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Sintesi del programma di Diritto privato
Tipologia: Appunti
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1 a^ Lezione - La norma giuridica
1. La norma giuridica La struttura di una collettività si fonda su un insieme di regole, dette norme, volte ad assicurarne l’ordine. Esse rappresentano il diritto in senso oggettivo di quella società; pertanto si parla di norme giuridiche, poiché dotate di una certa autorità. La norma è frutto della volontà di un organo incaricato dell’elaborazione di regole destinate a fare parte dell’ordinamento giuridico e cristallizzate in un documento normativo, salva l’ipotesi della consuetudine. Essa è un enunciato prescrittivo che prevede un’ipotesi di fatto al verificarsi della quale la norma ricollega un determinato effetto giuridico, ad esempio l’acquisto di un diritto (l’usucapione: chi possiede una cosa per venti anni ne acquista la proprietà, art. 1158 c.c.); la nascita di un’obbligazione (la responsabilità extracontrattuale: chi cagiona ad altri un danno ingiusto deve risarcire il danno, art. 2043 c.c.); l’estinzione o la modificazione di un diritto (la dichiarazione di rimessione del debito da parte del creditore estingue l’obbligazione, art. 1236 c.c.); l’applicazione di una conseguenza afflittiva (la reclusione di almeno ventuno anni per colui che cagiona la morte di un uomo, art. 575 c.p.). Spesso, per individuare la fattispecie astratta e gli effetti che ne conseguono, occorre procedere ad una lettura contestuale di più disposizioni normative mentre per quella concreta bisogna analizzare il fatto storico materialmente verificatosi e confrontarlo con l’ipotesi astratta prevista e regolata dalla legge. Le norme giuridiche sono suscettibili di attuazione forzata e sono garantite dalla previsione di una sanzione da irrogare in capo al trasgressore, la cui minaccia dovrebbe favorire l’osservanza spontanea della norma. Per cui, l’ordinamento giuridico italiano si fonda sul principio della certezza del diritto, in forza del quale l’individuo deve potere conoscere in anticipo i comportamenti ammessi e quelli illeciti.
Ciò posto, si possono facilmente individuare i caratteri della norma giuridica, ossia l’idoneità ad incidere sui destinatari della stessa imponendo o vietando certi comportamenti (precettività); la capacità di rivolgersi ad una serie indeterminata di soggetti (generalità); l’applicabilità di essa nei confronti di coloro che si trovano concretamente nella situazione descritta in via ipotetica (astrattezza). Nella formulazione della norma giuridica, non si può in alcun modo disattendere il “principio di eguaglianza” sancito dall’art. 3 della Costituzione. Il primo comma della norma costituzionale ne disciplina il carattere formale prevedendo che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e, pertanto, non si possono trattare situazioni omogenee in modo differenziato o casi diversi allo stesso modo. Invece, il secondo comma si occupa dell’aspetto sostanziale del suddetto principio contenendo un’indicazione programmatica rivolta agli organi dello Stato, al fine di incentivare l’adozione di misure normative volte ad affievolire le differenze di ogni tipo che discriminano le condizioni di vita dei singoli. La norma giuridica va tenuta distinta da quella morale anche quando presentano il medesimo contenuto, infatti la prima trova la propria forza vincolante nella fonte che la contiene, ossia un atto eteronomo, quindi imposto dall’ordinamento e dotato di autorità nei confronti di una data collettività; la seconda, invece, è assoluta e autonoma, cioè trova la propria validità nel suo stesso contenuto, obbligando solo l’individuo che riconoscendone il valore decide di conformarsi ad essa accettandone il comando.
