Scarica Teoria e spiegazione della lezione e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Teoria Dell'impresa solo su Docsity! LEZIONE 7/03/2023 PRINCIPIO DI AUTONOMIA PRIVATA: è un principio fondamentale sul quale si regge il nostro ordinamento. Mentre il vecchio codice civile fondava una grossa fetta della regolazione sull’importanza della proprietà, il codice civile nuovo (1942) punta sul principio di autonomia privata, sul principio contrattuale, sul principio negoziale, a cui si ispira l’attività dei privati. Quindi, il principio di autonomia privata che governa il nostro ordinamento democratico, è quello secondo il quale ciascuno può autoregolamentare i propri interessi e può manifestare la propria volontà (posso fare testamento; posso contrarre matrimonio; posso procedere all’adozione), quindi atti unilaterali negoziali con il quale il soggetto, nei fini consentiti dalla legge, può manifestare la propria volontà e può anche regolamentare i propri interessi. L’ordinamento attribuisce a questa prestazione di volontà determinati effetti. Questo principio è sancito dal codice civile del 42, però trova un aggancio anche nella Costituzione (1948), quindi il codice civile nonostante sia nato sotto il periodo fascista è interpretato dai principi costituzionali. Questo principio è agganciato all’art.2 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. È stato ritenuto dai commentatori della costituzione che il principio dell’autonomia privata trovi fondamento nell’art.2 della Cost. quindi come diritto inviolabile dell’uomo. I padri costituenti che si sono occupati di capire cosa ci sta dento questo principio hanno elaborato una serie di nozioni sull’autonomia privata. Ricordiamoci che le norme sono il frutto del bilanciamento di interessi contrapposti e sul principio di autonomia privata vi sono due prospettive che devono essere bilanciate. Innanzitutto la prospettiva “teoria volontaristica”, siccome sappiamo che l’ordinamento regola le prestazioni di autonomia privata, è interesse dell’ordinamento che l’atto di autonomia corrisponda effettivamente alla manifestazione del soggetto che manifesta quella volontà, quindi che ci sia una corrispondenza tra quello che il soggetto voleva e l’effetto giuridico corrispondente. Per contro, siccome la manifestazione di volontà può avere effetti anche su altri soggetti, è chiaro che c’è una necessità di tutelare l’affidamento del destinatario, che riceve la mia manifestazione di volontà e la corrispondenza tra quello che dichiaro e l’effetto giuridico. Quindi l’ordinamento si pone un problema, ovvero quello di tutelare quello che il soggetto realmente vuole, ma c’è anche il problema di tutelare l’affidamento di chi riceve quella manifestazione di volontà e deve poter affidarsi, rispetto a quello che io volevo. Vi sono tutta una serie di limiti al principio di autonomia posti a tutela di soggetti terzi che chiaramente ricevono gli atti di manifestazione di volontà. Quindi si scontrano due interessi: io che voglio che si manifestino degli effetti giuridici per quello che io realmente voglio e il soggetto terzo che deve poter far affidamento che se io voglio A, l’effetto non sia diverso da A, in modo tale da non ledere l’affidamento. I civilisti fanno riferimento a una serie di concetti che distinguono l’autonomia privata da altro, ad esempio si fa riferimento al concetto di eteronomia, cioè la creazione di regole da parte di un soggetto estraneo. Un esempio: su questo concetto i sindacati regolano determinati interessi e i lavoratori ricevono gli effetti. Oppure il concetto di autotutela, il soggetto che agisce per la tutela dei propri interessi, come ad esempio: io stipulo un contratto per la fornitura di energia elettrica, ma a un certo punto, il fornitore non corrisponde la prestazione dovuta, io posso sospendere il pagamento delle fatture. Si distingue tra autonomia individuale e autonomia collettiva. La prima è quella dei singoli, la seconda fa riferimento ad enti, per esempio l’ordine dei medici, le associazioni dei consumatori sono l’unione di più soggetti che agiscono e manifestano la volontà collettiva. È necessario distinguere tra autonomia negoziale e contrattuale. Quando si parla di autonomia negoziale si fa riferimento a una dichiarazione di volontà alla quale il nostro ordinamento ricollega determinati effetti, ma che può non avere natura patrimoniale, per esempio il matrimonio. Quindi l’autonomia negoziale può non avere contenuto patrimoniale. Diversamente, quando si parla di autonomia contrattuale ci riferiamo sempre a una manifestazione di volontà cui l’ordinamento ricollega un aspetto patrimoniale. Noi tratteremo l’autonomia contrattuale, quindi manifestazioni di volontà che si traducono in un accordo tra due o più parti per regolare i loro reciproci interessi di contenuto patrimoniale. Infatti partiamo dalla definizione contenuta nell’art 1321 del codice civile, in base al quale il con contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Quindi laddove l’interesse delle parti ha un contenuto patrimoniale si parla di contratto e studiamo l’autonomia contrattuale dei soggetti. Anche l’autonomia contrattuale ha un fondamento nella Costituzione, non solo nell’art.2, ma anche nell’art. 41 che fa riferimento all’iniziativa economica privata, stabilendo che quest’ultima è libera (libertà di impresa; e possibilità per il privato di poter svolgere una propria attività di commercio di immobili). L’art. 41 pone dei limiti: non può svolgersi in contrasto ad attività sociali; non può recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Questi limiti sono stabiliti non solo dalla legge, ma anche dagli usi e costumi. Ci sono anche dei casi in cui la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica o privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali e ambientali. Quindi ci sono dei limiti esterni e interni all’autonomia privata che il legislatore prevede per far sì che l’attività di iniziativa economica privata e quindi anche l’attività contrattuale non si svolga in contrasto con i principi generali. Questo concetto è chiarito dal C.C all’art 1322 stabilisce che il contenuto del contratto può essere liberamente determinato dalle parti nei limiti imposti dalla legge. L’art. continua: le parti possono concludere anche contratti aventi disciplina particolare purché siano diretti a realizzare gli interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Quindi il legislatore ha previsto una serie di contratti unici, cioè quelli previsti dal C.C (appalto; compravendita; locazione; somministrazione), tutta una serie di contratti che sono stati tipizzati dal legislatore. Ovviamente non sono gli unici contratti che si possono stipulare, le parti sono libere di introdurre alti contratti purché realizzino interessi meritevoli di tutela, cioè i contratti non tipici. L’autonomia delle parti si declina in: se concludo il contratto; l’autonomia di scelta del contraente; la libertà di determinare il contenuto contrattuale; libertà di forma; libertà nella formulazione di penali o sanzioni; eccezione di inadempimento; libertà di scelta del tipo di contratto (nei contratti atipici il giudice può utilizzare l’interpretazione analogica per risolvere un eventuale conflitto).Si possono stipulare, anche contratti atipici, non previsti dal C.C, per esempio posso stipulare un contratto di locazione inserendo una clausola che dopo 5 anni ci possa essere un’ulteriore rateizzazione. Ovviamente, ci sono dei limiti imposti dalla legge e dobbiamo distinguere tra norme imperative e norme dispositive. Le prime sono inderogabili, vale a dire “previste a pena di nullità” del contratto o delle clausole del contratto illecite. Per esempio una clausola è illecita, quando essa è contraria a nome imperative e all’ordine pubblico e buon costume, essa è a pena di nullità. Mentre quelle dispositive, per esempio nella compravendita normalmente si stabilisce che il prezzo viene pagato al momento della ricezione dell’oggetto, ma se io contratto che l’oggetto lo pago dopo un anno questo rientra nel potere dispositivo delle parti. Anche nella libertà di scelta del contrente, il legislatore ha previsto dei limiti, ad esempio nel contratto preliminare tramite cui la parte si obbliga in un momento successivo a spedire un bene, con questo contratto non si trasferisce il bene ma mi obbligo che entro un determinato periodo di tempo trasferirò il bene, quindi c’è l’obbligo che vincola le parti. Nell’art. 2597 si prevede l’obbligo a contrarre nel caso di monopolio: chi esercita un’impresa in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che