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Il fatto tipico nei reati commissivi: Esercizi di diritto penale, Slide di Diritto Penale

slide diritto penale giurisprudenza 7

Tipologia: Slide

2016/2017

Caricato il 06/07/2017

MIRKOM85
MIRKOM85 🇮🇹

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““IILL FFAATTTTOO TTIIPPIICCOO NNEEII RREEAATTII

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Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Indice

1 L’AZIONE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1. NOZIONE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 1.2. I PRESUPPOSTI DELL’AZIONE------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 2 L’OGGETTO MATERIALE DELL’AZIONE --------------------------------------------------------------------------- 5 3 CENNI SUL RAPPORTO DI CAUSALITÀ ------------------------------------------------------------------------------ 6 4 L’EVENTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 5 CLASSIFICAZIONI DEI REATI SECONDO LA STRUTTURA DEL FATTO -------------------------------- 10 5.1. REATI DI MERA CONDOTTA E REATI DI EVENTO ------------------------------------------------------------------------- 10 5.2. REATI A FORMA LIBERA E REATI A FORMA VINCOLATA --------------------------------------------------------------- 11 BIBLIOGRAFIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)

(chiunque è tenuto all'osservanza della legge penale) risultano essere ammessi dei casi di sottrazione del responsabile di un illecito di natura penale all'applicazione della sanzione, è questo il caso delle immunità, le quali costituiscono una rinuncia dello Stato all'esercizio del potere di sanzionare gli illeciti.

1.2. I presupposti dell’azione

Si tratta di tutte quelle circostanze che devono preesistere, o essere almeno concomitanti con il reato; si tratta, in effetti, di situazioni che sono antecedenti rispetto alla condotta e dalle quali la condotta deve iniziare affinché il reato sussista.

Sono presupposti della condotta, ad esempio, lo stato di gravidanza in relazione al reato di aborto3; un precedente matrimonio in relazione al diritto di bigamia4 o il possesso della cosa altrui da parte dello stesso soggetto agente nell’appropriazione indebita o nel peculato; all’età del soggetto passivo nel caso del delitto di violenza sessuale.

I presupposti, così individuati, possono riferirsi al soggetto attivo o al soggetto passivo, individuando alcune caratteristiche personali o qualità in genere dei soggetti stessi, o anche all’oggetto materiale della condotta specificando, anche in questo caso, alcune caratteristiche 5.

Tali circostanze, seppur estranee alla condotta, sono considerate quali elementi costitutivi del fatto tipico.

Tale categoria risulta avere una utilità pratica in relazione alla configurazione del dolo: trattandosi di fatti preesistenti all’azione possono solo essere conosciuti dal soggetto agente, ma non certo da lui voluti6.

3 Corte di Cassazione Sez. I, sent. n. 5807 del 10-05- 4 FIANDACA-MUSCO,^ Diritto penale, Parte Generale , Zanichelli Editore, pag. 195 5 FIANDACA-MUSCO,^ Diritto penale, Parte Generale , Zanichelli Editore, pag. 195 6 ANTOLISEI,^ Manuale di diritto penale, Parte generale , Giuffrè Editore FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte Generale , Zanichelli Editore, pag. 196

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 L’oggetto materiale dell’azione

L’oggetto materiale dell’azione è la persona o la cosa nei confronti della quale si esercita l’attività o l’azione del soggetto agente. L’azione, infatti, può ricadere su di una persona nel caso del delitto di omicidio o di lesioni personali o su di una cosa nel caso, ad esempio, del furto.

Non si deve confondere il concetto di oggetto materiale dell’azione con quello di bene giuridico protetto dalla norma. Infatti, se in alcuni casi possono coincidere, è il caso del delitto di omicidio nel quale il bene giuridico tutelato, la vita, rappresenta sia l'oggetto dell'azione criminosa sia, appunto, il bene tutelato; nella maggior parte dei casi, l'oggetto materiale del reato è distinto dal suo oggetto giuridico. E’ questo il caso, ad esempio, dei delitti contro il patrimonio, nei quali l'oggetto materiale è costituito dal bene concretamente aggredito dall'azione criminosa mentre il bene giuridico è il patrimonio.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Successivamente a queste prime due, venne elaborata dall’Antolisei la teoria della causalità umana; secondo i principi di quest’ultimo studio la condotta tipica capace di causare l’evento è quella che ‘costituisce condicio sine qua non dello stesso’ e, inoltre, l’evento non deve scaturire da fattori eccezionali’ 9.

