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Enti Ecclesiastici: Definizione, Natura Giuridica e Riconoscimento, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

La nozione di ente ecclesiastico nell'ordinamento italiano, distinguendola dagli ordinamenti confessionali. Analizza la natura giuridica di tali enti, oscillante tra pubblico e privato, e le loro caratteristiche peculiari. Approfondisce i requisiti per il riconoscimento civile degli enti ecclesiastici, inclusi i fini di religione o di culto, come specificato dalla legge n. 222/1985. Esamina, inoltre, le diverse tipologie di enti ecclesiastici, come quelli con personalità giuridica per antico possesso di stato e le fabbricerie, evidenziando la compatibilità tra la forma organizzativa degli enti e l'attività d'impresa, pur con le dovute cautele. Infine, affronta il tema dell'assoggettabilità degli enti ecclesiastici alle procedure concorsuali, bilanciando le esigenze di tutela del patrimonio destinato alle finalità religiose e di culto con le attività imprenditoriali svolte.

Tipologia: Sintesi del corso

2022/2023

Caricato il 23/07/2025

carlo.capogrosso1
carlo.capogrosso1 🇮🇹

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CAPITOLO 3
LE FORME ORGANIZZATIVE RELIGIOSE TRA NORMATIVA PATTIZIA,
DIRITTO COMUNE E DIRITTO VIVENTE
Le forme organizzative di ispirazione religiosa nell’attuale società interculturale.
Intendiamo forme organizzative di varia natura giuridica che perseguono
finalità di religione o di culto sia in modo diretto sia attraverso attività etero-
destinate che tradizionalmente sono svolte dalle confessioni religiose.
La locuzione “enti religiosi” (che sono una res mixtae) è stata assunta solo di recente dal legislatore nel Codice
Del Terzo Settore. Vengono così qualificati tali enti in modo più efficace, per definire correttamente un
fenomeno sociale che ha una rilevanza giuridica non più limitata al tipo strutturale speciale dell’ente
ecclesiastico civilmente riconosciuto, dal momento che come vedremo a questa struttura è riservata solo ad
alcune confessioni religiose.
Con tale definizione ci si avvia dunque a ricomprendere nel settore in esame anche delle realtà
organizzative strutturali, tradizionalmente escluse dalla tipologia classica degli enti ecclesiastici.
Può infatti essere assunta come nozione qualificativa di ente religioso quella estesa ad
ogni ente che abbia scopi e finalità di religione o di culto seppure con le indubbi
differenze tra gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, quelli riconosciuti secondo il
diritto comune e quelli non personificati.
Gli enti religiosi, entità particolari radicate nel diritto confessionale non esauriscono la loro
presenza nell’ordinamento di origine, ma sono necessariamente coinvolte nella vita
sociale che ha come principale punto di riferimento l’ordinamento statuale. Tali enti hanno
in condivisione tra loro la necessaria doppia qualificazione, statale e confessionale.
Con la nozione di ente ecclesiastico si indica una categoria propria
dell’ordinamento italiano e non degli ordinamenti confessionali e,
la quale non è intrinseca alla natura dell’ente né a quella che lo stesso
riveste ai fini del diritto confessionale di riferimento, essendo attribuita dallo Stato in stretta
relazione con l’attività effettivamente espletata dall’ente, che deve perseguire fini di religione o di
culto. Del resto, tale nozione va riferita non solo agli enti del culto cattolico, ma anche a quelli
degli altri culti (che abbiano la normativa speciale).
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Scarica Enti Ecclesiastici: Definizione, Natura Giuridica e Riconoscimento e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

