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Organizzazione e Funzionamento degli Enti Locali: Comuni, Giunta e Sindaco, Dispense di Diritto

La struttura e le funzioni degli enti locali, in particolare dei comuni, della giunta e del sindaco. Vengono trattati i diversi aspetti statutario, normativo, organizzativo, amministrativo e impositivo, oltre alle organizzazioni e alle funzioni dei vari organi. Il testo illustra anche i poteri e i compiti del sindaco, come rappresentante della comunità, capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di stato civile.

Tipologia: Dispense

2020/2021

In vendita dal 01/01/2021

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Scarica Organizzazione e Funzionamento degli Enti Locali: Comuni, Giunta e Sindaco e più Dispense in PDF di Diritto solo su Docsity! IL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI = TUEL Agg. Al 7 agosto 2020 Emanato con il Decreto Legislativo (DLGS) del 18 Agosto 2000 n°267 è costituito da 265 articoli divisi in 4 parti: 1) Ordinamento istituzionale, Disposizioni generali e ambito di applicazione, Organi di Governo 2) L’ordinamento finanziario contabile: bilanci, investimenti, tesoreria, deficit e dissesto 3) Associazione degli enti locali 4) Disposizioni transitorie e abrogazioni ART. 1  il TUEL contiene principi e disposizioni per l’ordinamento degli enti locali (non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano se incompatibili con i loro statuti) ART. 2  gli enti locali sono i Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolane e le Unioni di comuni (inoltre le norme del Tuel si applicano anche ai consorzi cui partecipano enti locali, con alcune eccezioni ed esclusioni). ART. 3 i Comuni e le Province hanno autonomia statuaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria. Il comune rappresenta la propria comunità, curandone gli interessi; la provincia si pone a metà tra comune e regione  tutta l’organizzazione dei poteri si basa sul principio di sussidiarietà, ovvero che l’ente che è “più vicino” a quella popolazione, si occupa di lei. Quindi, la regione (art. 4) organizza le funzioni amministrative tramite province e comuni (e comunità montane). Ovviamente è di sola competenza regionale quella materia che richiede l’esercizio del potere solo a livello regionale. Poi, i comuni e le province provvedono agli obiettivi di programmazione regionale e statale (art. 5), mentre la regione ripartisce tra essi le risorse. La legge regionale stabilisci i criteri di partecipazione degli enti alla pianificazione e alla programmazione, fissa le procedure da adottare in fase di attuazione della programmazione, disciplina inoltre i modi per verificare la compatibilità tra i programmi regionali e gli strumenti che si hanno. Art.6  I Comuni e le Province adottano il proprio Statuto che stabilisce l’organizzazione dell’Ente, la rappresentanza legale, la partecipazione popolare e l’accesso dei cittadini alle informazioni e agli atti amministrativi, assicurando pari trattamento tra uomo e donna. Lo statuto viene deliberato dal rispettivo consiglio, con il voto favorevole di 2/3 dei consiglieri; se la maggioranza non viene raggiunta, la votazione si ripete in sedute da tenere entro 30 giorni. Sarà poi approvato se in due sedute ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta (la metà +1). TUTTO QUESTO ANCHE PER OGNI MODIFICA STATUARIA. Gli statuti vengono conservati presso l’ufficio del Ministero dell’Interno. Quando lo statuto viene approvato, viene poi pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e nell’albo pretorio per 30 giorni ed inviato al Ministero dell’interno ed entra in vigore decorsi 30 giorni. Lo Statuto deve comunque rispettare la COST, i Principi generali di organizzazione pubblica, le Leggi Statali sulle elezioni, gli Organi di Governo. ART. 7  comuni e province adottano regolamenti nelle materie di propria competenza (es. funzionamento organismi di partecipazione, funzionamento organi e uffici, esercizio delle funzioni) Art.7 BIS salvo diversa disposizione, per le violazioni dei regolamenti comunali/provinciali si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. Idem per violazioni alla ordinanze del Sindaco o del Presidente della Provincia. ART. 8 nello statuto vengono disciplinate le forme di PARTECIPAZIONE POPOLARE all’amministrazione locale (es. consultazione della popolazione, ammissione di istanze, petizioni, proposte in. Forma associata o del singolo cittadino, proposte di referendum). N.B. devono tutte riguardare materie di competenza locale; i referendum non possono poi però aver luogo in corrispondenza di operazioni elettorali provicniali o comunali. ART. 9 ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricordi che spettano al comune e alla provincia; il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del comune/provincia. Art.10  Diritto di accesso e di informazione: tutti gli atti dell’amministrazione comunale/provinciale sono pubblici eccetto quelli riservati per espressa indicazione di legge o per dichiarazione motivata del Sindaco/Presidente, poiché la loro diffusione potrebbe pregiudicare il diritto alla riservatezza di alcuni (persona, gruppo, impresa…) Ci si può rifiutare di dare l’accesso solo nei casi previsti dalla Legge 241/1990 + v. diritto accesso e accesso civico. Art.11 (TUEL)  si prevede di istituire un difensore civico che ha il compito di garantire l’imparzialità e il buon andamento della P.A. nei confronti dei cittadini. Ad esempio, il difensore può segnalare di propria iniziativa abusi e ritardi della P.A. IL COMUNE Ente Locale che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e promuove lo sviluppo. Ente locale dotato di autonomia. Ha tre tipi di autonomia: 1) Statuaria adotta un proprio statuto per disciplinare l’organizzazione dell’ente; 2) Normativa  il Comune adotta regolamenti in materia di propria competenza 3) Organizzativa/amministrativa  il Comune adotta un proprio modello gestionale 4) Impositiva  limitata perché in materia di imposte il comune non può decidere cos’è imponibile e i soggetti passivi 5) Finanziaria  l’ente ha risorse proprie che derivano dai tributi locali e risorse trasferite tramite la regione, o altro Il Comune ha FUNZIONI PROPRIE (art. 13 TUEL) competono ed esso perché strettamente legate alla propria comunità (servizi alla persona, utilizzo del territorio, sviluppo economico). Segue il PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA ( Verticale): principio giuridico in base al quale le attività amm.tive sono svolte PREFERIBILMENTE dall’ente territoriale più vicino ai cittadini (= Comune). * esiste anche una sussidiarietà Orizzontale  i comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività esercitate per autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro associazioni. Art. 55 sono e leggibili a sindaco o presidente della provincia, a consigliere comunale o provinciale: gli elettori in qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto i 18 anni nel primo giorno fissato per la votazione. Art. 56 nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni se le lezioni si svolgono nella stessa data. Inoltre i consiglieri in carica non possono candidarsi nella stessa carica in un altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale. Poi, nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune o di una provincia. Art. 57 il candidato eletto contemporaneamente consigliere in due province o comuni, deve optare per una delle due entro 5 giorni. Se non sceglie, rimane eletto nella provincia/comune dove ha ottenuto più voti. Art. 58  Non possono essere candidati alle elezioni o ricoprire cariche di presidente, assessore, sindaco, consigliere: - Coloro che hanno riportato condanna definitiva secondo art. 416 bis del codice penale (= far parte di associazione mafiosa); per il delitto di traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, o per la produzione delle suddette; per il porto, la detenzione e il traffico di armi; per il favoreggiamento in relazione a tutto quello sopra. - Per coloro che hanno riportato condanna definitiva per Peculato, malversazione a danno dello stato, concussione, corruzione, induzione indebita (= tutti i reati del codice penale relativi alle PA); - Coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; Quindi un eventuale elezione o nomina di persone che rientrano in queste categorie diventa nulla. Però tutto ciò non si applica nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato. Art. 59sono sospesi di diritto dalle cariche coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati nel precedente articolo; coloro che con sentenza di primo grado confermata in appello per la stessa imputazione hanno riportato, dopo la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo. La sospensione cessa di diritto decorsi 18 mesi. Nel caso in cui l’appello dell’interessato contro la condanna sia rigettato, decorre un ulteriore periodo di sospensione che ha effetto fino a un massimo di 12 mesi. Art. 60  Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale: il capo della polizia e i vice capi, gli ispettori di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, i direttori generali dello Stato; nel territorio di loro competenza anche i Commissari di Governo, i prefetti e i vice prefetti, gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate, gli ecclesiastici e i ministri del culto, i magistrati delle corti d’appello e del tribunali, i dipendenti di quella provincia o comune, i sindaci di altri comuni, i presidenti di altre province, ecc….; Art. 61 Non possono essere eleggibili a sindaco o presidente della provincia: il ministro di un culto, coloro che hanno ascendenti o discendenti o parenti e affini fino al 2° grado che hanno cariche di segretario (comunale o provinciale) in quelle stesse amministrazioni; idem se ricoprono il posto di appaltatore di lavori e servizi. Art. 62 accettare la candidatura di deputato o sentore = decadenza per sindaco per comune con > 20.000 abitanti o per pres. della provincia. Art. 63  è incompatibile con la carica di sindaco o pres. della provincia chi è amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza di ente/istituto/azienda soggetta a vigilanza con almeno il 20% di partecipazione di quel comune/provincia; il consulente legale di questa sopra; colui che ha parte in un procedimento civile pendente con il comune/provincia; colui che in seguito a sentenza passata in giudicato è stato ritenuto responsabile verso l’ente; colui che è in mora verso il comune/provincia con debito liquido ed esigibile. Art. 64  la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale e provinciale. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia. Art. 65  incompatibilità tra cariche di consigliere comunale e circoscrizionale con quelle di altri comuni e circoscrizioni. Art. 66  La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana. ….. Art. 70  l’azione popolare sta a significare che la decadenza della carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere, può essere proposta da qualsiasi cittadino elettore. - COSA ACCADE SE IL SINDACO SI DIMETTE? Viene effettuata una nuova elezione comunale - UN ATTO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DI UN DIRIGENTE Può ESSERE ADOTTATO E FIRMATO DAL SINDACO?  NO MAI - QUALE ORGANO PUO SOSPENDERE IL SINDACO? Il Prefetto ELEZIONI COMUNALI: Art. 71 Nei comuni con pop. < a 15.000 abitanti, l’elezione del sindaco e dei consiglieri della lista collegata avviene contestualmente, con il sistema maggioritario, con la maggioranza relativa. Con la lista dei candidati al consiglio, DEVE essere presentato il nome del sindaco candidato + il programma amm.tivo relativo. Ciascuna candidatura di sindaco è quindi collegata a una lista di candidati consiglieri, che deve essere in numero non superiore ai consiglieri da eleggere e non inferiore ai ¾ di essi. In ogni lista è sempre assicurata la parità dei sessi e, nei comuni con pop. tra 5000 e 15000, nessuno dei due sessi può avere candidati oltre i 2/3 del totale. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato sindaco e può esprimere preferenza per un candidato consigliere nella lista di quel sindaco, scrivendo il cognome nella riga apposita. Nei comuni tra 5000 e 15000 abitanti, si può scegliere 1 o 2 preferenze di consiglieri, ma che devono comunque riguardare candidati di sesso diverso. È eletto sindaco chi riceve più voti. In caso di parità si procede a un turno di ballottaggio la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità, viene eletto il più anziano. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato. Alla lista collegata al candidato sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste. Art. 72 Nei comuni con pop. > a 15.000 abitanti, l’elezione del sindaco è diretta contestualmente a quella del consiglio comunale, a suffragio universale diretto. Ciascun candidato sindaco dichiara il collegamento con una o più liste dei consiglieri, questa dichiarazione acquisisce efficacia se confermata dalle liste. Ogni elettore può votare per un solo candidato alla carica di sindaco e per una delle liste collegate; oppure può votare per un candidato sindaco anche non collegato alla lista scelta. È proclamato sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta è previsto un secondo turno, il ballottaggio la seconda domenica successiva, fra i due candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. Sarà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi nel secondo turno. In caso di ulteriore parità, è proclamato sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste del consiglio che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato sindaco il candidato più anziano. Le liste per l’elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in maniera superiore ai due terzi. Ogni lista deve presentare il nome del candidato sindaco e il programma amministrativo relativo. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste che hanno ottenuto meno del 3% dei voti validi. 1) IL CONSIGLIO COMUNALE: Il consiglio comunale (ART. 37) è composto dal sindaco e : - - Da 60 membri se la pop. > 1 milione di abitanti; - Da 50 membri se la pop. > 500.000 abitanti; - Da 46 membri se la pop. > 250.000 abitanti; - Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, gli assessori sono scelti dal sindaco fra i consiglieri, salvo diverse disposizioni dello statuto di quello stesso comune. - Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, gli assessori sono nominati dal sindaco(o dal Pres. Della provincia)se possiedono i requisiti di candidabilità ed eleggibilità E SE C’è COMPATIBILITA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE. *** a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti; b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri. L’ATTO AMM.TIVO DELLA GIUNTA  DELIBERAZIONE COLLEGIALE Art. 48 la giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del Comune o della provincia. La giunta compie tutti gli atti che non rientrano nelle funzioni del consiglio o del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento.è di competenza della giunta, comunque, l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. LE PROVINCE (art. 19) La Provincia deve svolgere tutte le funzioni amministrative che non possono essere attribuite al Comune. Le funzioni fondamentali delle Province: - Pianificazione territoriale; - Tutela dell’ambiente, difesa del suolo e prevenzione a calamità; - Valorizzazione dei beni culturali; - Pianificazione dei servizi di trasporto; - Protezione flora e fauna parchi; - Caccia e pesca acque interne; - Smaltimento rifiuti; - Servizi sanitari e di igiene, profilassi; - Programmazione della rete scolastica, - Raccolta ed elaborazione dati degli Enti Locali + loro assistenza tecnica amministrativa; - Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale. ART. 20 la provincia raccoglie e coordina le proposte dei comuni per la programmazione; determina la programmazione regionale; formula e adotta nuovi programmi pluriennali. Inoltre, nell’ambito della coordinazione territoriale, si occupa delle destinazioni territoriali, della localizzazione delle infrastrutture, della sistemazione idrica,….2 ART. 21 la Provincia, in relazione all’ampiezza e peculiarità del territorio, può dividersi in “circondari”. Nello statuto della provincia ci sarà poi la possibilità di istituire un’assemblea di sindaci di tali circondari, con un suo