

















Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Slide fornite dalla professoressa in aula
Tipologia: Appunti
1 / 25
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!


















Nozioni fondamentali Il fenomeno del diritto assume molteplici facce, mira a determinare i comportamenti degli uomini di una determinata collettività dove quei soggetti vivono, il diritto viene usato dai giuristi in due diverse accezioni:
organizzata. Quindi, se il diritto è un fenomeno sociale, ordinamento giuridico e istituzione coincidono. Ubi societas ubi ius. Diritto e ordinamento giuridico ➢ La teoria «normativa» (scuola di Vienna) più illustre rappresentante H. Kelsen. È la dottrina pura del diritto che viene concepito come un insieme di norme regolanti (superiori) e di norme regolate (inferiori); questo sistema di norme costituisce una costruzione a gradi dell’ordinamento giuridico. Pertanto, il diritto si esaurirebbe in norme intese come imperativi. ➢ La teoria «istituzionale» , di cui il maggiore esponente è S. Romano. Non sono le norme a dare luogo alle istituzioni ma l’organizzazione sociale. Identifica l’ordinamento giuridico come qualsiasi istituzione, ossia qualsiasi ente o gruppo sociale che goda di un’organizzazione in grado di produrre diritto (ubi societas ibi ius). La pluralità degli ordinamenti giuridici A seconda della teoria che si prende in considerazione possiamo individuare degli ordinamenti giuridici grazie alle finalità che si vogliono raggiungere. ● Ordinamenti particolari : se il loro fine è il conseguimento di un interesse specifico (la Chiesa, una società per azioni o un’associazione sportiva). ● Ordinamenti generali : quando sono volti al perseguimento di un bene comune (ad esempio lo Stato, gli enti territoriali o l’Unione europea). Questi possono essere:
Forma di governo : i molteplici rapporti che intercorrono tra i supremi organi dello Stato in relazione alla funzione di indirizzo politico. Più in generale, può intendersi come gli strumenti mediante i quali una determinata organizzazione statuale persegue le sue finalità, la modalità con cui viene allocato il potere tra gli organi portanti dello Stato, le relazioni che si vengono a instaurare fra di essi e la maniera in cui vengono ripartite le rispettive competenze (ad esempio forma di governo presidenziale, forma di governo parlamentare ecc.). Classificazione delle forme di Stato Stato patrimoniale o feudale: è la prima forma di Stato affermatasi a seguito del disfacimento dell’impero romano (alto medioevo), pertanto priva di un’organizzazione amministrativa stabile e non in grado di perseguire fini di carattere generale. A fondamento dello Stato patrimoniale c’è un accordo di natura privatistica che interessa solo alcuni soggetti (feudatari) e che ha ad oggetto la tutela del diritto di proprietà di cui tali soggetti sono titolari. Il feudatario legittima la sua autorità sulla forza stabilendo fedeltà attraverso gli scambi. Stato assoluto: costituisce la reazione al particolarismo feudale, il bisogno di un apparato burocratico più stabile era forte, sostituendo il rigido accentramento alla pluralità dei centri di potere. Di conseguenza, si crea un apparato autoritario al cui vertice c’è il monarca quale fonte di ogni altro potere politico. Il re deteneva tutti e tre i poteri. Stato di polizia: si afferma verso la fine del XVIII secolo. E’ una forma embrionale di quello che sarà poi lo stato di diritto. Ed è caratterizzato dal riconoscimento di alcune posizioni soggettive ai singoli anche contro i pubblici poteri. Rappresenta la forma razionalizzata dello Stato assoluto che tende a promuovere il benessere dei sudditi (etimologicamente deriva da polis e da ius politiae). Lo Stato liberale : questa forma di Stato si sviluppa tra la fine del XVIII e la metà del XIX secolo. Nasce grazie allo svilupparsi della borghesia a seguito della rivoluzione francese e consente ai pubblici poteri di perseguire il soddisfacimento degli interessi di tutta la collettività grazie ad un’azione indiretta volta ad assicurare condizioni di sicurezza e il rispetto dei diritti di libertà. Infatti, lo Stato liberale poggia su una concezione prevalentemente garantista dei fini dello Stato e l’elemento fondamentale è la legittimazione dell’esercizio del potere che proviene direttamente dai consociati. Lo Stato totalitario-autoritario : si afferma dopo il primo conflitto mondiale con l’obiettivo di sostituire l’apparato istituzionale dello Stato liberale con un’organizzazione che persegue una politica repressiva dei diritti di libertà. Si verifica un forte accentramento del potere intorno alla figura di un capo o di un organo supremo. Lo Stato socialista: è caratterizzato dalla prevalenza di una classe sociale su tutte le altre (dittatura del proletariato), dalla concentrazione del potere ispirato al centralismo democratico, dalla pianificazione delle attività economiche e sociali e da un sistema di governo egemonizzato dal partito unico. Lo Stato sociale : è uno Stato interventista, in cui i pubblici poteri intervengono attivamente nei settori economici e si adoperano per la soluzione dei conflitti sociali. Il suo fine principale è il raggiungimento dell’uguaglianza sostanziale.
