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società di capitali: costituzione a patrimonio
Tipologia: Dispense
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La prima a nascere è stata la società per azioni ; dopo comparvero la società in accomandita per azioni. Quando caddero i vincoli che bloccavano la creazione della società anonima o per azioni e questa inizio a spiccare il volo , la società in accomandita inizio a tramontare. Uno strumento operativo alternativo più semplice - > invenzione della società a responsabilità limitata. Venne introdotta poi la srl unipersonale - > costituita da un socio. Riforma 2003 obiettivi principali-> riscrivere srl per renderla più adatta a soddisfare le esigenze delle imprese collettive di piccole e medie dimensioni. La costituzione della società di capitali Può essere: società a responsabilità limitata(s.r.l.), società in accomandita per azioni (s.a.p.a.), società per azioni(s.p.a.), società cooperative. Ha autonomia patrimoniale perfetta. È caratterizzata dalla disciplina del capitale - > ha più funzioni:
Tutte le società sono centro di imputazione del complesso di rapporti giuridici, attivi e passivi, che costituisce il patrimonio. Dalla differenza tra attività e passività sussistenti in un dato momento si ricava il patrimonio netto - > segno positivo , indica che la società dispone, oltre che dei mezzi per soddisfare tutte le sue obbligazioni, anche di un surplus di risorse che potrà essere ripartito tra i soci al momento della cessazione dell’attività; negativo , indica l’incapacità dell’ente di far fronte a tutte le obbligazioni. Dal patrimonio occorre distinguere il capitale - > il valore dei conferimenti in denaro risultante dall’atto costitutivo(è quindi un valore statico), che non deve essere inferiore al minimo fissato dalla legge. Il capitale fissa un limite alla ripartizione tra gli azionisti delle risorse sociali sotto forma di utili, infatti è distribuibile solo la porzione di patrimonio netto che ecceda il capitale, maggiorato delle riserve previste dalla legge o dallo statuto. Gli art. 2447 e 2484 c.c. stabiliscono che, per effetto di perdite che erodano il capitale di oltre un terzo, lo stesso si riduca al di sotto del minimo legale, la società si scioglie, a meno che non si dia immediatamente luogo alla sua ricapitalizzazione o si deliberi la trasformazione in un tipo con capitale minimo inferiore(srl) oppure in una società di persone. I conferimenti in denaro e rimedi contro la morosità del socio Il preferito dal legislatore perché non da problemi di valutazione-> se lo statuto o atto costitutivo non dice altro si presume in denaro. I soci devono provvedere al versamento immediato di almeno il 25% del capitale sottoscritto. L'azione è detta completamente liberata quando il conferimento è stato fatto per intero. Posso vendere l'azione anche se non è integralmente liberata ma non mi libero del debito. Se il socio non versa - > decorsi 15 giorni dalla pubblicazione di una formale diffida sulla Gazzetta Ufficiale , gli amministratori, qualora non ritengano necessario avviare un contenzioso giudiziale, hanno la facoltà di offrire le azioni liberate agli altri azionisti , in proporzione alla partecipazione detenuta, per un corrispettivo non inferiore all’ammontare dei conferimenti ancora dovuti. Solo in mancanza di richieste d’acquisto, gli amministratori possono far vendere le azioni per conto del socio moroso e a suo rischio , avvalendosi di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione sui mercati regolamentati. Qualora neppure in questo caso si riescano a vendere le azioni, il socio è dichiarato decaduto , senza che lo stesso abbia diritto ad ottenere la restituzione di quanto già versato. Inoltre, la società ha diritto a richiedere il risarcimento del danno. La legge concede alla società di tentare di collocare nuovamente sul mercato le azioni liberate entro l’esercizio in cui è intervenuta la dichiarazione di decadenza del socio; se non si riesca in questo modo a collocare le azioni, si procederà all’estinzione del titoli ed alla conseguente riduzione del capitale. I conferimenti in natura ed il problema della stima Nella società per azioni è possibile il conferimento in natura. Diversamente dal conferimento in denaro, i conferimenti in natura vanno versati per intero al momento della sottoscrizione. Si pone il problema dell’esatta determinazione del valore in quanto da esso dipende l’entità del capitale. Gli artt. 2343-2343 ter e quater, introducono un articolato meccanismo , basato sulla stima da parte di un esperto. I soci che apportano beni in natura devono presentare una relazione giurata redatta da un perito nominato dal tribunale ; il documento, oltre a descrivere i beni, deve contenere l’ attestazione che il loro valore non è inferiore a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale , esplicitando i criteri di valutazione utilizzati. Il documento deve essere allegato all’atto costitutivo.