2. Diritto privato e diritto pubblico L’ordinamento giuridico, inteso come insieme di norme, si compone di due sottosistemi di norme: il diritto privato ed il diritto pubblico. Il primo disciplina i rapporti giuridici interindividuali, sia dei singoli sia degli enti privati, lasciando all’iniziativa personale anche l’attuazione delle singole norme, invece, il secondo si occupa dell’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici e regola i rapporti riconducibili all’apparato pubblico nell’interesse della collettività. Questa distinzione, però, non è così netta in quanto lo Stato può esercitare funzioni lasciate ai privati o può affidare a questi alcuni tipi di attività rinunciando ad organizzarle in forma
4. L’interpretazione della norma giuridica Nel caso di una disposizione normativa scritta non bisogna confonderne il testo con il precetto, ossia il suo significato, il quale è il frutto di un’operazione di interpretazione del testo stesso, che può essere oggetto di più letture anche contrastanti, tra le quali va effettuata una scelta al momento dell’applicazione della norma. L’attività ermeneutica delle norme giuridiche trova fondamento nell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, il cui primo comma prevede che l’indagine dell’interprete non può limitarsi all’analisi del significato proprio delle parole secondo la connessione delle stesse (c.d. interpretazione letterale) ma deve tenere conto anche dell’intenzione del legislatore, intesa come ratio della disposizione e non come volontà di colui che ha introdotto la regola da interpretare. I criteri a cui fare riferimento nell’attività oggetto di studio sono quello storico per cui l’interprete deve analizzare anche il contesto in cui la norma è stata adottata in modo da individuare gli scopi perseguiti mediante l’approvazione di essa; quello sistematico che richiede di collocare la disposizione nel sistema normativo in cui va inserita per evitare contraddizioni e ripetizioni; quello teleologico secondo cui l’interpretazione deve essere coerente con le finalità perseguite dal legislatore nell’adozione della norma; infine, il criterio equitativo, il cui obiettivo è favorire l’adozione di soluzioni equilibrate di interessi confliggenti tra loro da valutare contestualmente. Invece, nel caso in cui sia lo stesso legislatore a specificare quale significato deve essere dato ad una norma giuridica si parla di interpretazione autentica. Vista l’impossibilità per quest’ultimo di disciplinare l’intero ambito dell’esperienza umana e di prevedere ogni tipo di trasformazione verificabile nel tempo, il Giudice si trova spesso di fronte alle c.d. lacune dell’ordinamento, ossia questioni non previste e non disciplinate da alcuna norma positiva che, tuttavia, non può rifiutarsi di decidere, pena la responsabilità per denegata giustizia. Ecco perché, il secondo comma della norma sopracitata nel prevedere tale ipotesi, stabilisce che l’Autorità Giudicante applichi le disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (analogia legis ), però se il caso rimane ancora dubbio bisogna ricorrere ai principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato (analogia iuris ). Quindi, il procedimento analogico si caratterizza per l’applicazione, ad un caso non regolato, di una norma non scritta estrapolata da un’altra che regola una fattispecie diversa ma simile a quella da decidere; somiglianza che si basa sulla coincidenza della ratio , cioè la finalità della
norma positiva giustifica il suo operare anche in una circostanza simile ma priva di disciplina specifica. Se tale processo non è sufficiente, la soluzione per il caso da disciplinare va ricercata nei generali orientamenti del sistema legislativo. Il ricorso all’analogia è sottoposto a dei limiti, infatti non è ammesso né per le norme penali incriminatrici, in quanto conformandosi al principio di stretta legalità si può essere puniti solo in forza di leggi già in vigore al momento della commissione del fatto, né tantomeno per leggi eccezionali, cioè che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi, al fine di evitare un ampliamento delle deroghe privilegiando l’applicazione della disciplina normale ai casi non regolati. Tale divieto, però, non opera per l’interpretazione estensiva, a mezzo della quale si adegua solamente la portata letterale della norma alla volontà legislativa, anche se in relazione ad un singolo caso non è agevole procedere alla distinzione tra essa e l’applicazione per analogia che, invece, è vietata, così come non è facile determinare la natura eccezionale di una norma che la rende insuscettibile di interpretazione analogica.
Oggi, le norme corporative hanno perso efficacia a seguito della caduta del fascismo mentre le altre fonti mantengono la posizione delineata dalla norma citata, anche se dopo l’entrata in vigore del Codice se ne sono aggiunte altre, la prima per importanza è la Costituzione del 1948 che ha rivisitato la suddetta scala gerarchica delle fonti interne, collocando al primo posto i principi supremi (o fondamentali) da cui discendono i diritti inviolabili, insuscettibili di ogni modifica, e poi a seguire sono poste le disposizioni della Carta Fondamentale e le leggi di rango costituzionale e, infine, le altre fonti di cui all’art. 1 delle preleggi. Tale sistema delle fonti ha visto, successivamente, l’introduzione di leggi regionali e delle norme di matrice comunitaria.