Lo stato può differenziarsi anche in stato accentrato e decentrato:
Costituzioni provvisorie → La prima Costituzione provvisoria D.L.Lgt. n. 151 , del 25 giugno 1944 : stabilì il rinvio della scelta istituzionale tra Monarchia e Repubblica alle determinazioni della futura Assemblea costituente. Nel mentre si istituì una “tregua istituzionale”. → La seconda Costituzione provvisoria D.L.Lgt. n. 98 , del 16 marzo 1946 : affidò ad un apposito referendum popolare, contemporaneo alle elezioni per l’Assemblea costituente, la scelta fra monarchia e repubblica. Profili di storia costituzionale Il referendum istituzionale del 2 giugno 1946
La Costituzione e le sue classificazioni
Le regole riguardanti l’interpretazione, nel nostro ordinamento, sono contenute negli art. 12 - 14 delle “disposizioni sulla legge in generale” del codice civile, o anche dette “preleggi”. Abrogazione e annullamento ❖ Abrogazione : consiste nella non applicabilità della norma, in tutto o in parte, rispetto a nuovi fatti e opera in linea di principio ex nunc , ossia l’atto normativo abrogato continua ad applicarsi ai rapporti giuridici sorti prima della sua abrogazione. ❖ Annullamento: determina la cessazione di efficacia di un atto normativo e si distingue dall’abrogazione perché opera retroattivamente ex tunc , ossia l’atto annullato si considera come se non fosse mai entrato in vigore. Antinomia normativa Raffigura il conflitto tra norme giuridiche diverse che si ricollegano ad una medesima fattispecie in modo logicamente incompatibile tra loro. L’antinomia normativa si realizza in caso di applicazione della norma. Risoluzione delle antinomie normative secondo il criterio cronologico (lex posterior derogat priori) Tra fonti dello stesso livello Effetto: abrogazione della norma anteriore ad opera della successiva di pari grado, nel momento in cui proclamano una nuova norma, quella precedente cessa di esistere Opera ex nunc, non produce invalidità ma perdita di efficacia dall’entrata in vigore Il fenomeno dell’abrogazione trova la sua disciplina nell’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale. Prevede 3 tipi di abrogazione:
gerarchico delle fonti (stessa posizione gerarchica) vi siano degli atti ai quali la costituzioni attribuisce la competenza a disciplinare specifiche materie. Effetto: annullamento della norma non competente (se opera tra fonti interne) o disapplicazione (se è competente la fonte europea)
minoranza che si vogliono opporre alla legge di revisione, ma ha una caratteristica, purché il referendum sia valido non è richiesto un quorum di partecipazione, non devono andare a votare il 50 % + 1 degli aventi al diritto al voto (valido invece per il referendum abrogativo, altro tipo di referendum che è prescritto nel nostro sistema) ma basta che votino favorevolmente all’approvazione del referendum. Ratio dei limiti procedimentali ➔ La doppia lettura presso ciascun ramo del Parlamento mira all’adozione di una decisione il più possibile condivisa e ponderata. Il secondo voto è finalizzato a suggellare un sodalizio più esteso; ➔ Il lasso temporale più lungo favorisce una più accurata ponderazione; ➔ Il quorum deliberativo distinto e più pesante ha lo scopo di permettere l’aggregazione di un consenso ampio; ➔ La consultazione referendaria è un passaggio procedimentale eventuale e, come ha sottolineato la Corte (C. cost. 496 / 2000 ), «il popolo interviene infatti solo come istanza di freno di conservazione e di garanzia, ovvero di conferma successiva, rispetto ad una volontà parlamentare di revisione già perfetta, che, in assenza di un pronunciamento popolare, consolida comunque i propri effetti giuridici». I limiti espliciti Sono i limiti imposti dall’art. 139 Cost. che serra il catalogo delle garanzie della Costituzione sancendo il divieto di revisione della forma di Stato repubblicana: Articolo 139 La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. La forma di Stato repubblicana, scelta prima attraverso il voto popolare, e costituzionalizzata poi nel 1 ° comma dell'art. 1 della Costituzione "Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro" in cui la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione. L’art 139 inevitabilmente si collega anche al elemento del concetto di democrazia che è compreso nell’articolo 1 della costituzione. I limiti impliciti In dottrina l’esistenza di limiti impliciti è motivata sulla base del carattere «inviolabile» dei diritti dell’uomo (art. 2 Cost.) per qualificare l'irricevibilità di quei diritti che la Costituzione definisce inviolabili. Questa impostazione è stata fatta propria dalla Corte costituzionale, la quale ha definito i cd. «principi supremi» come quei principi fondamentali che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale (Corte cost. 1146 / 1988 ). Pertanto, questi principi sono quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale in quanto appartengono all’essenza su cui si fonda la Costituzione italiana. Tuttavia, la Corte non ha fornito una catalogazione precisa o un metodo di identificazione per l’individuazione di tali principi che vengono rimessi alla valutazione del giudice delle leggi. La Costituzione italiana del 1948 rappresenta la fonte normativa per eccellenza, la base dell’intero ordinamento giuridico. Essa attribuisce alla legge , approvata dal Parlamento (organo direttamente rappresentativo della sovranità popolare), la prima posizione nella gerarchia delle fonti del diritto.
Uno dei principi cardine del sistema costituzionale è il principio della separazione dei poteri , in base al quale:
La legge è quell’atto formativo deliberato dalle due camere del parlamento in un identico testo promulgato dal presidente della Repubblica e di poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La legge poi trova la sua disciplina, le sue norme sulla produzione, negli articoli che vanno dal 70 al 74 della costituzione. Questo è quanto dispone la costituzione in relazione alla disciplina del procedimento legislativo. E con questo procedimento si formano le leggi ordinarie, ma anche le leggi costituzionali. L’art. 70 della nostra costituzione dice che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere. Il nostro ordinamento di formazione della legge è disciplinato dagli articoli che vanno dal 70 al 74 della costituzione, ed è quindi un procedimento che coinvolge entrambe le camere del parlamento. E Il procedimento di revisione della costituzione è solo un’aggravante rispetto a quello che è il procedimento ordinario. Il procedimento legislativo È il procedimento formale adottato dal Parlamento il cui risultato finale consiste nell’adozione di una legge. Il procedimento legislativo costituisce la manifestazione della principale funzione espletata dal Parlamento, la funzione legislativa. Le fasi del procedimento legislativo Il cosiddetto iter legis si compone di 3 fasi:
4 ) poi l’iniziativa legislativa appartiene anche a organi ed enti cui sia conferita la legge costituzionale. Tra questi c’è il CNEL (consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) a cui il terzo comma dell’art. 99 della costituzione attribuisce l’iniziativa. Quest’organo aveva il compito di contribuire alla elaborazione della legislazione in quanto economico e sociale ma ha perso nel tempo questo suo ruolo, infatti l’iniziativa in questo ambito sono svanite. Altri organi a cui appartiene l’iniziativa legislativa sono i consigli regionali in ambito alle questioni attinenti alle regioni. I comuni per quanto riguarda l’ambito dell’organizzazione dei comuni o delle province. La fase costitutiva La fase costitutiva (o decisoria), si svolge all’interno del parlamento e si attiene all'esame, alla discussione e alla votazione della proposta di legge, permette l'approvazione del progetto di legge da parte della Camera, e può seguire tre diversi procedimenti: ordinario (Commissione in sede referente); decentrato (Commissione in sede deliberante o legislativa); misto (Commissione in sede redigente). Questa fase è disciplinata dall’art. 72 della costituzione che dice però che un progetto di legge, prima di essere votato dall’assemblea, deve essere discusso da parte di una commissione competente per materia. Questa commissione dovrà quindi svolgere la funzione di esaminare il progetto di legge e poi inviare il progetto stesso all’assemblea per l’esame e la votazione dello stesso. C’è da dire che ogni tipo di procedimento rivolto alla formazione di una legge, si articola in 4 fasi diverse: fase istruttoria ,fase dell’esame delle linee generali ,fase dell’ approvazione degli articoli e la fase dell’ approvazione finale. La Costituzione italiana impone l’uso del procedimento ordinario (in sede referente) per materie di particolare rilevanza politica, coperte da “riserva di assemblea”, tra cui
