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società di capitali dir. com., Dispense di Diritto Commerciale

società di capitali: costituzione a patrimonio

Tipologia: Dispense

2021/2022

Caricato il 17/11/2022

Ale.Bar101
Ale.Bar101 🇮🇹

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CAP. I Società di capitali
La prima a nascere è stata la società per azioni; dopo comparvero la società in accomandita per
azioni. Quando caddero i vincoli che bloccavano la creazione della società anonima o per azioni
e questa inizio a spiccare il volo, la società in accomandita inizio a tramontare.
Uno strumento operativo alternativo più semplice-> invenzione della società a responsabilità
limitata. Venne introdotta poi la srl unipersonale-> costituita da un socio.
Riforma 2003 obiettivi principali-> riscrivere srl per renderla più adatta a soddisfare le esigenze
delle imprese collettive di piccole e medie dimensioni.
La costituzione della società di capitali
Può essere: società a responsabilità limitata(s.r.l.), società in accomandita per azioni (s.a.p.a.),
società per azioni(s.p.a.), società cooperative.
Ha autonomia patrimoniale perfetta. È caratterizzata dalla disciplina del capitale-> ha più
funzioni:
Organizzativa-> diritti del socio commisurati alle sue partecipazioni.
Si costituiscono con iscrizione nel registro delle imprese-> atto pubblico notarile(attività di
controllo) con pubblicità costitutiva.
Solo per la s.p.a. e la srl(ma non per la società in accomandita per azioni), l'atto costitutivo può
avere struttura unilaterale; pertanto è ammessa all'esistenza originaria di un socio unico che
beneficia del regime di responsabilità limitata.
Le regole finalizzate a disciplinare ed organizzare lo svolgimento dell'impresa non sono recepite in
un unico atto ma in due distinti documenti:
L'atto costitutivo vero e proprio-> contiene l’espressa enunciazione della volontà di
costituire la società, oltre elementi essenziali dell'accordo.
Lo statuto, distinto dal primo ma ad esso allegato e destinato a formare una sua parte
integrante e sostanziale. Contiene invece le disposizioni riguardanti il concreto
funzionamento della società.
Lo statuto prevale sull'atto costitutivo.
Costituzione simultanea e per pubblica sottoscrizione
Esistono due modalità differenti per la costituzione di una società di capitali
la forma di costituzione simultanea, valida per tutte le società di capitali, che consiste nella
stipula di un contratto cui partecipano i primi soci, detti fondatori perché prendono
l'iniziativa di costituire la società.
La costituzione per pubblica sottoscrizione, ammessa solo per le società azionarie e ben
più articolata della prima, in cui l’atto costitutivo è stipulato ed il capitale sociale viene
sottoscritto da soggetti, i soci fondatori, che non coincidono con coloro che hanno preso
l'iniziativa di costituire la società, i promotori, realizzando una vera e propria raccolta di
capitali presso il pubblico dei risparmiatori. Fasi:
o la diffusione del programma depositato presso notaio da parte dei promotori, che
contiene dati e norme essenziali dell'atto costitutivo e dello statuto della
costituenda società;
o la raccolta delle sottoscrizioni presso il pubblico a cura dei promotori, con
contestuale realizzazione dei versamenti;
o la riunione dell'assemblea dei sottoscrittori, convocata dai promotori affinché
deliberi a maggioranza ((per teste) sugli elementi essenziali dell'iniziativa;
o la stipula dell'atto costitutivo da parte dei convenuti in assemblea anche in
rappresentanza degli assenti
Contenuti dell'atto costitutivo e dello statuto
Deve essere redatto per atto pubblico. Menzioni obbligatorie:
Generalità dei soci;
Denominazione;
Sede;
L'attività che costituisce l'oggetto sociale->tipo di impresa;
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CAP. I Società di capitali

La prima a nascere è stata la società per azioni ; dopo comparvero la società in accomandita per azioni. Quando caddero i vincoli che bloccavano la creazione della società anonima o per azioni e questa inizio a spiccare il volo , la società in accomandita inizio a tramontare. Uno strumento operativo alternativo più semplice - > invenzione della società a responsabilità limitata. Venne introdotta poi la srl unipersonale - > costituita da un socio. Riforma 2003 obiettivi principali-> riscrivere srl per renderla più adatta a soddisfare le esigenze delle imprese collettive di piccole e medie dimensioni. La costituzione della società di capitali Può essere: società a responsabilità limitata(s.r.l.), società in accomandita per azioni (s.a.p.a.), società per azioni(s.p.a.), società cooperative. Ha autonomia patrimoniale perfetta. È caratterizzata dalla disciplina del capitale - > ha più funzioni:

  • Organizzativa - > diritti del socio commisurati alle sue partecipazioni. Si costituiscono con iscrizione nel registro delle imprese - > atto pubblico notarile (attività di controllo) con pubblicità costitutiva. Solo per la s.p.a. e la srl(ma non per la società in accomandita per azioni), l'atto costitutivo può avere struttura unilaterale ; pertanto è ammessa all'esistenza originaria di un socio unico che beneficia del regime di responsabilità limitata. Le regole finalizzate a disciplinare ed organizzare lo svolgimento dell'impresa non sono recepite in un unico atto ma in due distinti documenti :
  • L' atto costitutivo^ vero e proprio-> contiene l’espressa enunciazione della volontà di costituire la società, oltre elementi essenziali dell'accordo.
  • Lo^ statuto , distinto dal primo ma ad esso allegato e destinato a formare una sua parte integrante e sostanziale. Contiene invece le disposizioni riguardanti il concreto funzionamento della società. Lo statuto prevale sull'atto costitutivo. Costituzione simultanea e per pubblica sottoscrizione Esistono due modalità differenti per la costituzione di una società di capitali
  • la forma di costituzione simultanea, valida per tutte le società di capitali, che consiste nella stipula di un contratto cui partecipano i primi soci, detti fondatori perché prendono l'iniziativa di costituire la società.
  • La^ costituzione per pubblica sottoscrizione , ammessa solo per le società azionarie e ben più articolata della prima, in cui l’atto costitutivo è stipulato ed il capitale sociale viene sottoscritto da soggetti, i soci fondatori, che non coincidono con coloro che hanno preso l'iniziativa di costituire la società, i promotori, realizzando una vera e propria raccolta di capitali presso il pubblico dei risparmiatori. Fasi: o (^) la diffusione del programma depositato presso notaio da parte dei promotori, che contiene dati e norme essenziali dell'atto costitutivo e dello statuto della costituenda società; o (^) la raccolta delle sottoscrizioni presso il pubblico a cura dei promotori, con contestuale realizzazione dei versamenti; o (^) la riunione dell'assemblea dei sottoscrittori, convocata dai promotori affinché deliberi a maggioranza ((per teste) sugli elementi essenziali dell'iniziativa; o (^) la stipula dell'atto costitutivo da parte dei convenuti in assemblea anche in rappresentanza degli assenti Contenuti dell'atto costitutivo e dello statuto Deve essere redatto per atto pubblico. Menzioni obbligatorie:
  • Generalità dei soci ;
  • Denominazione ;
  • Sede ;
  • L'attività che costituisce l'oggetto sociale - >tipo di impresa;
  • L'ammontare del capitale sottoscritto e versato - >^ non^ deve essere^ inferiore^ al^ minimo di legge per ciascun tipo sociale e cioè non inferiore a € 50.000 nella s.p.a e nella s.a.p.a. e di € 10.000 nella s.r.l.. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto - > la sottoscrizione equivale all'impegno al versare il capitale. Per socio unico il capitale non deve essere sottoscritto subito tutto-> almeno 25% di esso.
  • Il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni le loro caratteristiche e le modalità di emissione e di circolazione nelle s.p.a. e nelle s.a.p.a. ovvero la quota di partecipazione di ciascun socio nella s.r.l.
  • Il^ valore attribuito ai crediti^ e ai^ beni conferiti in natura, nonché nelle s.r.l. i^ conferimenti effettuati da ciascun socio.
  • Le norme per la ripartizione degli utili.
  • Nella^ s.p.a.^ il^ numero degli amministratori^ con l'indicazione di^ chi tra questi è munito di poteri di rappresentanza e dei componenti del collegio sindacale, nonché la nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del soggetto che ha il mandato del controllo contabile.
  • L' importo globale delle spese per la costituzione a carico della società;
  • La durata (facoltativa). Condizioni per la costituzione delle società di capitali L' atto costitutivo si perfeziona solo se sussistono certe condizioni :
  • Il^ capitale sociale^ deve essere^ interamente sottoscritto ;
  • Osservazione delle disposizioni in tema di esecuzione e stima dei conferimenti : in tutto - > apporto di beni in natura o di crediti - > almeno nella misura del 25% per il denaro.
  • Sussistano le autorizzazioni e le a ltre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto - > attività a un impatto economico e sociale significativo es. banche.
  • Condizioni per le società unipersonali. Il controllo del notaio propedeutico all'iscrizione L'intervento del notaio è finalizzato ad attuare uno specifico controllo di regolarità del procedimento di formazione della società svolto fino a quel momento. Svolge un controllo di legalità e di tipo preventivo. Una volta controllato, iscrive la società al Registro dell'Imprese e assume personalità. L'attività della società anteriore all'iscrizione nel registro delle imprese Nel periodo di tempo che va dalla costituzione all'iscrizione nel registro delle imprese della società, si può rendere necessario compiere determinati atti gestori, da riferire nella sostanza e nella forma alla società. L'ambito di applicazione di tale disposizione è circoscritto al periodo che va tra la stipula dell'atto costitutivo ed il novantesimo giorno successivo (in quanto dopo, in difetto di iscrizione, l'atto perde efficacia). Gli effetti favorevoli che conseguono allo svolgimento dell'attività anticipata sono sin da subito attribuiti alla società costituenda ma non quelli passivi dei quali restano solidalmente e illimitatamente responsabili una pluralità di soggetti indicati dalla legge : innanzitutto coloro che hanno compiuto materialmente all'atto, a prescindere dal fatto di essere o meno membro dell'organo amministrativo e poi eventualmente i singoli soci che, anche senza averlo compiuto in prima persona, ne hanno deciso o autorizzato il compimento, nell’atto costitutivo o in un atto separato. La società potrà assumere tali obbligazioni a condizione che, una volta perfezionata l’iscrizione, le abbia approvate , quindi assumendo gli effetti passivi dell’operazione, liberando coloro che l’abbiano compiuta o avallata. La nullità L'art. 2332 c.c. enuncia tassativamente le fattispecie invalidanti per le società di capitali:
  1. mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
  2. illiceità dell'oggetto sociale;

Tutte le società sono centro di imputazione del complesso di rapporti giuridici, attivi e passivi, che costituisce il patrimonio. Dalla differenza tra attività e passività sussistenti in un dato momento si ricava il patrimonio netto - > segno positivo , indica che la società dispone, oltre che dei mezzi per soddisfare tutte le sue obbligazioni, anche di un surplus di risorse che potrà essere ripartito tra i soci al momento della cessazione dell’attività; negativo , indica l’incapacità dell’ente di far fronte a tutte le obbligazioni. Dal patrimonio occorre distinguere il capitale - > il valore dei conferimenti in denaro risultante dall’atto costitutivo(è quindi un valore statico), che non deve essere inferiore al minimo fissato dalla legge. Il capitale fissa un limite alla ripartizione tra gli azionisti delle risorse sociali sotto forma di utili, infatti è distribuibile solo la porzione di patrimonio netto che ecceda il capitale, maggiorato delle riserve previste dalla legge o dallo statuto. Gli art. 2447 e 2484 c.c. stabiliscono che, per effetto di perdite che erodano il capitale di oltre un terzo, lo stesso si riduca al di sotto del minimo legale, la società si scioglie, a meno che non si dia immediatamente luogo alla sua ricapitalizzazione o si deliberi la trasformazione in un tipo con capitale minimo inferiore(srl) oppure in una società di persone. I conferimenti in denaro e rimedi contro la morosità del socio Il preferito dal legislatore perché non da problemi di valutazione-> se lo statuto o atto costitutivo non dice altro si presume in denaro. I soci devono provvedere al versamento immediato di almeno il 25% del capitale sottoscritto. L'azione è detta completamente liberata quando il conferimento è stato fatto per intero. Posso vendere l'azione anche se non è integralmente liberata ma non mi libero del debito. Se il socio non versa - > decorsi 15 giorni dalla pubblicazione di una formale diffida sulla Gazzetta Ufficiale , gli amministratori, qualora non ritengano necessario avviare un contenzioso giudiziale, hanno la facoltà di offrire le azioni liberate agli altri azionisti , in proporzione alla partecipazione detenuta, per un corrispettivo non inferiore all’ammontare dei conferimenti ancora dovuti. Solo in mancanza di richieste d’acquisto, gli amministratori possono far vendere le azioni per conto del socio moroso e a suo rischio , avvalendosi di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione sui mercati regolamentati. Qualora neppure in questo caso si riescano a vendere le azioni, il socio è dichiarato decaduto , senza che lo stesso abbia diritto ad ottenere la restituzione di quanto già versato. Inoltre, la società ha diritto a richiedere il risarcimento del danno. La legge concede alla società di tentare di collocare nuovamente sul mercato le azioni liberate entro l’esercizio in cui è intervenuta la dichiarazione di decadenza del socio; se non si riesca in questo modo a collocare le azioni, si procederà all’estinzione del titoli ed alla conseguente riduzione del capitale. I conferimenti in natura ed il problema della stima Nella società per azioni è possibile il conferimento in natura. Diversamente dal conferimento in denaro, i conferimenti in natura vanno versati per intero al momento della sottoscrizione. Si pone il problema dell’esatta determinazione del valore in quanto da esso dipende l’entità del capitale. Gli artt. 2343-2343 ter e quater, introducono un articolato meccanismo , basato sulla stima da parte di un esperto. I soci che apportano beni in natura devono presentare una relazione giurata redatta da un perito nominato dal tribunale ; il documento, oltre a descrivere i beni, deve contenere l’ attestazione che il loro valore non è inferiore a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale , esplicitando i criteri di valutazione utilizzati. Il documento deve essere allegato all’atto costitutivo.

Nei 180 giorni successivi all’iscrizione nel registro delle imprese, gli amministratori devono provvedere alla verifica della relazione. Fino a che tale verifica non è completata, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società. Potrebbero richiedere una nuova stima-> se da tale accertamento emerge che il valore del conferimento è inferiore di oltre un quinto del valore indicato nell’atto costitutivo , devono procedere alla proporzionale riduzione del capitale , salvo che il socio interessato sia disposto a versare la differenza in denaro o in alternativa receda dal contratto. In quest’ultimo caso il socio ha diritto alla liquidazione della quota che consiste nella restituzione dei beni conferiti. Questo meccanismo va incontro ad alcune semplificazioni , nelle quali non è necessario l’intervento del perito :

  • Qualora siano conferiti^ valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, il cui^ valore^ si desume agevolmente dall’andamento delle contrattazioni di mercato.
  • Quando il valore del bene sia risultante a una stima riferita ad un periodo non superiore a 6 mesi precedenti alla data di conferimento, redatto da un esperto che agisce sotto propria responsabilità.
  • Quando il valore attribuito ai cespiti sia pari o inferiore al fair value, determinato adottando i principi contabili internazionali e iscritto nel bilancio dell’azionista dell’esercizio precedente a quello in cui sia conferito, a condizione che tale bilancio sia sottoposto a revisione legale. La semplificazione del processo non comporta l’eliminazione delle competenze degli amministratori che, nel termine di 30 giorni dall’iscrizione della società, devono verificare se nel periodo successivo a quello a cui si riferisce la valutazione del conferimento in natura, siano intervenuti dei fatti eccezionali che abbiano modificato sensibilmente il valore del bene. In presenza di significativi scostamenti si procede, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione; se tale valutazione ha esito positivo si procede all’iscrizione nel registro delle imprese di una dichiarazione contenente la descrizione dei beni o crediti conferiti, la fonte della stima e l’attestazione che il valore sia almeno pari a quello attribuito. Fino all’espletamento della formalità pubblicitaria, le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la società. Le regole in tema di conferimenti in natura potrebbero essere aggirate laddove gli apporti in denaro si potessero impiegare per acquistare un determinato bene dell’azionista, in modo che il conferimento in natura resti celato dietro alla transazione monetaria. Al fine di evitare l’inconveniente, è previsto che l’acquisto da parte della società, per un corrispettivo superiore ad un decimo del capitale sociale, di beni appartenenti ai soci o agli amministratori , nei due anni dall’iscrizione nel registro delle imprese, debba essere autorizzato dall’assemblea ordinaria. L’alienante deve presentare una relazione giurata redatta da un esperto designato dal tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti ed il valore attribuito, i criteri di valutazione utilizzati e l’attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo (anch’esso indicato)-> deve essere depositata presso la sede dell’ente nei 15 giorni precedenti all’assemblea ed il verbale dell’assemblea, nella quale l’autorizzazione all’acquisto sia concessa, deve essere depositata nel registro delle imprese. La violazione di tali tutele determina responsabilità solidale dell’amministratore e dell’alienante per i danni cagionati alla società. Le prestazioni accessorie Nella società azionaria è fatto divieto di conferimento di prestazioni d’opera o di servizi , che consegue alle difficoltà di quantificazione del valore di tale forma di conferimento. Ciò non determina l’impossibilità per la società di sfruttare le prestazioni dei soci: l’atto costitutivo può prevedere l’emissione di azioni che impongano al titolare l’adempimento di obbligazioni accessorie , aggiuntive al conferimento ed estranee al computo del capitale, determinandone il contenuto, la durata, le modalità ed il compenso e le eventuali sanzioni per inadempimento. Tali azioni assumono una connotazione di carattere personale in quanto l’identità del socio cui è imposta la prestazione assume una rilevanza; per questo tali titoli devono essere nominativi e non

categorie di azioni , le quali si differenziano da quelle ordinarie per la peculiare configurazione dei diritti in esse configurati. Questo è stato fatto per aumentare l'autonomia privata-> rafforzare il sistema economico introducendo strumenti che rispondono di più alle esigenze degli azionisti. Ad ogni categoria di azioni speciali, corrisponde un’assemblea speciale, regolata dalle disposizioni relative all’assemblea straordinaria. Tali azioni speciali possono incidere sia sui diritti patrimoniali che su quelli amministrativi ma in ogni caso tali azioni non possono superare la metà del capitale sociale.

  • Azioni senza diritto di voto o con voto limitato ad alcune materie (o subordinato al verificarsi di determinate situazioni) o a voto plurimo.
  • Azioni^ privilegiate - > attribuiscono^ vantaggi patrimoniali maggiori rispetto a quelle ordinarie;
  • Azioni di risparmio - > non prevedono diritto di voto e sono state introdotte per incentivare l’investimento da parte del piccolo azionista che, a causa dell’esiguità del proprio investimento, ha interesse alla sola remunerazione mentre normalmente manifesta disinteresse per le vicende societarie.
  • Azioni di godimento - > possono essere attribuite ai soci che vedano rimborsate le proprie azioni ordinarie al valore nominale(es. attraverso l'estrazione dei soci da rimborsare). Esse vengono attribuite al fine di “compensare” gli effetti del rimborso anticipato che preclude la partecipazione del socio ai successivi risultati della società. Non attribuiscono diritto di voto ma il solo diritto agli utili. Il pegno, l'usufrutto ed il sequestro delle azioni Le azioni possono essere costituite in pegno o in usufrutto dal socio oppure attinte da misure cautelari(il sequestro conservativo o giudiziario) o esecutive ( pignoramento ). In tali situazioni si pone il problema di individuare il soggetto cui competa l’esercizio dei diritti incorporati nel titolo.
  • In caso di pegno o usufrutto - >^ il voto spetta al creditore pignoratizio o all’usufruttuario mentre i diritti amministrativi spettano sia al socio sia a questi ultimi.
  • In caso di sequestro - > il diritto di voto ed i diritti amministrativi sono esercitati dal custode nominato dal giudice. Invece, laddove a seguito di un aumento di capitale a pagamento, quindi con nuovi apporti, le azioni attribuiscono un diritto di opzione , questo spetterà al socio , cui sono assegnate le nuove azioni da lui sottoscritte, liberi da ogni vincolo. Qualora invece il socio non versi le somme necessarie per l’esercizio del diritto di opzione almeno tre giorni prima della scadenza e sempre che gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato a terzi attraverso una banca o un intermediario autorizzato: in questo caso il vincolo si estende anche al ricavato della vendita. Il pegno, l'usufrutto e il sequestro si estendono agli utili della società, alla quota di liquidazione ed in caso di aumento di capitale a titolo gratuito, alle azioni di nuova emissione di pertinenza del socio. La circolazione delle azioni La circolazione delle azioni è libera : i soci possono alienare la propria partecipazione, così smobilizzando il capitale investito, senza alcuna ripercussione sull’attività sociale e sull’integrità del capitale. Tali azioni si trasferiscono mediante girata o con il transfert.
  • La girata - > è una^ scrittura datata e sottoscritta dal girante(cedente), contenente l’indicazione del giratario(acquirente), la cui firma è necessaria solo nel caso in cui i titoli non siano completamente liberati e quindi venga obbligato all’adempimento dei versamenti. Non può essere in bianco sennò sarebbe un titolo emesso al portatore-> vietato. La girata deve essere autenticata da un notaio e deve registrare, in successione, tutti i passaggi di titolarità: solo il giratario che si dimostri possessore in base ad una serie continua di girate può validamente rivendicare la qualità di socio.
  • Il transfer - > si esplicita nell’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e^ sul registro dei soci o con l’emissione di un nuovo titolo intestato all’acquirente.

La circolazione delle azioni è soggetta ad alcune limitazioni :

  • Le azioni relative a conferimenti in natura sono inalienabili sino al positivo esito del controllo della stima del loro valore
  • Le azioni cui corrispondono prestazioni accessorie, sono cedibili solo con il consenso degli amministratori, in quanto essi devono valutare le conseguenze dell’ingresso nella compagine sociale di un nuovo socio.
  • Limiti derivanti da leggi speciali o quelli posti dall’autonomia privata.
  • Limiti alla circolazione posti dallo statuto , che può limitare la circolazione delle azioni per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento dell’introduzione del divieto. Tali limitazioni hanno efficacia reale: se violate determinano l’invalidità del trasferimento. Tra queste clausole si ha per esempio la clausola di mero gradimento , che subordina la cessione delle azioni al gradimento discrezionale degli organi sociali o di altri soci; tale clausola può essere apposta solo se, nell’eventualità di rifiuto da parte di chi effettua la valutazione, si prevede l’obbligo all’acquisto delle azioni da parte degli altri soci o della società oppure il diritto di recesso del socio. Le operazioni della società sulle proprie azioni La società può effettuare operazioni sulle proprie azioni, per esempio al fine di ridurre il numero di partecipazioni circolanti-> queste presentano il rischio di elusione dell’obbligo di effettuare i conferimenti promessi e possono compromettere il corretto funzionamento della struttura corporativa o del regolare corso del mercato. Per questo il legislatore ha posto in materia un regime articolato, incentrato su divieti di sottoscrizione delle azioni proprie e sulla regolamentazione dell’acquisto. L’art. 2357 quater c.c. vieta alla società la sottoscrizione delle proprie azioni in sede di costituzione ed in sede di aumento del capitale. Infatti tale operazione determinerebbe un incremento di capitale fittizio in quanto la società diverrebbe “creditrice di se stessa” e pertanto non si determina alcun accrescimento patrimoniale. Le azioni sottoscritte in violazione del divieto, vanno attribuite ai soci promotori ed ai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale, agli amministratori, che saranno tenuti alla loro liberazione. E’ sanzionato anche il caso in cui dei soggetti, agendo in nome proprio, acquistino le azioni per conto della società. In questo caso l’acquirente è considerato per legge come agente in nome proprio ma della liberazione di tali azioni rispondono in solido i soci promotori, i fondatori ed in caso di incremento del capitale anche i soci amministratori, fatti salvi quelli esenti da colpa. Sono inoltre vietati dichiarati nulli la costituzione e l’aumento del capitale mediante la sottoscrizione reciproca di azioni, quando effettuata per il tramite di una fiduciaria o per interposta persona; tale operazione determinerebbe un incremento di ricchezza fittizio in quanto ciascuna società partecipante diverrebbe creditrice nei confronti dell’altra per il medesimo importo. L’acquisto di azioni proprie da parte della società è ammesso :
  • La società può acquistare azioni proprie esclusivamente nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili , risultanti dall’ultimo bilancio approvato. In questo caso possono essere acquistate solo azioni integralmente liberate(poiché in questo caso la società diverrebbe creditrice di se stessa). Tale acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea, che stabilisce il numero di azioni da acquistare. Sono anche previsti dei limiti di acquisto per le società quotate: l’acquisto di azioni proprie non può eccedere un quinto del capitale sociale, tenendo conto anche del capitale delle società controllate. Le azioni acquistate in violazione a tali divieto devono essere alienate entro un anno dall’acquisto; in difetto si deve procedere al loro annullamento ed alla contestuale riduzione del capitale.
  • La società può acquistare azioni proprie^ al fine di ridurre il capitale , come disposto da delibera dell’assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto ed

Le azioni di nuova emissione sono quindi offerte in opzione ai soci, in proporzione al numero di azioni già possedute. L’offerta deve essere pubblicata presso il registro delle imprese e resa nota con una pubblicazione sul sito della società. Il diritto di opzione dei soci è soggetto a delle limitazioni : non spetta per le azioni che debbano essere liberate mediante conferimenti in natura; nelle società quotate lo statuto può escluderlo nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente; può essere escluso se è finalizzata all'ingresso di nuovi soci; è escluso in conseguenza alla naturale emissione di azioni ai fini della sottoscrizione da parte dei dipendenti. L’aumento di capitale si traduce in una modifica dell’atto costitutivo e la sua deliberazione compete all’assemblea ordinaria - > art. 2443 cc permette allo statuto o al successivo atto di modifica, di attribuire agli amministratori la facoltà di incrementare il capitale in più tranche, entro 5 anni ed entro un importo prestabilito. Nei trenta giorni successivi all’avvenuta sottoscrizione delle nuove azioni gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese la delibera di incremento del capitale; prima dell’espletamento di tale formalità non è possibile menzionare l’operazione negli atti della società. L’art. 2349 cc dispone che l’aumento deve essere concretamente eseguito. Riduzione del capitale Si ha una riduzione volontaria quando i conferimenti originariamente promessi si rivelino sovrabbondanti rispetto alle reali esigenze della società - > può indurre a deliberare il parziale rimborso dell'investimento e può aver luogo sia per mezzo della liberazione dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti sia con il parziale rimborso di quelli già effettuati. Nelle società quotate che abbiano acquistato azioni proprie deve essere effettuata con modalità tali che titoli eventualmente posseduti dopo l'operazione non eccedano la quinta parte del capitale. Al fine di salvaguardare le aspettative di soddisfacimento dei creditori, la deliberazione di riduzione del capitale può essere eseguita soltanto trascorsi 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese e a condizione che entro questo termine nessun creditore anteriore abbia esperito opposizione. In caso di opposizione occorre attendere l'esito del giudizio: il tribunale può ritenere infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure ritenere idonea la garanzia eventualmente prestata dalla società per il disfacimento del creditore e quindi autorizzare l'operazione nonostante l'opposizione. Essa è connessa all'emissione delle azioni di godimento : possono essere attribuite ai soci che vedano rimborsate le proprie azioni ordinarie al valore nominale(per esempio attraverso l’estrazione dei soci da rimborsare).Tali azioni vengono attribuite al fine di “compensare” gli effetti del rimborso anticipato che preclude la partecipazione del socio ai successivi risultati della società. Esse non attribuiscono diritto di voto ma il solo diritto agli utili. L’art. 2446 dispone che qualora il capitale sia diminuito di oltre un terzo a causa di perdite , gli amministratori(e qualora essi restino inerti, il collegio sindacale) devono convocare l’assemblea straordinaria per presentare la situazione patrimoniale della società e decidere se procedere immediatamente ad una riduzione di capitale o rinviare ogni determinazione all’esercizio successivo. Se entro l’esercizio successivo le perdite non si sono ridotte a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria che approva il nuovo bilancio deve provvedere immediatamente alla riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate. In difetto di tale deliberazione, gli amministratori devono chiedere l’intervento del tribunale che sentito il pubblico ministero disporrà la riduzione. Qualora per effetto delle perdite il capitale si riduca al di sotto del minimo legale , non è possibile il rinvio all’esercizio successivo, gli amministratori devono immediatamente deliberare la riduzione del capitale ed il contestuale aumento ad una cifra non inferiore al minimo. Le obbligazioni Esse costituiscono un titolo di credito che può essere emesso esclusivamente dalla società per azioni , a fronte dell’acquisizione di risorse a debito.

Ciò che l'obbligazionista versa alla società all'atto della sottoscrizione del titolo, non costituisce conferimento bensì un finanziamento che non concorre alla formazione del capitale. La società rileveranno nel proprio attivo patrimoniale le somme ricevute dal collocamento dei titoli e nel passivo patrimoniale il debito verso gli obbligazionisti. L'obbligazionista, in quanto creditore della società, ha diritto di ottenere da essa, alla scadenza pattuita, la restituzione dell'ammontare versato maggiorato del concordato tasso di interesse. Il rimborso del capitale è sempre dovuto mentre la remunerazione può variare in dipendenza di parametri obiettivi; per questo motivo si parla anche di obbligazioni indicizzate in quanto la remunerazione può variare in base all’andamento della società, dei tassi valutari, degli indici di borsa ecc.. Le obbligazioni in quanto titoli di credito consentono un agevole circolazione e quindi il sottoscrittore è libero di allenarle prima della scadenza del prestito, con la possibilità di rientrare anticipatamente in proprietà dell'investimento, pur sacrificando almeno una parte della remunerazione pattuita alla scadenza. La decisione di emissione di obbligazioni compete agli amministratori ma il verbale di deliberazione deve essere redatto da un notaio ed iscritto nel registro delle imprese. L'emissione di obbligazioni è assoggettata a precisi limiti quantitativi posti in primo luogo a garanzia della capacità di rimborso; il complessivo importo dei titoli non deve eccedere il doppio del capitale sociale della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Tali limitazioni non si applicano alle obbligazioni destinate agli investitori professionali , come le banche e gli intermediari finanziari, atteso che questi dispongono di strumenti tecnici e competenze tali da effettuare una adeguata valutazione della capacità, attuale e prospettica, di rimborso della società, Tale deroga non pregiudica chi acquisisce tali titoli in quanto l'intermediario che li abbia sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti di quei compratori che siano sprovvisti della qualifica di investitore professionale. Il limite non sussiste nemmeno in relazione alle obbligazioni assistite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, fino a due terzi del valore dei cespiti. Tale garanzia reale viene ritenuta di per sé idonea ad assicurare il rimborso. Anche qualora ricorrano particolari ragioni di interesse economico nazionale la società può essere autorizzata dall'autorità governativa ad emettere obbligazioni per una somma superiore al parametro legale, con l’osservanza delle prescrizioni, della modalità ed alle cautele stabilite nel relativo provvedimento. La società che abbia emesso obbligazioni non può procedere alla riduzione volontaria del capitale sociale o a distribuire riserve , se ciò determini la violazione del parametro legale, tenuto conto dell'ammontare dei titoli in circolazione. Quando invece il capitale sociale sia ridotto a causa di perdite non riassorbite nell'esercizio successivo, la riduzione non può essere impedita ma scatta il divieto di distribuire utili sino a che l’ammontare di capitale e riserve legale e disponibili non torni ad eguagliare la metà delle obbligazioni in circolazione. Agli obbligazionisti non spettano gli stessi diritti amministrativi degli azionisti ma hanno il diritto di partecipare all'assemblea degli obbligazionisti. Tale assemblea delibera in merito alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni e sul relativo rendiconto, sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune, degli ulteriori questioni di interesse comune degli obbligazionisti e soprattutto sulle modificazioni delle condizioni di prestito. L'assemblea può essere convocata ogni volta si renda necessario dal rappresentante comune e dagli amministratori ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da obbligazionisti che rappresentino almeno il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. Le deliberazioni sono iscritte nel registro delle imprese. Il rappresentante comune può essere indifferentemente un obbligazionista o un terzo e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento o le società fiduciarie; è fatto divieto di ricoprire tale posizione agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti della società debitrice.

In alternativa è possibile stipulare un contratto di finanziamento destinato a sovvenzionare una specifica operazione, pattuendo con il mutante che il rimborso del prestito intervenga attraverso i proventi dell'operazione stessa. Riforma societaria del 2003-> finalità è quella di invogliare gli investimenti, anche settoriali, senza far gravare il rischio sull'intero patrimonio sociale. La costituzione del patrimonio destinato diviene efficace soltanto una volta che siano trascorsi giorni dalla sua iscrizione nel registro delle imprese; in questo lasso di tempo i creditori che si ritengano pregiudicati dall'operazione possono esperire opposizione. Solo decorso tale termine senza che vi sia alcuna opposizione , i creditori della società non possono più far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare, né sui proventi da esso derivanti, fatta eccezione per quelli che competono la società. Per i debiti contratti in relazione allo specifico affare, la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato, ferma restando la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. La costituzione di un patrimonio destinato-> contabilità separata con il conseguente obbligo di tenere appositi libri e scritture contabili, di effettuare distinte distinzioni in bilancio; inoltre, una volta che l'affare viene realizzato, gli amministratori devono redigere un rendiconto finale il quale, accompagnato dalla relazione dei sindaci e dei revisori dei conti, va depositato presso il Registro delle Imprese.