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Stato: territorio, sovranità, popolo, Appunti di Diritto Costituzionale

Stato: territorio, sovranità, popolo

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 07/03/2019

isabellacapristo
isabellacapristo 🇮🇹

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STATO
Con il termine “Stato” viene indicato l’ente sovrano che esercita la propria sovranità su un popolo
stanziato in un territorio.
Lo Stato nasce nel 1500, quando Machiavelli, ne “Il Principe” usa per la prima volta la parola
“Stato” come forma di organizzazione del potere.
Nel passato, “Status” era una condizione, la condizione del cittadino.
Con il passare del tempo nascono nuove forme di organizzazione del potere, la formazione degli
Stati nazionali contro il particolarismo degli Stati feudali e contro le pretese universalistiche
dell’Impero.
Quegli Stati nazionali nascono come Stati assoluti (sovrano legibus solutus) in quanto
probabilmente volevano distruggere tutti gli altri centri di potere che potessero contrastarlo, e
difendere il territorio da minacce esterne.
Oggi non ci sono ancora delle forme sostitutive dello Stato; le organizzazioni sovranazionali non
sono ancora in grado di soppiantare lo Stato, anche perché i sovranisti vogliono mantenere forte il
potere organizzativo dello Stato.
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO
· sovranità
· popolo
· territorio
SOVRANITÀ
Corrisponde al potere che ha lo Stato di darsi un’organizzazione autonoma.
La sovranità ha due aspetti:
· sovranità interna: supremo potere di comando in un determinato territorio, che è tanto intenso da
non riconoscere nessun altro potere al di sopra di sé.
· sovranità esterna: indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi altro Stato.
I due aspetti sono strettamente intrecciati; lo Stato non potrebbe vantare il monopolio della forza
legittima su un dato territorio se non fosse indipendente da altri Stati.
In origine titolare del potere era il monarca, il quale traeva la legittimazione del suo potere dalle
divinità.
Questo cambia a partire dal XVII secolo, quando Guglielmo II D’Orange diventa sovrano
accettando l’investitura del parlamento.
Inizialmente il diritto era sottoposto alla volontà del sovrano stesso, il sovrano stesso produce il
diritto.
Questo concetto è arrivato fino ai nostri giorni, anche se oggi la sovranità appartiene al popolo, non
ad un monarca, seppur con alcune limitazioni.
La sovranità popolare ha perduto quel carattere di assolutezza a causa di 3 circostanze:
· la sovranità viene esercitata attraverso un sistema rappresentativo basato sul suffragio universale
e sul consenso popolare espresso attraverso il voto alle elezioni; non direttamente.
· la diffusione delle Costituzioni rigide che hanno un’efficacia superiore alla legge e possono essere
modificate solamente attraverso procedure molto complesse (Art. 138 Cost.).
Inoltre la preminenza della Costituzione viene garantita dall’opera di una Corte Costituzionale.
· l’affermazione di organizzazioni internazionali e sovranazionali
Dopo la seconda guerra mondiale si è sviluppato un processo di limitazione giuridica della
sovranità esterna degli Stati allo scopo di garantire la pace e la tutela dei diritti umani.
Il 26 giugno 1946, con la Conferenza di San Francisco, nasce l’ONU; organizzazione che si pone
come scopo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale
Si sviluppano anche una serie di Organizzazioni Sovranazionali: CECA (1951), CEE (1957),
Euratom (1957), riuniti nella CE, ora UE (Maastricht – 1992).
Gli Stati membri dell’UE, hanno così trasferito ad un’Organizzazione Sovranazionale, poteri che
tradizionalmente definivano il nucleo della sovranità.
Questo accade comunque solo in alcuni ambiti, in quanto questi organi non possono comunque
sostituirsi allo Stato.
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STATO

Con il termine “Stato” viene indicato l’ente sovrano che esercita la propria sovranità su un popolo stanziato in un territorio. Lo Stato nasce nel 1500 , quando Machiavelli , ne “Il Principe” usa per la prima volta la parola “Stato” come forma di organizzazione del potere. Nel passato, “ Status ” era una condizione, la condizione del cittadino. Con il passare del tempo nascono nuove forme di organizzazione del potere, la formazione degli Stati nazionali contro il particolarismo degli Stati feudali e contro le pretese universalistiche dell’ Impero. Quegli Stati nazionali nascono come Stati assoluti ( sovrano legibus solutus ) in quanto probabilmente volevano distruggere tutti gli altri centri di potere che potessero contrastarlo, e difendere il territorio da minacce esterne. Oggi non ci sono ancora delle forme sostitutive dello Stato; le organizzazioni sovranazionali non sono ancora in grado di soppiantare lo Stato, anche perché i sovranisti vogliono mantenere forte il potere organizzativo dello Stato.

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO

· sovranità · popolo · territorio SOVRANITÀ Corrisponde al potere che ha lo Stato di darsi un’organizzazione autonoma. La sovranità ha due aspetti: · sovranità interna : supremo potere di comando in un determinato territorio, che è tanto intenso da non riconoscere nessun altro potere al di sopra di sé. · sovranità esterna : indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi altro Stato. I due aspetti sono strettamente intrecciati; lo Stato non potrebbe vantare il monopolio della forza legittima su un dato territorio se non fosse indipendente da altri Stati.

In origine titolare del potere era il monarca , il quale traeva la legittimazione del suo potere dalle divinità. Questo cambia a partire dal XVII secolo, quando Guglielmo II D’Orange diventa sovrano accettando l’investitura del parlamento. Inizialmente il diritto era sottoposto alla volontà del sovrano stesso, il sovrano stesso produce il diritto. Questo concetto è arrivato fino ai nostri giorni, anche se oggi la sovranità appartiene al popolo , non ad un monarca, seppur con alcune limitazioni. La sovranità popolare ha perduto quel carattere di assolutezza a causa di 3 circostanze: · la sovranità viene esercitata attraverso un sistema rappresentativo basato sul suffragio universale e sul consenso popolare espresso attraverso il voto alle elezioni; non direttamente. · la diffusione delle Costituzioni rigide che hanno un’efficacia superiore alla legge e possono essere modificate solamente attraverso procedure molto complesse ( Art. 138 Cost. ). Inoltre la preminenza della Costituzione viene garantita dall’opera di una Corte Costituzionale. · l’ affermazione di organizzazioni internazionali e sovranazionali Dopo la seconda guerra mondiale si è sviluppato un processo di limitazione giuridica della sovranità esterna degli Stati allo scopo di garantire la pace e la tutela dei diritti umani. Il 26 giugno 1946 , con la Conferenza di San Francisco , nasce l’ ONU ; organizzazione che si pone come scopo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale Si sviluppano anche una serie di Organizzazioni Sovranazionali : CECA (1951), CEE (1957), Euratom (1957), riuniti nella CE, ora UE (Maastricht – 1992).

Gli Stati membri dell’UE, hanno così trasferito ad un’Organizzazione Sovranazionale, poteri che tradizionalmente definivano il nucleo della sovranità. Questo accade comunque solo in alcuni ambiti, in quanto questi organi non possono comunque sostituirsi allo Stato.

La Costituzione Italiana limita il concetto di sovranità in 3 articoli contenuti nella Costituzione: · Articolo 1 “L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.” Durante la discussione dei lavori che portarono alla nascita della Costituzione si voleva utilizzare il termine “ emanare ” al posto di “ appartenere ”, ma si preferì il secondo in quanto “appartenere” dà l’idea di qualcosa che rimane. · Articolo 7 Regola i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica. “Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.”

· Articolo 11 “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo “ L’Italia cerca di diffondere una cultura della pace nella comunità internazionale, ma legittima la guerra come mezzo di difesa da un attacco esterno. Da un lato, la sovranità può essere limitata , ma questo deve avvenire paritariamente con gli altri Stati. Ancora oggi però, una delle questioni che mettono più in difficoltà l’idea di Unione Europea è il fatto che questa parità tra gli Stati non è così effettivamente garantita, non tutti i Paesi sono posti sullo stesso piano. Formalmente però, i trattati riconoscono questa posizione paritaria. Il tema della sovranità viene inoltre sviluppato in modo polemico dalle correnti sovraniste , ovvero quelle correnti che vogliono mantenere il potere degli Stati.

POPOLO Il popolo di uno Stato è costituito dall’insieme di cittadini di uno Stato. ≠ Popolazione : insieme di persone presenti su un territorio in un dato momento. ≠ Nazione : fa riferimento ad una comunità etnico-culturale, gruppo di persone che condivide lingua, tradizioni, religione ecc. Il concetto di popolo implica che ogni Stato stabilisca le sue regole attraverso le quali ottenere la cittadinanza di quello Stato. I modi di acquisto della cittadinanza vengono disciplinati dalla legge 91/1992 , successivamente modificata. · ius sanguinis : è italiano il figlio (anche adottivo) di padre italiano o di madre italiana, qualunque sia il luogo di nascita. · ius soli : acquista la cittadinanza colui che è nato in Italia da genitori ignoti o apolidi, oppure nato in Italia da cittadini stranieri, non ottenga la cittadinanza dei genitori sulla base delle leggi degli Stati a cui questi appartengono.

  • elezione : lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
  • su istanza dell’interessato · per matrimonio : un coniuge straniero o apolide diventa cittadino italiano se dopo il matrimonio risiede in Italia per almeno due anni, oppure se trascorrono almeno tre anni dalla data del matrimonio e in circostanza del medesimo. I termini sono dimezzati in presenza di figli. · lo straniero che possa vantare un genitore o un ascendente in linea retta entro il secondo grado che sia cittadino italiano per nascita.

· spazio aereo : spazio sopra la terraferma e il mare territoriale; si può denunciare una sua violazione solo se questa minaccia la sicurezza nazionale. · sottosuolo : non può superare la profondità massima raggiungibile dalla tecnologia dell’uomo.

  • territorio mobile : · navi da guerra e aerei militari ovunque si trovino · navi mercantili e aerei civili , solo quando navigano nel mare libero e nello spazio sovrastante.
  • ambasciate : Le autorità dello Stato in cui è situata non possono entrarvi senza essere autorizzati dal corpo diplomatico, ma qualsiasi fatto avvenga all’interno dell’ambasciata viene regolato dal diritto dello Stato ospitante. Il concetto di territorio è sempre in evoluzione ; inoltre l’Italia è anche uno dei Paesi più al Sud dell’Europa; anche per questo motivo, è complicato gestire tutto il territorio nell’ambito delle migrazioni dal momento che i Paesi Europei hanno distanze differenti dall’Africa. Inoltre, anche con l’avvento di Internet c’è una prospettiva che porta a rendere l’elemento del territorio molto fragile in quanto attraverso la rete di internet posso avere una prospettiva globale.