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Principi bilancio: Valutazione e composizione secondo legge italiana - Prof. Pellegrini, Sintesi del corso di Business Planning

Questo documento illustra i principi di redazione del bilancio secondo la legge italiana (Art. 2423 bis c.c.). Il testo copre la valutazione delle voci, i criteri di valutazione, la composizione del bilancio e la nota integrativa. Vengono trattati i principi di prudenza, continuità d'attività, funzione economica, rischi e perdite, eterogeneità e immutabilità dei criteri di valutazione. Vengono indicati i requisiti per la redazione del bilancio, come la valutazione delle partecipazioni, il trattamento di fine rapporto lavoro subordinato e la composizione delle voci 'ratei e risconti attivi' e 'passivi'.

Tipologia: Sintesi del corso

2017/2018

Caricato il 11/07/2018

oltre1sguardo
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Art. 2423 c.c. Redazione del bilancio
“Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il Bilancio deve
essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico di
esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono
sufficenti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le
rappresentazioni complementari necessarie allo scopo.
Se in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti
è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non
deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve
indicarne l’influenzaa sulla rappresentazione della situazione patrimoniale,
finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga
devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura
corrispondente al valore recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad
eccezione della nota integrativa che può essere redatta in in migliaia di euro”.
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Scarica Principi bilancio: Valutazione e composizione secondo legge italiana - Prof. Pellegrini e più Sintesi del corso in PDF di Business Planning solo su Docsity!

Art. 2423 c.c.

Redazione del bilancio

“Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo statopatrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il Bilancio deveessere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e correttola situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico diesercizio.Se

le

informazioni

richieste

da

specifiche

disposizioni

di

legge

non

sono

sufficenti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire lerappresentazioni complementari necessarie allo scopo.Se in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguentiè incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione nondeve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deveindicarne

l’influenzaa

sulla

rappresentazione

della

situazione

patrimoniale,

finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla derogadevono

essere

iscritti

in

una

riserva

non

distribuibile

se

non

in

misura

corrispondente al valore recuperato.Il

bilancio

deve

essere

redatto

in

unità

di

euro,

senza

cifre

decimali,

ad

eccezione della nota integrativa che può essere redatta in in migliaia di euro”.

Art.2423 bis c.c.

Principi di redazione del bilancio

“Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:1)

la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nellaprospettiva della continuazione della attività, nonchè tenendo conto dellafunzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato;

si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusuradell’esercizio;

si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio,indipendentemente dalla data dell’incasso e del pagamento;

si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio,

anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutatiseparatamente;

I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizioall’altro; Deroghe al pricipio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono

consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la derogae indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimonialee finanziaria e del risultato economico”.

Art. 2424

Contenuto dello stato patrimoniale

“Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema Attivo:

A) Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della

parte già richiamata.

B)

Immobilizzazioni,

con

separata

indicazione

di

quelle

concesse

in

locazione

finanziaria:

I – Immobilizzazioni immateriali:

  1. costi di impianto e ampliamento;2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità;3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;5) avviamento;6) immobilizzazioni in corso e acconti;7) altre.

Totale.

II – Immobilizzazioni materiali:

  1. terreni e fabbricati;2) impianti e macchinari;3) attrezzature industriali e commerciali;4) altri;

  2. immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti,

degli importi esigibili entro l’esercizio successivo:

  1. partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;c) imprese controllanti;

d) altre imprese.2) crediti:a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) imprese controllanti;d) verso altri ;

  1. altri titoli;4) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo.

Totale

Totale immobilizzazioni (B);

C) Attivo circolante:

I – Rimmanenze:

  1. materie prime, sussidiarie e di consumo;2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;3) lavori in corso su ordinazione;4) prodotti finiti e merci;5) acconti

.

Totale

Passivo:

A) Patrimonio netto:

I – Capitale.II – Riserva da sovrapprezzo delle azioni.III – Riserva di rivalutazione.

IV – Riserva Legale.V – Riserve statuarie.

VI – Riserva per azioni proprie in portafoglio.VII – Altre riserve distintamente indicate.VIII – Utile (perdita) portati a nuovo.IX – Utile (perdita) di esercizio.

Totale. B) Fondi per rischi e oneri:1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;2) per imposte anche differite;3) altri. Totale. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre

l’esercizio successivo:

obbligazioni;

obbligazioni convertibili;

debiti verso soci per finanziamenti;

debiti verso banche;

debiti verso altri finanziatori;

acconti;

debiti verso fornitori;

debiti rappresentati da titoli di credito;

debiti verso imprese controllate;

debiti verso imprese collegate;

debiti verso controllanti;

debiti tributari;

debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

altri debiti.

Totale. E) Ratei e Risconti, con separata indicazione dell’aggio su prestiti.

Se un elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella

nota

integrativa

deve

annotarsi,

qualora

ciò

sia

necessario

ai

fini

della

comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quellanella quale è iscritto.