● Rinforzo nella fase di approvazione : Alcune leggi richiedono una maggioranza qualificata per essere approvate, come accade nel caso delle leggi di amnistia e indulto , previste dall’art. 79 della Costituzione. Queste devono essere approvate dai due terzi di ciascuna Camera, sia articolo per articolo sia nella votazione finale. Si tratta di atti di clemenza collettivi, diversi dalla grazia , che invece è individuale e concessa dal Presidente della Repubblica. Amnistia : estingue il reato. Indulto : estingue o riduce la pena, ma non cancella il reato. Leggi-Provvedimento Le leggi-provvedimento sono leggi che, pur avendo forma di legge, non possiedono i requisiti di generalità e astrattezza tipici della legge ordinaria. Al contrario, hanno un contenuto specifico e concreto , e sono spesso adottate per disciplinare casi particolari , soprattutto di tipo amministrativo. Vengono anche chiamate “leggine” , in quanto rispondono a esigenze immediate e particolari piuttosto che a principi generali.
Atti aventi forza di legge La costituzione prevede altri atti che sono approvati dal governo,definiti ‘atti con forza di legge’,perché dotati della stessa forza attiva e della stessa resistenza passiva della legge del parlamento. Cioè si tratta di atti che la costituzione ,come eccezioni rispetto alla regola legge, equipara alla legge stessa nel sistema delle fonti, ma non sono stati approvati con lo stesso iter. Possono abrogare, derogare o modificare disposizioni di legge ordinaria, anche se non è detto che possano intervenire in luogo di questa nelle materie coperte da riserva di legge. Funzione legislativa esercitata dal Governo La Costituzione definisce in quali circostanze, sotto il controllo del Parlamento, la funzione legislativa può essere demandata ad un organo diverso da quello parlamentare. È il caso dei decreti-legge e decreti legislativi emanati dal governo; al contrario i regolamenti governativi possiedono un’efficacia inferiore a quella della legge. Articolo 77 Cost. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [cfr. art. 76 ], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [cfr. artt. 61 c. 2 , 62 c. 2 ]. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Decreto-legge È un provvedimento provvisorio quindi caratterizzato da due limiti: efficacia limitata nel tempo e conseguenze giuridiche della loro mancata conversione in legge da parte delle Camere (entro 60 giorni dalla loro pubblicazione). Il Governo può sostituirsi quindi alle Camere ed approvare un atto avente la stessa efficacia della legge soltanto quando la straordinarietà del caso e la necessità ed urgenza di provvedere impediscano alle Camere di intervenire tempestivamente. Il decreto legge è divenuto un modo per accelerare il procedimento di formazione della legge, tanto da divenire una sorta di iniziativa legislativa rinforzata. In effetti spesso il Governo preferisce, anziché procedere a presentare un disegno di legge in Parlamento, adottare un decreto legge, con il vantaggio che esso entra in vigore immediatamente, ed attendere poi l'eventuale legge di conversione da parte delle Camere. Così facendo tuttavia il Parlamento viene ad essere principalmente occupato da leggi di conversione dei decreti legge, rallentando ulteriormente il procedimento legislativo ordinario, la sua capacità di produrre leggi, e in definitiva stimolando il Governo ad adottare altri decreti legge dati i tempi lunghi della normazione ordinaria. A causa dell'uso eccessivo dei decreti legge sono stati imposti dei limiti al decreto legge che sono: il filtro parlamentare (poco efficace) e la legge 400 / 1988.