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Tipologia: Dispense
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Il principio di trasparenza , come inteso dalla L.241/90, costituisce la base del controllo democratico dei cittadini sull’operato della PA, al fine di verificarne il rispetto dei principi di correttezza ed imparzialità. Ciò è reso possibile grazie alla possibilità di avere accesso ai documenti amministrativi e di prendere parte alle fasi del procedimento (accesso procedimentale). Con il D.Lgs.150/2009 si ha una prima “evoluzione” del concetto di trasparenza. Con la pubblicazione obbligatoria di dati sull’ andamento gestionale e sull’attribuzione di meccanismi premiali ai dipendenti ( Piano e Relazione della Performance ), il decreto in oggetto attribuisce agli obblighi di trasparenza una finalità di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Il decreto introduce inoltre il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ( CIViT ), le cui funzioni sono ora assolte dall’ANAC. Punto di svolta è la L.190/2012, grazie alla quale gli obblighi di trasparenza sono inclusi nei Livelli Essenziali delle Prestazioni ( LEP ) al fine del rispetto dei diritti sociali e civili dei cittadini. Pertanto, le disposizioni di legge in materia di trasparenza devono essere applicate dalle PA in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Ai sensi della medesima legge, inoltre, le disposizioni in materia di trasparenza costituiscono misura fondamentale per le attività di prevenzione e contrasto della corruzione. A tal fine, la legge Severino autorizza il Governo ad emanare decreti legislativi in merito agli obblighi di pubblicazione di dati e documenti in capo alle PA ( da cui nasce il D.Lgs.33/2013 ). Il D.Lgs.33/2013 amplia il concetto di trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle PA, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Con il D.Lgs. 97/2016 di adeguamento alla normativa europea del Freedom of Information Act ( FOIA ), l’ordinamento italiano ha riconosciuto la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle PA come diritto fondamentale dell’uomo. La trasparenza è quindi finalizzata a rendere visibile, conoscibile e controllabile dall’esterno l’operato della PA. Ciò è reso possibile dagli istituti dell’accesso civico semplice e generalizzato: entrambi mirano a promuovere un controllo diffuso sull’azione amministrativa e un dibattito pubblico informato, così da rafforzare la democraticità dell’ordinamento. La trasparenza rappresenta un principio fondamentale dell’organizzazione delle PA e dei loro rapporti con i cittadini. Essa, infatti, è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta , al servizio del cittadino. Strettamente connesso al principio di trasparenza è quello di pubblicità. A tale principio corrispondono diversi obblighi comunicativi e di informazione a capo delle PA, aventi lo scopo di rendere l’attività amministrativa conoscibile all’esterno. Il diritto dei cittadini alla conoscibilità dell’attività amministrativa rappresenta uno strumento fondamentale per attuare una forma di “ controllo democratico ” sull’operato delle PA, al fine di garantire il perseguimento del pubblico interesse. Il concetto di pubblicità definito dalla L.241/90 e dal D.Lgs.33/2013 non si riferisce al concetto di “pubblicità-legale”, ovvero alla pubblicazione dell’atto amministrativo come requisito di obbligatorietà ( inerente alla fase integrativa del procedimento ). Si riferisce bensì a una forma di “pubblicità-notizia”, finalizzata alla trasparenza amministrativa e al controllo generalizzato. Pertanto, a differenza della pubblicità legate, l’atto non pubblicato è comunque valido e produce effetti giuridici (efficace).
Il D.Lgs.33/2013 enuncia diversi corollari al principio di pubblicità: Diritto alla conoscibilità: tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli Decorrenza e durata delle pubblicazioni: i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente e per 5 anni ( decorrenti dal 01/01 dell’anno successivo a quello di pubblicazione ), e comunque finché gli atti pubblicati producono i loro effetti. Periodi minori possono essere stabiliti dall’ANAC, anche su proposta del Garante Privacy Qualità delle informazioni: le PA sono tenute a garantire la qualità delle informazioni riportate nei loro siti istituzionali, assicurandone l'integrità, l’aggiornamento, la completezza, la tempestività, la facile accessibilità, la comprensibilità. Il dovere di assicurare la qualità delle informazioni non può costituire motivo per la loro omessa/ritardata pubblicazione Formato e riutilizzo: i documenti e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità Tutela dei dati personali: poiché l’obbligo di pubblicazione dei dati comporta anche una loro diffusione nel web, nonché procedure di indicizzazione e rintracciabilità nei motori di ricerca, le PA provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili / giudiziari , non indispensabili rispetto alle finalità della pubblicazione
Si tratta del diritto in capo ai soggetti interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi. L’accesso ai documenti amministrativi è non solo un diritto fondamentale dell’uomo , ma costituisce un principio generale dell’attività amministrativa , diretto a favorire la partecipazione dei cittadini e ad assicurare l’imparzialità e la trasparenza. I soggetti “interessati”, che quindi godono del diritto di accesso documentale, sono definiti dalla L.241/90 come «tutti i soggetti privati, compresi i portatori di interessi pubblici, diffusi e collettivi». L’esercizio di tale diritto presuppone la sussistenza, da parte dei soggetti interessati, di alcuni requisiti legittimanti. Il primo è la l’esistenza di una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso. Il secondo è l’esistenza di un interesse all’accesso :
- Diretto: deve essere personale, e non di altri soggetti - Concreto: necessita di un collegamento tra il soggetto e un bene coinvolto dall’atto/documento - Attuale: deve essere riferito ad una situazione attuale Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, il diritto è esercitabile nei confronti di PA , aziende autonome e speciali , enti pubblici e gestori di pubblici servizi ( nonché delle autorità di garanzia e vigilanza, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti ). Con “pubblica amministrazione” si intendono tutti i soggetti di diritto pubblico , nonché i soggetti di diritto privato nei limiti delle loro attività di pubblico interesse. Con “documento amministrativo” si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica del contenuto di atti detenuti da una PA e concernenti attività di pubblico interesse. Il diritto di accesso documentale è esercitabile unicamente nei confronti delle informazioni, in possesso di una PA, sotto forma di documento amministrativo.
L’esercizio del diritto di accesso documentale è escluso in materia di: Documenti coperti da segreto di Stato (disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri su qualunque atto o documento la cui diffusione possa arrecare danno all’integrità o alla sicurezza/stabilità della Repubblica) o da divieto di divulgazione (segreto militare, segreto bancario, segreto scientifico e industriale) Attività della PA diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione Procedimenti tributari Procedimenti selettivi (nei confronti di documenti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi) Istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle PA (accesso generalizzato) Il Governo può inoltre prevedere ulteriori casi di sottrazione all'accesso per i documenti amministrativi inerenti:
La richiesta di accesso deve essere motivata e rivolta alla PA che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, anche tramite l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico ( URP ), che provvede ad inoltrare le istanze di accesso agli uffici competenti. Il diritto di accesso documentale è esercitabile unicamente nei confronti delle informazioni detenute dalla PA sotto forma di “documento amministrativo”, e fin quando la PA ha l’obbligo di detenere i documenti oggetto della richiesta. In sostanza, il diritto di accesso si esercita nei confronti dei documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta. La richiesta deve indicare gli estremi del documento in oggetto oppure gli elementi che ne consentano l'individuazione , specificare l' interesse ( diretto, concreto e attuale ), connesso all'oggetto della richiesta, nonché l’ identità del richiedente. Anche in base alla presenza o meno di controinteressati, il diritto di accesso è esercitabile attraverso 2 modalità: → ACCESSO INFORMALE : si esercita mediante richiesta, anche verbale , qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati. La richiesta, esaminata immediatamente , è accolta mediante indicazione della pubblicazione o esibizione del documento, estrazione di copie o altra modalità idonea. Qualora la PA, in base al contenuto del documento, riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a presentare una richiesta formale di accesso → ACCESSO FORMALE : si esercita compilando moduli forniti dalla PA o istanze autonome ed inviandoli tramite A/R, PEC, fax o consegna a mano, con rilascio di ricevuta ai fini di attestarne la data di effettivo ricevimento. È esercitabile quando:
- Sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità o i suoi poteri rappresentativi - Sorgono dubbi sulla sussistenza dell’interesse concreto e attuale verso le informazioni richieste - Sorgano dubbi sull’accessibilità dei documenti - In presenza di controinteressati (o se sorgono dubbi sulla loro esistenza) La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato. In caso di richiesta irregolare o incompleta, la PA è tenuta a darne comunicazione al richiedente entro 10 giorni : in tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta La PA è tenuta a dare comunicazione ai controinteressati , ossia a tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. La notifica ai controinteressati si attua tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, ma comunque in modo tale da accertarne l’avvenuta ricezione. Dalla data di ricezione della notifica, i controinteressati possono presentare motivata opposizione nel termine di 10 giorni. In tal caso, i termini di conclusione del procedimento vengono sospesi fino alla ricezione delle osservazioni/documenti da parte dei controinteressati ( in assenza di opposizione, i termini sono sospesi fino alla scadenza del 10° giorno ).
Il D.Lgs. 33/2013 allarga il concetto di trasparenza, intesa come accessibilità totale ai dati e ai documenti detenuti dalle PA, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa. A garanzia del concetto di trasparenza, il decreto individua 2 strumenti: la pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle PA, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente e immediatamente, senza autenticazione/identificazione né motivazione ( accesso civico semplice ). A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 in coerenza col “ Freedom of Information Act ” ( FOIA ), all’accesso civico “ semplice ” è stato affiancato l’accesso civico “ generalizzato ”, che consente a chiunque di accedere ai documenti in possesso della PA, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. All’estremo opposto del diritto di accesso documentale, escluso se finalizzato a sottoporre la PA a un controllo generalizzato, l’accesso civico generalizzato è riconosciuto proprio allo scopo di favorire forme meno profonde ma più diffuse di controllo sia sul perseguimento delle funzioni istituzionali che sull' utilizzo delle risorse pubbliche. La principale differenza col diritto di accesso documentale risiede, tuttavia, nell’assenza di legittimazione del richiedente: la richiesta non necessita più di una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento cui si richiede l’accesso e, soprattutto, non necessita più della sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale (assenza di motivazione). L’accesso civico, infatti, consente a chiunque di accedere a documenti e informazioni delle PA.
L’accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di: Interessi pubblici
- Sicurezza e ordine pubblico (strutture e personale delle forze di Polizia) - Sicurezza nazionale , difesa e questioni militari (difesa del territorio, impiego delle Forze armate) - Politica estera e relazioni internazionali (accordi e negoziati con gli Stati esteri) - Politica finanziaria ed economica dello Stato (atti che possano turbare l’equilibrio della finanza pubblica) - Conduzione di indagini sui reati (soggette a segreto istruttorio) - Regolare svolgimento di attività ispettive , necessarie ad acquisire elementi per lo svolgimento delle funzioni delle PA (unicamente per il periodo in cui la protezione è giustificata dall’esigenza di non compromettere la decisione finale) - Altre eccezioni assolute ai sensi dell’art.24 L.241/90 ( segreto di Stato, divieto di divulgazione, procedimenti selettivi ) **Interessi privati
Parimenti all’accesso documentale, il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della relativa stanza. In caso di accoglimento, la PA invia al richiedente i dati/documenti richiesti o, qualora l'istanza riguardi dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, pubblica sul sito le informazioni richieste e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione. In caso di accoglimento nonostante l'opposizione del controinteressato, la PA ne dà comunicazione al controinteressato e trasmette i dati al richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del controinteressato. Il termine di 15 giorni piuttosto che la contestuale trasmissione dei dati al richiedente consente al controinteressato di attivare gli strumenti di tutela previsti contro il provvedimento di accoglimento. Pertanto, la trasmissione dei dati al richiedente avviene qualora, decorsi 15 giorni, non siano stati notificati ricorsi/richieste di riesame sulla medesima domanda di accesso. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti previsti da legge. Nella comunicazione al richiedente, inoltre, la PA deve indicare i mezzi di riesame e di ricorso giurisdizionale esperibili. Il rifiuto dev’essere motivato da un preciso nesso di causalità tra l’accesso e il pregiudizio concreto a interessi pubblici/privati. L’accesso parziale, invece, prevede che, qualora l’accesso sia negato per legge solo ad una parte dei dati/documenti richiesti, debba essere consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti , utilizzando la tecnica dell’ oscuramento dei dati. Nella valutazione del pregiudizio concreto agli interessi pubblici/privati, infine, bisogna fare riferimento all’ ambito temporale in cui viene formulata la richiesta di accesso: in altri termini, se il pregiudizio arrecato ai controinteressati ha carattere limitato nel tempo , la PA interessata dovrebbe utilizzare il potere di differimento dell’accesso piuttosto che negarlo ( procedimenti tributari, atti normativi e amministrativi generali, regolare svolgimento di attività ispettive da parte delle PA ).
In casi di diniego dell'accesso o di mancata risposta entro i termini , il richiedente può inoltrare richiesta di riesame al RPCT , che decide con provvedimento motivato entro un termine di 20 giorni. Ove si tratti di atti delle amministrazioni di Regioni o enti locali , il richiedente può ricorrere al Difensore Civico , che si pronuncia entro 30 giorni. Se questi ritiene illegittimo il diniego/differimento, ne informa sia il richiedente che la PA. Se la PA non conferma il diniego o il differimento entro 30 giorni , l'accesso è consentito. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela dei dati personali, il RPCT e il Difensore Civico provvedono sentito il Garante della privacy , il quale si pronuncia entro 10 giorni. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT ( 20 ) e del Difensore Civico ( 30 ) è sospeso fino alla ricezione del parere (e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni). Infine, avverso alle decisioni del RPCT, del Difensore Civico o del provvedimento emanato in prima istanza, il richiedente può proporre ricorso in via giurisdizionale al TAR , entro un termine di 30 giorni. Nei casi di accoglimento della richiesta, il controinteressato può presentare stesse richieste/ricorsi.
La realizzazione di un registro degli accessi è la principale soluzione tecnico-organizzativa che le PA può adottare per agevolare l’esercizio del diritto di accesso da parte dei cittadini e, al contempo, gestire in modo efficiente le richieste. Il registro deve contenere l’elenco e le tipologie delle richieste di accesso ricevute, con: Oggetto della richiesta Data di inizio/termine del procedimento Esito della richiesta Presenza di controinteressati (eventuale) Richiesta di riesame/ricorso (eventuale) Motivazione (in caso di accoglimento parziale, differimento, limitazione o rifiuto dell’accesso) La pubblicazione periodica del registro, con cadenza almeno trimestrale, è condizione essenziale perché assolva i suoi scopi. Il Registro degli accessi della Sapienza è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” ed aggiornato ogni 6 mesi. L’obiettivo è la realizzazione di un registro degli accessi che consenta di “tracciare” tutte le domande e la relativa trattazione in modalità automatizzata, e renda disponibili ai cittadini gli elementi conoscitivi rilevanti. Pertanto, le sue finalità sono:
- Semplificare la gestione delle richieste e le connesse attività istruttorie - Favorire l’armonizzazione delle decisioni su richieste di accesso identiche/simili - Agevolare i cittadini nella consultazione delle richieste già presentate - Monitorare l’andamento delle richieste di accesso e la trattazione delle stesse Le attività di registrazione, gestione e trattamento della richiesta dovrebbero essere effettuate utilizzando i sistemi di protocollo informatico e di gestione dei flussi documentali , disciplinati dal DPR 445/2000 e dal D.Lgs. 82/2005. In tal senso, per promuovere una adeguata valorizzazione di questi strumenti nell’attuazione del FOIA risulta decisivo il ruolo del Responsabile per la transizione al digitale (RTD). Questi è tenuto a promuovere ed abilitare l’utilizzo dei sistemi di protocollo informatico e gestione documentale per la gestione delle richieste di accesso civico generalizzato , adottando gli interventi di evoluzione e configurazione dei sistemi già in uso che si rendano necessari.
Atti a carattere normativo/amministrativo generale ( Statuti, regolamenti organizzativi, documenti di programmazione strategica, Codici di Comportamento, norme che ne regolano l’istituzione e l’attività con link alla banca dati “Normattiva” ) Atti di organizzazione interna ( composizione/competenze degli organi di vertice, articolazione degli uffici , organigramma ) Dati sui titolari di incarichi politici, di direzione, di governo e dirigenziali , nonché di collaborazione/consulenza esterna^2 ( atti di nomina o conferimento, durata dell’incarico, curricula, compensi ) Dati relativi agli incarichi conferiti/autorizzati ai propri dipendenti ( durata e compenso ) Dati relativi al personale a tempo indeterminato ( dotazione organica e costo complessivo ) Dati relativi al personale a tempo determinato Dati relativi ai tassi di assenza del personale ( con cadenza trimestrale ) Dati sui propri pagamenti ( accessibili tramite il portale “Soldi Pubblici” gestito dall’AgID ) Indicatore di tempestività dei pagamenti ( annuale e trimestrale ), ammontare dei debiti e numero di imprese creditrici Dati sugli emolumenti a carico della finanza pubblica forniti a ciascun dirigente Elenco degli enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati ( con gli enti di diritto privato controllati e le società partecipate ) Bandi di concorso ( unitamente ai criteri di valutazione della Commissione, alle tracce delle prove e alle graduatorie finali ) Dati relativi al ciclo di gestione della performance ( Piano e Relazione ) e alla distribuzione dei premi al personale ( SMVP ) Dati sulla contrattazione collettiva ( CCNL e contratti integrativi ) Dati relativi ai procedimenti amministrativi ( breve descrizione del procedimento, unità organizzativa responsabile, ufficio competente all’adozione dell’atto finale, termini del procedimento, modalità di accesso, strumenti di tutela ) Programma biennale degli acquisiti di beni, servizi e forniture e programma triennale dei lavori Procedure, bandi di gara, atti di scelta del contraente per affidamenti di lavori, forniture e servizi Servizi erogati dall’Ateneo ( Carta dei Servizi con i livelli minimi di qualità ) Criteri e modalità predeterminate cui attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici superiori a 1.000€ , a persone fisiche ed enti ( incluso l’elenco dei beneficiari, con nome, importo corrisposto, modalità di erogazione, ufficio e dirigente responsabile )^2 Bilanci preventivi e consuntivi , compresi di allegati e di relazione del Collegio dei Revisori ( entro 30 giorni dall’adozione ) Dati sui beni immobili posseduti ( patrimonio ), nonché i canoni di locazione/affitto versati o percepiti Dati relativi ai controlli sull’attività dell’amministrazione ( atti degli NVA, relazioni dei Collegi dei Revisori ) Atti, nominativi e curricula dei componenti dell’OIV ( validazione della Relazione sulla Performance, attestazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza ) PTPCT ( con i nomi dei responsabili della pubblicazione dei dati e documenti nella sezione “Amministrazione Trasparente” ) I documenti sono pubblicati tempestivamente e mantenuti on line per 5 anni , decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. L'ANAC, sentito il Garante della privacy , può individuare casi in cui la durata della pubblicazione può essere inferiore a 5 anni oppure in cui la pubblicazione in forma integrale è sostituita con informazioni riassuntive. Le PA possono altresì disporre la pubblicazione di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ( procedendo all’anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti ). (^2) La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti ed è requisito necessario per l’erogazione dei compensi
I limiti alla pubblicazione obbligatoria di dati e documenti da parte delle PA deriva dal fatto che il diritto al libero accesso ai dati e alle informazioni detenute dalle PA ( pubblicità e trasparenza ) e il diritto alla riservatezza sono entrambi considerati diritti fondamentali dell’uomo. Pertanto, laddove la pubblicazione online di dati e documenti comporti un trattamento di dati personali, le esigenze di pubblicità e trasparenza devono essere bilanciate con il diritto alla riservatezza. Le attività di bilanciamento tra il diritto alla riservatezza dei dati personali e i principi di pubblicità e trasparenza sono svolte dalle PA in relazione ad ogni singolo caso, salvo specifiche ipotesi predeterminate da legge ( D.Lgs.33/2013 e Codice Privacy ). Sia il D.Lgs.33/2013 che il Codice Privacy prevedono infatti alcuni divieti assoluti di diffusione :
- Dati idonei a rivelare lo stato di salute: qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia , l’esistenza di patologie , condizioni di invalidità , disabilità o handicap fisici e/o psichici degli interessati - Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ( art.7-bis D.Lgs.33/2013 ) - Dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici ( superiori a 1.000€ ): qualora da tali dati sia possibile desumere lo stato di salute ovvero la situazione di disagio economico-sociale degli interessati - Dati genetici, biometrici e relativi alla salute ( art.2-septies Codice Privacy ) A fronte della messa a disposizione online di atti/documenti amministrativi contenenti dati personali per finalità di pubblicità, le PA sono comunque tenute a individuare misure tecniche e organizzative adeguate per la protezione dei dati personali. Alcune misure di garanzia sono contenute sia nel decreto trasparenza che nelle Linee Guida del Garante Privacy : Sussistenza di un obbligo normativo: la pubblicazione online, e quindi la diffusione di dati personali da parte delle PA, è ammessa unicamente se espressamente prevista da una norma di legge o regolamento ( in tal caso, il D.Lgs.33/2013 ). Ai sensi del D.Lgs.33/2013, la pubblicazione di dati, informazioni, documenti che non si ha l’obbligo di pubblicare a norma di legge/regolamento, è legittima solo procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti Minimizzazione dei dati: laddove la PA riscontri l’esistenza di un obbligo normativo che le impone espressamente la pubblicazione di dati nel sito istituzionale, deve ridurre al minimo l’utilizzo di dati personali e identificativi, provvedendo a “rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti” tramite tecniche di oscuramento o anonimizzazione. Qualora si tratti di dati sensibili/giudiziari , devono essere pubblicati solamente i dati indispensabili rispetto alle finalità perseguite. Pertanto, ogniqualvolta siano presenti dati personali negli atti/documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, la PA deve selezionare solo quei dati la cui inclusione sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza Limitazione della conservazione: una misura di protezione dei dati personali abbastanza ovvia consiste nella rimozione tempestiva dei dati personali una volta scaduto il termine di legge previsto per la loro permanenza sul web ( 5 anni ) Deindicizzazione dei dati dai motori di ricerca: trattasi di una misura tecnica che impedisce la reperibilità dei dati sulla rete attraverso i motori di ricerca. È uno strumento utile soprattutto per la protezione dei dati sensibili/giudiziari Evitare la duplicazione massiva: al fine di evitare che i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria possano essere soggetti a duplicazione massiva o ad un eventuale riutilizzo in ambiti e contesti non pertinenti al pubblico interesse ( si pensi ai curriculum dei componenti degli organi di vertice ), è consigliabile l’uso di software e programmi che limitino le possibilità di salvataggio oppure che siano in grado di riconoscere accessi anomali per la loro frequenza o perché realizzati non da persone ma da strumenti automatizzati ( si può ricorrere a sistemi di verifica “captcha” ) È quindi consentita alle PA la diffusione online di dati personali contenuti in documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria solamente se, oltre ad essere autorizzata da norma di legge/regolamento , rispetti i principi di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità dei dati rispetto alle finalità di pubblicità perseguite e assicuri misure di sicurezza adeguate ( oscuramento ). I dati personali eventualmente presenti saranno riutilizzabili solo per scopi compatibili con le finalità originarie e sempre nel rispetto delle norme sulla riservatezza (ad esclusione dei dati sensibili o giudiziari, per i quali vige il divieto di riutilizzo).
Il RPCT è preposto a vigilare sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione , assicurandone la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento: è suo dovere segnalare i casi di inadempimento all' organo di indirizzo , al NVA , all’ ANAC e all’ UPD. Insieme ai dirigenti , inoltre, il RPCT assicura la regolare attuazione dell'accesso civico I dirigenti e i responsabili degli uffici assicurano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare. Unitamente al RPCT , i dirigenti assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico. Agli OIV/NVA spetta verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della Performance. Essi sono preposti a redigere l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, per tutti i dati/documenti che, selezionati annualmente dall’ANAC, sono ritenuti necessari alla prevenzione della corruzione ( dati sui componenti degli organi di indirizzo politico e sui titolari di incarichi di collaborazione/consulenza esterna, bandi di gara, dati sugli enti vigilati ). L' ANAC è preposta a vigilare sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione , esercitando poteri ispettivi tramite richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti e ordinando di procedere entro termini non superiori a 30 giorni alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni o alla rimozione di comportamenti/atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. Può avvalersi della collaborazione dei RPCT e degli OIV per chiedere informazioni sul corretto adempimento degli obblighi. L'ANAC segnala l'illecito all' UPD dell'amministrazione coinvolta, ai vertici politici , agli OIV e, se del caso, alla Corte dei Conti. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza sono affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L’ ANAC ha potere di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 500€ a 10.000€ nei casi di mancata o incompleta :
- Comunicazione dei dati sui pagamenti effettuati ( Soldi Pubblici ) - Comunicazione dei dati sui titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione, di governo e dirigenziali - Comunicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati L' inadempimento degli obblighi di pubblicazione e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi di esclusione, costituiscono illecito disciplinare, elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi se prova che è dipeso da causa a lui non imputabile.
Come tutte le PA, gli Atenei devono adempiere agli obblighi della L.190/2012 in materia di prevenzione della corruzione. In primis, gli obblighi fondamentali riguardano la nomina del RPCT (da parte dell’organo di indirizzo) e l’adozione del PTPCT (da parte dell’organo di indirizzo, previa elaborazione e proposta dello stesso da parte del RPCT). Altri adempimenti sono: Adozione di un Codice di Comportamento: a garanzia dell’ imparzialità dei dipendenti pubblici, rappresenta uno degli strumenti essenziali del PTPC e una delle principali misure di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione Obbligo di astensione: vige in capo ai Responsabili del procedimento e i titolari di uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e/o il provvedimento finale in caso di conflitto di interessi Rotazione dei dirigenti, preposti ad uffici/settori maggiormente esposti al rischio corruttivo Formazione del personale, operante in settori maggiormente esposti al rischio corruttivo ( Scuola Superiore della PA ) Rispetto delle ipotesi di inconferibilità/incompatibilità di incarichi (dirigenziali e amministrativi di vertice): tramite la sottoscrizione delle autodichiarazioni di insussistenza ( D.Lgs.39/2013 ) Applicazione del whistleblowing : ossia del dovere di segnalazione e delle misure a tutela del segnalante Applicazione del divieto di pantouflage : i dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA negli ultimi 3 anni non possono svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della PA , svolta attraverso i medesimi poteri Come tutte le PA, anche gli Atenei sono tenuti a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica:
- PTPCT - Procedure per la rotazione dei dirigenti e la formazione dei dipendenti operanti nei settori più esposti alla corruzione - Dati, titoli e curricula delle posizioni dirigenziali conferite discrezionalmente dall’organo di indirizzo - Incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti ( entro 15 giorni ) - Rapporto sulle tipologie di lavoro flessibile ( entro il 31/01 ) - Elenco di collaboratori e consulenti esterni - Compensi erogati a ciascun dipendente , per ogni incarico conferito o autorizzato ( tempestivamente ) - Elenco e nominativi dei beneficiari di permessi e aspettative sindacali Infine, le PA sono tenute a pubblicare gli atti inerenti ai procedimenti a più elevato rischio di corruzione, individuati dal PNA : - Autorizzazioni/concessioni : provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con o senza effetti economici diretti - Contratti pubblici : procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi contratti pubblici - Gestione del patrimonio , delle spese e delle entrate - Concorsi e prove selettive per l’ assunzione del personale e le progressioni di carriera Gli atti inerenti a tali procedimenti devono essere altresì trasmessi all’ANAC (ogni 6 mesi).
Per quanto riguarda i soggetti interni coinvolti negli adempimenti anticorruzione , vi sono: RPCT
- Propone il PTPCT (31/01) e vigila sulla sua applicazione - Vigila sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione - Segnala all’ANAC gli inadempimenti degli obblighi di pubblicazione - Assicura la regolare attuazione dell’ accesso civico Organo di indirizzo - Individua il RPCT (tra i dirigenti di ruolo) e fornisce egli adeguato supporto per svolgere le proprie funzioni - Definisce gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (PTPCT) OIV/NVA - Verificano la coerenza tra gli obiettivi del PTPCT e gli obiettivi del Piano della Performance - Forniscono l’attestazione dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione - Validano la Relazione annuale sui risultati delle attività del RPCT (entro il 15/12) - Riferiscono all’ANAC sullo stato di attuazione delle misure anticorruzione Responsabili degli uffici preposti all’elaborazione, trasmissione o pubblicazione dei dati oggetto di accesso civico Dirigenti - Provvedono al monitoraggio delle attività a più elevato rischio di corruzione (disponendo la rotazione del personale ) - Assicurano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria - Assicurano la regolare attuazione dell’ accesso civico Dipendenti - Hanno il dovere di segnalare qualsiasi episodio corruttivo di cui siano venuti a conoscenza nel loro rapporto di lavoro
L’ atto di indirizzo per l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza è costituito dal Piano Nazionale Anticorruzione ( PNA ). In altre parole, il PNA rappresenta un “riferimento” ed un utile strumento di lavoro ai fini dell’adozione, a livello decentrato in ogni PA, dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ( PTPCT ). Il PNA è adottato con cadenza triennale ed aggiornato annualmente dall’ANAC , previa consultazione pubblica e sentiti il Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella PA e la Conferenza unificata. Esso contiene una descrizione dei principali rischi e settori corruttivi, individuati a livello nazionale, unitamente alle relative misure “generali” di prevenzione e contrasto ( l’adozione di misure specifiche è lasciata all’autonomia delle PA ). Le PA adottano un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ( PTPCT ) entro il 31/01 di ogni anno: in base alle direttive generali impartite dal PNA, ogni PA individua e valuta (in modo autonomo) il grado di esposizione al rischio corruttivo , in base al contesto e alle attività svolte, indicando le misure organizzative volte a prevenire tale rischio. Originariamente previsto come Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, grazie alle modifiche apportate dal decreto FOIA ( D.Lgs. 97/2016 ) è stato unificato al Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. L’elaborazione del PTPCT non può essere affidata a soggetti esterni alla PA, ma deve essere svolta dal RPCT, dal momento che presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, dei processi decisionali e del contesto in cui si opera. Il contributo dei dirigenti e dei dipendenti è fondamentale per poter rilevare e valutare i rischi corruttivi nei vari settori. Alla sua elaborazione contribuisce l’organo di indirizzo: gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono, infatti, contenuto necessario e imprescindibile di ogni PTPCT ( un esempio può essere l’incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i dipendenti ). Il Codice di comportamento dei dipendenti di ogni PA costituisce altro elemento fondamentale del PTPCT ( imparzialità ). Caratteristica essenziale della sezione “ trasparenza ” del PTPCT è l’indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, nonché le modalità stabilite il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi. Anche l’OIV contribuisce al processo di predisposizione del PTPCT, poiché assicura il coordinamento tra gli obiettivi di questo e degli altri documenti di programmazione strategica adottati dalla PA ( compreso il Piano della Performance e il SMVP ). Nelle Università, in quanto destinatarie della disciplina anticorruzione e trasparenza, il PTPCT è dottato dal CdA. Il PTPCT viene poi pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” e trasmesso digitalmente all’ANAC. La violazione da parte dei dipendenti della PA delle misure previste dal PTPCT costituisce fonte di illecito disciplinare. Il PTPCT deve prevedere, tra i suoi contenuti: Uffici/attività in cui è più elevato il rischio corruttivo e le relative misure di contrasto ( anche ulteriori rispetto al PNA )
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica (con o senza effetti economici diretti) - Procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi (contratti pubblici) - Gestione del patrimonio, delle spese e delle entrate - Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e le progressioni di carriera Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni , per le attività individuate a rischio elevato Obblighi di informazione nei confronti del RPCT Obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da legge Modalità di monitoraggio del rispetto dei termini di legge per la conclusione dei procedimenti Modalità di monitoraggio dei rapporti tra la PA e i soggetti che con essa stipulano contratti o sono beneficiari di atti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici ( verificando conflitti di interesse e relazioni di parentela ) Obiettivi strategici di anticorruzione e trasparenza definiti dall’organo di indirizzo Codice di Comportamento dei dipendenti Nominativi dei soggetti responsabili dell’elaborazione/trasmissione/pubblicazione dei dati ( sezione “trasparenza”)
La corruzione può esser intesa come “ sviamento rispetto all’interesse pubblico che deve essere perseguito in via esclusiva ”. Le attività di prevenzione della corruzione, che prendono forma e trovano diretta applicazione sia nel PNA che nei PTPCT, sono dirette ad evitare il verificarsi di situazioni di conflitti di interessi che possano incidere negativamente sull’attività decisionale e sui risultati conseguiti dell’ente. In altri termini, è finalizzata a garantire l’imparzialità dei pubblici dipendenti nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, tramite l’analisi del rischio e l’adozione di apposite misure organizzative. Al fine dell’elaborazione dei PTPCT, le PA svolgono un processo di analisi del contesto e di individuazione dei rischi corruttivi, finalizzato all’ individuazione delle misure idonee a prevenire tali rischi. Tale processo comprende:
- Contesto esterno → Caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore di attività - Contesto interno → Dati relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa L’analisi del contesto interno è svolta tramite la mappatura dei processi: uno strumento per individuare, descrivere e rappresentare i processi organizzativi interni e le loro interazioni. Infatti, una corretta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dalla PA. Al termine di questa fase, è possibile individuare i settori/attività maggiormente esposti al rischio corruttivo