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente

o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali egaranzie reali, ed indicando separatamente per ciascun tipo, le garanzie prestatea favore di imprese controllate o collegate, nonchè di controllanti e di impresesottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare altri conti d’ordine.E’ fatto salvo quanto disposto dall’art. 2447 septies con riferimento ai beni erapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensidella lettera a) del primo comma dell’art.2447 bis.

Art. 2425

Contenuto del conto economico.

“Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:A) Valore della produzione:

  1. ricavi delle vendite e delle prestazioni;2) variazione delle rimamenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;3) variazione dei lavori in corso su ordinazione;4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale. B) Costi della produzione:

  1. per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;7) per servizi;8) per godimento di beni di terzi;9) per il personale:

a) salari e stipendi;b) oneri sociali;c) trattamento di fine rapporto;d) trattamento di quiescenza e simili;e) altri costi;

  1. Ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide;

  1. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;12) Accantonamenti per rischi;13) Altri accantonamenti;14) Oneri diversi di gestione.Totale.Differenza tra valore e costi della produzione (A – B)C) Proventi e oneri finanziari:15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese

controllate e collegate;

  1. Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese

controllate e collegate e di quelli controllanti;

b) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese

controllate e collegate e di quelli da controllanti;

Art.2425-bis

Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei

resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamenteconnesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono

essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativaoperazione è compiuta. I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di

retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine eprezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenzadell'esercizio. Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione

finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto dilocazione”.

Art. 2426

Criteri di valutazione

“Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

  1. le immobilizzazioni

sono iscritte al costo di acquisto o di produzione.

Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costodi

produzione

comprende

tutti

i

costi

direttamente

imputabili

al

prodotto.

Può

comprendere

anche

altri

costi,

per

la

quota

ragionevolmente

imputabile

al

prodotto,

relativi

al

periodo

di

fabbricazione

e

fino

al

momento

dal

quale

il

bene

può

essere

utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli onerirelativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;

il

costo

delle

immobilizzazioni,

materiali

e

immateriali

Ia

cui

utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamenteammortizzato

in

ogni

esercizio

in

relazione

con

la

loro

residua

possibilità

di

utilizzazione.

Eventuali

modifiche

dei

criteri

di

ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivatenella nota integrativa;

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del

patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente delpatrimonio

netto

risultante

dall'ultimo

bilancio

dell'impresa

controllata

o

collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioninella

nota

integrativa.

La

differenza,

per

la

parte

attribuibile

a

beni

ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli

esercizi

successivi

le

plusvalenze,

derivanti

dall'applicazione

del

metodo

del

patrimonio

netto,

rispetto

al

valore

indicato

nel

bilancio

dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

  1. i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di

pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con ilconsenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro unperiodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non ècompletato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riservedisponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;

  1. l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale,

se

acquisito

a

titolo

oneroso,

nei

limiti

del

costo

per

esso

sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un

periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata perl'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella notaintegrativa;

  1. il disaggio sui prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in

ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;

i

crediti

devono

essere

iscritti

secondo

il

valore

presumibile

di

realizzazione; 8-bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni,

devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusuradell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati alconto

economico

e

l'eventuale

utile

netto

deve

essere

accantonato

in

apposita

riserva

non

distribuibile

fino

al

realizzo.

Le

immobilizzazioni

materiali,

immateriali

e

quelle

finanziarie,

costituite

da

partecipazioni,

rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio almomento

del

loro

acquisto

o

a

quello

inferiore

alla

data

di

chiusura

dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole;

Art. 2427

Contenuto della nota integrativa

“La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

  1. i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore enella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legalenello Stato;2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; leprecedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamentida

una

ad

altra

voce,

le

alienazioni

avvenuti

nell'esercizio;

le

rivalutazioni,

gli

ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioniriguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;3) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca,di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri diammortamento;3-bis)

la

misura

e

le

motivazioni

delle

riduzioni

di

valore

applicate

alle

immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loroconcorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utilee, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenzerispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenzasui risultati economici dell'esercizio;4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo;in particolare, le voci del patrimonio nett, per i fondi e per il trattamento di finerapporto, la formazione e l’utilizzazione;

l'elenco

delle

partecipazioni,

possedute

direttamente

o

per

tramite

di

società

fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando perciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile ola perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o ilcorrispondente credito;

  1. distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata

residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali,con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;

6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi

successivamente alla chiusura dell'esercizio;

6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad

operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;

  1. la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della

voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabilenonché la composizione della voce "altre riserve";

7-bis)

le

voci

di

patrimonio

netto

devono

essere

analiticamente

indicate,

con

specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione edistribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;

  1. l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo

dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

  1. gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e

natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare lasituazione

patrimoniale

e

finanziaria

della

società

specificando

quelli

relativi

a

imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo diqueste ultime;

  1. se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo

categorie di attività e secondo aree geografiche;