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Una panoramica del diritto d'autore e del trattamento dei dati personali, evidenziando i principi chiave e le norme applicabili in italia. Le misure tecnologiche di protezione, i principi di necessità e liceità nel trattamento dei dati, i diritti dell'interessato e le responsabilità del titolare. Inoltre, vengono approfonditi i diritti morali e patrimoniali dell'autore, le eccezioni al diritto d'autore e la tutela dei nuovi beni informatici, come i programmi per elaboratore e le banche di dati elettroniche.
Tipologia: Dispense
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Negli ultimi tre decenni il governo delle tecnologie informatiche e telematiche ha costituito una sfida assai ardua per il legi- slatore. La necessità di intervenire con profondi correttivi ed adattamenti su alcuni tradizionali istituti, nonché l’esigenza di regolamentare inediti contesti frutto dello sviluppo in campo informatico, hanno portato alla creazione di un corpus norma- tivo di rilevante entità. Il diritto dell’informatica è l’insieme di norme dell’ordinamento dedicate alla disciplina dei fe- nomeni informatici e telematici.
Il tentativo di governare Internet è stato oggetto di numerose discussioni, riguardanti non solo la concreta fattibilità di un tale intervento, ma anche l’opportunità e la legittimità della disciplina giuridica della rete. Inizialmente, alcuni autori affermarono che l’interesse del diritto verso il modo di Internet era solamente dannoso, in quanto il cyberspazio sarebbe stato in modo di autoregolarsi, l’ingerenza del diritto sarebbe stata solamente nociva ed avrebbe provveduto ad alterare l’equilibrio creatosi. Ad esempio, John Perry Barlow rivendicava l’autonomia della rete, la sua e- straneità alla politica ed al diritto. Secondo questa impostazione Internet è dotata di una propria cultura, di una propria etica, di un codice non scritto che già fornisce più ordine di quanto non possa essere realizzato dalle imposizioni dei governi; il cyberspazio è capace di autoregolarsi, di risolvere da solo e con propri mezzi i propri conflitti. A queste teorie sostenitrici dell’autonomia di Internet rispetto al diritto, si sono opposte le numerose richieste di una disci- plina giuridica della rete. Si è trattato di voci provenienti dai governi , interessati a controllare la rete a fini di polizia (pre- venzione del crimine e del terrorismo), a censurare alcuni tipi di informazioni (materiali attinenti alla pedofilia, alla porno- grafia, all’incitazione all’odio etnico o razziale, alla propaganda nazista, ecc), a controllare il dissenso politico e sociale. Al- tre voci sono giunte dalla comunità degli affari , ed hanno richiesto ed ottenuto facilitazioni per il commercio elettronico, protezione di marchi ed altri segni distintivi, tutela della proprietà intellettuale. Infine, voci motivate dalla preoccupazione per i diritti di libertà hanno richiesto la protezione della privacy on-line. Da un lato Internet sembra respingere il diritto e la politica, quali impedimenti antiquati alla propria creatività; dall’altro la- to, Internet sembra richiedere soluzioni giuridiche per i nuovi problemi determinati proprio dalla creatività della rete.
Nel 2.006 Lawrence Lessing individuò quattro possibili modi per regolare Internet:
Internet nacque da una combinazione di molteplici fattori: un finanziamento proveniente da istituzioni collegate al ministero della difesa, il coinvolgimento di scienziati giovani e creativi, l’apertura della discussione e sperimentazione negli ambienti accademici. In questo contesto, l’architettura fondamentale di Internet fu definita mediante una scelta a favore della libertà e della neutralità della comunicazione. I protocolli fondamentali della rete (TCP ed IP), cioè le regole virtuali fondamentali di Internet, definiscono un’infrastruttura computazionale dove ogni messaggio può viaggiare da ogni nodo ad ogni altro nodo (nodo = calcolatore della rete) senza controlli intermedi. Infatti, ogni contenuto (un rapporto tecnico, un brano musicale, un filmato, un disegno, un programma, ecc) è suddiviso in pacchetti, ognuno dei quali è racchiuso in una busta digitale che ri- porta tutte le informazioni necessarie per trasmettere il pacchetto alla sua destinazione. I