probatori, il presupposto però è che l’atto dev’essere già stato compiuto). Esiste anche l’ abnormità , cioè il provvedimento singolare e strano a lv di contenuto, che risulta avulso dall’ordinamento processuale. Gli organi di giurisdizione penale sono diversi a seconda delle loro competenze: per territorio, per materia e per connessione. Vediamo quelli per materia:  La competenza del Giudice di Pace (D.Lgs. 274/2000) tratta di reati minori, punibili con querela, la cui pena è < 4 mesi di reclusione (es. ingiurie, percosse, diffamazione).  La competenza del Tribunale abbraccia la maggior parte dei reati.  La competenza della Corte d Assise’ riguarda i reati più gravi (il collegio è formato da 2 magistrati togati e 6 cittadini), come i delitti con pena > 24 anni, strage, delitti dolosi e contro la personalità dello Stato.

L ITER PROCEDURALE’

 Le indagini preliminari iniziano con una notizia di reato , che perviene dalla P.G. o dal P.M. Ricevuta la segnalazione, il P.M. assume la direzione delle indagini e dà alla P.G. le direttive da seguire. La notizia del reato viene iscritta nell’apposito registro. Le fonti da cui si attingono le notizie di reato sono: informativa della P.G. (con inoltro senza ritardo, termine max. 48h., comunicazione immediata per criminalità organizzata), denuncia, referto (dal personale sanitario), notizie atipiche (comunicazioni anonime, delazioni confidenziali e fonti aperte).  In alcuni casi, il corso dell’azione è condizionato da soggetti diversi dal P.M., come nei casi di querela (il diritto di proporla si estingue per rinuncia preventiva, decadenza per decorso del termine di 3 mesi, morte dell’offeso, remissione), istanza di procedimento (domanda con cui il privato chiede che si proceda contro i responsabili di delitti commessi all’estero), richiesta di procedimento (spettante al Ministro della Giustizia, prevista per delitti al danno del Pres. Della Rep., alcuni delitti politici), autorizzazione a procedere (atto emanato dalla Camera o Senato per reato commesso dal Pres. Del Consiglio e Ministri, dalla Corte Costituzionale, per procedimenti a carico dei membri della Corte stessa, dal Ministro della Giustizia, per alcuni reati).  Il P.M. nelle indagini preliminari dispone intercettazioni telefoniche e ambientali, procede a ispezioni, perquisizioni e sequestri, ordina l’accompagnamento coattivo dell’indagato, dispone il fermo di indiziato di delitto, richiede le misure cautelari. Gli atti delle I.P. non sono utilizzabili nel dibattimento ma sono fonti di prova. Il P.M. svolge la funzione inquirente , dato che compie atti investigativi per ricostruire le modalità del reato e individuarne l’autore. Gli atti che il P.M. può compiere per acquisire fonti di prova sono: consulenze tecniche, accertamenti tecnici, individuazione di persona, assunzione di informazioni, invito a presentarsi, confronti, ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni e  Particolare è l interrogatorio dell indagato’ ’ (in questo caso procedere personalmente, su spontanea richiesta dell’indagato o tramite invito da parte del P.M.; l’invito deve essere notificato all’imputato almeno 3 gg. prima e il difensore deve essere preavvisato almeno 1 giorno prima). Gli avvisi da citare obbligatoriamente prima dell’interrogatorio sono 3: “le dichiarazioni verranno usate sempre nei suoi confronti”, “ha diritto di restare in silenzio”, assumerà la qualifica di testimone se renderà dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri). L’indagato può rispondere in 3 modi: può rifiutarsi di rispondere, può rispondere ammettendo i fatti, può rispondere il falso.  Le indagini difensive : il difensore tramite anche investigatori privati, o consulenti tecnici, può acquisire notizie nei colloqui informali con persone, assumere informazioni o dichiarazioni scritte, o da detenuti, richiedere documentazione dalle P.A., effettuare accessi per visionare lo stato di luoghi, cose per rilievi tecnici, grafici, fotografici, ecc., accedere a luoghi non aperti al pubblico.  In casi eccezionali di gravità o urgenza, la P.G. può adottare misure precautelari o cautelari personali, coercitive o interdittive.