CAPITOLO 3

LE FORME ORGANIZZATIVE RELIGIOSE TRA NORMATIVA PATTIZIA,

DIRITTO COMUNE E DIRITTO VIVENTE

Le forme organizzative di ispirazione religiosa nell’attuale società interculturale. Intendiamo forme organizzative di varia natura giuridica che perseguono finalità di religione o di culto sia in modo diretto sia attraverso attività etero- destinate che tradizionalmente sono svolte dalle confessioni religiose. La locuzione “enti religiosi” ( che sono una res mixtae ) è stata assunta solo di recente dal legislatore nel Codice Del Terzo Settore. Vengono così qualificati tali enti in modo più efficace, per definire correttamente un fenomeno sociale che ha una rilevanza giuridica non più limitata al tipo strutturale speciale dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto , dal momento che come vedremo a questa struttura è riservata solo ad alcune confessioni religiose. Con tale definizione ci si avvia dunque a ricomprendere nel settore in esame anche delle realtà organizzative strutturali, tradizionalmente escluse dalla tipologia classica degli enti ecclesiastici. Può infatti essere assunta come nozione qualificativa di ente religioso quella estesa ad ogni ente che abbia scopi e finalità di religione o di culto seppure con le indubbi differenze tra gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti , quelli riconosciuti secondo il diritto comune e quelli non personificati.

  • Gli enti religiosi, entità particolari radicate nel diritto confessionale non esauriscono la loro presenza nell’ordinamento di origine, ma sono necessariamente coinvolte nella vita sociale che ha come principale punto di riferimento l’ordinamento statuale. Tali enti hanno in condivisione tra loro la necessaria doppia qualificazione , statale e confessionale. Con la nozione di ente ecclesiastico si indica una categoria propria dell’ordinamento italiano e non degli ordinamenti confessionali e, la quale non è intrinseca alla natura dell’ente né a quella che lo stesso riveste ai fini del diritto confessionale di riferimento, essendo attribuita dallo Stato in stretta relazione con l’attività effettivamente espletata dall’ente, che deve perseguire fini di religione o di culto. Del resto, tale nozione va riferita non solo agli enti del culto cattolico, ma anche a quelli degli altri culti (che abbiano la normativa speciale).

ENTI

RELIGIOSI

ENTE

ECCLESIASTICO

Circa la relativa natura, dottrina e giurisprudenza hanno accostato gli enti ecclesiastici talvolta agli enti pubblici, più spesso agli enti privati, oppure li hanno considerati un tertium genus distinto dei precedenti, in virtù delle loro caratteristiche peculiari ed esclusive.

Þ Secondo le più recenti elaborazioni dottrinali in materia, gli enti ecclesiastici non sono

più presi in considerazione sotto una prospettiva meramente ed esclusivamente confessionale: assume rilevanza l’effettiva attività^ espletata dagli stessi, la quale consente una loro maggiore assimilazione nell’ambito del diritto civile, con il conseguente venir meno di qualsiasi forma di privilegio o di singolarità loro tradizionalmente concessa, come peraltro confermato anche dalle Sezioni Unite Della Corte Di Cassazione nel 2009. La personalità riconosciuta dallo Stato italiano agli enti ecclesiastici si aggiunge (e non si sostituisce) a quella che eventualmente possiedono per l’ordinamento religioso a cui appartengono. Così come è possibile che l’ente abbia personalità giuridica per l’ordinamento confessionale di appartenenza ma non per l’ordinamento statale. Agli enti ecclesiastici si applicano, agli effetti civili, le norme del codice civile e pertanto possono: a. Ottenere il riconoscimento personalità giuridica b. Assumere la forma dell’ associazione o della fondazione c. Esistere come enti di fatto e, quindi, in concreto essere assoggettati alle norme del diritto comune (perlopiù come associazioni non riconosciute), sia nel caso in cui siano eletti o approvati nel diritto canonico, ma non in quello dello Stato.

LA NATURA DEGLI ENTI ECCLESIASTICI

LA PERSONALITA’ GIURIDICA COME ERECTIO IN TITULUM

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. si intende l’organizzazione geneticamente e teleologicamente collegata ad una organizzazione religiosa , e riconosciuta in persona giuridica dallo Stato proprio sul presupposto confessionale, rappresentato sia dalla diretta “erezione” dell’ente da parte dell’autorità ecclesiastica , ovvero dalla sua “approvazione ”, sia dalle finalità dichiarate quali scopi principali dell’ente medesimo che devono essere di religione o di culto ”.

