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Slide diritto commerciale, Slide di Diritto Commerciale

Slides di diritto commerciale dettagliate

Tipologia: Slide

2024/2025

Caricato il 10/03/2026

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tjkzqs5hgd 🇮🇹

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Le società per azioni

Argomenti

dell’incontro di oggi:

  • La responsabilità degli amministratori
  • Modificazioni dello statuto:
    • Aumento del capitale sociale;
    • Riduzione del capitale sociale;
    • Recesso del socio;
  • Obbligazioni.

La responsabilità verso la società Presupposti: Essere venuti meno al dovere di diligenza che è richiesta

  1. dalla natura dell’incarico; e
  2. dalle specifiche competenze dell’amministratore. Non c’è un generale dovere di vigilanza sull’andamento della gestione (quasi una responsabilità oggettiva). «Diligenza» significa agire con:
  • prudenza → no operazioni arrischiate;
  • perizia → agire con le cognizioni tecniche adeguate, tenuto conto delle dimensioni della società e dell’attività svolta.

Art. 2381 c.c.

Il consiglio di amministrazione (…) sulla base delle informazioni ricevute, valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato ; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Chi non

risponde?

Art. 2392, co. 1, c.c.: tutti gli amministratori sono solidalmente responsabili A MENO CHE la facoltà di agire non fosse stata attribuita:

  • ad un comitato esecutivo;
  • ad uno o più tra loro.

Chi invece «risponde» verso la società?

Chi ha agito in maniera negligente e/o
imperita.
Chi, essendo a conoscenza di fatti
pregiudizievoli, non ha fatto il
possibile per impedirne il compimento
e/o attenuarne le conseguenze.
Chi, pur immune da colpa, non abbia
fatto annotare il proprio dissenso e
non abbia informato per iscritto il
Collegio Sindacale.

I «segnali di allarme» Gli amministratori « deleganti » rispondono per non avere impedito fatti pregiudizievoli dei «delegati» quando ne erano a conoscenza e quando non potevano non averne conoscenza per avere ricevuto informazioni che presentavano elementi di allarme. In quei casi, c’è un dovere di attivarsi per ricercare dati informativi ulteriori.

L’azione sociale

Delibera della assemblea o del Collegio Sindacale
(maggioranza qualificata dei 2/3).
Se vota a favore almeno 1/5 del capitale sociale →
revoca automatica dall’ufficio (e nomina nuovi
amministratori).
Azione di responsabilità è «disponibile» → ammesse
rinunce e transazioni.
NB: autorizzazione atto gestorio non esonera da
responsabilità l’amministratore

Azione sociale su

iniziativa della

minoranza

  • Minoranza non inferiore a 1/5 e non superiore a 1/3 del capitale sociale.
  • Litisconsorzio necessario della società + notifica al Pres. del Collegio Sindacale.
  • Nomina di un rappresentante comune.
  • Azione diretta a reintegrare il patrimonio della società e non a risarcire i soci del danno eventualmente subito.

Azione dei creditori sociali PRESUPPOSTO: INOSSERVANZA OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE → INCAPIENTE PER SODDISFARE I CREDITI. TERMINE DI PRESCRIZIONE: 5 ANNI (ART. 2949 C.C.) DAL MOMENTO IN CUI IL DIRITTO PUÒ ESSERE FATTO VALERE → DA QUANDO RISULTA INCAPIENTE IL PATRIMONIO SOCIALE.

L’azione dei soci e dei terzi Prescrizione 5 anni dal compimento dell’atto (e non dal momento in cui i soci / terzi hanno consapevolezza dell’atto). Responsabilità extracontrattuale.

È modificazione dello statuto qualsiasi mutamento del contenuto del contratto sociale. I casi sono innumerevoli → la disciplina comune a tutti è quella che regola l’ iter da seguire. Le modifiche dello statuto (≠ atto costitutivo) rientrano nelle competenze dell’ assemblea straordinaria. Venuta meno l’omologa del Tribunale, il controllo di legittimità spetta al notaio (che deve essere interpellato per redigere il verbale, ex art. 2375, co. 2, c.c.) La delibera non produce effetti prima della sua iscrizione al Registro Imprese Modificazioni dello statuto – Principî generali

Aumento

«reale»

Obiettivo: procurarsi nuovi conferimenti → nuovi mezzi finanziari Modalità: emissione di nuove azioni « a pagamento » Chi può acquistare: chi è già socio, in proporzione al proprio pacchetto azionario, oppure i terzi.

L’aumento “delegato”

Competenza dell’assemblea

(straordinaria) ma è possibile la delega

in favore dell’organo amministrativo.

Condizioni per la delega:

1. Limiti di importo: ammontare

massimo;

2. Limiti di tempo: massimo 5 anni

(termine rinnovabile).

Il verbale del C.d.A. deve essere redatto

da notaio.