L’ arresto ha il presupposto della flagranza di reato, quindi occorre sorprendere il soggetto nell’atto di commettere il reato o inseguirlo. L’arresto obbligatorio in flagranza può esser fatto dagli ufficiali e agenti di P.G. in caso di delitto non colposo (punibile con ergastolo o reclusione dai 5 ai 20 anni); l’arresto facoltativo in flagranza, può essere fatto sempre dagli ufficiali e agenti di P.G. facoltativamente, in caso di delitto non colposo (con pena reclusione max 3 anni) o delitto colposo. Il fermo di indiziato di delitto può esser sottoposto dal P.M. o ufficiali e agenti di P.G. verso persone con gravi indizi di colpevolezza della commissione del delitto con pena ergastolo o reclusione dai 2 ai 6 anni, o delitto relativo ad armi da guerra, esplosivi, terrorismo, eversione. In entrambi i casi, si deve provvedere a informare subito il P.M., avvisare subito l’arrestato/fermato che può nominare un difensore, dare subito notizia anche al difensore, procedere in caso esso non ci sia, alla nomina di un difensore d’ufficio, notiziare senza ritardo i familiari e mettere a disposizione del P.M. il soggetto. Si porta poi il soggetto appena possibile (entro 24h.) nella casa circondariale del luogo e trasmettere il verbale al P.M. entro

  1. Il P.M. entro le 48h. Successive deve ordinare la liberazione immediata del soggetto o richiedere al GIP la convalida dell’atto restrittivo. Il GIP deve fissare udienza di convalida (entro 48h. Successive), dare avviso dell’udienza al difensore e al P.M., celebrare l’udienza e verificare la legittimità dell’arresto/fermo, adottare misura coercitiva e-o disporre della liberazione del soggetto.

si tenta di sperimentare la ripetizione dell’accaduto riproducendolo il più fedelmente possibile. La perizia e la consulenza tecnica possono essere disposte dal P.M. e-o P.G. e difensori delle parti private per svolgere accertamenti con specifiche conoscenze tecniche, scientifiche e artistiche. L’oggetto della perizia è lo svolgimento di indagini e la formulazione di giudizi e valutazioni e l’acquisizione di dati. I mezzi di ricerca sono l ispezione’ (si esamina una persona, cosa o luogo e può essere personale – corporale o cadaverica -, locale e reale), la perquisizione ( che può essere personale o locale, disposta dall’Autoritò giudiziaria con decreto motivato ed eseguita personalmente dal giudice o P.M. o delegata agli ufficiali di P.G.), il sequestro (cioè imporre un vincolo di indisponibilità sulle cose). Il sequestro in particolare può essere fatto per vari scopi:

probatorio , per assicurare le fonti di prova ed ha come oggetto il corpo del reato e le cose pertinenti al reato (viene disposto dall’Autorità giudiziaria con decreto motivato e lo svolge la stessa autorità o un ufficiale di P.G. delegato); conservativo , per evitare che vengano a mancare o si disperdano le garanzie reali per il pagamento della pena pecuniaria e spese di giustizia; preventivo , per interrompere il percorso criminoso o impedire la commissione di nuovi reati. Importanti sono le intercettazioni : si possono disporre solo in casi urgenti, quando c’è un motivo fondato di ritenere che dal ritardo possa derivare un grave pregiudizio alle indagini. Il codice prevede che le intercettazioni siano registrate, che venga redatto verbale contenente la trascrizione anche sommaria del contenuto, e in un apposito registro tenuto nell’ufficio del P.M., devono essere annotati in ordine cronologico i decreti che autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni. Il D.L. 259/2006, conv. in L. 281/2006 , per argitare il fenomeno delle intercettazioni illegali e difussione tramite mass-media dei contenuti di illecite intercettazioni telefoniche e ambientali, stabilisce che i documenti con dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né usati e il P.M. deve disporre la secretazione immediata e la custodia in luogo protetto dei documenti frutto di intercettazione. Non sempre la fonte di prova può essere conservata fino al dibattimento: da qui l’esigenza di anticipare la formazione della prova in un momento precedente il dibattimento, tramite 2 strumenti :  incidente probatorio (ha come oggetto la testimonianza, l’esame del coindagato, confronto, ricognizione, perizia ed esperimento giudiziale);  assunzione urgente della prova.