pacchetti viaggiano spostandosi di nodo in nodo, seguendo cammini non prestabiliti, determinati dalle condizioni del traffico sulla rete. La trasmissione di un pacchetto da un nodo al successivo viene effettuata da computer chiamati router o gateway, i quali si limitano a ricevere il pacchetto inviato dal nodo precedente e ad inviarlo in avanti verso il nodo più vicino alla destinazione, racchiuso nella pro- pria busta digitale. Solo quando tutti i pacchetti giungono al computer di destinazione, le buste digitali vengono aperte ed i pacchetti riuniti e ricontrollati. Lo sviluppo della rete è stato determinato dall’ incontro di diverse culture :
Da quando la rete si è ampliata e gli interessi commerciali ne sono divenuti parte fondamentale, i limiti dell’autoregolamentazione hanno condotto a numerose richieste di interventi giuridici. Alcune di queste richieste hanno avu- to successo, conducendo a nuove leggi o all’adattamento del diritto giurisprudenziale; tuttavia, questo intervento del diritto, è stato in qualche misura ostacolato dalla natura della rete: da un lato la sua estensione globale si opponeva ai limiti geogra- fici degli ordinamenti statali e dall’altro la sua architettura incontrollabile si opponeva al bisogno di scoprire le violazioni ed identificarne gli autori. Negli ultimi tempi, il tentativo di superare questi problemi ha condotto a nuovi sviluppi tecnologici. Gli operatori economici, dopo avere usato il cyberspazio per svolgere attività commerciali, hanno iniziato a modificarlo, in modo da adeguarlo alle proprie necessità. Tale processo consiste nell’arricchire ulteriormente l’architettura della rete, ag- giungendo, al di sopra degli originali protocolli, nuovi protocolli ed applicazioni, che incorporano nuove regole virtuali. Questa innovazioni operano a due livelli:
CAPITOLO 2: Documento informatico e firmi elettroniche
Crittologia : scienza che studia le scritture segrete , comprende la crittografia e la crittoanalisi.
Crittografia : scienza che studia i sistemi di protezione dei messaggi. La crittografia non mira a nascondere fisicamente un messaggio, ma punta celarne il contenuto, che quindi è visibile ma non comprensibile : essa è finalizzata a rendere in- comprensibile un testo, alterandolo per mezzo di un procedimento prefissato ed invertibile. Il messaggio oggetto di prote- zione è definito testo in chiaro , il messaggio che ha subito il procedimento crittografico (ossia la cifratura ) è definito testo cifrato. Il procedimento inverso alla cifratura può essere indicato con il termine decifrazione o decrittazione (ciò che li di- stingue è il fatto che l’operazione posta in essere sia o meno legittima, nel primo caso essa è realizzata sfruttando la trasfor- mazione inversa che muta il testo, mentre nel secondo caso essa è realizzata violando il sistema di protezione con una forza- tura). La crittografia si distingue in :
Crittoanalisi : scienza che studia i metodi per violare i sistemi di protezione dei messaggi. La crittoanalisi mira ad inter- pretare un messaggio di cui si ignora la chiave per l’accesso al contenuto in chiaro (per chiave crittografica o chiave si in- tende l’elemento che consente di trasformare il testo). I crittografi predispongono i sistemi per la scrittura segreta, mentre i crittoanalisti lavorano per individuarne i punti deboli.
Il progresso tecnico e scientifico ha portato alla realizzazione di vere e proprie macchine cifranti, ed un passo importante in questo senso è stato realizzato con l’invenzione dei computer. Inizialmente la cifratura computerizzata fu dominio esclusivo dei governi e delle forze armate, unici detentori di calcolatori elettronici; la successiva diffusione del computer in campo ci- vile e commerciale incentivò l’esigenza di proteggere la comunicazione a distanza, il che condusse all’impiego anche in questi contesti delle tecniche crittografiche. Uno dei primi sistemi crittografici ad uso commerciale, Lucifer, fu proposto nel 1972 da IMB: si trattava di un sistema simmetrico, che poneva quindi molti problemi riguardo ala modalità di consegna del- le chiavi (la consegna a mano pur garantendo la massima sicurezza avrebbe comportato tempi e costi non sostenibili). Per questo motivo le ricerche continuarono e nel 1977 nacque la crittografia asimmetrica.
