









Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Riassunto del libro diversità culturale tra diritto e società
Tipologia: Dispense
1 / 16
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!










Quando diciamo che il diritto è sollecitato dalla diversità culturale, vogliamo dire che le nostre società sono culturalmente diverse, non lo diciamo sulla base di un principio giuridico, un sapere giuridico che lo afferma in maniera inderogabile, ma facciamo riferimento ad un concetto emanato da sociologia, antropologia, un concetto che esprime una percezione ad esempio. Perché dico che una persona è culturalmente diversa da me? A che codice faccio riferimento quando penso alla diversità culturale? Il codice del diritto? No, ci arriverò a capire in che modo il diritto riconosce alcune pratiche culturali apparentemente incompatibili, ma è un concetto diversamente definito a seconda delle discipline. Diversità culturale comprende l’aggettivo “culturale” che rimanda al concetto di cultura e possiamo delimitare tale termine a quegli aspetti legati a lingua, tradizioni ecc.. ovviamente cultura giovanile è diversa da quella dei miei genitori, ma non sono questi gli aspetti salienti nell’analisi. La cultura della dx europea è diversa dalla sx europea, ma nemmeno tale concezione di cultura ci interessa. Se noi vogliamo approfondire un aspetto che riguarda la nostra società e che definiamo come diversità culturale, dobbiamo interrogarci non su cosa sia cultura, ma su quali aspetti voglia esaminare, definire l’oggetto dell’analisi, quali aspetti rendono diverse le varie società. Parlare di società multiculturale lo facciamo ma non in riferimento al fatto che la cultura giovanile sia diversa da quella dei nostri genitori, bensì in riferimento al fatto che la società è un gruppo caratterizzato da una molteplicità di soggetti di provenienze diverse. Se in qualche modo noi il concetto di diversità culturale lo associamo ai fenomeni migratori, alle seconde e terze generazioni ossia persone che oggi possono essere cittadini italiani e si riconoscono almeno in parte in tradizioni, lingue , usanze, che derivano in paesi e contesti di provenienza dei propri avi. E’ anche vero che tale concetto non è un concetto neutro, ossia la diversità culturale non esiste in assoluto. Se parlo di diverso, c’è un rapporto con qualcosa, qualcosa è diverso da qualcos’altro quindi diversità è frutto di percezioni, narrazioni, etichette che possono derivare dal diritto o altre istituzioni quindi stiamo in fondo dicendo che questa cosa diversa può essere accettata o meno e c’è sempre una scelta di fondo che deriva da scelte politiche, principi giuridici fondamentali o aspetti di cui il diritto è protagonista—> es. circoncisione maschile è una pratica riconducibile ad alcune religioni, AMMESSA dal nostro diritto. Le mutilazioni sui genitali femminili sono tutti interventi NON AMMISSIBILI, ossia espressione di una diversità che non può essere ammessa le cui pratiche di interventi spaziano dalle più lesive alle più simboliche e su quest’ultime si discute sul fatto che non producendo alcun danno fisico, esse sono meno incisive della circoncisione eppure non sono accettate. Perché? Le risposte sono varie. Le ragioni possono essere diverse, il riconoscimento di una pratica religiosa sta in un gradino più alto nel campo del diritto rispetto ad una pratica culturale classificabile in maniera eguale; circoncisione e mutilazione sono pratiche uguali ma la prima illecita in ragione al fatto che vi siano motivazioni religiose alla base differentemente da quelle che stanno alla base della mutilazione che in quanto culturali hanno incisività inferiore. La maggior parte delle pratiche riconducibili alla diversità religiosa difficilmente possono essere rigettate tout court perché interrogano il diritto e gran parte delle società sono caratterizzate da una diversità culturale molteplice o super diversità ossia sempre crescente, difficilmente ordinabile.
All’inizio del corso abbiamo parlato di macrosociologia e microsociologia. Nella macrosociologia ci sono due idee, conflittualistica e funzionalistica, la prima fondata sulla società concepita come molteplicità di conflitti, la seconda fondata sul concetto di equilibrio sociale, eu funzione ecc… Oggi staccarsi dall’opinione di chiunque di noi sulla diversità culturale, significa provare a pensarla come un fattore di conflitto delle nostre società ossia come un fattore di conflitto ma non necessariamente patologico, cioè adottando l’idea che le nostre società son costellate da una molteplicità di conflitti, nessuno può dubitare sul fatto che siano conflittuali ma non significa considerarle patologiche, perché le risorse che abbiamo ci portano ad essere maggiormente o minormente autonomi, ad aver maggior o minor potere. Questo è un modo di osservare la diversità culturale, discostandoci dall’opinione diffusa. E’ un concetto patologico delle nostre società e il messaggio che viene trasmesso è che sia un fattore patologico di disgregazione sociale. E’ però più corretto definirlo come fattore di complessità culturale ma non fattore disgregante\ patologico. In un’ottica sociologico- giuridica va studiato come fattore di mutamento sociale e ciò ha senz’altro modificato la società e ancora lo farà, ed è anche fattore di mutamento giuridico quindi anche qui la prospettiva macrosociologica. In una visione microsociologica come colloco la diversità culturale nella visione della società? L’analisi sociologica micro della divisione della società, secondo questa prospettiva che analizza lo strato social, come la gente socializza, quali aspetti influenzano le persone, ricorda il concetto di pluralismo normativo che è centrale nell’analisi della società, perché se noi non colleghiamo la diversità culturale di cui le persone sono portatrici, ma che è soprattutto frutto di una nostra percezione alla quale possiamo collegare anche un giudizio (es. la diversità culturale è bella finché possiamo noi sceglierla, avere in una city tanti ristoranti etnici è ricchezza, vivere in un condominio di diversità in periferia significa concepire quelle che possono essere criticità derivanti dalla convivenza di diverse culture in medesimi luoghi). Quindi il concetto di pluralismo normativo perché è importante nell’analisi di diversità culturale perché se non partiamo dal concetto che tutti noi cittadini italiani o persona musulmana in Italia integrata da anni, ci riconosciamo in una molteplicità di gruppi e influenzati da norme provenienti da contesti diversi e non solo giuridiche, anche gli immigrati si riconoscono in gruppi che creano norme diverse e ciò è fondamentale per non assumere una prospettiva che reifica le culture. Quindi è importante pensare alla diversità culturale in una prospettiva micro adottando visione pluralistica in particolare di pluralismo normativo, perché quando analizziamo un caso di marito cinese che picchia la moglie, vanno fatte molte domande: cosa rappresenta quell’atto? Da cosa deriva? È culturalmente motivato? Possiamo desumere che il modo di intendere il rapporto di coniugi nella cultura cinese sia diverso dal nostro? Dobbiamo assumere un atteggiamento critico nell’analisi del tema, quindi non è circoscritto come appare, ma è fondamentale e spazia da ambiti di vario genere, amici, lavoro, scuola, università ecc…
Pensiero di un giurista molto raffinato, Mario Ricca che propone la costruzione di un diritto interculturale che in qualche modo deve aprirsi alla conoscenza delle culture intese come modo di intendere la realtà delle persone, per capire in che modo le usanze, le pratiche i valori che possono essere diverse dalle nostre, possono o meno essere compatibili con le nostre. A proposito della diversità culturale come percezione (es. ristorante e condominio) Ricca afferma: “la percezione del culturale è come la percezione degli odori, registrati dalla coscienza sono solo quelli altrui e l’assuefazione nostra li fa sparire dall’orizzonte percettivo.” Diversità è quindi qualcosa o che non riconosciamo o che riconosciamo diverso da noi, ma non basta. Im mutamenti sociali, delle istituzioni, con il diversificarsi in ragione di migrazioni, cambia e si modifica notevolmente, ciò che anche in nome di diritti fondamentali gli immigrati ci chiedono,
3 e recita che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, pari dinanzi alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche ecc…” Secondo lui tale principio di uguaglianza dell’art.3 è a tutela delle differenze che sono differenze d’identità quindi culturali, quindi l’art. 3 è una buona base di partenza per il nostro discorso che concepisce l’uguaglianza un principio normativo a tutela delle differenze.
5. Diritto, diversità culturale e interesse del minore
Aa appunti mari
DIVERSITA’ CULTURALE, AUTONOMIA E MARGINALITA’ SOCIALE
ZINGARI, NOMADI ROM, SINTI … DI CHI STIAMO PARLANDO?
La diversità culturale è molto spesso legata anche a situazioni economico-sociali. Un caso interessante è quello degli zingari\ rom perché rappresentano il gruppo sociale che al di la della condizione giuridica che hanno, vengono comunque considerati stranieri e le persone più diverse culturalmente. Interessante anche dal punto di vista teorico che dimostra come la diversità culturale sia senz’altro frutto di storia, ma anche legata a marginalità socio-economiche che caratterizzano le persone e danno luogo a politiche, anche quando includenti e a tutela della diversità, che garantiscono separazione fisica di persone così diverse da altre. Interessante anche da un altro punto di vista, da quella del pluralismo ossia l’idea che ci siano più fonti diverse o dal pdv soggettivistico ossia le persone fan parte di diversi gruppi con norme molteplici e diverse. I percorsi che nel tempo hanno portato ad una diffusione su tutti i continenti di questo popolo hanno determinato necessariamente la formazione di gruppi e sottogruppi diversi tra loro, per lingua, costumi, organizzazione sociale, in ragione, innanzitutto, della vicinanza e della convivenza con popolazioni diverse. Rom, sinti, manus, kale, gitani e tanti altri, sono gruppi che presentano ciascuno una propria storia, propri tratti culturali, che impongono un’estrema attenzione nell’analisi della loro cultura, per evitare false generalizzazioni. Il nome di gruppo si fonda su criteri diversi: geografico (es: sinti emiliani), professionale (lavora: cavallo, rom kalderasa: [caldera:caldaia], curara: fabbricanti di stracci). Tutto ciò è interessante non solo per vedere come vivono persone diverse da noi, sempre ammesse che siano diverse, ma lo è anche perché questo pluralismo giuridico, complesso di norme, modi diversi di intendere rapporto tra donne, diritto dei figli, idea di adulto, possono produrre conflitti che entrano nella nostra giustizia.
Abbiamo dunque vari casi giurisprudenziali che dimostrano come norme di gruppi, derivanti dal loro interno, possono trovare sbarramento nel nostro diritto che in qualche modo impatta sulla loro vita e i loro diritti. Sono casi complessi, perché ad esempio nella nostra società non c’è un’idea di famiglia e dunque il fatto che ad esempio nella comunità rom si seguano norme diverse, si costruiscano famiglie con norme che noi non conosciamo, rende difficile contestare l’esattezza o meno delle loro norme. Parlando dei Rom, richiameremo quella parte di lezione dedicata alle etichette che il diritto costruisce nel classificare comportamenti, persone e in particolare con l’etichetta nomade, quindi il diritto etichetta i rom come nomadi e questa etichetta ingloba nella figura del nomade persone che non necessariamente lo sono e anzi, l’esperienza dice che la maggior parte di rom italiani non avevano prima mai avuto l’esperienza di nomadismo. Zingari, Nomadi, Rom è una popolazione diversificata, di difficilissima classificazione. Il termine zingaro es. gypsy o gitano o in altre lingue, è un termine eteronomo è una delle poche popolazioni conosciuta con un termine che è stato dato, probabilmente derivante da una setta indiana, il paese di origine lontana del popolo è una setta eretica chiamata athinganoi (intoccabili) altri fanno derivare invece dalla parola cingar (cingola) derivante da un uccello che non fa il nido, così come i nomadi. A questo termine zingaro, nel corso della storia più recente, sia istituzionalmente, sia attraverso una progressiva visibilità, quando gli zingari hanno iniziato ad aver spazio di parlare di loro stessi, viene proposta la parola ROM che nella lingua parlata dalla maggior parte di gruppi riconducibili a popolo zingaro, significa “uomo libero”. Non tutti i rom sono contenti di questa parola perché in realtà rom è anche il nome di un macro gruppo al loro interno quindi chi non si riconosce in questo macro gruppo rifiuta tale etichetta. E’ dunque un popolo difficilmente classificabile. Da un punto di vista sociologico culturale è chiaro che una popolazione che tanti anni fa lascia il paese, disperdendosi per il mondo, è necessariamente un popolo che conserva gran poco di comune al suo interno perché hanno interiorizzato lingua e costumi ecc.. dei posti nei quali si sono stanziati. La Romania ha in assoluto il numero maggiore di rom, molti dei quali vivono in Spagna dove l’affermarsi dei gitani ha dato luogo ha tante svolte nel campo culturale, si pensi al flamenco, è un ballo gitano, dei rom.
La vita nei campi tra scelta e marginalità
In Italia vi è la “ politica dei campi” più volte sotto accusa dalla UE. La percezione dei rom è dunque tanto che gli aspetti positivi della cultura loro, non vengono più associati a loro. Gruppo particolarmente marginale per mancanza storica di strumenti come alfabetizzazione che non può portare ad un coinvolgimento. Quindi questa molteplicità di gruppi e sotto gruppi, presentano differenze in organizzazioni, norme e valori caratterizzanti e che storicamente hanno caratterizzato la loro vita economica, importante nel passato tanto da dare il nome ai sottogruppi es. kalderasa\ caldera\ caldaia ecc… A questa diversità dovuta dai percorsi del passato, si sovrappone una diversità di altro tipo, se parliamo di Rom o popolo Sinto, parliamo di persone che vivono nei campi, in condizioni inumane, persone poco integrate. Quasi la metà conducono una vita uguale alla nostra, e ciò da un punto di vista concettuale vuol dire tanto e va aggiunto anche che queste persone che conducono una vita analoga alla nostra, svolgono lavori di vario genere e non dicono di essere rom, lo fanno necessariamente per le implicazioni che il disvelamento avrebbe nella loro vita; ci sono ricerche che dimostrano ciò, come dalla persona più integrata, identificabile a quella dei campi, ci sia distacco proprio perché si teme di essere etichettati come rom. Proviamo a metterci nell’ottica di chi non ha istruzione, vive in un campo, trova lavoro a servizio di una famiglia e la famiglia scopre che tutte le mattine prima di fare le pulizie, la persona proviene da un campo, come reagirebbe la famiglia? Questo è un grande problema. Tutti i discorsi su
gruppi ad esempio in Finlandia risolvono conflitti mediante un meccanismo di tipo vendicatorio ecco dunque emergere il pluralismo giuridico, pluralismo normativo non che i rom sono avulsi dal contesto più ampio nel quale sono immersi, perché il fatto di avere delle proprie norme non preclude la ricorrenza al nostro diritto. Possono dunque emergere conflitti che non rimangono dentro le comunità ma per qualche motivo vengono a contatto con la nostra giustizia o perché richiesto o perché c’è qualcosa che fa intervenire la nostra giustizia in difesa di soggetti coinvolti.
Il matrimonio
In molte comunità rom e sinte, il matrimonio segue riti e norme diversi dal nostro diritto e se le persine che contraggono matrimonio, non si sposano anche seguendo le norme del nostro ordinamento, è evidente che per il nostro ordinamento non sono sposate. I matrimoni sono diffusissimi e spesso si ricorre al nostro ordinamento. Diffuso è anche il matrimonio con minori o fra minori, per vari motivi sui quali incidono fattori come separazione delle comunità rispetto al contesto più ampio e marginalità sociale delle persone. Si pone allora il problema di quale apertura ci può essere nel nostro ordinamento, per riconoscere le differenze culturali. Possiamo chiederci se sia possibile riconoscere il matrimonio rom e quali ricadute di giustizia penale possa avere, soprattutto se coinvolte minori. Le ragioni che portano a matrimoni precoci sono:
Tre sentenze importanti
Sentenza 1 Matrimonio tra maggiorenni : un giovane immigrato irregolare sposato solo con rito rom e quindi non con il diritto del suo paese di appartenenza, viene espulso da un parco di Milano. Il giudice di Pace diceva che non andava espulso per art.19 TUI – testo unico immigrazione : “in particolari situazioni anche se lo straniero è irregolare non va espulso” e una di queste situazioni è il fatto che sia coniugato con una donna incinta e tale disposizione calzava il caso del rom. Prefetto di Milano, non concede tale permesso. Cassazione accoglie il reclamo del prefetto e procede all’espulsione dell’immigrato. La causa di esclusione della espulsione dello straniero, prevista dall’art. 19 , 2°comma, lett. d), del d.lgs n. 286 del 1998, nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 376 del 2000, consistente nella sussistenza di un rapporto di coniugio e di convivenza dell’espellendo con una donna in stato di gravidanza, opera a condizione che tale rapporto trovi riconoscimento nell’ordinamento giuridico dello Stato di appartenenza dello straniero, mentre nella specie un cittadino extracomunitario era coniugato con rito rom al quale non può attribuirsi rilevanza giuridica in alcun ordinamento statuale.
Caso interessante nel quale il giudice fa riferimento ai principi ispiratori della politica migratoria, quindi alla necessità di contenimento degli immigrati e quindi accogliere la richiesta di questo immigrato avrebbe significato deviare al contenimento. Sentenza non soddisfacente perché non c’è un atto giuridicamente riconosciuto ma un fatto riconoscibile sul piano sociale e delle relazioni.
Sentenza 2 Corte europea dei diritti umani : donna vedova madre di 6 figli spagnola alla quale le autorità spagnole avevano negato il riconoscimento al diritto alla pensione di reversibilità, rom non coniugata perché lo era secondo il loro rito, senza mai aver fatto riconoscere in qualche modo il rapporto. La corte dice “Il diniego delle autorità spagnole al riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità ad una cittadina di etnia Rom, perché secondo le autorità spagnole non risultava coniugata in quanto aveva contratto matrimonio secondo il rito e le usanze della comunità rom, senza mai ufficiare matrimonio civile dopo la legge di riforma del 1981, costituisce una violazione dell'art. 14 della Convenzione (principio di non discriminazione). La situazione spagnola è particolare, fino all’81 in Spagna era ammesso solo il matrimonio con rito cattolico, quello civile era riconosciuto gran poco e la corte riconosceva tale diritto solo ad alcune persone che per libertà religiose\ coscienza non avevano contratto matrimonio o persone che non potevano contrarlo in Spagna. A questa donna era stato riconosciuto il matrimonio ai fini dell’erogazione di assegni famigliari e previdenze concesse a famiglie numerose.
Questa storia ha creato nella donna un’aspettativa, cioè essendo prima stata considerata sposata, ha illuso la donna ad un possibile ed ulteriore riconoscimento. Se l’appartenenza ad una minoranza non dispensa dal fatto di rispettare le regole matrimoniali di un paese, questa appartenenza………. SLIDE
Sentenza 3 Due giovani rom che vivevano in un campo nomade vicino a Sassari con la famiglia del ragazzo 21 che stava con ragazza 15enne sposati secondo i loro riti. I genitori di lui per convenienza si rivolgono al tribunale di Sassari chiedendo affidamento della ragazza che racconta la sua storia, incinta con bambino perso, vive nella roulotte dei suoceri ed è d’accordo all’affidamento. Un racconto estremamente spontaneo che blocca la richiesta per violazione art.609-quater “atti sessuali con minorenne” ma atti sessuali con minore maggiore di 14 minore di 16 consenziente e cosciente ossia c’è un caso che prevede che se è vero che dopo 14 anni si presuppone che atto sessuale sia frutto della scelta della persona, ci sono casi che si ritiene che la scelta sia viziata e questi casi sono ad es. il caso del tutore che vive con la minorenne, casi che secondo la dottrina configurano situazioni di possibile condizionamento, diversi da questo caso che è stato analizzato. La ragazza aveva scelto liberamente di sposare il ragazzo quindi non c’era situazione di dipendenza o condizionamento. C’era solo il requisito anagrafico, gli elementi della norma c’erano. In primo e secondo grado la giovane viene condannata riconoscendo le attenuanti e dice che il matrimonio rom al loro non interessa, c’è una minora quindi non può sposarsi, quindi l’uomo deve andare 1 anno in prigione. Cassazione: il difensore afferma che non c’era alcun tipo di condizionamento. La cassazione conferma la condanna con applicazione letterale della norma “ il matrimonio rom non rileva, tanto meno in questo caso in cui vi è una minore, prima dei 16 non vi è capacità giuridica di contrarre matrimonio e quindi il giovane sconta la sua pena e la giurisprudenza non ha mai riconosciuto il matrimonio celebrato con rito rom”.
Virginia Wolf nel romanzo “ una stanza tutta per se” parla di quanto sia importante l’istruzione per una donna. Altro ambito di uguaglianza è l’accesso nel mondo del lavoro, pari retribuzione ma ancora i tempi non sono maturi per parlare di diritto lavoro. Queste lotte che sembrano genarli, all’interno vanno declinate, all’interno ci sono diversi orientamenti che arricchiscono i movimenti, questo lo troviamo anche nei movimenti antirazzisti. Già nella prima ondata ce ne sono 2 : femminismo liberale e femminismo socialista; il secondo più attento alle differenze mentre il primo più+ ispirato ad un concetto di diritti umani più neutri che valgano per ogni soggetto.
L’intersezionalità
Due immagini, chi manca nelle slide e perché non è li? Prima immagine uomo nero, che rappresenta che nella realtà degli USA i movimenti anti razzisti erano rappresentati\ identificati con le istanze e richieste degli uomini, le donne nere non erano rappresentate e non potevano rivendicare diritti. Le richieste dei movimenti anti razzisti erano eliminazione della schiavitù e uguaglianza formale del voto. La società civile contribuisce nella creazione del diritto in questo movimento e più è coinvolta, più quella istanza è sentita a livello locale e quello sarà il diritto maggiormente usato ed efficace. Il fascino di questa ondata è che i movimenti si intrecciano , chiedono le stesse cose e ci si preoccupa che l’istanza di qualcuno possa diventare più importante di quella altrui quindi ci si rende conto che si può coalizzarsi e collaborare per ottenere risposta alle proprie istanze. Mancano nella seconda stanza\foto l’uomo bianco come parametro di riferimento, soggetto del diritto per eccellenza del diritto non solo nazionale, ma si pensi anche alle carte dei diritti internazionali che usano un maschile neutro, riferito all’essere umano però un linguaggio inclusivo renderebbe più chiaro il fatto che i diritti sono per tutti e per tutte. Tale concetto è stato coniato da una giurista afro americana Kim Crenshaw femminista entrata in una delle più prestigiose università americane grazie al concetto delle quote. Il grande passo in avanti che compie la terza ondata di femminismo è quella di guardare all’incrocio, intersezionalità significa incrocio, anche se poi viene pensato in modo diverso. Crenshaw pensava all’incrocio stradale, e voleva usare apposta un termine comprensibile ed è uscita quest’opera di branding, espressione sintetica che ha avuto successo per il suo impatto di semplice comprensione. Lei voleva intendere che se immaginiamo che una donna di colore o qualsiasi persona che soffre\vive un’esperienza identitaria in cui più categorie di identità provocano discriminazioni, dobbiamo immaginare che ogni categoria sia rappresentata da un’auto e quando succede un incidente, la polizia trova la scena dell’incidente e ha difficolta di ricostruire quello che i penalisti o civilisti del danno chiamerebbero nesso eziologico, perché c’è un concorso di cause. Statisticamente molte donne soffrono e vivono violenza domestica e per anni l’ appartenenza a minoranze etniche o religiose o ulteriori, precludeva loro di avvalersi a servizi assistenziali e la mancanza di accesso ad un supporto per lasciare l’esperienza violenta, incide molto sulla donna. Spesso il concetto di intersezionalità viene definito come discriminazione multipla, ma Crenshaw dice che non solo è una somma, un’addizione, non è una gara a chi ha più svantaggi, ma è l’interdipendenza, il mutuo influenzarsi, a ridefinire l’esperienza di violenza, discriminazione e svantaggio delle donne es. caso del velo, il porto dei simboli religiosi : il fatto di essere una donna che porta il velo, dinanzi ad un datore che non assume donne con il velo, qui in base a cosa è discriminata la donna? Alla religione ad. esempio però non per forza è discriminazione perché ci sono politiche aziendali che prevedono un divieto generale, quindi non solo per islamiche, ma anche cristiana o cattolica ad esempio, del porto di simboli. Possiamo dire che sia discriminata solo per religione? Crenshaw attivista e accademica era stata parte del caso General Motors USA fine anni ’70 inizio anni ’80 dove le donne avevano avuto accesso in azienda per ultime, la crisi dell’azienda porta ad un licenziamento collettivo partendo dagli ultimi assunti e le donne nere sono quelle che statisticamente hanno subito di più da quell’azione e loro si muovono in quanto si ritenevano discriminate da tale azione, non ottengono ragione perché il giudice dice che se riconoscesse discriminazione sulla base del colore e del genere, creerebbe una mega-categoria che il diritto costituzionale americano non consentirebbe di tutelare, diritto con pochissime leggi ordinarie + testo costituzionale con vari corollari. Non accoglie l’istanza delle donne licenziate anche perché si osserva che in azienda molte donne in realtà avevano un’occupazione più “dignitosa” di quella a cui erano stati adibiti gli uomini; le donne spesso erano front office quindi le prime che il cliente osservava all’ingresso in azienda, mentre gli uomini erano adibiti a mansioni più pensanti e umili ragionamento mono categoriale che può cambiare la decisione di un caso.
Contenuti di interesse preminente del minore in uno stato laico sono valori funzionali all’espressione delle libertà e dell’uguaglianza dei componenti della comunità, quindi valori che permettono espressione delle personalità degli individui che compongono la società. Interessante è l’autodeterminazione riferita ai diritti del minore come individuo. Nella sentenza 203\1989 in materia di libertà di scelta degli studenti di avvalersi o meno dello studio di religione cattolica nelle scuole pubbliche, la corte ha creato un equazione a tre fattori composta da elementi decisivi che sono 3:
Legge 149\2001 prevede che nel caso di conflitto con i genitori, ci sia un terzo che rappresenta il minore. In tali ipotesi di conflittualità e nel caso di elevata conflittualità come separazioni o divorzi,
si nomina un avvocato o curatore speciale per il minore, che lo rappresenta nei confronti dei suoi genitori, proprio perché l’interesse del minore che DEVE ESSERE SUPERIORE, non è spesso quello perseguito dai genitori. Il curatore speciale ha dunque l’onere di dar voce all’interesse del minore, quindi la dottoressa incontra il minore se possibile, perché per lui è importante sentirsi rappresentato, i servizi sociali fanno le indagini sul minore famiglia d’origine e\o affidataria. Il curatore valuta anche le relazioni che arrivano dai servizi sociali, dalla comunità per capire come rapportarsi al tribunale. La diversità culturale la docente l’ha sperimentata in varie situazioni perché come consulente di save the children ha a che fare particolarmente con la diversità. Le differenze culturali impregnano sicuramente all’interno dei procedimenti del tribunale per minorenni. Due casi:
Due reati culturali ingannevoli del minore:
14
Essendoci in Italia comunità di migranti presenti in maniera consistente, si pone il problema del conflitto di norme che riguardano la situazione del migrante che deve seguire la norma italiana che spesso entra in conflitto con norme giuridiche o religiose o altre norme del suo paese. Viviamo in un momento drammatico dove questi fenomeni della globalizzazione rischiano di mettere in discussione principi vitali della nostra democrazia. Questo tema dell’ordine pubblico è un tema che sta occupando molto la giurisprudenza anche proprio all’interno del mondo occidentale quindi ci si è trovati dinanzi a mutamenti della concezione famigliare, fine della discriminazione omosessualità e ammissione omosessuali a istituti come matrimonio ecc.. hanno portato a molti cambiamenti e conflitti normativi nel mondo occidentale. Altro fattore è stato il veloce incremento delle tecniche di procreazione medicalmente assistita e abbiamo avuto reazione diverse. Sentenza sezione Unite della Corte di Cassazione importante ma non l’unica. Al centro vi è il concetto di ordine pubblico. Sentenza del 2017 importante per il tema dell’ordine pubblico spesso oggetto di equivoci etimologici.
Ordine pubblico ci fa pensare a normative e pratiche amministrative volte a tutelare la sicurezza dei cittadini, qui però si tutela l’ordinamento rispetto a influenze esterne. C’è ordine pubblico interno ed esterno, internazionale quando entrano in gioco conflitti tra interessi transnazionali e c’è anche una elaborazione teorica che afferma che quello internazionale, interessa sempre di più una comunità internazionale e acquista una sorta di summa dei diritti internazionali globali. Sentenza 2016 donne omosessuali legate da matrimonio in spagna che hanno avuto una bambina con fecondazione dove una donna fa la prestazione e l’altra ha fornito il materiale genetico femminile e sono ricorse ad un soggetto anonimo. Bambina riconosciuta da entrambe le donne poi divorziate. Una delle due era italiana spesso in Italia tanto da chiedere la ……. La sentenza del tribunale civile afferma che non si può toccare uno status filiationis attribuito all’estero se non c’è stata una violazione di ordine pubblico nel quadro internazionale. Intervengono l’anno successivo le sezioni unite, cercando di correggere l’orientamento e dando rilievo alle norme interne.