






Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
sintesi sezione dodici trimarchi
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
1 / 12
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!







L’imprenditore Secondo l'art. 2082 del Codice civile, è imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata, al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Quindi, affinché si abbia attività imprenditoriale è richiesta una certa organizzazione di fattori produttivi, cioè di lavoratori (o anche lavoro proprio), mezzi e materiali di produzione. L'altro requisito è quello della professionalità, cioè l’attività deve essere svolta con abitualità, in modo coordinato e sistematico, non già occasionale e sporadico: un isolato acquisto e rivendita di beni non determina l'acquisto della qualità di commerciante; l'attività potrebbe anche essere non continuativa, per esempio un'attività a carattere stagionale e neppure è richiesto che sia esclusiva o prevalente rispetto alle altre. La mancata iscrizione in determinati albi o registri o la mancanza di una licenza comporta delle sanzioni, ma non escludono la qualità di imprenditore; viceversa, se si ha una licenza ma non vi è l'esercizio di fatto di impresa non si è imprenditori. Piccolo imprenditore Secondo l'art. 2083 del Codice civile sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Quindi il lavoro personale del piccolo imprenditore e dei suoi familiari deve avere un'importanza prevalente non solo rispetto agli altri dipendenti estranei alla famiglia, ma anche rispetto al capitale investito: per esempio, una gioielleria importante non potrà mai essere una piccola impresa anche quando non vi lavorano dipendenti estranei. Al piccolo imprenditore NON si applicano tante norme invece dettate per l'imprenditore: per esempio il piccolo imprenditore in caso di insolvenza non è sottoposto alla liquidazione giudiziale/procedure concorsuali bensì assoggettato ad una procedura minore di liquidazione; poi, non ha l'obbligo delle scritture contabili e non è pienamente assoggettato al regime di pubblicità che si attua attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese. Imprenditori agricoli Secondo l'art. 2135 cc è imprenditore agricolo chi esercita la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento del bestiame o attività connesse. Si considerano attività connesse, per esempio, le attività esercitate dal medesimo imprenditore volte alla trasformazione, conservazione o alienazione dei prodotti agricoli (chi alleva mucche e poi produce e vende formaggio, oppure l’attività agrituristica). Non è necessario che l'imprenditore agricolo o commerciale partecipi personalmente alla gestione dell'impresa; questa può essere affidata anche a terzi che svolgono l'attività in suo nome nel campo agrario. Tuttavia, varie leggi richiedono che vi sia la partecipazione personale dell'imprenditore: viene così definito l'imprenditore agricolo professionale come colui che dedichi alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro e ne ricavi almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. D'altro punto di vista si definisce una categoria assai importante di imprenditori agricoli: quella dei coltivatori diretti. Il codice civile prevede questa figura solo a proposito del piccolo affitto e lo definisce come colui che coltiva il fondo con il lavoro prevalentemente proprio e di persone della sua famiglia. Le successive leggi speciali allargano questa figura anche fuori dal campo dell'affitto, disponendo che coltivatore diletto è colui che coltiva il podere con il lavoro proprio e della famiglia sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno 1/3 di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo. Essenziale è la partecipazione personale del coltivatore al lavoro di coltivazione, unita alla titolarità dei poteri di direzione della gestione produttiva del fondo; egli è dunque un lavoratore manuale della terra, un contadino; viceversa, l'imprenditore
che si serva di manodopera salariata per quanto piccola possa essere l'azienda non ha la qualità di coltivatore diretto. Imprenditore commerciale secondo l'art. 2195 cc è imprenditore commerciale chi esercita:
**1. società semplice - SS
La sua costituzione non è soggetta a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti; quindi c'è bisogno dell'atto scritto solo se si conferiscono ben immobili, altrimenti è sufficiente il consenso dei soci comunque manifestato di esercitare insieme una determinata attività lucrativa non commerciale. La società semplice è quindi costituita per l'esercizio di attività agricole o di professionisti. La costituzione della società non è soggetta a registrazione. Salvo patto contrario, tutti i soci partecipano direttamente all'amministrazione della società; normalmente vige la regola dell'amministrazione disgiuntiva, cioè ciascun socio può procedere da solo agli atti di gestione della società e può opporsi all'operazione di altri; decide poi la maggioranza dei soci. Ma il contratto sociale può prevedere anche il principio dell'amministrazione