Þ Si tratta, quindi, di un tipo strutturale speciale regolato da una disciplina speciale che

prevede anche l’attribuzione di alcuni vantaggi, come ad es. l’equiparazione di diritto alle ONLUS, quindi ETS di diritto, permettendo in tal modo dei significativi sgravi fiscali.

  • Geneticamente: vuol dire che in fase costitutiva l’ente deve essere eretto o approvato dall’autorità ecclesiastica. o L’erezione si ha quando il soggetto fa richiesta diretta al vescovo diocesano, viene stilato lo statuto e il vescovo, mediante decreto di erezione, approva lo statuto e redige quell’associazione come persona giuridica pubblica per il diritto canonico. o L’approvazione, invece, si ha quando l’associazione ha già provveduto a redigere lo statuto e cerca solo l’approvazione ecclesiastica da parte del vescovo diocesano. In questo caso lo strumento è quello del decreto di approvazione.
  • Teleologicamente vuol dire che lo scopo di religione o di culto perseguito dall’associazione è collegato allo scopo della confessione religiosa di appartenenza. LE MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEGLI ENTI ECCLESIASTICI SONO RICONDUCIBILI A 3 TIPI:
    1. riconoscimento per antico possesso di stato:
    2. riconoscimento per legge ;
    3. riconoscimento per decreto.

ENTE ECCLESIASTICO

CIVILMENTE

RICONOSCIUTO

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

AGLI ENTI DELLA CHIESA CATTOLICA:

il Nuovo Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede ha impegnato lo Stato a riconoscere in persona giuridica gli enti ecclesiastici in presenza dei seguenti requisiti di carattere generale:

  • erezione od approvazione da parte della competente autorità ecclesiastica;
  • assenso della competente autorità ecclesiastica a che l’ente, già costituito per il diritto canonico, formuli istanza per ottenere anche la personalità giuridica civile; ciò significa che il vescovo, una volta eretta/approvata l’associazione, deve fornire a questa anche l’autorizzazione a procedere per il riconoscimento in ambito civile,
  • sede in Italia ;
  • fine di religione o di culto In merito a questo ultimo requisito la LEGGE 20 MAGGIO 1985, N.222 Disposizioni sugli enti e i beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi- specifica come agli effetti delle leggi civili si considerino comunque: a) Attività di religione o di culto quelle dirette :
  • all’esercizio del culto e della cura delle anime
  • alla formazione del clero e dei religiosi,
  • a scopi missionari,
  • alla catechesi,
  • all’educazione cristiana; b) Attività diverse da quelle di religione o di culto quelle :
  • di assistenza e beneficienza,
  • istruzione
  • educazione e cultura
  • e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro. Approfondimento prof. ART. 10 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1985, N.222: ammette la possibilità per le associazioni pubbliche di fedeli costituite o approvate dalle autorità ecclesiastiche di essere riconosciute nel rispetto della disciplina prevista dal codice civile, previo assenso dell’autorità ecclesiastica competente o su domanda di quest’ultima. Tali associazioni restano in tutto regolate dalle leggi civili, ma all’autorità ecclesiastica vengono riconosciute la competenza circa la loro attività di religione o di culto e i poteri in ordine agli organi statutari.

Requisiti specifici (art. 22). Tali enti gestiscono una sorta di patrimonio separato di destinazione diretto al sostentamento del clero cattolico. L’art. 29 della legge citata regolamenta, inoltre, il riconoscimento della personalità giuridica delle diocesi e delle parrocchie.

Þ Il riconoscimento della personalità giuridica con DECRETO ministeriale è previsto anche

per gli enti delle confessioni acattoliche con o senza intesa , sulla base anche di alcune diversificazioni circa i relativi requisiti.

