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Principio di laicità dello Stato: appunti di diritto ecclesiastico - Prof. Miele, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Questi appunti di diritto ecclesiastico esplorano il principio di laicità dello stato, analizzando la sentenza n. 203 del 1989 della corte costituzionale e i suoi contenuti essenziali. Vengono esaminati i patti lateranensi, la distinzione tra precetti civili e religiosi, e i quattro obblighi derivanti dalla laicità per i pubblici poteri. Si discute inoltre l'abolizione del principio di una sola religione ufficiale dello stato e l'importanza della libertà di coscienza e di pensiero. Una panoramica completa sulla legislazione della libertà e le sue implicazioni nel contesto italiano.

Tipologia: Appunti

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MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019
ARGOMENTI
La laicità dello Stato e delle altre pubbliche istituzioni
Corte Costituzionale: sentenza n. 203 del 1989 (in allegato)
PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO
PRINCIPIO DI LAICITÀ
L’oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 1989 è il
principio di laicità dello Stato e delle altre pubbliche istituzioni
La laicità è definita come un principio supremo dell’ordinamento
costituzionale e non come una gentile esortazione o un dovere qualsiasi
dello Stato
Nella Costituzione italiana non è presente la parola “laicità”
ma la
indica come uno dei profili della forma dello Stato
L’altro profilo della forma dello Stato è la forma repubblicana
I Patti Lateranensi
Sono formati dal Trattato Laterano e dal Concordato del Laterano
Sono entrambi sottoposti al sindacato di legittimità dei principi
supremi (il principio di uguaglianza contenuto nell’art. 3 della
Costituzione è un altro principio supremo)
Una conquista della modernità giuridica è il principio di laicità dello Stato
I curialisti distinguono tra i diversi tipi di laicità
Ad esempio: tra la laicità buona e la laicità negativa
ma si tratta
solo di un escamotage linguistico (infatti secondo il professore
esiste una sola laicità)
Una conseguenza pratica che la laicità comporta è che, ad esempio, tutti
possono frequentare l’università indipendentemente dall’appartenenza
confessionale
I contenuti essenziali del principio di laicità comportano un regime di
pluralismo del sistema dei valori, di scelte personali riferibili allo spirito
ed al sistema del singolo
quindi tutti sono dotati di parità e di una apri
tutela della libertà religiosa
Gli Stati di antica democrazia hanno delle leggi che consentono
l’eutanasia (ma questa è una legge permissiva)
al contrario, il regime
nazista obbligava l’eutanasia ai disabili
La legge permissiva pone il problema della moderazione
i valori
non negoziabili dello Stato laico sono i valori della Corte
Costituzionale
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MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019

ARGOMENTI

 La laicità dello Stato e delle altre pubbliche istituzioni  Corte Costituzionale: sentenza n. 203 del 1989 (in allegato) PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO PRINCIPIO DI LAICITÀ  L’oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 1989 è il principio di laicità dello Stato e delle altre pubbliche istituzioni  La laicità è definita come un principio supremo dell’ordinamento costituzionale e non come una gentile esortazione o un dovere qualsiasi dello Stato

 Nella Costituzione italiana non è presente la parola “laicità” → ma la

indica come uno dei profili della forma dello Stato  L’altro profilo della forma dello Stato è la forma repubblicana  I Patti Lateranensi  Sono formati dal Trattato Laterano e dal Concordato del Laterano  Sono entrambi sottoposti al sindacato di legittimità dei principi supremi (il principio di uguaglianza contenuto nell’art. 3 della Costituzione è un altro principio supremo)  Una conquista della modernità giuridica è il principio di laicità dello Stato  I curialisti distinguono tra i diversi tipi di laicità