POLIZIA AMMINISTRATIVA E LOCALE

E’ importante la tutela dell’incolumità personale e patrimoniale da parte della comunità; nel 2008 è stata attribuita al Sindaco – ufficiale di Governo – la facoltà di adottare con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti, per prevenire ed eliminare pericoli gravi che minacciano l’ incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Gli obiettivi da perseguire sono:

controllo del territorio; misure amministrative (avvio di programmi di educazione alla legalità, interventi di assistenza e solidarietà verso le vittime della criminalità); coordinamento e concertazione (le forme di polizia devono essere coordinate e possono esserci anche iniziative di diversi soggetti); riqualificazione territoriale (attivazione degli strumenti di riqualificazione urbana e viabile). Con dei patti appositi fra prefetto e sindaco , possono essere individuati degli interventi per la sicurezza urbana che hanno questi obiettivi :  prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria (anche coinvolgendo tramite accordi, le reti territoriali di volontari e installazione di sistemi di videosorveglianza);  promozione e tutela della legalità;  promozione del rispetto del decoro urbano;  promozione dell’inclusione, della protezione e della solidarietà sociale (con la collaborazione di enti e associazioni nel privato sociale). GLI INTERVENTI SUL TERRITORIO L’ art. 50 TUEL dice che, in caso di emergenza sanitaria o igiene pubblica, il Sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti; l’art. 8 del D.L. 14/2017 ha integrato l’articolo estendendo la potestà di ordinanza da parte del Sindaco che è rappresentante della comunità locale e che può intervenire anche su orari di vendita, anche per asporto, e somministrazione di alcol e super alcol. Il Sindaco sovrintende :  all’emanazione di atti che gli sono attribuiti dalla legge e regolamenti, sull’ordine e la sicurezza pubblica;  allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge sulla pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;  alla vigilanza su quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informando il prefetto. Per la tutela del decoro pubblico , chi danneggia edifici pubblici o destinati al culto, cose di interesse storico e artistico, immobili in costruzione, ristrutturazione, recupero o risanamento e attrezzature e impianti sportivi, è punito con reclusione (da 6 mesi a 3 anni). Con la L. 94/2009 , viene stabilito che in caso di occupazione indebita di suolo pubblico , il sindaco (per le strade urbane) e il prefetto (per quelle extraurbane), possono ordinare il ripristino immediato dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e la chiusura dell’esercizio fino al pagamento delle spese. La “Direttiva Gabrielli ” del 2017 individua gli interventi di

safety ”, con responsabili il comune, i Vigili del Fuoco, soccorsi, polizia municipale, prefetture e privati, e li differenzia da quelli d “ security ”, sotto responsabilità del Questore. Questa direttiva è stata integrata da un’altra Direttiva del Ministero dell interno’ del 28/07/2017, che distingue le riunioni e manifestazioni in luogo pubblico dalle manifestazioni di pubblico spettacolo : per le prime, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica deve verificare la sussistenza dei dispositivi di safety e individuarne le vulnerabilità; per le seconde, è onere dell’ufficio comunale che rilascia la licenza, di interessare la Commissione provinciale o comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Per la tutela della sicurezza urbana , i comuni possono usare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico. La conservazione dei dati, informazioni e immagini raccolte è limitata ai 7 gg. seguenti dalla rilevazione. Il sindaco, previa intesa con il prefetto, può farsi aiutare dalla collaborazione di associazioni di cittadini non armati – “ ronde ” – per segnalare alle Forze di polizia eventi che possono arrecare danno. Il sindaco emana l’ordinanza con cui formalizza la volontà di ricorrere alle ronde di volontari. L’attività di osservazione può esser svolta solo in nuclei composti da max. 3 persone, di età > 25 anni senza ausilio di animali. Devono possedere un documento di riconoscimento e se titolari di porto d’armi, non devono portarsi dietro armi o oggetti atti ad offendere. Indossano una casacca giallo fluorescente, con la scritta ‘osservatori volontari’, logo dell’associazione, nome del comune e il numero progressivo associato all’operatore. La segnalazione si effettua solo usando cellulari o radio ricetrasmittenti omologati. POLIZIA AMMINISTRATIVA , COMMERCIALE , EDILIZIA , LOCALE  Fra i provvedimenti amministrativi emessi in materia di polizia amministrativa , occorre differenziare i “ comandi ” – ordini, inviti e prescrizioni – dai “ divieti ” – restrizioni, limitazioni e divieti stessi, che sono caratterizzati dall’ esecutorietà , cioè i loro effetti si spiegano contro la volontà o opposizione di coloro a cui sono diretti. L’esecutorietà può manifestarsi con mezzi di coercizione personale diretta (es. arresto, accompagnamento forzato o coatto) e indiretta (es. sanzioni amministrative) con l’esecuzione d’ufficio fino all’esecuzione patrimoniale.  La polizia commerciale ha delle funzioni relative al controllo della regolarità delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio, pubblicità dei prezzi, rispetto degli orari di vendita, controllo delle condizioni igienico-sanitarie dei locali, merci e attrezzature. Il D.Lgs. 206/2006 ha approvato il “Codice del consumo” per assicurare un livello alto di tutela dei consumatori e utenti. Per tutelare la salute dei non fumatori, l’ art. 51 L. 3/2003 stabilisce il divieto di fumare nei luoghi pubblici e privati , aperti al pubblico. Gli esercizi e i luoghi di lavoro devono munirsi di impianti di ventilazione e ricambio di aria. La L. 189/2012 stabilisce che chi vende prodotti di tabacco ha l’ obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’ esibizione di un documento di identità. A chi vende i prodotti di tabacco ai minorenni, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dai 250 ai 1.000 euro. I distributori automatici devono essere muniti di un sistema automatico di rilevamento dell’età anagrafica dell’acquirente. Per chi abbandona rifiuti di prodotti da fumo si applica una sanzione amministrativa dai 60 ai 300 euro (art. 255 Codice ambientale – D.lgs. 152/2006). Per diminuire il consumo di alcol nelle ore notturne, l’ art. 54 della L. 120/2010 stailisce che i titolari e gestori di esercizi muniti di licenza devono interrompere la vendita di bevande alcoliche dopo le 3 di notte, fino alle 6 di mattina; i titolari e gestori di esercizi di vicinato devono interrompere la vendita dalle 24 alle 6. i divieti non si applicano nella notte di Capodanno e di Ferragosto. I titolari e gestori di locali nei casi suddetti devono essere muniti di apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico.  La polizia edilizia serve per impedire che avvengano violazioni alle norme urbanistico / edilizie; il segretario comunale redige e pubblica ogni mese, tramite affissione all’albo comunale, i dati relativi agli immobili e opere abusive, trasmette i dati all’autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli operatori di Polizia municipale devono trasmettere i rapporti degli illeciti urbanistici da loro accertati al segretario comunale. Entro dicembre di ogni anno, il dirigente o responsabile del servizio comunale, trasmette al prefetto l’elenco delle opere non sanabili; entro 30 gg. dalla ricezione degli elenchi, il prefetto provvede agli adempimenti. L’esecuzione della demolizione delle opere abusive è disposta dal prefetto.  La polizia locale fra le tante cose spetta, insieme anche al sindaco, le funzioni di ricevere oggetti smarriti e custodirli. Trascorso 1 anno dalla data di pubblicazione dell’avviso, e gli oggetti non vengono rivendicati, essi appartengono a chi li ha trovati. Un altro compito è accompagnare infermi di mente e alienati a fare il TSO (art. 34-35 L. 833/1978): spetta al sindaco adottare, tramite polizia municipale e su proposta del sanitario competente, i provvedimenti coercitivi in caso di patologie mentali e pericolosità. POLIZIA STRADALE La polizia stradale mira a tutelare la sicurezza stradale e il rispetto delle regole del Codice della Strada. I compiti sono:

prevenzione e accertamento delle violazioni sulla circolazione stradale; rilevazione di incidenti stradali; predisposizione ed esecuzione di servizi volti a regolare il traffico; scorta di sicurezza della circolazione; tutela e controllo sull’uso della strada; attività didattica di supporto all’insegnamento dell’educazione stradale.  Per le competizioni sportive su strada , esse sono vietate se non previamente autorizzate. La competenza al rilascio