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Appunti di teoria generale del diritto (filosofia del diritto) del professore Diciotti, anno accademico 2020/2021.
Tipologia: Appunti
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( continua da lezione precedente)
- Fonti originarie, fonti derivate, norme originarie e norme derivate Le norme originarie sono quelle che dipendono dalle fonti originarie e le norme derivate sono quelle che dipendono dalle fonti derivate. Meno ovvio è che le fonti originarie siano fonti extra ordinem e che le fonti derivate siano fonti legali. Le norme originarie sono quelle che stanno sul al vertice , mentre le norme derivate sono tutte quelle che seguono. Le norme originarie forniscono un fondamento per tutte le altre, le norme derivate sono quelle che, direttamente o indirettamente, sono fondate sulle norme originarie, quest'ultime non trovano fondamento in nessun’altra norma. Quando si parla di fonti originarie fonti derivate, o meglio di norme originarie e norme derivate, assume rilevanza il concetto di derivazione di norme, cioè l'idea che una norma possa derivare da qualche altra norma. Il concetto che è speculare di fondazione di norme, perché se una norma si può dire che è derivata da un'altra norma, si può anche dire che quella norma, la prima, trova fondamento nell'altra norma, nella seconda. La derivazione e la fondazione di norme, sono sono concetti su cui occorre soffermarsi brevemente, principalmente perché è possibile distinguere due tip i, almeno in astratto, di derivazione e quindi anche di fondazione di norme. Se utilizziamo i termini che sono stati introdotti in questo campo da Kelsen, possiamo denominare un tipo di derivazione e di fondazione: derivazione e fondazione statica e fondazione e derivazione dinamica. a. derivazione e fondazione statica: queste si hanno quando tra le due norme si da una particolare relazione per quanto concerne il loro contenuto, una relazione di tipo materiale. Nel diritto quando si usa questo termine, si fa riferimento al contenuto delle norme. Si ha se si può dire che una norma che discende dall’altra, dipende dall’altra, che la sua esistenza dipende dall’altra, nel senso che dipende dal contenuto dell’altra. Si può dire che la sua validità dipende dalla validità dell'altra però ancora una volta guardando al suo contenuto. Per Kelsen è una derivazione che riguarda i sistemi morali, una norma deriva dall’altra in quanto è implicata, per quanto concerne il suo contenuto, dall’altra norma. In un certo senso una norma è derivata dall’altra in quanto è una specificazione dell’altra: b. derivazione e fondazione dinamica :si hanno quando la relazione tra le due norme dipende dal modo in cui una delle due norme è stata prodotta, riguardano relazione tra norme da un punto di vista non materiale, ma dal punto di vista formale. Nel diritto quando si usa il termine formale molto spesso o forse addirittura nella maggior parte dei casi, spesso si fa riferimento alle attività di produzione delle norme, infatti derivazione e fondazione dinamica riguardano il modo in cui le norme vengono prodotte. Qui si ritiene che non sia un attività di ragionamento a portare una norma all’altra, ma una norma deriva da un’altra in quanto è stata prodotta da qualcuno nel modo stabilito da un'altra norma. La norma che fornice il fondamento è una norma sulla produzione giuridica, secondo cui un certo organo ha competenza di produrre
certe norme adottando un certo procedimento. Per i sistemi dinamici si passa da una norma inferiore ad una superiore, il processo per cui si risale da una norma inferiore ad una norma superiore, sulla produzione giuridica, si deve arrestare da qualche parte e quindi si deve arrivare ad una norma originaria. Ad un certo punto c’è una qualche norma originaria che è stata prodotta da qualcuno, ma non si può dire che quest’ultimo l’abbia prodotta sulla base di una norma superiore che conferiva il potere di produrla. Per quanto riguarda i sistemi statici, c’è una norma originaria, dalla quale non si può risalire ad una norma superiore, la sua validità ha una persistenza più evidente. Qui rimane scoperto il problema della validità e dell’esistenza.
- D ifferenza sistema statico e dinamico La distinzione tra sistema statico e dinamico è, secondo Kelsen, una distinzione tra i sistemi normativi effettivamente esistenti e dunque anche il sistema giuridico, che sono tutti sistemi dinamici, perché le loro norme dipendono dall’attività di produzione di qualcuno; il sistema statico, sempre secondo Kelsen, è solo una costruzione concettuale, che non corrisponde a nessun sistema normativo effettivamente esistente, perché riproduce soltanto l'idea di un sistema morale razionale, cioè quello che potrebbe essere il sistema delle norme del diritto naturale. Secondo Kelsen, non esiste nessun diritto naturale e quindi non esiste neanche nessun sistema normativo statico, questo può esistere soltanto nella mente di qualcuno. In realtà c’è anche chi sostiene, tra questi Guastini, che il sistema giuridico in realtà può non essere, anzi in genere non è, un sistema dinamico puro, è invece un sistema misto che contiene sia alcuni caratteri del sistema dinamico, sia alcuni caratteri del sistema statico. Questo perché, è vero che le norme giuridiche sono valide in quando sono prodotte da organi autorizzati, ma al tempo stesso si deve notare che in tutti sistemi normativi, la validità delle norme dipende anche dal loro contenuto e quindi non soltanto dall'aspetto formale della dimensione dinamica, dal fatto che sono prodotte da qualcuno, ma dipende anche dal loro contenuto e quindi la validità delle norme riguarda anche la dimensione materiale statica cioè quella relativa al contenuto. In tutti ordinamenti giuridici complessi, quindi non primitivi che sono provvisti di una pluralità di fonti del diritto, qui avviene che la validità delle norme o almeno di alcune norme, dipenda non solo dal fatto che sono state prodotte da un organo autorizzato adottando il procedimento previsto, ma anche dal fatto che non sono contrastanti con altre norme appartenenti all’ordinamento, norme superiori. Molte norme vigenti, che esistono, in realtà non sono prodotte da organi autorizzati, sono norme inespresse , ovvero che non sono formulate nei testi normativi. Questo perché gli interpreti le ricavano tramite ragionamenti di vario tipo, queste norme si ritengono valide in quanto possono essere ricavate da ragionamenti dalle norme contenute in questi testi, siamo nell’ambito della derivazione e fondazione statica di norme. Guastini , mette in evidenza il fatto che la validità delle norme giuridiche, in molte circostanze, dipenda, non soltanto dall'organo che le ha prodotti e dal modo in cui sono state prodotte, ma anche dal loro contenuto esse sono valide e devono essere conformi alla norma superiore. Il fatto che molte norme giuridiche , norme che noi consideriamo giuridiche e che vengono applicate dei giudici, in realtà non sono prodotte da organi autorizzati da norme superiori, ma sono
obbedite, perché le norme che possono essere osservate, disattese, obbedite o non obbedite sono norme di condotta e più precisamente norme che impongono obblighi e divieti, questi sono effettivi se gli individui ai quali è indirizzato l’obbligo o il divieto, effettivamente tengono o tengono un certo comportamento. La norma che impone l'obbligo di tenere un determinato comportamento, è effettiva se quel comportamento viene davvero eseguito, invece la norma che vieta determinato comportamento, è effettiva se davvero quel comportamento non viene eseguito. Quindi l' effettività delle norme di condotta che impongono obblighi e divieti dipende dal comportamento degli individu i, ma le norme che conferiscono al parlamento il potere di produrre leggi, non sono norme di condotta, la loro effettività dipende dal fatto che i comuni cittadini o i giudici davvero osservino le norme prodotte dal parlamento. Si può dire che le norme originarie e in particolare le norme originarie sulla produzione giuridica sono effettive se:
certo tipo, cioè le fonti legali di tipo autoritario e non dalla consuetudine. Poi ci sono tutte le altre norme :
materiale costituito da una serie di comportamenti ripetuti , da questo punto di vista non c'è differenza tra una consuetudine e una semplice abitudine, appunto perché quest’ultima consiste nel ripetere determinati comportamenti al ricorrere di determinate circostanze;
regolamenti sono invalidi se sono contrastanti con norme di legge, ma si dà questa gerarchia solo in quanto esiste una norma espressa dall’art. 4 delle disposizioni preliminare del codice civile che dice: “I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.” Questa norma istituisce una gerarchia materiale fra legge e regolamento. Mentre le gerarchie formali hanno una diretta relazione con la validità formale delle norme, le gerarchie materiali hanno una diretta relazione con la validità materiale delle norme.
Validità materiale : norma che ha un contenuto non contrastante con una norma materialmente superiore.
adeguare il contenuto di una norma al contenuto di un’altra, a rendere conforme il contenuto di una norma al contenuto di un’altra. Es. interpretazione conforme a Costituzione, che ormai in ordinamenti come quello italiano assume una importanza grandissima. Che cosa vuol dire interpretare conformemente alla Costituzione? Vuol dire attribuire alle disposizioni legislative un significato tale da ricavarne delle norme che non siano contrastanti con i principi della Costituzione. Il presupposto è che sia possibile attribuire alle disposizioni legislative significati diversi perché se non ci fosse tale presupposto no si potrebbe parlare di interpretazioni adeguatrice o di interpretazione conforme alla Costituzione. Questo tipo di interpretazione viene eseguita da giudici e dalla Corte Costituzionale quando emette sentenze interpretative. II. 2° circostanza : quella in cui si presenti un’antinomia, cioè un contrasto fra norme diverse. Se si presenta un conflitto fra norme esistono diversi criteri per risolvere tale conflitto: •criterio di specialità •criterio gerarchico