2. La Costituzione e le leggi di rango costituzionale Per quanto riguarda la rilevanza della Costituzione nel sistema delle fonti del diritto, essa rappresenta una norma sulla produzione giuridica poiché regola il procedimento di formazione delle leggi e, dunque, pone la disciplina degli atti normativi. Infatti, le disposizioni costituzionali vanno integrate con gli articoli 1 e 2 delle preleggi che, rispettivamente, uno pone la gerarchia delle ulteriori fonti e l’altro precisa che la formazione di leggi e atti aventi forza di legge è disciplinata da leggi aventi carattere costituzionale. Al contempo, la Carta Fondamentale introduce dei limiti all’attività del legislatore, si pensi all’art. 3 Cost. che pone il principio di eguaglianza o alle norme che prevedono diritti e doveri fondamentali dei cittadini (es. l’inviolabilità della libertà personale e del domicilio). Va precisato che i principi supremi enunciati da tale fonte costituiscono dei vincoli anche per il legislatore costituzionale essendo insuscettibili di revisione, anche se l’unico divieto espresso di revisione è sancito dall’art. 139 Cost. circa la forma repubblicana dello Stato italiano. Le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, essendo sovraordinate rispetto alle altre fonti, richiedono, ai fini della loro emanazione, una procedura più complessa (art. 138 Cost.), rispetto a quella prevista per le leggi ordinarie, le quali, in forza della rigidità che caratterizza la Costituzione Italiana, non possono contrastare le norme costituzionali, pena l’illegittimità delle stesse. Per tale ragione è stato istituito un organo, la Corte Costituzionale, deputato al controllo di legittimità costituzionale delle disposizioni di leggi ordinarie e di atti venti forza di legge (art.
134 Cost.), la quale nei casi di disposizioni viziate e, dunque, illegittime ne dichiara con sentenza l’incostituzionalità, così cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Tra le fonti di rango costituzionale sono incluse anche le norme di diritto internazionale consuetudinario, in forza dell’art. 10 Cost, le quali non richiedono una legge di ratifica del Parlamento per fare parte dell’ordinamento interno e, godendo della medesima forza vincolante della Costituzione, sono immodificabili dalle leggi ordinarie. Al contrario, il diritto internazionale convenzionale trova fondamento nella legge di recepimento che ha la stessa forza vincolante di tutte le altre leggi ordinarie.
3. Le leggi dello Stato e le leggi regionali La legge ordinaria è frutto di una procedura dettagliatamente disciplinata dagli artt. 70 s.s. Cost. che si verifica in sede parlamentare. Essa può modificare o abrogare tutte le norme non aventi valore di legge e può, a sua volta, essere modificata o abrogata solo da una legge successiva; anche se vi sono materie per le quali si pone la cd. riserva di legge e, quindi, possono essere disciplinate solo da leggi e non da fonti normative di rango inferiore. Alle leggi statali sono equiparati quei provvedimenti aventi forza di legge prodotti dal Governo, ossia i decreti legislativi posti in essere in virtù di una legge delega del Parlamento che indica l’oggetto e i principi e criteri direttivi da seguire (art. 76 Cost.) e i decreti legge emanati nei casi straordinari di necessità e urgenza da convertire in legge entro sessanta giorni, pena la perdita dell’efficacia sin dall’inizio (art. 77 Cost.). Per quanto riguarda il ruolo delle leggi regionali e il loro rapporto con la legge ordinaria, la legge costituzionale n. 3/2001 ha modificato il Titolo V della Costituzione, innovando l’art. 117 che fissa la ripartizione delle competenze statali e regionali, cosicchè nelle materie di legislazione esclusiva opera il criterio della competenza, invece in quelle di legislazione concorrente trova applicazione il principio gerarchico, dato che lo Stato stabilisce i principi fondamentali che la legge regionale deve rispettare.