 Ad esempio: tra la laicità buona e la laicità negativa → ma si tratta

solo di un escamotage linguistico (infatti secondo il professore esiste una sola laicità)  Una conseguenza pratica che la laicità comporta è che, ad esempio, tutti possono frequentare l’università indipendentemente dall’appartenenza confessionale  I contenuti essenziali del principio di laicità comportano un regime di pluralismo del sistema dei valori, di scelte personali riferibili allo spirito

ed al sistema del singolo → quindi tutti sono dotati di parità e di una apri

tutela della libertà religiosa  Gli Stati di antica democrazia hanno delle leggi che consentono

l’eutanasia (ma questa è una legge permissiva) → al contrario, il regime

nazista obbligava l’eutanasia ai disabili

 La legge permissiva pone il problema della moderazione → i valori

non negoziabili dello Stato laico sono i valori della Corte Costituzionale

 Il diritto ecclesiastico  Nasce nella seconda metà del 1800  È il diritto dello Stato che regola i rapporti con la Chiesa cattolica in Italia per motivi storici e le altre confessioni religiose  Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti

alla legge, secondo l’art. 8 della Costituzione → più

precisamente, l’art. 8 afferma “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”  L’art. 19 parla della fede religiosa ed afferma che “Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”  Lo Statuto Albertino nell’art. 1 parla di culti tolleranti dallo Stato  La Costituzione italiana del 1948 fa un balzo in avanti e parla di piena libertà religiosa nell’art. 19

 Gli articoli più importanti per il diritto ecclesiastico sono → art. 3, 7, 8, 19

e 20  Da questi articoli la Corte Costituzionale identifica il principio supremo della laicità  Le sentenze della Corte Costituzionale che sviluppano il principio di laicità

sono → la sentenza n. 13 del 1991, la n. 508 del 2000, la n. 327 del 2002

e la n. 203 del 1989

 Jean Bauberot scrisse molti volumi sulla laicità → di particolare

importanza è quello intitolato “La laicità e le laicità” in cui si afferma che non esiste una laicità allo stato puro, ma ognuna è declinata in modo positivo

 L’ordine dello Stato non è libero, ma si ricade perché si vive sopra un territorio  L’art. 7 testimonia la distinzione tra gli ordini

 Le conseguenze pratiche del principio di laicità sono le seguenti → la

laicità impone ai pubblici poteri (non ai poteri privati) 4 obblighi

  1. Obbligo di salvaguardare la libertà di religione in un regime di pluralismo confessionale e culturale, altrimenti detto “obbligo di salvaguardare il pluralismo”
  2. Obbligo di assumere un atteggiamento di equidistanza e di imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose
  3. Obbligo di garantire, fornire una pari protezione alla coscienza di ciascuna persona che si riconosca in una fede (quale che sia la confessione di appartenenza)
  4. Obbligo di operare la diversità tra le questioni civili e le questioni

religiose → questi obblighi sono corrispondenti ad un precetto

religioso e non possono essere imposte come mezzo ai fini dello Stato  Gli obblighi contenuti nel 4° punto rappresentano il nucleo duro della

laicità alla luce dell’ordinamento repubblicano → da questo, a livello

dottrinale, fondandosi su sentenze della Corte Costituzionale, derivano alcune conseguenze a) Non può esistere una religione ufficiale dello Stato  L’art. 1 dello Statuto Albertino afferma che la religione cattolica

apostolica romana è la sola religione ufficiale dello Stato → questo

è ripreso dall’art. 1 del Concordato del Laterano e dall’art. 1 del Trattato del Laterano  L’art. 7 della Costituzione nomina espressamente i Patti

Lateranensi → nel cui interno c’è l’art. 1

 Da questo deriva che la Costituzione indirettamente richiama il principio della religione cattolica come religione dello Stato

→ questa è però un’osservazione soggettiva che non tiene

conto degli altri articoli della Costituzione  Il principio contenuto nell’art. 1 del Trattato e del Concordato Lateranense del 1929 viene meno con gli Accordi di Villa Madama del 1984  Non può esserci nessuna religione che sia tutelata di più o di meno delle altre b) La Repubblica Italiana è chiamata a garantire la libertà di coscienza, di pensiero di tutti gli individui e l’uguaglianza degli individui senza distinzione di religione c) Lo Stato ed i pubblici poteri sono totalmente incompetenti a valutare i

principi professati da una determinata confessione religiosa → i

pubblici poteri non possono partecipare in questioni di tipo religioso d) Lo Stato ed i pubblici poteri devono rispettare tutte le opzioni religiose purché i comportamenti siano frutto di una libera scelta e no configgano con altre libertà che siano costituzionalmente garantite (altre libertà che siano ritenute preminenti e inderogabili)  Il principio secondo il quale le confessioni religiose trovano comunque il limite generale del diritto penale è contenuto della

