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Appunti per esame di Tecniche Investigative università eCampus, materiale del prof. Curatolo Paolo
Tipologia: Dispense
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Nel sistema giuridico italiano, le indagini preliminari sono la fase iniziale di un procedimento penale, durante la quale il Pubblico Ministero raccoglie elementi utili per decidere se esercitare l'azione penale. Prima del codice del 1988, il PM valutava sommariamente la notitia criminis e poteva chiedere l'archiviazione o avviare la fase istruttoria, che aveva già natura processuale. Tuttavia, questo sistema influenzava pesantemente il dibattimento.
Con la riforma del 1988, il Pubblico Ministero ha assunto il ruolo principale nella gestione delle indagini, e sono state introdotte importanti modifiche:
● Indagini preliminari definite come procedimento penale autonomo. ● Imputazione formulata solo al momento della richiesta di rinvio a giudizio, quindi la persona indagata non è più chiamata "imputato" ma "persona sottoposta alle indagini". ● Acquisizione di elementi di prova , non prove definitive. ● Archiviazione in caso di infondatezza dell'accusa, anziché proscioglimento con sentenza.
La durata delle indagini è regolata da limiti precisi:
● 6 mesi , prorogabili fino a 18 mesi per casi più complessi. ● Possibili estensioni fino a due anni in situazioni particolari.
La Riforma Orlando ha introdotto ulteriori limiti, imponendo al PM di esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione entro 3 mesi dalla scadenza del termine massimo delle indagini.
In sintesi, il Pubblico Ministero è il "Dominus" delle indagini, affiancato dalla Polizia Giudiziaria e dal difensore, che ha un ruolo importante nel procedimento.
LEZIONE 2
L'investigazione criminale ha l'obiettivo di ricostruire l'evento delittuoso, risalendo alle sue dinamiche e cause. Si basa sulle “five W and one H” (What? Who? When? Where? Why? How?), fondamentali per comprendere ogni aspetto del reato.
Tipologie di Investigazione
● Investigazione in senso stretto: Attività svolta dalle Forze di Polizia per accertare la verità o ottenere informazioni utili. ● Investigazione preventiva: Condotta prima della commissione del reato, si basa su intelligence e raccolta di informazioni. ● Investigazione inquirente: Inizia dopo la notizia di reato, condotta dalla Polizia Giudiziaria.
Il Pubblico Ministero (PM) ha un ruolo fondamentale nel processo penale italiano, regolato dagli articoli 358 e seguenti del codice di procedura penale. Le sue indagini preliminari mirano a raccogliere elementi per decidere se avviare o meno l’azione penale.
Principali Attività Investigative del PM
Individuazione di Persone e Cose
L’atto di individuazione serve a identificare elementi utili alle indagini, ma non è una prova definitiva. Si differenzia dalla ricognizione , che invece viene usata nel dibattimento con regole più rigide per garantire l’affidabilità del risultato.
Accertamenti Tecnici
Gli accertamenti si dividono in:
● Ripetibili (es. rilievi segnaletici o fotografici), che possono essere rifatti in dibattimento. ● Irripetibili (es. esami su reperti modificabili), che devono essere documentati e conservati con la massima attenzione.
Norme di Garanzia
● Il PM può nominare consulenti tecnici per svolgere analisi specialistiche. ● L’indagato può nominare un consulente o richiedere un incidente probatorio (art. 392 c.p.p.). ● Gli accertamenti irripetibili devono garantire la partecipazione delle parti coinvolte.
LEZIONE 4
Il Pubblico Ministero (PM) svolge indagini per raccogliere elementi utili all’accertamento della verità nel procedimento penale. Nel 2009, la Legge n. 85 ha regolato gli accertamenti tecnici che possono incidere sulla libertà personale dell’indagato, anche senza il suo consenso ( art. 359-bis c.p.p. ).
Durante le indagini, può essere necessario confrontare il profilo genetico estratto da un reperto biologico con quello di un sospettato, per verificare se corrispondono. Questo confronto è fondamentale per identificare possibili colpevoli, soprattutto in assenza di testimoni o prove dirette.
Le comparazioni genetiche possono servire per:
● Collegare il materiale trovato sulla scena del crimine a sospetti o a persone già note alle forze dell’ordine. ● Verificare connessioni tra delitti simili rimasti irrisolti.
La legge ha istituito una banca dati nazionale del DNA , gestita dal Ministero dell’Interno e dal Ministero della Giustizia. Questa banca raccoglie i profili genetici di:
● Indagati e imputati sottoposti a misure cautelari. ● Condannati definitivi per reati gravi. ● Reperti biologici raccolti durante indagini penali. ● Persone scomparse e resti cadaverici non identificati.
I profili del DNA vengono conservati per 30 anni per gli indagati e 40 anni per i condannati con reati gravi, garantendo la tutela della privacy.
Se necessario, il PM può richiedere il prelievo coattivo di capelli, peli o mucosa orale per analizzare il DNA. Per autorizzarlo:
● Serve l’approvazione del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP). ● In caso di urgenza , il PM può disporre direttamente il prelievo, chiedendo poi la convalida al GIP entro 48 ore.
In alcuni casi, gli inquirenti possono effettuare screening genetici di massa , chiedendo a molte persone di sottoporsi volontariamente al prelievo del DNA per individuare affinità genetiche con tracce biologiche rinvenute. Questo metodo è stato usato nelle indagini sul caso di Yara Gambirasio , dove furono analizzati circa 18.000 profili genetici.
LEZIONE 5
Il Pubblico Ministero (PM) svolge indagini per raccogliere elementi utili all’accertamento della verità nel procedimento penale. Uno degli atti più importanti è l’ assunzione di informazioni , prevista dall’ art. 362 c.p.p. , che permette di raccogliere dati da persone informate sui fatti.
Durante le indagini preliminari , il Pubblico Ministero (PM) ha il potere di adottare misure precautelari, tra cui l'arresto in flagranza e il fermo di indiziato , per garantire il corretto svolgimento del procedimento.
L'arresto in flagranza può avvenire quando una persona:
● Viene colta nell'atto di commettere un reato ( flagranza propria ). ● Viene inseguita subito dopo il reato. ● È trovata con tracce che indicano chiaramente che ha commesso il reato ( quasi-flagranza ).
Esistono due tipi di arresto :
Il fermo è una misura adottata quando una persona gravemente indiziata potrebbe fuggire prima che il PM possa richiedere la custodia cautelare. È disposto:
● Dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria. ● Per reati con pene da almeno 2 anni a più di 6 anni di reclusione , oppure ergastolo.
● La Polizia Giudiziaria deve avvisare immediatamente il PM ( Art. 386 c.p.p. ). ● L'arrestato deve essere trasferito in carcere entro 24 ore. ● Il PM deve chiedere la convalida entro 48 ore , mentre il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) deve esprimersi entro le successive 48 ore.
Il PM può sottoporre la persona a interrogatorio ( Art. 388 c.p.p. ) per verificare la legittimità della misura. Durante l’interrogatorio:
● L’indagato interviene libero , salvo misure di sicurezza. ● Non può essere sottoposto a tecniche che alterino la sua capacità di ricordare o influenzino la sua autodeterminazione. ● Deve essere avvisato che: ○ Le sue dichiarazioni saranno sempre utilizzabili nel processo.
○ Ha diritto a non rispondere. ○ Se parla di responsabilità altrui, potrebbe diventare testimone (salvo incompatibilità).
L’interrogatorio garantisce il diritto di difesa dell’arrestato e permette al PM di sviluppare nuove attività investigative.
Nel sistema penale italiano, la formazione della prova avviene principalmente nel dibattimento , dove è garantito il contraddittorio tra accusa e difesa. Questo principio permette al Giudice di valutare gli elementi raccolti nel processo e decidere sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato.
Tuttavia, in alcuni casi, la prova deve essere anticipata rispetto al dibattimento per garantirne l'acquisizione. Per questo motivo, esiste lo strumento dell' incidente probatorio , regolato dal Titolo VII del Libro V del Codice di Procedura Penale.
Nel processo penale, l'imputato non deve dimostrare la propria innocenza. Spetta all’accusa provare la sua colpevolezza, in base al principio costituzionale di non colpevolezza.
L'incidente probatorio viene richiesto dal Pubblico Ministero durante la fase delle indagini preliminari o dell’ udienza preliminare quando la prova rischia di non essere più disponibile per il dibattimento. Esso consente di assumere la prova secondo le forme del dibattimento , garantendo il contraddittorio tra le parti.
Secondo l’ articolo 392 c.p.p. , esistono due categorie principali di prove che possono essere acquisite in anticipo:
● Il tipo di prova da acquisire e il motivo della sua importanza. ● Le persone coinvolte e le circostanze che rendono la prova non rinviabile al dibattimento.