Gli usi normativi analizzati vanno distinti da quelli negoziali e interpretativi; i primi costituiscono un’integrazione degli effetti del contratto invece i secondi individuano il significato di espressioni ambigue inserite nello stesso.
6. Le fonti comunitarie Con la riforma del 2001 (l. cost. n. 3), l’art. 117, co. 1, Cost. prevede che nell’esercizio della potestà legislativa, lo Stato e le Regioni devono rispettare anche i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Le fonti di origine comunitaria sono i regolamenti, le direttive e le decisioni. I primi hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e non richiedono un recepimento interno, tantoché i Giudici degli Stati membri possono applicarli come se fossero norme interne, riconoscendo la loro prevalenza in caso di contrasto con la fonte statale; a differenza delle direttive che, invece, necessitano dell’emanazione di apposite leggi per acquisire efficacia nell’ordinamento nazionale e delle decisioni che vincolano solo i destinatari delle stesse.
3 a^ Lezione - L’attività giuridica
1. Il rapporto giuridico Il rapporto giuridico è la relazione tra due soggetti, uno titolare di un diritto (soggetto attivo) a cui corrisponde un dovere posto a carico dell’altro (soggetto passivo), regolata dall’ordinamento giuridico. Il diritto soggettivo conferisce alla parte del rapporto il potere di agire al fine di soddisfare un proprio interesse individuale protetto dall’ordinamento giuridico mediante la previsione di strumenti coercitivi, infatti la realizzazione dello stesso può essere spontanea o coattiva. L’esercizio del diritto soggettivo incontra dei limiti interni ed esterni; i primi pongono il divieto di abuso del diritto in capo alla parte attiva del rapporto, cioè vietano l’esercizio dei poteri non inerenti con l’interesse protetto dall’ordinamento, invece i secondi sono previsti dalla legge o dalla stessa volontà delle parti e riguardano l’esercizio del diritto piuttosto che il suo contenuto. In relazione al loro oggetto, i diritti si distinguono in assoluti (es. diritti reali, diritti della personalità) e relativi (es. diritti di credito) che si caratterizzano, rispettivamente, per la loro opponibilità erga omnes o nei confronti di certi soggetti determinati o determinabili, comportando, nel primo caso, un generico dovere di astensione dal compimento di tutti quegli atti che ne turbano l’esercizio, mentre nella seconda ipotesi un obbligo specifico di fare o non fare. Tra i diritti relativi sono compresi anche quelli potestativi il cui esercizio comporta una modificazione nella sfera giuridica del soggetto passivo, dando, così, origine a situazioni di soggezione di una parte nei confronti di un’altra. Accanto a queste due grandi categorie si pongono i diritti personali di godimento che, al pari dei diritti relativi, generano un rapporto giuridico tra due soggetti e, come nei diritti assoluti, al diritto del titolare di godere del bene corrisponde un dovere generico di astensione da parte dei terzi.
3. La pubblicità dei fatti giuridici L’ordinamento italiano si incentra sul principio della certezza del diritto che comporta la conoscibilità di tutti quei fatti giuridici che incidono sulla posizione giuridica dei terzi, motivo per cui è delineato un sistema di pubblicità che prevede tre diverse tipologie. La pubblicità notizia ha ad oggetto certi atti o fatti che sono, comunque, validi ed efficaci e mira a renderli noti ai terzi; anche la pubblicità dichiarativa non tocca la validità e l’efficacia dell’atto ma è necessaria ai fini dell’opponibilità dello stesso ai terzi, per i quali, in mancanza di essa, l’atto non si ritiene compiuto; infine, la pubblicità costitutiva è quella prevista dalla legge per la stessa esistenza dell’atto. La forma principale di pubblicità dichiarativa è la trascrizione, volta a far conoscere ai terzi le vicende giuridiche relative a beni immobili o mobili registrati ed è indispensabile per la risoluzione delle controversie che sorgono tra più aventi causa dello stesso autore. Va ricordato che, in virtù del principio del consenso traslativo, il contratto trasferisce la proprietà o un altro diritto reale, per cui se un soggetto aliena lo stesso bene a più persone prevale il primo acquirente. Così, per risolvere eventuali conflitti e agevolare la libera circolazione dei beni si riconosce un ruolo centrale alla trascrizione, in quanto chi trascrive il titolo di acquisto per primo prevale su chiunque faccia valere diritti incompatibili in forza di un atto trascritto successivamente, cosicché, tutte le altre trascrizioni hanno effetto di prenotazione. Invece, il conflitto che riguarda beni mobili si risolve a favore dell’acquirente che per primo e in buona fede abbia ottenuto il possesso della cosa. Gli atti rispetto ai quali la trascrizione svolge tale funzione sono indicati tassativamente nell’art. 2643 c.c. che devono, in ogni caso, rivestire la forma di sentenza, atto pubblico, scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (art. 2657 c.c.). I pubblici registri mediante i quali si attua la trascrizione sono strutturati su base personale, infatti per stabilire chi prevale tra più acquirenti in conflitto si deve risalire al comune autore nell’ultimo ventennio.
4. La prescrizione e la decadenza Ogni atto va necessariamente collocato in una dimensione spazio - temporale. Le coordinate relative allo spazio assumono rilevanza sia in sede processuale, poiché il luogo permette di individuare la competenza territoriale del Giudice; sia in materia di obbligazioni, posto che il domicilio del creditore al momento della scadenza coincide con il luogo dell’adempimento; sia nell’ambito della trascrizione, in quanto la conservatoria presso la quale l’atto va trascritto si determina in base al luogo in cui si trova l’immobile. Le coordinate temporali, invece, sono fondamentali ai fini dell’operare della prescrizione e della decadenza; per stabilire la durata di un rapporto o il momento in cui si produce un dato effetto giuridico. In particolare, in forza del principio della certezza dei rapporti giuridici, assume fondamentale rilevanza l’istituto della prescrizione che determina l’estinzione del diritto soggettivo a seguito dell’inerzia del suo titolare per un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge (art. 2934 c.c.), salvo si tratti di diritti indisponibili, diritti e potestà inerenti i rapporti di famiglia o altri diritti indicati dalla legge. Attesa la finalità di interesse pubblico perseguita, la prescrizione non può essere oggetto di deroga convenzionale, pena la nullità di tutti i patti volti a modificarla (art. 2936 c.c.), invece può essere oggetto di rinuncia, a mezzo di dichiarazione espressa o per fatti concludenti, solo dopo che essa si sia compiuta. Però, nonostante la rinuncia o, comunque, se la parte non faccia valere la prescrizione, essa può essere opposta dai creditori e da tutti coloro che ne hanno interesse, invece non può essere rilevata d’ufficio dal Giudice. Il momento iniziale, ai fini del compimento dell’istituto in esame, decorre da quando il diritto può essere fatto valere ai sensi della legge, non rilevando l’eventuale impossibilità di esercizio dello stesso da parte del relativo titolare. La prescrizione è ordinaria se si compie in dieci anni e si applica in tutti i casi in cui la legge non dispone diversamente, invece è breve se sono previsti tempi meno lunghi. Comunque, il decorso del tempo può essere sospeso se l’inerzia del titolare è giustificata e ricomincia a decorrere con la cessazione della causa di sospensione, oppure si verifica l’interruzione quando viene meno tale inerzia, iniziando, così, un nuovo periodo di prescrizione. Oltre la prescrizione estintiva analizzata, è disciplinata anche quella presuntiva, ossia il decorso del tempo fa presumere che un’obbligazione si sia estinta per l’intervenuto
4 a^ Lezione - I soggetti del diritto: le persone fisiche
1. La capacità giuridica Un soggetto, per essere titolare di diritti e doveri, quindi destinatario di norme giuridiche, deve possedere la capacità giuridica che si acquista automaticamente con la nascita, cioè al momento in cui il feto si separa dal corpo materno, senza che sia richiesta una durata minima della vita. Il riconoscimento di questa capacità trova tutela nella Costituzione italiana, il cui art. 2 2 prevede che nessuno può esserne privato per motivi politici e, in ogni caso, essa non può essere oggetto né di rinuncia né tantomeno di altre pattuizioni. In via eccezionale, la legge riconosce alcuni diritti in capo al concepito subordinandoli alla nascita, come la capacità di succedere al momento dell’apertura della successione e di ricevere per donazione, invece il nascituro non concepito non può succedere ma solamente