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sintesi sezione dodici trimarchi, Schemi e mappe concettuali di Diritto Privato

sintesi sezione dodici trimarchi

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

Caricato il 28/09/2023

alessandra-beatrice-3
alessandra-beatrice-3 🇮🇹

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SEZIONE DODICESIMA L'IMPRESA
L’IMPRESA
L’imprenditore
Secondo l'art. 2082 del Codice civile,
è imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata, al fine della
produzione o dello scambio di beni e servizi. Quindi, affinché si abbia attività imprenditoriale è richiesta una
certa organizzazione di fattori produttivi, cioè di lavoratori (o anche lavoro proprio), mezzi e materiali di
produzione. L'altro requisito è quello della professionalità, cioè l’attività deve essere svolta con abitualità, in
modo coordinato e sistematico, non già occasionale e sporadico: un isolato acquisto e rivendita di beni non
determina l'acquisto della qualità di commerciante; l'attività potrebbe anche essere non continuativa, per
esempio un'attività a carattere stagionale e neppure è richiesto che sia esclusiva o prevalente rispetto alle altre.
La mancata iscrizione in determinati albi o registri o la mancanza di una licenza comporta delle sanzioni, ma
non escludono la qualità di imprenditore; viceversa, se si ha una licenza ma non vi è l'esercizio di fatto di
impresa non si è imprenditori.
Piccolo imprenditore
Secondo l'art. 2083 del Codice civile
sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che
esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti
della famiglia.
Quindi il lavoro personale del piccolo imprenditore e dei suoi familiari deve avere un'importanza prevalente
non solo rispetto agli altri dipendenti estranei alla famiglia, ma anche rispetto al capitale investito: per esempio,
una gioielleria importante non potrà mai essere una piccola impresa anche quando non vi lavorano dipendenti
estranei.
Al piccolo imprenditore NON si applicano tante norme invece dettate per l'imprenditore: per esempio il piccolo
imprenditore in caso di insolvenza non è sottoposto alla liquidazione giudiziale/procedure concorsuali ben
assoggettato ad una procedura minore di liquidazione; poi, non ha l'obbligo delle scritture contabili e non è
pienamente assoggettato al regime di pubblicità che si attua attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese.
Imprenditori agricoli
Secondo l'art. 2135 cc
è imprenditore agricolo chi esercita la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento del bestiame
o attività connesse.
Si considerano attività connesse, per esempio, le attività esercitate dal medesimo imprenditore volte alla
trasformazione, conservazione o alienazione dei prodotti agricoli (chi alleva mucche e poi produce e vende
formaggio, oppure l’attività agrituristica).
Non è necessario che l'imprenditore agricolo o commerciale partecipi personalmente alla gestione dell'impresa;
questa può essere affidata anche a terzi che svolgono l'attività in suo nome nel campo agrario. Tuttavia, varie
leggi richiedono che vi sia la partecipazione personale dell'imprenditore: viene così definito l'imprenditore
agricolo professionale come colui che dedichi alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro
e ne ricavi almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.
D'altro punto di vista si definisce una categoria assai importante di imprenditori agricoli: quella dei coltivatori
diretti. Il codice civile prevede questa figura solo a proposito del piccolo affitto e lo definisce come colui che
coltiva il fondo con il lavoro prevalentemente proprio e di persone della sua famiglia. Le successive leggi
speciali allargano questa figura anche fuori dal campo dell'affitto, disponendo che coltivatore diletto è colui
che coltiva il podere con il lavoro proprio e della famiglia sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno
1/3 di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo. Essenziale è la partecipazione
personale del coltivatore al lavoro di coltivazione, unita alla titolarità dei poteri di direzione della gestione
produttiva del fondo; egli è dunque un lavoratore manuale della terra, un contadino; viceversa, l'imprenditore
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SEZIONE DODICESIMA L'IMPRESA