La firma digitale è l’applicazione di una tecnica specifica, la crittografia asimmetrica. La firma digitale è un’informazione che viene aggiunta ad un documento informatico al fine di garantirne l’integrità e la provenienza. In concreto, il firmatario utilizza la propria chiave privata per generare la firma, che poi viene unita al messaggio, e la pater- nità del massaggio potrà essere accertata utilizzando la chiave pubblica corrispondente alla chiave privata utilizzata. Il procedimento di firma richiede all’utente alcune operazioni preliminari, volte alla predisposizione della coppia di chiavi, e solamente alla fine di tale procedura l’utente sarà in grado di usare la propria firma digitale:
Il CAD (a partire dall’art. 1) si apre con le definizioni generali :
L’ attività di certificazione : Il meccanismo della firma digitale garantisce che per la sottoscrizione del documento informatico sia stata utilizzata la chia- ve privata corrispondente alla chiave pubblica usata per la verificazione (per il controllo). L’operazione che consente di ave- re la garanzia di tale corrispondenza è l’attività del certificatore: la certificazione è il risultato della procedura informatica mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica quest’ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo certificato (in ogni caso non superiore a tre anni). Chi vorrà dotarsi di un sistema per la firma digitale, e quindi chiedere la certificazione di una coppia di chiavi, dovrà recarsi presso un certificatore, anche detto CA ( Certification Authority ), e richiedere la registrazione. Una volta identificato e re-
gistrato, l’utente riceverà un kit per la firma che comprende un lettore di smart card, un software ed un dispositivo di firma (la smart card) ed un codice identificativo univoco per la connessione sicura con il certificatore. Il medesimo soggetto, tra- mite un canale sicuro di comunicazione, di norma un canale cifrato, si collegherà al certificatore e procederà alla fase finale del processo; al momento della connessione il certificatore verificherà la corretta identificazione del soggetto tramite il codi- ce identificativo. L’utente chiederà al sistema di procedere alla generazione delle chiavi. Ottenute le chiavi si invierà quella pubblica al certificatore che procederà alla emissione e pubblicazione del certificato. Il certificato elettronico è l’attestato elettronico che collega i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche all’identità del titolare.
Il certificatore : Il certificatore è quel soggetto pubblico o privato che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche, che rilascia il certificato della chiave pubblica e che lo pubblica unitamente a quest’ultima. In linea con le disposizioni europee, il CAD stabilisce che l’ attività dei certificatori stabiliti in Italia o in altro Stato membro dell’Unione Europea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva. Il CAD opera una distinzione tra: certificatore semplice, certificatore qualificato e certificatore accreditato La distinzione si basa sul fatto che i diversi tipi di certificatori possono offrire servizi migliori di altri in termini di qualità e sicurezza. A que- sto proposito, si noti che, ad esempio, per ottenere la qualifica di certificatore accreditato è necessario che il certificatore si sottoponga a dei sistemi di accreditamento (si tratta di sistemi facoltativi, in quanto coinvolgono solamente i certificatori che vogliano ottenere una certa qualifica) e possegga certi requisiti di professionalità. Il certificatore è tenuto ad adottare tutte le misure idonee ad evitare danni a terzi.
I certificati : I certificati elettronici sono (sempre secondo la definizione contenuta nel CAD) gli attestati elettronici che collegano all’identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche. L’attività di certificazione comporta anche la gestione e la manutenzione dei certificati emessi nel corso del loro ciclo vitale, si fa riferimento in particolare gli istituti del- la revoca e della sospensione del certificato. La revoca del certificato elettronico è l’operazione con cui il certificatore an- nulla la validità del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi. La sospensione è l’operazione con cui il certifi- catore sospende la validità del certificato per un determinato periodo di tempo.
Gli obblighi del titolare del certificato di sottoscrizione : Secondo il CAD il titolare del certificato di firma è tenuto ad:
I documenti informatici possono presentarsi in diversi modi:
Agli effetti di legge : Il documento informatico semplice, cioè privo di qualsiasi tipo di firma elettronica, è valido e rilevante agli effetti di legge. Ciò significa che al documento informatico non può negarsi efficacia giuridica per il solo fatto di essere “informatico”. Nello specifico la documento informatico può essere riconosciuto il valore di atto scritto. Tale ipotesi, così come stabilito dal legislatore, dovrà essere attentamente valutata, caso per caso, dal giudice, avuto riguardo alle caratteristiche oggettive di qualità, di sicurezza, d’integrità e d’immodificabilità del documento. Pertanto, la capacità del documento di assolvere al re- quisito della forma scritta è liberamente valutabile dal giudice, che dovrà fondare e motivare la propria decisione sui para- metri indicati dal legislatore. Le scritture private, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale.
Agli effetti probatori : Il CAD distingue diverse ipotesi:
ve, ha chiarito che nel trattamento effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione, da un’organizzazione o un ente di ampie dimensioni, il titolare è l’entità nel suo complesso e non le persone fisiche che concorrono ad esprimerne la volontà (questo principio vale anche in relazione al responsabile).