ricevere per donazione o per testamento, a condizione che sia figlio di una persona vivente al tempo dell’atto di liberalità o della morte del testatore. Ormai, è pacifica la giurisprudenza che riconosce il diritto del minore a nascere sano, prevedendo per lo stesso la possibilità di ottenere un risarcimento del danno, per avere subito una lesione alla propria integrità fisica, da parte del medico responsabile di avere tenuto una condotta colposa. La capacità giuridica, come già detto, si acquista con la nascita e si perde al momento della morte, quando tutte le funzioni dell’encefalo cessano irreversibilmente. Nell’ipotesi di commorienza, cioè quando più persone muoiono contemporaneamente a causa di uno stesso evento, l’ordinamento presume che tutti i soggetti siano morti nello stesso momento, salvo un qualsiasi interessato dimostri che uno dei commorienti sia morto prima rispetto agli altri. Quando un individuo non compare nel luogo del suo domicilio o della propria residenza e non se ne hanno notizie si integra la figura della scomparsa, la quale è una mera situazione di fatto che non comporta alcuna modifica dello status o della capacità giuridica dello scomparso,
però il Tribunale competente, su richiesta degli interessati, può nominare un curatore al fine della conservazione del patrimonio dello stesso. Decorsi due anni, i successori o coloro che vantano diritti sui beni dello scomparso possono chiedere al Giudice che ne venga dichiarata l’assenza, potendo, così, procedere all’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente; essere immessi nel possesso temporaneo dei beni di quest’ultimo; esercitare momentaneamente quei diritti dipendenti dalla sua morte. Effetti che vengono meno in caso di ritorno della persona, di dichiarazione di morta presunta, di prova della sua esistenza in vita o della sua morte. Dopo dieci anni dall’ultima notizia dell’assente, il Tribunale può dichiararne con sentenza la morte presunta, così come quando la persona è scomparsa in operazioni belliche o è stata fatta prigioniera, o a seguito di infortunio e non si hanno notizie per due anni. Da tale declaratoria discendono conseguenze, sul piano sia personale che patrimoniale, equivalenti alla morte accertata, però in caso di ritorno o di prova dell’esistenza in vita, la persona dichiarata morta presunta ha diritto alla restituzione dei beni nello stato in cui si trovano; al pagamento del prezzo di quelli alienati se ancora dovuto; all’adempimento delle obbligazioni estinte; alla dichiarazione di nullità del matrimonio eventualmente contratto dal coniuge, fatti salvi gli effetti civili.
2. La capacità di agire Dalla capacità giuridica va tenuta distinta la capacità di agire che si acquista con il compimento della maggiore età e consiste nell’idoneità di porre in essere, in via autonoma, atti negoziali produttivi di effetti nella propria sfera giuridica. Conseguentemente, il minore di età è privo della suddetta capacità, come lo è il maggiorenne che non riesce a provvedere personalmente ai propri interessi (es. una malattia mentale). Questi soggetti sono considerati incapaci di agire dall’ordinamento, il quale prevede alcuni istituti volti ad impedire agli stessi di compiere tutti quegli atti negoziali pregiudizievoli per i loro interessi, altrimenti annullabili. Tale incapacità di agire è assoluta se riguarda il minore e l’interdetto, invece è relativa quando riconosce l’idoneità a porre in essere atti di ordinaria amministrazione al minore emancipato e all’inabilitato.