Nei 180 giorni successivi all’iscrizione nel registro delle imprese, gli amministratori devono provvedere alla verifica della relazione. Fino a che tale verifica non è completata, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società. Potrebbero richiedere una nuova stima-> se da tale accertamento emerge che il valore del conferimento è inferiore di oltre un quinto del valore indicato nell’atto costitutivo , devono procedere alla proporzionale riduzione del capitale , salvo che il socio interessato sia disposto a versare la differenza in denaro o in alternativa receda dal contratto. In quest’ultimo caso il socio ha diritto alla liquidazione della quota che consiste nella restituzione dei beni conferiti. Questo meccanismo va incontro ad alcune semplificazioni , nelle quali non è necessario l’intervento del perito :
categorie di azioni , le quali si differenziano da quelle ordinarie per la peculiare configurazione dei diritti in esse configurati. Questo è stato fatto per aumentare l'autonomia privata-> rafforzare il sistema economico introducendo strumenti che rispondono di più alle esigenze degli azionisti. Ad ogni categoria di azioni speciali, corrisponde un’assemblea speciale, regolata dalle disposizioni relative all’assemblea straordinaria. Tali azioni speciali possono incidere sia sui diritti patrimoniali che su quelli amministrativi ma in ogni caso tali azioni non possono superare la metà del capitale sociale.
La circolazione delle azioni è soggetta ad alcune limitazioni :
Le azioni di nuova emissione sono quindi offerte in opzione ai soci, in proporzione al numero di azioni già possedute. L’offerta deve essere pubblicata presso il registro delle imprese e resa nota con una pubblicazione sul sito della società. Il diritto di opzione dei soci è soggetto a delle limitazioni : non spetta per le azioni che debbano essere liberate mediante conferimenti in natura; nelle società quotate lo statuto può escluderlo nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente; può essere escluso se è finalizzata all'ingresso di nuovi soci; è escluso in conseguenza alla naturale emissione di azioni ai fini della sottoscrizione da parte dei dipendenti. L’aumento di capitale si traduce in una modifica dell’atto costitutivo e la sua deliberazione compete all’assemblea ordinaria - > art. 2443 cc permette allo statuto o al successivo atto di modifica, di attribuire agli amministratori la facoltà di incrementare il capitale in più tranche, entro 5 anni ed entro un importo prestabilito. Nei trenta giorni successivi all’avvenuta sottoscrizione delle nuove azioni gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese la delibera di incremento del capitale; prima dell’espletamento di tale formalità non è possibile menzionare l’operazione negli atti della società. L’art. 2349 cc dispone che l’aumento deve essere concretamente eseguito. Riduzione del capitale Si ha una riduzione volontaria quando i conferimenti originariamente promessi si rivelino sovrabbondanti rispetto alle reali esigenze della società - > può indurre a deliberare il parziale rimborso dell'investimento e può aver luogo sia per mezzo della liberazione dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti sia con il parziale rimborso di quelli già effettuati. Nelle società quotate che abbiano acquistato azioni proprie deve essere effettuata con modalità tali che titoli eventualmente posseduti dopo l'operazione non eccedano la quinta parte del capitale. Al fine di salvaguardare le aspettative di soddisfacimento dei creditori, la deliberazione di riduzione del capitale può essere eseguita soltanto trascorsi 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese e a condizione che entro questo termine nessun creditore anteriore abbia esperito opposizione. In caso di opposizione occorre attendere l'esito del giudizio: il tribunale può ritenere infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure ritenere idonea la garanzia eventualmente prestata dalla società per il disfacimento del creditore e quindi autorizzare l'operazione nonostante l'opposizione. Essa è connessa all'emissione delle azioni di godimento : possono essere attribuite ai soci che vedano rimborsate le proprie azioni ordinarie al valore nominale(per esempio attraverso l’estrazione dei soci da rimborsare).Tali azioni vengono attribuite al fine di “compensare” gli effetti del rimborso anticipato che preclude la partecipazione del socio ai successivi risultati della società. Esse non attribuiscono diritto di voto ma il solo diritto agli utili. L’art. 2446 dispone che qualora il capitale sia diminuito di oltre un terzo a causa di perdite , gli amministratori(e qualora essi restino inerti, il collegio sindacale) devono convocare l’assemblea straordinaria per presentare la situazione patrimoniale della società e decidere se procedere immediatamente ad una riduzione di capitale o rinviare ogni determinazione all’esercizio successivo. Se entro l’esercizio successivo le perdite non si sono ridotte a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria che approva il nuovo bilancio deve provvedere immediatamente alla riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate. In difetto di tale deliberazione, gli amministratori devono chiedere l’intervento del tribunale che sentito il pubblico ministero disporrà la riduzione. Qualora per effetto delle perdite il capitale si riduca al di sotto del minimo legale , non è possibile il rinvio all’esercizio successivo, gli amministratori devono immediatamente deliberare la riduzione del capitale ed il contestuale aumento ad una cifra non inferiore al minimo. Le obbligazioni Esse costituiscono un titolo di credito che può essere emesso esclusivamente dalla società per azioni , a fronte dell’acquisizione di risorse a debito.
Ciò che l'obbligazionista versa alla società all'atto della sottoscrizione del titolo, non costituisce conferimento bensì un finanziamento che non concorre alla formazione del capitale. La società rileveranno nel proprio attivo patrimoniale le somme ricevute dal collocamento dei titoli e nel passivo patrimoniale il debito verso gli obbligazionisti. L'obbligazionista, in quanto creditore della società, ha diritto di ottenere da essa, alla scadenza pattuita, la restituzione dell'ammontare versato maggiorato del concordato tasso di interesse. Il rimborso del capitale è sempre dovuto mentre la remunerazione può variare in dipendenza di parametri obiettivi; per questo motivo si parla anche di obbligazioni indicizzate in quanto la remunerazione può variare in base all’andamento della società, dei tassi valutari, degli indici di borsa ecc.. Le obbligazioni in quanto titoli di credito consentono un agevole circolazione e quindi il sottoscrittore è libero di allenarle prima della scadenza del prestito, con la possibilità di rientrare anticipatamente in proprietà dell'investimento, pur sacrificando almeno una parte della remunerazione pattuita alla scadenza. La decisione di emissione di obbligazioni compete agli amministratori ma il verbale di deliberazione deve essere redatto da un notaio ed iscritto nel registro delle imprese. L'emissione di obbligazioni è assoggettata a precisi limiti quantitativi posti in primo luogo a garanzia della capacità di rimborso; il complessivo importo dei titoli non deve eccedere il doppio del capitale sociale della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Tali limitazioni non si applicano alle obbligazioni destinate agli investitori professionali , come le banche e gli intermediari finanziari, atteso che questi dispongono di strumenti tecnici e competenze tali da effettuare una adeguata valutazione della capacità, attuale e prospettica, di rimborso della società, Tale deroga non pregiudica chi acquisisce tali titoli in quanto l'intermediario che li abbia sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti di quei compratori che siano sprovvisti della qualifica di investitore professionale. Il limite non sussiste nemmeno in relazione alle obbligazioni assistite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, fino a due terzi del valore dei cespiti. Tale garanzia reale viene ritenuta di per sé idonea ad assicurare il rimborso. Anche qualora ricorrano particolari ragioni di interesse economico nazionale la società può essere autorizzata dall'autorità governativa ad emettere obbligazioni per una somma superiore al parametro legale, con l’osservanza delle prescrizioni, della modalità ed alle cautele stabilite nel relativo provvedimento. La società che abbia emesso obbligazioni non può procedere alla riduzione volontaria del capitale sociale o a distribuire riserve , se ciò determini la violazione del parametro legale, tenuto conto dell'ammontare dei titoli in circolazione. Quando invece il capitale sociale sia ridotto a causa di perdite non riassorbite nell'esercizio successivo, la riduzione non può essere impedita ma scatta il divieto di distribuire utili sino a che l’ammontare di capitale e riserve legale e disponibili non torni ad eguagliare la metà delle obbligazioni in circolazione. Agli obbligazionisti non spettano gli stessi diritti amministrativi degli azionisti ma hanno il diritto di partecipare all'assemblea degli obbligazionisti. Tale assemblea delibera in merito alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni e sul relativo rendiconto, sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune, degli ulteriori questioni di interesse comune degli obbligazionisti e soprattutto sulle modificazioni delle condizioni di prestito. L'assemblea può essere convocata ogni volta si renda necessario dal rappresentante comune e dagli amministratori ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da obbligazionisti che rappresentino almeno il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. Le deliberazioni sono iscritte nel registro delle imprese. Il rappresentante comune può essere indifferentemente un obbligazionista o un terzo e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento o le società fiduciarie; è fatto divieto di ricoprire tale posizione agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti della società debitrice.
In alternativa è possibile stipulare un contratto di finanziamento destinato a sovvenzionare una specifica operazione, pattuendo con il mutante che il rimborso del prestito intervenga attraverso i proventi dell'operazione stessa. Riforma societaria del 2003-> finalità è quella di invogliare gli investimenti, anche settoriali, senza far gravare il rischio sull'intero patrimonio sociale. La costituzione del patrimonio destinato diviene efficace soltanto una volta che siano trascorsi giorni dalla sua iscrizione nel registro delle imprese; in questo lasso di tempo i creditori che si ritengano pregiudicati dall'operazione possono esperire opposizione. Solo decorso tale termine senza che vi sia alcuna opposizione , i creditori della società non possono più far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare, né sui proventi da esso derivanti, fatta eccezione per quelli che competono la società. Per i debiti contratti in relazione allo specifico affare, la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato, ferma restando la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. La costituzione di un patrimonio destinato-> contabilità separata con il conseguente obbligo di tenere appositi libri e scritture contabili, di effettuare distinte distinzioni in bilancio; inoltre, una volta che l'affare viene realizzato, gli amministratori devono redigere un rendiconto finale il quale, accompagnato dalla relazione dei sindaci e dei revisori dei conti, va depositato presso il Registro delle Imprese.