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La Differenza Tra Tribunale in Composizione Collegiale e Monocratica, Appunti di Diritto Processuale Penale

La differenza tra un tribunale in composizione collegiale e monocratica, le regole di attribuzione e i procedimenti ordinari per ciascuna composizione. Il testo illustra anche la riforma del giudice unico nel 1998 e come i reati vengono assegnati a un tribunale in composizione collegiale o monocratica.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 26/11/2020

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Seminario del 04/06/2019 (Avv. Prestieri)
IL PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA.
Immagino che voi abbiate già pienamente cognizione di quella che è la fisionomia ordinaria del
procedimento penale che inizia, quindi, con la registrazione della notizia di reato nel registro ex art. 335
c.p.p., le persone a carico di noti il modello 21 che consegue poi a questa iscrizione, lo svolgimento delle
indagini preliminari da parte del PM che coordina e dirige la polizia giudiziaria e che deve verificare la
fondatezza della notizia di reato e quindi, all’esito delle indagini preliminari, qualora ritenga che vi siano
elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio faccia notificare alla persona sottoposta alle indagini e al sul
difensore, d’ufficio o di fiducia, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, poi, successivamente,
trascorsi 20 giorni proceda alla richiesta di rinvio a giudizio che ci sia da parte del GIP l’emissione del
decreto di fissazione dell’udienza preliminare, che vi sia la celebrazione dell’udienza preliminare, che
all’esito di tale udienza vi sia l’emissione del decreto che dispone il giudizio e che si arrivi, dunque, a un
dibattimento celebrato dinanzi ad un tribunale, tribunale che voi immaginate essere un giudice collegiale,
quindi composto da tre magistrati. Questa scansione che vi ho fatto delle singole fasi del procedimento
penale ritrae quella che è la fisionomia ordinaria del processo. Però il legislatore ha previsto che vi sia
un’altra modalità sempre ordinaria, non si tratta di procedimento speciale, il giudizio dinanzi al giudice in
composizione monocratica, che ci consente di addivenire ad un giudizio innanzi ad un giudice monocratico,
quindi un giudice del tribunale in composizione monocratica, un giudice unico. E questa la differenza
principale tra il tribunale in composizione collegiale e il tribunale in composizione monocratica. Quindi il
processo innanzi il tribunale, in altre parole, può svolgersi con due differenti organi, o meglio innanzi al
medesimo organo avente due differenti composizioni. O collegiale per i reati più gravi, ovvero una
composizione monocratica per i reati meno gravi. Quello che dico, cioè l’ordinarietà, e poi lo vedrete nella
prassi, la regola che i processi penali si svolgano innanzi al tribunale in composizione monocratica e che
l’eccezione per i reati più gravi sia lo svolgimento di processi innanzi al tribunale in composizione collegiale
è, tra l’altro, sancita dalla scansione topografica del rito in questione, o meglio, del procedimento in
questione che si trova al libro ottavo del c.p.p.. Quindi se noi vediamo il c.p.p. ci troveremo nel libro sesto i
procedimenti alternativi e i procedimenti speciali così come indicati dal codice , nel libro settimo ci
troviamo il dibattimento, cioè il giudizio innanzi al tribunale in composizione collegiale e poi il libro ottavo
che segue il libro settimo, per cui è un completamento se così possiamo dire, appunto il procedimento
davanti al tribunale in composizione monocratica. Questa differenza di attribuzione tra il tribunale in
composizione collegiale e il tribunale in composizione monocratica non è una differenza di attribuzione che
era già presente nel codice del 1988, perché tale codice aveva una modulazione dell’organizzazione degli
uffici giudiziari completamente differente, non esisteva il giudice unico del tribunale come esiste adesso,
quindi tribunale in composizione collegiale, quindi tre magistrati, il tribunale in composizione monocratica
cioè un magistrato, ma esistevano due organi giurisdizionali diversi che era il tribunale, che era solo in
composizione collegiale e poi vi era un organo diverso che era il pretore, che era un organo monocratico
innanzi al quale tra l’altro, vi era l’organizzazione di un ufficio di procura autonomo rispetto a quello del
tribunale, vi era il Procuratore della Repubblica presso la pretura e, come ben comprenderete, questa
frammentazione nell’organizzazione della giustizia, degli uffici giudiziari, comportava delle perdite di
efficienza, proprio nella allocazione del personale, sia esso quali magistrati, sia esso di cancelleria. Pertanto,
nel 1998, il legislatore interviene (in realtà prima con una legge delega del ’97 e vari decreti legislativi del
’98, poi con la Carotti del ’99, finalmente con quella del 2000 entra in vigore la riforma del giudice unico) e
vi è l’abrogazione della pretura e quindi la sostituzione completamente del titolo del libro ottavo del c.p.p.
con la sostituzione del libro che era intitolato “del pretore” con quello intitolato “il procedimento davanti al
tribunale in composizione monocratica”. Questa rivoluzione organizzativa dal punto di vista organizzativo
che la sentite ancora la figura del pretore anche nel linguaggio parlato, le persone un po’più incon gli
anni quando fanno riferimento oggi al giudice monocratico talvolta lo chiamano pretore. Tale rivoluzione si
è attuata mediante uno spacchettamento della competenza per materia davanti al tribunale e mediante il
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Seminario del 04/06/2019 (Avv. Prestieri) IL PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA. Immagino che voi abbiate già pienamente cognizione di quella che è la fisionomia ordinaria del procedimento penale che inizia, quindi, con la registrazione della notizia di reato nel registro ex art. 335 c.p.p., le persone a carico di noti il modello 21 che consegue poi a questa iscrizione, lo svolgimento delle indagini preliminari da parte del PM che coordina e dirige la polizia giudiziaria e che deve verificare la fondatezza della notizia di reato e quindi, all’esito delle indagini preliminari, qualora ritenga che vi siano elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio faccia notificare alla persona sottoposta alle indagini e al sul difensore, d’ufficio o di fiducia, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, poi, successivamente, trascorsi 20 giorni proceda alla richiesta di rinvio a giudizio che ci sia da parte del GIP l’emissione del decreto di fissazione dell’udienza preliminare, che vi sia la celebrazione dell’udienza preliminare, che all’esito di tale udienza vi sia l’emissione del decreto che dispone il giudizio e che si arrivi, dunque, a un dibattimento celebrato dinanzi ad un tribunale, tribunale che voi immaginate essere un giudice collegiale, quindi composto da tre magistrati. Questa scansione che vi ho fatto delle singole fasi del procedimento penale ritrae quella che è la fisionomia ordinaria del processo. Però il legislatore ha previsto che vi sia un’altra modalità sempre ordinaria, non si tratta di procedimento speciale, il giudizio dinanzi al giudice in composizione monocratica, che ci consente di addivenire ad un giudizio innanzi ad un giudice monocratico, quindi un giudice del tribunale in composizione monocratica, un giudice unico. E questa la differenza principale tra il tribunale in composizione collegiale e il tribunale in composizione monocratica. Quindi il processo innanzi il tribunale, in altre parole, può svolgersi con due differenti organi, o meglio innanzi al medesimo organo avente due differenti composizioni. O collegiale per i reati più gravi, ovvero una composizione monocratica per i reati meno gravi. Quello che dico, cioè l’ordinarietà, e poi lo vedrete nella prassi, la regola che i processi penali si svolgano innanzi al tribunale in composizione monocratica e che l’eccezione per i reati più gravi sia lo svolgimento di processi innanzi al tribunale in composizione collegiale è, tra l’altro, sancita dalla scansione topografica del rito in questione, o meglio, del procedimento in questione che si trova al libro ottavo del c.p.p.. Quindi se noi vediamo il c.p.p. ci troveremo nel libro sesto i procedimenti alternativi e i procedimenti speciali così come indicati dal codice , nel libro settimo ci troviamo il dibattimento, cioè il giudizio innanzi al tribunale in composizione collegiale e poi il libro ottavo che segue il libro settimo, per cui è un completamento se così possiamo dire, appunto il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica. Questa differenza di attribuzione tra il tribunale in composizione collegiale e il tribunale in composizione monocratica non è una differenza di attribuzione che era già presente nel codice del 1988, perché tale codice aveva una modulazione dell’organizzazione degli uffici giudiziari completamente differente, non esisteva il giudice unico del tribunale come esiste adesso, quindi tribunale in composizione collegiale, quindi tre magistrati, il tribunale in composizione monocratica cioè un magistrato, ma esistevano due organi giurisdizionali diversi che era il tribunale, che era solo in composizione collegiale e poi vi era un organo diverso che era il pretore, che era un organo monocratico innanzi al quale tra l’altro, vi era l’organizzazione di un ufficio di procura autonomo rispetto a quello del tribunale, vi era il Procuratore della Repubblica presso la pretura e, come ben comprenderete, questa frammentazione nell’organizzazione della giustizia, degli uffici giudiziari, comportava delle perdite di efficienza, proprio nella allocazione del personale, sia esso quali magistrati, sia esso di cancelleria. Pertanto, nel 1998, il legislatore interviene (in realtà prima con una legge delega del ’97 e vari decreti legislativi del ’98, poi con la Carotti del ’99, finalmente con quella del 2000 entra in vigore la riforma del giudice unico) e vi è l’abrogazione della pretura e quindi la sostituzione completamente del titolo del libro ottavo del c.p.p. con la sostituzione del libro che era intitolato “del pretore” con quello intitolato “il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica”. Questa rivoluzione organizzativa dal punto di vista organizzativo che la sentite ancora la figura del pretore anche nel linguaggio parlato, le persone un po’più in là con gli anni quando fanno riferimento oggi al giudice monocratico talvolta lo chiamano pretore. Tale rivoluzione si è attuata mediante uno spacchettamento della competenza per materia davanti al tribunale e mediante il

passaggio, ampliandone però le competenze, della competenza del pretore che è confluita nell’attribuzione del tribunale in composizione monocratica; di conseguenza, il legislatore ha modificato gli artt. 33 e ss. del c.p.p. (dal 33 fino al 33 sexies ) ed ha introdotto poi nel libro primo un titolo sesto che serve a disciplinare, lo vedremo dopo, le ipotesi di violazione delle norme sull’attribuzione tra tribunale in composizione collegiale e tribunale in composizione monocratica. Ma vediamo le norme cos’ da essere più chiari. Compreso dopo tutto questo sproloquio, spero che il tribunale sia un ufficio che è organizzato con due diversi organi giurisdizionali, il tribunale in composizione collegiale e il tribunale il composizione monocratica, andiamo a vedere come i singoli processi sono assegnati o al tribunale in composizione collegiale o al tribunale in composizione monocratica, questo ce lo dicono gli artt. 33 bis e 33 ter c.p.p.. L’art. 33 bis, che è un elenco di reati, individua tassativamente l’attribuzione del tribunale in composizione collegiale e ci dice che i reati più gravi sono quelli attribuiti al tribunale in composizione collegiale, quindi si tratta ad es. sia di reati che sono individuati in modo specifico dalla normativa, e faccio riferimento al 33 bis comma 1, sia con un criterio quantitativo che è previsto, invece dall’art. 33 bis comma 2, che sono, cioè, devoluti all’attribuzione del tribunale collegiale i delitti puniti con la pena alla reclusione nel massimo a 10 anni, quindi, comprenderete bene che si tratta dei reati di maggiore gravità, ricordate sempre, ve lo sto dando per presupposto, che esiste anche una competenza per materia alla Corte d’Assise che tratta quei reati che sono puniti fino alla pena dell’ergastolo, quindi sono i reati del maggiore allarme sociale. Ora, come invece è disciplinata la competenza, o meglio, l’attribuzione del tribunale in composizione monocratica? È disciplinata in modo inverso, cioè si dice, all’art. 33 ter c.p.p., tutti i reati che non sono attribuiti alla competenza del tribunale collegiale o da altre norme di legge non sono attribuiti ad altri organi giurisdizionali, quindi Corte d’Assise o giudice di pace, vedremo dopo, appartengono alla competenza del giudice monocratico, il che vuol dire che così come è agevolmente comprensibile dalla mera lettura dell’art. 33 ter, il vero procedimento ordinario, il procedimento che più spesso trova attuazione nell’ambito della prassi giudiziaria, è proprio quello innanzi al tribunale in composizione monocratica, proprio perché la maggior parte degli affari penali, la fetta più ampia della competenza per materia sub specie di attribuzione e attribuita al giudice monocratico. Quindi fatta questa premessa, è la regola, è quello che il processori svolge davanti al tribunale in composizione monocratica, vediamo come e in che cosa differisce il procedimento indicato nel libro ottavo del c.p.p.. Ci sono due modalità con cui il P.M. tratta dei reati che attengono all’attribuzione del giudice monocratico. La prima modalità di esercizio dell’azione penale è quella ordinaria, quindi con al richiesta di rinvio a giudizio. Quindi nella scansione che vi ho fatto prima, il P.M. dopo l’emissione del 615 bis, procede con la richiesta di rinvio a giudizio, vi è la fissazione, trattandosi di reato che necessita di passaggio per l’udienza preliminare, per i limiti edittali, facciamo l’es. dell’omicidio colposo, che è reato attribuito alla competenza del tribunale in composizione monocratica, però per i limiti edittali è reato che deve passare per l’udienza preliminare, quindi, in questo caso il P.M. deve esercitare l’azione penale mediante la richiesta di rinvio a giudizio, sarà celebrata l’udienza preliminare, all’esito della quale il G.U.P., qualora ritenga che vi siano gli estremi previsti dall’art. 125 disp.att. c.p.p., quindi, che vi siano elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, emette il decreto che dispone il giudizio, solo che anziché emetterlo dinanzi al tribunale in composizione collegiale, indica nel decreto che dispone il giudizio, il tribunale in composizione monocratica e poi si seguirà il rito che vi sto per descrivere. Prima possibilià per il P.M., richiesta di rinvio a giudizio con particolarità che il decreto che dispone il giudizio emesso del G.U.P. individuerà nel giudice monocratico l’autorità giudiziaria innanzi alla quale bisognerà procedere con il dibattimento. Seconda modalità, è quella prevista dall’art. 550 c.p.p. che è il decreto di citazione diretta a giudizio, cioè, per tutti i reati indicati in tale art. che sono essenzialmente: le contravvenzioni, tutte e i delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 4 anni o con pena pecuniaria, quindi diciamo i delitti meno gravi, il P.M. può, o meglio deve, esercitare l’azione penale emettendo un decreto di citazione diretta

e non si avvedesse che la difesa che ha eccepito questa violazione dell’attribuzione teneva ragione, quindi rigetta l’eccezione proposta dalla difesa, questa eccezione potrà essere riproposta nell’atto d’appello e potrà poi essere riproposta anche nel ricorso per Cassazione e quindi, sempre se riproposta e in singoli gradi rigettata, potrà essere poi proposta fino in Corte di Cassazione. Questo tipo di regime di rilevabilità e di eccepibilità che cosa vi ricorda? Quale tipo di competenza vi ricorda? COMPETENZA PER TERRITORIO e CONNESSIONE che attengono alle questioni preliminari che vanno eccepite in udienza preliminare prima e nelle questioni preliminari poi. Che cosa accade nell’ipotesi inversa? Nella ipotesi in cui l’azione penale doveva essere esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio invece viene esercitata mediante la richiesta di rinvio a giudizio, nell’ipotesi in cui venga immediatamente eccepita, il giudice dell’udienza preliminare rimanda gli atti al p.m. che dovrà esercitare l’azione penale con decreto di citazione a giudizio; qualora l’eccezione di difetto di attribuzione venga eccepita in udienza preliminare e rigettata, riproposta e rigettata anche in dibattimento, in corte d’appello qualora sia riproposta nel giudizio di impugnazione vi sarebbe di fatto una sanatoria perché la corte d’appello dovrà decidere nel merito e non avrà più la possibilità di rimettere gli atti al p.m.. Il legislatore a monte fa un ragionamento di efficienza del sistema: noi eventualmente abbiamo peccato in questo caso, cioè nell’ipotesi di un reato che doveva essere di competenza del tribunale in composizione monocratica ed è stato trattato da un giudice in composizione collegiale, di eccessivo garantismo, di conseguenza questa violazione non potrà più essere eccepita in sede d’appello o in sede di ricorso in cassazione. Una volta esercitata correttamente l’azione penale, vediamo come si svolge il giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica. La regola generale è che il processo penale e le regole di istruttoria dibattimentale sono le medesime sia per il tribunale in composizione collegiale sia per il tribunale in composizione monocratica (fatta eccezione alle regole di assunzione alle prove e di accesso ai riti speciali). Emesso decreto di citazione diretta a giudizio, la fase degli atti preliminari al dibattimento si svolge nella stessa cadenza prevista per i giudizi dinanzi al tribunale in composizione collegiale. Vi è la possibilità del gip di assumere le prove che siano per situazioni di urgenza non siano rinviabili al dibattimento (467). (468) 7 giorni liberi prima della prima udienza dibattimentale va depositata presso la cancelleria del giudice monocratico la lista dei testimoni, periti, consulenti tecnici e delle persone indicate nell’art. 210 c.p.p. e i verbali provenienti da altri procedimenti. Terminati gli atti preliminari abbiamo la prima udienza di comparizione. Il giudice monocratico come prima attività da svolgere verificherà (ai sensi degli art. 420 bis e seguenti) la regolare costituzione delle parti e dichiarerà l’assenza dell’imputato. Prima dell’apertura del dibattimento l’imputato avrà diritto a chiedere l’accesso ad un rito alternativo (a differenza che nel rito ordinario dove può essere richiesta fino alle conclusioni dell’udienza preliminari). Trattandosi di reati meno gravi, spesso essi sono sottoposti alla condizione di procedibilità della querela, a tal riguardo Il giudice, quando appunto il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione (dovere di conciliazione). Per il resto si osserveranno le disposizioni contenute nel libro VII, in quanto compatibili. Qualora le parti lo richiedano, il verbale di udienza sarà in forma riassuntiva. Arriviamo ora alle differenze relative ai procedimenti speciali: la peculiarità dell’abbreviato è che la competenza a decidere non sia il giudice dell’udienza preliminare ma il giudice del dibattimento, parimenti per quanto riguarda il patteggiamento. Nel giudizio direttissimo va fatto un discorso a parte: voi ricorderete sicuramente che il direttissimo è quel giudizio che si istaura mediante l’applicazione dell’arresto in flagranza; quando viene arrestato un soggetto che ha compiuto un reato che rientra nella competenza del tribunale in composizione monocratica, il p.m. ha due possibilità o procede con le modalità ordinarie del direttissimo oppure (una volta che ha deciso di non rimettere in libertà la persona) può decidere che sia la polizia giudiziaria ad istaurare il rito direttissimo e in questo caso al p.m. competerà la sola redazione dell’imputazione, mentre sarà la polizia giudiziaria a condurre il soggetto dinanzi al giudice del dibattimento per la convalida e il contestuale giudizio, e a citare la persona offesa e i testimoni.

Domanda ragazzo: cosa accade quando il giudice non convalida l’arresto? Il soggetto rimane una persona sottoposta alle indagini perché non ha ancora assunto la qualifica di imputato? Risposta: se non c’è la convalida dell’arresto, sì, dato che non si accede al rito direttissimo quindi non vi è esercizio dell’azione penale. Il p.m. può agire in via ordinaria, ma va ricordato che in questa ipotesi vi è la possibilità che lo stesso imputato chieda il rito direttissimo nonostante non gli sia stato convalidato l’arresto. Ci può essere anche l’ipotesi in cui non vi sia convalida dell’arresto da parte del giudice procedente perché ritiene che vi siano i gravi indizi ma manchi il presupposto della flagranza del reato e in questo caso anche se il giudice non convalida l’arresto, su richiesta del p.m., potrà comunque applicare la misura cautelare e in quel caso dipenderà dal p.m. il divenire.