Le modalità del trattamento dei dati personali : Il Codice stabilisce che il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto di tre principi generali:
La notificazione : Il Codice impone al titolare di notificare al Garante per la protezione dei dati personali l’intenzione di procedere ai tratta- menti di dati espressamene e tassativamente elencati, legislativamente individuati in relazione alle particolari caratteristiche dei trattamenti stessi, capaci di arrecare maggiore pregiudizio alle libertà tutelate dalla normativa. In considerazione della particolarità dei trattamenti di dati, il Codice attribuisce al garante il potere di imporre l’obbligo di notificazione di altre tipologie di trattamenti se, in relazione alle modalità o alla natura dei dati, sono suscettibili di recare pregiudizio ai diritti ed alle libertà dell’interessato.
L’ informativa : Prima della raccolta dei dati personali il titolare (o il responsabile o l’incaricato) deve fornire all’interessato l’ informativa , finalizzata a consentirgli di esprimere un consenso informato ed a garantirgli la conoscenza della tipologia di trattamento cui i propri dati sono destinati. L’informativa può essere fornita per iscritto od oralmente, deve contenere le informazioni necessarie ad identificare il trat- tamento. L’interessato deve essere informato dei soggetti, o delle categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comu- nicati nonché l’eventuale ambito di diffusione dei dati medesimi. In molti casi i dati vengono raccolti presso soggetti diversi dall’interessato. In tali casi, non potendosi fornire l’informativa all’interessato prima della raccolta, il Codice impone di fornire l’informativa inizialmente alla persona che fornisce i dati e, all’atto della registrazione dei dati o non oltre la prima comunicazione, anche all’interessato. Al fine di semplificare l’attività del titolare l’informativa può non contenere le informazioni già note all’interessato. Sono infine previsti alcuni casi in cui l’informativa non è obbligatoria.
Il consenso dell’interessato : Per la legittimità del trattamento è necessario il consenso dell’interessato: il trattamento dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato. Il consenso è valido sola-
mente se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documenta- to per iscritto, e se sono state rese all’interessato le informazioni previste dall’informativa (libertà del consenso significa che la volontà dell’interessato non deve essere viziata, ovvero manifestata in presenza di errore, violenza, dolo o incapacità lega- le e naturale di intendere e di volere). Il consenso, a pena di nullità, deve quindi essere prestato prima dell’inizio del tratta- mento e dopo aver avuto conoscenza dell’informativa. Sull’istituto del consenso vige in linea di principio la libertà delle forme: il consenso scritto è richiesto solo ai fini della prova. Sono previsti dei casi in cui viene meno l’obbligo del consenso riguardo al trattamento dei dati:
I dati sensibili : Dati sensibili : sono le informazioni che riguardano da vicino la personalità etico-sociale dell’individuo e le sue caratteristi- che psico-sanitarie, con particolare riferimento a quei dati idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica , le convinzioni re- ligiose , filosofiche o di altro genere , le opinioni politiche , l’adesione a partiti e sindacati , associazioni od organizzazio- ni a carattere religioso filosofico , politico o sindacale , nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale. Il loro trattamento da parte di privati richiede, oltre che il consenso dell’interessato, l’ autorizzazione del Ga- rante ; il loro trattamento da parte di soggetti pubblici è consentito solamente se autorizzato da espressa disposizione di legge. Diversamente dalla disciplina del trattamento dei dati comuni, dove la forma scritta è richiesta per la prova del consenso, nel caso dei dati sensibili il consenso scritto è richiesto ai fini della validità dello stesso. Il Codice prevede, infine, dei casi in cui il titolare del trattamento dei dati sensibili può procedere al trattamento senza il consenso, ma previa autorizzazione del Garante.
I dati giudiziari : Dati giudiziari : informazioni idonee a rivelare i provvedimenti di carattere penale adottati nei confronti dell’interessato o la sua qualità di imputato o di indagato. Questi possono essere trattati, sia dai soggetti privati sia da quelli pubblici, solo se autorizzati da una espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante, che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili.
I diritti dell’interessato : Il Codice prevede una serie di diritti che possono essere esercitati dall’interessato:
Il Codice detta speciali disposizioni per la disciplina dei dati personali del quale è titolare una pubblica amministrazione. Il codice distingue i soggetti pubblici dagli enti pubblici economici, equiparando questi ultimi ai soggetti privati. Pertanto, lad- dove si fa riferimento ai soggetti pubblici ci si riferisce alla sola pubblica amministrazione in senso stretto.
ve dimostrare di aver adottato tutti quegli accorgimenti previsti da norme legislative, regolamentari e tecniche che disciplinano la specifica attività.