L’IMPRESA

L’imprenditore Secondo l'art. 2082 del Codice civile, è imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata, al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Quindi, affinché si abbia attività imprenditoriale è richiesta una certa organizzazione di fattori produttivi, cioè di lavoratori (o anche lavoro proprio), mezzi e materiali di produzione. L'altro requisito è quello della professionalità, cioè l’attività deve essere svolta con abitualità, in modo coordinato e sistematico, non già occasionale e sporadico: un isolato acquisto e rivendita di beni non determina l'acquisto della qualità di commerciante; l'attività potrebbe anche essere non continuativa, per esempio un'attività a carattere stagionale e neppure è richiesto che sia esclusiva o prevalente rispetto alle altre. La mancata iscrizione in determinati albi o registri o la mancanza di una licenza comporta delle sanzioni, ma non escludono la qualità di imprenditore; viceversa, se si ha una licenza ma non vi è l'esercizio di fatto di impresa non si è imprenditori. Piccolo imprenditore Secondo l'art. 2083 del Codice civile sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Quindi il lavoro personale del piccolo imprenditore e dei suoi familiari deve avere un'importanza prevalente non solo rispetto agli altri dipendenti estranei alla famiglia, ma anche rispetto al capitale investito: per esempio, una gioielleria importante non potrà mai essere una piccola impresa anche quando non vi lavorano dipendenti estranei. Al piccolo imprenditore NON si applicano tante norme invece dettate per l'imprenditore: per esempio il piccolo imprenditore in caso di insolvenza non è sottoposto alla liquidazione giudiziale/procedure concorsuali bensì assoggettato ad una procedura minore di liquidazione; poi, non ha l'obbligo delle scritture contabili e non è pienamente assoggettato al regime di pubblicità che si attua attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese. Imprenditori agricoli Secondo l'art. 2135 cc è imprenditore agricolo chi esercita la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento del bestiame o attività connesse. Si considerano attività connesse, per esempio, le attività esercitate dal medesimo imprenditore volte alla trasformazione, conservazione o alienazione dei prodotti agricoli (chi alleva mucche e poi produce e vende formaggio, oppure l’attività agrituristica). Non è necessario che l'imprenditore agricolo o commerciale partecipi personalmente alla gestione dell'impresa; questa può essere affidata anche a terzi che svolgono l'attività in suo nome nel campo agrario. Tuttavia, varie leggi richiedono che vi sia la partecipazione personale dell'imprenditore: viene così definito l'imprenditore agricolo professionale come colui che dedichi alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro e ne ricavi almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. D'altro punto di vista si definisce una categoria assai importante di imprenditori agricoli: quella dei coltivatori diretti. Il codice civile prevede questa figura solo a proposito del piccolo affitto e lo definisce come colui che coltiva il fondo con il lavoro prevalentemente proprio e di persone della sua famiglia. Le successive leggi speciali allargano questa figura anche fuori dal campo dell'affitto, disponendo che coltivatore diletto è colui che coltiva il podere con il lavoro proprio e della famiglia sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno 1/3 di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo. Essenziale è la partecipazione personale del coltivatore al lavoro di coltivazione, unita alla titolarità dei poteri di direzione della gestione produttiva del fondo; egli è dunque un lavoratore manuale della terra, un contadino; viceversa, l'imprenditore

che si serva di manodopera salariata per quanto piccola possa essere l'azienda non ha la qualità di coltivatore diretto. Imprenditore commerciale secondo l'art. 2195 cc è imprenditore commerciale chi esercita:

  • un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi
  • un'attività intermediaria nella circolazione dei beni
  • un'attività di trasporto per terra, per acqua, per aria
  • un'attività bancaria o assicurativa
  • altre attività ausiliarie delle precedenti (per esempio, attività di pubblicità, mediazione etc) Gli obblighi dell'imprenditore Una volta acquistata la qualità di imprenditore, bisogna rispettare una serie di disposizioni: per esempio, quelle in materia di azienda, ditta, marchio, concorrenza ecc. In particolare, va osservato il regime di pubblicità attraverso il Registro delle Imprese, tenuto presso ogni Camera di Commercio. Nel Registro delle imprese vanno iscritti la titolarità dell'impresa, l'oggetto, la sede, la cessazione, l'identità dei rappresentanti, i poteri dell’imprenditore, dei soci (la cosiddetta visura camerale della Camera di Commercio: si digita il nome e la partita iva di una impresa/società e si è in grado di ottenere una serie di informazioni). Questo regime di pubblicità è tanto a tutela dell'imprenditore, quanto dei terzi. Tutto ciò per il quale la legge prescrive la pubblicità, laddove non iscritto si presume non conosciuto dai terzi, salvo propria contraria; se invece sono stati iscritti dati ed informazioni essi sono opponibili a chiunque (ad esempio, se l'imprenditore revoca una procura ad un terzo, ma omette di iscrivere la revoca nel Registro dell’impresa egli resterà vincolato qualora il suo ex procuratore contratti con un terzo, salvo che non provi che questi ne abbia avuto ugualmente conoscenza). CONTRATTI AGRARI I contratti agrari sono con gli accordi con i quali una parte concede all'altra l'uso di un fondo rustico o di bestiame per l'esercizio di un'impresa agricola, oppure i contratti attraverso i quali le parti si associano conferendo l'una il fondo o il bestiame e l'altro il lavoro e il capitale al fine di esercitare insieme un'impresa agricola. Le antiche consuetudini italiane, conoscevano una grande varietà di contratti agrari non nominati ma nell'ultimo periodo della nostra storia giuridica si è assistito ad una progressiva riduzione degli stessi nonché alla tipizzazione di alcuni di essi. Con la legge n.203 del 1982 è stato stabilito che nel settore dei contratti agrari di concessione di fondi rustici è consentita solo quella dell'affitto del fondo rustico; ampia libertà invece è riconosciuta all'autonomia privata nel settore dei contratti agrari che abbiano per oggetto l'allevamento del bestiame senza il conferimento del pascolo. Con il contratto di affitto di fondo rustico il locatore, verso il corrispettivo di un canone, concede all'affittuario il godimento di un fondo coltivabile; l'affittuario cura il fondo e ne fa proprio i frutti. Il canone di affitto, a seconda della zona agraria, non può superare un limite stabilito dalla legge (il cosiddetto equo canone di affitto). Il canone è assoggettato a riduzione nel caso che cause non imputabili all'affittuario comportino una grave perdita del raccolto; la durata del contratto di affitto di fondo rustico non può essere inferiore a 15 anni: questa regola vincola solo il locatore mentre l'affittuario può sempre recedere dal contratto con un preavviso da dare al locatore almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria. All'affittuario è attribuito un diritto di prelazione nel caso che alla scadenza del contratto il locatore intenda affittare il fondo a terzi; la tutela dell'affittuario è ancora più intensa se questo è un coltivatore diretto, infatti nei suoi confronti l'equo canone è fissato in una misura un poco inferiore. L'affittuario coltivatore di diretto ha poi un diritto di prelazione, a parità di condizione, nel caso in cui il proprietario trasferisca il fondo a titolo oneroso. Contratto di soccida