Il giudice può:
● Accogliere la richiesta , fissando un’udienza per la sua acquisizione. ● Rigettare o dichiarare inammissibile la richiesta. ● Differire l’incidente probatorio , se interferisce con le indagini preliminari.
L’incidente probatorio si svolge in camera di consiglio , con la partecipazione del PM, del difensore dell’indagato e del difensore della persona offesa. Le prove raccolte saranno utilizzabili nel dibattimento.
Nel sistema giudiziario italiano, il Pubblico Ministero (PM) si avvale di figure professionali che lo affiancano nelle attività di indagine e documentazione. Questi soggetti, chiamati ausiliari , hanno il compito di assistere il PM e il Giudice nella gestione degli atti e delle procedure.
Principali ausiliari del Giudice e del PM
I tre principali ausiliari sono:
Il consulente tecnico è una figura fondamentale nell’attività investigativa. La sua evoluzione è strettamente legata alle modifiche del codice di procedura penale:
● Nel codice del 1930 : solo le parti private potevano nominare un consulente, mentre il PM si affidava ai periti nominati dal giudice. ● Dopo il codice del 1988 : il PM diventa una parte del processo, potendo nominare direttamente un consulente tecnico. ● Oggi : il PM può nominare due tipi di consulenti tecnici : ○ Consulente endo-peritale ( art. 225 c.p.p. ), che partecipa agli accertamenti tecnici disposti dal giudice. ○ Consulente extra-peritale ( art. 233 c.p.p. ), che supporta il PM durante l’intera fase investigativa.
Il consulente tecnico:
● Assiste il PM negli accertamenti tecnici ripetibili e irripetibili. ● Partecipa al prelievo coattivo di campioni biologici ( art. 359-bis c.p.p. ). ● Può proporre indagini e formulare osservazioni durante gli accertamenti.
Grazie alla riforma del processo penale, la consulenza tecnica è diventata un elemento centrale per garantire il diritto alla difesa e migliorare la qualità delle indagini.
● D.I.A. (Direzione Investigativa Antimafia) , specializzata nelle indagini di mafia ed estorsione. ● Servizi Centrali dei corpi di Polizia: ○ S.C.O. (Polizia di Stato) ○ R.O.S. (Carabinieri) ○ S.C.I.C.O. (Guardia di Finanza)
Questi uffici collaborano con il Procuratore Nazionale Antimafia , svolgendo indagini a livello nazionale e coordinando le operazioni tra diverse forze di polizia.
Le guardie provinciali e municipali hanno funzioni di PG limitate nello spazio e nel tempo :
● Operano solo nel territorio di competenza. ● Agiscono solo durante il turno di servizio.
Sono una risorsa per le indagini locali, ma la loro autorità è circoscritta.
La Polizia Giudiziaria è un pilastro delle indagini penali, operando in stretta collaborazione con il Pubblico Ministero. Le sue strutture specializzate e servizi centralizzati garantiscono un'azione investigativa efficace e coordinata.
LEZIONE 11
La Polizia Giudiziaria (PG) svolge attività investigative sotto la direzione dell’ Autorità Giudiziaria , con il compito di raccogliere elementi utili alla valutazione della notizia di reato e alla decisione di archiviazione o esercizio dell’azione penale.
Secondo l’ art. 58 c.p.p. , le Sezioni di Polizia Giudiziaria includono Ufficiali e Agenti della:
● Polizia di Stato ● Arma dei Carabinieri ● Guardia di Finanza
Questi uffici operano sotto la diretta dipendenza dell’Autorità Giudiziaria, pur essendo amministrativamente gestiti dalle rispettive forze di polizia.
Gli investigatori delle Sezioni di PG:
● Sono distaccati presso gli uffici giudiziari e operano in abiti civili. ● Collaborano direttamente con i magistrati per le indagini.
● Ogni Procura della Repubblica dispone di una propria Sezione, mentre la Procura Generale presso la Corte d’Appello coordina le Sezioni nel distretto.
La PG svolge diverse funzioni investigative:
La PG si distingue dalla Polizia Amministrativa , che ha il compito di prevenire gli illeciti e garantire la sicurezza pubblica. La PG, invece, si occupa di reprimere i reati già commessi e di raccogliere prove per il processo.
Le funzioni della PG sono regolate dagli artt. 55-59 c.p.p. , mentre le disposizioni attuative sono definite dagli artt. 5-20 disp. att. c.p.p.. L’ art. 6 disp. att. stabilisce che il personale delle Sezioni non deve essere inferiore al doppio dei magistrati della Procura e prevede un rapporto numerico tra Ufficiali e Agenti.
Nel sistema delle indagini preliminari, il codice distingue tra:
● Attività di iniziativa della Polizia Giudiziaria (Titolo IV del Codice di Procedura Penale). ● Attività del Pubblico Ministero (Titolo V del Codice di Procedura Penale).
Questa distinzione serve a regolare le modalità di intervento delle due figure, pur mantenendo la direzione del Pubblico Ministero su tutte le indagini.
Gli atti investigativi si distinguono in:
● Atti tipici , regolati dal codice di procedura penale. ● Atti atipici , privi di regolamentazione specifica (es. pedinamenti, osservazioni sul campo).
Anche se l’Ufficiale di PG conosce la lingua, l’interprete rimane obbligatorio per garantire l’accuratezza della traduzione.
L’attività investigativa della Polizia Giudiziaria si articola in diverse fasi e modalità, sempre sotto la supervisione del Pubblico Ministero. Il supporto di ausiliari e interpreti consente di svolgere indagini efficaci, nel rispetto delle normative e dei diritti delle persone coinvolte.
LEZIONE 13
La Polizia Giudiziaria (PG) svolge indagini per raccogliere elementi di prova e individuare i responsabili di un reato. Gli atti investigativi possono essere suddivisi in due categorie :
○ Sommarie informazioni dall'indagato ( art. 350 c.p.p. ): raccolta di dichiarazioni con la presenza del difensore. ○ Sommarie informazioni da persone informate sui fatti ( art. 351 c.p.p. ). ○ Atti che richiedono competenze tecniche specifiche ( art. 348 c.p.p. ).
○ Identificazione dell’indagato ( art. 349 c.p.p. ). ○ Perquisizione in caso di flagranza o evasione ( art. 352 c.p.p. ). ○ Acquisizione di plichi o corrispondenza ( art. 353 c.p.p. ). ○ Accertamenti urgenti e sequestro ( art. 354 c.p.p. ). ○ Arresto in flagranza ( artt. 380-381 c.p.p. ). ○ Fermo di persona gravemente indiziata ( art. 384 c.p.p. ).
L’indagato può rendere dichiarazioni alla PG in tre modalità operative :
● Le sommarie informazioni possono essere contestate in dibattimento. ● Le dichiarazioni spontanee non prevedono particolari formalità , ma possono essere usate per valutare la credibilità dell’indagato.
L'attività investigativa della Polizia Giudiziaria è fondamentale per garantire il corretto svolgimento del processo penale e individuare i responsabili di un reato.
Un'importante attività della Polizia Giudiziaria (PG) durante le indagini è la raccolta di sommarie informazioni da persone che possono riferire circostanze utili al procedimento penale ( art. 351 c.p.p. ). Questi soggetti vengono chiamati persone informate sui fatti o possibili testimoni.
○ Le informazioni possono essere raccolte da Ufficiali e Agenti di PG. ○ Se il testimone è imputato in un procedimento connesso , l’interrogatorio deve avvenire alla presenza del difensore e con le garanzie di testimonianza assistita.
○ Prima di assumere le informazioni, la PG chiede al testimone di fornire le proprie generalità. ○ Il testimone viene avvisato delle conseguenze legali in caso di rifiuto o dichiarazioni false. ○ Le informazioni vengono raccolte senza la presenza del difensore , perché il soggetto non è sottoposto ad indagine.
Le dichiarazioni vengono registrate in un verbale e, in linea generale, non sono utilizzabili nel dibattimento. Esistono però alcune eccezioni:
● Contestazione in dibattimento, nei limiti previsti dall’ art. 500 c.p.p.. ● Lettura delle dichiarazioni se irripetibili, secondo le condizioni dell’ art. 512 c.p.p. (es. testimone deceduto o divenuto incapace).
Esistono due forme speciali di sommarie informazioni:
○ L’indagato deve presentarsi obbligatoriamente alla convocazione della PG. ○ Prima dell’interrogatorio, viene informato della facoltà di non rispondere. ○ Deve essere assistito da un difensore , che ha diritto a partecipare all’atto. ○ Il verbale ha piena utilizzabilità fuori dal dibattimento e può essere acquisito mediante lettura nel processo in caso di irripetibilità ( art. 512 c.p.p. ).