

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Breve descrizione tipologia di condanne tutela costitutiva
Tipologia: Appunti
1 / 2
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!


Lezione 5 Esecuzione forzata diretta, si sostituisce lo Stato, solo nelle obbligazioni fungibili. Tutela di condanna, varie tipologie:
Eccezionalmente consentita dal legislatore solo per le ipotesi espressamente previste per legge. Possibilità che il titolare del diritto possa dotarsi di un titolo di condanna per un futuro e ipotetico inadempimento. Es. art 657 cpc la condanna può essere richiesta e ottenuta prima della scadenza della locazione. Si chiede una condanna per un inadempimento che potrebbe anche non verificarsi. Funzione anticipatoria, si vuole evitare che il locatore debba aspettare fino all’ultimo momento, così già al primo giorno di inadempimento può chiedere l’esecuzione forzata. Art 664 cpc ipotesi di condanna in futuro. Per parte della dottrina è tipica perché è uno strappo alla regola dell’interesse ad agire, per questo è possibile solo dove è espressamente previsto. Per altra parte della dottrina, invece, è atipico perché può servire per non instaurare tanti processi quanti sono, ad esempio, i mesi di inadempimento, per questo non solo i casi tassativamente previsti.
Prevista dall’art 278 cpc, il giudice accerta esistenza del diritto ma non lo quantifica, il giudizio deve proseguire per la quantificazione. Ipotesi di pronuncia non definitiva, non definisce, non chiude il procedimento. L’unico effetto di questa condanna è la possibilità di iscrivere l’ipoteca giudiziaria. Due funzioni dare ordine al processo e premere sulla volontà del convenuto attraverso l’iscrizione dell’ipoteca, non essendoci un quantum è a discrezione dell’attore quanti e quali beni. Si potrebbe anche arrivare ad una sent in cui il giudice accerti il valore pari a 0, condanna sull’an ma non c’è un quantum, la chiusura del giudizio potrebbe portare ad un annullamento totale della condanna.
Ipotesi in cui il giudice accerta il diritto e condanna il debitore al pagamento di una sorta d’acconto, nei limiti in cui si ritiene raggiunta la prova, con la stessa sent con cui accerta l’esistenza. C’è una quantificazione, può costituire titolo per iniziare esecuzione forzata. Questa è una sent definitiva, definisce il giudizio limitatamente a una parte, sent definitiva parziale, differenza strutturale con la sent generica. Processo si scinde, la parte per cui non si è ancora deciso costituisce un altro processo. Utilità per eliminare una questione del giudizio, altra funzione è negli illeciti plurioffensivi, i quali posso comportare anche diversi oneri probatori.
Condanna con riserva delle eccezioni, tecnica del legislatore per l’economia processuale. Una delle parti in giudizio viene condannata, ma il giudice si riserva di esaminare le ragioni della condanna, l’esame dei fatti in un successivo procedimento. Es. sfratto, se conduttore si presenta in udienza e propone eccezioni non fondate su prova scritte il giudice lo condanna con riserva. Sono eccezioni di lunga indagine, intanto viene concessa la condanna, ma poiché ci sono eccezioni che non possono essere ancora provate, il giudice si riserva di esaminarle in una futura sede che sarà il convenuto a dover attivare. Il convenuto non fornisce prove documentali, prove scritte, certe quindi verrà condannato poi sarà suo onere iniziare un nuovo procedimento. TUTELA COSTITUTIVA Art 2908 cc nei casi previsti dalla legge il giudice può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici tra le parti. Caso di tutela tipica “casi espressamente”. Es. art 2932 ottenere gli effetti del contratto non concluso attraverso il giudizio. Possibilità attraverso un giudizio di costituire un rapporto giuridico. Ipotesi classica disconoscimento della paternità. Processo che sfocia in una creazione o eliminazione del diritto. Diritti potestativi concedono al titolare del diritto la possibilità di produrre effetti nella sfera giuridica altrui con la sola manifestazione della volontà, es. recesso, voglio esercitare il recesso
manifesto la mia volontà per avere effetti sulla sfera giuridica dell’altra parte, faccio morire il contratto per entrambi. Clausola risolutiva espressa, le parti stabiliscono che se il canone non viene pagato il contratto si risolve, con la sola manifestazione di volontà. Se non si dispone di un diritto potestativo la parte deve o passare per un giudizio o per la cooperazione della controparte, questo ci fa distinguere la tutela costitutiva necessaria -le parti per ottenere la modifica devono passare per il processo, chiedere al giudice, es. disconoscimento di paternità- e non necessaria -es. 2932 cooperazione controparte e se non c’è strada giudiziaria-. Dove finiscono i diritti potestativi iniziano le azioni costitutive. Ha effetti solo per il futuro. Può iniziare l’esecuzione forzata? Ha sicuramente effetti esecutivi, questi però non decorrono dal momento della pronuncia, ma dal passaggio in giudicato della sent. Prevale l’esigenza di cautela. Vale solo per i principali effetti, quelli strettamente legati al sinallagma contrattuale, non vale per gli altri effetti. Effetti minori, il principale è la condanna alle spese del giudizio, ha sempre efficacia esecutiva ma immediata, non c’entra con il diritto dedotto. Per gli effetti esecutivi collegati all’obbligazione principale bisogna aspettare il passato in giudicato, per gli altri effetti non collegati all’obbligazione principale no.