Con l’emancipazione alla responsabilità genitoriale subentra un curatore che si occupa solo del patrimonio del minore, affiancandolo nel compimento di vari atti, senza sostituirlo. Il minore può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli straordinari necessita del consenso del curatore e dell’autorizzazione del Giudice Tutelare, ad esclusione di donazione e testamento, pena la loro annullabilità entro cinque anni dal compimento della maggiore età. Un altro esempio è dato dall’inabilitazione, pronunciata dal Tribunale con sentenza quando sussiste un’ipotesi di infermità di mente non così grave da giustificare l’interdizione, di abuso abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti o di prodigalità. Nei casi in cui sussiste solamente una menomazione fisica o psichica viene nominato un amministratore di sostegno dal Giudice Tutelare con decreto motivato, solo dopo avere sentito personalmente il soggetto interessato a cui il procedimento fa riferimento, in modo da tenere conto delle esigenze e delle richieste dello stesso. Si tratta di un istituto flessibile visto che le condizioni presupposte non sono predeterminate, come nei casi di interdizione e inabilitazione, ma ci si focalizza sul caso concreto, infatti il Giudice deve stabilire, ogni volta, quali sono gli effetti del provvedimento, indicando la durata e l’oggetto dell’incarico, gli atti che il beneficiario può compiere con l’assistenza dell’amministratore e quelli che invece può compiere quest’ultimo in nome e per conto del primo. Se un soggetto è privo della capacità di intendere e di volere solo al tempo del perfezionamento di un atto, tale situazione di fatto integra l’ipotesi di incapacità naturale; ai fini della sua configurabilità è sufficiente uno stato di turbamento psichico tale da non fare comprendere l’importanza dell’atto compiuto, impedendo la libera e consapevole autodeterminazione del suo autore. Motivo per cui, l’atto posto in essere dall’incapace può essere annullato, previa prova, con qualsiasi mezzo, dell’incapacità di intendere e di volere al momento del suo compimento; a differenza dell’incapacità legale che opera automaticamente senza la necessità di tale accertamento. Quando si tratta di un atto unilaterale, chi propone l’azione di annullamento deve anche dimostrare che gli effetti prodotti dallo stesso siano fonte di pregiudizio per il relativo autore. Invece, se si tratta di contratti va provata la malafede dell’altra parte del negozio giuridico, ossia la consapevolezza dell’incapacità della controparte. Tali prove aggiuntive non sono, però, richieste per il matrimonio, il testamento e la donazione, per il cui annullamento è sufficiente l’accertamento dell’incapacità naturale.
5 a^ Lezione - La famiglia
1. La famiglia legittima e la famiglia di fatto La famiglia, così come definita dall’art. 29 della Costituzione, è una società naturale fondata sul matrimonio, entro la quale si sviluppa la personalità dell’individuo; quindi, la Carta fondamentale riconosce alla famiglia legittima un ruolo centrale, anche se ad essa si affianca quella di fatto che unisce più persone di sesso diverso che convivono nonostante l’assenza di un vincolo matrimoniale. All’interno di tale nucleo si presentano diversi legami di parentela: il rapporto di coniugio tra marito e moglie; il rapporto di parentela che sussiste tra persone che hanno uno stipite comune e sono parenti in linea retta se discendono l’una dall’altra altrimenti in linea collaterale; infine il rapporto di affinità identifica il vincolo che lega un coniuge ai parenti dell’altro. Invece, in assenza di tale vincolo matrimoniale, sorgono dei problemi solo in merito ai rapporti patrimoniali tra i conviventi, essendo venuta meno la distinzione tra figli legittimi e naturali. Vista la diffusione di tale fenomeno sociale, la giurisprudenza è intervenuta riconoscendo rilevanza giuridica a tale tipo di rapporto quando presenta il carattere della stabilità e se la comunione materiale e morale di vita sia assimilabile a quella presente nella famiglia legittima. Da tale riconoscimento discende che i rapporti di natura economica posti in essere durante la convivenza vengono considerati come adempimento di obbligazioni naturali e, di conseguenza, sono irripetibili; che la prestazione lavorativa compiuta da un convivente in favore dell’altro si presume essere gratuita; che ogni acquisto compiuto autonomamente da un convivente rimane di sua proprietà esclusiva, analogamente al regime della separazione legale tra i coniugi; che in caso di illeciti cagionanti la morte del convivente, l’altro può ottenere il risarcimento del danno morale e patrimoniale; che per garantire il trasferimento mortis causa da un convivente all’altro, che non è successore legittimo, è necessario il testamento.