6 TIPI:

**1. società semplice - SS

  1. società in nome collettivo - SNC
  2. società in accomandita semplice - SAS
  3. società per azioni - SPA
  4. società in accomandita per azioni - SAPA
  5. società a responsabilità limitata - SRL SOCIETA’ MUTUALISTICA O COOPERATIVA Lo scopo societario è quello di fornire beni o servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose direttamente ai membri della società SOCIETA’ DI PERSONE 1 società semplice 2 società in nome collettivo 3 società in accomandita semplice CARATTERISTICHE (derogabili con clausole espresse):
  • maggiore rilevanza delle persone dei singoli soci e minore unificazione del gruppo.
  • di regola, esse sono amministrate direttamente dai soci e coloro che non partecipano all'amministrazione hanno un potere diretto di controllo.
  • almeno una parte dei soci risponde personalmente ed illimitatamente dei debiti sociali
  • le vicende personali dei soci possono influire sulla struttura della società: la liquidazione giudiziale del socio comporta la sua esclusione dalla società; la morte del socio di regola non comporta la continuità della società con gli eredi; oppure l'interdizione o l'inabilitazione dai pubblici uffici del socio comporta l'esclusione del socio dalla società
  • il trasferimento delle quote di partecipazione societaria di regola richiede il consenso di tutti i soci
  • il contratto sociale può essere modificato di regola solo con il consenso di tutti i soci SOCIETA’ DI CAPITALI
  1. società per azioni
  2. società in accomandita per azioni ( soci accomandanti ed accomandatari)
  3. società a responsabilità limitata CARATTERISTICHE (derogabili con clausole espresse):**
  • il socio può solo sollecitare il controllo da parte di un organo interno oppure del tribunale.
  • i soci delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata NON rispondono personalmente dei debiti sociali
  • i soci accomandatari (amministratori) delle società in accomandita per azioni rispondono personalmente ed illimitatamente dei debiti sociali
  • le vicende personali dei soci NON influiscono sulla struttura della società
  • le quote di partecipazione in società di capitali sono di regola liberamente trasferibili a terzi
  • il contratto sociale può essere modificato a maggioranza dei soci SOCIETA’ SEMPLICE E il tipo più semplice di società.

La sua costituzione non è soggetta a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti; quindi c'è bisogno dell'atto scritto solo se si conferiscono ben immobili, altrimenti è sufficiente il consenso dei soci comunque manifestato di esercitare insieme una determinata attività lucrativa non commerciale. La società semplice è quindi costituita per l'esercizio di attività agricole o di professionisti. La costituzione della società non è soggetta a registrazione. Salvo patto contrario, tutti i soci partecipano direttamente all'amministrazione della società; normalmente vige la regola dell'amministrazione disgiuntiva, cioè ciascun socio può procedere da solo agli atti di gestione della società e può opporsi all'operazione di altri; decide poi la maggioranza dei soci. Ma il contratto sociale può prevedere anche il principio dell'amministrazione congiuntiva, cioè attribuire a tutti o una parte dei soci l'amministrazione della società. NON C’E’ AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA TRA SOCIO E SOCIETA’. Ciascun socio risponde personalmente, in solido con gli altri, delle obbligazioni sociali sorte durante la sua partecipazione alla società o anteriormente alla stessa. Il creditore del socio PUO’ chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore se gli altri beni di questi sono insufficienti a soddisfare il suo credito ; egli può agire sul patrimonio sociale o direttamente sul socio; il socio può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi. La responsabilità per le obbligazioni sociali può essere limitata o esclusa per alcuni soci, non però per i soci che hanno agito in nome e per conto della società. Il patto di esclusione o limitazione della responsabilità, laddove previsto, deve essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, diversamente non è opponibile a chi non ne ha avuto conoscenza. Il socio può recedere dalla società previo preavviso, oppure per giusta causa con effetto immediato; se invece compie gravi inadempienze contrattuali può essere escluso dalla società. In caso di morte del socio, proprio per la rilevanza dell'elemento personale, la partecipazione alla società viene a cessare e non si trasmetta agli eredi. In ogni caso in cui cessa la partecipazione societaria, il socio o i suoi eredi hanno diritto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO La società in nome collettivo si costituisce normalmente per l’esercizio di attività commerciali; tuttavia, essa può esercitare anche attività agricole. RAFFORZATO IL PRINCIPIO DELL'AUTONOMIA PATRIMONIALE RISPETTO ALLA SOCIETÀ SEMPLICE : il creditore del socio NON può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore finché dura la società; ma la portata di questa regola è limitata: se il socio è un imprenditore commerciale ed è in stato di insolvenza il creditore potrà provocarne l’assoggettamento alla liquidazione giudiziale e in tal caso la quota dovrà essere liquidata a favore della massa dei creditori. TUTTI I SOCI RISPONDONO ILLIMITATAMENTE E SOLIDALMENTE PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI e il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi; I CREDITORI SOCIALI NON POSSONO PERÒ PRETENDERE IL PAGAMENTO DEI SINGOLI SOCI SE NON DOPO L'ESCUSSIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE. Per questa forma di società è prevista l'obbligo di registrazione presso il Registro delle imprese di svariati atti o fatti: l'atto costitutivo, le sue modifiche, la nomina dei liquidatori etc., pena l’assoggettamento a sanzioni. La registrazione però non è un elemento costitutivo della società: la società non registrata esiste comunque ma è assoggettata in parte alla disciplina della società semplice per i rapporti con i terzi. Rimane ferma la responsabilità personale di tutti i soci per i debiti sociali. Per la rappresentanza della società si presume che ciascun socio che agisce per la società ne abbia il potere di rappresentanza.

