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Slides di diritto penitenziario, Slide di Diritto Penitenziario

Slides di penitenziario

Tipologia: Slide

2014/2015

Caricato il 07/05/2015

Lucyliu84
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IL RAPPORTO DI
ESECUZIONE
Dott.ssa Chiara Sgarbi
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
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IL RAPPORTO DI

ESECUZIONE

Dott.ssa Chiara Sgarbi

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

La Sanzione penale

  • Definizione: risposta dell’ordinamento alla violazione di un precetto dello Stato, volto a tutelare un determinato bene.
  • Costituzione (art. 27): le pene, pur afflittive, non

possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (risocializzazione).

  • Tipologie: sanzioni detentive (privazione della libertà personale), sanzioni pecuniarie (prelievo utilità economiche).
  • Teoria del doppio binario (sanzioni penali):
    • pene (come retribuzione),
    • misure di sicurezza (prevenzione generale e speciale).
  • Caratteri pene:
    • afflittività;
    • personalità della responsabilità penale;
    • proporzionalità;
    • determinatezza;
    • inderogabilità.
  • Passaggio dalla considerazione del fatto da punire alla valutazione della persona da assoggettare a punizione.

Il Quadro normativo

  1. Fonti di diritto interno:
  • La Costituzione della Repubblica italiana.
  • Codice penale (R.D. n. 1398/1930) e Codice di procedura penale (D.P.R. 447/1998), (fonti generali della normativa penale sostanziale e processuale).
  • L. 26 luglio 1975, n. 354:

“Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” ( o.p.).

  • L. 24 novembre 1981, n. 689: “Modifiche al sistema penale”, (introduzione sanzioni sostitutive e integrazione compiti magistratura di sorveglianza).
  • L. 27 maggio 1998, n. 165: “Modifiche all’art. 656

c.p.p. ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche” (Simeone-Saraceni).

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230: “Approvazione del

nuovo regolamento di esecuzione alla legge 354/75” (in sostituzione del precedente D.P.R. n. 431/1976). Definisce gli strumenti di concreta attuazione della normativa penitenziaria.

  1. Il regolamento di istituto (fonte normativa terziaria,

subordinata alla legge e al regolamento di esecuzione): disciplina il regime penitenziario (la vita all’interno dell’istituto) e le modalità di trattamento dei detenuti e degli internati.

  1. Fonti di diritto internazionale:
  • Convenzione Europea per la salvaguardia dei

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (L. 4 agosto 1955, n. 848).

  • Regole minime per il trattamento dei detenuti

(Onu, 30 agosto 1955).

  • Regole minime per il trattamento dei detenuti del

Consiglio d’Europa (19 gennaio 1973).

  • Oggetto dell’esecuzione: pene principali (pena

pecuniaria, detentiva e sostitutiva), pene accessorie e misure di sicurezza.

  • Visione dinamica dell’esecuzione della pena: il

rapporto di esecuzione subisce rilevanti modificazioni sia sotto il profilo della durata della pena sia in relazione al contenuto della sanzione ed alle modalità della sua attuazione.

Gli organi dell’esecuzione

  • Organi della fase successiva al giudicato sono:
  1. Il P.M.: organo d’impulso dell’attuazione delle sanzioni penali, promotore dell’esecuzione penale. Agisce come dominus, titolare del procedimento di esecuzione, nella fase amministrativa.
  2. Il Giudice dell’esecuzione (il giudice ufficio che ha emesso il provvedimento): strumento per la verificazione della legittimità e della validità del titolo in virtù del quale si attua la privazione o la limitazione della libertà personale. Strumento di garanzia giurisdizionale del procedimento esecutivo.

Classificazione dei detenuti

  • DETENUTI: tutti coloro che si trovano in carcere, o

in stato di custodia cautelare (imputati) o in stato di esecuzione penale (condannati/internati).

A) Imputati: soggetti cui è stata contestata formalmente

la commissione di un reato nella richiesta di rinvio a giudizio o in atti equipollenti (non colpevoli fino a condanna irrevocabile). Si distinguono in:

  • giudicabili (in attesa del giudizio di primo grado);
  • appellanti (in attesa del secondo grado, l’appello);
  • ricorrenti (in attesa del terzo grado, la Cassazione).

B) Condannati: coloro che a seguito di condanna

definitiva, si trovano negli istituti penitenziari per espiare la pena inflitta (definitivi). Si distinguono, in base al tipo di pena inflitta, in:

  • arrestati (arresto: da 5 giorni a 3 anni);
  • reclusi (reclusione: da 15 giorni a 24 anni);
  • ergastolani (pena dell’ergastolo).

C) Internati: soggetti sottoposti a misura di sicurezza

detentiva (colonia agricola, casa di lavoro, casa di cura e custodia, ospedale psichiatrico giudiziario).

  • Oggetto del diritto penitenziario: complesso di

norme che regolano le modalità di esecuzione delle sanzioni penali costituenti privazione o limitazione della libertà, in relazione all’evoluzione della personalità del soggetto ed alla sua capacità di inserirsi nell’ambiente libero attraverso gli strumenti specificamente predisposti dall’ordinamento (sorgere, modificarsi ed estinguersi della sanzione penale).

  • Stretto legame tra diritto penitenziario e

criminologia.

LA DISCIPLINA

PENITENZIARIA

  • Punti qualificanti:

a) Qualificazione del trattamento (art. 1):

il trattamento penitenziario deve essere improntato alla tutela della dignità e della personalità ed alla salvaguardia dei diritti di coloro che vengono privati della libertà personale. Attraverso l’osservazione scientifica della personalità del condannato, viene elaborato un programma individualizzato di trattamento (in relazione alle condizioni specifiche del soggetto e ai bisogni della personalità), al fine di ottenere il recupero ed il reinserimento del reo.

b) Disciplina del lavoro in carcere (art. 15): la legge assicura il lavoro al condannato e all’internato (ottica rieducativa e di reinserimento).

c) Creazione di nuovi operatori penitenziari: educatori e assistenti sociali per adulti (nascita cssa).

d) Misure alternative alla detenzione: affidamento in

prova al servizio sociale, semilibertà, liberazione anticipata per riduzione di pena. Tali misure si inseriscono in un’ottica di differenziazione del trattamento, che tiene conto dei diversi tipi di delinquenza (trattamento extramurario).

e) Parità di condizioni fra detenuti e internati (art. 3): la legge assicura parità di condizioni di vita a detenuti ed internati, nel rispetto dell’art. 3 Cost.