congiuntiva, cioè attribuire a tutti o una parte dei soci l'amministrazione della società. NON C’E’ AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA TRA SOCIO E SOCIETA’. Ciascun socio risponde personalmente, in solido con gli altri, delle obbligazioni sociali sorte durante la sua partecipazione alla società o anteriormente alla stessa. Il creditore del socio PUO’ chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore se gli altri beni di questi sono insufficienti a soddisfare il suo credito ; egli può agire sul patrimonio sociale o direttamente sul socio; il socio può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi. La responsabilità per le obbligazioni sociali può essere limitata o esclusa per alcuni soci, non però per i soci che hanno agito in nome e per conto della società. Il patto di esclusione o limitazione della responsabilità, laddove previsto, deve essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, diversamente non è opponibile a chi non ne ha avuto conoscenza. Il socio può recedere dalla società previo preavviso, oppure per giusta causa con effetto immediato; se invece compie gravi inadempienze contrattuali può essere escluso dalla società. In caso di morte del socio, proprio per la rilevanza dell'elemento personale, la partecipazione alla società viene a cessare e non si trasmetta agli eredi. In ogni caso in cui cessa la partecipazione societaria, il socio o i suoi eredi hanno diritto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO La società in nome collettivo si costituisce normalmente per l’esercizio di attività commerciali; tuttavia, essa può esercitare anche attività agricole. RAFFORZATO IL PRINCIPIO DELL'AUTONOMIA PATRIMONIALE RISPETTO ALLA SOCIETÀ SEMPLICE : il creditore del socio NON può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore finché dura la società; ma la portata di questa regola è limitata: se il socio è un imprenditore commerciale ed è in stato di insolvenza il creditore potrà provocarne l’assoggettamento alla liquidazione giudiziale e in tal caso la quota dovrà essere liquidata a favore della massa dei creditori. TUTTI I SOCI RISPONDONO ILLIMITATAMENTE E SOLIDALMENTE PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI e il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi; I CREDITORI SOCIALI NON POSSONO PERÒ PRETENDERE IL PAGAMENTO DEI SINGOLI SOCI SE NON DOPO L'ESCUSSIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE. Per questa forma di società è prevista l'obbligo di registrazione presso il Registro delle imprese di svariati atti o fatti: l'atto costitutivo, le sue modifiche, la nomina dei liquidatori etc., pena l’assoggettamento a sanzioni. La registrazione però non è un elemento costitutivo della società: la società non registrata esiste comunque ma è assoggettata in parte alla disciplina della società semplice per i rapporti con i terzi. Rimane ferma la responsabilità personale di tutti i soci per i debiti sociali. Per la rappresentanza della società si presume che ciascun socio che agisce per la società ne abbia il potere di rappresentanza.
soci si giustificano considerando che il numero degli azionisti può essere enorme e perciò i loro controlli potrebbero essere di grave intralcio alla società. Gli azionisti di rilievo che intendono comunque esercitare un controllo sulla società usano lo stipulare tra loro i cosiddetti Patti parasociali, cioè Accordi con i quali si impegnano a mantenere le rispettive partecipazioni, oppure impegni relativi alla scelta degli amministratori, ai modi di finanziamento della società eccetera. Ci sono regole speciali applicabili alle sole società con azioni quotate in borsa. La società per azioni con più soci, si costituisce per ATTO PUBBLICO; se si tratta di un unico azionista per ATTO UNILATERALE. L'atto costitutivo deve indicare la denominazione della società, la sede, il tipo di attività l'ammontare del capitale ed il sistema di amministrazione adottato. Insieme all'atto costitutivo viene redatto lo STATUTO che contiene le regole relative al funzionamento della società. Il capitale sociale minimo per poter costituire una società per azioni è pari a 50.000 €. Condizione per la costituzione è che il capitale sia stato sottoscritto per intero, cioè occorre che i soci fondatori si siano impegnati a conferirlo per intero; inoltre deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro; nel caso di atto unilaterale, deve essere versato il loro intero ammontare e devono essere stati interamente eseguiti i conferimenti di beni in natura o di crediti. Se il capitale si riduce al di sotto del minimo legale la società si scioglie, salvo che l'assemblea non deliberi di integrare il capitale con altri conferimenti o la trasformazione della società. Oltre alla modalità di costituzione simultanea, è possibile attivare una costituzione per pubblica sottoscrizione , cioè una costituzione progressiva mediante pubblica sottoscrizione, cioè acquisto di azioni successivamente alla costituzione; è un procedimento quest’ultimo che non ha trovato effettiva applicazione. Una volta redatto l'atto costitutivo questa è depositato presso l'Ufficio del Registro delle imprese, il quale verificata la regolarità della documentazione, iscrive la società nel Registro e da questo momento la società acquista personalità giuridica e quindi da quel momento delle obbligazioni sorte risponde solo la società con il suo patrimonio; diversamente, di tutte le obbligazioni sorte prima dell'iscrizione rispondono personalmente i soci o il socio azionista. ORGANI Distinguiamo il sistema ordinario, da quello dualistico, da quello monistico. Nel sistema ORDINARIO 3 organi:
L’ Azienda è il complesso di beni, l' Impresa è l'attività. L’Azienda può essere trasferita come un tutto unitario, oppure vi possono essere cessioni di rami di azienda; colui che cede l’azienda (cedente) ottiene una somma capitale per compensare l'opera di organizzazione dell'azienda e l'avviamento, cioè la capacità di produrre profitto che l'azienda è riuscita a raggiungere. L'azienda cessionaria subentra nei contratti in essere, fatta eccezione per i contratti di carattere personale e per quelli per i quali espressamente ne è stata prevista la intrasmissibilità. Il contraente ceduto può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, ma solo se sussiste una giusta causa. L'acquirente risponde dei debiti dell’azienda ceduta se questi risultano dai libri contabili obbligatori e in ogni caso risponde sempre dei debiti verso i lavoratori; l'alienante, d’altro canto, non è liberato dai debiti riferiti a contratti stipulati prima del trasferimento dell’azienda se non risulta che i creditori vi abbiano consentito. Colui che cede l'azienda, per 5 anni dal trasferimento non può esercitare al stessa attività di impresa. DIRITTO DI AUTORE e DIRITTO DELL’INVENTORE I diritti degli autori di opere letterarie ed artistiche (es. un quadro, un romanzo etc) e i diritti degli inventori (es. di un'invenzione industriale) presentano delle analogie. Sia per l'uno che per l'altro caso, la legge intende promuovere il progresso culturale ed industriale, incoraggiando la creazione di opere dell'ingegno e assicurando al tempo stesso l'acquisizione delle stesse al patrimonio culturale comune. Sia nell'uno che nell'altro caso, ai relativi autori sono riconosciuti diritti morali, connessi con la paternità dell'opera, e diritti di natura patrimoniale. In entrambi i casi, il diritto dell’autore o dell’inventore sull’opera dell’ingegno va poi coordinato con il diritto di proprietà sulle singole cose materiali che incorporano l’opera, per esempio i singoli esemplari del romanzo, oppure le singole macchine costruite secondo uno schema brevettato. Il diritto morale di vedere riconosciuta la paternità dell'opera è un diritto della personalità, inalienabile, di natura indefinita ed imprescrittibile. La legge poi accorda all'autore e agli inventori il diritto esclusivo di sfruttare economicamente l'opera; costoro possono esercitare direttamente questo diritto, oppure, cedere a terzi la licenza. Il diritto patrimoniale concesso all'autore o all'inventore attribuisce una posizione di monopolio che può essere fonte di particolari benefici economici; proprio per questo sono diritti temporali, cioè scaduto il termine legale di durata della protezione dell'opera essa cade in dominio pubblico. L'inventore di un nuovo prodotto o procedimento industriale può farsi rilasciare dall'autorità amministrativa un brevetto, così assicurandosi, per la durata di 20 anni, il diritto esclusivo di sfruttare economicamente l'invenzione. È possibile chiedere un brevetto italiano, che vale solo sul territorio nazionale, oppure europeo che ha appunto una valenza europea. La necessità della brevettazione segna una differenza rispetto al diritto patrimoniale d'autore il quale invece sorge nel momento della creazione dell'opera ; questa differenza è dovuta a due ragioni: primo perché la legge intende assicurare che scaduto il termine dell'esclusiva, l'opera dell'ingegno sia liberamente utilizzabile da chiunque e ciò è appunto facile nel campo delle opere letterarie, perché appunto si pubblica l'opera e poi può essere riprodotta. Nel campo dell'invenzione industriale invece, l’esame del prodotto messo in commercio non sempre fornisce indicazioni sufficienti a riprodurlo; quindi, sarebbe spesso possibile all'inventore mantenere segreta l'invenzione in modo da assicurarsi l'esclusiva per un periodo che potrebbe essere molto lungo, fino a che altri non faccia la stessa invenzione. In questo caso il diritto di esclusiva sorge solo con la brevettazione e nel rispetto di determinati requisiti. In caso di conflitti tra più persone che siano giunti alla medesima invenzione, la prevalenza è attribuita a chi per primo chiede la brevettazione. La brevettabilità è limitata al campo della tecnica, cioè ad attività che utilizzano la materia, le forze della natura, trasformandole per realizzare risultati artificiali. Non sono brevettabili le teorie e i principi scientifici.
Ciascun imprenditore ha la necessità di avere dei segni distintivi che consentano al pubblico di individuare la sua attività ed i suoi prodotti. I segni distintivi sono 3: