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Una panoramica dettagliata sull'aumento e la riduzione del capitale sociale nelle società, analizzando le diverse tipologie (reale e nominale), le procedure, i diritti di opzione e le tutele per i soci. Vengono esaminate le implicazioni delle modifiche statutarie, le cause di recesso e le casistiche speciali come i versamenti in conto capitale e le azioni privilegiate. Una guida completa e ben strutturata per comprendere le dinamiche del capitale sociale e le relative implicazioni legali e finanziarie, utile per studenti e professionisti del settore.
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Modificazioni dello statuto di una S.p.A. Costituisce modificazione dello statuto ogni mutamento del contenuto oggettivo del contratto sociale (atto costitutivo e statuto). Tale mutamento può consistere in: inserimento di nuove clausole ; modificazione o soppressione di clausole preesistenti. Nelle S.p.A., a differenza delle società di persone: le variazioni soggettive (cioè delle persone dei soci) non costituiscono modificazioni statutarie ; ciò è dovuto al libero trasferimento delle partecipazioni ; anche se cambiano le persone dei soci, non si modifica il contratto sociale ai fini della disciplina degli artt. 2436 ss. c.c.; il legislatore si riferisce solo alle modifiche oggettive del contratto sociale. Le modificazioni possono avere contenuti molto diversi e incidere in modo vario sulla struttura societaria : o sull’intera società (es. trasformazioni ); o su singoli aspetti (es. ammontare del capitale sociale ). Le ripercussioni sui soci e sui creditori non sono uniformi anche la disciplina della tutela non è omogenea. La disciplina comune a tutte le modificazioni statutarie è limitata e riguarda soprattutto il procedimento deliberativo. Una disciplina più articolata è prevista per modificazioni specifiche, come: o aumento o riduzione del capitale sociale ; o trasformazione, fusione, scissione (disciplinate separatamente). Il procedimento Competenza dell’Assemblea Straordinaria Regola generale : Le modificazioni statutarie rientrano nella competenza dell' assemblea straordinaria (art. 2365 c.c.). Eccezioni : Lo statuto può attribuire alcune modifiche all’ organo amministrativo (o al CdS nel sistema dualistico), sempre fermo restando: o la forma dell'atto pubblico ; o il controllo notarile. Modifiche attribuibili all’organo amministrativo L’organo amministrativo può essere competente per: Istituzione o soppressione di sedi secondarie ; Trasferimento della sede sociale all’interno del territorio nazionale; Indicazione degli amministratori con rappresentanza ; Aumento di capitale a pagamento (se previsto dallo statuto); Riduzione del capitale in seguito al recesso del socio;
Alcuni casi di fusione semplificata. Riduzione del capitale per perdite può essere disposta d’ufficio dal tribunale in caso di inerzia degli amministratori. Procedura di delibera La delibera di modificazione dello statuto è adottata con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria. Eccezione : per alcune modifiche di particolare rilievo, sono previste maggioranze più elevate nelle società non quotate. Tra le modifiche più significative: Cambiamento dell’oggetto sociale ; Trasformazione ; Scioglimento anticipato ; Proroga della società ; Revoca dello stato di liquidazione ; Trasferimento della sede sociale all’estero ; Emissione di azioni privilegiate ; Introduzione, modifica o soppressione della clausola compromissoria (nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio); Trasformazione eterogenea. Per le società quotate , sono previsti specifici obblighi informativi verso la Consob e il pubblico. Omologazione della delibera Originariamente , le delibere modificative erano soggette a omologazione del tribunale , ma questo controllo è stato soppresso e ora è affidato al notaio. Omologazione facoltativa : l’omologazione è ora solo eventuale e facoltativa. Procedura notarile e iscrizione nel Registro delle Imprese L’art. 2436 c.c. prevede che il notaio : o Verifichi l’adempimento delle condizioni legali ; o Entro 30 giorni , richieda l’iscrizione nel Registro delle Imprese. L’ ufficio del registro verifica la regolarità formale e iscrive la delibera. Se il notaio ritiene che le condizioni non siano adempiute, deve informare tempestivamente gli amministratori : o Gli amministratori devono, entro 30 giorni , o riconvocare l’assemblea o ricorrere al tribunale affinché ordini l’iscrizione. o In caso di inerzia degli amministratori , la delibera è inefficace. Efficacia della delibera La deliberazione non produce effetti se non dopo l’iscrizione nel Registro delle Imprese. Divieto di eseguire la delibera prima dell’iscrizione. Efficacia differita o condizionata : in alcuni casi, l’efficacia della delibera è condizionata o differita (es. riduzione reale del capitale sociale ). Deposito dello statuto modificato
In questi casi, il recesso non può essere esercitato per parte delle azioni
- Cause di recesso statutarie Al comma 4 di detto articolo , si prevede che, solo nelle società che non ricorrono al mercato del capitale di rischio , lo statuto può prevedere ulteriori cause. Per quanto visto fin d’ora, il recesso costituisce l’estrema reazione del socio di fronte ad una modificazione non desiderata di elementi essenziali del contratto sociale, oppure ad un abuso di direzione unitaria. Tuttavia, la Riforma del 2003 ha reso il recesso non più solo come strumento di tutela della minoranza. Infatti, nelle società a tempo indeterminato non quotate , il diritto di recesso costituisce un temperamento alla durata potenzialmente illimitata del vincolo sociale : tutti i soci possono recedere liberamente da una società a tempo indeterminato non quotata con un preavviso di centottanta giorni , allungabili dallo statuto al massimo ad un anno. Il diritto di recesso dev’essere esercitato dal socio mediante comunicazione con lettera raccomandata , che dev’essere spedita alla società entro quindici giorni dall’iscrizione del Registro delle Imprese della delibera che lo legittima (trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio se il fatto che legittima il suo recesso non è una delibera; art. 2437-bis c.c. ). La dichiarazione di recesso, comunque, non comporta la perdita immediata della qualità di socio , che si verifica solo con il rimborso delle azioni. Tali azioni non possono essere cedute , e devono essere depositate presso la società , che si svincola dal rimborso se entro novanta giorni revoca la delibera oppure delibera lo scioglimento della società. Nelle società non quotate , il valore delle azioni da rimborsare è determinato dagli amministratori , sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti , tenendo conto di: situazione patrimoniale della società, prospettive reddituali, valore di mercato delle azioni ( art. 2437-ter c.c. ). Lo statuto, comunque, può stabilire criteri alternativi o più analitici di valutazioni. Ad ogni modo, i soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di rimborso nei quindici giorni precedenti l’assemblea. In caso di contestazione, il valore di liquidazione è stabilito da un esperto nominato dal tribunale con relazione giurata. Nelle società quotate , invece, il valore di liquidazione delle azioni è determinato con riferimento al prezzo medio di mercato (cioè, media aritmetica dei sei mesi precedenti l’assemblea ). Anche qui, lo statuto può far impiegare altri metodi , ma non se il valore che ne risulta è inferiore. La Riforma 2003 , peraltro, detta un’articolata disciplina rispetto al procedimento di liquidazione delle azioni del socio ( art. 2437-quater c.c. ), finalizzata ad evitare che eccessivi recessi possano compromettere società e creditori sociali. Le azioni del socio che recede devono essere: offerte in opzione agli altri soci , in proporzione al numero di azioni possedute; ciò che non viene acquistato è collocato sul mercato.
In caso di mancato collocamento tra soci o terzi , le azioni sono acquistate dalla società , nel rispetto: degli utili distribuibili ; delle riserve disponibili. In mancanza di utili e riserve, deve essere convocata l’assemblea straordinaria per deliberare: la riduzione del capitale sociale , oppure lo scioglimento della società. Se, invece, la società non ha modo di comprarle , occorre ridurre il capitale sociale , ma i creditori
Una specifica disciplina è dettata per le modificazioni dello statuto relative al capitale sociale: aumento e riduzione (artt. 2438-2447 c.c.). L’aumento di capitale sociale può essere: Reale (o a pagamento) : si ha aumento del capitale sociale nominale e del patrimonio della società per effetto di nuovi conferimenti. Nominale (o gratuito) : incrementa solo il capitale sociale nominale , ma il patrimonio non varia. Con l’aumento reale, la società intende procurarsi nuovi mezzi finanziari a titolo di capitale di rischio , cioè nuovi conferimenti. Tale aumento dà luogo all’ emissione di nuove azioni a pagamento , sottoscritte da: soci attuali (ai quali spetta per legge il diritto di opzione), oppure terzi, che divengono nuovi soci. Il rischio è che il capitale venga rappresentato eccessivamente da crediti verso i soci (che magari non verranno mai saldati). L’art. 2438 c.c. non consente l’aumento finché le azioni precedentemente emesse non siano state liberate. Tuttavia, la violazione di detto limite non comporta la nullità della delibera : o gli obblighi assunti dai nuovi sottoscrittori restano validi, o gli amministratori possono essere responsabili di eventuali danni arrecati a soci o terzi. Non vi può essere aumento se vi sono perdite che rendono obbligatoria la riduzione di capitale , almeno fino a quando il capitale non sia stato ridotto in misura corrispondente alla perdita, per evitare l’elusione della disciplina della riduzione obbligatoria. A deliberare l’aumento è l’assemblea straordinaria , la cui delibera è soggetta a: o un particolare regime di nullità , o una drastica riduzione dei termini d’impugnazione. Lo statuto (o una sua modifica successiva) può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare una o più volte il capitale sociale (aumento delegato), con le seguenti condizioni: Dev’essere predeterminato l’ammontare massimo entro cui gli amministratori possono aumentare il capitale. La delega può essere concessa per un periodo massimo di cinque anni , decorrenti dalla data: o dell’iscrizione della società nel Registro delle Imprese, oppure
o valore medio dei sei mesi precedenti la data della relazione all’assemblea; o conferimento da effettuarsi entro 60 giorni.
i soci hanno diritto alla restituzione se l’aumento programmato non viene deliberato o non va a buon fine ; gli importi non sono iscrivibili fra le riserve , né possono essere utilizzati per la copertura di perdite.
Il diritto di opzione (art. 2441 c.c.) è il diritto dei soci attuali di essere preferiti ai terzi nella sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale a pagamento. Esso consente di mantenere inalterata la proporzione in cui ciascun socio partecipa al capitale e al patrimonio sociale. In particolare, il diritto di opzione: mantiene invariata la proporzione in cui ciascun socio partecipa, con il voto, alla formazione della volontà sociale (funzione amministrativa), mantiene identico il valore reale della partecipazione azionaria in presenza di riserve accumulate (funzione patrimoniale) → il diritto di opzione ha un valore economico proprio , spesso notevole, che l’azionista può monetizzare, cedendolo a terzi qualora non voglia o non possa concorrere all’aumento di capitale sociale. Il diritto di opzione non è un diritto intangibile dell’azionista, e può essere sacrificato quando uno specifico interesse della società lo richiede. Il diritto di opzione ha per oggetto: o le azioni di nuova emissione di qualsiasi categoria ; o le obbligazioni convertibili in azioni emesse dalla società; e compete ai rispettivi titolari (per gli azionisti, in proporzione al numero di azioni già possedute ). L’offerta viene pubblicata mediante: deposito presso il Registro delle Imprese , e contestuale avviso sul sito internet della società (o, in mancanza, presso la sede sociale). Per l’esercizio del diritto di opzione, la società deve concedere agli azionisti un termine non inferiore a 14 giorni dalla pubblicazione. Con decisione unanime , i soci possono rinunciare a tale termine e all’adempimento delle relative formalità. Gli amministratori non sono liberi di collocarle a piacimento : a) Se le azioni non sono negoziate su mercati finanziari: coloro che hanno esercitato il diritto di opzione hanno diritto di prelazione sulle azioni inoptate, purché ne facciano richiesta all’atto dell’esercizio di opzione. b) Se le azioni sono negoziate su mercati finanziari: i diritti di opzione residui devono essere offerti nel mercato dagli amministratori, per conto della società, per almeno due riunioni entro il mese successivo alla scadenza ; il ricavato della vendita va a beneficio del patrimonio sociale.
le azioni di nuova emissione sono sottoscritte da banche, enti o società soggetti al controllo della Consob , o da altri intermediari (Sim, Sgr, Sicav, ecc.), con l’ obbligo di offrirle agli azionisti rispettando la disciplina del diritto di opzione. Questa tecnica, detta opzione indiretta , deve essere prevista dalla delibera di aumento del capitale. In tal caso: è vietato all’intermediario esercitare il voto durante la detenzione delle azioni, e comunque finché non sia esercitato il diritto di opzione originario. Le spese sono a carico della società , e la delibera deve indicarne l’ammontare. L’intermediario, titolare temporaneo delle azioni , non può esercitare il diritto fintanto che le azioni restano offerte agli azionisti. Un’alternativa per differire o diluire nel tempo un aumento di capitale è l’emissione di buoni di opzione (warrant di sottoscrizione) : attribuiscono al titolare il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione a condizioni predeterminate. I warrant devono essere emessi rispettando la disciplina del diritto di opzione , in quanto attribuiscono un’ opzione contrattuale che sostituisce quella ex lege → devono essere offerti ai soci attuali , salvo ricorrano i presupposti per l’esclusione sopra elencati. Vantaggi della tecnica dei warrant : scaduto il breve termine fissato agli azionisti per la richiesta del warrant, o la società è libera di collocare sul mercato i warrant inoptati, o essendosi consumato il diritto di opzione ex lege ; i soci che hanno richiesto il warrant dispongono: o di un più lungo periodo per sottoscrivere le azioni, o oppure per cedere più agevolmente i warrant a terzi.
L’ aumento nominale (o gratuito ) di capitale sociale non dà luogo a nuovi conferimenti, e non determina quindi alcun incremento del patrimonio sociali. Infatti, con esso l’assemblea straordinaria imputa a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili (art. 2442 c.c.); si tratta di riserve facoltative,statutarie, da sovrapprezzo azioni, fondi speciali disponibili con utili o corrispondenti a plusvalenze (come i fondi per saldi attivi di rivalutazione monetaria). Non è imputabile a capitale la riserva legale , almeno nella parte che non supera il 20% del capitale sociale. L’operazione utilizza valori già presenti nel patrimonio netto della società, ma non è priva di conseguenze giuridiche: il passaggio di riserve e fondi disponibili a capitale comporta la loro indisponibilità stabile , poiché tali valori non possono più essere distribuiti ai soci. L’aumento può essere attuato in due modi:
Come l’ aumento , anche la riduzione del capitale sociale può essere reale o nominale , a seconda che la riduzione dia luogo o meno ad un corrispondente rimborso ai soci per i conferimenti fatti. È riduzione reale la riduzione di CS disciplinata dall’art. 2445 c.c. mentre, è riduzione nominale la riduzione di capitale sociale per perdite L’attuale disciplina non richiede più che vi sia riduzione reale solamente in caso di esuberanza dello stesso, cioè, che il capitale di rischio raccolto risulti eccessivo per l’oggetto sociale; infatti, oggi la riduzione reale può essere disposta dalla società anche per cause diverse dall’esuberanza. Tuttavia, la riduzione reale resta circoscritta da una serie di cautele sostanziali e procedimentali , in quanto potenzialmente rischiosa per soci di minoranza e creditori sociali, Potenzialmente pregiudicando lo svolgimento dell’attività d’impresa. Per l’appunto, il capitale non può essere ridotto al di sotto del minimo legale di cinquantamila euro (o di quello più elevato fissato da leggi speciali). Poi, se la società ha emesso obbligazioni , la riduzione reale non può aver luogo se non è rispettato il limite legale all’emissione di esse (art. 2413 c.c.). Sono poi previste alcune cautele procedimentali; l’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione, di modo che i soci siano informati a riguardo. La delibera, adottata con le normali maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, può essere eseguita solo dopo novanta giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese. In questo termine, i creditori sociali anteriori all’iscrizione possono fare opposizione alla delibera di riduzione; l’opposizione sospende l’esecuzione della delibera fino a giudizio del tribunale, che può anche disporre che l’esecuzione abbia ugualmente luogo se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio del creditore oppure la società presta idonea garanzia al creditore. La riduzione reale, poi, può aver luogo mediante liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti, o mediante rimborso agli stessi del capitale. Peraltro, la società può procedere ad acquisto e annullamento delle proprie azioni e, se la società ricorre al mercato del capitale di rischio, le azioni proprie non devono superare la quinta parte del CS. Nelle società con azioni negoziate, tale operazione deve seguire modalità stabilite dalla Consob. Qualunque sia la modalità di riduzione scelta, essa deve assicurare la parità di trattamento degli azionisti; ad esempio, riduzione proporzionale del valore nominale di tutte le azioni, oppure riduzione del numero delle stesse mediante acquisto e annullamento sul mercato, oppure ancora, estrazione a sorte ed annullamento di un certo numero di azioni dietro rimborso del solo valore nominale. In quest’ultimo caso, gli azionisti rimborsati ricevono speciali titoli, cioè, azioni di godimento , in considerazione del fatto che il valore reale delle azioni può essere significativamente superiore a quello nominale.
Il patrimonio netto della società può scendere, per effetto di perdite, al di sotto del capitale sociale. La riduzione del capitale sociale per perdite consiste nell’adeguare la cifra di capitale sociale all’attuale minor valore del patrimonio netto; si tratta, quindi, di una riduzione nominale , non comportando alcuna riduzione del patrimonio sociale, già intaccato dalle perdite. La disciplina di tale riduzione non è, però, unitaria, e la legge distingue due casi relativi alla portata della perdita: