Scarica Sunto Diritto della Sicurezza Sociale: il diritto della previdenza sociale e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Della Sicurezza Sociale solo su Docsity! Origine e fondamento della tutela sociale Le ragioni della previdenza sociale Lo sviluppo della PROTEZIONE SOCIALE è collegato alla trasformazione dello STATO MODERNO LIBERALE in STATO SOCIALE: cioè quella forma di stato che assume come valori fondamentali i diritti sociali, ossia il diritto dell’individuo a ricevere prestazioni pubbliche al fine di sollevarlo da una situazione di bisogno socialmente rilevante. Il passaggio dallo stato di diritto allo stato sociale si ha con la Costituzione in Italia ed è stata la conseguenza dell’evoluzione del Capitalismo (nella Rivoluzione Industriale si soddisfacevano prima i capitalisti e poi, solo per mantenere l’ordine pubblico, si sono voluti soddisfare i bisogni anche degli operai). Trasformazione dovuta alla c.d. QUESTIONE SOCIALE. La questione sociale nasce : • Rivoluzione industriale in inghilterra nel 1700 • Effetti della rivoluzione industriale in italia un secolo dopo • Per questi motivi nasce la legislazione sociale in italia e in molti paesi europei: a. Interventi a tutela dei lavoratori b. Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del lavoratore. Il sistema della sicurezza sociale è ispirato a 2 modelli che si sono diffusi in europa : • Il modello di bismark • Il modello beveridge 1. Il primo prende nome dal cancelliere bismark che promosse la prima forma di assicurazione sociale. Consiste in un modello di protezione che fa riferimento alla tecnica assicurativa ; è un modello che prevede per il lavoratore in stato di bisogno il mantenimento quanto più vicino al proprio tenore di vita ; al diritto ad una prestazione posta grazie ai contributi . in tale modello le prestazioni sono finanziate essenzialmente attraverso la contribuzione da parte degli interessati. 2. Il secondo prende nome dal Piano Beveridge del 1942 che si affermò in Gran Bretagna, ed è ispirato da due principi fondamentali: Universalità: i diritti e le relative prestazioni devono essere riconosciute indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro; Gratuità: attraverso la leva fiscale si garantisce la gratuità delle prestazioni. Il nostro ordinamento adotta il primo modello per raggiungere gli obbiettivi della sicurezza sociale e viene scelto grazie all’utilizzo dello strumento dell’assicurazione sociale. Lo strumento dell’assicurazione sociale Per soddisfare l’esigenza di tutela del lavoratore è stato scelto lo strumento assicurativo che opportunamente adattato ha costituito la base del sistema delle assicurazioni cioè il nucleo stesso del diritto della previdenza sociale. Attraverso l’introduzione del calcolo attuariale divenne possibile calcolare su precise basi tecniche rischi e premi. La gestione dello strumento assicurativo venne assunta dai pubblici poteri che attraverso questo strumento potevano mantenere la tutela sociale . La prima forma di assicurazione sociale fu concretamente introdotta in germania dal cancelliere Bismark nel 1883 , vero artefice della riforma. L’italia aveva avuto una robusta esperienza di autoprotezione : • Le società di mutuo soccorso (associazioni volontarie)(malattia ,infortunio,invalidità,disoccupazione, morte, incremento del carico familiare); • Casse di risparmio che promuovevano e proteggevano il risparmio dei lavoratori . Primo intervento statale concreto che segna l’introduzione delle assicurazioni sociali in italia e la nascita del diritto della previdenza sociale è rappresentato dalla legge n°80 del 1898 che rese obbligatorie per i datori di lavoro del settore industriale l’assicurazione contro gli infortuni. Le caratteristiche dell’assicurazione sociale 1. Obbligatorietà : l’emancipazione delle assicurazioni sociali dal modello privatistico dell’assicurazione si manifesta anche nell’inesistenza di una corrispettività fra contributi assicurativi e prestazioni previdenziali. L’obbligo dell’assicurazione sociale è posto dalla legge e il rapporto previdenziale si costituisce automaticamente. 2. Gestita da enti pubblici previsti dalla legge: perché il diritto tutelato è socialmente rilevante. 3. Art 2116 automaticità della prestazione previdenziale: a differenza dell’assicurazione privata , l’assicurazione sociale prevede l’erogazione delle prestazioni per i soggetti anche in caso di omissione del pagamento dei contributi. (questo principio è importante perché rende effettiva questa tutela.)Questo principio opera nei limiti della prescrizione ed opera solo in riferimento al lavoro subordinato. In caso di prescrizione dei contributi omessi sussistono 2 forme di tutela per il lavoratore : egli può agire in giudizio per ottenere contro il datore di lavoro il risarcimento del danno subito a causa dell’irregolare o mancata contribuzione o la costituzione presso l’ente previdenziale di una rendita vitalizia a suo favore. Lo strumento dell’assicurazione sociale inoltre non prevede una tutela generalizzata in quanto ognuna nasce con lo scopo di una tutela ben precisa : vedi l’assicurazione contro gli infortuni in riferimento ad attività previste dalla legge . Il rischio professionale DISEGNO COSTITUZIONALE ▲ Art 2 : Per effetto della costituzione ,infatti, la tutela di chi versa in condizioni di bisogno è destinataria di una garanzia forte che esprime anche un’esigenza solidaristica sociale in virtù del fatto che la protezione sociale non è solo un interesse del singolo soggetto bisognoso ma è un dovere della collettività. ▲ Art 3 : Nell’ordinamento italiano le tematiche della libertà dal bisogno si collegano direttamente al principio di eguaglianza sostanziale, cioè attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale. Al soddisfacimento di questa pretesa sono chiamati non solo i pubblici poteri ma tutti i cittadini,in virtù del dettato costituzionale che impone all’art 2 ,doveri inderogabili di solidarietà politica , economica e sociale. ▲ ART 38 : Da cui ricaviamo la nozione di assistenza e di previdenza sociale ; obbiettivi del sistema della sicurezza sociale. Dispositivo dell'art. 38 Costituzione Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto almantenimento e all'assistenza sociale (1). I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (2) [c.c. 2110]. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale (3). Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato (4). L'assistenza privata è libera (5). Note (1) L'assistenza sociale si concretizza in una serie di provvidenze in favore di tutti i cittadini che dispongono di redditi inferiori ad un limite prefissato e che, a causa dell'età avanzata o delle condizioni psico-fisiche, possono essere considerati inabili al lavoro. Tale tutela viene attuata soprattutto attraverso prestazioni periodiche di tipo pensionistico (ad esempio l'assegno sociale, le pensioni ai cittadini mutilati ed invalidi civili, etc.) volte a garantire «il bisogno minimo vitale» e a totale carico della Repubblica; essa, pertanto, può essere considerata come l'espressione più diretta della solidarietà collettiva. Tale disposizione trova puntuale e articolata corrispondenza nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea all'art. 34, intitolato alla sicurezza e assistenza sociale. (2) Il Costituente ha disposto, quale compito primario dello Stato, la tutela del lavoratore (e dei familiari a suo carico) dai rischi della menomazione o della perdita della sua capacità lavorativa in conseguenza di eventi predeterminati (naturali o connessi al lavoro prestato). Tale tutela viene attuata attraverso il sistema della previdenza sociale (che, al contrario dell'assistenza, si rivolge ai soli lavoratori); essa consiste in prestazioni economiche (indennità e pensioni) e sanitarie che realizzano una forma obbligatoria di prevenzione contro rischi professionali (infortunio sul lavoro, malattie professionali, disoccupazione involontaria etc.) e non professionali (malattia, invalidità, vecchiaia, morte) comportanti una riduzione della capacità lavorativa del soggetto. La funzione socio-economica delle prestazioni previdenziali sta, quindi, nel reintegrare le perdute energie di lavoroe nel fronteggiare situazioni di bisogno, corrispondendosi al danneggiato quanto necessario alle «sue esigenze di vita», ossia a garantire un generale livello di reddito quanto meno idoneo ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa. Dal punto di vista strutturale ,l’elemento distintivo e qualificante della previdenza sociale rispetto ad es: all’assistenza sociale è l’assoggettamento a regole ed istituti giuridici appositamente concepiti e strutturati quali ad es: l’assicurazione sociale. ▲ ART 36 : Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. L’interesse protetto e l’adeguatezza Leggendo l’art 38 si può notare come in esso si rintraccia il c.d. interesse protetto tutelato . L’interesse protetto è quello di garantire al soggetto mezzi adeguati alle esigenze di vita (in riferimento all’art 36). ■ L’art 38 ha come parametro l’adeguatezza per la tutela del soggetto. ■ L’art 36 ha come parametro la sufficienza. Partendo dal presupposto che i due parametri corrispondono a due concetti opposti in virtu’ del quantum da corrispondere al soggetto in stato di bisogno e precisando che risulta più facile stabilire quale sia la sufficienza in rapporto al quantum e non cosa sia adeguato, nonostante le premesse ad oggi i due parametri risultano collegati. Inizialmente il parametro dell’’adeguatezza doveva corrispondere al reddito percepito dal soggetto prima del verificarsi dello stato di bisogno. Ora si intende superata questa soluzione interpretativa. La corte è anche intervenuta stabilendo che il concetto di adeguatezza debba essere valutato in base alle risorse finanziarie e di mercato. Infatti il legislatore attuale sembrerebbe attuare tali canoni: sovrapponendo i due criteri ; tanto è vero che il principio di perequazione automatica è stato bloccato , se non per la retribuzione minima. lL contributo della giurisprudenza costituzionale L’inserimento nella costituzione della garanzia dei diritti sociali, implica anche l’accrescimento del ruolo della corte costituzionale. ■ Attraverso sentenze c.d. additive, non di rado essa ha contribuito ad un ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione delle assicurazioni sociale rispetto a quanto legislativamente previsto. ■ Il legislatore spinto dalla necessità di contenimento della spesa pubblica ,non ha esitato , a volte ad intervenire con drastiche misure restrittive anche a rischio di mortificare il principio di eguaglianza o garanzie già riconosciute. (sbarramenti al pensionamento per anzianità ; integrazione al minimo nel caso di concorso di più pensioni.) ■ Non sono mancate però pronunce della corte strettamente solidali con le scelte rigoriste adottate dal legislatore per esigenze di contenimento della spesa pubblica. ■ In relazione al concetto di prestazione adeguata ribadisce che il trattamento di quiescenza cosi’ come già la retribuzione ,deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato . Inoltre vi deve essere proporzionalità delle pensioni con i contributi versati e per mezzi adeguati alle esigenze di vita non si intendono quelli che soddisfano i bisogni elementari e vitali ma anche quelli che siano idonei a realizzare esigenze relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore. ■ La corte testualmente afferma che l’art 38 ipotizza 2 modelli tipici di intervento sociale: • 1°comma: fondato unicamente sul principio di solidarietà destinato ai cittadini; • 2°comma: realizzato con strumenti mutualistico assicurativi e destinato ai soli lavoratori. ■ La corte inoltre con alcune sentenze ha riconosciuto alla previdenza complementare il carattere di 2° pilastro del sistema previdenziale, nell’ottica dell’art 38 2° comma e ha riconosciuto il meccanismo della totalizzazione per i lavoratori che nella propria vita hanno mutato spesso genere di attività evitando il frazionamento della posizione assicurativa dei lavoratori. L’apporto delle fonti comunitarie Con il trattato di lisbona la materia è stata sicuramente oggetto di maggiore attenzione : in quanto l’attribuzione del valore giuridico vincolante alla carta dei diritti fondamentali dell’unione europea ha dato pieno spazio ai diritti sociali . Questo rappresenta il primo intervento diretto dell’unione verso lo sviluppo pieno della politica sociale. (carta di nizza titolo 10 ) Alle origini la sicurezza sociale non era infatti considerata nel trattato di Roma del 1957 come oggetto di autonomo e specifico intervento comunitario ma come mezzo di garanzia della libera circolazione delle forze lavoro. Per quanto riguarda la sicurezza sociale essa non è oggetto di specifico intervento della comunità ma come garanzia della libera circolazione delle forze lavoro. Gli influssi si sono realizzati soprattutto nell’ambito delle politiche di coordinamento delle discipline nazionali e di armonizzazione delle discipline nazionali agli standard compatibili con la politica sociale comunitaria. 3 strumenti ▲ Al coordinamento provvedono materialmente i regolamenti ▲ all’armonizzazione le direttive. ▲ Un influenza morale da parte delle raccomandazioni che non hanno carattere vincolante • Al coordinamento delle discipline nazioni ha provveduto il regolamento 1408/71- poi sostituito dal regolamento 30 aprile 2004 n° 833,che detta regole per il coordinamento delle discipline nazionali, le cui modalità di applicazione sono state poste dal regolamento 16 settembre n° 988 del 2009. ESSI hanno l’obbiettivo di assicurare la libera circolazione dei lavoratori all’interno della comunità. L’ obiettivo finale del rapporto previdenziale è la tutela di chi esercitando un’ attività lavorativa viene a trovarsi in condizioni che pregiudicano o interrompono la normale prosecuzione dell’ attività. La tutela previdenziale è strutturata su un rapporto denominato rapporto giuridico previdenziale ,intercorrente tra più parti con un oggetto e un contenuto specifici e determinati. Funzione e contenuto del rapporto La tutela del bisogno Oggetto del rapporto previdenziale è lo stato di bisogno dell’individuo determinato dal verificarsi degli eventi contemplati dal sistema previdenziale. Il bisogno va inteso come stato di carenza di beni essenziali della vita. Esso non deve essere necessariamente oggetto di un accertamento individualizzato ma è sufficiente che sia apprezzato sulla base di criteri convenzionalmente predeterminati. Lo stato di bisogno a cui l’ordinamento riconosce una tutela non è però generico ma è riferito infatti a eventi protetti indicati dall’art 38 2°comma : • infortunio • malattia • invalidità • vecchiaia • disoccupazione La suddetta elencazione non ha valore tassativo . Oltre a questi eventi possono esistere altri eventi che colpiscono e determinano uno stato di bisogno, come: ■ morte dell’unico percettore di reddito nella famiglia che dà diritto alla pensione di reversibilità ■ gravidanza che dà diritto all’indennità di maternità ■ tutela contro l’insolvenza del datore di lavoro Da tempo sono acquisite alla coscienza sociale forma di tutela ulteriori riconosciute dalla legislazione ordinaria : • tutela previdenziale dei familiari superstiti del lavoratore assicurato • tutela dei carichi di famiglia • tutela che garantisce dall’insolvenza del datore di lavoro per i redditi già maturati dai lavoratori già alle sue dipendenze. A ben vedere , la tutela previdenziale prende in considerazione eventi che generano una situazione di bisogno, da cui è estraneo il concetto di rischio. A conferma, basti pensare che si ha diritto alle prestazioni previdenziali anche per eventi (come la morte del lavoratore) che non presentano l’alea propria del rischio – nell’accezione propria di “evento futuro ed incerto”- senza che cio’ determini nel regime previdenziali , ovvero nelle assicurazioni sociali, la nullità dell’assicurazione, come invece avviene per l’assicurazione privata. Nel rapporto assicurativo previdenziale il c.d. rischio precostituito non rende nullo il rapporto e di per sé non impedisce il godimento delle prestazioni previdenziali da parte dell’assicurato stesso. Il diritto alla tutela non resta impedito in via di principio dal fatto che a determinare l’evento considerato abbiano concorso fatti colposamente provocati o aggravati dall’assicurato stesso. Prestazioni La funzione delle prestazioni non consiste nell’ eliminare un danno ma nel reagire ad una situazione di bisogno socialmente rilevante ossia un presunto stato di carenza dei bisogni essenziali della vita. Quando si verifica l’evento oggetto dell’assicurazione , sorge per il lavoratore il diritto alle prestazioni che consistono nello svolgimento di un’attività positiva di dare o di fare determinata dalla legge in relazione al singolo evento protetto. L’evoluzione del complessivo sistema di welfare ha fatto sì che esso sia sempre più indirizzato verso una equilibrata combinazione di 2 tipologie di intervento : 1. prestazioni e servizi 2. misure di prevenzione Il problema dell’adeguatezza delle prestazioni previdenziali. Cosa si intende x prestazione adeguata? Leggendo l’art 38 si può notare come in esso si rintraccia il c.d. interesse protetto tutelato . l’interesse protetto è quello di garantire al soggetto mezzi adeguati alle esigenze di vita (in riferimento all’art 36). Ai sensi dell’art.38 comma 2 della Costituzione, l’oggetto della tutela sono i mezzi adeguati, ossia prestazioni con caratteristiche ed entità tali da poter soddisfare le esigenze della vita del lavoratore sia come singolo che come appartenente ad una famiglia. È importante allora chiedersi cosa si intenda con livello di adeguatezza. L’aspetto centrale della problematica resta quello del significato da attribuire al concetto ▲ di adeguatezza alle esigenze di vita dei mezzi cui si riferisce la garanzia costituzionale ▲ prestazione adeguata 1. L’art. 38, che assicura il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti di mezzi necessari per vivere (comma 1) e garantisce a tutti i lavoratori le prestazioni previdenziali (comma 2), è un’espressione sicura, anche se non esplicita, del principio di solidarietà (art.2 comma 2) ed è un criterio attuativo dell’uguaglianza sostanziale (art.3 comma 2). Poiché in base all’art.38 ogni lavoratore ha diritto ad una retribuzione che garantisca un’esistenza libera e dignitosa, ci si chiede se i mezzi citati nell’art. 38 siano uguali a quelli citati nell’art. 36. La Corte Costituzionale ha sostenuto che i mezzi dei due articoli sono diversi: l’art.38 esprimendo l’adeguatezza non tende alla sufficienza, ma ad un trattamento più elevato (almeno teoricamente). 2. l’art.36, che stabilisce i criteri relativi alla determinazione della retribuzione del lavoro subordinato, che deve essere proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro e comunque sufficiente a garantire al lavoratore una vita dignitosa (1° comma) invece, garantisce l’indispensabile e quindi mezzi sufficienti. ■ L’art 38 ha come parametro l’adeguatezza per la tutela del soggetto. ■ L’art 36 ha come parametro la sufficienza. Partendo dal presupposto che i due parametri corrispondono a due concetti opposti in virtu’ del quantum da corrispondere al soggetto in stato di bisogno e precisando che risulta più facile stabilire quale sia la sufficienza in rapporto al quantum e non cosa sia adeguato, nonostante le premesse ad oggi i due parametri risultano collegati. Inizialmente il parametro dell’’adeguatezza doveva corrispondere al reddito percepito dal soggetto prima del verificarsi dello stato di bisogno. Ora si intende superata questa soluzione interpretativa. La corte è anche intervenuta stabilendo che il concetto di adeguatezza debba essere valutato in base alle risorse finanziarie e di mercato. Infatti il legislatore attuale sembrerebbe attuare tali canoni: sovrapponendo i due criteri ; tanto è vero che il principio di perequazione automatica è stato bloccato , se non per la retribuzione minima. Le misure a garanzia dell’effettività della tutela della prestazione adeguata ■ Il principio di adeguatezza presuppone la necessità di rivalutare periodicamente la prestazione economica, x ciò a garantire l’ “effettività” nel quantum delle prestazioni ha storicamente provveduto l’ Istituto di integrazione al minimo, ossia quando il periodo assicurativo è troppo breve o l’ apporto contributivo è troppo ridotto, viene assicurato un importo minimo della pensione, a patto che ci siano i minimi assicurativi e contributivi. Con la riforma pensionistica del 1995 detto Istituto sarà sostituito dall’ assegno sociale. ■ A garantire l’ effettività nel tempo provvede lo strumento della perequazione automatica; si tratta di un espediente tecnico prescelto in concreto dal legislatore x assicurare in via automatica il necessario mantenimento della condizione di adeguatezza delle prestazioni previdenziali (x via del caro vita). ■ Va ricordato che nell’ambito del processo di riforma previdenziale realizzato nel corso degli anni 90’,il legislatore ha assunto una scelta innovativa : incardinare le forme di previdenza complementare nel ■ ministero del lavoro e delle politiche sociali ■ ministero della salute ■ ministero dell’economia e delle finanze ■ ministero degli interni Le funzioni amministrative di cui all’articolo 118 costituzione sono attribuite : ■ comune ■ provincie e città metropolitane ■ regioni ■ stato Questo decentramento opera sulla base dei principi di sussidiarietà ,differenzazione e adeguatezza . L’organizzazione amministrativa è quindi articolata per enti ,in prevalenza enti pubblici e comprende : 1. assicurazione generale dei lavoratori subordinati del settore privato 2. gestioni speciali delle categorie dei lavoratori autonomi 3. settore del pubblico impiego che fa capo al cosiddetto parastato 4. regimi speciali Vi sono poi enti che dopo essere stati pubblici hanno acquisito soggettività privata e che gestiscono i cosiddetti fondi autonomi . vi sono poi : a. fondi aziendali di determinate imprese ,per il relativo personale ,con esonero delle stesse dall’obbligo dell’assicurazione sociale (fondi esonerati). b. Fondi esclusivi (banche e assicurazioni ) autorizzati in quanto in condizioni di poter assicurare agli iscritti una tutela almeno equivalente a quella del regime generale obbligatorio Questo è espressione del c.d. pluralismo previdenziale. Oltre all’assetto organizzativo ripartito per categorie vi è un assetto organizzativo ripartito per eventi : • Tutela contro gli infortuni e le malattie professionali Gli enti previdenziali e i loro compiti L’ organizzazione amministrativa attraverso la quale vengono assolti i compiti di previdenza sociale è articolata, come abbiamo visto prima, x categorie con enti pubblici e privati, e secondariamente attraverso un assetto organizzativo ripartito x eventi. Gli enti detti necessari sono : • inps • inail • inpdap L’ inps ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE L’ inps provvede tramite assicurazioni alla tutela: ■ x i casi di invalidità ■ vecchiaia ■ morte dei lavoratori subordinati ■ disoccupazione involontaria ■ tubercolosi ■ assegno sociale agli ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito ■ assegni x il nucleo familiare ■ pensione alle casalinghe ■ integrazione dei guadagni ■ indennità di mobilità ■ prestazioni di invalidità civile per conto dello stato ■ il trattamento di fine rapporto e le ultime mensilità di retribuzione in caso di insolvenza del datore di lavoro Dal 1996 alle tre gestioni speciali (imprenditori agricoli, commercianti e artigiani) si sono affiancate una gestione separata detta “quarta gestione” x coloro che esercitano abitualmente attività autonome, parasubordinate e vendita a domicilio, una quinta gestione x i lavoratori associati in partecipazione ed infine la Gias che offre prestazioni assistenziali a carico dello Stato. Il regime previdenziale gestito dall’ inps è definito generale in quanto si riferisce a : • tutti i lavoratori subordinati privati • dipendenti pubblici del parastato • precari dello Stato • liberi professionisti che non abbiano già una cassa autonoma Per alcune categorie forti di lavoratori la tutela viene gestita con fondi sostituiti dell’inps. L’inps infine gestisce alcuni fondi speciali • personale dipendente delle aziende private del gias • impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette. Struttura L’Organizzazione amministrativa dell’INPS è centrale e periferica (articolata in sedi regionali, provinciali e locali). Gli Organi dell’amministrazione centrale sono: 1. Presidente: ha la rappresentanza legale dell’ente; 2. C.d.A. (Consiglio di Amministrazione): gli compete il concreto potere di gestione, infatti assume le decisioni più importanti. 3. CIV: il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza formato in modo paritario da: 3.a. membri rappresentanti dei lavoratori 3.b. membri rappresentanti dei datori di lavoro 4. Collegio dei sindaci: ha il controllo amministrativo e tecnico del funzionamento dell’INPS 5. Direttore Generale: su cui grava la responsabilità del conseguimento dei risultati e degli obiettivi. A livello periferico l’organizzazione si articola in agenzie regionali e provinciali, che operano presso le sedi regionali e provinciali, ma ne restano autonomi. ■ della liquidazione e del pagamento delle pensioni ■ dei trattamenti di fine servizio (indennità premio servizio e indennità di buonuscita) ■ del trattamento di fine rapporto (Tfr) ■ offrendo servizi di carattere creditizio e sociale sia ai dipendenti in servizio sia ai pensionati della pubblica amministrazione e ai loro familiari Gestisce I regimi pensionistici : • dipendenti dello stato • enti locali • sanitari ospedalieri • insegnanti di asilo e scuole elementari • ufficiali All’inpdap sono iscritti anche i dipendenti di alcuni enti del parastato che hanno esercitato il diritto di opzione a favore dell’iscrizione a tale istituto anzicchè all’inps . Ad esso è stato attribuito il compito di fornire la struttura di servizio per la previdenza complementare nel settore pubblico. Il finanziamento IL RAPPORTO CONTRIBUTIVO Costituzione del rapporto contributivo Anche il rapporto contributivo e la relativa obbligazione contributiva sorgono automaticamente nel momento in cui sorge un rapporto di lavoro (subordinato, autonomo,associato) e riguarda le attività produttive di reddito e destinate al mercato. Viene presa in considerazione anche l’attività che è fonte di ricchezza indiretta e quindi non necessariamente destinata al mercato o a fini di lucro, ad es. le attività assistenziali svolte gratuitamente. In entrambi i casi vige il principio di non obbligatorietà del rapporto contributivo Attività unica ma pluralità di rapporti In capo ad un unico soggetto ed in relazione ad un’unica attività, possono costituirsi più rapporti contributivi nei confronti di più enti e ognuno di questi rapporti può avere ad oggetto distinte obbligazioni contributive. Basti ricordare la concorrenza tra l’assicurazione inps e quella dell’inail . Le obbligazioni strumentali Il rapporto contributivo ha un contenuto complesso e si compone di obblighi accessori che hanno ad oggetto atti con lo scopo di rendere conoscibili all’ente previdenziale le informazioni necessarie alla determinazione del quantum del debito contributivo (settore e tipo di attività, n° dipendenti, orari, compensi). Il datore deve anche comunicare all’ente tutti gli elementi affinchè ogni versamento vada in capo ad ogni lavoratore. Gli obblighi accessori dell’ente consistono nel gestire e verificare il regolare afflusso dei versamenti contributivi. Tra questi vi sono gli obblighi di informazione che consentono al lavoratore di essere sempre informato sulla regolarità dei suoi adempimenti. Obbligatorietà e natura dei contributi previdenziali La prima caratteristica, quella dell’obbligatorietà significa che l’obbligo di pagare i contributi sorge automaticamente appena si verificano le “condizioni di assicurabilità” stabilite dalla legge come : • stipulare un contratto di lavoro subordinato • iniziare un’attività autonoma • iscriversi ad un albo professionale (solo x certe fasce di reddito) L’obbligo di pagare i contributi è infatti l’oggetto del rapporto contributivo. La definizione della natura dei contributi previdenziali è quella tributarista. Per i più infatti sono tributi. I vari contributi hanno inoltre funzioni diverse : contributi per : • assistenza di malattia: tali contributi non condizionano ne l’an ne il quantum della prestazione. • Pensione di vecchia: tali contributi condizionano l’entità della prestazione erogata • Contributi figurativi : tali contributi gravano sulla finanza pubblica • Infortuni e malattie professionali : sono a carico dei datori di lavoro che pagano i cd. Premi e che sono rapportati al rischio connesso alle lavorazioni • Contributi di solidarietà : che vanno a vantaggio della collettività Una configurazione contributiva unitaria risulta impossibile. Retribuzione imponibile a fini previdenziali La determinazione dell’ importo dei contributi in teoria viene effettuata in riferimento all’importo delle retribuzioni (x il lavoro subordinato), o all’importo del reddito (x il lavoro autonomo). In pratica la retribuzione che viene presa a riferimento è la retribuzione imponibile, convenzionalmente fissata dalla legge; viene presa come base imponibile “tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore in danaro o in natura, in dipendenza del rapporto di lavoro”. E’ imposto un minimale contributivo infatti l’importo della retribuzione da assumere come base x il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni, stabilito dalla legge. Il versamento dei contributi non è uguale x tutti ma ci sono differenziazioni dell’aliquota contributiva ordinaria, a seconda dell’attività dell’impresa, del settore o del n° e qualifica dei dipendenti, andamento infortunistico aziendale e adozione delle misure di prevenzione. Nel 1997 si unificano le nozioni di r.i.f.p. e retribuzione imponibile a fini fiscali ( r.i.f.f. ) e si decide che il reddito imponibile è costituito da tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro; Il criterio di finanziamento segue logiche diverse: • nel caso dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, si realizza attraverso il pagamento dei contributi a carico dei datori detti premi e che sono rapportati al rischio connesso alle lavorazioni; • nelle altre assicurazioni sociali invece, l’importo varia in relazione ad elementi che non sono in rapporto diretto con il rischio (reddito, qualifica). Modulazione dell’obbligazione contributiva e fiscalizzazione. Nella vigente disciplina si riscontrano differenziazioni anche sensibili dell’aliquota contributiva ordinaria a seconda della natura dell’attività dell’impresa. Elemento giustificativo di differenzazione è la qualifica dei lavoratori. Particolari riduzioni dell’aliquota contributiva ordinaria interessano numerose categorie di lavoratori ad.es. addetti ai servizi domestici e familiari , lavoratori agricoli e subordinati , pescatori della piccola pesca marittima. Il divario di aliquota contributiva specie tra lavoro subordinato e lavoro autonomo determina il cd. Fenomeno della “fuga dal lavoro subordinato”. Le più recenti politiche sono indirizzate verso la progressiva riduzione di quel divario. Con effetto dal gennaio 2004 è stato disposto l’allineamento dell’aliquota contributiva del lavoro parasubordinato e assimilati alla contribuzione degli iscritti alla gestione commercianti. Importante risulta la scelta che attraverso i provvedimenti di fiscalizzazione degli oneri sociali e quelli di sgravio contributivo , si trasferisce alla finanza pubblica parte degli importi contributivi previdenziali a vantaggio di determinati settori della produzione o di settori produttivi di determinate aree territoriali sfavorite. • di rivalsa, versati da soggetti estranei al rapporto di lavoro (vedi liberi professionisti) • contributi virtuali, hanno gli stessi effetti dei contributi realmente versati ma non vengono versati, ad es. nei contributi fiscalizzati una parte degli oneri che grava sul datore viene pagata dallo Stato così x l’impresa diminuisce il costo del lavoro e aumenta la competitività • figurativi, contributi fittizi riconosciuti agli assicurati x periodi nei quali non c’è stata attività lavorativa e di conseguenza versamento di contributi (servizio militare, gravidanza) • volontari, versati da chi interrompe la propria attività lavorativa ma continua a pagare x raggiungere il diritto alla pensione; per poterlo fare sono necessari comunque cinque anni di contribuzione obbligatoria oppure tre anni nei cinque che precedono la domanda Rapporto tra finanziamento e spese pensionistiche La riforma del 95 a decorrere dal 1° gennaio del 96 ha fissato l’aliquota contributiva di finanziamento del fondo pensioni dipendenti , in ragione del 32 % della retribuzione imponibile. La suddetta legge ha attribuito, poi, al governo e negli anni successivi alla legge finanziaria, il potere di modificare i parametri che in riferimento a quella contribuzione , valgono per la determinazione dei trattamenti pensionistici che tengono conto dell’età del pensionato, quando ciò sia necessario per mantenere l’equilibrio delle gestioni.(clausola di salvaguardia). Attualmente l’aliquota di computo delle pensioni dei lavoratori subordinati è fissata al 33%. I sistemi di gestione delle risorse finanziarie : il sistema a ripartizione Nel sistema di gestione a ripartizione che ha sostituito il sistema di gestione a capitalizzazione , si viene a creare quella che comunemente viene indicata come solidarietà tra generazione. La generazione attiva sopporta l’onere finanziario delle prestazioni in corso di erogazione alla generazione che ha concluso il proprio ciclo produttivo. I realtà con la propria contribuzione , il lavoratore contribuisce a pagare la pensione altrui ma imposta anche la base di calcolo sulla pensione propria . Il sistema di gestione a ripartizione attraversa un vero periodo critico e con esso la solidarietà intergenerazionale. La diminuzione del numero dei lavoratori subordinati , l’aumento del numero dei pensionati e all’allungamento della durata media della vita , hanno esposto il sistema previdenziale a squilibri finanziari e quindi al rischio di non poter mantenere le promesse di adeguati trattamenti pensionistici agli aventi titolo. Il legislatore ha assunto come correttivo l’iniziativa di sostenere un sistema basato su un regime complementare , che rispetto a quello di base è gestito a capitalizzazione e organizzato collettivamente a livello aziendale e di categoria. La tutela per l’invalidità e l’inabilità da rischio professionale La tutela per i rischi da lavoro, infortuni sul lavoro e malattie professionali Dall’art 38 emerge un diritto soggettivo a ricevere una tutela nel caso in cui si verifichi uno degli eventi di cui al presente art in viritù dei principi di solidarietà e uguaglianza di cui all’art 2 e 3 della cost. L’evento dell’infortunio e della malattia professionale a cui verificarsi l’ordinamento prevede la tutela è garantito grazie allo strumento tecnico dell’assicurazione sociale che appare diversa da quella privata in virtù di tre caratteristiche fondamentali. La tutela sussiste perché il soggetto al verificarsi dell’evento di cui all’art 38 risulta incapace a percepire il reddito. Tale incapacità a percepire reddito può essere prodotta: • da un rischio comune • o da un’attività di lavoro , e in questo caso si parlerà di rischio specifico o professionale. Rischio professionale : quando tale rischio ha prodotto un infortunio o una malattia l’ordinamento predispone una tutela specifica (specifica perché riconosciuta dall’ordinamento in ragione dell’attività lavorativa). L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è stata istituita in forma obbligatoria nel 1898 (legge n.80) per il settore dell’industria, che introduce la prima forma di assicurazione sociale nel nostro ordinamento. Nel 1917 è stata estesa al settore dell’agricoltura . Nel 1929 si è affiancata a quella contro le malattie professionali. Gestita dall’Inail, è attualmente disciplinata dal testo unico n. 1124 del 1965 raccordato con l’innovativa disciplina introdotta dal dlgs n. 38 del 2000. L’assicurazione idealmente però si raccorda anche con la legislazione consacrata nel dlgs n. 81 del 2008, ed è proprio in virtù delle successive modifiche che si è provveduto ad : • Estensione della tutela del tempo: a nuove categorie di lavoratori • A porre in essere un nuovo sistema di classificazione tariffaria • Ad estendere la tutela al : danno biologico ART 13 DLGS N°38 2000, inclusione dell’infortuno in itinere ART 12 DLGS N °38 2000 Lo scopo : dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è quello di offrire ai lavoratori una tutela economica privilegiata in considerazione dell’origine lavorativa dell’evento lesivo. Caratteristiche: • automaticità delle prestazioni • corrispondenza della durata della prestazione economica alla durata dell’evento limitativo dello stato di salute del lavoratore Per danno biologico si intende: lesione dell’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale della persona del lavoratore. In questo caso il ristoro va ad aggiungersi a quello del danno patrimoniale. Infortuni in itinere: tutti gli infortuni con riguardo a persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro . (salvo i casi di deviazioni ingiustificate o di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe). Rilevanza del rischio da lavoro L’assicurazione obbligatoria è attribuita al rischio professionale del lavoratore cioè esso è tutelato non sulla base dell’evento lesivo ma sul fatto che questo abbia derivazione lavorativa. (comunque accordata a determinati settori merceologici e all’interno di questi riferite esclusivamente a determinate lavorazioni.) Infatti L’onere dell’assicurazione è di norma a totale carico del datore di lavoro che è quindi tenuto a versare all’inail i contributi assicurativi , detti premi . Questo pone ab origine una grande responsabilità sull’imprenditore in quanto è colui che ricava maggiori benefici dall’attività dannosa . Ciò è valso infatti a giustificare l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria che esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile (art. 10 dpr n. 1124 del 1965) Di converso ai lavoratori si accolleranno infortuni e malattie non coperte dall’assicurazione più le c.d. menomazioni micropermanenti (inferiori al 6%). Per il ristoro di quanto non coperto dall’assicurazione (danno differenziale) o di grado inferiore a quello indennizzato (danno complementare) non restano che i rimedi previsti dal diritto comune (azione di responsabilità civile per danni). Ai suddetti lavoratori non è garantita l’equivalenza tra entità del danno complessivamente subito e importo della prestazione economica concretamente erogabile , giacchè il danno viene determinato sulla base di apposite tabelle , e, dunque la prestazione consiste in un indennizzo e non in un risarcimento in virtù di quanto appena detto. Per i danni non previsti dall’assicurazione cade per il datore di lavoro l’esonero della responsabilità civile. Cade anche con riferimento al danno differenziale quando con sentenza penale o civile si accetti che l’evento si sia verificato per fatto costituente reato perseguibile d’ufficio, commesso dal datore di lavoro o da altro lavoratore suo dipendente. Le attività e i soggetti protetti Abbiamo detto che la tutela assicurativa trova applicazione soltanto x quelle lavorazioni o attività protette che il legislatore ritiene più esposte a rischio di infortunio. Questa tutela infatti è cmq limitata ai lavoratori appartenenti a determinati settori produttivi ed addetti a lavorazioni reputate pericolose. In pratica la tutela è riconosciuta soltanto ai lavoratori esposti ad un rischio più intenso rispetto a quello che normalmente grava nello svolgimento di una qualsiasi attività umana. Non è quindi una tutela di tipo solidaristico. Vi è indennizzabilità dell' infortunio tutte le volte che il lavoratore abbia coperto la distanza casa - lavoro a piedi o facendo uso del mezzo pubblico. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di unmezzo di trasporto privato, a condizione che sia necessitato l'uso (es: inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro; incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi; distanza minima del percorso tale da poter essere percorsa a piedi). Rimangono esclusi dall'indennizzo gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente. Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa ad eccezione dei seguenti casi: • interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro; • interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (es.:guasto meccanico) o per esigenze essenziali ed improrogabili (es.:soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.:prestare soccorso a vittime di incidente stradale); • le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio. Il concetto di interruzione necessitata ci si domanda se è possibile assicurare un soggetto che durante il percorso ha sostato e poi ripreso il viaggio ma durante la sosta ha subito un danno. La risposta è che ci si deve accertare su tre fatti : • l’interruzione deve essere stata appunto necessitata • il soggetto non deve aver deviato il normale percorso • la sosta deve esser stata proporzionata alla lunghezza-durata del viaggio Detto infortunio è indennizzabile soltanto nella misura in cui può essere considerato infortunio sul lavoro, soprattutto nei casi in cui sia proprio il datore ad esporre il soggetto al rischio su strada. La malattia professionale Al pari dell’infortunio , la malattia è un evento dannoso che agisce e limita la capacità lavorativa del soggetto. Essa tuttavia ne differisce per la causa che non è violenta bensì lenta e progressiva e si estende soltanto ai soggetti solo se già assicurati per infortunio professionale ex art 1 e 4 TU. La malattia non può inoltre ricollegarsi genericamente all’occasione di lavoro , come per l’infortunio , ma deve essere in diretta relazione con l’esercizio di determinate attività . Questa forma di tutela nasce come assicurazione legata al sistema tabellare, cioè l’elenco tassativo di sei casi di malattie , infatti l’art 3 del TU stabilisce , infatti, le malattie, per le quali ricorre l’obbligo dell’assicurazione , e che devono essere contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni tassativamente indicate.(lavorazioni morbigene) Lo svantaggio era la non tutela x le malattie non presenti in tabella. Oggi il sistema tabellare non è più la regola assoluta , bensì il primo cambiamento si ebbe nel 1975 dove con la legge 780 si disciplinarono le malattie della silicosi e dell’ asbestosi indipendentemente dal sistema tabellare. Il contributo decisivo x arrivare ad un sistema misto è stato dato dalla Corte Costituzionale nel 1988 che ha dichiarato incostituzionali le norme che non prevedevano l’ assicurazione obbligatoria anche x quelle malattie non comprese nel sistema tabellare. Oggi le malattie soggette a denuncia obbligatoria sono 230. • Nel caso in cui la malattia è direttamente prevista dalla tabella, opera una presunzione assoluta circa l’origine professionale della medesima e quindi il lavoratore è esonerato dall’onere della prova in quanto si richiede solo di provare lo svolgimento della lavorazione pericolosa e la patologia contratta. (entro il termine previsto o cmq dimostri che la malattia si sia manifestata entro il termine previsto per beneficiare della presunzione assoluta e se non riesce a fornire tale prova , nonvale la presunzione legale e deve fornire la prova dell’origine lavorativa. ) • Nel caso di malattie diverse da quelle previste dalla tabella grava sul lavoratore l’onere di dimostrate l’origine professionale di malattie non tabellate oppure causate da lavorazioni non previste. . Le prestazioni anti-infortunio e di malattia Il rapporto assicurativo intercorre tra: — l'assicuratore, che è l'I.N.A.I.L.; — l'assicurato, ossia ogni lavoratore subordinato o parasubordinato che svolge un'attività che comporta una più intensa esposizione al rischio; — l'assicurante, che è il datore di lavoro. L’onere dell’assicurazione è di norma a carico del datore di lavoro che è quindi tenuto a versare all’inail i contributi assicurativi denominati premi. In caso di infortunio o di malattia professionale: • oltre alle prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale • competono ai soggetti assicurati prestazioni di natura economica (di natura indennitaria) a secondo del carattere permanente o momentaneo della menomazione. Condizioni: 1. Nel sistema assicurativo pubblico contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali vige il principio dell’automaticità delle prestazioni: Vale a dire che il diritto del lavoratore infortunato a percepire le prestazioni di legge può essere fatto valere anche nei casi in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto all’obbligo assicurativo o al pagamento del premio. 2. Non occorre nessun requisito di anzianità assicurativa Prestazioni economiche : 1. indennità giornaliera per inabilità temporanea 2. rendita per inabilità permanente assoluta 3. assegno per l’assistenza personale continuativa per inabilità permanente assoluta 4. rendita di passaggio per inabilità permanente parziale 5. assegno di incollocabilità In caso di morte: ■ rendita per i superstiti familiari ■ assegno funerario I requisiti per avere diritto alla prestazione sono: ■ causa lavorativa dell’infortunio o della malattia ■ grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 100%. Le menomazioni conseguenti alle lesioni psicofisiche sono indennizzate, senza alcun riferimento alla retribuzione antecedente ma solo in riferimento alla menomazione. Le prestazioni erogate in caso di inabilità permanente derivate da danno biologico , consistono in: ■ indennizzo in capitale: se il grado di menomazione è pari o superiore al 6% e inferiore al 16%; ■ indennizzo in rendita: se il grado di menomazione è pari o superiore al 16%. Nel caso di indennizzo in capitale, oggetto dell’indennizzo è il solo danno biologico. E’calcolato senza alcun riferimento alla retribuzione percepita dall’assicurato, ma sulla base della tabella delle menomazioni e della tabella dell’indennizzo del danno biologico Nel caso di indennizzo in rendita, la rendita stessa è costituita dalla somma di due distinte quote : - quota del danno biologico : è calcolata senza alcun riferimento alla retribuzione percepita dall’assicurato , ma sulla base della tabella delle menomazioni e della tabella dell’indennizzo del danno biologico. • e quota di indennizzo delle conseguenze patrimoniali. : è calcolata sulla base della retribuzione percepita dall’assicurato e sulla base della tabella coefficienti. Le menomazioni conseguenti alle lesioni psicofisiche sono indennizzate tramite tabelle : • tabella menomazioni • tabella indennizzo danno biologico: La “tabella indennizzo del danno biologico” segue i seguenti criteri di impostazione: AREDDITUALE, indipendente cioè dal reddito, in quanto la menomazione in sé produce lo stesso pregiudizio alla salute per tutti gli essere umani; CRESCENTE, al crescere della gravità della menomazione • TABELLA DEI COEFFICIENTI: È lo strumento per valutare l'ulteriore quota d'indennizzo in rendita relativa alle conseguenze patrimoniali presunte per gradi di menomazioni pari o superiori al 16%. La tabella dei coefficienti è finalizzata alla valutazione degli effetti economici sulla riduzione della capacità di lavorare e si basa sulla attività svolta, sulla categoria di appartenenza e sul ricollocamento all’interno dell’impresa. viene integrata, per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, di una ulteriore quota commisurata al grado di menomazione, alla retribuzione percepita ed al coefficiente individuato nell’apposita “tabella dei coefficienti”. L’indennizzo è soggetto a revisione su iniziativa o dell’interessato o dell’istituto assicuratore in caso di diminuzione o aggravamento della menomazione. L’aggravamento però in tal caso deve derivare dall’evento che ha determinato il sorgere del diritto alla prestazione (entro 10 anniper la rendita per l’infortunio ; 15 anni per malattia). La “causa di servizio” nell’impiego privato e nell’impiego pubblico • La causa di servizio nell’assicurazione obbligatoria contro l’invalidità La legge 222 del 1984 ha stabilito che quando ricorra tale condizione all’assicurarto divenuto invalido o inabile compete l’assegno privilegiato di invalidità o la pensione privilegiata di inabilità. Il privilegio consiste che il diritto a dette prestazioni si acquisice anche in assenza dei requisiti minimi di assicurazione(5anni) e di contribuzione (3 anni nell’ultimo quinquennio) A differenza di quanto riguarda l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni , nella fattispecie in esame l’evento in rischio non basta che sia in occasione di lavoro ma deve essere in rapporto causale diretto con finalità di servizio. La “causa di servizio” nel rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni Ci sono differenze tra la tutela x i dipendenti dello Stato e degli enti locali e i dipendenti pubblici del parastato (ente non statale ma di pubblica utilità enti previdenziali). Per i primi la tutela oscilla tra indennizzo e conservazione del trattamento retributivo; x loro si può dire che sono considerate derivanti da causa di servizio le menomazioni riportate dai dipendenti mentre attendono al servizio, e x le quali il fatto di servizio ha rilevanza di causa efficiente, unica, diretta e immediata. Esse devono risultare contratte durante il tempo di servizio e collegate con la finalità di servizio. Quando la menomazione dell’integrità psico-fisica non comporta una totale inabilità, al dipendente spetta un’indennità una tantum detta “equo indennizzo” x il risarcimento del danno. Se la lesione rende il dipendente non idoneo a riprendere il servizio, ad asso spetta la pensione privilegiata. Per quanto riguarda i dipendenti pubblici del parastato , godono della stessa forma di protezione dei lavoratori del settore privato, il beneficio consiste nell’attribuzione di una prestazione economica di importo quanto più possibile prossimo a quello della retribuzione presunta. I dipendenti del parastato ,come i lavoratori del settore privato godono dell’assicurazione contro l’invalidità che fa corpo unico con quella per la vecchiaia e la morte ,gestita dall’inps,; si parla qui d lavoratori privati che non sono coperti da assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali , obbligatorie. Nel nostro sistema previdenziale la tutela per l’invalidità ,la vecchia e i superstiti non fa capo ad un’unica gestione previdenziale. 5. ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA (A.G.O.) Essa è gestita dall’INPS I soggetti: • il settore privato del lavoro subordinato • e infine in distinte gestioni lavoratori autonomi e dipendenti degli enti pubblici (parastato). 6. l’INPDAP - I dipendenti della pubblica amministrazione 7. fondi sostitutivi • i giornalisti • i lavoratori dello spettacolo 8. i fondi autonomi: - Per i liberi professionisti: Riforme del sistema pensionistico ■ Vecchiaia : per il diritto alla relativa prestazione pensionistica , la vecchiaia si realizza al raggiungimento di una determinata età anagrafica.(cd. età pensionabile).pensione di vecchiaia ■ Anzianità : si ha diritto al pensionamento anticipato o l’anzianità ad un’età anagrafica inferiore alla normale età pensionabile , ma in combinazione con certo numero di contributi versati. Pensione di anzianità La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile e il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro. Successivamente però il soggetto potrà intraprendere una nuova attività senza perdere il diritto al pensionamento. Il prepensionamento E’ un istituto che consente l’attribuzione della pensione di vecchiaia con un anticipazione di 5 anni; lo si fa x far fronte alle “crisi di impresa” e x conservare il livello occupazionale tramite l’ausilio dei cd. ammortizzatori sociali. Le principali riforme del sistema pensionistico italiano sono state realizzate nel corso degli anni '90. Si distinguono in particolar modo tre eventi (o fasi) di grande importanza riformatrice negli anni novanta: • 1992 d. lgs 593 “riforma Amato” • 1995 legge 335 “riforma Dini” • 2004 legge 243 “riforma Maroni” • Dal 2008 in poi… • D.l. 201/2011 conv. In L. 214/2011 C.D. DECRETO SALVA ITALIA ▲ Riforma Amato del 1992 Il D.Lgsl. 30-12-1992 n.503 (Riforma Amato) è la prima riforma del sistema previdenziale dopo molti decenni. L'innalzamento dell'età pensionabile per i lavoratori : • Da 60 a 65 anni per gli uomini • e da 55 a 60 per le donne; congiuntamente ad una Elevazione dell’anzianità contributiva richiesta per la pensione : • da 15 a 20 anni di contributi In questa fase non vengono toccati i requisiti del diritto alla pensione di anzianità: • 35 anni di iscrizione e contributi in costanza di rapporto ▲ La riforma Dini Approvata con la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha gettato le basi della riforma del sistema pensionistico futuro, con il passaggio dal calcolo della pensione dal metodo retributivo a quello contributivo. Ecco le principali novità: ▲ viene modificato il sistema di calcolo delle pensioni : dal sistema retributivo al sistema contributivo ■ Il sistema contributivo, un criterio di calcolo delle pensioni che si basa sul totale dei contributi accreditati e rivalutati (il cosiddetto "montante") durante la vita lavorativa. Tale metodo di calcolo si applica a chi alla fine del 1995 non aveva maturato almeno 18 anni di versamenti; ai nuovi assunti o lavoratori autonomi che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 1996; ai lavoratori che opteranno per tale sistema. ■ La flessibilità dell’età pensionabile: scelta dall’assicurato in una fascia che oscilla tra i 57 e i 65 anni: però il trattamento pensionistico sarà naturalmente commisurato all’anzianità contributiva posseduta . ■ Pensione di anzianità : - 35 anni di contributi ed un età anagrafica non inferiore ai 57 anni - 40 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica. ▲ Riforma maroni la legge n. 243 del 23 agosto 2004 (riforma del sistema pensionistico) ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2008 , nuovi requisiti contributivi ed anagrafici per l’accesso al pensionamento,innalzando l’età media pensionabile. Tali requisiti però sono stati modificati nel 2007 Per i lavoratori la cui pensione è liquidabile esclusivamente con il sistema contributivo : ▲ a decorrere dal 1° gennaio 2008, invece la prestazione si consegue con : • 5 anni di contribuzione effettiva congiuntamente a • 60 anni di età per le donne; • 65 anni di età per gli uomini. ▲ la prestazione può essere conseguita anche con: • 40 anni di contribuzione, a prescindere dall’età oppure • almeno 35 anni di contribuzione congiuntamente • a 60 anni di età per il biennio 2008/2009; • a 61 anni di età dal 2010 al 2013; • a 62 anni di età dal 2014. ■ In deroga all’età ordinaria , con una certa contribuzione (almeno 35 anni di contributi) è possibile accedere alla pensione di vecchiaia contributiva con età inferiori (57 anni minimo) secondo le regole introdotte nel 95. ■ Per la pensione di anzianità sono previsti 35 anni di contributi e un’età anagrafica differenziata a secondo se il lavoratore sia pubblico, privato o autonomo. ■ Sia per la pensione di anzianità che per quella di vecchiaia contributiva sussiste il cd. Sistema delle quote ; innalzamento dell’età pensionabile attraverso un criterio di sommatoria o quota del requisito di età anagrafica e del requisito di anzianità assicurativa. ▲ D.l. 201/2011 conv. In L. 214/2011 C.D. DECRETO SALVA ITALIA I principi cui si ispira la riforma sono i seguenti : art 24 • Equità e solidarietà sociale, con abbattimento dei privilegi e delle deroghe • Flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici • Adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita • Semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali. ■ più bassa lavoratori parasubordinati 2. I coefficienti di trasformazione possono essere modificati periodicamente in relazione alle variazioni del prodotto interno lordo (PIL) e del rapporto contributi-pensione, conseguiti alla durata della vita media. Il sistema pro rata o misto È una combinazione dei due sistemi di calcolo della pensione .infatti la pensione in relazione all’importo è determinata dalla somma di due quote: • Una prima quota , calcolata cn i criteri del sistema retributivo • Una seconda quota , calcolata con i criteri del sistema contributivo La perequazione automatica delle pensioni Per salvaguardare il potere di acquisto delle pensioni , eroso gradualmente dalla svalutazione monetaria, è stata istituita la c,d perequazione automatica delle pensioni. Si tratta di un meccanismo in base al quale tutte le pensioni vengono rivalutate annualmente sulla base della variazioni del costo della vita intervenuta nell’anno precedente. La necessità di contenimento della spesa pubblica hanno determinato nel tempo una modifica dei criteri di applicazione della perequazione automatica con effetto di ridurre la rivalutazione , fino ad escluderla del tutto , per trattamenti più elevati . Attualmente il meccanismo è regolato dal decreto salva italia , che a causa della situazione finanziaria ha significativamente circoscritto il novero delle pensioni rivalutabili, escludendo la perequazione anche ai trattamenti medi, esso è previsto solo per i trattamenti di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo inps. Il trattamento di quiescenza dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni . L’assistenza sociale L’assistenza sociale trova il suo fondamento nell’art 38 comma 1 , secondo cui ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento ed all’assistenza sociale. L’assistenza si rivolge a tutti i cittadini, lavoratori e non . L’assistenza sociale agli anziani sprovvisti di reddito Le Pensioni di natura assistenziale L’assegno sociale L'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale erogata dall'Inps, previa presentazione della domanda ed accertamento dei requisiti previsti da parte dell’ente. Spetta ai cittadini in condizioni economiche disagiate e non dipende dal versamento dei contributi. L'assegno ha un carattere ▲ Universale : cioè rivolto al cittadino in quanto tale ▲ transitorio: viene cioè liquidato solamente finché sussistono i requisiti. • Esso non è reversibile ai familiari superstiti. • È corrisposto per 13 mensilità • È di importo variabile di anno e in anno perché soggetto alla perequazione automatica L'assegno sociale sostituisce, dal 1996, la pensione sociale. A chi spetta Hanno diritto all'assegno sociale i cittadini italiani che: ■ abbiano compiuto 65 anni di età senza differenza tra uomini e donne; ■ risiedano in Italia effettivamente ed abitualmente; ■ siano sprovvisti del tutto di reddito o dispongano di un reddito di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge. È previsto però sia dalla manovra economica 2011 che dal decreto salva italia un meccanismo di adeguamento del requisito anagrafico all’incremento della speranza di vita . Il decreto ha infatti previsto l’incremento di una anno a decorrere dal 1°-1-2018. Possono averne diritto anche i cittadini comunitari e gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE, che abbiano soggiornato in Italia legalmente ed in via continuativa per almeno 10 anni. Se il soggetto possiede reddito proprio, l’assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell’importo dell’assegno stesso oppure fino al doppio dell’importo e coniugato. Se il reddito si incrementa oltre il limite massimo viene sospeso l’assegno. Decorrenza : L’assegno sociale decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali). Le cd. Assicurazioni minori Sono indicate come assicurazioni minori , le forme di sostegno del reddito rappresentate da : • Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria • Cassa integrazioni guadagni (cd. ammortizzatori sociali) • Assicurazione contro la tubercolosi • Tutela contro le malattie in genere (compresa l’assicurazione sulla gravidanza e sul puerperio) • Insolvenza del datore di lavoro (tramite fondo di garanzia) • Assegno per il nucleo familiare Alle suddette forme provvede l’inps anche per i lavoratori il cui trattamento pensionistico sia a carico di altro ente previdenziale e;ecco perché quello dell’inps viene riconosciuto come regime generale. ■ flessibilizzazione del lavoro ■ modulazione dell’orario di lavoro per alleggerire il costo del lavoro per gli imprenditori. ■ lavori socialmente utili: previsto per soggetti per i quali si prospetti la piena ripresa del lavoro. ■ Le legge ha previsto la temporaneità anche dell’intervento straordinario e la sua subordinazione ad un giudizio di meritevolezza basato su un programma di ripresa della piena funzionalità aziendale. I tipi di intervento della Cassa integrazione sono due : ordinario e straordinario. Intervento ordinario: CIG Requisiti: • Oggettivo: cause integrabili, che dopo la Riforma del mercato del lavoro del 1991, riguardano i lavoratori eccedenti in modo non definitivo. Le cause integrabili possono dipendere da: ■ situazioni aziendali dovuti ad eventi transitori non imputabili al datore di lavoro. ■ situazioni temporanee di mercato. • Soggettivo: riferito alle dimensioni dell’azienda con un numero di dipendenti pari o superiore a 5 assunti nei 6 mesi precedenti la richiesta, soggetto al principio della domanda. Cause giustificatrici: • non imputabilità della crisi dell’azienda all’imprenditore: • situazione temporanea del mercato, che inizialmente era riferita al lavoratore e oggi è riferita alle imprese. I lavoratori hanno diritto ad un’indennità dell’80% della retribuzione per le ore che non hanno lavorato. Non oltre le 40 ore settimanali. L’assegno per i lavoratori è erogato per 3 mesi consecutivi, che possono essere prorogati per altri 3 mesi, ma non può superare i 12 mesi. Non sono ammessi periodi continuativi e il rinnovo non può superare un anno nel biennio. La CIG è richiesta dal datore di lavoro per il lavoratore La CIG è erogata dall’INPS, anche se in realtà è pagata dal datore di lavoro che chiederà il rimborso all’INPS. Finanziamento La CIG è finanziata per intero dal datore di lavoro, secondo diverse forme di contributo: • fisso: da parte di tutti gli imprenditori e stabilito in proporzione alla contribuzione imponibile in base al numero di dipendenti. • addizionale: rivolto solo a imprenditori che si sono avvalsi già della CIG. Procedura Il datore di lavoro che ritiene di avere accesso a questo diritto, presenta la domanda all’INPS, preceduta necessariamente da preventiva consultazione sindacale (a rotazione e in base all’età) per stabilire i criteri e i presupposti della CIG. Intervento straordinario: CIGS L'intervento della CIGS può essere richiesto per: ■ ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale; ■ crisi aziendale di particolare rilevanza sociale; ■ procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. L'intervento straordinario di integrazione salariale è destinato alle aziende che abbiano occupato nel semestre precedente alla richiesta d'intervento più di 15 dipendenti La durata: quella straordinaria varia a seconda della causale x cui si fatta richiesta, ovvero : • 2 anni x riorganizzazione aziendale • 12 mesi in caso di crisi Non è possibile godere di più di tre anni di integrazione salariale straordinaria nell’arco di 5 anni. Il lavoratore in CIGS ha diritto all’80% della retribuzione per le ore di lavoro che non ha effettuato, ma non oltre le 40 ore settimanali. Misura di politica economica È una misura di politica economica perché: 1. l’organo che ammette questa procedura è il governo attraverso: 1.A. Dirigenza Generale del Ministero del Lavoro 1.B. Direzione Provinciale del Lavoro 2. è erogato per imprese con più di 15 dipendenti, che hanno un forte peso nell’economia. La procedura per l'attivazione della CIGS prevede una fase di consultazione sindacale e una fase amministrativa che si esplicita attraverso la presentazione della domanda. La domanda può essere proposta solo dopo consultazione sindacale; x ottenere l’intervento ordinario la domanda va rivolta all’inps entro 25 gg dalla fine del periodo di paga, x ottenere quello straordinario la domanda va rivolta alla Direzione regionale del lavoro. Per la CIG il soggetto erogatore è l’INPS, mentre per la CIGS è il Ministero del Lavoro o la Direzione Provinciale del Lavoro; Il cassaintegrato perde il suo diritto se si sottrae all’obbligo di disponibilità oppure se svolge attività lavorative senza avvertire l’inps. Il finanziamento della cassa ordinaria è a posto a carico del datore mentre quella straordinaria è si a carico di datori, ma in caso di difficoltà puo’ richiedere il pagamento diretto da parte dell’inps. La legge 223 del 1991 si è preoccupata di : • riportare le integrazioni salariali ai lavoratori x i quali si prospetti la piena ripresa del lavoro • individuare adeguate misure di tutela x i lavoratori risultati definitivamente in eccesso rispetto all’effettivo fabbisogno dell’impresa Per i lavoratori eccedentari infatti c’è quello che si chiama il trattamento di mobilità che economicamente è pari a quello dell’integrazione salariale però in più presuppone la risoluzione del rapporto di lavoro. Il trattamento di mobilità Indennità di mobilità La legge 223 del 1991 si è preoccupata di : • riportare le integrazioni salariali ai lavoratori x i quali si prospetti la piena ripresa del lavoro • individuare adeguate misure di tutela x i lavoratori risultati definitivamente in eccesso rispetto all’effettivo fabbisogno dell’impresa Per i lavoratori eccedentari infatti c’è quello che si chiama il trattamento di mobilità. L’indennità di mobilità è rivolta ai lavoratori in esubero in modo definitivo. È una misura compensativa perché compensa il lavoratore che ha perso definitivamente il posto di lavoro. L’intervento di mobilità non spetta dopo la procedura di integrazione (già usufruita dal lavoratore). Hanno diritto all’indennità di mobilità: 1. i lavoratori licenziati a seguito di licenziamento collettivo 2. i lavoratori con un’anzianità di 12 mesi, di 6 mesi effettivamente prestati in relazione ad un lavoro continuativo e non a termine 3. i lavoratori collocati in mobilità dalle imprese che possono o potrebbero accedere alla CIGS o che hanno una dimensione grossa Nella maggior parte dei casi si accede come conseguenza del fallimento della CIGS. Consiste in un’indennità economica la cui misura è proporzionale all’integrazione salariale prevista per l’intervento straordinario. L’indennità è pari ad una percentuale della somma che il lavoratore avrebbe ricevuto se avesse dovuto avere la CIGS. L’indennità è pari a: a. 100% della somma della CIGS per i primi 12 mesi Si chiama così dopo la legge di Riforma 153/1988. ■ Nasce con il primo provvedimento che parlava di assegni familiari, che è del 1934 e prevedeva assegni familiari per il capofamiglia, come integrazione salariale (nati dalle contrattazioni collettive). Questi assegni familiari erano previsti nel settore privato e poi anche in quello pubblico ed erano degli “aggiunti di famiglia”. Il requisito per avere questo assegno era “vivenza a carico”, ossia bisognava vivere nel nucleo familiare e non avere reddito. ■ Dopo il 1988 si parla di assegno per il nucleo familiare in favore non del singolo soggetto ma del nucleo familiare, considerato nel suo complesso. L’assegno è unico ed è erogato a seconda di : • del numero dei componenti del nucleo familiare • del reddito complessivo della famiglia. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi ,conseguiti dai componenti il nucleo medesimo nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. ■ Il finanziamento : grava sul datore di lavoro che provvede tramite contribuzione. . ■ L’erogazione: grava sempre sul datore di lavoro che deve pagare l’assegno su richiesta diretta del lavoratore che dimostri di averne diritto. In alcuni casi però il datore di lavoro è tenuto a pagare solo se il lavoratore è stato preventivamente autorizzato dall’Inps. Si considerano componenti del nucleo familiare : • il richiedente dell’assegno • il coniuge • figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni • i figli maggiorenni inabili • i fratelli e le sorelle e i nipoti collaterali L'assicurazione generale obbligatoria (AGO) La tutela pensionistica a favore dei familiari per il caso di morte del lavoratore capofamiglia. L'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), il principale istituto di assistenza sociale e previdenza, è gestito in Italia dall'Ente nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) per la tutela anche dei superstiti in caso di morte del lavoratore. In caso di morte del lavoratore assicurato , i familiari acquisiscono iure proprio il diritto alle prestazioni. Tale prestazione è denominata in via generica “pensione ai superstiti” . I familiari aventi titolo alla pensione come superstiti sono : • Il coniuge e i figli compresi gli equiparati • In mancanza i genitori purchè inabili e non titolari di pensione • In mancanza anche di questi : i fratelli celibi e le sorelle nubili purchè inabili e non titolari di pensione Alla data di decesso i familiari per poter usufruire devono risultare a carico del lavoratore morto. • In alcuni casi anche il coniuge divorziato o separato legalmente Non tocca al convivente more uxorio, solo alla famiglia di diritto . Requisiti per i figli : • Età inferiore ai 18 anni • Studenti di scuola meda o professionale di età tra i 18 anni e 21 aani • Studenti universitari di età tra i 18 e i 26 • Inabili per grave infermità fisica o mentale • Anche i figli posturi hanno diritto alla pensione • Anche i figli coniugati alla data del decesso del dante causa • Anche le figlie in caso di successivo matrimonio • Anche i genitori purchè a carico , di età superiore ai 65 anni e non titolari di altra pensione • Anche i fratelli e le sorelle purchè a carico , non coniugati , vedovi, e non • titolari di altra pensione diretta o indiretta . Prestazioni : • Pensione di reversibilità ,spettante ai familiari superstiti del lavoratore gia pensionato • Pensione indiretta ,spettante ai familiari superstiti del lavoratore non pensionato per il quale , al momento del decesso , sussistano i requisiti di assicurazione e di contribuzione per la pensione di vecchiaia o di inabilità: ■ 5 anni di assicurazione e di contribuzione di cui 3 nel quinquennio precedente il decesso oppure ■ i requisiti di almeno 15 anni di assicurazione e di contribuzione, richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia Il legislatore pur elevando i requisiti per la pensione di vecchiaia ha mantenuto inalterati quelli per la pensione indiretta. • Pensione privilegiata indiretta per inabilità : Nella stessa ipotesi di morte dell’assicurato non pensionato che non abbia maturato i predetti requisiti, i superstiti possono conseguire la pensione privilegiata indiretta se la morte risulti in rapporto causale diretto con le finalità di servizio e purché dalla stessa morte non derivi in loro favore il diritto a rendita a carico dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL o a trattamenti previdenziali o assistenziali a carico dello Stato o di altri enti pubblici. Nell’ipotesi in cui per l’assicurato deceduto non risultino sussistere i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia, ai superstiti spetta un indennità una tantum, il cui ammontare è determinato in proporzione al numero degli anni o delle settimane di contribuzione accreditate a favore dello stesso assicurato. Decorrenza : La pensione in favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell’assicurato. Importo : ■ 60% al coniuge ■ 20 % o 40 % a ciascun figlio ■ 15 % a ciascun genitore , fratello o sorella Cessazione del diritto : In base alla normativa vigente: • il coniuge superstite, qualora contragga nuovo matrimonio, perde il diritto alla pensione acquisendo, al tempo stesso, titolo ad un assegno di importo pari a due annualità delle propria quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità • Per i figli minori, il diritto cessa al compimento del 18° anno di età; per i figli studenti di scuola media o professionale e per i figli studenti universitari, il diritto cessa al termine rispettivamente degli studi o del corso legale per la laurea e, in ogni caso, al compimento del 21° anno di età per i primi e del 26° anno di età per gli altri. Infine, il diritto alla pensione ai superstiti: per i figli maggiorenni inabili, cessa al venir meno dello stato di inabilità; • per i genitori, quando conseguano altra pensione; • per i fratelli e sorelle, se ottengano altra pensione, o contraggano matrimonio o sopravvenga la perdita della inabilità. La stessa normativa si applica ai soggetti equiparati ai familiari superstiti LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Dall’inizio degli anni Novanta il sistema pensionistico italiano è stato oggetto di un articolato processo di riforma volto a contenere la spesa pensionistica in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria. Tale riforma rappresenta un’importante evoluzione nella storia della previdenza italiana. Essa è infatti incentrata sullo sviluppo di un sistema pensionistico basato su due “pilastri” : ■ il primo è rappresentato dalla previdenza obbligatoria (erogata da Inps, Inpdap, Casse professionali ecc.) che assicura la pensione di base; e dalle istruzioni generali fornite dalla stessa Commissione. Le forme autorizzate sono iscritte nell’apposito “albo delle forme pensionistiche complementari” curato e gestito dalla stessa Commissione. Il finanziamento della previdenza complementare Avviene con l’imposizione al datore di lavoro di un obbligo di contribuzione; analogo obbligo è posto a carico dei lavoratori iscritti alle forme di previdenza complementare, in quanto vi hanno aderito. Dal 01/01/2008 il finanziamento può avvenire sia tramite il versamento di contributi a carico del lavoratore e del datore, sia tramite il conferimento del t.f.r. secondo due modalità distinte. • Modalità esplicita : i lavoratori assunti dopo il 01/01/2008, entro sei mesi dall’assunzione possono scegliere la forma di previdenza complementare alla quale destinare l’intero t.f.r. • Modalità tacita : quando il lavoratore entro i sei mesi non ha espresso alcuna volontà, di conseguenza il trattamento è destinato alla forma pensionistica prevista da contratti o accordi collettivi. In presenza di più fondi pensione sindacali il trattamento viene trasferito nel fondo con il maggior n° di iscritti. Altrimenti il datore destinerà il t.f.r. alla forma pensionistica complementare dell’inps (FondInps). Il datore x garantire ai lavoratori di scegliere con consapevolezza deve preventivamente fornire loro adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili e se 30 gg prima della scadenza dei sei mesi il lavoratore non ha ancora effettuato la scelta, il datore dovrà informarlo sulle conseguenze della eventuale non scelta. Il regime delle prestazioni Le prestazioni erogate devono essere condizionate all’esistenza dei requisiti minimi di età e contribuzione mentre i livelli delle prestazioni sono determinati in base alla tecnica della capitalizzazione, ossia i contributi a carico del datore e del lavoratore sono man mano accreditati su conti individuali unitamente al rendimento prodotto dall’investimento dei relativi importi. Il livello delle pensioni è determinato dal totale dei contributi accreditati su ogni conto individuale e dalla somma dei relativi rendimenti. Le prestazioni pensionistiche erogabili sono di due tipi: • sotto forma di rendita, da luogo ad una pensione aggiuntiva e si ottiene quando maturano i requisiti x la pensione obbligatoria e si sono accumulati almeno 5 anni al fondo pensione complementare • sotto forma di capitale, il lavoratore può scegliere di farsi liquidare il capitale accumulato nel limite del 50%, l’altro 50% sarà versato come pensione complementare aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria La tutela degli iscritti Nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione, il lavoratore può chiedere il trasferimento della posizione al fondo pensione inerente alla sua nuova attività oppure ad un fondo pensione aperto. La portabilità attribuisce al lavoratore la possibilità, decorsi due anni dalla data di iscrizione ad una forma pensionistica sindacale, di trasferire l’intera posizione individuale maturata, ad altre forme pensionistiche, anche commerciali. Il trattamento di fine rapporto Il tfr matura di anno in anno con il lavoro svolto e viene corrisposto al termine del rapporto di lavoro e non a fine carriera lavorativa. La formula matematica x calcolarlo è la seguente : • (retribuzione annua / 13.5) + 1.5% + 75% del caro vita istat Si può chiedere un anticipo dopo otto anni di lavoro sotto lo stesso datore fino al 70% del totale del tfr maturato fino a quel momento x motivi urgenti e documentati (prima casa). In caso di morte viene versato al coniuge, ai figli, ai parenti entro il terzo grado, agli affini entro il secondo. Il datore di lavoro entro sei mesi dalla data di prima assunzione deve fornire al lavoratore le informazioni adeguate sulle scelte possibili; costui avrà sei mesi di tempo x decidere. Se entro 30 gg dalla scadenza dei sei mesi il soggetto non ha ancora effettuato alcuna scelta l’azienda dovrà informarlo sulla destinazione del suo tfr. Le modalità di scelta sono due, ovvero modalità esplicita e modalità tacita. La modalità di scelta esplicita propone a sua volta due possibilità : • mantenere il tfr in azienda, se è un’azienda con meno di 50 dipendenti, rimane in azienda, se ha più di 50 dipendenti il tfr sarà trasferito automaticamente al “Fondo della tesoreria dello Stato x l’erogazione del tfr” istituito dall’inps e non sarà più a disposizione del lavoratore • conferire il tfr ad una forma pensionistica complementare La modalità di scelta tacita ovvero il c.d. meccanismo del silenzio assenso implica che se il lavoratore entro il termine stabilito non manifesta alcuna volontà, il datore agirà in base alle caratteristiche aziendali e avrà quattro possibilità : • trasferire il tfr alla forma pensionistica collettiva prevista dall’accordo aziendale • se manca un accordo aziendale andrà alla forma pensionistica collettiva prevista dai contratti collettivi • se ci sono più forme pensionistiche collettive andrà alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori • in assenza di tutto ciò andrà alla forma pensionistica complementare istituita dall’inps ovvero il FondInps. Il lavoratore che decide di accantonare il proprio tfr ad un fondo pensione complementare può chiedere un anticipo secondo regole diverse : • non è necessario aspettare otto anni • x spese sanitarie si può chiedere fino al 75% si devono aspettare otto anni solo x l’acquisto della prima casa e x cause al di fuori delle spese