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Una panoramica dettagliata sulle società per azioni e cooperative in Italia, inclusi i requisiti per la loro costituzione, le modalità di amministrazione e il procedimento di scioglimento e liquidazione. Vengono trattate le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni e le società cooperative.
Tipologia: Slide
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Anno accademico 2018/
Prof. Maurizio Irrera
Dipartimento di Scienze economico- sociali e matematico-statistiche
Diritto di recesso
Cause:
inderogabili (nullo ogni patto volto ad escludere o renderne più gravoso l’esercizio)
derogabili
statutarie
ad nutum nelle società non quotate contratte a tempo indeterminato
Procedimento lettera raccomandata entro 15 giorni
Diritto di ripensamento della società il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
Procedimento di liquidazione offerta delle azioni in opzione agli altri soci e ai possessori di obbligazioni convertibili ↓ collocazione sul mercato della parte residua ↓ acquisto di azioni proprie ↓ riduzione del capitale sociale scioglimento della società
Diritto di opzione
Per mantenere inalterati gli equilibri di potere e patrimoniali dei soci, in caso di aumento di capitale le azioni sono loro offerte in opzione
diritto può essere escluso:
quando siano necessari conferimenti in natura
quando l’interesse della società lo esige
per aumento a favore dei dipendenti della società o di società del gruppo
Modalità di attuazione
Modalità di esecuzione
Liberazione dei soci per i versamenti ancora dovuti Imputazione a riserva disponibile (?) Rimborso del capitale:
Principio di parità di trattamento
Riduzioni per perdite
perdita
1/3 e con erosione del minimo legale
Riduzione facoltativa
Riduzione obbligatoria
Riduzione obbligatoria e
Caratteristiche
Disciplina della società per azioni, con particolari caratteristiche nella composizione della compagine sociale → due categorie di soci:
soci accomandatari , rispondono solidalmente ed illimitatamente (in via sussidiaria) per le obbligazioni sociali e sono amministratori della società ex lege , senza limiti di tempo (ma sono revocabili anche senza giusta causa), e:
soci accomandanti , responsabili delle obbligazioni sociali nei limiti della quota di capitale sottoscritta.
Costituzione
Differenze con la disciplina dettata per la S.p.A.:
è superflua la nomina dei primi amministratori, perché essi coincidono con i soci accomandatari;
la denominazione sociale deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari;
le azioni dei soci accomandatari non costituiscono una categoria speciale di azioni.
Caratteristiche
sistema autonomo ed organico di norme
«doppia anima» = autonomia statutaria
rilevanza del socio
responsabilità limitata per le obbligazioni sociali
le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni
il capitale sociale può scendere sino ad 1 euro
Requisiti patrimoniali
Capitale minimo 10.000 € MA può anche essere inferiore: fino ad 1 €
In questo caso :
i conferimenti possono essere eseguiti solo in denaro e devono essere versati per intero agli amministratori
almeno un quinto degli utili deve essere imputato a riserva legale finché la somma del valore della riserva e del capitale non raggiunga l’importo di 10. euro
la riserva legale così formata può essere utilizzata per l’aumento del capitale sociale o per la copertura delle perdite.
S.r.l. semplificata
contratto o con atto unilaterale da persone fisiche
modello standard di atto costitutivo → assenza spese notarili per la costituzione, ma le clausole del modello standardizzato sono inderogabili
indicazione “s.r.l. semplificata” nell’atto costitutivo, negli atti e nella corrispondenza della società
capitale sociale pari a 1 euro o comunque inferiore a 10.000 euro
ammessi soltanto conferimenti in denaro, da versare interamente all’atto della costituzione all’organo amministrativo