soci si giustificano considerando che il numero degli azionisti può essere enorme e perciò i loro controlli potrebbero essere di grave intralcio alla società. Gli azionisti di rilievo che intendono comunque esercitare un controllo sulla società usano lo stipulare tra loro i cosiddetti Patti parasociali, cioè Accordi con i quali si impegnano a mantenere le rispettive partecipazioni, oppure impegni relativi alla scelta degli amministratori, ai modi di finanziamento della società eccetera. Ci sono regole speciali applicabili alle sole società con azioni quotate in borsa. La società per azioni con più soci, si costituisce per ATTO PUBBLICO; se si tratta di un unico azionista per ATTO UNILATERALE. L'atto costitutivo deve indicare la denominazione della società, la sede, il tipo di attività l'ammontare del capitale ed il sistema di amministrazione adottato. Insieme all'atto costitutivo viene redatto lo STATUTO che contiene le regole relative al funzionamento della società. Il capitale sociale minimo per poter costituire una società per azioni è pari a 50.000 €. Condizione per la costituzione è che il capitale sia stato sottoscritto per intero, cioè occorre che i soci fondatori si siano impegnati a conferirlo per intero; inoltre deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro; nel caso di atto unilaterale, deve essere versato il loro intero ammontare e devono essere stati interamente eseguiti i conferimenti di beni in natura o di crediti. Se il capitale si riduce al di sotto del minimo legale la società si scioglie, salvo che l'assemblea non deliberi di integrare il capitale con altri conferimenti o la trasformazione della società. Oltre alla modalità di costituzione simultanea, è possibile attivare una costituzione per pubblica sottoscrizione , cioè una costituzione progressiva mediante pubblica sottoscrizione, cioè acquisto di azioni successivamente alla costituzione; è un procedimento quest’ultimo che non ha trovato effettiva applicazione. Una volta redatto l'atto costitutivo questa è depositato presso l'Ufficio del Registro delle imprese, il quale verificata la regolarità della documentazione, iscrive la società nel Registro e da questo momento la società acquista personalità giuridica e quindi da quel momento delle obbligazioni sorte risponde solo la società con il suo patrimonio; diversamente, di tutte le obbligazioni sorte prima dell'iscrizione rispondono personalmente i soci o il socio azionista. ORGANI Distinguiamo il sistema ordinario, da quello dualistico, da quello monistico. Nel sistema ORDINARIO 3 organi:

  1. Assemblea: nomina e revoca gli amministratori e i sindaci; approva il bilancio etc.
  2. Consiglio di amministrazione o Amministratore unico: amministrano e rappresentano la società
  3. Collegio sindacale: vigila sulla osservanza delle leggi e dello statuto Nel sistema DUALISTICO 3 organi:
  4. Assemblea: nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza; decide in che misura devono essere distribuiti gli utili; delibera sulle modifiche della struttura della società
  5. Consiglio di sorveglianza: oltre ad avere compiti di vigilanza, come quelli del collegio sindacale del sistema ordinario, svolge funzioni tipiche dell'assemblea degli azionisti del sistema ordinario, quindi, nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione ed approva il bilancio
  6. Consiglio di gestione: gestisce l'impresa; quindi, si applicano tutte le norme che si applicano al consiglio di amministrazione del sistema ordinario Nel sistema MONISTICO 3 organi:
  7. Consiglio di amministrazione: amministrazione e controllo della società
  8. Assemblea: nomina amministratori e poi gli stessi compiti che ha nel sistema ordinario
  1. Comitato per il controllo: nominato dal consiglio di amministrazione al proprio interno ed ha compiti simili a quelli del collegio sindacale del sistema ordinario, però con la differenza che qui gli addetti al controllo sono anche partecipi delle decisioni di gestione poiché fanno parte del consiglio di amministrazione. Il controllo contabile della società per azione è di norma affidato ad un revisore esterno o ad una società di revisione; in alcuni casi (società non quotate in borsa e che non esercitano attività bancaria o assicurativa e non devono redigere il bilancio consolidato) il controllo contabile può essere anche esercitato dal collegio sindacale. La società può emettere obbligazioni, cioè prendere somme in prestito da privati con l’obbligo di restituzione. Le obbligazioni, come le azioni, sono titoli di credito, che possono essere al portatore o nominative, che incorporano il diritto alla restituzione del capitale e al pagamento degli interessi. Ci sono anche le cosiddette obbligazioni convertibili in azioni, cioè non restituisco la somma ma conferisco un numero di azioni societarie. Al termine di ogni esercizio sociale gli amministratori devono redigere il Bilancio, costituito da uno Stato patrimoniale da cui risulta l’attivo e il passivo della società, dal Conto economico da cui risultano i costi e i ricavi e quindi gli utili e le perdite ed un Rendiconto finanziario da cui risultano le disponibilità liquide di cassa, il tutto, illustrati da una Nota integrativa. SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI Come nella società in accomandita semplice, anche nella società in accomandita per azioni vi sono 2 categorie di soci:
  • gli accomandatari che rispondono solidalmente e illimitatamente verso i terzi per le obbligazioni sociali
  • gli accomandanti i quali rispondono limitatamente ai conferimenti. A differenza di quanto avviene nelle società in accomandita semplice, le quote dei soci sono rappresentate da Azioni e non da quote. La struttura interna di questo tipo di società è simile a quella della società per azioni, salva la diversa posizione dei soci accomandatari. SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (es. ItsPro srl ) Questo tipo di società è destinato a gruppi ristretti di soci che intendano esercitare l’impresa, anche di minori dimensioni, mediante una struttura organizzativa che accentui la rilevanza delle persone ma consenta loro di limitare il rischio a quanto abbiano investito: perciò anche qui come nelle società per azioni per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio; le quote di partecipazioni non sono rappresentate da azioni ma da quote. L'ammontare minimo di capitale è fissato in 10.000 €, quindi inferiore al limite della Spa. Diversamente che nelle società per azioni, l’atto costitutivo può affidare l'amministrazione della società ai soci; i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori tutte le notizie sull'andamento della società; il conferimento del socio può consistere anche nella prestazione di un'opera o di un servizio a favore della società; l'atto costitutivo può vietare il trasferimento delle quote di partecipazione etc. Nelle società di piccole dimensioni il collegio sindacale ed il revisore possono mancare; il codice prevede anche che le persone fisiche possono costituire una società a responsabilità limitata semplificata con capitale inferiore a 10.000 euro ed eventualmente ridotto all'importo puramente nominale di 1 €. In questo tipo di

L’ Azienda è il complesso di beni, l' Impresa è l'attività. L’Azienda può essere trasferita come un tutto unitario, oppure vi possono essere cessioni di rami di azienda; colui che cede l’azienda (cedente) ottiene una somma capitale per compensare l'opera di organizzazione dell'azienda e l'avviamento, cioè la capacità di produrre profitto che l'azienda è riuscita a raggiungere. L'azienda cessionaria subentra nei contratti in essere, fatta eccezione per i contratti di carattere personale e per quelli per i quali espressamente ne è stata prevista la intrasmissibilità. Il contraente ceduto può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, ma solo se sussiste una giusta causa. L'acquirente risponde dei debiti dell’azienda ceduta se questi risultano dai libri contabili obbligatori e in ogni caso risponde sempre dei debiti verso i lavoratori; l'alienante, d’altro canto, non è liberato dai debiti riferiti a contratti stipulati prima del trasferimento dell’azienda se non risulta che i creditori vi abbiano consentito. Colui che cede l'azienda, per 5 anni dal trasferimento non può esercitare al stessa attività di impresa. DIRITTO DI AUTORE e DIRITTO DELL’INVENTORE I diritti degli autori di opere letterarie ed artistiche (es. un quadro, un romanzo etc) e i diritti degli inventori (es. di un'invenzione industriale) presentano delle analogie. Sia per l'uno che per l'altro caso, la legge intende promuovere il progresso culturale ed industriale, incoraggiando la creazione di opere dell'ingegno e assicurando al tempo stesso l'acquisizione delle stesse al patrimonio culturale comune. Sia nell'uno che nell'altro caso, ai relativi autori sono riconosciuti diritti morali, connessi con la paternità dell'opera, e diritti di natura patrimoniale. In entrambi i casi, il diritto dell’autore o dell’inventore sull’opera dell’ingegno va poi coordinato con il diritto di proprietà sulle singole cose materiali che incorporano l’opera, per esempio i singoli esemplari del romanzo, oppure le singole macchine costruite secondo uno schema brevettato. Il diritto morale di vedere riconosciuta la paternità dell'opera è un diritto della personalità, inalienabile, di natura indefinita ed imprescrittibile. La legge poi accorda all'autore e agli inventori il diritto esclusivo di sfruttare economicamente l'opera; costoro possono esercitare direttamente questo diritto, oppure, cedere a terzi la licenza. Il diritto patrimoniale concesso all'autore o all'inventore attribuisce una posizione di monopolio che può essere fonte di particolari benefici economici; proprio per questo sono diritti temporali, cioè scaduto il termine legale di durata della protezione dell'opera essa cade in dominio pubblico. L'inventore di un nuovo prodotto o procedimento industriale può farsi rilasciare dall'autorità amministrativa un brevetto, così assicurandosi, per la durata di 20 anni, il diritto esclusivo di sfruttare economicamente l'invenzione. È possibile chiedere un brevetto italiano, che vale solo sul territorio nazionale, oppure europeo che ha appunto una valenza europea. La necessità della brevettazione segna una differenza rispetto al diritto patrimoniale d'autore il quale invece sorge nel momento della creazione dell'opera ; questa differenza è dovuta a due ragioni: primo perché la legge intende assicurare che scaduto il termine dell'esclusiva, l'opera dell'ingegno sia liberamente utilizzabile da chiunque e ciò è appunto facile nel campo delle opere letterarie, perché appunto si pubblica l'opera e poi può essere riprodotta. Nel campo dell'invenzione industriale invece, l’esame del prodotto messo in commercio non sempre fornisce indicazioni sufficienti a riprodurlo; quindi, sarebbe spesso possibile all'inventore mantenere segreta l'invenzione in modo da assicurarsi l'esclusiva per un periodo che potrebbe essere molto lungo, fino a che altri non faccia la stessa invenzione. In questo caso il diritto di esclusiva sorge solo con la brevettazione e nel rispetto di determinati requisiti. In caso di conflitti tra più persone che siano giunti alla medesima invenzione, la prevalenza è attribuita a chi per primo chiede la brevettazione. La brevettabilità è limitata al campo della tecnica, cioè ad attività che utilizzano la materia, le forze della natura, trasformandole per realizzare risultati artificiali. Non sono brevettabili le teorie e i principi scientifici.

SEGNI DISTINTIVI DELL'IMPRENDITORE

Ciascun imprenditore ha la necessità di avere dei segni distintivi che consentano al pubblico di individuare la sua attività ed i suoi prodotti. I segni distintivi sono 3:

  • la DITTA che contraddistingue l'imprenditore. La ditta è il nome sotto il quale l'imprenditore esercita la sua attività; essa può consistere semplicemente nel nome dell'imprenditore. se si tratta di impresa individuale ( per es. Ditta Mario Rossi) o della ragione o denominazione sociale se l'impresa è esercitata da una società ( per es. ItsPro S.r.l.).
  • l' INSEGNA che contraddistingue il locale o l’edificio ove viene esercitata l'impresa. Essa assume particolare importanza per i negozi, cinema, alberghi, ristoranti eccetera
  • il MARCHIO che contraddistingue il prodotto. Il distintivo non deve essere confuso con quello usato da un altro imprenditore. Può consistere in parole, oppure in figure; può essere apposto sul prodotto o sul suo involucro e utilizzato dalla pubblicità dello stesso fabbricante (marchio di fabbrica) o dal rivenditore (marchio di commercio). Esso può essere utilizzato anche per contraddistinguere servizi, in questo caso parliamo di marchio di servizio Il marchio registrato deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione, altrimenti decade; ugualmente decade se l'autorizzazione è sospesa per 5 anni Requisiti dei segni
    1. novità: il segno non deve essere confondibile con quello usato da altro imprenditore; in caso di conflitto tra due imprenditori prevale chi per prima ha usato e registrato il segno distintivo
    2. capacità distintiva : il segno non deve consistere semplicemente nella denominazione generica dell'attività o del prodotto
    3. non decettività: il segno non deve contenere indicazioni non veritiere sull'origine, sulla qualità dei prodotti o comunque idoneo a trarre in inganno il pubblico INIZIATIVA ECONOMICA, LIBERTÀ DI CONCORRENZA E CONCORRENZA SLEALE La Costituzione riconosce la libertà di iniziativa economica privata , cioè di fare impresa. A differenza delle altre libertà costituzionali, questa non può trovare giustificazione negli interessi individuali dei singoli che la esercitano e quindi, pur guidata dalla ricerca del profitto privato, deve contribuire a realizzare risultati economici di utilità generale. La legge può sottoporre le imprese di un determinato settore a determinati vincoli ed obblighi (per esempio, impone la vigilanza della pubblica amministrazione sulle imprese di assicurazione, oppure può subordinare l'esercizio di certe imprese a permessi amministrativi che vengono rilasciati previa verifica della sussistenza di determinati requisiti). La concorrenza tra imprese costituisce uno stimolo a migliorare la qualità dei prodotti e a ridurre i prezzi di mercato. Talvolta lo Stato esclude la libertà di concorrenza riservando a se stesso, o a proprio concessionari, posizioni di monopolio in particolari settori per la realizzazione di finalità pubbliche che diversamente non potrebbero essere assicurate (per esempio, nel campo dei servizi pubblici essenziali, delle fonti di energia). La limitazione della concorrenza può derivare anche da accordi tra gli stessi privati imprenditori. Perché la concorrenza produca effetti benefici occorre che si svolga nel rispetto di regole e che assicuri, nell'interesse generale, il successo dell'inventiva, della qualità e dell'efficienza e non già della frode e della slealtà. Da qui la necessità di norme repressive della concorrenza sleale ; vi sono situazioni di mercato nelle quali un'impresa occupa una posizione dominante per le sue enormi dimensioni, per la sua importanza e di fatto non subisce una sufficiente concorrenza. Il codice si limita a dettare una regola per le sole situazioni di