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tfa sostegno........, Slide di TFA Sostegno

tfa sostegno..... legislazione

Tipologia: Slide

2024/2025

Caricato il 18/11/2025

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daniele-napoli-2 🇮🇹

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IL DIRITTO
ALL’ISTRUZIONE
DEGLI STUDENTI
DISABILI
A CURA DEL PROF. GUERINO MASSIMO
OSCAR FARES
SABATO 15 NOVEMBRE 2025
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IL DIRITTO

ALL’ISTRUZIONE

DEGLI STUDENTI

DISABILI

A CURA DEL PROF. GUERINO MASSIMO OSCAR FARES SABATO 15 NOVEMBRE 2025

Premessa

**1) Il diritto all’istruzione in Italia appare talvolta quale un inestricabile garbuglio, tra leggi, regolamenti, decreti aventi natura non regolamentare, note e circolari ministeriali.

  1. Le istituzioni scolastiche sono, al contempo, punti di erogazione del servizio nazionale di istruzione, ambienti di apprendimento, ambienti giuridici.
  2. Garantire a tutti il diritto all’istruzione è l’obiettivo primario del servizio, che fonda la comunità educante.
  3. La nozione di «comunità educante» è posta come architrave del CCNL* (art. 32 ): «La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni».**

2) IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE

A. LE DISPOSIZIONI RILEVANTI A LIVELLO

SOVRANAZIONALE, EUROPEO E COSTITUZIONALE

B. L’ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE

  • IL RUOLO DELLO STATO
  • IL RUOLO DELLE REGIONI

C. L’ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE

AMMINISTRATIVE

3) LA DISABILITA’ A. PROFILI GENERALI: UNO SGUARDO ALLA STORIA. B. LE FONTI NORMATIVE

  • DALLA CONCEZIONE MEDICA ALLA CONCEZIONE BIO-PSICO SOCIALE
  • LA CLASSIFICAZIONE ICF C. IL PNRR E LA RIFORMA IN MATERIA DI DISABILITA’.

INDICE

1) I DIRITTI SOCIALI A. L’AFFERMAZIONE DEL WELFARE STATE B. IL QUADRO COSTITUZIONALE

  • IL CATALOGO PREVISTO DALLA COSTITUZIONE
  • I DIRITTI DI LIBERTA’ C. ELEMENTI STRUTTURALI E DISTINZIONI RISPETTO AI DIRITTI DI LIBERTA’ D. COSTO DEI DIRITTI E VINCOLI DI BILANCIO: GLI ORIENTAMENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE E. L’ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE:
  • I LUOGHI DI RACCORDO
  • IL POTERE SOSTITUTIVO DEL GOVERNO F. IL QUADRO SOVRANAZIONALE ED EUROPEO.

1) I DIRITTI SOCIALI A) L’AFFERMAZIONE DEL WELFARE STATE*.

  • Il termine « Welfare State » (o Stato del benessere) è
generalmente impiegato per designare «l’insieme di politiche
pubbliche connesse al processo di modernizzazione, tramite le
quali lo Stato fornisce ai propri cittadini protezione contro rischi
e bisogni prestabiliti, sotto forma di assistenza, assicurazione o
sicurezza sociale, introducendo specifici diritti sociali e doveri
di contribuzione finanziaria» (M. Ferrera).
  • Tale espressione, dunque, riflette l’esistenza di un «sistema
socio-politico-economico in cui la promozione della sicurezza e
del benessere sociale ed economico dei cittadini è assunta
dallo Stato, come propria prerogativa e responsabilità» (R.
Ceraolo).

*Parte tratta da E. Codini, l’Evoluzione storica della disciplina, in E. Codini, A. Fossati, S. Frego Luppi (a cura di), Manuale di diritto dei servizi sociali, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 3-13.

1) I DIRITTI SOCIALI

A) L’AFFERMAZIONE DEL WELFARE STATE.

La rilevanza della famiglia e delle organizzazioni caritative portava ad escludere che tali attività avessero rilevanza dal punto di vista giuridico. Infatti, salvo situazioni di elevata conflittualità, l’aiuto nella famiglia veniva prestato spontaneamente e gratuitamente a prescindere da eventuali obblighi legali. Restava marginale, d’altra parte, l’idea di un diritto alle prestazioni: queste ultime venivano ricollegate alla dimensione del dono.

1) I DIRITTI SOCIALI

A) L’AFFERMAZIONE DEL WELFARE STATE.

L’unica parziale eccezione al disinteresse del pubblico potere riguardava il problema della povertà, nella misura in cui lo stesso poneva in pericolo l’ordine pubblico. Per il controllo del fenomeno, i pubblici poteri facevano ricorso sia a misure assistenziali che a misure repressive. Nell’Inghilterra del XVII e XVIII secolo, agli albori della fase liberale, punire, infatti, era considerato un modo efficace per spingere le persone all’impegno personale. Emblematicamente, Nel Canto di Natale, a chi chiede di donare qualche cosa ai poveri Scrooge risponde: «are there no prisons? Are there no workhouses?».

1) I DIRITTI SOCIALI

A) L’AFFERMAZIONE DEL WELFARE STATE.

Nel Corso dell’Ottocento, l’azione dei Governi progressivamente cambia direzione e dal sostanziale disinteresse si passa ad un crescente interesse. In tutti i Paesi europei (in Italia, solo verso la fine del XIX secolo), si delinea un insieme crescente di interventi regolati, sostenuti o realizzati dal pubblico potere. Alla base di tale mutamento, vi sono una pluralità di fattori:

  • La fiducia nel progresso viene meno, perché le situazioni di difficoltà aumentano e gli interventi assicurati dalla famiglia e dalla società si rivelano insufficienti.

1) I DIRITTI SOCIALI A) L’AFFERMAZIONE DEL WELFARE STATE.

oLe classi dirigenti si accorgono che l’esistenza di un gran numero di
persone in difficoltà e senza aiuto adeguato è un fattore di
debolezza: ad esempio, è avere un’industria ben sviluppata e un
esercito efficienti se molti giovani crescono nella povertà.
oCol formarsi del proletariato industriale, muta l’atteggiamento di
coloro che si trovano in difficoltà, in particolare dei poveri.
Attraverso l’affermazione delle organizzazioni politiche e sindacali,
emerge sempre di più l’idea di un legame forte tra la loro
condizione e un determinato ordine sociale che potrebbe essere
modificato, nonché la pretesa a che i Governi intervengano
nell’assistenza integrando le attività dispiegate dalle famiglia e
dalla società.

1) I DIRITTI SOCIALI A) L’AFFERMAZIONE DEL WELFARE STATE.

  • Sorge così una responsabilità dello Stato nella regolazione e nella
gestione degli interventi volti a aiutare le persone in difficoltà.
  • Si verifica, così, la transizione dallo Stato liberale al «Welfare
State».
  • Con l’affermarsi dello Stato sociale, non solo gli interventi volti a
aiutare le persone in difficoltà, ma anche ambiti estranei alle
funzioni originariamente assunte dallo Stato divengono oggetto di
politiche pubbliche (es. settore scolastico).

1) I DIRITTI SOCIALI A) L’AFFERMAZIONE DEL WELFARE STATE.

  • Nella prima metà del Novecento in Europa l’azione pubblica continua a svilupparsi.
  • La continua crescita deriva, tra l’altro, dalla fine del voto censitario (avvenuta in Italia nel 1912 ) che porta a un diretto coinvolgimento del proletariato nella politica e all’emergere dei partiti di massa, e dalla crisi del 1929 , che porta i gruppi dirigenti a riconsiderare la propria fiducia nel mercato.
  • Quattro sono i principali settori interessati dall’intervento dello Stato: istruzione, sanità, interventi e servizi sociali, previdenza.
  • Il Welfare State, in Europa, si sviluppa principalmente attraverso l’istituzione nei diversi settori di servizi pubblici.

1) I DIRITTI SOCIALI B) IL QUADRO COSTITUZIONALE

  • I diritti sociali rinvengono il proprio primario fondamento in due disposizioni costituzionali, vale a dire l’art. 2 e l’art. 3 della Costituzione.
  • L’art. 2 Cost., in particolare, dispone che «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.».
  • Da tale disposizione deriva che, ogniqualvolta determinati interventi sociali siano necessari per garantire i diritti inviolabili dell’uomo, essi devono essere garantiti dalla Repubblica, ossia dall’insieme dei pubblici poteri.

1) I DIRITTI SOCIALI B) IL QUADRO COSTITUZIONALE

L’art. 3 della Costituzione, invece,
sancisce che:
« 1. Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso di
razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.» (principio di
eguaglianza formale)
2. È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e l'eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.»
(principio di eguaglianza sostanziale).