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Elementi psicologici del reato: distinzione tra colpa dolosa e colpa colposa, Appunti di Diritto Penale

La distinzione tra colpa dolosa e colpa colposa secondo l'articolo 43 del Codice Penale. Viene descritta la natura di ciascun tipo di colpa, gli elementi costitutivi e le diverse ipotesi di colpa. Inoltre, vengono discusse le regole cautelari e la necessità di regolare i rapporti tra colpa generica e colpa specifica. Infine, vengono trattati il principio di affidamento e la gravità del reato.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 27/01/2021

Virtulerlo
Virtulerlo 🇮🇹

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c.p. art. 43. Elemento psicologico del reato.
Il delitto:
è doloso [c.p. 133], o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il
risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è
dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione (1);
è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento
dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente [c.p. 571, 572, 584];
è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto , non è voluto
dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline .
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si
applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia
dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico [c.p. 660].
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c.p. art. 43. Elemento psicologico del reato.

Il delitto:

è doloso [c.p. 133], o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il

risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è

dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione

(1)

è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento

dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente [c.p. 571, 572, 584];

è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto , non è voluto

dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per

inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si

applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia

dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico [c.p. 660].

Elementi costitutivi della colpa

  • Elemento negativo della mancanza di volontà del fatto
  • Elemento oggettivo dell’inosservanza di regole cautelari
  • L’evitabilità dell’evento, cioè il nesso di derivazione causale tra colpa ed evento Mancanza di volontà:
    • Non mera speranza ma certezza che l’evento non si verificherà Diverse ipotesi di colpa
      • Cosciente
        • Questa pone la necessità di distinguere colpa e dolo eventuale (v. infra)
      • Incosciente

Colpa e principio di affidamento :

  • Riconosciuto ma con alcuni limiti:
    • Non può essere invocato da chi abbia una posizione di garanzia sul terzo
    • Può essere invocato solo quando non vi siano elementi concreti che inducano il soggetto a ritenere che il terzo non rispetterà le regole cautelari Colpa nelle attività pericolose :
  • Il rischio consentito
    • Nozione
    • Significato operativo
  • Qualora il rischio non possa essere mantenuto entro limiti accettabili si impone al soggetto l’astensione dall’attività Evitabilità dell’evento:
  • Centralità della causalità della colpa (diversa dalla causalità della tipicità) Esigibilità della condotta :
  • Pur se normalmente sussiste, deve essere accertata caso per caso in concreto
  • Conoscibilità della regola cautelare

Grado della colpa e art. 133 c.p. c.p. art. 133. Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

  1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
  2. dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato [c.p. 626];
  3. dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:
  4. dai motivi a delinquere e dal carattere [c.p.p. 220] del reo (2);
  5. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
  6. dalla condotta contemporanea o susseguente al reato (3) ;
  7. dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.