proprio Presidente eletto a maggioranza assoluta. Sia per revisionare le circoscrizioni provinciali, sia per istituire NUOVE PROVINCE, i comuni esercitano “l’iniziativa” secondo l’art. 133 della Cost. però devono tener conto che; - Il territorio provinciale DEVE corrispondere alla zona nella quale sono attuati la maggioranza dei rapporti sociali, economici e culturali della pop. residente; - Il territorio provinciale deve avere una dimensione tale da consentire una programmazione dello sviluppo per favorire lo sviluppo di tale territorio; - Il territorio di un comune DEVE far parte di 1 sola provincia; - L’iniziativa dei comuni dell’art. 133 Cost. DEVE avere l’adesione della maggioranza dei comuni di quell’area, che rappresentano la maggioranza della pop. complessiva residente di quell’area. Gli organi della Provincia sono: il Consiglio, la Giunta regionale e il Presidente della Regione (+ elezioni provinciali) 1) IL CONSIGLIO  i membri sono eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni, dura 2 ANNI, sono eleggibili i Sindaci e i Consiglieri comunali. Il consiglio provinciale è composto dal Presidente della provincia e da: - 45 membri con pop. > 1.400.000 abitanti; - 36 membri con pop. > 700.000; - 30 membri con pop. > 300.000; - 24 membri nelle altre. Art. 75 con il gruppo di candidati consiglieri DEVE essere presentato anche il nome del candidato Presidente della provincia + il programma amm.tivo. Comunque più gruppi possono presentare lo stesso candidato presidente  presentano allora lo stesso programma e si considerano tra loro collegati. Non sono ammessi all’assegnazione dei seggi i gruppi che hanno ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi. 2) La GIUNTA 3) Il PRESIDENTE  eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al consiglio provinciale. Al momento della presentazione della candidatura, ciascun candidato presidente deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati del consiglio e tale dichiarazione ha efficacia se viene confermata. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio, tracciando un segno sulla scheda relativa; oppure per un presidente e un candidato del consiglio della sua lista per dare il voto a entrambi. Infine si può votare per un candidato presidente, segnando solo sul relativo rettangolo, senza darlo a un candidato consigliere. È proclamato presidente della provincia chi ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessuno l’ha ottenuta, si procede a un secondo turno la seconda domenica successiva. Sono ammessi al secondo turno i due candidati presidenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità tra il secondo il terzo, è ammesso il più anziano. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità, è eletto chi è collegato al gruppo di candidati consiglieri che ha ottenuto la cifra elettorale maggiore. A parità di cifra elettorale, è eletto il più anziano. Art. 77 L’AMMINISTRATORE LOCALE è il sindaco, il presidente della provincia, i consiglieri, i componenti delle giunte, considerando tutti gli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane e isolane). Art. 78 il dovere degli amministratori deve essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione. Devono inoltre astenersi dalle votazioni che riguardano interessi proprio o di loro parenti e affini fino a 4° grado. Tale obbligo non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, a meno che la sussistenza di tale legame è diretta e immediata. I componenti della giunta competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici, devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonch agli assessori ed ai consiglieri comunali e é́ agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province. Art. 79 i lavoratori dipendenti facenti parte di consigli hanno diritto ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario alla partecipazione della seduta. SE la seduta avviene in orario serale, hanno diritto a non riprendere il lavoro prima delle 8 del giorno dopo. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte hanno diritto ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario alla partecipazione della seduta. Art. 80 gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche. Art. 81 i sindaci, i presidenti e i componenti delle giunte degli enti locali possono essere collocati in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Art. 82 il sindaco, il pres. della provincia, quello metropolitano e delle comunità montane e isolane, delle circoscrizioni, i presidenti dei consigli comunali e provinciali e i componenti degli organi esecutivi, percepiscono un’indennità di comparto. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire un gettone di presenza, ma l’ammontare percepito in un mese non può superare l’importo pari a ¼ dell’indennità max per il rispettivo sindaco/presidente. Gli organi sono: 10) IL SINDACO METROPOLITANO  rappresenta l’Ente, convoca e presiede Consiglio e Conferenza, sovrintende al funzionamento degli Uffici etc. = è anche di diritto il Sindaco del Comune Capoluogo 11) IL CONSIGLIO METROPOLITANO  proporne modifiche dello statuto, approva regolamenti e programmi e ogni atto sottoposto dal Sindaco etc.; dura 5 ANNI e in caso di rinnovo del Consiglio del Comune capoluogo, si procede a nuove elezioni entro 60 GIORNI dalla proclamazione del nuovo Sindaco. Il Consiglio è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della città metropolitana 12) LA CONFERENZA METROPOLITANA  ha poteri consultivi, adotta o respinge lo statuto e le modifiche proposte dal Consiglio con i voti di almeno 1/3 dei Comuni + maggioranza della popolazione. La conferenza è composta dal Sindaco + i Sindaci dei Comuni che appartengono alla città metropolitana *Roma Capitale della Repubblica ha una speciale AUTONOMIA STATUARIA, AMMINISTRATIVA e FINANZIARIA: - Valorizzazione dei beni storici e artistici - Sviluppo economico e sociale, in particolare quello turistico - Protezione civile in collaborazione con il Consiglio dei Ministri e della Regione Lazio. Assemblea Capitolina = Consiglio metrop Giunta Capitolina = Conferenza metrop COMUNITA MONTANE ART. 27-28 Ente locale costituito da Comuni montani o parzialmente montani, che appartengono anche a Province diverse e che si uniscono per valorizzare le zone montane e per l’esercizio di funzioni proprie, conferite e per l’esercizio associato di funzioni comunali. La comunità montana ha un organo rappresentativo e uno esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni. I rappresentanti dei comuni sono eletti dai consigli comunali, con voto limitato, per garantire la rappresentanza delle minoranze. L’istituzione avviene tramite atto amministrativo del Presidente della Giunta regionale. La legge regionale disciplina poi le modalità di approvazione dello statuto della comunità montana, le modalità di concertazione, i criteri di ripartimento dei finanziamenti tra i comuni. La legge regionale può prevedere che siano esclusi i comuni parzialmente montani nei quali la pop. residente sia < 15% della pop. complessiva; restano sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con pop. > 40.000 abitanti. La comunità montana, una volta costituita, avrà la funzione propria dei comuni, la funzione attribuita dalla Regione, dalla legge, gli interventi speciali stabiliti dall’Unione Europea, adotterà i piani pluriennali di opere e interventi, di sviluppo territoriale (approvati dalla provincia e applicati dalla comunità montana poi). LE COMUNITA ISOLANE E DELL’ARCIPELAGO (ART. 29) Ente locale istituito all’interno di ciascuna Isola o Arcipelago di isole ove esistono + Comuni, ad eccezione di Sicilia e Sardegna, a cui si applicano le norme delle Comunità montane Forme partecipative: ART. 30 Convenzioni = gli enti locali possono stipulare tra loro convenzioni per coordinare funzioni e servizi. Per determinati servizi, lo Stato, nelle materie di propria competenza, può prevedere forme di convenzione obbligatoria. Le convenzioni possono anche prevedere l’istituzione di uffici staccati dagli enti che partecipano, appositi per tali convenzioni, che hanno la delega delle funzioni inerenti. ART. 31 Consorzi = gli enti locali per la gestione di uno o più servizi possono costituire un consorzio. I rispettivi consigli approvano poi una convenzione, a maggioranza assoluta dei componenti, unitamente al consorzio. La legge statale può, in determinate situazioni, prevedere l’obbligo di stabilire consorzi. ART. 32 Unione di comuni = ente locale costituito da due o + comuni, per esercitare delle funzioni. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni. Gli organi, Presidente, Giunta e Consiglio, sono costituiti senza ulteriori oneri, attingendoli da amministratori in carica presso i vari comuni ed essi non vengono retribuiti. Il presidente, nello specifico, viene scelto tra i sindaci dei comuni, mentre la giunta tra i componenti dell’esecutivo dei vari comuni (quindi tra le varie giunte). Il consiglio è formato da un numero di consiglieri stabilito dallo statuto, e sono eletti dai singoli consigli dei comuni tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza di tutti i comuni e delle minoranze. L’unione ha potestà statuaria e regolamentare. All’unione si applicano le disposizioni della legge sulle città metropolitane, sulle province, sulle fusioni di comuni. All’unione sono conferite dai comuni le risorse sia umane che strumentali. La spesa sostenuta per il personale dell’unione non può comportare il superamento della somma delle spesse di personale di singoli comuni. L’atto costitutivo e lo statuto sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti e inviati poi al Ministero dell’Interno. Art. 88-96 Uffici e personale L’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali è disposto non solo dal Tuel e dalle leggi inerenti, ma anche dagli specifici regolamenti di quell’ente, in conformità allo statuto. Nello specifico, la potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto della contrattazione collettiva, in: a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative; b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi; c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici; d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva; f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca; g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. Responsabilità patrimoniale (v. TU pubblico impiego per approfondimenti): Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi. DOMANDE 13) A CHI SPETTA L’ORDINAMENTO DELLA FINAZA LOCALE? Alla legge che la coordina con quella statale e regionale 14) Le pronunce del Comitato regionale di controllo sugli atti del Comune/Provincia sono provvedimenti definitivi  NON sono sottoposti ad ulteriori controlli Nel caso in cui gli Enti locali che sono stati invitati a provvedere a un atto/provvedimento entro un termine, ritardino o non compiano quell’atto, si provvede a nominare un commissario (lo nomina il Difensore civico Regionale) che provvede entro 60 giorni. 