“Epistola prima di tolleranza” di Locke → che per primo formula

questo principio

 Le religioni sono poste su un piano di parità, sono libere nello Stato ed hanno lo stesso limite che hanno gli individui nell’azione (ad esempio: se a tutti è proibito uccidere i bambini, non possono essere tollerate religioni che comprendono nel loro rituale il sacrificio di bambini)  Sono salve eccezion religiosamente circoscritte e che trovano la loro motivazione in altri beni costituzionalmente garantiti (come ad esempio: la circoncisione) MARTEDÌ 1 OTTOBRE ARGOMENTI  Impero romano e religioni  Tolleranza pagana ed esclusivismo successivo  “Editto” di Costantino del 313 (in allegato)  Editto di Teodosio del 380 (in allegato)  Nascita di un’ortodossia di Stato e dell’eretico come delinquente (libro 16 del Codice Teodosiano)  “Sorvegliare e punire” PRINCIPIO DI LAICITÀ E SUE CONSEGUENZE  Il diritto ecclesiastico

 È l’analisi della “legislatio libertatis” (legislazione della libertà) →

cioè il punto di attivo di secoli di guerre di religione e di persecuzioni per motivi religiosi  È visto in modo diverso in diverse epoche  È una costruzione culturale  Non esiste alcun insegnamento giuridico che non sia prodotto di una cultura, di un determinato periodo storico e di una determinata ideologia

 Ad esempio: la filosofia del diritto → è collegata all’impostazione

culturale, confessionale ed all’ideologia del docente che la insegna  La libertà si libera dalle persecuzioni e dalle superstizioni (ad esempio: i roghi delle streghe)

 Punto di arrivo per cui il diritto ecclesiastico è legislatio liberatis → è dato

dagli art. 3 e 19 della Costituzione

 L’art. 19 della Costituzione → è un epifenomeno del diritto

ecclesiastico come legislazione della libertà + è il pegno di laicità dello stato e delle altre istituzioni

 Art. 1 comma 2 dello statuto dell’ateneo di Padova → prevede ciò che

segue “l’Università, in conformità ai principi della Costituzione e alla

 Altro esempio: la schiavitù  In cui gli uomini non sono soggetti dei diritti, ma oggetto  I 3 grandi imperi (romano, persiano e cinese) hanno conosciuto la schiavitù  Il cuore della laicità delle leggi permissive è data dalla loro assoluta volontà

 Ad esempio: nell’aborto o nell’assistenza al suicidio → può

intervenire la figura di un terzo soggetto che può intervenire (il medico)  E qui si apre il problema giuridico dell’obiezione di coscienza o Si è iniziato a parlare di obiezione di coscienza con la leva obbligatoria o Testimoni di Geova, negli anni 50, sono stati i primi ad andare in prigione per essersi opposti alla leva obbligatoria  Principi negoziabili per lo Stato sono quelli espressi in Costituzione  Su tali può essere fatto un bilanciamento di interessi  Principio di libertà religiosa è messo in gioco quando sua applicazione cede di fronte a tutela di interessi costituzionalmente garantiti, reputati di maggior valore

 Art. 19 della Costituzione → “Tutti hanno diritto di professare liberamente

la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”  Diritto di esercitare in pubblico il culto  Rappresenta il diritto di esercitare il culto in un edificio aperto al pubblico (da cui si può accadere e recedere liberamente)  Ma se ad esempio: scoppia un’epidemia e di conseguenza devono essere chiusi tutti i luoghi affollati  Il diritto di pubblica salute si scontra con il diritto di esercizio del culto in pubblico  I due valori, costituzionalmente garantiti, trovano la loro sintesi DISAMINA STORICA DELLA FORMAZIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERTÀ RELIGIOSA (art.19 e 3 della Costituzione)

 Breve introduzione di un problema attuale → il ministro dell’istruzione,

dopo anni, ha evocato questo principio con riferimento al problema della presenza di simboli religiosi nei luoghi pubblici  Problema attuale a causa della multiculturalità della società attuale  Ci sono state diverse pronunce delle varie Corti riguardanti questo problema  Stato romano pagano  Ha un’attitudine tollerante nei confronti della religione  Non ha un atteggiamento di libertà religiosa, ma di tolleranza religiosa

 Il Pantheon è esemplificativo di questa tolleranza religiosa →

è un tempio, situato a Roma, dedicato a tutti gli dei dell’impero

 Ha un atteggiamento di tolleranza religiosa verso gli dei stranieri →

per i Romani, acquisire nuove divinità, è una ricchezza perché questi nuovi dei possono portare nuove forme di tutela in altri ambiti della vita

 Politeismo → è aperto ad altre divinità

 Pax deorum

 Non è la “pace data dagli dei” → ma significa che “bisogna

stare in pace con gli dei”  Al di sotto di questo concetto, c’è una concezione

antropomorfica degli dei → i quali possono essere gelosi,

invidiosi e possono addirittura arrabbiarsi  Gli dei si arrabbiano se non è loro tributato il dovuto culto o Non si chiede nulla ai fedeli stranieri verso gli dei romani, si chiede solo di essere tolleranti (quindi di offrire anche agli dei romani per non farli arrabbiare) o Se gli dei si arrabbiano, poi si vendicano con disgrazie pubbliche (come epidemie, terremoti, alluvioni e addirittura la perdita della guerra)  Dal politeismo al monoteismo

 Monoteismo → è contrassegnato dalla concezione antitetica a

quella politeistica romana pagana (perciò esiste un solo Dio e questo è il Dio vero, gli altri sono solo degli idoli)  Sant’Agostino (353 – 430) esprime chiaramente il concetto del

monoteismo attraverso il dogma dell’esclusiva salvazione →

secondo il quale ci si salva solo con il proprio Dio, gli altri dei sono solo creazioni umane (idoli)  Si ha quindi un contrasto tra  Politeismo pagano tollerante

 Monoteismo prima giudaico e poi cristiano esclusivista →

romani non accettano questo (monoteismo esclusivista) e perseguitano i cristiani quando questi si rifiutano di venere gli altri dei  Editto di Costantinopoli del 313 (editto di tolleranza)  Non legittima la tolleranza, ma la libertà religiosa  La “pax peorum” è estesa anche al Dio dei cristiani  Sancisce il principio di libertà religiosa in funzione della pax deorum  Costantino  Il suo monoteismo è influenzato dal culto del Dio Sole (Apollo)

 Si nota un’architettura costituzionale → che troverà una

negazione radicale nella Rivoluzione Francese e poi con Napoleone  Si ha una contaminazione tra i due poteri

 Papa Leone (conosciuto come Papa Magno) → afferma che i

poteri sono distinti, ma non separati MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE ARGOMENTI  Lettera di Gelasio 1° (in allegato)  Teoria dei 2 ordini  Superiorità dell’ordine spirituale “ratione finium” (in ragione delle finalità)  Il cosiddetto “cesaropapismo” (documento di Giustiniano imperatore in allegato)  Nuova legittimazione del re franco Carlo Magno: incoronazione imperiale del Natale dell’  Attitudine “cesaropapista” di Carlo Magno  La formazione dei feudi ecclesiastici come fondamento della lotta per le investiture (testi di Innocenzo 3 in allegato) CONTINUAZIONE DELLA DISAMINA DELLA STORIA DEI RAPPORTI TRA LE DUE POTESTÀ (POTESTÀ SECOLARE E POTESTÀ RELIGIOSA)  Lettera del 494 di Papa Gelasio 1°  Papa Gelasio 1°  È un Papa dell’antico medioevo (Papa medievale)  La sua figura è importante per l’affermazione della potestà religiosa

 Muore nel 496 → in quell’anno era già stato deposto l’impero

romano d’occidente, restava solo un imperatore con sede a Costantinopoli (o anche conosciuta come Bisanzio)  Papa Gelasio 1° scrive ad Anastasio 1° (imperatore romano

d’oriente) → in cui il Papa rimprovera l’imperatore d’oriente per la

sua intromissione negli affari religiosi  In particolare rimprovera l’imperatore per aver sostenuto i patriarchi scismatici (che non erano in comunione con Roma)  Il Papa mette quindi in contestazione l’interferenza imperiale

