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Slide Parlamento e Iter legis, Slide di Diritto Pubblico

Il PowerPoint presenta la struttura e le funzioni del Parlamento italiano, organo titolare della funzione legislativa, composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, che operano secondo il modello del bicameralismo perfetto, con identici poteri e necessità di approvazione conforme delle leggi. Sono richiamate le funzioni di indirizzo politico, controllo sul Governo e concessione della fiducia. La seconda parte descrive l’iter legis: iniziativa legislativa, esame in commissione, discussione e votazione in aula, eventuale navetta tra le Camere, promulgazione del Presidente della Repubblica Italiana, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrata in vigore. Il materiale fornisce una sintesi chiara del procedimento legislativo italiano.

Tipologia: Slide

2025/2026

In vendita dal 02/02/2026

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7ry8xbhrwk 🇮🇹

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5 DICEMBRE 2023 PRESENTAZIONE
IL PARLAMENTO
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5 DICEMBRE 2023

PRESENTAZIONE

IL PARLAMENTO

Le Camere durano 5 anni, questo arco di tempo viene

indicato con il termine legislatura. 315 Deputati e 200

Senatori (L. Costituizionale 261/2020).

1 DURATA DELLE CAMERE

Le Camere esercitano la funzione legislativa collettiva-

mente.

2 ITER LEGIS (ART. 70 COST.)

In seduta comune il Parlamento elegge:

· Il Presidente della Repubblica

· 5 Giudici Costituzionali

· 1/3 dei componenti del CSM

· Membri aggregati che giudicano le accuse costituzionali

· La messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica

3 SEDUTA COMUNE

PARLAMENTO

ITALIANO

STRUTTURA

Immunità penale --> nessun parlamentare può essere sottoposto a misure restrittive delle libertà personali (artt. 13-14-15-16) senza l’autorizzazione della camera di appart- enenza (Giunta delle autorizzazioni --> parere deliberato dalla Camera).

ART. 68 COST.

Divieto di mandato imperativo --> L’articolo, così come è stato inteso dalla dottrina, riconosce l’idea che un eletto in Parlamento debba essere interprete dell’interesse comune e non degli interessi di un gruppo particolare. Sent. n. 422/1995 CC.

ART.67 COST.

Insindacabilità --> a nessun parlamentare può essere imputato per le esternazioni rilasciate nell’esercizio delle sue funzioni. N.B. la Corte Costituzionale specifica che tali esternazioni devono già riguardare questioni espresse in Parlamento.

ART.68 COST.

Per quanto riguarda la disciplina delle proprie attività e la

propria organizzazione.

1 AUTONOMIA NORMATIVA

Per quanto riguarda la gestione del proprio bilancio.

2 AUTONOMIA CONTABILE

Ossia delloa giusdizione esclusiva per ciò che riguarda i

ricorsi relativi ai rapporti di lavoro con i dipendenti.

3 AUTODICHIA

INTERNA

CORPORIS

PER EVITARE CONDIZIONA- MENTI DA PARTE DI POTERI ESTERNI

Procedimento di recepimento delle direttive europee

1 LEGGE LA PERGOLA

La legge La Pergola è stata sostituita dalla legge 11/2005, che ha disciplinato sia la fase ascendente di formazione degli atti normativi comunitari e dell’Unione Europea (ossia la fase che precede l’adozione formale di tali atti dagli organi europei competenti), sia la fase discendente (ossia la fase in cui si tratta di attuazione nell’ordinamento italiano agli atti europei). Alla fase ascendente partecipano anche le regioni e gli enti locali.

2 LEGGE 11/

Disciplinato dall’articolo 81 - -> ha un periodo dedicato

chiamato “sessione di bilancio”. DEF: entro il 10.04, NADEF:

entro il 27.09 mentre la legge di bilancio deve essere ap-

provata entro il 31.12.

3 PROCEDIMENTO DI BILANCIO

COMUNITÀ

EUROPEA

PARLAMENTO

La procedura normale prevede discussione in commissioni, voto in assemblea su caratteri generali, articoli e testo completo. Può essere accelerata per urgenza. Obbligatoria per leggi costituzionali, elettorali, delegazione legislativa, trattati internazionali, bilanci e consuntivi. Si applica anche al rinvio presidenziale e conversione dei decreti-legge.

1 COMMISSIONE REFERENTE

Il procedimento legislativo avviene principalmente all'interno della commissione competente, escludendo l'intervento diretto dell'Assemblea. La decisione di assegnare la proposta a questa commissione è presa dal Presidente del Senato e proposta dal presidente della Camera. Tuttavia, limiti di materia (riserva di Assemblea) e procedurali consentono al Governo, a un decimo dei membri di ciascuna Camera o a un quinto della commissione stessa di richiedere la remissione all'Assemblea, coinvolgendo quest'ultima nel processo decisionale.

2 COMMISSIONE DELIBERANTE

Il procedimento in sede redigente, prevede che la commissione delibera sull'ar- ticolo per articolo, mentre l'Assemblea vota solo alla fine. Nonostante la votazi- one finale in Assemblea, questo procedimento è considerato simile a quello in sede legislativa o deliberante, soggetto agli stessi poteri di richiamo. La com- missione riceve diverse proposte di legge, le valuta e le combina in un unico testo sottoposto al giudizio dell'Assemblea.

3 COMMISSIONE REDIGENTE

ITER

LEGIS

IL PARLAMENTO

IL PROCEDIMENTO

LEGISLATIVO