15) CHI SI OCCUPA DEL CONTROLLO ESTERNO DEGLI ENTI LOCALI? La Corte dei Conti 16) I SERVIZI CHE CURA IL COMUNE PER CONTO DELLO STATO Elettorale h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente alla costituzione del comitato. Le spese per il comitato di controllo sono a carico della regione. La delibera soggetta a controllo di legittimità da parte del comitato deve essere trasmessa a pena di decadenza entro il 5° giorno successivo all’adozione. Essa diventa esecutiva se entro 30 giorni dalla trasmissione, il comitato non trasmette all’ente l’annullamento motivato o se il comitato ha comunicato l’approvazione. CONTROLLO SUGLI ORGANI Art. 141- I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: - per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge; - quando vi è impedimento, dimissione, cessazione di carica, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o presidente della provincia; - quando non è approvato nei termini il bilancio ***; - se gli enti territoriali con più di 1000 abitanti sono sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non i adottino entro 18 mesi dall’elezione degli organi. *** trascorso il tempo entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l’organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso l’organo regionale di controllo assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione. Art. 142 Con decreto del Ministero dell’Interno, il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi se compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge. Art. 143 I consigli comunali e provinciali possono essere sciolti in seguito ad accertamento di concreti e univoci collegamenti con la criminalità organizzata. Lo scioglimento è disposto con decreto del Pres. della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro 3 mesi, ed è immediatamente tramesso alle camere. Art. 144 per lo scioglimento di cui sopra, è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell’ente, composta da 3 membri scelti tra i funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza e tra i magistrati ordinari o amministrativi in quiescenza. La commissione rimane in crica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile. CONTROLLO INTERNI Art. 147  controlli interni = controllo della regolarità amministrativa e contabile, legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, fine di ottimizzare e intervenire tempestivamente, valutare l’adeguatezza delle scelte compiute e garantire il costante controllo dell’equilibrio finanziario. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato nella fase preventiva della formazione dell’atto da ogni responsabile di servizio. Il controllo strategico è finalizzato alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati. L’unità preposta al controllo strategico, sotto la direzione del direttore generale o del segretario comunale se il primo non c’è, elabora rapporti periodici da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio. L’ente locale definisce un sistema di controlli sulle società non quotate e partecipate dallo stesso ente. L’ente locale effettua il monitoraggio periodico sull’andamento di tali società. I risultati complessivi della gestione dell’ente locale delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante il bilancio consolidato secondo la competenza economica. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento degli organi di governo, del direttore generale, del segretario e dei responsabili dei servizi. Il controllo finanziario è disciplinato nel regolamento di contabilità dell’ente. CONTROLLI ESTERNI SULLA GESTIONE Art. 148  Le sezioni regionali della corte dei conti, con cadenza annuale, nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. Il sindaco per comuni con popolazione > 15.000/ presidente della provincia con direttore generale o con segretario  trasmette ogni anno alla sezione regionale di controllo della corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni. Il referto è anche inviato al presidente del consiglio comunale/provinciale. Il ministero dell’economia delle finanze può avviare una verifica di regolarità di gestione nei casi in cui: - Vi è un ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria; - Vi è un disequilibrio della parte corrente del bilancio; - Vi sono anomalie nella modalità di gestione dei servizi conto terzi; - Vi è un aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali. Le sezioni regionali di controllo della corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e rendiconti consuntivi degli enti locali. In seguito all’accertamento, se vi sono irregolarità, l’ente interessato all’obbligo di adottare entro 60 giorni dalla comunicazione i provvedimenti idonei a rimuovere per ripristinare l’equilibrio di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della corte dei conti che li verificano entro 30 giorni. Se l’ente non provvede, viene preclusa l’attuazione dei programmi di spesa. ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE (PARTE II) Art. 149  l’ordinamento della finanza locale è riservato alla legge. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell’ambito della finanza pubblica, l’autonomia finanziaria su certezza di risorse proprie e trasferite. Inoltre gli enti locali hanno potestà autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe. I comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, ma non possono individuare e definire le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l’aliquota massima dei singoli tributi. Inoltre, qualora lo Stato preveda casi di gratuità di Servizi, oppure fissi delle tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, Deve garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative. La finanza di comuni e province è costituita da - imposte proprie, - addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali, - tasse e diritti per servizi pubblici, - trasferimenti erariali ( ripartiti in base a criteri come la popolazione e le condizioni socio economiche e gli squilibri di fiscalità locale) - trasferimenti regionali, - altre entrate proprie (anche patrimoniali), - risorse per investimenti, - altre entrate ( ad esempio lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali) Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di programmi regionali. Le regioni, inoltre, determinano con legge i finanziamenti per le funzioni da esse attribuite agli enti locali in relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale. Art. 150  L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservata alla legge dello Stato. Gli enti locali devono rispettare i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, di investimento, di servizio di tesoreria. Art. 151 Principio di programmazione: gli enti locali presentano il DUP, documento unico di programmazione, entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre. Entrambi si basano su un arco temporale di tre anni. Il documento unico di programmazione è composto dalla SEZIONE STRATEGICA, di durata uguale a quella del mandato amministrativo, e dalla SEZIONE OPERATIVA, di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza dell’esercizi successivi. Le previsioni del primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. Art. 164  L'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia e per la spesa è il programma, articolato in titoli. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati: a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti; b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro. Art. 165  Il bilancio di previsione finanziario è composto da due parti, relative all’entrata e alla spesa. Le previsioni di entrata sono classificate in TITOLI (provenienza) e TIPOLOGIE (natura). Nel piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli e eventualmente in articoli. La giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette anche la proposta di articolazione delle tipologie. Le previsioni di spesa sono classificate in MISSIONI (le funzioni e gli obiettivi), PROGRAMMI (aggregati omogenei di attività). I programmi sono ripartiti in titoli. Nel piano esecutivo di gestione, i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli. La giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette quella di articolazione dei programmi. Il bilancio di previsione finanziario indica per ciascuna unità di voto: - l’ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio, - l’ammontare delle previsioni di competenza e di cassa dell’anno precedente, - l’ammontare degli accertamenti e degli impegni da imputare negli esercizi, - l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere delle spese che si prevede di pagare. In bilancio prima di tutte le entrate e le spese sono iscritti: - in entrata gli importi del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e in conto capitale, - in entrata del primo esercizio gli importi relativi all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto, - in uscita l’importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, - In entrata nel primo esercizio il fondo di cassa presunto. Art. 166 nella missione denominata fondi e accantonamenti, all’interno del programma fondo di riserva, gli enti locali iscrivono un fondo non inferiore allo 0,3 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti. Il fondo può essere utilizzato con delibera dell’organo esecutivo da comunicare all’organo consiliare seguendo i tempi iscritti nel regolamento di contabilità specifico. I motivi sono di solito straordinari esigenze di bilancio o interventi di spesa corrente insufficienti. (art. 176  leva menti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dei fondi spese potenziali sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ogni anno) Art. 167  nella missione fondi e accantonamenti, all’interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità, è stanziato l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione. Art. 169  PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE: la giunta delibera il PEG entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Solo per il primo esercizio è redatto anche in termini di cassa. Nel piano esecutivo di gestione si fa riferimento agli stessi esercizi considerati nel bilancio. Le entrate sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli. I capitoli sono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione. [per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti tutto ciò detto fino adesso sul PEG è facoltativo] Art. 170  DOCUEMNTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE: entro il 31 luglio di ogni anno, la giunta presente al consiglio il documento unico di programmazione. Entro il 15 novembre, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la giunta presente al consiglio la nota di aggiornamento del DUP. Documento costituisce la guida strategica e operativa dell’ente ed è presupposto indispensabile per approvare il bilancio di previsione. Si compone di due sezioni: - SEZIONE STRATEGICA: orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo - SEZIONE OPERATIVA: orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione [gli enti locali con popolazione fino a 5000 abitanti predispongono il documento unico di programmazione semplificato] * nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni del consiglio della giunta che non sono coerenti con il documento unico di programmazione. Art. 172  al bilancio di previsione sono allegati: - L’elenco degli indirizzi Internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni. - La deliberazione con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie. - Le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote e le detrazioni. Art. 174  Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato. Art. 175  variazioni del bilancio di previsione, che possono avvenire nel corso dell’esercizio di competenza e di cassa, sono di competenza dell’organo consiliare, devono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ogni anno, fatte salve le seguenti che invece possono essere Deliberate fino al 31 dicembre: a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti; d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; e) le variazioni delle dotazioni di cassa, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo, f) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. Art. 178/179/ 180/ 181 Fasi dell’entrata: - Accertamento sulla base della documentazione si verifica la ragione del credito e la sussistenza di idoneo titolo giuridico, si identifica il debitore e si quantifica la somma da incassare. Il responsabile del procedimento, con il quale viene accertata l’entrata, trasmette al responsabile del servizio finanziario l’idonea documentazione, secondo i tempi e i modi disciplinati nel regolamento di contabilità dell’ente. - Riscossione è il materiale introito del tesoriere o dell’incaricato dell’ente. È disposta per messo dell’”ordinativo di incasso”, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e contiene: il debitore, l’ammontare, la causale, i vincoli di destinazione delle entrate secondo la legge, il titolo e la tipologia, la codifica di bilancio, il numero progressivo dell’esercizio finanziario con la data di emissione, La codifica SIOPE, i codici della transazione elementare. Tesoriere deve accettare la riscossione di ogni somma, anche senza l’emissione di un ordinativo di incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione all’ente richiedendo la regolarizzazione e lente procede entro i successivi 60 giorni. Gli ordinativi di incasso sono imputate contabilmente all’esercizio in cui il tesoriere ha incassato l’entrata anche se la comunicazione è pervenuta dopo. Gli ordinativi di incasso non riscossi entro il termine dell’esercizio sono restituiti all’ente per l’annullamento. Art. 195 gli enti locali possono usare le entrate a specifica destinazione, in termini di cassa, anche se provenienti da mutui, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria. Per fare ciò si necessita della delibera della giunta. Art. 196 + 197 + 198 + 198 bis  il controllo di gestione è la procedura per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, tenendo conto dell’analisi delle risorse acquisite, della comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti, l’efficacia, l’efficienza e il livello di economicità realizzati. Il Controllo di gestione si articola in tre fasi: predisposizione del piano esecutivo di gestione, rilevazione dei costi e dei proventi e dei risultati raggiunti, valutazione dei dati in rapporto agli obiettivi. Il controllo di gestione è assegnato a una struttura operativa che definisce le conclusioni del controllo, fornendo la comunicazione di tale referto agli amministratori e ai responsabili dei servizi. (art. 199)Le fonti di finanziamento degli enti locali possono essere: - Entrate correnti destinate per legge agli investimenti; - Avanzo di parte corrente del bilancio costituito da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti, aumentate delle quote di capitale di ammortamento dei prestiti; - Entrate derivanti dall’alienazione di beni e diritti patrimoniali; - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, di altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti; - Avanzo di amministrazione; - Mutui passivi; - Altre forme di ricorso al mercato finanziario secondo la legge. Per gli investimenti ci deve essere un’approvazione deliberata dall’organo preposto. Questi vengono comunque coperti: - Dalle risorse accertate esigibili nell’esercizio in corso di gestione, del fondo pluriennale vincolato accantonato; - Dalle risorse accertate esigibili secondo la discrezionalità dell’ente; - Dal risultato di amministrazione; Per il finanziamento di opere pubbliche, gli enti locali possono assumere mutui, SOLO SE i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti “chiavi in mano” e a un prezzo non modificabile, con procedura “di evidenza pubblica” e con esclusione della trattativa privata. Art. 202  il ricorso all’indebitamento degli enti locali è ammesso solo nelle forme previste dalla legge e per gli investimenti. Il ricorso all’indebitamento è possibile solo se è avvenuta l’approvazione del rendiconto dell’esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; è avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti. Art. 204  l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.