Þ Per le confessioni religiose che, invece, hanno sottoscritto un’intesa ex art. 8,

comma 3 , Cost., la disciplina è predisposta all’interno delle singole intese. Leggi a pagina 135 per approfondire Alla categoria degli enti ecclesiastici riconosciuti per decreto si affiancano quelli dotati di PERSONALITÀ GIURIDICA PER ANTICO POSSESSO DI STATO nell’ordinamento italiano e nello specifico: a. La Santa sede e gli altri enti ecclesiastici la cui personalità giuridica non è stata soppressa dalle leggi eversive, oltre ai capitoli e alle parrocchie di antica istituzione b. La Tavola valdese, unitamente ai 15 Concistori della chiesa delle Valli valdesi. In merito, la dottrina comunemente àncora il concetto dell’antico possesso di Stato è la presenza di una personalità giuridica riconosciuta da lungo tempo, talvolta anche immemorabile, ed in ogni caso anteriore alla formazione dello Stato italiano. RICONOSCIMENTO PER LEGGE: quando è la stessa legge a riconoscere la personalità giuridica dell’ente. Per esempio la Conferenza Episcopale Italiana ha acquistato una personalità giuridica con la L n. 222 /1985; L’unione Delle Comunità Israelitica Italiane con la L. n. 101 /1989.

Le altre possibili forme di ente di culto. Ove non siano stati conclusi accordi, la disciplina degli enti acattolici resta predisposta ancora dalla datata l. 24 giugno 1929, n. 1159 ( c.d. legge sui culti ammessi ) ai sensi della quale gli istituiti di culto diversi dalla religione cattolica possono essere eretti in ente morale^1 , con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno udito il Consiglio dei Ministri.

  • Ai sensi dell’art. 10 del r.d. 28 febbraio 1930, n. 289, l’erezione in ente italiano di culto appartenente ad una confessione senza intesa può essere chiesta da qualsiasi interessato con domanda diretta al Ministro dell’Interno. La domanda è presentata alla Direzione Generale Affari dei Culti (Circolare n. 111/1998) e deve essere corredata del testo dello statuto dell’ente da cui risultino: o lo scopo; o gli organi dell’amministrazione; o le norme di funzionamento di esso; o i mezzi finanziari dei quali dispone per il raggiungimento dei propri fini Con il decreto di erezione può stabilirsi che il legittimo rappresentante dell’ente sia cittadino italiano. In ogni caso però, il legittimo rappresentante dell’ente deve avere il domicilio in Italia. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DI ENTE ITALIANO DI CULTO DI UNA CONFESSIONE SENZA INTESA:
  1. ISTANZA;
  2. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO;
  3. RELAZIONE SUI PRINCIPI RELIGIOSI CUI L’ENTE SI ISPIRA E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE
  4. ATTO O CONTRATTO RELATIVO ALLA DISPONIBILITÀ DELLA SEDE LEGALE
  5. PROSPETTI ECONOMICI;
  6. DICHIARAZIONE BANCARIA O DI ALTRO ISTITUTO DI CREDITO;
  7. DICHIARAZIONE (O CERTIFICATO) DEL LEGALE RAPPRESENTANTE RELATIVA AL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA O, IN ASSENZA DI CITTADINANZA, DICHIARAZIONE INERENTE IL SUO DOMICILIO IN ITALIA.

UN ESEMPIO DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITO DAGLI ENTI ECCLESIASTICI è dato dagli Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero e dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero. Essi svolgono una importante funzione sociale in quanto provvedono alla remunerazione dei ministri di culto e svolgono funzioni assistenziali e previdenziali integrative e autonome per il clero diocesano. La peculiare funzione svolta è in parte finanziata da denaro pubblico derivante dal sistema dell'otto per mille. Tali enti gestiscono una sorta di "patrimonio separato" di destinazione diretto al sostentamento del clero cattolico, la cui amministrazione di natura "mista" è posta in essere nel rispetto della disciplina di cui all'art. 44 della l. n. 222/1985. Ai sensi della citata norma, deve essere trasmesso annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme percepite, dal quale si evincano:

o il numero dei sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi;

o la somma stabilita dalla Conferenza per il loro dignitoso sostentamento;

o il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata l'intera remunerazione;

o il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata una integrazione;

o ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti previdenziali e assistenziali operati ai sensi dell'art. 25;

L'ambivalente funzione e natura di alcuni enti ha sollevato dubbi sulla loro qualificazione giuridica. È il caso delle FABBRICERIE, le quali provvedono all'amministrazione del patrimonio e dei redditi delle chiese e alla manutenzione dei rispettivi edifici. L'influenza delle autorità pubbliche e la presenza di una componente laicale delle fabbricerie induce a ritenere tali enti come di interesse ecclesiastico, piuttosto che come enti ecclesiastici in senso stretto. Le fabbricerie hanno la funzione di provvedere alle spese di manutenzione e di restauro della chiesa e degli stabili annessi, di amministrare i beni patrimoniali destinati alle spese di ufficiatura e di culto , salvo per quando riguarda l'erogazione delle relative rendite, di provvedere alle spese di arredi, suppellettili ed impianti necessari alla chiesa e alla sacrestia (art. 37, comma 1, d.p.r. n. 33/1987). La fabbriceria si caratterizza per essere il punto di incontro tra la componente pubblica e quella ecclesiastica, nel quale vi è la compresenza delle istituzioni e dei laici per la gestione di beni immobili che svolgono una funzione religiosa.

La giurisprudenza ha discusso in merito alla natura privata o pubblica delle fabbricerie ancora esistenti.

Þ Fino al 1948, i giudici erano concordi nel ritenere che le fabbricerie fossero enti pubblici;

la Corte di Cassazione, con sent. n. 901 del gennaio 1297, e il Consiglio di Stato, Commissione Speciale, con parere n. 299 del 28 settembre 2000, hanno pacificamente affermato la qualificazione privatiste delle fabbricerie. La giurisprudenza aveva, inoltre, ammesso la possibilità di attribuire alle fabbricerie la qualifica di Onlus (oggi, alla luce della Riforma del Terzo Settore, ETS), ove sussistessero le condizioni previste dalla disciplina vigente. L'introduzione dell'istituto dell'organismo di diritto pubblico ha posto fine al dibattito inerente la natura giuridica delle fabbricerie.

  • Queste ultime rientrerebbero nella categoria degli organismi di diritto pubblico in quanto la loro struttura e le loro modalità operative coincidono perfettamente con le prerogative di cui all'art. 3, n. 26, d.lgs.12 aprile 2006, n. 163. L'ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO : è qualsiasi ente, anche in forma societaria, istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, avente carattere non industriale o commerciale, che sia dotato di personalità giuridica e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure, da ultimo, il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà sia designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, Le fabbricerie si configurano come una categoria di enti in esaurimento. L'art. 41 d.p.r. n. 33/1987, ha disposto la soppressione di tutte le fabbricerie prive di personalità giuridica ; ad oggi le fabbricerie ancora esistenti sono poco più di trenta. o La cura della chiesa parrocchiale è affidata al parroco assistito dal consiglio parrocchiale per gli affari economici (can. 537 c.j.c.); se la chiesa ha personalità giuridica si dispone che abbia il proprio consiglio per gli affari economici (can. 1280 c.j.c.). Ne consegue che oggi non sia possibile ipotizzare la costituzione di nuove fabbricerie; inoltre, l'eventuale costituzione unilaterale da parte dello Stato contrasterebbe con i principi di derivazione concordataria. Consiglio di Stato, Commissione Speciale, Parere del 28 settembre 2000, n. 289 La sottoposizione ad un sistema di penetranti controlli amministrativi ed il perseguimento istituzionale di scopi di pubblico interesse non costituiscono indici decisivi di riconoscimento del carattere pubblico di un ente; pertanto, le fabbricerie non possono essere qualificate enti pubblici.

La responsabilità amministrativa degli enti religiosi. Il d.lgs. n. 231/2001, in attuazione della legge delega n. 330/2002 ha introdotto la responsabilità degli enti collettivi per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi dai loro organi o dai loro sottoposti. LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE SI AGGIUNGE - e non si sostituisce - A QUELLA PENALE DELLA PERSONA FISICA CHE HA COMPIUTO MATERIA.

  • Le disposizioni si applicano agli enti forniti di personalità giuridica, alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Sono esclusi, invece, lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilevo costituzionale. Come è stato sopra approfondito, le finalità religiose cui sono preordinati gli enti ecclesiastici , sono oggetto di protezione e promozione della Carta Costituzionale , in quanto concorrono positivamente allo sviluppo della personalità umana.
  • È possibile, pertanto, ritenere che, in relazione alle proprie attività istituzionali, gli enti religiosi non rientrino nell'ambito di applicazione del dlg.n. 231/.
  • Alla medesima conclusione non può giungersi, invece, per le attività di assistenza, beneficenza, istruzione e commerciali (c.d, attività diverse), per le quali le fonti pattizie prevedono l'applicazione delle norme di diritto comune, salvo che queste ultime non siano in contrasto con la struttura e le finalità dell'ente. In relazione a tali attività è tuttavia necessaria un'attenta valutazione di compatibilità delle disposizioni del d.lgs. n. 231/2001, in relazione alla speciale struttura degli enti religiosi nonché all'eventuale pregiudizio che dalla loro applicazione potrebbe derivare per le finalità istituzionali. L'adozione di modelli organizzativi volti a prevenire la commissione di reati (art. 6), ad esempio, potrebbe costituire per gli enti ecclesiastici che esercitano attività d'impresa una best pratice, ancorché in potenziale contrasto con la loro struttura ecclesiastica. Particolarmente afflittive sono, invece, le sanzioni (artt. 9 e ss.), le quali possono arrecare un grave pregiudizio al patrimonio ecclesiastico nonché interdire l'ente dall'esercizio di alcune attività.

L’attività negoziale dell’ente ecclesiastico. Anche per quanto riguarda l’attività negoziale degli enti ecclesiastici, vi è una vasta eterogeneità delle fonti, ovvero data dalla fusione tra diritto confessionale e diritto civile.

  • Gli enti ecclesiastici, hanno generalmente piena capacità negoziale : nella maggior parte dei casi, possono concludere i negozi giuridici che compiono gli altri enti di diritto privato, con gli eventuali medesimi limiti di questi. L’ENTE ECCLESIASTICO CIVILMENTE RICONOSCIUTO PUÒ COMPIERE ATTIVITÀ NEGOZIALE. Tutti i controlli previsti dagli ordinamenti confessionali sull’attività negoziale degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti hanno rilevanza civile e pertanto incidono sui poteri di legittimazione attiva dei rappresentanti degli enti coinvolti. Occorre precisare che GLI ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI SONO PRIVI DI CAPACITÀ DI AGIRE SE NON SONO REGOLARMENTE ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE PRESSO LA PREFETTURA COMPETENTE, CIÒ A GARANZIA DEL COMPLETAMENTO DEL PROCEDIMENTO. L’art.6 della L.222/1985 h a stabilito che gli enti ecclesiastici cattolici già riconosciuti in persona giuridica alla data di entrata in vigore della medesima legge, la conferenza episcopale italiana, gli istituti per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie, che non si iscrivono nel registro delle persone giuridiche, non possono compiere negozi giuridici se non dopo aver ottemperato all’obbligo dell’iscrizione.

Þ La Conferenza Episcopale Italiana ha fornito nel 2017 le linee guida per l’individuazione

del “titolare effettivo” dell’ente ecclesiastico individuando, come titolare effettivo: o DELLA PARROCCHIA : il parroco o DELLA DIOCESI : il vescovo

La Conferenza Episcopale Italiana ha ribadito che “i negozi giuridici canonici giuridicamente invalidi o inefficaci sono riconosciuti tali anche nell’ordinamento statale, con la limitazione che l’invalidità o l’inefficacia canonica non può essere opposta a terzi che non ne fossero a conoscenza quando derivi da limitazioni dei poteri di rappresentanza o da omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o al registro delle persone giuridiche”.