 Primo passo → teoria dei 2 poteri

 Papa Gelasio 1° afferma che ognuna delle 2 potestà (potestà secolare suprema, cioè l’imperatore, e potestà religiosa suprema, cioè il Papa) ha una sua sfera d’azione in cui altro non deve intervenire

 Secondo passo → negazione della laicità e supremazia del potere

spirituale  Papa Gelasio 1° fa un’ulteriore passo oltre la teoria dei 2 poteri  Afferma che il potere spirituale ha una sua competenza e sfera d’azione, ma afferma che questo è il più alto tra i due supremi  Ciò perché il potere spirituale ha a che fare con le anime di tutti gli uomini, e siccome l’anima è più

importante del corpo → allora il potere spirituale è più

importante del potere secolare

 Teorica della superiorità del potere religioso sul potere

temporale → è indicata dall’espressione medievale “ratio

peccati” (se il peccato ha a che fare con la morale, con l’anima, con qualcosa di religioso allora la competenza nel giudicare quel caso è della Chiesa)  L’imperatore non più pagano (quindi cristiano) tende ad assumere

le funzioni dell’imperatore pagano e poi quelle del Papa romano →

l’imperatore arriva quindi ad essere nominato anche vescovo  Cesaropapismo  Possibile domanda d’esame  Del quale il maggior interprete è Giustiniano  Imperatore d’oriente

 È l’espressione tipica del cesaropapismo → cioè di un

imperatore cristiano che ritiene sé titolare di una funzione della Cristianità (cioè della mistione tra realtà temporale e spirituale) all’interno della quale ritiene avere funzione anche nella compagine ecclesiastica  Da un’epistola del 535 di Giustiano, l’imperatore afferma che le 2 potestà vengono entrambe da Dio e perciò ornano la vita

umana → Giustiniano rivendica una funzione che proviene

direttamente dalla divinità  Nasce con il trapasso dell’imperatore romano con da parte dell’imperatore cristiano  Per raffigurare la situazione dell’autorità suprema che è temporale

e spirituale → c’è quindi un sistema di unione tra le due potestà

 La sua espressione massima è il Corpus Iuris Civilis → all’interno

del quale c’è il Codice Giustinianeo

 Preceduto dalle Istituzioni di Gaio e dal Digesto → seguito poi

dalle Novellae Constitutiones  Contiene le norme imperiali che sanciscono un dogma (una

verità di fede) → in base ai 2 concili di Nicea e di

Costantinopoli 1°  In particolare il dogma della santa trinità (per cui Dio è uni e trino) ed altre verità di fede  Le verità di fede sono leggi che tutti i sudditi dovevano osservare, sennò venivano puniti  L’imperatore  Interviene nell’amministrazione ecclesiastica (ad esempio: nominando, promuovendo o destituendo i vescovi)  Convoca e presiede i concili  Tutti i concili avvenuti prima dell’anno 1.000 sono stati convocati e presieduti dall’imperatore  Il primo concilio convocato dall’imperatore ha avuto luogo nel 325 a Nicea ed era stato convocato da

 Il problema centrale della lotta per le investiture non è la

designazione della persona che sarà vescovo o principe → ma il

problema sussiste sul piano del conferimento dei poteri  L’imperatore infatti pretende di investire la persona ed anche di designare l’istituzione canonica  Non è una lotta per le nomine, ma è una lotta per il conferimento

dei poteri → quindi vede contrapposti lo Stato e la Chiesa

 L’imperatore impone il celibato ecclesiastico a proposito dei feudi

ecclesiastici → allo scopo di non creare problemi di eredità del

feudo nel caso in cui gli ecclesiastici debbano avere figli  Gregorio 7°  È il campione della lotta per le investiture  Il “Dictatus Papae” è un documento del 1075 di Gregorio 7°  Incentrato su questo problema

 Basato sulla falsa donazione di Costantino → secondo

la quale, prima di morire, Costantino aveva donato a Papa Silvestro la parte occidentale dell’impero romano ed anche i segni imperiali  Dall’11° secolo, nel sistema del Sacro Romano impero si apre il grande scontro  I cui germi erano stati gettati già con l’editto di Tessalonica (del

  1. e con Papa Gelasio 1°  La lotta per le investiture si conclude con il Concordato di Worms del 1122  Tra Papa Callisto 2° (successore di Gregorio 7°) ed Enrico 5° (successore di Enrico 4°)  Il cui contenuto essenziale è la tendenziale separazione tra l’investitura feudale e l’istituzione canonica  Nel cuore del Medioevo, si incrocia l’imponente figura di Innocenzo 3° (1161 – 1216)  Importante sul piano della potenza politica  Muore nel 1216  Nel 1215 celebra il Concilio lateranense 4° a Roma  Rappresenta l’acme della potenza mondana  Porta alle estreme conseguenze la teoria dei 2 poteri e la teoria della superiorità del potere spirituale  Ha scritto 4 importanti documenti inseriti nel Corpus Iuris Canonici  Dove emerge la pretesa papale di giudicare il mondo sulla base della ratio peccatis  Le due principali sono: “per venerabilem” e “novit illae” a) Per venerabilem  Esprime una vicenda feudale  Guglielmo di Montpellier è un feudatario della Francia meridionale che si rivolge ad Innocenzo 3° per ottenere la legittimazione dei figli nati dalla seconda moglie, che in realtà era una concubina (ma i figli sono nati mentre era ancora valido il matrimonio con la prima moglie)

 Innocenzo 3° aveva già legittimato 2 figli al Re di Francia  Innocenzo 3° respinge la domanda del ricco feudatario francese spiegando che non può applicare la stessa metodologia usata per legittimare i figli del Re francese  Innocenzo 3° sviluppa una teoria per cui Chiesa puà legittimare i figli illegittimi (cosiddetti “bastardi”) affinché possano diventare vescovi e sacerdoti, così può farlo Innocenzo 3° per poter loro applicare le leggi civili b) Novit illae (1204)  Decretale inviata ai vescovi di Francia durante le ostilità militari tra Filippo (Re di Francia) e Giovanni senza terra (Re d’Inghilterra) a causa di controversie feudali  In questa decretale Innocenzo 3° espone la dottrina secondo cui, pur non avendo il Papa una competenza

diretta sulle controversie feudali → siccome stavano

litigando due Re cristiani e quindi era in gioco la morale cristiana, allora la competenza giurisdizionale è in capo al Pontefice  La potenza di Innocenzo 3° non si ripeterà più nei secoli successivi

→ e con Bonifacio 8° sarà distrutta la figura del Papa con la bolla

“Unam Sanctam Ecclesiam” del 1302 MARTEDÌ 8 OTTOBRE ARGOMENTI  Giurisdizionalismo: categoria storiografica precisa e temporalmente limitata  I suoi presupposti storici  Assolutismo di Stato  Confessionismo di Stato  Tolleranza posteriore a Westfalia (1648)  Ius migrandi  Devotio domestica  Innocenzo 3°  Papa del 13° secolo  Muore nel 1216  Rappresenta il massimo splendore del Medioevo cristiano  È importante  Sia per l’ordinamento canonico

 E sia per il papato medievale nei suoi rapporti con l’impero →

in particolare con il Sacro Romano Impero (nato nella notte di Natale dell’800 con l’incoronazione di Carlo Magno da parte di Papa Leone 3°) all’interno del quale c’era un conflitto di poteri con il papato  Nell’ambito dell’ordinamento cristiano, questo Pontefice sviluppa in modo potente un concetto apparentemente solo canonistico, ma

all’ortodossia statale e quindi non riconoscono più l’obbedienza papale)  Ciò fa sorgere il problema della divaricazione dalle pretese romane, secondo le quali si dovrebbe fare come se nulla fosse accaduto  La soluzione del curialismo più radicale prevede che il principe territoriale che aderisce all’eterodossia sia scomunicato in modo automatico e quindi non ha più poteri  Interi popoli aderiscono ad una nuova eterodossia (per cui sono eretici per i Romani, mentre secondo questi popoli gli eretici sono i

Romani) → da ciò si pone un problema di convivenza

 L’esperienza di questa problematica non la fa il Papa nel patrimonio di San Pietro (divenuto Città del Vaticano con il

Congresso di Vienna del 1815) → ma i territori germanici che

sono sotto la giurisdizione imperiale, cioè che sono nelle mani degli Asburgo  Questo problema assume il nome della “questione della tolleranza” (che è il primo stadio per arrivare alla libertà religiosa)  L’esistenza all’adesione alle confessioni diverse pone il problema della convivenza, senza la quale si incorre in guerre

religiose → per questo motivo intervengono le paci

 Pace di Augusta (del 1555)  È la prima pace analizzata  Questa pace non garantisce la pace religiosa ai dissenzienti, ma garantisce loro un livello minimo di esistenza  Il principio base è quello per cui i residenti di un territorio devono adeguarsi alla religione scelta dal principe territoriale (principio

sintetizzato nella locuzione latina “cuius regio, eius religio”) → ma

questo principio è correlato dal permesso di emigrare  Infatti il dissenziente ha l’alternativa di emigrare per non essere bruciato vivo nel caso in cui non voglia adeguarsi alla religione scelta dal principe  Le paci dal 1555 (pace di Augusta) al 1648 (pace di Westfalia)  Sono imposte dagli Asburgo sui territori del Sacro Romano Impero Germanico

 Sono contestate dal papato → il quale ragionava ancora in termini

medievali  I Pontefici infatti esigevano che non potesse legittimarsi il dissenso religioso, che bisognava estirpare l’eresia  Nel 1559, Papa Paolo 4 emette una bolla sulla deposizione

dei governanti e dei prelati scismatici → nella quale ripete le

pretese della “plenitudo potestatis” (giurisdizione universale di Innocenzo 3° e Bonifacio 8°)  Ostilità del papato verso le paci (imposte dagli imperatori asburgici per avere un equilibrio tra i poteri)

 Il fanatismo di parte cattolica impedisce la realizzazione e la conservazione dell’equilibrio tra i poteri  Si sono avute 5 – 6 guerre di religione in Francia con gli ugonotti (appellativo dato ai protestanti francesi di confessione calvinista)  In queste guerre rientra la figura di Caterina de Medici  È famosa la Notte di San Bartolomeo, cioè il 24 agosto del 1562 (nota anche come “strage degli ugonotti”) o Gli ugonotti stavano accompagnando Enrico 4° di Borbone (re di Navarra e futuro Re di Francia) a sposare Margherita di Valois (figlia di Caterina de

Medici e sorella di Carlo 9°) → Caterina de Medici

ritiene ci sia il pericolo di un colpo di stato ed induce il figlio mezzo scemo Carlo 9° a fare questa strage o Enrico 4<° di Borbone diventerà poi cattolico per poter governare il regno francese o Il matrimonio che doveva celebrarsi era un matrimonio misto (tra la cattolica Margherita ed il

protestante Enrico) → da celebrare davanti alla

cattedrale di Notre Dame o Poiché Margherita di Valois non era d’accordo, il matrimonio sarà poi dichiarato invalido  La guerra dei 30 anni  Durata dal 1618 al 1648  È una guerra di religione  Insanguina l’Europa dimostrando che le guerre di religione sono le più violente e le più sanguinarie, poiché dando adito all’istinto animale dell’uomo  Finisce nel 1648 con la pace di Vestfalia (trattati di Munster e

Osnabruck) → in questa ci sono delle clausole religiose che

affermano che si è legittimati come sovrani in dipendentemente dall’appartenenza religiosa  Ciò è importante nella secolarizzazione dell’autorità statale e nell’affermazione del principio di laicità  Innocenzo 10° condanna la pace di Vestfalia ed i suoi contenuti perché si rende conto che il papato era stato escluso (bolla “Zelus domus Dei”)

 Ciò è la cosa importante della pace di Vestfalia → cioè

che la legittimazione della sovranità è indipendente dall’appartenenza confessionale  Quindi il 1648 segna la data di fine della Cristianità medievale  Tra il 1555 (pace di Augusta) ed il 1648 (pace di Vestfalia) si va incontro al distacco dalla Chiesa cattolica di intere regioni del Sacro Romano Impero Germanico e quindi la rottura della Cristianità medievale  Si ha quindi la legittimazione della sovranità in termini di secolarizzazione

GIURISDIZIONALISMO (NB: ESAME)

 È il termine omologo nei paesi cattolici del “territorialismo” nei territori protestanti

 È un ente di ragione → cioè una costruzione che torna utile per

classificare i rapporti tra Stato e Chiesa  Ne esiste uno per ogni regione  In Francia prende il nome di Gallicanesimo  In Austria (e nei territori sotto il dominio degli Asburgo) prende il

nome di Giuseppinismo → dal nome di Giuseppe 2°, figlio di Maria

Teresa (questi sono gli archetipi dei sovrani giurisdizionalisti)  Nel Regno di Napoli prende il nome di Tanunccianesimo (dal nome del ministro Bernardo Tanucci)  Nel Gran Ducato di Toscana prende il nome di leopoldismo dal duca Leopoldo  Le diverse variazioni vanno tutte sotto il termine generale di “giurisdizionalismo”  I 2 presupposti del sistema giurisdizionalista (che è una delle categorie

del sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa) → sono

 Il primo presupposto è dato dalla configurazione dello Stato → lo

Stato infatti deve essere uno Stato assoluto per definizione  Stato assoluto significa sciolto (dal latino “absolut”),

svincolato, slegato → da qualunque potere contrapposto

 Contrario è il principio della divisione dei poteri  Non è quindi uno Stato contrassegnato dal principio della divisione dei poteri  Non è uno Stato costituzionalista

 Il secondo presupposto riguarda invece la religione → lo Stato deve

infatti professare una religione unica ed ufficiale dello Stato  Questi presupposti sono significativi nella trattazione dell’argomento, poiché nell’ambito dell’analisi degli istituti del giurisdizionalismo  Alcuni istituti realizzano la tutela e la difesa della sovranità dello Stato verso la religione, mentre altri realizzano la difesa e la tutela della religione  In altre parole alcuni istituti realizzano la potestà assoluta dello Stato, mentre altri realizzano la tutela dell’unica

religione → quindi la religione è oggetto della sovranità dello

Stato

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE

ARGOMENTI

 Gli istituti del giurisdizionalismo  Di protezione della Chiesa  Ius advocatiae  Ius reformandi  Di protezione dello stato (ius cavendi)  Diritto di suprema ispezione  Ius nominandi  Ius exclusivae  Ius placeti regii (exequatur, placitum regium)  Sequestro di temporalità  Appello per abuso  Diritto di dominio eminente GIURISDIZIONALISMO (DOMANDA D’ESAME)  È uno dei sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa (cattolica)  Si concentra sull’esperienza dell’Europa cattolica  Termine omonimo di territorialismo (uno di sistemi di rapporti Stato – Chiesa non cattolica)  I 2 presupposti costituzionali in senso lato dello stato giurisdizionalista sono

  1. Lo Stato assoluto
  2. Lo Stato confessionista  In cui lo Stato proclama l’esistenza di una sola religione ufficiale

dello Stato → ma non serve che ciò sia per forza previsto in una

Carta Costituzionale (come invece è previsto dall’art. 1 dello Statuto Albertino) ISTITUTI DEL GIURISDIZIONALISMO  Possono essere bipartiti in corrispondenza/collegamento con uno dei 2 aspetti del giurisdizionalismo A. Gli istituti che hanno come scopo quello di proteggere la Chiesa  Sono gli “istituti di protezione della Chiesa”

 Chiesa è sola unica religione di Stato → perciò Stato se ne occupa

in forma di tutela B. Gli istituti che corrispondono al potere assoluto dello Stato  Sono gli “istituti di controllo delle attività ecclesiastiche all’interno dello Stato”  Stato, in manifestazione di sovranità assoluta, deve tutelarsi da attività ecclesiastiche  Ad esempio: la repubblica popolare cinese  Non può essere considerata propriamente uno stato giurisdizionalista poiché manca il secondo presupposto (stato confessionale cattolico)

 Ma la si considera come un neo – giurisdizionalismo → poiché

questo è amputato degli istituti che difendono la Chiesa