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Interpretazione Giuridica: Teorie e Concetti, Dispense di Filosofia del Diritto

Una panoramica delle teorie e concetti relativi all'interpretazione giuridica, compresa l'attribuzione di significato a fatti giuridici, la distinzione tra interpretazione e applicazione del diritto, e la teoria mediana o alternativa. L'interpretazione giuridica è l'atto con cui si attribuisce un significato a un fatto giuridico, e il diritto può essere inteso come esperienza giuridica o come diritto oggettivo. Le diverse operazioni che possono ricondursi all'attività interpretativa, come l'attribuzione di significato a termini o vocaboli indefiniti, la risoluzione di antinomie, e l'integrazione e ricerca di prescrizioni per colmare lacune. Il caso concreto è costituito da comportamenti, situazioni e rapporti giuridicamente rilevanti, e l'oggetto dell'interpretazione sono gli enunciati e non le singole parole.

Tipologia: Dispense

2018/2019

Caricato il 19/03/2019

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Modugno, Interpretazione giuridica, tomo primo, l’oggetto. Cedam 2015
L’interpretazione giuridica è l’atto con cui i attribuisce un significato ad un fatto giuridico.
Se il diritto si intende come sinonimo di esperienza giuridica, l’interpretazione giuridica equivale ad
interpretazione di tutti cotesti fatti, al fine di conoscere ciò che è giuridicamente rilevante. Se
intendiamo il diritto come diritto oggettivo, l’interpretazione giuridica acquista significato di
‘interpretazione dei fatti che producono il diritto’.
Con ‘interpretazione del diritto’ si intende designare una serie di operazioni che possono ricondursi
tutte all’attività interpretativa, ma che sono tra loro diverse e distinguibili:
Attribuzione di un senso o significato ad un atto, testo o documento giuridico
Individuazione di un segmento del discorso giuridico costituito dall’insieme di atti, testi e
documenti giuridici, suscettibile di essere interpretato come esprimente la normativa
applicabile al caso concreto
Attribuzione di un significato ad un segmento del discorso normativo, mediante
l’attribuzione di significato a termini o vocaboli indefiniti dagli enunciati giuridici, con
riferimento al linguaggio comune.
Risoluzione di antinomie
Integrazione e ricerca di prescrizioni per colmare lacune vero o presunte.
Il caso concreto è costituito da comportamenti, situazioni e rapporti giuridicamente rilevanti, ossia
suscettibili di essere qualificati dalle norme che li riguardano.
Oggetto dell’interpretazione sono gli enunciati e non le singole parole. Li distinguiamo in
descrittivi (ha la funzione di far conoscere, informare…),espressivi (ha la funzione di far
partecipare ad altri stati d’animo, emozioni, sentimenti…) e prescrittivi (ha la funzione di far fare
alle persone cose che potrebbero non fare o presumibilmente non farebbero). Gli enunciati giuridici
appartengono a questa terza classe, perché le norme sono normalmente considerate come comandi.
Teoria valutativa o decisionale
Per questa teoria il diritto non è costituito prima facie da statuizioni e norme, ma da formulazioni
linguistiche di significato indeterminato. Prima dell’interpretazione vi sono semplici testi; le norme
sono il significato di tali enunciati e questi hanno il significato che l’interprete attribuisce loro.
La norma dunque non è il presupposto, ma è il risultato. Questa teoria pone in evidenza il momento
irriducibilmente creativo dell’interpretazione giuridica e quindi la partecipazione decisiva
dell’interprete alla formazione delle norme e delle prescrizioni giuridiche.
Indipendentemente dalla possibile distinzione tra interpretazione ed applicazione del diritto, c’è
sicuramente un’area semantica comune di interpretazione ed applicazione, pur non essendoci totale
coincidenza, e questa area è particolarmente evidente quando i vocaboli sono usati con riferimenti
all’attività dei giudici, tanto da far sorger il sospetto che, quando si parla di non di interpretazione
della legge in generale, ma da parte dei soggetti ufficiali cui è domandata l’individuazione delle
leggi e la loro applicazione concreta, l’area semantica dei vocaboli dell’applicazione e dei vocaboli
dell’interpretazione coincidono. Infatti, come sostenuto dai più eminenti teorici dell’interpretazione,
non è possibile per un giudice applicare una legge senza interpretarla.
Nell’applicazione del diritto da parte di un organo giuridico, l’interpretazione teoria del diritto da
applicare si collega con un atto di volontà, in cui l’organo incaricato dell’applicazione del diritto
compie una scelta tra le possibilità rivelate dall’interpretazione teorica. Con questo atto o si produce
una norma di grado inferiore o si esegue un atto coercitivo previsto nella norma da applicare.
Dunque il giudice non è chiamato a risolvere un problema intellettivo, ma un problema di politica
legislativa paragonabile a quello del legislatore d emanare leggi giuste nella cornice della
costituzione.
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Modugno, Interpretazione giuridica, tomo primo, l’oggetto. Cedam 2015

L’interpretazione giuridica è l’atto con cui i attribuisce un significato ad un fatto giuridico. Se il diritto si intende come sinonimo di esperienza giuridica, l’interpretazione giuridica equivale ad interpretazione di tutti cotesti fatti, al fine di conoscere ciò che è giuridicamente rilevante. Se intendiamo il diritto come diritto oggettivo, l’interpretazione giuridica acquista significato di ‘interpretazione dei fatti che producono il diritto’.

Con ‘interpretazione del diritto’ si intende designare una serie di operazioni che possono ricondursi tutte all’attività interpretativa, ma che sono tra loro diverse e distinguibili:

  • Attribuzione di un senso o significato ad un atto, testo o documento giuridico
  • Individuazione di un segmento del discorso giuridico costituito dall’insieme di atti, testi e documenti giuridici, suscettibile di essere interpretato come esprimente la normativa applicabile al caso concreto
  • Attribuzione di un significato ad un segmento del discorso normativo, mediante l’attribuzione di significato a termini o vocaboli indefiniti dagli enunciati giuridici, con riferimento al linguaggio comune.
  • Risoluzione di antinomie
  • Integrazione e ricerca di prescrizioni per colmare lacune vero o presunte.

Il caso concreto è costituito da comportamenti, situazioni e rapporti giuridicamente rilevanti, ossia suscettibili di essere qualificati dalle norme che li riguardano.

Oggetto dell’interpretazione sono gli enunciati e non le singole parole. Li distinguiamo in descrittivi (ha la funzione di far conoscere, informare…),espressivi (ha la funzione di far partecipare ad altri stati d’animo, emozioni, sentimenti…) e prescrittivi (ha la funzione di far fare alle persone cose che potrebbero non fare o presumibilmente non farebbero). Gli enunciati giuridici appartengono a questa terza classe, perché le norme sono normalmente considerate come comandi.

Teoria valutativa o decisionale

Per questa teoria il diritto non è costituito prima facie da statuizioni e norme, ma da formulazioni linguistiche di significato indeterminato. Prima dell’interpretazione vi sono semplici testi; le norme sono il significato di tali enunciati e questi hanno il significato che l’interprete attribuisce loro. La norma dunque non è il presupposto, ma è il risultato. Questa teoria pone in evidenza il momento irriducibilmente creativo dell’interpretazione giuridica e quindi la partecipazione decisiva dell’interprete alla formazione delle norme e delle prescrizioni giuridiche. Indipendentemente dalla possibile distinzione tra interpretazione ed applicazione del diritto, c’è sicuramente un’area semantica comune di interpretazione ed applicazione, pur non essendoci totale coincidenza, e questa area è particolarmente evidente quando i vocaboli sono usati con riferimenti all’attività dei giudici, tanto da far sorger il sospetto che, quando si parla di non di interpretazione della legge in generale, ma da parte dei soggetti ufficiali cui è domandata l’individuazione delle leggi e la loro applicazione concreta, l’area semantica dei vocaboli dell’applicazione e dei vocaboli dell’interpretazione coincidono. Infatti, come sostenuto dai più eminenti teorici dell’interpretazione, non è possibile per un giudice applicare una legge senza interpretarla. Nell’applicazione del diritto da parte di un organo giuridico, l’interpretazione teoria del diritto da applicare si collega con un atto di volontà, in cui l’organo incaricato dell’applicazione del diritto compie una scelta tra le possibilità rivelate dall’interpretazione teorica. Con questo atto o si produce una norma di grado inferiore o si esegue un atto coercitivo previsto nella norma da applicare. Dunque il giudice non è chiamato a risolvere un problema intellettivo, ma un problema di politica legislativa paragonabile a quello del legislatore d emanare leggi giuste nella cornice della costituzione.

Secondo Ross, il contenuto reale delle proposizioni della scienza giuridica si riferisce alle azioni delle corti in certe circostanze, e più precisamente l’attività di interpretazione è sempre creativa e risultato di decisione. In questo modo, il realismo di Ross si distingue da quello dei più estremisti realisti americani, secondo il quale, poiché non vi sono mai norme prima della interpretazione, la scienza giuridica ha come suo principale oggetto le decisioni delle corti e delle pubbliche autorità: solo l’attività degli interpreti applicatori e dei giudici, può essere studiata e classificata. La cosiddetta applicazione giudiziale costituisce ed esaurisce l’attività creativa di tutto il diritto, con la conseguenza di negare qualità giuridica ai documenti oggetto di interpretazione riservando tale qualità alle sole decisioni verificate nel passato o prevedibili nel futuro. Questo realismo comportamentistico rinviene la realtà del diritto nelle azioni delle corti: una noma è valida se esistono fondati motivi per ritenere che essa sarà accettata dalle corti in base alle loro decisioni. Alf Ross contrappone a questa teoria quella del realismo psicologico per cui una norma è valida se accettata dalla coscienza giuridica popolare. Secondo ross dunque è impossibile prevedere il comportamento del giudice in base ad una osservazione di abitudini puramente esterna. Può dunque dirsi che l’interpretazione degli enunciati giuridici proposta come loro significati, come prescrizioni è verificata e realizzata nell’applicazione di codeste prescrizioni alle fattispecie o ai casi concreti, di modo che l’applicazione è momento necessariamente creativo di diritto, perché solo nell’applicazione, da parte dei soggetti istituzionalmente chiamati ad applicarle, le prescrizioni e le norme incidono nelle situazioni giuridiche di altri soggetti e concorrono ad assicurare la stabilità dell’ordinamento o a determinare il mutamento.

Teoria mediana o alternativa

Guardando il diritto sotto l’angolo visuale della dimensione giudiziale, per cui il fatto sociale che costituisce oggetto della riflessione giuridica è la decisione giudiziale, che si differenzia dalla scelta e dalla decisione politica, per essere presa dai giudici, ossia da terzi istituzionalmente costituiti che esercitano interparzialmente e quindi imparzialmente la loro funzione in modo permanente e professionale, la decisione sul diritto non può consistere nella previsione o predizione delle decisioni future dei giudici su fatti futuri. Ma i fatti futuri sono necessariamente collegati ai fatti presenti e passati mediante la previsione o predizione che non può assolutamente prescindere da questi ultimi, tra i quali assumono un importante ruolo le decisioni adottate. È a partire da queste che si viene delineando la predizione delle future, tenendo conto di costanti e di variabili. Il vincolo della decisione successiva alla ratio decidendi che è alla base della decisione precedente, ossia la regola dello stare decisis che vige negli ordinamenti di common law, è al tempo stesso i presupposto positivo del realismo predittivistico che ne costituisce la traduzione sul piano scientifico e la sua più potente smentita: se la decisione successiva dovrà essere vincolata alla ratio del precedente e se in virtù di tale vincoo è possibile prevedere o predire quale essa sarà, non può essere codesta ratio quel diritto oggettivo che rende possibile al tempo stesso la decisione giudiziale futura e la predizione di questa. Insomma, la ratio decidendi è la norma che dovrà essere applicata e dalla quale non si può prescindere, anche se questa norma è prodotta esclusivamente dal giudice che ha deciso in precedenza, indipendentemente dalla interpretazione di atti, testi o enunciati preesistenti, che non siano le decisioni adottate in passato. In conclusione, nelle decisioni giudiziarie la conoscenza di varie cose come il fatto o il contenuto delle norme giuridiche ha parte in queste decisioni e in tal misura l’amministrazione della giustizia è basata su elementi conoscitivi. Bisogna riconoscere che la distinzione tra unzione conoscitiva e valutativa è artificiale in quanto queste due funzioni sono fuse nella pratica e risulta impossibile distinguere quelle valutazioni che sono espressioni di preferenze proprie del giudice da quelle altre valutazioni che vengono ascritte al legislatore, e che rappresentano il dato di una interpretazione puramente conoscitiva.