onorabilità e professionalità richiesti.
Le condizioni esposte vengono verificate dalla Banca d'Italia che nega l'autorizzazione quando esse
non garantiscono la sana e prudente gestione.
A tale proposito, è opportuno ricordare che è stato rimosso il vincolo della separatezza “a monte”,
introdotto dalla legge bancaria del 1936. Tale principio aveva lo scopo di evitare che i soggetti che
svolgevano attività d'impresa in settori diversi da quello bancario e finanziario potessero avere
partecipazionisuperiori al 15% del capitale delle banche o comportanti il controllo delle stesse. Invece, ora
anche i soggetti industriali possono acquisire il controllo di una banca, fermo restando il rispetto delle
regole previste per il rilascio delle autorizzazioni da parte della Banca
d'Italia.
Elementi distinzione della forma giuridica:
- BANCHE S.P.A. = dimensione capitale elevata; ogni socio ha diritto a tanti voti quante sono le azioni da
lui possedute; pochi soci; concentrazione capitale elevata; l'obiettivo dell'impresa è il profitto.
- BANCHE SOCIETA' COOPERATIVE PER AZIONI A RESPONSABILITA' LIMITATA = capitale
limitato; molti soci; ogni socio ha diritto a un solo voto a prescindere dal numero di azioni possedute
(cd.voto capitario); concentrazione capitale bassa; area di attività locale; l'obiettivo dell'impresa è la
mutualità.
4. La vigilanza prudenziale e l'adeguatezza patrimoniale
Il testo unico bancario prevede a diverse forme di vigilanza: Vigilanza ispettiva, Vigilanza Informativa e
Vigilanza regolamentare, mediante la quale la banca d’Italia emana disposizioni riguardanti l’adeguatezza
patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue configurazioni, partecipazioni detenibili e organizzazione
amministrativa e contabile e controlli interni. La vigilanza regolamentare è il cuore della vigilanza
complessiva, determinata da una serie di regole che ruotano attorno all’adeguatezza del patrimonio. Il
rispetto di tale regole determinerebbe una gestione sana e prudente (vigilanza prudenziale), in modo tale ì
creditori e in particolare i depositanti. Basilea 1 (primo accordo di basilea) comprende le norme di
vigilanza prudenziale, le quali erano rappresentate dalla definizione di alcuni coefficienti minimi
patrimoniali obbligatori. Il più importante tra questi è il coefficiente di solvibilità, secondo il quale il
patrimonio delle banche doveva essere pari ad almeno all’8% del complesso delle attività ponderate, in
relazione ai rischi di perdita per inadempimento dei debitori (degli affidati) (rischio creditizio). In base a
questo coefficiente, i crediti venivano ripartiti in classi: In base al rischio tecnico calcolato su una stima di
solvibilità, ovvero ad ognuna di esse veniva attribuita una ponderazione crescente in funzione del rischio di
credito, che andava dallo 0% per finanziamenti concessi a stati sovrani caratterizzati da alto livello di
affidabilità, sino al 100% per i normali crediti alle imprese non assistite da garanzia e al 200% per i crediti
oggetto di procedure contenziose. Sebbene siano molteplici i meriti derivanti dall’applicazione del
coefficiente di solvibilità, esso presentava comunque dei limiti davanti ad un sistema di valutazione del
rischio basato solo su natura del debitore, paese di residenza e garanzie prestate. Nel 1996 le regole di
Basilea 1 vennero aggiornate da un emendamento che prevedeva l’introduzione di un coefficiente
patrimoniale per i rischi di mercato e l’accoglimento dei modelli interni di gestione del rischio sviluppati da
soggetti controllati. Quindi nasce Basilea 2, che si sviluppa su 3 pilastri:
1. Requisiti minimi patrimoniali per affrontare i rischi tipici dell’attività bancaria e giudiziaria.
2. Le banche si dovevano dotare di un sistema di controllo dell’adeguatezza patrimoniale, il quale viene
supervisionato nell’affidabilità dell’autorità di vigilanza.
3. Informativa al pubblico circa l’adeguatezza patrimoniale, esposizione ai rischi e caratteristiche dei
sitemi di gestione e controllo.
Il patrimonio di vigilanza è il primo presidio a fronte del rischio concesso con l’attività bancaria e funge da
parametro di riferimento per gli istituti prudenziali e per le valutazioni dell’autorità di vigilanza. Al suo
interno troviamo diverse componenti:
Tier 1 (o patrimonio di base)
Tier 2 (o patrimonio supplementare), esso si suddivide in:
- Upper tier 2, contiene tutti gli elementi contenuti nel tier ad esclusione dei prestiti subordinati
- Lower tier 2, contiene solo i prestiti subordinati
Per la valutazione del rischio di credito e quindi per il calcolo del coefficiente di ponderazione per la
qualificazione delle RWA (attività ponderate per il rischio di credito) eistono due metodi di calcolo:
I. Metodo standardizzato, molto simile al coefficiente di solvibilità ma presenta una differenza dovuta alla
sua maggior sensibilità della segmentazione dei portafogli di esposizioni.
II. Metodo di Rating interni, le banche attraverso tale metodo effettuano le valutazioni
internament. Si distinguono metodo di rating interni di base e avanzato:
- Metodo IRB di base, si limita alla valutazione della probabilità di insolvenza
(probability of default) e si affida agli altri parametri, per quanto riguarda altri rischi, standardizzati definiti
dall’autorità di vigilanza.
- Metodo IRB avanzato, oltre a dover calcolare la probabilità d’insolvenza dei debitori, deve misurare
l’entità del rischio, le scadenze del finanziamento e del grado di concentrazione del portafoglio. Accanto
alla misurazione del rischio, tali norme sono finalizzate ad evitare un’eccessiva concentrazione del
portafoglio prestiti.