La responsabilità penale : Il Codice prevede diverse sanzioni penali:
La responsabilità amministrativa : Il Codice prevede delle fattispecie soggette all’applicazione di una sanzione amministrativa:
Ai fini della più completa garanzia del diritto alla protezione dei dati personali, il Codice impone l’adozione di misure di sicurezza , finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita dei dati, di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta. Le misure di sicurezza servono a realizzare una tutela preventiva, e non solo sanzionatoria, dei diritti. Il Codice prevede l’adozione di due categorie di misure di sicurezza:
CAPITOLO 5: Il diritto d’autore nell’era digitale, la tutela dei be-
ni informatici
L’istituto del diritto d’autore è certamente tra quelli sui quali, a seguito della rivoluzione digitale, si è maggiormente concen- trata l’attenzione del legislatore comunitario e nazionale. La rivoluzione informatica non ha solo mutato il contesto di rife- rimento relativamente alla protezione delle opere d’ingegno tradizionali, ma ha anche portato alla nascita dei cosiddetti beni informatici (programmi per computer, banche di dati), che per le loro peculiari caratteristiche hanno richiesto l’introduzione di una disciplina di tutela specifica. Si noti come la normativa dedicata al diritto d’autore in ambito nazionale derivi oggi da una pluralità di fonti internazionali e soprattutto dall’attività del legislatore europeo.
Perché esiste il diritto d’autore? Per incentivare la creatività culturale e di altre forme espressive, in prospettiva di un com- penso economico all’autore
I beni giuridici si suddividono in:
la legge 633/1941 “ protezione del diritto d’autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio ” (più semplice- mente legge sul diritto d’autore , l.d.a. ), come successivamente più volte integrata e modificata, anche in attuazione delle direttive europee e delle convenzioni internazionali.
Per presentare la disciplina del diritto d’autore, sotto i suoi aspetti più importanti, prendiamo in esame la l.d.a.. La l.d.a. con- tiene un insieme di regole applicabili a qualsiasi creazione intellettuale e delle regole volte a disciplinare più dettagliatamen- te alcune specifiche categorie di opere.
L’art. 1 l.d.a. definisce l’oggetto della disciplina stabilendo: sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura , alla musica , alle arti figurative , all’architettura , al teatro ed alla cinematografia , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie , nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una cre- azione intellettuale d’autore. La giurisprudenza e la dottrina non ritengono queste elencazione di natura tassativa, di con- seguenza un’eventuale opera che non sia compresa in questo elenco non potrà ritenersi a priori esclusa dalla tutela (proprio per questo motivo le norme sulle opere d’ingegno in passato sono state ritenute idonee, ad esempio, a proteggere anche il programma per computer e le banche di dati prima del loro espresso inserimento nell’elenco). Si noti come il concetto di opera dell’ingegno non sia definito espressamente dalla l.d.a.: per opera dell’ingegno si può intendere orni risultato rag- giunto mediante il prevalente impiego delle facoltà della mente umana , ogni frutto di attività psichica , che vi prevalga la psicologia della conoscenza ovvero quella del sentimento.
Non qualunque espressione intellettuale è ritenuta meritevole di tutela come opera dell’ingegno, ma solamente le opere cre- ative : la creatività indica l’originalità , ossia la possibilità di rinvenire nell’opera l’impronta dell’autore. Tale caratteri- stica deve investire la forma espressiva dell’opera e non le idee o contenuti che ne rappresentano la sostanza. La creatività deve essere intesa in senso soggettivo ed in senso oggettivo. Chi stabilisce se l’opera è creativa oppure no? Lo decide il giudice con riferimento al caso concreto.
La normativa protegge:
Affinché la creazione intellettuale sia riconosciuta e tutelata dal diritto d’autore è necessario che essa si concretizzi in una realizzazione esterna ; fino a quando rimane una un’idea astratta, una rappresentazione intellettuale interna, essa non rileva quale opera dell’ingegno e non sarà protetta come bene giuridico. La forma ed il modo di esteriorizzazione della creazione possono essere i più diversi: le opere dell’ingegno sono tutelate qualunque ne sia il modo o la forma di espressione , e- ventualmente anche prescindendo dalla fissazione su un supporto materiale (a questo proposito l’opera d’ingegno può essere esternalizzata anche in modo orale: l’opera orale è tutelata come quella scritta, senza nessuna differenza prevista dalla leg- ge).