Þ Invece, una speciale limitazione è l’impossibilità per gli enti per il sostentamento del

clero di effettuare atti di liberalità, ritenuti nulli dal diritto canonico per evitare la sottrazione o dispersione del loro patrimonio e garantire, così, la stabile destinazione dei beni al fine statuario.

Þ Un’ulteriore limitazione è prevista in ambito processuale, poiché a norma del canone 1288

c.j.c. è vietato agli amministratori di introdurre o contestare una lite davanti al tribunale civile in nome di una persona giuridica pubblica, senza aver ottenuto la licenza scritta del proprio ordinario. Quindi, L’ASSENZA DELLA LICENZA DETERMINA UN’IRREGOLARE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E UN DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEL RAPPRESENTANTE DELL’ENTE. E’ pertanto necessario individuare chi sia il legale rappresentante dell’ente ecclesiastico, così come a chi spetti realmente il potere autorizzativo. Tale indagine, conformemente alle regole del diritto civile, presuppone il rispetto di: A. onere di chi si informa, utilizzando l’ordinaria diligenza; B. onere dell’ente di procedere alla regolare pubblicità delle limitazioni della rappresentanza. Corte Di Cassazione, Sezione Seconda Civile Quando una parrocchia viene citato in giudizio, essendo ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ai sensi della legge del 1985, per legittimare la sua capacità processuale deve produrre l’autorizzazione o la licenza vescovile; tuttavia, essendo possibile che la relativa documentazione venga allegata, nel giudizio di cassazione, prima della celebrazione dell’udienza di discussione, la realizzazione di tale adempimento consente di ritenere convalidata l’attività processuale svolte in precedenza, sicché il vizio di autorizzazione deve intendersi sanato con effetto retroattivo.

Oltre alle limitazioni ai poteri di rappresentanza, nell’ambito degli enti della chiesa cattolica è prevista anche una speciale limitazione circa la scelta della denominazione e dell’emblema. Infatti, la Segreteria di Stato, nella Dichiarazione per la tutela della figura del Papa del 2009, ha stabilito che ‘’l’impiego sia di tutto ciò che si riferisce direttamente alla persona e all’ufficio del Sommo Pontefice (nome, immagine, stemma), sia della denominazione ‘’Pontificio/a’’ deve essere espressamente e preventivamente autorizzato dalla Santa Sede” , nella consapevolezza che mediante l’uso di simboli non credi loghi ecclesiali O pontifici si attribuisce anche credibilità e autorevolezza a quanto viene promosso o organizzato. I controlli sull’amministrazione del patrimonio ecclesiastico nel diritto canonico e la loro rilevanza civile. Il legislatore, con il vigente Codex Juris Canonici ha introdotto un complesso sistema di controlli sull’amministrazione e sulla gestione del patrimonio ecclesiastico. Il codice in materia di BENI TEMPORALI 3 sancisce che “tutti i beni temporali appartenenti alla chiesa universale, alla sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche nella chiesa sono beni ecclesiastici e sono retti dai seguenti canoni, nonché dai propri statuti”. Si prevede inoltre, che “I beni temporali appartenenti a persone giuridiche private sono retti dei propri statuti e non da questi canoni, a meno che non si disponga espressamente altro” In ragione dei principi generali di tale codice, il legislatore universale ha previsto una serie di controlli tutori diretti ad evitare il compimento di atti di straordinaria amministrazione che possano pregiudicare la dotazione patrimoniale dell’ente titolare dei beni oggetto del negozio.

  • Spetta all’Ordinario del luogo il compito di vigilare sull’amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui sottoposte. Inoltre, circa gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, è previsto che: A. Per alienare validamente i beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica e il cui valore eccede la somma fissato dal diritto, si richiede la LICENZA DELL’AUTORITÀ COMPETENTE A NORMA DEL DIRITTO. (^3) servono al culto in modo indiretto in quanto costituiscono fonti di reddito per il mantenimento del clero, per l'ufficiatura della chiesa etc.

Infine, circa il regime delle Alienazioni Compiute Dagli Istituti Per Il Sostentamento Del Clero , la l 222/1985 prevede una speciale procedura, in base alla quale:

  • l’Istituto che vuole vendere, a soggetti diversi da Stato, comuni, province, regioni e università degli studi, un immobile per un prezzo superiore a euro 750.000 deve darne comunicazione al Prefetto della provincia nella quale è ubicato l’immobile, dichiarando il prezzo e specificando le modalità di pagamento e le altre condizioni essenziali alle quali la vendita dovrebbe essere conclusa. Enti ecclesiastici e Terzo Settore. Gli enti ecclesiastici sono presenti in modo rilevante nel ‘’Terzo Settore’’. Il prestigio che le religioni hanno nella società dipende anche dalle attività solidaristiche che, tradizionalmente, i loro enti svolgono. Tale attività non rientrano tra quelle tipiche di religione di culto ma sono incluse tra quelle attività c.d. diverse degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore) ha uniformato e armonizzato la disciplina giuridica dei soggetti no profit, nonché abrogato la disciplina delle ONLUS. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del citato decreto “SONO ENTI DEL TERZO SETTORE le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale”. LA DISCIPLINA DI TALE CODICE, SI APPLICA ANCHE AGLI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI, LIMITATAMENTE ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE, PURCHÉ SUSSISTANO LE SEGUENTI CONDIZIONI:
  • 1. adozione di un regolamento per atto pubblico o per scrittura privata autenticata che, pur sempre nel rispetto della finalità e della struttura dell’ente, recepisca le disposizioni previste dalla normativa;
  • 2. deposito del suddetto regolamento nel Registro unico nazionale del Terzo Settore;
  • 3. costituzione di un patrimonio destinato;
  • 4. separazione delle scritture contabili.

à Ai sensi dell’art.12 del Codice del Terzo Settore: gli enti ecclesiastici non devono introdurre nella propria denominazione l’indicazione di ‘Ente del Terzo Settore’ o l’acronimo ‘ETS’. L’attività di interesse generale deve essere svolta dagli enti di tale settore in via esclusiva o principale. à Tuttavia, TALE DISCIPLINA NON SI APPLICA AGLI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI, I QUALI, DEVONO PERSEGUIRE IN VIA PRINCIPALE FINALITÀ DI RELIGIONE E DI CULTO E, SOLO IN VIA SECONDARIA, POSSONO SVOLGERE ATTIVITÀ DI UTILITÀ SOCIALE Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.106 dle 2020, all’art.14 ha definito le modalità di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore degli enti religiosi civilmente riconosciuti che hanno adottato il suddetto regolamento. o La domanda di iscrizione al RUNTS dell’ente religioso civilmente riconosciuto dovrà essere presentata dal soggetto cui è attribuita la rappresentanza e dovrà essere allegato, oltre al regolamento, l’atto con cui la competente autorità religiosa autorizza l’iscrizione o dichiara che l’autorizzazione non è necessaria. o Gli enti religiosi dovranno essere iscritti alla sezione riservata ad ‘’Altri enti del Terzo Settore’’. L’iscrizione al RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore ed è presupposto per la fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni a favore degli ETS. L’art.4 della c.d. Riforma del terzo settore, altresì, qualifica le cooperative sociali come enti del terzo settore, questo perché la cooperativa sociale ha ad oggetto un servizio di pubblica utilità sociale, gestito con criteri economici privatistici, ma senza scopo di lucro. In tal senso le cooperative sociali, considerando anche le varie agevolazioni fiscali ed i finanziamenti previsti per tale categoria di enti, possono essere una valida forma organizzativa di diritto privato per l’esercizio delle attività c.d. diverse da parte degli enti ecclesiastici.