Questa teoria considera causa dell’evento una serie maggiore di azioni dell’uomo, ovvero tutte quelle che lo stesso è in grado di conoscere e, quindi, di impedire. Lascia ‘fuori’, però, dall’insieme delle condotte punibili solo quelle che hanno una minore possibilità di verificarsi, ovvero i fatti eccezionali.

Anche questa teoria, individuata come ‘correzione della teoria condizionalistica’, fu criticata, in quanto seguendo la scia di quest’ultima, prevede la differenza tra fatto atipico e fatto eccezionale, ma non fornisce una vera distinzione tra i due concetti.

L’ultima teoria, quella ancora oggi seguita, è sicuramente quella della sussunzione sotto leggi scientifiche.

Tale teoria prevede che l’accertamento del nesso causale venga giustificato attraverso delle leggi scientifiche di copertura. Ne esistono di due tipi: quelle universali e quelle statistiche; le prime forniscono la certezza che ad un dato comportamento segua un certo evento, mentre per le seconde tale certezza assoluta non esiste, ma vi è solo un criterio di probabilità.

, per tutta la restante parte rimasta in vigore, con referendum nel giugno 2011.

(^8) C. FIORE, Diritto penale, Parte generale , UTET, pag. 201 (^9) AA.VV. Diritto penale, Parte generale , Edizioni giuridiche Simone, XIX edizione del 2009, pag. 92

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)

4 L’evento

L’evento è il risultato dell’azione o dell’omissione 10. La nozione di evento è stata oggetto di studio da parte della dottrina, la quale ha elaborato due diverse tesi.

Una prima teoria, definita naturalistica, individua l'evento come un elemento esterno, o meglio come una modificazione della realtà esterna, diverso dalla condotta sia logicamente che cronologicamente, ma ad essa collegata da uno specifico rapporto causale11.

Pertanto, non tutti i reati sarebbero caratterizzati dalla presenza di un evento data la presenza nel nostro ordinamento dei reati di mera condotta, i quali non producono alcuna modificazione nella realtà esteriore; oppure, al contrario, seguendo tale teoria vi sarebbero dei reati da definire ad evento plurimo, cioè che producono più eventi tipici; oppure, i reati aggravati dall’evento, per i quali è previsto un aumento di pena nel momento in cui si verifica un evento più grave; o i reati ad evento frazionato12.

Secondo l’altra teoria, invece, l'evento, avrebbe natura giuridica in quanto sarebbe da intendersi come la lesione o la messa in pericolo del bene giuridico protetto dalla norma penale13; a tale definizione corrisponde il fatto che lo stesso evento non potrebbe mai mancare, in quanto qualunque reato lede o pone in pericolo un bene giuridico.

L'evento, così inteso, si distingue dalla condotta soltanto sotto il profilo logico ma non sotto quello di successione temporale e non esistono reati con doppio evento o aggravati dall’evento.

In effetti, nel nostro codice non ritroviamo una scelta netta a favore di una delle due ipotesi, ma di volta in volta, viene seguita una delle due teorie, per cui all'evento si assegna la definizione data dalla teoria naturalistica o giuridica. Fanno riferimento all'evento in senso naturalistico le norme relative al rapporto di causalità (es. artt. 40, 41, 42) o comunque tutte quelle che individuano l’evento come conseguenza dell’azione o dell’omissione; mentre, fanno riferimento alla concezione giuridica quelle che attengono all’elemento soggettivo del reato (es. artt. 43 e 49).

(^10) AA.VV. Diritto penale, Parte generale , Edizioni giuridiche Simone, XIX edizione del 2009, pag. 84 (^11) Mantovani, Diritto penale, Padova, 1994, pag. 171 (^12) AA.VV. Diritto penale, Parte generale , Edizioni giuridiche Simone, XIX edizione del 2009, pag. 85 (^13) MANTOVANI, Diritto penale , Padova, 1994, pag. 172

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)

5 Classificazioni dei reati secondo la

struttura del fatto

5.1. Reati di mera condotta e reati di evento

I reati che si perfezionano col compimento di una data azione od omissione sono quelli definiti di mera condotta o di semplice comportamento, a differenza di quelli definiti di evento per i quali, invece, è previsto che si verifichi un ulteriore avvenimento, diverso dal comportamento attivo od omissivo oggetto del reato.

Quindi, la struttura dei due tipi di reato è completamente diversa: il primo è caratterizzato semplicemente da una azione od omissione; per integrare il secondo tipo, invece, vi è bisogno di un qualcosa in più che deve essere il risultato diretto, collegato in base ad un nesso di causalità, del comportamento posto in essere dal soggetto agente.

I reati di pura condotta vengono puniti dal legislatore in quanto lo stesso ritiene che nella semplice azione od omissione vi sia un danno o un pericolo; quelli di evento sono puniti in quanto l’ordinamento vuole evitare che accada l’evento ulteriore scaturito dall’azione principale.

Fanno parte della categoria dei reati di pura condotta alcuni delitti quali: l’omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.), l’evasione dal carcere (art. 385 c.p.), il furto (art. 624 c.p.).

Sono da ricomprendersi tra i reati di evento, invece, l’omicidio (dove la morte di una persona è il risultato dell’azione, ma separabile dalla stessa) o anche le lesioni personali (nelle quali la malattia deriva direttamente dal comportamento del soggetto agente).

La distinzione tra i reati di pura condotta e quelli di evento è importante soprattutto al fine di stabilire il momento consumativo del reato (con riferimento anche alla possibilità di qualificare il tentativo) e per determinare il luogo in cui è stato commesso il reato.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)

5.2. Reati a forma libera e reati a forma vincolata

Per quanto riguarda i reati di evento, poi, vi è da operare una distinzione, tra i reati a forma libera e quelli a forma vincolata.

La differenza tra i due tipi di reato è data dalla presenza o meno delle modalità specifiche attraverso le quali si causa l’evento. Per cui, per quanto riguarda i reati a forma libera, anche detti “reati causali puri” 15 , esempio lampante è quello dell’art. 575 c.p., ovvero l’omicidio. Il legislatore punendo ”chiunque cagiona la morte di un uomo” non ha individuato il modo in cui l’aggressione deve avvenire e lasciando ‘libera’ l’azione ha ottenuto una tutela amplissima del bene giuridico sotteso alla norma. Nel caso di reati a forma vincolata, la norma descrive un'azione specificando le modalità attraverso le quali l’agente deve eseguire la condotta tipica. In questo caso il bene giuridico è tutelato solo contro determinate modalità di azione, quelle prescritte dalla norma e non da tutte le altre.

5.3. Reati istantanei e reati permanenti

I reati istantanei sono quelli commessi e consumati nel momento stesso in cui è posta in essere la condotta tipica, in quanto non è previsto che il bene tutelato possa essere ulteriormente leso con la stessa azione. Esempio tipico è ancora l’omicidio, il bene tutelato (ovvero la vita) è leso ed il reato è integrato con la morte della persona.

Il reato è, invece, classificato come permanente nel caso in cui l’azione tipica riesce a limitare continuativamente il bene giuridico tutelato; in questo caso il soggetto agente con la sua azione consuma un reato che si protrae nel tempo. L’esempio classico di questo tipo di reato è il sequestro di persona.

Dalla descrizione appena fornita appare chiaro che elemento fondamentale del reato permanente è non solo l’attività iniziale, ma soprattutto quella definita di ‘mantenimento’ dell’azione delittuosa. Infatti, il reato permanente non verrà integrato, se l’azione tipica non sarà protratta per un certo periodo di tempo. In altre parole, il sequestro di persona, indicato nell’esempio, per essere tale dovrà durare un certo lasso di tempo e non certo solo un breve periodo.

(^15) Fiandaca-Musco, Diritto penale, Parte Generale, Zanichelli Editore, pag. 151

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Il reato necessariamente plurisoggettivo, invece, è quel delitto per il quale la norma stessa prevede che a realizzare tale fattispecie debbano essere necessariamente più persone, altrimenti lo stesso non risulta proprio commesso.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

 AA.VV. Diritto penale, Parte generale, Edizioni giuridiche Simone, 2002 e XIX edizione del 2009;  Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte generale, Giuffrè Editore;  Fiandaca-Musco, Diritto penale, Parte Generale, Zanichelli Editore;  C. Fiore, Diritto penale, Parte generale, UTET.  Mantovani, Diritto penale, Padova, 1994