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La nozione di ente ecclesiastico nell'ordinamento italiano, distinguendola dagli ordinamenti confessionali. Analizza la natura giuridica di tali enti, oscillante tra pubblico e privato, e le loro caratteristiche peculiari. Approfondisce i requisiti per il riconoscimento civile degli enti ecclesiastici, inclusi i fini di religione o di culto, come specificato dalla legge n. 222/1985. Esamina, inoltre, le diverse tipologie di enti ecclesiastici, come quelli con personalità giuridica per antico possesso di stato e le fabbricerie, evidenziando la compatibilità tra la forma organizzativa degli enti e l'attività d'impresa, pur con le dovute cautele. Infine, affronta il tema dell'assoggettabilità degli enti ecclesiastici alle procedure concorsuali, bilanciando le esigenze di tutela del patrimonio destinato alle finalità religiose e di culto con le attività imprenditoriali svolte.
Tipologia: Sintesi del corso
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Le forme organizzative di ispirazione religiosa nell’attuale società interculturale. Intendiamo forme organizzative di varia natura giuridica che perseguono finalità di religione o di culto sia in modo diretto sia attraverso attività etero- destinate che tradizionalmente sono svolte dalle confessioni religiose. La locuzione “enti religiosi” ( che sono una res mixtae ) è stata assunta solo di recente dal legislatore nel Codice Del Terzo Settore. Vengono così qualificati tali enti in modo più efficace, per definire correttamente un fenomeno sociale che ha una rilevanza giuridica non più limitata al tipo strutturale speciale dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto , dal momento che come vedremo a questa struttura è riservata solo ad alcune confessioni religiose. Con tale definizione ci si avvia dunque a ricomprendere nel settore in esame anche delle realtà organizzative strutturali, tradizionalmente escluse dalla tipologia classica degli enti ecclesiastici. Può infatti essere assunta come nozione qualificativa di ente religioso quella estesa ad ogni ente che abbia scopi e finalità di religione o di culto seppure con le indubbi differenze tra gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti , quelli riconosciuti secondo il diritto comune e quelli non personificati.
Circa la relativa natura, dottrina e giurisprudenza hanno accostato gli enti ecclesiastici talvolta agli enti pubblici, più spesso agli enti privati, oppure li hanno considerati un tertium genus distinto dei precedenti, in virtù delle loro caratteristiche peculiari ed esclusive.
più presi in considerazione sotto una prospettiva meramente ed esclusivamente confessionale: assume rilevanza l’effettiva attività^ espletata dagli stessi, la quale consente una loro maggiore assimilazione nell’ambito del diritto civile, con il conseguente venir meno di qualsiasi forma di privilegio o di singolarità loro tradizionalmente concessa, come peraltro confermato anche dalle Sezioni Unite Della Corte Di Cassazione nel 2009. La personalità riconosciuta dallo Stato italiano agli enti ecclesiastici si aggiunge (e non si sostituisce) a quella che eventualmente possiedono per l’ordinamento religioso a cui appartengono. Così come è possibile che l’ente abbia personalità giuridica per l’ordinamento confessionale di appartenenza ma non per l’ordinamento statale. Agli enti ecclesiastici si applicano, agli effetti civili, le norme del codice civile e pertanto possono: a. Ottenere il riconoscimento personalità giuridica b. Assumere la forma dell’ associazione o della fondazione c. Esistere come enti di fatto e, quindi, in concreto essere assoggettati alle norme del diritto comune (perlopiù come associazioni non riconosciute), sia nel caso in cui siano eletti o approvati nel diritto canonico, ma non in quello dello Stato.
Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. si intende l’organizzazione geneticamente e teleologicamente collegata ad una organizzazione religiosa , e riconosciuta in persona giuridica dallo Stato proprio sul presupposto confessionale, rappresentato sia dalla diretta “erezione” dell’ente da parte dell’autorità ecclesiastica , ovvero dalla sua “approvazione ”, sia dalle finalità dichiarate quali scopi principali dell’ente medesimo che devono essere di religione o di culto ”.
prevede anche l’attribuzione di alcuni vantaggi, come ad es. l’equiparazione di diritto alle ONLUS, quindi ETS di diritto, permettendo in tal modo dei significativi sgravi fiscali.
il Nuovo Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede ha impegnato lo Stato a riconoscere in persona giuridica gli enti ecclesiastici in presenza dei seguenti requisiti di carattere generale:
Requisiti specifici (art. 22). Tali enti gestiscono una sorta di patrimonio separato di destinazione diretto al sostentamento del clero cattolico. L’art. 29 della legge citata regolamenta, inoltre, il riconoscimento della personalità giuridica delle diocesi e delle parrocchie.
per gli enti delle confessioni acattoliche con o senza intesa , sulla base anche di alcune diversificazioni circa i relativi requisiti.
comma 3 , Cost., la disciplina è predisposta all’interno delle singole intese. Leggi a pagina 135 per approfondire Alla categoria degli enti ecclesiastici riconosciuti per decreto si affiancano quelli dotati di PERSONALITÀ GIURIDICA PER ANTICO POSSESSO DI STATO nell’ordinamento italiano e nello specifico: a. La Santa sede e gli altri enti ecclesiastici la cui personalità giuridica non è stata soppressa dalle leggi eversive, oltre ai capitoli e alle parrocchie di antica istituzione b. La Tavola valdese, unitamente ai 15 Concistori della chiesa delle Valli valdesi. In merito, la dottrina comunemente àncora il concetto dell’antico possesso di Stato è la presenza di una personalità giuridica riconosciuta da lungo tempo, talvolta anche immemorabile, ed in ogni caso anteriore alla formazione dello Stato italiano. RICONOSCIMENTO PER LEGGE: quando è la stessa legge a riconoscere la personalità giuridica dell’ente. Per esempio la Conferenza Episcopale Italiana ha acquistato una personalità giuridica con la L n. 222 /1985; L’unione Delle Comunità Israelitica Italiane con la L. n. 101 /1989.
Le altre possibili forme di ente di culto. Ove non siano stati conclusi accordi, la disciplina degli enti acattolici resta predisposta ancora dalla datata l. 24 giugno 1929, n. 1159 ( c.d. legge sui culti ammessi ) ai sensi della quale gli istituiti di culto diversi dalla religione cattolica possono essere eretti in ente morale^1 , con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno udito il Consiglio dei Ministri.
UN ESEMPIO DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITO DAGLI ENTI ECCLESIASTICI è dato dagli Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero e dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero. Essi svolgono una importante funzione sociale in quanto provvedono alla remunerazione dei ministri di culto e svolgono funzioni assistenziali e previdenziali integrative e autonome per il clero diocesano. La peculiare funzione svolta è in parte finanziata da denaro pubblico derivante dal sistema dell'otto per mille. Tali enti gestiscono una sorta di "patrimonio separato" di destinazione diretto al sostentamento del clero cattolico, la cui amministrazione di natura "mista" è posta in essere nel rispetto della disciplina di cui all'art. 44 della l. n. 222/1985. Ai sensi della citata norma, deve essere trasmesso annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme percepite, dal quale si evincano:
L'ambivalente funzione e natura di alcuni enti ha sollevato dubbi sulla loro qualificazione giuridica. È il caso delle FABBRICERIE, le quali provvedono all'amministrazione del patrimonio e dei redditi delle chiese e alla manutenzione dei rispettivi edifici. L'influenza delle autorità pubbliche e la presenza di una componente laicale delle fabbricerie induce a ritenere tali enti come di interesse ecclesiastico, piuttosto che come enti ecclesiastici in senso stretto. Le fabbricerie hanno la funzione di provvedere alle spese di manutenzione e di restauro della chiesa e degli stabili annessi, di amministrare i beni patrimoniali destinati alle spese di ufficiatura e di culto , salvo per quando riguarda l'erogazione delle relative rendite, di provvedere alle spese di arredi, suppellettili ed impianti necessari alla chiesa e alla sacrestia (art. 37, comma 1, d.p.r. n. 33/1987). La fabbriceria si caratterizza per essere il punto di incontro tra la componente pubblica e quella ecclesiastica, nel quale vi è la compresenza delle istituzioni e dei laici per la gestione di beni immobili che svolgono una funzione religiosa.
La giurisprudenza ha discusso in merito alla natura privata o pubblica delle fabbricerie ancora esistenti.
la Corte di Cassazione, con sent. n. 901 del gennaio 1297, e il Consiglio di Stato, Commissione Speciale, con parere n. 299 del 28 settembre 2000, hanno pacificamente affermato la qualificazione privatiste delle fabbricerie. La giurisprudenza aveva, inoltre, ammesso la possibilità di attribuire alle fabbricerie la qualifica di Onlus (oggi, alla luce della Riforma del Terzo Settore, ETS), ove sussistessero le condizioni previste dalla disciplina vigente. L'introduzione dell'istituto dell'organismo di diritto pubblico ha posto fine al dibattito inerente la natura giuridica delle fabbricerie.
La responsabilità amministrativa degli enti religiosi. Il d.lgs. n. 231/2001, in attuazione della legge delega n. 330/2002 ha introdotto la responsabilità degli enti collettivi per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi dai loro organi o dai loro sottoposti. LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE SI AGGIUNGE - e non si sostituisce - A QUELLA PENALE DELLA PERSONA FISICA CHE HA COMPIUTO MATERIA.
L’attività negoziale dell’ente ecclesiastico. Anche per quanto riguarda l’attività negoziale degli enti ecclesiastici, vi è una vasta eterogeneità delle fonti, ovvero data dalla fusione tra diritto confessionale e diritto civile.
del “titolare effettivo” dell’ente ecclesiastico individuando, come titolare effettivo: o DELLA PARROCCHIA : il parroco o DELLA DIOCESI : il vescovo
La Conferenza Episcopale Italiana ha ribadito che “i negozi giuridici canonici giuridicamente invalidi o inefficaci sono riconosciuti tali anche nell’ordinamento statale, con la limitazione che l’invalidità o l’inefficacia canonica non può essere opposta a terzi che non ne fossero a conoscenza quando derivi da limitazioni dei poteri di rappresentanza o da omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o al registro delle persone giuridiche”.
clero di effettuare atti di liberalità, ritenuti nulli dal diritto canonico per evitare la sottrazione o dispersione del loro patrimonio e garantire, così, la stabile destinazione dei beni al fine statuario.
c.j.c. è vietato agli amministratori di introdurre o contestare una lite davanti al tribunale civile in nome di una persona giuridica pubblica, senza aver ottenuto la licenza scritta del proprio ordinario. Quindi, L’ASSENZA DELLA LICENZA DETERMINA UN’IRREGOLARE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E UN DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEL RAPPRESENTANTE DELL’ENTE. E’ pertanto necessario individuare chi sia il legale rappresentante dell’ente ecclesiastico, così come a chi spetti realmente il potere autorizzativo. Tale indagine, conformemente alle regole del diritto civile, presuppone il rispetto di: A. onere di chi si informa, utilizzando l’ordinaria diligenza; B. onere dell’ente di procedere alla regolare pubblicità delle limitazioni della rappresentanza. Corte Di Cassazione, Sezione Seconda Civile Quando una parrocchia viene citato in giudizio, essendo ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ai sensi della legge del 1985, per legittimare la sua capacità processuale deve produrre l’autorizzazione o la licenza vescovile; tuttavia, essendo possibile che la relativa documentazione venga allegata, nel giudizio di cassazione, prima della celebrazione dell’udienza di discussione, la realizzazione di tale adempimento consente di ritenere convalidata l’attività processuale svolte in precedenza, sicché il vizio di autorizzazione deve intendersi sanato con effetto retroattivo.
Oltre alle limitazioni ai poteri di rappresentanza, nell’ambito degli enti della chiesa cattolica è prevista anche una speciale limitazione circa la scelta della denominazione e dell’emblema. Infatti, la Segreteria di Stato, nella Dichiarazione per la tutela della figura del Papa del 2009, ha stabilito che ‘’l’impiego sia di tutto ciò che si riferisce direttamente alla persona e all’ufficio del Sommo Pontefice (nome, immagine, stemma), sia della denominazione ‘’Pontificio/a’’ deve essere espressamente e preventivamente autorizzato dalla Santa Sede” , nella consapevolezza che mediante l’uso di simboli non credi loghi ecclesiali O pontifici si attribuisce anche credibilità e autorevolezza a quanto viene promosso o organizzato. I controlli sull’amministrazione del patrimonio ecclesiastico nel diritto canonico e la loro rilevanza civile. Il legislatore, con il vigente Codex Juris Canonici ha introdotto un complesso sistema di controlli sull’amministrazione e sulla gestione del patrimonio ecclesiastico. Il codice in materia di BENI TEMPORALI 3 sancisce che “tutti i beni temporali appartenenti alla chiesa universale, alla sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche nella chiesa sono beni ecclesiastici e sono retti dai seguenti canoni, nonché dai propri statuti”. Si prevede inoltre, che “I beni temporali appartenenti a persone giuridiche private sono retti dei propri statuti e non da questi canoni, a meno che non si disponga espressamente altro” In ragione dei principi generali di tale codice, il legislatore universale ha previsto una serie di controlli tutori diretti ad evitare il compimento di atti di straordinaria amministrazione che possano pregiudicare la dotazione patrimoniale dell’ente titolare dei beni oggetto del negozio.
Infine, circa il regime delle Alienazioni Compiute Dagli Istituti Per Il Sostentamento Del Clero , la l 222/1985 prevede una speciale procedura, in base alla quale:
à Ai sensi dell’art.12 del Codice del Terzo Settore: gli enti ecclesiastici non devono introdurre nella propria denominazione l’indicazione di ‘Ente del Terzo Settore’ o l’acronimo ‘ETS’. L’attività di interesse generale deve essere svolta dagli enti di tale settore in via esclusiva o principale. à Tuttavia, TALE DISCIPLINA NON SI APPLICA AGLI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI, I QUALI, DEVONO PERSEGUIRE IN VIA PRINCIPALE FINALITÀ DI RELIGIONE E DI CULTO E, SOLO IN VIA SECONDARIA, POSSONO SVOLGERE ATTIVITÀ DI UTILITÀ SOCIALE Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.106 dle 2020, all’art.14 ha definito le modalità di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore degli enti religiosi civilmente riconosciuti che hanno adottato il suddetto regolamento. o La domanda di iscrizione al RUNTS dell’ente religioso civilmente riconosciuto dovrà essere presentata dal soggetto cui è attribuita la rappresentanza e dovrà essere allegato, oltre al regolamento, l’atto con cui la competente autorità religiosa autorizza l’iscrizione o dichiara che l’autorizzazione non è necessaria. o Gli enti religiosi dovranno essere iscritti alla sezione riservata ad ‘’Altri enti del Terzo Settore’’. L’iscrizione al RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore ed è presupposto per la fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni a favore degli ETS. L’art.4 della c.d. Riforma del terzo settore, altresì, qualifica le cooperative sociali come enti del terzo settore, questo perché la cooperativa sociale ha ad oggetto un servizio di pubblica utilità sociale, gestito con criteri economici privatistici, ma senza scopo di lucro. In tal senso le cooperative sociali, considerando anche le varie agevolazioni fiscali ed i finanziamenti previsti per tale categoria di enti, possono essere una valida forma organizzativa di diritto privato per l’esercizio delle attività c.d. diverse da parte degli enti ecclesiastici.