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Diritti d'autore: Opere dell'ingegno e i relativi diritti patrimoniali e morali, Slide di Informatica Giuridica

Una panoramica del diritto d'autore italiano, con particolare riferimento alle opere dell'ingegno e ai relativi diritti patrimoniali e morali. Il testo include una breve introduzione alla disciplina e alla L. 22 aprile 1941, n. 633, che regola la protezione del diritto d'autore. Vengono poi descritti i titoli originali dell'acquisto del diritto d'autore, le opere tutelate, i diritti patrimoniali e i diritti morali, le eccezioni e limitazioni, e i diritti connessi. Inoltre, viene trattato il caso specifico dei programmi per elaboratore.

Tipologia: Slide

2014/2015

Caricato il 27/01/2015

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IL DIRITTO D’AUTORE NELL’ERA DIGITALE:
LA TUTELA DEI BENI INFORMATICI
Claudio Di Cocco
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IL DIRITTO D’AUTORE NELL’ERA DIGITALE:LA TUTELA DEI BENI INFORMATICI

Claudio Di Cocco

I BENI IMMATERIALI^ Materiali (mobili ed immobili).

I beni giuridici

Immateriali

^ Marchi, ditta, insegna,nomi a dominio.Invenzioni industriali(brevetti).Opere dell’ingegno^ (diritto d’autore).

IL DIRITTO D’AUTORE^ LA LEGGE 633/

Art. 1. Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di caratterecreativo^ che

appartengono

alla^ letteratura,

alla^ musica,

alle^ arti^ figurative,

all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la formadi espressione.Art. 2. In particolare sono comprese nella protezione:1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se informa scritta quanto se orale;[...] Art. 6. Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dallacreazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

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IL DIRITTO D’AUTORE

Il^ titolo^ originario

dell'acquisto

del^ diritto^

è^ la^ creazione

dell'opera^

quale

espressione del lavoro intellettuale dell’autore.Requisito fondamentale :

la creatività

= originalità, novità.

La novità del carattere creativo deve essere intesa in senso sia oggettivo chesoggettivo.Se l’opera è originale

^ è tutelata come opera dell’ingegno dal diritto d’autore. L’oggetto della tutela è rappresentato dalla

FORMA ESPRESSIVA DELL’OPERA

e non dal contenuto (idee e principi non sono mai tutelati). La normativa prevede un’elencazione (di natura indicativa) delle opere tutelate e unadiversificazione dei relativi diritti spettanti al creatore.

IL DIRITTO D’AUTORE

Diritti patrimoniali

Il diritto d’autore

Diritti morali

Diritti patrimoniali L'autore può utilizzare

l'opera^ nel suo insieme e/o

le sue singole parti in ogni

forma e modo

, con qualsiasi mezzo l'opera venga comunicata al pubblico, escludendo ogni altro dall'utilizzazione stessa

, in particolare dal godimento dei

benefici economici

derivanti dal suo sfruttamento. Spettano all’autore (persona fisica), salvo che in specifiche ipotesi (art. 11, 12bis,12ter, 38 e 45 l.d.a.).

I DIRITTI PATRIMONIALI

Art. 12. L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto diutilizzazione. Diritti patrimoniali -> Artt. 12-18bis l.d.a.: -^ diritto di pubblicazione; - diritto di riproduzione; - diritto di trascrizione; - diritto di rappresentazione; - diritto di comunicazione al pubblico (-> comprendere il diritto di messa a disposizione del pubblico); - diritto di distribuzione -> principio dell’esaurimento; - diritto di traduzione; - diritto di noleggio.

I DIRITTI CONNESSI

A fianco dei diritti patrimoniali, in relazione ad alcuni generi di opere o aparticolari soggetti, la legge sul diritto d’autore riconosce un’ulteriore serie diprivative aventi un contenuto patrimoniale: trattasi dei cc.dd. diritti connessi.I diritti connessi sono eterogenei fra loro.Essi spettano a soggetti della c.d. impresa culturale (artisti/esecutori, produttori,ecc.) oppure a coloro che realizzano opere ritenute prive del carattere creativonecessario per assurgere a vere e proprie opere dell’ingegno. Sono titolari, fra gli altri, di alcuni diritti connessi o assimilati:- il fotografo di semplici fotografie;- il costitutore di una banca di dati;- il produttore di dischi fonografici;- l’autore di bozzetti di scene teatrali;- gli attori interpreti o esecutori;- ecc.

I DIRITTI MORALI

Il diritto morale:

può rivendicare

la paternità

dell'opera e può

opporsi^ a qualsiasi

deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa esseredi pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione

Il diritto morale spetta sempre e soltanto all’autore dell’opera ed è:

inalienabile,

irrinunciabile, imprescrittibile, indipendente dai diritti patrimoniali.Contenuto del diritto morale:- DIRITTO DI PATERNITÀ.- DIRITTO INTEGRITÀ DELL'OPERA.- DIRITTO DI INEDITO.- DIRITTO DI PENTIMENTO.Sebbene il diritto morale sia inalienabile, l’autore che abbia conosciute ed accettateeventuali modificazioni da parte di terzi alla propria opera non sarà più ammesso adagire per impedirne l’esecuzione o per chiederne la soppressione (art. 22 l.d.a.).

Le eccezioni e limitazioni

Art. 71sexies. Riproduzione privata ad uso personale di fonogrammie videogrammi. Limite di ordine generale

all’applicazione dei casi di eccezione e

limitazione per le

opere messe a disposizione via Internet

Art. 71-nonies. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presentecapo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sonoapplicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente (cioè via Internet,

n.d.r. ), non

devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari.

Le opere informatiche

I nuovi beni informatici:-^ Programmi per elaboratore.

Opere utili

-^ Banche di dati elettroniche.

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Art. 2 l.d.a. In particolare sono comprese nella protezione: […]8) i programmi per elaboratore,

in qualsiasi forma espressi purché

originali^

quale^ risultato

di^ creazione

intellettuale

dell'autore

Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programmacomprende anche il materiale preparatorio per la progettazione delprogramma stesso; […]La protezione investe:- sia il codice sorgente sia il codice oggetto (ma non gli algoritmi matematici contenuti nel programma);^ -^ qualunque

tipo^ di^

software^

(sistemi^ operativi,

programmi

La tutela dei programmi per elaboratore applicativi, ecc.);- i relativi materiali preparatori (quali ad esempio i diagrammi diflusso, le descrizioni di sequenza, le specifiche funzionali, ecc.).

Requisito^

di^ creatività

specifico,

differenziato

rispetto^

a^ quello

generale -> un’originalità di tipo esclusivamente soggettivo. Volontà di garantire la tutela del programma per elaboratore che risultifrutto di un’attività dell’autore e non di una mera azione di copiatura.L’originalità

potrà^ sussistere

solo^ se^

effettivamente

ricorre^ una

La tutela dei programmi per elaboratore sufficiente libertà di scelta fra più varianti ugualmente utilizzabili perrisolvere il problema.

19

I diritti patrimoniali conferiti sui programmi per elaboratore comprendono il dirittodi effettuare o autorizzare (art. 64-

bis^ l.d.a.): a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore^

con^ qualsiasi

mezzo^ o^ in

qualsiasi^ forma.

Nella^ misura

in^ cui

operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione ola memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione,anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;c)^ qualsiasi^

forma^ di^ distribuzione

al^ pubblico,

compresa^

la^ locazione,

del

programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolaredei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copiaall'interno^ della

comunità,^

ad^ eccezione

del^ diritto^

di^ controllare

l'ulteriore

La tutela dei programmi per elaboratore locazione del programma o di una copia dello stesso.

20

Salvo patto contrario, non sono invece soggette all’autorizzazione del titolare dei diritti le attività di cui alle precedenti lett. a) e b) poste in essere da parte dellegittimo acquirente allorquando siano

necessarie per l’uso del programma

per

elaboratore conformemente alla sua destinazione, inclusa la correzione degli erroriAll’utente legittimo non potrà essere impedito (art. 64-

ter^ l.d.a):

  • attraverso il contratto, di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per il suo uso; - anche^ senza

l’autorizzazione

del^ titolare

dei^ diritti,^

di^ osservare,

studiare^ o

La tutela dei programmi per elaboratore sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione,trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di eseguire.Le eventuali clausole contrattuali pattuite in violazione di tali ultime facoltà sono considerate nulle.