La creazione dell’opera dell’ingegno, dotata del requisito dell’originalità, è atto necessario e sufficiente per determinare la nascita del diritto d’autore. L’unico requisito per accedere alla tutela del diritto d’autore è l’originalità dell’opera, al ricorre- re di questa condizione il diritto d’autore si acquista a titolo originario per il semplice fatto di avere creato l’opera (non è necessaria alcuna formalità, il diritto d’autore nasce automaticamente in seguito alla creazione di un’opera originale). Particolarità:
L’importanza di distinguere l’opera dell’ingegno (bene immateriale) dal supporto che la incorpora (bene materiale) si mani- festa quando si voglia individuare l’oggetto su cui insistono le prerogative esclusive spettanti all’autore: queste investono l’opera dell’ingegno come bene immateriale e non invece il supporto su cui è incorporata, che potrà quindi essere oggetto di autonomi diritti. Ad esempio, si pensi all’archetipo delle opere dell’ingegno, l’opera letteraria: un libro, quale bene materiale formato da carta, inchiostro e rilegatura, non oggetto di del diritto d’autore, ma semplicemente incorpora l’opera letteraria; solo sulla forma espressiva (e non sul contenuto) di quest’ultima (forma espressiva rappresentata, nel nostro caso, dalla spe- cifica concatenazione di parole scelte dall’autore per esprimere in modo originale le sue idee) insiste il diritto d’autore.
lare del diritto o da altri con il suo consenso, il diritto di distribuzione viene meno, consentendo a chiunque il suc- cessivo acquisto e la rivendita del supporto incorporante l’opera protetta.
Il diritto d’autore non deve dare luogo ad una situazione di monopolio, per questo motivo i diritti patrimoniali hanno una du- rata limitata: i diritti patrimoniali durano per tutta la vita dell’autore ed anche 70 anni dopo la sua morte. Recentemente si sta parlando di estendere la durata di tali diritti fino a 100 anni dopo la morte dell’autore, per via di un mo- tivo molto particolare: Topolino sta per compiere il 70° anno (prima la durata dei diritti patrimoniali era di 50 anni, ma quando Topolino stava per compiere il 50° anno la loro durata è passata da 50 a 70 anni).
I diritti patrimoniali (ed anche i diritti connessi avente carattere patrimoniale) possono essere acquistati, alienati e trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge (tra vivi o a causa di morte). La cessione di uno o più esemplari dell’opera non comporta, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione spettanti all’autore dell’opera o ai titolari dei diritti connessi. La trasmissione dei diritti di utilizzazione economica deve essere provata per iscritto.
I diritti patrimoniali d’autore sono tutelati sia in sede civile sia in sede penale.
Accanto ai diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore, su alcuni generi di opere la legge riconosce un’ulteriore se- rie di facoltà aventi un contenuto patrimoniale: i diritti connessi. Essi, contrariamente al diritto d’autore, non spettano al creatore dell’opera dell’ingegno, bensì ad altri soggetti della cosiddetta impresa culturale (ad esempio, artisti, esecutori, in- terpreti, fotografi, produttori, ecc). I diritti connessi sono estremamente eterogenei: sono diritti variamene collegati al diritto d’autore, e la loro tutela trova fondamento non in un’attività creativa ma in interessi di natura più strettamente economica.
Accanto ed indipendentemente dalla titolarità dei diritti di utilizzazione economica (dunque anche nel caso in cui questi sia- no stati ceduti), l’autore gode dei diritti morali sull’opera realizzata. I diritti morali sono posti a salvaguardia della perso- nalità dell’autore e sono: imprescrittibili , irrinunciabili ed inalienabili (le prerogative dei diritti morali non danno la pos- sibilità di essere sfruttate). I diritti morali sono:
I diritti morali dura in capo all’autore per l’ intera durata della sua vita ; successivamente è esercitabile, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, in loro mancanza dai genitori o dagli altri ascendenti o discendenti o dai fratelli e dalle sorel- le.
Abbiamo visto come, in linea generale, qualsiasi utilizzazione dell’opera protetta dal diritto d’autore (in particolare sotto il profilo economico) sia soggetta al previo necessario consenso dell’autore. Le utilizzazioni libere sono i casi in cui l’utilizzazione dell’opera non è soggetta al consenso del titolare dei diritti patrimoniali d’autore , ma può essere libe- ramente effettuata. L’ uso strettamente personale dell’opera non è subordinato al consenso del titolare dei diritti (ciò si desume dal complesso della normativa sul diritto d’autore): l’uso strettamente personale non rappresenta una deroga al diritto d’autore, ma vi è sot- tratto in modo vero e proprio. Per uso strettamente personale non si deve intendere un uso singolo, bensì un uso limitato alla propria cerchia familiare. Gli artt. 68 - 71dices l.d.a. prevedono invece le utilizzazioni libere, e rappresentano delle vere eccezioni e limitazioni al dirit- to d’autore:
La tutela del diritto d’autore è nata e si è sviluppata in relazione alle opere di natura letteraria ed artistica; lo stesso requisito di accesso alla tutela, e cioè il carattere creativo dell’opera come espressione della personalità dell’autore, richiama la figura dell’autore quale artista. Tale disciplina ha però conosciuto, con il passare del tempo, un progressivo allargamento del suo campo di applicazione a favore di opere via via sempre più distanti dal requisito di una piena e significativa creatività artisti- ca; al contempo si è assistito ad un graduale abbassamento della soglia di creatività richiesta per accedere alla tutela. La rivoluzione digitale, non solo ha radicalmente mutato lo scenario in cui la tutela del diritto d’autore è destinata ad opera- re, ma ha anche portato alla nascita di nuovi beni informatici che hanno assunto, nell’arco di pochi anni, una posizione di primo piano nel mercato globale. Ci riferiamo, in particolare, ai programmi per elaboratore ed alle banche di dati elet- troniche. A seguito dalla crescente importanza economica di tali beni è emersa l’esigenza di individuare un regime di tutela adeguato a garantire i legittimi interessi degli operatori del settore rispetto a condotte che potessero vanificarne gli investi- menti. La risposta del legislatore, europeo poi italiano, è stata quella di estendere la disciplina del diritto d’autore anche a questi nuovi beni. Tuttavia, la loro natura è distante da un’opera artistica: per il software e per le banche di dati è stata conia- ta la definizione di opere utili , per distinguerli dalle tradizionali opere più propriamente artistiche (le opere utili sono carat- terizzate non tanto dalla creatività, bensì dalla loro funzionalità ed utilità).
La normativa nazionale in materia di tutela dei programmi per elaboratore è stata introdotta con il D.Lgs. 518/1992 , in attuazione di una direttiva europea, che è poi andato ad integrare la l.g.a.. Esso ha stabilito che i programmi per elaborato- re sono protetti come opere letterarie.
Sono protetti i programmi in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato della creazione intellettuale dell’autore , mentre restano esclusi dalla tutela le idee ed i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un pro- gramma (in linea con il principio secondo cui il diritto d’autore copre solamente la forma espressiva dell’opera). Per la tutela del software si richiede una creatività specifica, differenziata rispetto a quella generale, una creatività esclusi- vamente soggettiva. Si è voluta così garantire la tutela del programma per elaboratore che risulti frutto di un’attività dell’autore e non di una mera azione di copiatura; l’applicazione del criterio tradizionale di creatività avrebbe altrimenti provocato l’automatica esclusione della maggior parte dei programmi per elaboratore dalla tutela d’autore. Del resto, nella programmazione l’autore spesso non farà altro che selezionare gli elementi funzionali più adatti a risolvere un dato proble- ma tecnico; si è così sostenuto che la creatività (o originalità) di un programma potrà sussistere solo se effettivamente ricorra una sufficiente libertà di scelta fra più varianti ugualmente utilizzabili per risolvere il problema (in caso contrario, se le alternative risulteranno invece esigue, tanto da comportare scelte praticamente obbligate fra una ristretta cerchia di possibili- tà, l’originalità mancherà per forza). È da notare che né il legislatore europeo né quello italiano non hanno introdotto una definizione normativa di programma per elaboratore. Per questo motivo il concetto di software desumibile è piuttosto ampio, comprendendo i programmi in qualsiasi forma , compresi quelli incorporati nell’hardware ed inoltre il materiale preparatorio per la progettazione del programma. La protezione del software investe:
La titolarità dei diritti d’autore sul programma spetterà all’autore di questo, secondo i generali principi sanciti dalla l.d.a.. Essendo spesso un’opera plurisoggettiva, alla cui creazione collaborano più soggetti, i diritti d’autore potranno appartenere congiuntamente a tutti i coautori se si tratta di un software in comunione , oppure a colui che ha coordinato la realizzazione del progetto se si tratta di un software collettivo.
La normativa nazionale in materia di tutela delle banche di dati è stata introdotta con il D.Lgs. 169/1999 , in attuazione di una direttiva europea, che è poi andato ad integrare la l.g.a.. Esso ha stabilito che i le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore sono protette dal diritto d’autore.
È possibile individuare due tipi di banche di dati tutelabili:
A differenza di quanto avvenuto in materia di programmi per elaboratore, è presente una specifica definizione normativa di banca di dati: raccolta di opere , dati od altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed in- dividualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo. Analizziamo questa definizione:
In linea con il generale principio che vede tutelata unicamente la forma espressiva dell’opera dell’ingegno, la tutela della banca di dati in base al diritto d’autore non si estende al suo contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti sullo stesso. Della banca di dati è protetta unicamente la forma espressiva, rappresentata dalla sua struttura.
La banca di dati elettronica dal punto di vista tecnico :
La titolarità dei diritti d’autore sulla banca di dati spetterà all’autore di questa, secondo i generali principi sanciti dalla l.d.a.. Essendo spesso un’opera plurisoggettiva, alla cui creazione collaborano più soggetti, i diritti d’autore potranno appartenere congiuntamente a tutti i coautori se si tratta di una banca di dati in comunione , oppure a colui che ha coordinato la realiz- zazione del progetto se si tratta di una banca di dati collettiva.
Anche in questo caso in via generale il diritto d’autore sulla baca di dati spetta a persone fisiche , mentre le ipotesi di attri- buzione di tale diritto a persone giuridiche sono un’eccezione. Il caso più importante è quello in cui, salvo patto contrario, il datore di lavoro, che può essere una persona giuridica, è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica sulle ban- che di dati create dal lavoratore dipendente, in esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal datore di lavoro. I diritti morali invece, come dice la regola generale, spettano sempre all’autore persona fisica.
In base alla regola generale, i diritti patrimoniali durano per tutta la vita dell’autore ed anche 70 anni dopo la sua morte. I diritti patrimoniali conferiti sulle banche di dati comprendono, oltre ai diritti patrimoniali previsti per qualsiasi opera dell’ingegno, il diritto di effettuare od autorizzare:
Oltre ai generali casi di utilizzazioni libere (parte della dottrina, tuttavia, dubita che la generale disciplina in materia di uti- lizzazioni libere sia applichi alle banche di dati), non sono soggette all’autorizzazione del titolare dei diritti:
Molte delle banche di dati elettroniche realizzate risultavano, e sempre più risultano oggi, prive di qualunque originalità; spesso una qualsiasi selezione ei materiali era, ed è, tendenzialmente assente, in quanto sfruttando le sempre più significative capacità di memorizzazione e gestione informatica dei dati le banche di dati si caratterizzavano per la loro tendenziale com- pletezza. Dunque, le banche di dati andavano sempre più caratterizzandosi non per la loro originalità nella scelta e/o dispo- sizione dei materiali, bensì per lo sforzo necessario a reperirne e predisporne i contenuti. L’esigenza di poter garantire una protezione non solo all’eventuale sforzo creativo dell’autore della banca di dati, ma anche all’investimento economico ne- cessario per la sua realizzazione (quand’anche questa non risultasse creativa) si stava quindi appalesando sempre di più co- me un requisito indispensabili per lo sviluppo del mercato dell’editoria elettronica. La risposta a tale esigenza è arrivata da un intervento del legislatore europeo, anch’esso ricompreso nella l.d.a., che ha intro- dotto un nuovo diritto , attribuito al costitutore di una banca di dati, volto a tutelare l’ investimento economico necessario per realizzarla, verificarla o presentarla, attraverso una protezione del contenuto stesso della banca di dati.
Il costitutore di una baca di dati è il soggetto che effettua investimenti rilevanti per la realizzazione di una banca di dati o per la sua verifica o per la sua presentazione , impiegando a tal fine mezzi finanziari , tempo o lavoro. Notiamo che la tutela mediante diritto del costitutore di una banca di dati non è applicabile a qualsiasi banca di dati, ma solamente a quelle la cui realizzazione abbia richiesto un investimento rilevante (rilevante sotto il profilo quantitativo o qualitativo ). La valutazione della rilevanza dell’investimento si ritiene non debba essere effettuata in senso assoluto, bensì calibrata in rap- porto al settore, al livello degli investimenti normalmente effettuati da altri soggetti o dal medesimo soggetto per operazioni analoghe. Se ricorre l’investimento rilevante al costitutore sarà riservato il diritto di vietare le operazioni di estrazione o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati :